Sentenza n. 14157/2013 pubbl. il 11/11/2013
RG n. 21009/2012
N. R.G. 21009/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. ENRICO CONSOLANDI
dott. ALESSANDRA DAL MORO
Presidente relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21009/2012 promossa da:
FRANCESCO FRIGERIO (C.F. FRGFNC41P08C933H), con il patrocinio dell’avv. ANTONIO
CASTIGLIONE, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 MILANO presso il difensore;
ATTORE
contro
PROGETTO UBRIS SRL (C.F. 05228400965), con il patrocinio dell’avv. FEDERICO RAGAZZO,
elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 4 20122 MILANO;
CONVENUTA
SMC ITALIA SRL (C.F. 07128180150);
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
"Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1) Nel merito
- Previa ogni più opportuna declatatoria in rito e in merito, accertare l’invalidità e/o dichiarare la
nullità e/o annullare la delibera 12.12.2011 a ministero Notaio Lovisetti rep.301997/51963 registrata
all’Agenzia delle entrate in data 30.12.2011 ed iscritta in Camera di Commercio in data 11.1.2012,
per tutte le ragioni esposte in atti, con ogni conseguenza di legge
- confermare l’ordinanza ex art. 186 bis cpc in data 22.4.2013 e, in ogni caso, condannare la
PROGETTO UBRIS SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e in solido, per
pagina
http://bit.ly/JkpCmP
1 di 7
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sentenza n. 14157/2013 pubbl. il 11/11/2013
RG n. 21009/2012
quanto di ragione, la SMC ITALIA SRL in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
pagamento a favore del Dott. Frigerio, del compenso già maturato per la carica di Amministratore
unico fino a dicembre 2011 (pari ad € 9.831,25, oltre interessi di cui al Dvo 231/2002) nonché, a
titolo risarcitorio, del compenso che sarebbe ulteriormente maturato (€ 3025,00) fino ad Aprile 2012,
ovvero di quella diversa somma che risulterà di giustizia o emergesse in corso di causa, oltre al
risarcimento di tutti gli ulteriori danni, anche d’immagine, danni patiti e patiendi dal Dott. Frigerio,
da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cc, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Occorrendo, rimettere la causa in istruttoria al fine di ammettere i mezzi istruttori di cui alla memoria
ex art. 183 Vi co n. 2 cpc da intendersi qui richiamati e ritrascritti
Con espressa riserva di intraprendere autonoma azione per il riconoscimento delle competenze
professionali dovute al Dott. Frigerio, per la sua attività di assistenza professionale, quale Dottore
Commercialista, per la società Progetto UBRIS.
Salvibus iuribus."
per la convenuta PROGETTO UBRIS SRL:
"Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa infondate in fatto e in diritto, rigettare tutte le
domande formulate ex adverso per i motivi esposti nell'atto di citazione, salvo ogni altro. Con vittoria
di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore avv. FEDERICO
RAGAZZO."
pagina
http://bit.ly/JkpCmP
2 di 7
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
2) In via istruttoria
Sentenza n. 14157/2013 pubbl. il 11/11/2013
RG n. 21009/2012
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore FRANCESCO FRIGERIO,
o nominato il 5.6.2009 amministratore unico a tempo indeterminato della srl PROGETTO UBRIS
e revocato dalla carica dall'assemblea dei soci del 12.12.2011, convocata dalla socia unica della
PROGETTO UBRIS, la srl SMC ITALIA,
1. perché adottata nel corso di assemblea illegittimamente convocata dalla socia unica e non, a
termini di legge e di statuto, da sè stesso quale a.u., comunque poi non presente alla riunione e
manifestante la propria opposizione alla trattazione dell'odg indicato nella irrituale
convocazione;
2. perché disponente la sua revoca senza alcuna indicazione di giusta causa (tale non potendo
essere intesa la sua mancata partecipazione ad una non precisata riunione richiesta
informalmente dalla socia unica richiamata nel verbale del 12.12.2011) e senza alcun congruo
preavviso, il tutto in via indebitamente anticipata rispetto alla assemblea di approvazione del
bilancio al 31.12.2011, da tenersi nell'aprile 2012;
ed ha poi chiesto, sia in dipendenza della invalidità della delibera sia comunque in dipendenza della
carenza di giusta causa di revoca, la condanna della srl PROGETTO UBRIS:
A. al pagamento in suo favore del compenso quale amministratore "quantomeno fino ad
aprile 2012" per l'importo complessivo di euro 12.856,25 comprensivo degli oneri di legge, tale
somma corrispondendo per euro 9.831,25 a quanto maturato dal dicembre 2010 al dicembre
2011 e per euro 3.025,00 al compenso che sarebbe ulteriormente maturato fino ad aprile 2012,
quest'ultimo importo nelle conclusioni venendo richiesto "a titolo risarcitorio" anche nei
confronti della convenuta srl SMC ITALIA, unica socia della srl PROGETTO UBRIS,
B. nonchè al risarcimento dell'ulteriore danno, anche d'immagine, derivante dalle modalità di
revoca, alludente a inesistenti omissioni nello svolgimento della carica, domanda quest'ultima
anch'essa spiegata pure nei confronti della srl SMC ITALIA.
