ANIMALI DI RAZZA
DISCIPLINA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEGLI ANIMALI DI RAZZA
NORME DI RIFERIMENTO
Dott. Franco Gatti – Ordine dei Medici Veterinari di Trento – nov. 2009
Direttiva CEE N. 174/91
LEGGE N. 30 del 15 gennaio 1991
Disciplina della riproduzione animale
disciplina (art.2)
- l’istituzione per ogni singola specie … del libro genealogico
-lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle
specie …
-lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori…
-la riproduzione animale
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
LEGGE N. 30 del 15 gennaio 1991
Disciplina della riproduzione animale
Allegato
- Libro genealogico: libro tenuto da una Associazione nazionale
de allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente
di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali
riproduttori di una determinata razza con l’indicazione dei
loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli
delle attitudini produttive;
- Registro anagrafico: tenuto da una Associazione nazionale di
allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di
diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali
riproduttori di una determinata razza con indicazione dei
loro ascendenti
(definizioni riprese integralmente dal D.L.vo 30 dicembre 1992, N. 529)
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
LEGGE N. 30 del 15 gennaio 1991
Disciplina della riproduzione animale
Libri genealogici (art.3)
- I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministero
dell’agricoltura e foreste dalle associazioni nazionali di allevatori di
specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell’agricoltura e foreste
- detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla
base di appositi disciplinari approvati anch’essi con decreto del Ministero
agr. for.
- I disciplinari, i registri anagrafiche e i libri genealogici sono sottoposti
alla preventiva approvazione del Ministero agr. for.
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N. 529
Attuazione della direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni
zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza
Disciplina
- Istituzione del libro genealogico per gli animali di specie e
razze
diverse da quelle regolamentate dalla Legge N. 30
del 15 gennaio 1991
- Disciplina la commercializzazione degli stessi animali secondo
norme stabilite, per ciascuna razza o specie, dai relativi
disciplinari, libri genealogici e registri anagrafici.
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N. 529
Attuazione della direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni
zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza
Definizioni
- I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministero
dell’agricoltura e foreste dalle associazioni nazionali di allevatori di
specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell’agricoltura e foreste;
- detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni
sulla base di appositi disciplinari approvati anch’essi con decreto
del Ministero agr. for.;
- I disciplinari, i registri anagrafiche e i libri genealogici sono
sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero agr. for.
(testo ripreso integralmente dalla Legge N. 30 del 15 gennaio 1991)
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N. 529
Attuazione della direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni
zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza
Commercializzazione (art. 5)
- È consentita la commercializzazione di animali di razza di origine
nazionale o comunitaria esclusivamente con riferimento a soggetti
iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici e che risultino
accompagnati da apposita certificazione genealogica rilasciata
dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro
genealogico o il registro anagrafico
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N. 529
Attuazione della direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni
zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza
Sanzioni di cui all’art. 5 comma 3
Chiunque commercializza gli animali in violazione delle prescrizioni
relative al presente decreto è punito con la sanzione
amministrativa che varia da euro 5.164,56 a euro 30.987,41
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
D.M. 26 luglio 1994
Attuazione dell’art. 3 della Legge 15 gennaio 1991
Disciplina della riproduzione animale
Requisiti tecnico-amministrativi
Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere
libri genealogici o registi anagrafici devono rispondere ai
seguenti requisiti:
1.
Avere personalità giuridica
2.
Essere regolati da uno statuto
3.
Essere dotati di apposito disciplinare approvato da apposito
provvedimento ministeriale
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
D.M. 26 luglio 1994
Attuazione dell’art. 3 della Legge 15 gennaio 1991
Disciplina della riproduzione animale
Requisiti tecnico-strutturali
Le associazioni nazionali di allevatori e gli enti che intendono tenere
libri genealogici o registi anagrafici devono rispondere ai
seguenti requisiti:
1.
Disponibilità di patrimonio animale;
2.
Dotazioni adeguate per la raccolta di dati e l’esercizio dei
controlli;
3.
Adozione di un sistema di identificazione degli animali e
registrazione delle genealogie
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ANIMALI DI RAZZA
Un animale, secondo la normativa vigente, è giuridicamente un
“soggetto di razza” esclusivamente quando viene registrato in un
libro genealogico gestito da una associazione giuridicamente
riconosciuta.
Quindi
prima della registrazione, pur possedendo una genealogia, un
animale non è ufficialmente un soggetto di razza
Biglietto
da
visita
Documento senza
valore ufficiale
Carta
≠
di
identità
Documento con
valore ufficiale
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI DI RAZZA
GATTI DI RAZZA
Associazione Nazionale Felina Italiana
• MIPAF - Decreto Direttore Generale Dipartimento N. 22790 del 9
giugno 2005:
istituzione libro genealogico e approvazione del disciplinare
del libro genealogico del gatto di razza presso ANFI
• Decreto Direttore Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo
Economico e Rurale del MIPAF N. 12953 del 13 ottobre 2008
approvazione del nuovo disciplinare del libro genealogico del
gatto di razza pregiata e norme tecniche relative al corpo
degli esperti e alle mostre ed esposizioni ufficiali presso ANFI
NORME DI RIFERIMENTO PER LACOMMERCIALIZZAZIONE DEI GATTI DI RAZZA
ANIMALI DI RAZZA
DISCIPLINA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEGLI ANIMALI DI RAZZA
NORME DI RIFERIMENTO
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Dott. Franco Gatti – Ordine dei Medici Veterinari di Trento – nov. 2009
Scarica

STALLE A STELLE - ANFI sezione Trentino Alto Adige