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APPROFONDIMENTI E PROCEDURE
I FONDI DI SOLIDARIETÀ
BILATERALE ED IL FONDO
RESIDUALE INPS
A cura di
Luca Furfaro
Consulente del lavoro
in Torino
Premessa
I fondi di solidarietà
bilaterale
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Con la L. 92/2012 si è cercato di coprire con tutele previdenziali in caso
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa i lavoratori dei diversi comparti sino ad oggi non tutelati. L’INPS con Circolare 02/09/2014,
n. 100, istituisce il Fondo di Solidarietà residuale indicando anche le regole per il finanziamento dello stesso.
Con la L. 92/2012 si è cercato di coprire con tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa i lavoratori dei diversi comparti sino ad oggi
non tutelati. La norma utilizzava come strumento per
tale obiettivo quello dei fondi di solidarietà bilaterale.
Al fine di assicurare una tutela in costanza di lavoro le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono state invitate a creare attraverso accordi collettivi
e contratti collettivi, fondi di solidarietà bilaterale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
L’istituzione di queste nuove entità ha come finalità quelle di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse
alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale,
prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale.
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ed il fondo residuale INPS
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Tali forme di solidarietà bilaterale non sono invero una novità, erano
state introdotte dalla L. 662/1996 per i settori del credito, assicurazione e poste; tali “vecchi” fondi potranno adeguarsi alla nuova normativa, e dovranno farlo per non incorrere nell’applicazione del fondo di
solidarietà residuale e relativo finanziamento.
Il fondo di solidarietà
del credito
Uno dei primi “vecchi” fondi di solidarietà bilaterale ad adeguarsi alle
nuove regole, è stato il fondo di solidarietà del Credito con la firma
dell’accordo sindacale nazionale in data 20/12/2013 e con il Decreto
del Ministero del Lavoro 28/07/2014, n. 83486, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23/10/2014.
Tale fondo neocostituito non farà altro che continuare l’attività del
fondo predisposto ai sensi dell’art. 2, co. 28, L. 662/1996 adeguandolo
alla normativa dell’art. 3, L. 92/2012.
Il fondo di solidarietà neocostituito si propone l’obiettivo di assicurare
ai lavoratori interessati:
a) una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla
normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
b) una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego;
c) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel
quadro dei processi di agevolazione all’esodo, qualora siano destinati a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali o dell’Unione europea.
Le prestazioni del Fondo sono finanziate da contribuzione a carico sia
dei datori di lavoro che dei lavoratori.
Tranne che per gli assegni straordinari, le altre prestazioni sono finanziate da:
a) un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del
datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo
indeterminato;
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b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso
di fruizione di trattamenti a favore dei lavoratori interessati da
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le
prestazioni di solidarietà intergenerazionale, nella misura non
inferiore all’1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse;
in fase di prima applicazione la misura sarà fissata nell’1,5%.
A tutti i contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Il fondo di solidarietà
residuale INPS
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L’istituzione dei fondi di solidarietà è obbligatoria per i settori, le tipologie di datore di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai
15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione
salariale. Qualora non siano stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà, ovvero non si preveda un adeguamento della bilateralità, è prevista la gestione di un fondo di solidarietà
residuale presso l’INPS.
Il fondo di solidarietà residuale, di cui all’art. 3, co. 19, L. 92/2012, è stato istituito con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro di
concerto con il Ministero dell’Economia 07/02/2014, n. 79141.
L’art. 6 del Decreto Interministeriale ha posto dei limiti alla tutela previdenziale operata, il fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non
può erogare prestazioni in carenza di disponibilità, ergo le domande
presentate dalle imprese, a partire dal 1° gennaio 2014, potranno essere accolte nei limiti delle risorse esistenti nel fondo.
La prestazione erogata dal fondo verrà calcolata con le stesse regole
previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria inclusive del massimale al netto della riduzione pari all’importo
derivante dall’applicazione delle aliquote previste per gli apprendisti.