La convenuta SRL PROGETTO UBRIS:
 ha contrastato l'impugnazione, affermando la validità della delibera de1 12.12.2011, a suo dire
validamente convocata dalla socia unica ai sensi della complessiva disciplina ex art.2479 cc ed
essendo la revoca motivata dalla necessità di riduzione dei costi dell'ente, come comunicato al
FRIGERIO nel convocarlo per la riunione dell'1.12.2011, alla quale non si era presentato;
 ha altresì contrastato la richiesta risarcitoria dell'attore, non essendo configurabile alcun danno
alla sua immagine data l'assenza di ogni censura nei suoi riguardi nel verbale assembleare del
12.12.2011;
 nulla ha argomentato quanto alla domanda relativa al pagamento dei compensi.
La convenuta SRL SMC ITALIA non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Nelle due memorie depositate ex art.183 sesto comma cpc dalla sola difesa dell'attore tale parte ha
ribadito le proprie prospettazioni, in particolare quanto alla domanda risarcitoria producendo
documentazione relativa alla trasmissione da parte della srl SMC ITALIA del verbale dell'assemblea
12.12.2011 a banca ove l'attore intratteneva rapporti professionali sia per conto della PROGETTO
UBRIS sia per conto di altri clienti.
pagina
http://bit.ly/JkpCmP
3 di 7
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
ha impugnato la delibera recante la propria revoca, in quanto a suo dire annullabile:
Sentenza n. 14157/2013 pubbl. il 11/11/2013
RG n. 21009/2012
All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che la impugnazione
non possa essere accolta.
Al riguardo va infatti considerato:
 che il Tribunale condivide l'opzione interpretativa citata dalla convenuta e già seguita in
precedenti pronunce di questa sezione (cfr, ad esempio, da ultimo: Tribunale Milano,
sentenza 12.3.2013 n.3404/2013 nel proc. n.51550/2011; sentenza 1.3.2012 n.5244/2012 nel
proc. n.84713/2009), secondo la quale nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo
del capitale di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea, attribuito dall’art.2479
cc primo comma in tema di srl, rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione
diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti,
 tale interpretazione estensiva apparendo del tutto compatibile con la posizione privilegiata
attribuita ai soci nell’ambito delle srl dalla riforma del 2003,
 e dovendo trovare applicazione anche laddove, come nel caso di specie, lo statuto regoli la
convocazione assembleare demandandola all'organo gestorio,
 da un lato la norma ex art.2479 cc primo comma apparendo una norma di garanzia
inderogabile,
 e, d'altro lato, il rinvio di cui al primo comma dell'art.2479bis cc all'atto costitutivo per la
disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea" apparendo riferito alle sole modalità
di convocazione in senso stretto (mezzo, termini ecc), come denotato dalla disciplina
contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che solo tali strette modalità regola
in via generale per l'ipotesi nelle quali l'atto costitutivo non provveda;
2. quanto al vizio derivante dalla pretesa assenza di giusta causa di revoca:
 che anche in tema di srl,
o ove oggi la norma di cui all'art.2475 cc:
 non detta alcuna disciplina quanto alla cessazione degli amministratori in
particolare per loro revoca,
 e neppure richiama la disciplina dettata per le spa dal terzo comma
dell'art.2383 cc in tema di revocabilità in qualunque tempo -salvo il
risarcimento del danno nel caso di assenza di giusta causa- degli
amministratori, in tal genere di ente peraltro da nominarsi sempre a tempo
determinato, per un periodo non superiore ai tre anni secondo la previsione
del secondo comma sempre dell'art.2383 cc,
 deve ritenersi la revocabilità in ogni tempo degli amministratori e ciò:
o quanto a quelli nominati per un periodo determinato, in via di applicazione analogica
del principio di cui al citato terzo comma dell'art.2383 cc, da ritenersi espressione di
