Fondo per il finanziamento ordinario (FFO):
la paura fa 90 (per cento)?
http://www.camera.it/parlam/leggi/09001l.htm
Legge 9 gennaio 2009, n. 1
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del
sistema universitario e della ricerca"
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti
di ricerca
1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non
possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di
valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse
università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Legge 9 gennaio 2009, n. 1
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del
sistema universitario e della ricerca"
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti
di ricerca
1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno,
hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non
possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di
valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse
università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
Art. 51.
(Università e ricerca)
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle
università statali non possono eccedere il 90 per cento dei
trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario.
[...]
Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia
ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono
effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su
base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano
disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale
disposizione [...] rimane operativa sino a che la spesa per il personale
di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537
"Interventi correttivi di finanza pubblica"
Art.5. Università
[...] I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti
in tre distinti capitoli [...] denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo
alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento
e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il
personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria
manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica,
ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse
nazionale [...];
b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la
realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie
e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla
costruzione di impianti sportivi [...];
c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema
universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative,
attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative
didattiche.
Il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)
Quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e
le attività istituzionali delle università, ivi comprese:
* le spese per il personale docente, ricercatore e non docente,
* per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie,
* per la ricerca scientifica.
Al FFO sono altresì attribuite:
* le disponibilità finanziarie per la contrattazione collettiva nazionale
(ex art. 52, comma 1, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) relative al
personale delle università,
* le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti
in itinere con il personale non docente,
* le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di
retribuzione del personale docente.
Legge 4 giugno 2004, n. 143
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in
materia di esami di Stato e di Università"
Art. 5.
Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione,
valutazione e finanziamento delle universita', per l'anno 2004, ai fini
della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto [...] dei costi
derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle
universita' previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno
2002.
2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente e
non docente che presta attivita' in regime convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese
fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
[...]
Il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)
Nel FFO sono comprese:
* una quota base, da ripartirsi tra le università in misura
proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese
sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università
nell'esercizio 1993,
* una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri
determinati con decreto del MiUR, relativi a
- standard dei costi di produzione per studente,
- minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
- agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle
dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.
"A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento
ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di
riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo.
La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle
iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della
quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali
nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al
riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo
conto delle diverse specificità e degli standard europei."
I modelli per la stima del FFO teorico
1995-1997 - Modello della Commissione Tecnica per la spesa
pubblica
1998-2002 – Modello dell'Osservatorio per il riequilibrio
Individua i criteri di riparto della quota di riequilibrio stimando un peso percentuale “teorico”
di ciascuna istituzione sul totale del sistema, ed avendo come riferimento:
# per il 70 %, la domanda di formazione, calcolata con il numero di studenti iscritti da un
numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di studi
# per il 30%, i risultati dei processi formativi, calcolati con il numero di “studenti
equivalenti”, successivamente ridenominati “studenti attivi”.
Dal 2004 – Modello CNVSU per la ripartizione teorica del FFO
# 30% - domanda da soddisfare, misurabile in termini di studenti iscritti;
# 30% - risultati dei processi formativi, misurabili annualmente in termini di
crediti (Cfu) acquisiti;
* 20% sulla base dei Cfu acquisiti;
* 10% sulla base del numero dei laureati prodotti annualmente da ciascun ateneo, pesati
con un coefficiente che penalizza il ritardo nel conseguimento del titolo
30% - risultati delle attività di ricerca scientifica;
10% - incentivi specifici.
Fonti:
www.cnvsu.it
www.crui.it
DM 8 maggio 2007 prot. n. 246/2007
Art. 3 – Interventi per il riequilibrio delle Università statali e
per incentivare le minori spese per assegni fissi al personale
di ruolo rispetto al FFO.
Per i fini di cui al presente articolo viene destinato l'importo di
60.681.122 € che sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:
* € 40.681.122 per incentivare i migliori risultati per quanto attiene ai
processi formativi e le attività di ricerca scientifica [...]
