“SPLIT PAYMENT” ‐ ( interessa chiunque emette fatture alla Pubblica Amministrazione ) Fino al 31.12.2014 quando si emetteva una fattura nei confronti di una Pubblica Amministrazione ( es. Comune) , la Pubblica Amministrazione la liquidava pagando l’imponibile e l’Iva. Per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015, data di inizio applicazione dello “split payment”, le Pubbliche Amministrazioni pagheranno a chi ha emesso fattura solo l’imponibile della fattura, mentre tratterranno e verseranno l’Iva. La norma non vale se chi emette fattura è soggetto a ritenuta alla fonte. Anche le Pro Loco, come tutti, sono interessate dallo “split payment” quando emettono fattura alle pubbliche amministrazioni che rientrano nel numeroso elenco dei soggetti che devono applicare lo split payment . Le pro loco sono interessate, tra l’altro, quando fatturano a Comuni, Province, Regioni, Aree Metropolitane, Camere di Commercio, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Scuole. Chi emette fattura deve preliminarmente sapere se il soggetto pubblico a cui la emette è una “pubblica amministrazione” che rientra nelle categorie previste per lo “split payment”, perché per queste fatture è obbligatorio indicare in fattura “ scissione dei pagamenti “. La circolare 1/E del 9.2.2015 (scaricabile dal sito della Agenzia delle Entrate), fornisce indicazioni sulle amministrazioni interessate e quelle escluse. Chi ha emesso fattura ( il fornitore ) per le fatture interessate dallo “split payment non dovrà versare l’IVA” perché non incassata, ma deve effettuare apposite annotazioni sui registri Iva, e poi in sede di liquidazione periodica non computarla a debito, perché non riscossa e già versata dalla pubblica amministrazione. I soggetti in contabilità ordinaria recupereranno successivamente l’iva non riscossa o in sede di liquidazione periodica o annuale, o richiedendone il rimborso se andranno a credito Iva. Le pro loco (e gli altri soggetti) che sono in contabilità ordinaria hanno dallo “split payment” una complicazione in più, ma potranno recuperare l’Iva non riscossa. PENALIZZATE LE ASSOCIAZIONI IN REGIME FISCALE DELLA 398/91 Le associazioni che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla 398/91, non sono state escluse dalla applicazione dello “split payment”. Pertanto anche loro quando emetteranno fattura ad una pubblica amministrazione rientrante nello “split payment” dovranno indicare in fattura “scissione dei pagamenti”, e anche a loro verrà pagato solo l’imponibile, e non più l’Iva. Le associazioni in regime di 398/91, non riscuotendo l’Iva, non potranno recuperarne il 50 % come la legge 398/91 consente loro quando l’Iva gli viene pagata. E non hanno neppure la possibilità di chiedere il rimborso del 50% dell’Iva non riscossa, perché per esse, escluse dalle dichiarazioni Iva trimestrali o annuali, non è prevista la richiesta di rimborsi iva a credito. Per le associazioni in 398/91 lo “split payment” si traduce pertanto in una perdita secca del 50% dell’Iva. Non esiste, al momento, neppure chiarezza su come si devono registrare queste fatture sul “registro contribuenti minori” previsto dalla 398/81. La citata circolare 1/E del 9.2.2015, infatti, non ha dato alcuna indicazione per i soggetti in 398/91. In attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o dal legislatore, si suggerisce di annotare le fatture interessate dallo “split payment” separatamente dalle altre, in una colonna specifica del registro. Riferimenti normativi: 1) art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità, G.U. 300 del 29/12/2014) introduce l’ art. 17‐ter del d.p.r. 26.10.1972, in vigore dal giorno 1.1.2015: 629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) prima dell’articolo 18 è inserito il seguente: «Art. 17‐ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»; … 2) D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.27 del 3/2/2015 ‐ con cui vengono disciplinate le modalità attuative del c.d. split payment 3) circolare 1/E del 9.2.2015 ( scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate ) individua e precisa quali sono gli enti pubblici interessati dallo “split payment” Per chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente l’argomento, oltre a quanto possibile trovare nel web ricercando “split payment” , si segnala il seguente collegamento al sito dell’Ipsoa con i primi commenti alla circolare sopra citata che individua . http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2015/02/10/split‐payment‐ambito‐applicativo‐in‐ chiaro Mauro Giannarelli