un principio generale, con diritto dell'amministratore revocato in assenza di giusta
causa al risarcimento del danno,
o e quanto a quelli nominati a tempo indeterminato, in via di applicazione della
disciplina generale ex art.1725 cc in tema di revoca del mandato oneroso, con diritto
pagina
http://bit.ly/JkpCmP
4 di 7
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
1. quanto al preteso vizio di convocazione dell'assemblea:
Sentenza n. 14157/2013 pubbl. il 11/11/2013
RG n. 21009/2012
dell'amministratore revocato, in assenza di giusta causa, a un congruo preavviso, la
cui omissione determina ragioni risarcitorie in capo al revocato 1,
 l'assenza della giusta causa così come del congruo preavviso rilevando dunque non quale
vizio della deliberazione ma quale presupposto di un risarcimento o, meglio, di una
indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito (cfr. in tal senso, da
ultimo Tribunale Milano, 6.5.2013 sent. n.6289/2013 nel proc. n.8247/2011).
Per quanto fin qui detto le domande dell'attore relative alla invalidità della delibera impugnata vanno
dunque rigettate.
Quanto alle ulteriori domande dell'attore, le stesse sono invece da ritenere fondate nei limiti di cui
infra.
Al riguardo va infatti considerato:
 quanto alla domanda relativa al compenso spettante all'attore fino alla delibera di revoca, che si
tratta di pretesa non contestata dalla convenuta e già oggetto di provvedimento del g.i. ex
art.186bis cpc ove tale pretesa è stata quantificata,
o secondo le risultanze di cui alla notula prodotta sub 8 dall'attore corrispondenti alla
misura del compenso deliberato all'atto della nomina (cfr. doc.10 attore),
in euro (625 X 13 mesi dal dicembre 2010 al dicembre 2011 compresi) 8.125,00 oltre iva;
 quanto alla domanda risarcitoria relativa al compenso spettante all'attore dalla delibera di
revoca fino all'aprile 2012,
o che si tratta di pretesa derivante dalla affermata assenza di giusta causa, assenza dante
luogo, secondo la qualificazione giuridica operata come sopra dal Tribunale, al diritto ad
un congruo preavviso, nella fattispecie pacificamente carente;
o che tale domanda risulta fondata, la delibera di revoca non recando alcuna specifica
motivazione né potendo comunque ritenersi giusta causa di revoca la necessità di ridurre
1
Cfr. in tal senso, in relazione alla disciplina previgente ma con ragionamento decisorio tuttora valido, Cass.
n.9482/1999, secondo la cui massima: "L'art. 2383 cod.civ., che prevede il diritto al risarcimento dei danni in
favore dell'amministratore di una società per azioni revocato dall'incarico senza giusta causa,non si applica
indiscriminatamente, nonostante il richiamo ad esso contenuto nell'art. 2487 cod.civ., agli amministratori di
società a responsabilità limitata. Esso, infatti, va inquadrato nel sistema normativo delle società per azioni, che
non prevede la nomina di amministratori a tempo indeterminato, ipotesi nella quale l'applicazione della
suddetta regola comporterebbe la impossibilità, per tutta la durata della vita dell'amministratore, di una revoca
in assenza di giusta causa senza obbligo di risarcimento del danno, in aperta contraddizione con il carattere
fiduciario dell'incarico di cui si tratta. Pertanto, la revoca di un amministratore di una società a responsabilità
limitata nominato a tempo indeterminato non trova la sua disciplina nel predetto art. 2383 cod.civ., bensì
nell'art. 1725 cod.civ., il cui secondo comma prevede che, in assenza di giusta causa, la revoca del mandato a
titolo oneroso a tempo indeterminato attribuisce al mandatario (figura la cui somiglianza con quella
dell'amministratore di società di capitali giustifica l'applicazione analogica a quest'ultimo della relativa
disciplina, in assenza di una normativa specifica) il diritto al risarcimento del danno solo se essa non sia stata
comunicata con congruo preavviso."; nello stesso senso Tribunale Milano 12.8.2003, in Le società 2004, 333.