* € 10.000.000 quale incentivo, in aggiunta a quelli assegnati l'anno
precedente, [...] da ricalcolare ogni anno, in proporzione alla distanza,
accertata per il 2006, del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi
al personale di ruolo e FFO consolidabile assegnato. Le predette spese
sono calcolate al netto della quota di cui all'art. 1, comma 1, del D.L.
n. 300/06, convertito nella legge 26.02.2007 n. 17, imputabile al
personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale.
* € 10.000.000 per interventi di accelerazione di riequilibrio e ripartiti
soltanto tra le Università che, sulla base delle differenze percentuali
del valore del FFO consolidabile del 2006 e di quello derivante
dall'applicazione del modello, presentino una situazione di
sottofinanziamento superiore al 5%.
FFO nazionale
2005
2006
2007
Quota base
€ x 1.000.000
Quota di riequilibrio
€ x 1.000.000 %FFO
6.894
7.008
7.052
290
35
60
Fonti:
www.miur.it
www.crui.it
www.aquis-universitas.it
4,2
0,5
1,3
Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria"
Art. 16. - Facoltà di trasformazione in fondazioni delle
università
Art. 66. - Turn over
"In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione
legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle università, e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro
per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."
Legge 9 gennaio 2009, n. 1
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del
sistema universitario e della ricerca"
Art. 1.
Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti
di ricerca
[...]
2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei
fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all'articolo 1, comma 650,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. [...] Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di
cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma
650. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e'
integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per
l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 e di euro 141 milioni
a decorrere dall'anno 2012.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
Art. 1.
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori
universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca [...] disciplina le
modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore [...] con
particolare riguardo alle modalita' procedurali ed ai criteri di
valutazione dei titoli didattici e dell'attivita' di ricerca, garantendo
celerita', trasparenza e allineamento agli standard internazionali.
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il
decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti
di ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con concorsi
banditi entro il 30 giugno 2008.
[...]
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20
milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e
di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Fondo di Finanziamento Ordinario
"tagli" e "innesti"
(in milioni di €)
Legge
133/2008
Legge
1/2009
Totale
2009
2010
2011
2012
2013
-
+
+
+
+
+
-
Totale
- 1.441,5
63,5
190
316
417
455
24
71
118
141
141
+ 495
39,5
119
198
276
314
- 946,5
Fondo di Finanziamento Ordinario
TOTALE
7250
7200
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
anno
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
6750
20
05
Milioni di Euro
7150
Fondo di Finanziamento Ordinario
UNINSUBRIA
40000
0.60
0.59
39000
0.56
37000
0.55
0.54
36000
0.53
35000
0.52
13
20
7250
anno
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
anno
20
13
6750
20
12
12
20
20
11
11
20
20
10
10
20
20
09
09
20
20
08
08
20
20
07
07
20
20
06
06
20
20
05
05
20
Milioni di Euro
Migliaia di Euro
0.57
38000
% FFO nazionale
0.58
Fondo di Finanziamento Ordinario
UNINSUBRIA
40000
0.60
0.59
39000
0.56
37000
0.55
0.54
36000
0.53
35000
0.52
13
20
7250
anno
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
anno
20
13
6750
20
12
12
20
20
11
11
20
20
10
10
20
20
09
09
20
20
08
08
20
20
07
07
20
20
06
06
20
20
05
05
20
Milioni di Euro
Migliaia di Euro
0.57
38000
% FFO nazionale
0.58
Fondo di Finanziamento Ordinario
UNINSUBRIA
40000
0.60
0.59
39000
0.56
37000
0.55
0.54
36000
0.53
35000
0.52
13
20
7250
anno
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
anno
20
13
6750
20
12
12
20
20
11
11
20
20
10
10
