Bilancio & contabilità Costi di start-up Spese sostenute ante costituzione di una società: gli studi di fattibilità Nella prassi commerciale può accadere che i soci fondatori sostengano delle spese finalizzate allo studio ed alla fattibilità di un progetto che sarà poi condotto e realizzato tramite una società all’uopo costituita. Il presente lavoro si propone di analizzare il trattamento contabile e fiscale di tali spese, una volta che la società venga effettivamente costituita e la stessa si accolli tale spese liberando i soci fondatori o i soggetti che per tale finalità hanno agito. di Raffaele Artina, Dottore commercialista in Bergamo Descrizione Il procedimento di costituzione di una società di capitali è molto complesso ed articolato e si completa con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. È pacifico che la società possa compiere operazioni dopo la costituzione, ancorché la stessa non abbia ancora la personalità giuridica che viene acquisita a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese. Ma quale trattamento deve essere riservato a quegli atti che vengono posti in essere ancora prima che sia formato l’atto costitutivo? Il problema crea alcune perplessità per ciò che riguarda il corretto trattamento contabile di tali spese. Anche il trattamento tributario delle stesse non appare così lineare, sia per quanto riguarda la disciplina delle imposte sui redditi, sia per ciò che riguarda l’IVA. Per circoscrivere il campo dell’analisi con una possibile fattispecie di spesa sostenuta ante costituzione, si pensi ad uno studio inerente la fattibilità di un determinato progetto per lo sviluppo di un’impresa. Lo studio risulta come atto prodromico per permettere ai soci di valutare se l’attività che si vorrà esercitare possa essere profittevole e quindi, rendere possibile la costituzione di una società che darà esecuzione materiale all’attività. Appare evidente come tali spese assumano per l’investimento un’importanza rilevante e molto spesso gli importi richiesti per tali studi sono considerevoli, per il rilievo cruciale che assumono per il business considerato. Da ciò deriva che la corretta valutazione del loro trattamento, nell’ipotesi in cui la società alla fine venga costituita, appare di notevole importanza. Normativa civilistica Secondo l’orientamento della giurisprudenza sono direttamente riferibili alla società (a condizione che si proceda con l’iscrizione nel registro delle imprese) le operazioni strettamente necessarie per la costituzione, purché l’atto costitutivo indichi tali spese espressamente (art. 2328, comma 2, n. 12). Tra le spese sostenute prima della costituzione rientrano senza dubbio le spese dell’atto (onorari del notaio e dei consulenti intervenuti, le imposte dovute per l’atto ecc.). Vi possono essere, inoltre, spese sostenute dopo la costituzione, ma antecedentemente all’iscrizione nel registro delle imprese. Il secondo comma dell’art. 2331 del Codice civile prevede la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi delle persone che hanno agito per tutti gli atti compiuti prima della dell’iscrizione ed inoltre la responsabilità, egualmente illimitata e solidale, per coloro i quali abbiano deciso, autorizzato e consentito il compimento dell’operazione. Quindi, per le operazioni compiute prima della nascita della società, la responsabilità delle stesse ricadrà sull’autore materiale del fatto. La società potrà tuttavia accollarsi la responsabilità per tutti gli atti compiuti prima dell’iscrizione ai sensi del comma 3, art. 2331 del Codice civile mediante approvazione dell’operato di chi ha agito. Secondo parte della giurisprudenza l’istituto della ratifica può essere applicato anche per gli atti posti in essere antecedentemente alla costituzione della società (in tal senso Cass. civile, sez. I, sent. 12 marzo 1981, n. 1408). Con la ratifica si sostiene che l’atto posto in essere diventa attribuibile direttamente alla società. La disciplina degli atti posti in essere da soggetti privi della rappresentanza sono disciplinati dal- 14 5/2008 IPSOA Bilancio & contabilità l’art. 1399 del Codice