Centro Studi sull'Arbitrato e ADR – AIGA Sez. Lecce
La Tecnologia Informatica
nell'Attività Forense
Valore probatorio della comunicazione telematica
tra e-mail e firma digitale
Lecce, 06 marzo 2009
Avv. Fabio Tommasi
IL PROBLEMA CULTURALE
(a proposito del processo telematico: n.d.r.) “… è una scommessa non
solo tecnologica ma soprattutto organizzativa e culturale. Impone il
cambio di mentalità da parte di coloro (e sono ancora tanti) che non
riescono a concepire il <<documento>> se non come <<carta>>, la
<<firma>> se non come <<sottoscrizione a penna (possibilmente
stilografica)>>, la <<trasmissione>> se non come <<invio a mezzo
posta>>…”
Floretta Rolleri
Componente del CNIPA
Direttore Generale dei Sistemi Informativi
Automatizzati del Ministero della Giustizia
Presentazione del libro “Il processo civile telematico” di Francesco Buffa, Giuffré Editore, 2002
ANALOGICO E DIGITALE
E' ANALOGICO quel sistema in cui una grandezza fisica
continuamente variabile (ad es., l'intensità di un'onda audio) viene
rappresentata da un'altra (ad es., la tensione di un segnale
elettrico) nel modo più fedele possibile, quindi è il sistema
dell'imitazione, dell'imprecisione, dove le grandezze subiscono
trasformazioni, dove il riferimento è ad un qualcosa non numerabile,
né analizzabile entro un insieme discreto di elementi.
È DIGITALE (numerico), invece, quel sistema o dispositivo che
sfrutta segnali discreti (quindi che lavora con un insieme finito di
elementi) per rappresentare e riprodurre segnali continui sotto
forma di numeri o altri caratteri. È il regno dei caratteri discreti,
discontinui dove le informazioni si rappresentano come 0 e 1,
spento/acceso, vero/falso.
Una grandezza fisica è un qualunque oggetto naturale percepito
direttamente o indirettamente dai nostri sensi e che può essere
misurato, ovvero tradotto in numeri.
ANALOGICO E DIGITALE
Lunghezza “n”
Lunghezza “n + 1”
metro campione
ANALOGICO E DIGITALE
Nell'orologio analogico le lancette dell'ora, dei minuti e dei secondi
possono indicare uno qualsiasi degli inifiniti punti che formano la
circonferenza del quadrante, i quali, pertanto, non sono numerabili.
L'orologio digitale, invece, le cifre relative all'ora, minuti e secondi
possono indicare solo e soltanto gli 86.400 possibili momenti in cui
può essere suddiviso il “quadrante” (24 ore x 60 minuti x 60
secondi).
TIPI DI DOCUMENTI
«documento analogico»: si distingue in originale e copia ed è
formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori
continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le
magnetizzazioni su Nastro;
«documento digitale»: testi, immagini, dati strutturati,
disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza
fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo
di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine;
«documento informatico»: rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Andrea Lisi Copyright 2002-2008 Vietata
diffusione e duplicazione
E-MAIL
Questione dei decreti ingiuntivi
Protocolli:
POP (post office protocol);
SMTP (simple mail transfer protocol)
Art. 1, d.lgs. n. 82/2005 CAD
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici,
utilizzati come metodo di identificazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso
una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un
controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata
mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
VALIDITA' PROBATORIA
Art. 20 Documento informatico - CAD
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione
su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono
validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del
presente codice.
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto
disposto dal comma 2.
.....
VALIDITA' PROBATORIA
Art. 21 Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto - CAD
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità , sicurezza, integrità e immodificabilita.
....
Art. 2712 Riproduzioni meccaniche – Cod. Civile.
Le
riproduzioni
fotografiche,
informatiche
o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere,
ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose
formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se
colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose medesime.
IL SISTEMA DELLA FIRMA DIGITALE
Art. 1, co. 1, lett. s) del CAD
“firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e
al
destinatario
tramite
la
chiave
pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o
di un insieme di documenti informatici”
La sottoscrizione tradizionale
Le funzioni:
a) dichiarativa;
b) probatoria.
c) indicativa;
Le caratteristiche:
a) autografia;
b) nominatività;
c) leggibilità;
d) non riproducibilità.
Il sistema della firma digitale
Funzione:
- integrità;
- paternità;
- riservatezza;
- non ripudio.
La crittografia è la scienza che studia la tecnica che consente la
trasformazione di un messaggio universalmente leggibile, in uno leggibile
soltanto da coloro i quali dispongono della chiave di decifrazione
Tecnica crittografica:
- la segretezza del contenuto dell’informazione;
- l’autenticità, individuando univocamente la sorgente;
- l’integrità, verificando che il messaggio non abbia subito alterazioni;
- la non ripudiabilità, assicurando che l’autore del messaggio non possa
negare di aver generato il messaggio stesso.
Il sistema della firma digitale
La crittografia simmetrica
Maria
Antonio
Invio della chiave
Zona a rischio intercettazioni
Codifica
(chiave privata)
Documento
cifrato
Decodifica
(chiave privata)
Il sistema della firma digitale
Maria
Antonio
Pubblico registro
del certificatore
IMPRONTA DI HASH
Codifica
chiave privata di Maria
AUTENTICAZIONE
Decodifica
chiave pubblica di Maria
Codifica
chiave pubblica di Antonio
RISERVATEZZA
Decodifica
chiave privata di Antonio
Documento
Firmato e cifrato
VALIDITA' PROBATORIA
Art. 20 Documento informatico - CAD
....
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con
firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e
l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del
dispositivo di firma....
Art. 21 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto - CAD
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo
di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria.
.....
Scarica

Relazione Avv. Fabio Tommasi - Responsabilitaerisarcimento.it