Tale prestazione viene riconosciuta per un massimo di tre mesi continuativi prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo
di 9 mesi.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli 8
anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già
autorizzate e le relative contribuzioni correlate. Al fine di determinare
correttamente il tetto aziendale, si fa riferimento alla contribuzione
dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell’impresa richiedente, non
tenendo conto di trasferimenti parziali di rami d’azienda.
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In caso di erogazione delle prestazioni da parte del Fondo residuale è
previsto che lo stesso versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione.
Il finanziamento del
fondo di solidarietà
residuale
Requisito
dimensionale del
datore di lavoro
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Con la Circolare INPS 100/2014 l’Istituto ha dato il via al finanziamento del fondo di solidarietà, dettando aliquote e requisiti per il versamento dei contributi.
Al fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, non coperte dalla normativa in materia
di integrazione salariale, per le quali non siano stati stipulati accordi
collettivi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale.
L’imposizione contributiva è formata da un contributo ordinario dello
0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui due terzi
a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore e da un
contributo addizionale completamente a carico del datore di lavoro, il
cui obbligo nasce in subordine all’accettazione da parte del fondo della
richiesta di accesso alle prestazioni.
Il contributo addizionale è pari al 3% delle retribuzioni perse in seguito alla sospensione per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti
e del 4,50% per le aziende con più di 50 dipendenti.
L’obbligo contributivo, seppur gestito solo attualmente, parte da gennaio 2014, le aziende saranno quindi tenute al conteggio ed al versamento dei contributi arretrati.
Come chiarito dall’istituto, l’obbligo di pagamento è retroattivo anche
sul personale non più in forza presso l’azienda, ciò significa che le imprese dovranno versare il contributo ordinario anche per il personale
non più in forza al momento dell’istituzione del versamento facendosi, con molta probabilità, carico anche della parte conto dipendente,
la quale potrebbe risultare di difficile riscossione presso il lavoratore.
Come precedentemente illustrato, al fondo contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. Tale requisito dimensionale va verificato mensilmente con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente. Nella determinazione del
numero dei dipendenti occupati devono essere compresi i lavoratori
con qualunque qualifica escludendo gli apprendisti e gli assunti con
contratto di inserimento/reinserimento. I lavoratori part-time sono
conteggiati in base all’orario svolto, i lavoratori intermittenti in base
all’orario svolto nel semestre di riferimento.
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I lavoratori assenti e non retribuiti (servizio militare, gravidanza, ecc.)
non sono conteggiati solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato
assunto un altro lavoratore; il lavoratore sostituto viene invece conteggiato.
Per le nuove aziende, o per i casi di trasferimento d’azienda, il periodo di riferimento si determina in base ai mesi di attività se inferiori al
semestre. Per il primo mese di attività si fa riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
Può accadere quindi una fluttuazione dell’obbligo contributivo legato
al variare della media dimensionale dell’impresa, l’obbligo di versamento o la possibilità di non versare il contributo ordinario partiranno in
questo caso dal mese successivo al semestre di riferimento.
Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione dei contributi di finanziamento del fondo residuale verranno contraddistinte dall’istituto con l’apposizione del codice autorizzazione “0J”, il quale assume
il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.L.
79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)”. Tale codice viene attribuito dall’INPS in maniera automatica alle imprese che potenzialmente
sono interessate al versamento, a prescindere dal requisito dimensionale. Le imprese operanti con più posizioni contributive sul territorio
si vedranno apporre il CA “2C” avente il significato di ”Azienda che
opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al
Fondo solidarietà residuale”.
Il versamento dei
contributi
Le aziende rientranti nell’applicazione dei contributi devono versare
il contributo ordinario, dovuto per le mensilità gennaio - settembre
2014, valorizzando in Uniemens, all’interno di <DenunciaAziendale>
<AltrePartiteADebito>, l’elemento <AltreADebito> ed indicando i
seguenti dati:
- in <CausaleADebito> il codice “M131” che assume il significato
di “Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre
2014”;
- in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
- in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,50%
dell’imponibile.