civile. In particolare il secondo comma di tale articolo prevede che qualora l’interessato ratifichi l’operato di colui che ha agito, gli effetti di tale ratifica sono retroattivi. Tuttavia la disposizione in commento (secondo la giurisprudenza appena citata) non può essere invocata per gli atti posti in essere antecedentemente alla costituzione, in quanto la società era inesistente al momento dell’atto. Si pone allora il problema di individuare il rapporto che si instaura in virtù della ratifica dell’assembla, posto che non è possibile sostenere che la società possa far parte dell’atto sin dalla sua stipula. Secondo parte della dottrina la soluzione del problema è rinvenibile ancora nella disciplina della «rappresentanza» (Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, p. 389; Frè, Società per azioni, Roma-Bologna, 1989, p. 98), in quanto la rappresentanza non richiede l’esistenza attuale del rappresentato (perché può rappresentarsi anche un nascituro artt. 643 e 784 Codice civile). Sarebbe quindi possibile pensare che gli atti vengano posti in essere nell’interesse della società sotto la condizione che la società venga ad esistere. Questo implicherebbe che gli atti stessi producano sin dall’origine effetti nei confronti della società. Secondo un altro orientamento dottrinale (Cavanna, Il nuovo diritto societario, Tomo I, Bologna, 2004, p 102-103), in linea con l’orientamento giurisprudenziale citato, si esclude che lo schema della rappresentanza possa essere applicato al caso in questione, in quanto si assisterebbe ad una «scissione» tra le posizioni attive del contratto (che opererebbero direttamente nei confronti della società) e posizioni passive nelle quali la società entrerebbe solo a seguito della ratifica. La soluzione proposta distingue tra contratti ancora in corso al momento dell’iscrizione e contratti già conclusi a tale data. Per i contratti ancora in corso, lo schema proposto è quello della cessione del contratto, ove il terzo contraente avrebbe già implicitamente accondisceso alla cessione, in quanto a conoscenza che la controparte agiva per conto della futura società. In questa ipotesi l’approvazione della società vale a perfezionare il subingresso nella posizione di chi ha agito. Per i contratti conclusi, lo schema proposto è quello del mandato senza rappresentanza, per il quale la società otterrà il trasferimento dei diritti e delle aspettative acquistate. Applicando questi principi all’ipotesi dello studio di fattibilità demandato ad un consulente, si osserva come possano essere notevolmente diversi gli effetti prodotti per la società. In particolare secondo lo schema della rappresentanza, lo studio risulterebbe eseguito «direttamente a favore della società». Di converso, adottando la tesi che esclude l’applicazione dei principi di rappresentanza, si pone in primo luogo il problema di stabilire se il contratto alla data della ratifica sia in corso, ovvero lo stesso sia già concluso. Si è propensi a ritenere che il contratto relativo allo studio di fattibilità possa ragionevolmente ritenersi concluso alla data di iscrizione della società, ed eventualmente risulti ancora aperto il debito nei confronti dell’esecutore di tale studio. In base a questa impostazione il rapporto che si instaura tra il soggetto che ha agito e la società è configurabile come un mandato senza rappresentanza. Principi contabili IPSOA Nazionali Per ciò che attiene ai principi contabili, provvederemo ad una breve analisi dei principi di iscrizione in bilancio delle spese per studio e fattibilità di un dato progetto, senza distinguere se lo studio sia stato eseguito prima o dopo la costituzione (distinzione peraltro non presente nei principi contabili). Gli studi di fattibilità di un progetto, come gli studi di insediamento nel territorio, le perizie e le progettazioni di impianti, le ristrutturazione di immobili e similari possono in generale essere ascritte alla categoria delle spese di «start-up» individuate all’interno del Documento OIC n. 24 tra le spese di impianto e di costituzione. La gamma di costi che possono essere sostenuti nella