Allegato alla Circolare n. /2015 Direzione Generale Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo Il Direttore f.f. Roma, 3 marzo 2015 Oggetto: Split Payment – Scissione dei pagamenti. 1. Premessa L’art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) pubblicata in G.U.R.I. n. 300 del 29 dicembre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, prevede significative novità per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA nelle operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti degli enti pubblici elencati nell’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/72. In particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello split payment (scissione dei pagamenti). Tale norma prevede che gli enti pubblici rientranti nel succitato articolo, in sede di pagamento delle fatture ricevute, versino al fornitore il totale della fattura al netto dell’IVA e quest’ultima direttamente all’erario. 2. Ambito di applicazione L’introduzione di tale meccanismo ha novellato l’articolo 17 ter del D.P.R. n. 633/72, il quale dispone che: “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l’imposta è versata dal cessionario o committente”. Pertanto, come già anticipato dallo scrivente Ufficio mediante e_mail del 16/1/2015, il Consiglio Nazionale delle Ricerche non rientra fra gli enti tenuti ad operare lo split payment in quanto non rientra tra gli enti a cui si applica l’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/72. 1 Conseguentemente, non si applica lo split payment nel rapporto passivo che il nostro Ente instaura con i propri fornitori. Contrariamente, qualora il CNR agisca in qualità di cedente o prestatore di servizi, nello svolgimento di attività commerciale, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/72, troverà attuazione il meccanismo della scissione dei pagamenti, non rilevando l‘ambito istituzionale o commerciale del cessionario o committente. L’Agenzia delle Entrate con circolare la n. 1 del 9 febbraio 2015, al fine di facilitare l’individuazione delle P.A. destinatarie della disciplina in esame, ha invitato verificare la categoria di appartenenza dell’ente pubblico acquirente mediante l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), al sito http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.. Gli Enti pubblici destinatari della norma in commento sono quelli appartenenti alle categorie elencate nella seguente tabella: Categorie enti pubblici soggetti allo split payment Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici – codice L8; Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona – codice L34; Aziende Sanitarie Locali – codice L7 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali – codice L35; Città Metropolitane – codice L45; Comuni e loro Consorzi e Associazioni – codice L6; Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni – codice L12; Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica – codice C11; Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado – codice L33; Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica – AFAM – codice L43; Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale – codice C2; Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello Stato – codice C1; Province e loro Consorzi e Associazioni – codice L5; Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni – codice L4; Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni – codice L18; Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici – codice L17. Dall’applicazione della norma sono escluse le Agenzie delle Dogane e le Agenzie fiscali. 3. Aspetti fiscali Il CNR, in qualità di cedente o prestatore di servizi degli enti pubblici sopra indicati, dovrà emettere fattura con la rivalsa dell’IVA, con l’indicazione nella stessa della dicitura “Scissione dei 2 Pagamenti”. La fattura emessa, comprensiva di imponibile ed IVA, sarà contabilizzata nei registri del CNR, anche se non concorrerà alla liquidazione IVA periodica ai fini del versamento. 3.1. Rapporti fra Split Payment ed esigibilità differita Occorre in questa sede fare le opportune riflessioni tra il nuovo meccanismo di scissione dei pagamenti e il regime dell’IVA ad esigibilità differita prevista dall’articolo 6 comma 5 del DPR 633/72. L’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 23.1.2015 ha previsto, in merito all’esigibilità dell’imposta, che le operazioni soggette al procedimento della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile: - al momento del pagamento della fattura; - al momento di ricezione della fattura, su esplicita opzione da parte dell’Amministrazione acquirente. Inoltre l’articolo 9 del succitato Decreto dispone che le nuove regole trovano applicazione per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’Imposta si verifica successivamente alla stessa data. A seguito di ciò, consegue che lo split payment: - non si applica alle operazioni fatturate entro il 31.12.2014, comprese quelle operazioni soggette al regime di esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6 comma 5 del DPR 633/72 effettuate nel 2014 con incasso successivo al 1 gennaio 2015; - si applica, invece alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data. Pertanto: - le fatture emesse nel 2014, non pagate alla data del 1 gennaio 2015, continuano a sottostare al naturale regime dell’esigibilità differita ex articolo 6 comma 5 DPR 633/72; - le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 sono sottoposte al nuovo regime dello split payment. 3.2. Rapporti fra Split Payment e Reverse Charge, applicazione alternata ed esclusioni L’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 chiarisce che lo Split Payment non si applica alle operazioni di: - cessione di beni e prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (Reverse Charge); - prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto e d’imposta. 3 Inoltre, sono da ritenersi escluse dallo split payment, le operazioni alle quali il meccanismo non può essere concretamente applicato, in quanto, in base a disposizioni di legge, l’imposta non è distintamente evidenziata in fattura, come ad esempio: - le operazioni soggette ai regimi speciali (regime del margine relativo ai beni usati, regime base da base delle agenzie di viaggio); - le operazioni soggette ai regimi monofase dell’art. 74, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio per il settore dell’editoria); - operazioni non documentate da fattura ma da scontrini o ricevute fiscali. 4. Aspetti contabili Il nuovo meccanismo dello Split Payment comporta l’iscrizione in bilancio esclusivamente dell’importo imponibile del contratto o della fattura emessa, sia relativamente alla fase della previsione che dell’accertamento, nel caso in cui la cessione/prestazione sia effettuata nei confronti degli enti di cui alla precedente tabella. Infatti, come sopra specificato, l’ente cessionario/committente provvederà a pagare al CNR solo l’importo imponibile, mentre provvederà a versare l’IVA direttamente all’erario. Naturalmente anche le successive fasi della riscossione e del versamento saranno di ammontare pari al solo imponibile. Si raccomanda di prestare la massima attenzione su tale aspetto, al fine di evitare errate iscrizioni in bilancio con conseguenti attività di rettifica e cancellazione. 5. Aspetti operativi sul programma di contabilità SIGLA Al fine di permettere la corretta gestione delle nuove regole, sul programma di contabilità SIGLA sono state apportate le necessarie modifiche (anagrafica, fattura attiva e registri Iva). Si allega alla presente un manuale operativo con le istruzioni tecniche di dettaglio. Il Responsabile Area Fiscale e Tributaria (Paolo Collacchi) Il Direttore f.f. Firmato da Collacchi Paolo ____________________________________ (Roberto Tatarelli) Firmato da Tatarelli Roberto Allegato 1: Manuale operativo SIGLA – Split Payment 4