Il contributo ordinario, dovuto per le mensilità in relazione alle quali i termini di versamento non risultano scaduti, deve essere versato
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alle ordinarie scadenze di legge. Il contributo ordinario dovuto per le
mensilità gennaio - luglio 2014 deve essere versato non oltre il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Gli ultimi chiarimenti
del messaggio n. 8673
Con l’emanazione del messaggio n. 8673 del 12/11/2014, l’Istituto ha
inteso approfondire la materia rispetto a quanto precedentemente indicato con Circolare 02/09/2014, n. 100, nonché messaggio n. 6897 del
08/09/2014.
L’INPS ha pertanto individuato con maggior precisione l’ambito soggettivo d’inclusione o esclusione dal Fondo, aggiornando a tal fine la
tabella precedentemente redatta.
Settore
Industria
CSC
CA
1.XX.XX con
4A
escluso se 3X
1.XX.XX con
1D
escluso se 1M o 3T
1.XX.XX con
1E o 1F
1.18.08
escluso se 1M
1.19.01 - 1.20.01 - 1.21.01
Agricoltura
5.01.02 con
Terziario
7.01.XX - 7.02.XX - 7.03.01
1D
7.04.01
7.05.01 - 7.05.02 -7.05.03 - 7.05.04
7.06.01 - 7.06.02
7.07.01 - 7.07.02
7.07.04
7.07.05
escluso se 3X
7.07.06
7.07.08
escluso se 5J o 5K o 9A
7.07.07
7.07.XX con
4A
7.07.09
esclusi se 5K o 5J
escluso se 1M
Enti Pubblici
2.01.01 - 2.01.02
con
0V
Credito
6.01.01 - 6.01.02
escluso se 3D o 3F
Assicurazioni
6.02.01
escluso se 2V
Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti,
indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito
cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito)
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In ragione di quanto appena detto, sono state rese note le istruzioni
da seguire circa determinati settori di attività, che di seguito si intende
sinteticamente enunciare.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono escluse dal versamento al fondo di solidarietà residuale le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, pubbliche e private, che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle
acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel
campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di
quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell’industria armatoriale.
Tale esclusione, comprende pertanto determinati CSC così come indicati nella tabella allegata al messaggio stesso.
Il Ministero vigilante ha inoltre precisato che sono da ritenersi escluse
da contribuzione anche le imprese di somministrazione, sebbene continui a sussistere l’obbligo nei riguardi del Fondo per quanto attiene il
personale occupato dalle imprese di somministrazione adibite al funzionamento della struttura.
Per i settori del Credito e del Credito Cooperativo, l’adeguamento,
già disposto con i Decreti Ministeriali n. 83486/2014 e n. 82761/2014,
non muta l’ambito di applicazione, confermando l’obbligatorietà d’iscrizione al Fondo per tutte le imprese classificate con C.S.C. 6.01.01
e 6.01.02 e prive di codice di autorizzazione “3D” e “3F” .
Le imprese classificate nel settore commercio con più di 15 dipendenti, sono tenute al versamento del contributo di finanziamento fino
al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti; al superamento del predetto limite saranno invece tenute al versamento del
contributo della cassa integrazione guadagni fino alla fine del 2016.
Gli adempimenti, afferenti al contributo del mese di competenza di ottobre 2014, saranno effettuati per mezzo della denuncia Uniemens relativa al mese di novembre 2014 con l’indicazione del codice “M131”.
Con tale flusso dovranno pertanto essere comunicate le informazioni
in merito alla retribuzione imponibile e al contributo al fondo residuale relative al periodo gennaio - settembre 2014.
Anche le aziende che abbiano cessato l’attività nel medesimo periodo, gennaio 2014 - settembre 2014, sono tenute al versamento della
contribuzione e all’inoltro dell’Uniemens relativo all’ultima mensilità.
Per quanto attiene l’attribuzione dei codici di autorizzazione, sebbene
la tabella sia stata puntualmente aggiornata, l’Istituto ha ribadito alcuni
concetti già espressi in un primo momento.
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Infine, per le aziende esercenti attività plurime con inquadramenti separati, il requisito dimensionale si applica ai dipendenti occupati in ciascuna attività.
Ultima considerazione importante attiene al versamento del contributo che, relativamente al mese di ottobre, sarà effettuato entro il 16
dicembre 2014 unitamente al versamento del periodo gennaio - settembre 2014, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
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