fase di start-up è decisamente vasta e varia in relazione alla tipologia d’impresa che si intende costituire; tra tali costi ricordiamo: 5/2008 15 Bilancio & contabilità • le spese di costituzione della società; • gli studi di fattibilità; • le ricerche di mercato; • l’acquisizione di brevetti; • le spese di pubblicità; • i costi per l’acquisto di know-how; • i costi per la ricerca e sviluppo. Per tale tipologia di costi è consentito al redattore del bilancio di scegliere tra l’imputazione in conto economico tra i costi d’esercizio o a stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. Tale scelta deve però essere effettuata in relazione all’utilità di tali spese ed alla valutazione della durata delle stesse, laddove termini nel corso dell’esercizio di sostenimento o si riverberi negli esercizi futuri. Caratteristica fondamentale, infatti, per l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali è che tali costi non esauriscano la loro utilità in un solo periodo, ma manifestino i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Peraltro il comma 1, n. 5), art. 2426 del Codice civile prevede che l’iscrizione sia subordinata al preventivo consenso del collegio sindacale, ove esistente e che l’ammortamento debba avvenire comunque in un arco temporale non superiore a 5 anni. Inoltre fino a quando tali costi non siano interamente ammortizzati, non è possibile procedere alla distribuzione di utili se non residuano riserve sufficienti a coprire il costo non ammortizzato. Laddove venga capitalizzata la spesa è richiesta la verifica dell’utilità futura dell’investimento effettuato in sede di chiusura di ogni bilancio e, qualora si ravvisasse una variazione in termini di utilità futura, si dovrà procedere al conseguente adeguamento del piano d’ammortamento. Internazionali I principi contabili internazionali (nello specifico lo IAS 38) adottano un approccio totalmente differente alla materia: le attività immateriali sono infatti attività monetarie, identificabili, prive di consistenza fisica e possedute per essere utilizzate nella produzione o fornitura di beni o servizi, per affitti a terzi o per fini amministrativi. Per l’iscrizione a bilancio di tali spese non sono rilevanti considerazioni inerenti l’utilità futura derivante dalla spesa effettuata ma viene richiesto, dal principio contabile, l’imputazione diretta a conto economico nell’esercizio nel quale le spese sono sostenute, senza consentire dunque la capitalizzazione di tali spese. Normativa fiscale 16 Imposte sui redditi Ricollegandoci alla duplice qualificazione giuridica operata dalla dottrina in relazione alla ratifica delle operazioni ante costituzione, ci proponiamo a questo punto di evidenziare gli effetti emergenti dal punto di vista tributario delle due tesi contrapposte, sempre in relazione agli studi di fattibilità. È importante sottolineare che l’Agenzia delle entrate nella R.M. 20 marzo 2002, n. 93/E ha evidenziato come in virtù della ratifica la società subentra nel rapporto posto in essere «a suo nome». Tale impostazione sembrerebbe dimostrare che l’Agenzia delle entrate accetti la tesi della «rappresentanza», che come abbiamo evidenziato fa si che gli effetti dei contratti posti in essere si dispieghino direttamente nei confronti della società. Peraltro in tale risoluzione, emanata in ordine ai requisiti di operatività per l’applicazione della Tremonti-bis, l’Agenzia suffraga la sua tesi citando la sentenza della Cassazione Civile n. 1408/1981 citata in precedenza, che in realtà non sembra aderire alla tesi della «rappresentanza». In ogni caso, ai fini della nostra analisi, l’Agenzia delle entrate individua una riferibilità diretta delle spese ante costituzione alla società per effetto della ratifica. In tale risoluzione, tuttavia, non viene affrontato il tema della deducibilità delle stesse. L’impostazione assunta dovrebbe comunque far 5/2008 IPSOA Bilancio & contabilità propendere per la deducibilità delle stesse nella misura in cui risultino inerenti e rispettino il requisito di competenza previsto dall’art. 109 TUIR. In relazione al requisito della