20
20
09
09
20
20
08
08
20
20
07
07
20
20
06
06
20
20
05
05
20
Milioni di Euro
Migliaia di Euro
0.57
38000
% FFO nazionale
0.58
Fondo di Finanziamento Ordinario
vs
spese per personale di ruolo
40000
38000
37000
36000
anno
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
35000
20
05
Migliaia di Euro
39000
Fondo di Finanziamento Ordinario
vs
spese per personale di ruolo
45000
40000
37500
anno
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
35000
20
05
Migliaia di Euro
42500
Fondo di Finanziamento Ordinario
vs
spese per personale di ruolo
45000
40000
38.225
37500
anno
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
35000
20
05
Migliaia di Euro
42500
Fondo di Finanziamento Ordinario
vs
spese per personale di ruolo
45000
40000
39.855
37500
anno
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
35000
20
05
Migliaia di Euro
42500
Docenti universitari
RETRIBUZIONE ANNUA
110000
100000
Euro/anno
(lordo percipiente)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
0
1
2
3
4
5
6
7 8
classe
9 10 11 12 13 14
PO - classe  4,5%
PA - classe  4,3%
RU - classe  4,1%
Fonti:
www.uninsubria.it
xoomer.virgilio.it/alberto_pagliarini
Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria
2009
80
70
età
(anni)
60
50
40
30
20
PO
Fonti:
www.uninsubria.it
decennale.uninsubria.it
PA
RU
Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria
2009
15
PO
PA
RU
12
n
9
6
3
0
75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
età (anni)
Fonti:
www.uninsubria.it
decennale.uninsubria.it
Organico docente dell'Università degli Studi dell'Insubria
Fonti:
www.uninsubria.it
decennale.uninsubria.it
Fondo di Finanziamento Ordinario
vs
spese per personale di ruolo
45000
40000
39.855
37500
anno
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
35000
20
05
Migliaia di Euro
42500
Fondo di Finanziamento Ordinario
vs
spese per personale di ruolo
45000
42.822
42.066
41.320
40000
40.583
39.855
37500
anno
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
35000
20
05
Migliaia di Euro
42500
Fondo di Finanziamento Ordinario
vs
spese per personale di ruolo
45000
110,7
109,0
42.822
106,7
42.066
104,4
41.320
102,2
40000
40.583
39.855
37500
anno
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
35000
20
05
Migliaia di Euro
42500
Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306
"Regolamento recante disciplina in materia di Contributi
Universitari"
Articolo 5
(Limiti della contribuzione studentesca)
1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e
all’articolo 4 la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per
cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a
valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 3,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
[...]
4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31
maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel
bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti
esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione
degli studenti per classi d’importo nel predetto anno, gli eventuali
scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai
commi 1 e 2, nonchè le misure conseguentemente adottate per il
rispetto dei limiti di cui ai predetti commi.
Contribuzione studentesca
UNINSUBRIA
2009
€ 11.300.000,00
28,9% FFO
2009
2010
2011
2012
2013
spese personale
 vs FFO
residuo
contribuzione
(migliaia di €)
(migliaia di €)
%
0,856
1.730
2.596
3.472
4.139
10.444
9.570
8.704
7.828
7.161
92.4
84.7
77.0
69.3
63.4
Conclusioni (?)
* programmazione
* entrate
* uscite
* ...
Indagine CNVSU - 2009
1) rapporto fra spese per personale TA e docenti (I1)
2) Rapporto tra n. studenti e numero docenti (I2)
3) Crediti erogati per numero studenti (I3)
4) Numero di Professori a contratto in rapporto agli studenti (I4)
5) Spesa per Professori a contratto e docenti di ruolo (I5)
6) Corsi di laurea con <15 studenti (in part. con 0 immatricol.) (I6)
7) Sedi staccate in relazione al numero dei frequentanti (I7)
8) Rapporto tra ricercatori e Professori (I8)
9) Spese di rappresentanza (I9)
10) Spese per missioni (ad escl. di quelle sui fondi di ricerca) (I10)
11) Costo funzionamento organi, di cui Rettore e Dir. Amm.vo (I11)
12) Costo gestione spazi (I12)
13) Acquisizione Fondi europei per numero docenti (I13)
14) Fornire numero studenti e mq
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Fondo di Finanziamento Ordinario