TOBIN TAX Che cos’è E’ un’imposta sulle transazioni finanziarie applicabile al trasferimento della proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di derivati di tali strumenti. Come funziona Il 28 febbraio 2013 è stato pubblicato il decreto attuativo che introduce la tassazione sulle transazioni finanziarie, meglio conosciuta come Tobin Tax. Dal 1 marzo 2013, nel caso di trasferimento di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio italiano, di titoli rappresentativi dei predetti strumenti e di azioni a seguito della conversione di obbligazioni, si applica un'imposta con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. Per il solo anno 2013 l’imposta è fissata nella misura dello 0,22 per cento. Cosa fare Al versamento delle imposte, nel caso di trasferimenti di azioni e altri titoli partecipativi, provvede il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; nel caso di operazioni relative a strumenti finanziari derivati l’imposta è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti. Responsabili del versamento della Tobin Tax sono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento che intervengono nell'esecuzione delle operazioni, ovvero i notai. E’ importante ricordare che resta escluso dall'applicazione il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile. Per il 1° luglio 2013 era prevista l’entrata in vigore dell’imposta sui derivati e dell’imposta sulle operazioni ad alta frequenza su derivati concernenti strumenti finanziari derivati e valori mobiliari: il Decreto “Fare” ha posticipato il termine al 1° settembre 2013. Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 - Tel +39 06 4417021 - Fax +39 06 44170230 www.adiconsum.it - e-mail: [email protected] - C.F. 96107650580 La data di versamento della Tobin Tax prevista originariamente per il 16 luglio 2013 e relativa alle operazioni regolate a partire dal 1° marzo 2013 e negoziate dopo il 28 febbraio, è stata posticipata di 4 mesi, per cui tutti i versamenti, anche relativi alle operazioni su strumenti derivati e sulle operazioni ad alta frequenza realizzate su tali strumenti, effettuate nel mese di settembre 2013 dovranno essere fatti entro il 16 ottobre 2013. A chi rivolgersi In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di Adiconsum, (alla voce “Dove siamo”), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale. Viale degli Ammiragli, 91 - Roma 00136 - Tel +39 06 4417021 - Fax +39 06 44170230 www.adiconsum.it - e-mail: [email protected] - C.F. 96107650580