competenza, aderendo alla tesi del «mandato senza rappresentanza», si pone in evidenza che le stesse assumono rilievo per la società con la ratifica (in quanto in tale momento si realizza il trasferimento dei diritti previsto dallo schema negoziale adottato), indipendentemente dall’esecuzione del fornitore. Qualche problema si pone, invece, per la fattispecie delle spese per studi di fattibilità ultimate ante costituzione aderendo alla tesi della rappresentanza. In particolare si pone il problema di conciliare la natura di tali spese con il disposto dell’art. 109, comma 2, lett. b), che lega la competenza delle spese per prestazioni di servizi alla loro ultimazione. Se l’ultimazione di tali spese è avvenuta prima della costituzione, allora in base al disposto dell’art. 109 non potrebbero essere dedotte nel primo esercizio della società, in quanto lo stesso inizia nella data in cui è effettuato l’atto costitutivo. Da ciò deriverebbe quindi l’indeducibilità delle stesse. Per salvaguardare la deduzione si potrebbe forse invocare il disposto dell’art. 108, comma 4, TUIR che permette, in deroga all’art. 109, di rinviare la deduzione per le spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. Invocando tale principio si potrebbe quindi «trasferire» nel primo esercizio, o in un esercizio successivo, anche le spese sostenute ante costituzione in dipendenza del conseguimento dei primi ricavi. Ricordiamo, infine, che ai sensi dell’art. 108, comma 3, del nuovo TUIR «le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Inoltre, a tale proposito, particolare importanza riveste la C.M. del 27 maggio 1994, n. 73/E e la C.M. 3 maggio 1996 n. 108/E che specificano che l’art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 non stabilisce uno specifico criterio di deducibilità delle altre spese relative a più esercizi, ma ne dispone la deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio in base ai criteri civilistici. Imposta sul valore aggiunto Anche per ciò che riguarda la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto possono sorgere problemi di interpretazione. Per ciò che riguarda la tesi della «rappresentanza», poiché essa implica che la società subentri nel contratto sin dall’origine, il fornitore potrà emettere legittimamente fattura alla società stessa. È bene ricordare, tuttavia, che se fosse prevista la corresponsione di acconti o del saldo anteriormente alla costituzione, il fornitore dovrebbe fatturare al committente, ad esempio al socio fondatore che ha conferito mandato. L’art. 6, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 individua nel pagamento il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA per le prestazioni di servizi. Da ciò deriva necessariamente l’obbligo di emissione di fattura con applicazione dell’imposta, la quale, essendo addebitata verosimilmente ad una persona fisica non soggetto passivo, rappresenterà un costo ulteriore. Difficile anche ipotizzare un correttivo a questa eventualità, in quanto se da un lato è vero che il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, tale condizione riguarda solo il soggetto contraente, essendo pacifico che, se la società non sarà costituita, colui che ha conferito mandato dovrà necessariamente assolvere all’obbligazione di pagamento, in quanto in tale ipotesi il contratto avrà efficacia diretta nei suoi confronti. La controparte, versimilmente, nel caso dello studio di fattibilità avrà anche eseguito la propria prestazione ed è quindi difficile sostenere che il pagamento non assume rilevanza immediata, sulla base di una supposta sospensione del contratto fino alla data di iscrizione della società. Appare dubbia anche l’ipotesi che, a seguito dell’iscrizione della società, il fornitore possa emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che con l’iscrizione della società il rapporto tra il socio fondatore ed il fornitore sia venuto meno, in quanto sostituito dal rapporto tra socie- IPSOA 5/2008 17 Bilancio & contabilità tà e fornitore. In realtà manca tale presupposto tra quelli espressamente elencati dal comma 2, del citato art. 26 D.P.R. 633/1972. A conclusioni diametralmente opposte si giunge, invece, nell’ipotesi in cui si segua la tesi del mandato senza rappresentanza per contratti già conclusi. In tale ipotesi, infatti, il fornitore sarebbe tenuto comunque a fatturare la propria prestazione al socio fondatore, in quanto il rapporto risulterebbe in essere con tale soggetto. La fatturazione diretta alla società, in tale ipotesi, violerebbe le norme previste dall’art. 21 D.P.R. n. 633/1972 in ordine alla corretta individuazione dei soggetti tra i quali è posta in essere l’operazione, con conseguente impossibilità per la società di detrarre l’IVA addebitata. Rilevazioni contabili La differente valenza giuridica attribuibile agli atti posti in essere ante costituzione ha anche riflessi dal punto di vista contabile. Aderendo, infatti, alla tesi della rappresentanza, il rapporto contrattuale si intenderà sorto direttamente con la controparte del contratto, nella fattispecie, il consulente che ha eseguito lo studio di fattibilità. Nella contabilità generale la rappresentazione di tale operazione vedrà quindi iscritto, a fronte di un costo per servizi, un debito nei confronti del fornitore del servizio, che si chiuderà con il pagamento diretto a questo soggetto, qualora chi ha agito non abbia ancora provveduto al pagamento, ovvero con l’apertura di un debito nei confronti del soggetto che ha agito, nell’ipotesi in cui questi abbia già anticipato la spesa. Seguendo l’impostazione del mandato senza rappresentanza, nella contabilità generale sarà necessario iscrivere direttamente un debito nei confronti del soggetto che ha agito, come contropartita delle spese per servizi ricevute. Le scritture contabili Come si è avuto modo di evidenziare precedentemente le possibilità di contabilizzazione delle spese per studi e fattibilità è correlata alle valutazione inerenti l’utilità futura del bene sull’attività aziendale. Qualora si ritenga che la spesa esaurisca la propria utilità nel corso dell’esercizio nel quale la stessa è stata sostenuta, sarà necessario imputare tale costo interamente a conto economico in tale esercizio. Al ricevimento della fattura intestata alla società ed inerente una prestazione che può essere stata effettuata anche antecedentemente l’iscrizione della società nel registro delle imprese, la scrittura sarà la seguente: CE B.7 Costi di start-up SP C.II.5 IVA a credito SP D.6 Fornitori 10.000,00 2.000,00 12.000,00 Qualora alternativamente si ravvisi nella spesa un’utilità pluriennale si potrà invece procedere alla capitalizzazione della stessa che darà luogo negli anni successivi all’ammortamento al fine di ripartire il costo anche nei successivi conti economici e correlarlo con i ricavi che sono determinati anche dall’utilità derivante dall’investimento effettuato. Rilevazione della spesa di start-up (in analogia a quanto sopra): CE B. 7 Costi di start-up SP C.II.5 IVA a credito SP D. 6 Fornitori 10.000,00 2.000,00 12.000,00 Capitalizzazione della spesa di start-up: SP B.I.7 Costi di start-up capitalizzati CE A.4 Capitalizzazione costi diversi 18 5/2008 10.000,00 10.000,00 IPSOA Bilancio & contabilità Ammortamento della spesa di start-up: CE B. 10.a Ammortamento costi di start-up 2.000,00 SP B.I.7 Fondo ammortamento costi di start-up 2.000,00 Si evidenzia che nell’esempio proposto il valore dell’«ammortamento costi di start-up» pari a 2.000 è il valore minimo che tale voce può assumere: tale valore coincide con la rata in un piano di ammortamento a rata costante che si sviluppa lungo l’arco temporale di 5 anni (massimo consentito). Laddove si riscontrasse un’utilità decrescente nel corso dei successivi anni della spesa tale valore dovrebbe essere superiore, essendo ammessa (e consigliata) dai principi contabili la possibilità di effettuare un piano di ammortamento della spesa a rata decrescente ed anche in un arco temporale inferiore ai 5 anni; da un punto di vista fiscale l’adozione di un siffatto piano d’ammortamento comporterebbe comunque la totale deducibilità della spesa imputata a conto economico dato il riferimento ai criteri civilistici. IPSOA 5/2008 19