pagina
http://bit.ly/JkpCmP
5 di 7
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
 cosicché, in sostanza, deve ritenersi che l'assemblea dei soci, anche di srl, ha la facoltà di
revocare ad nutum l'amministratore, l'assenza di giusta causa non comportando l'invalidità
della delibera ma determinando invece il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di
amministratore nominato a tempo determinato) ovvero al congruo preavviso (per il caso di
amministratore nominato a tempo indeterminato),
Sentenza n. 14157/2013 pubbl. il 11/11/2013
RG n. 21009/2012
i costi affermata tardivamente e genericamente solo nel corso del giudizio dalla
convenuta 2,
o sì che all'atto della revoca l'assemblea avrebbe dovuto riconoscere all'attore un "congruo
preavviso" e quindi, in difetto di tale riconoscimento, spetta all'attore un risarcimento, o
meglio, una indennità da parametrarsi appunto al compenso che egli avrebbe percepito
(nella misura stabilita all'atto della nomina) in riferimento al periodo di preavviso
mancato, periodo che ben può essere individuato,
nel periodo intercorrente tra la delibera di revoca e la data di chiusura dell'esercizio in
corso, da riportarsi, come indicato dall'attore, all'aprile 2012,
 con conseguente diritto dell'attore a vedersi riconoscere dalla convenuta -a titolo
risarcitorio/indennitario- l'ulteriore importo di euro (625 X 4 mesi dal gennaio 2012 all'aprile
2012 compresi) 2.500,00 oltre iva.
La convenuta srl PROGETTO UBRIS va dunque condannata,
o con assorbimento in tale condanna dell'ordinanza ingiuntiva già emessa dal g.i. il 22.4.2013,
ordinanza di per sè connotata da natura anticipatoria/interinale,
al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 10.625,00, oltre iva ed oltre
interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo, non potendo trovare applicazione, quanto
agli interessi, la disciplina specifica ex dlgs n.231/2002 invocata dall'attore, disciplina la quale fa sì
riferimento alle "transazioni commerciali" fra imprenditori, ricomprendendo tra questi ultimi anche i
professionisti (cfr. art.2), ma non può riguardare i casi, come il presente, nei quali la prestazione per la
quale è richiesto il compenso non è qualificabile come prestazione professionale ma come prestazione
gestoria.
Nessuna condanna va invece disposta, quanto alle ragioni dell'attore fin qui esaminate, nei confronti
della convenuta contumace, SMC ITALIA SRL, unica socia della srl PROGETTO UBRIS, alla
quale non può essere imputata ex art.2043 cc alcuna responsabilità per la deliberazione -si è detta
2
Quanto alla necessità che la giusta causa di revoca sia esplicitata all'atto dell'assemblea e quanto alla non configurabilità
quale giusta casa nel richiamo a mere ragioni di convenienza economica dell'ente, cfr. Cass. n.23557/2008, secondo le cui
massime:
"In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la
sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto
dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ. (nel testo, vigente
"ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), se espressamente
enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto
deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea
ogni valutazione in proposito."
"In tema di revoca dell'amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva,
purchè si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del
rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non
integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un "quid pluris", cioè l'esistenza di situazioni tali da
elidere il citato affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte dalla società,
con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione dell'organo amministrativo da
collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa, non integrano la nozione di giusta causa,
discendendone così il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383, terzo comma, cod. civ.".
pagina
http://bit.ly/JkpCmP
6 di 7
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
 secondo parametri di complessiva ragionevolezza e come richiesto dall'attore
senza alcuna specifica contestazione sul punto da parte della convenuta,
Sentenza n. 14157/2013 pubbl. il 11/11/2013
RG n. 21009/2012
lecita pur se dante causa a obblighi indennitari- della srl PROGETTO UBRIS che l'unica socia ha
determinato con il proprio voto.
Resta da esaminare l'ulteriore domanda risarcitoria dell'attore fondata sulla pretesa lesione della
propria immagine, lesione che sarebbe derivata dalla pubblicità della delibera di revoca sia presso il
Registro delle imprese sia presso terzi, in particolare attraverso la comunicazione della delibera, da
parte della srl SMC ITALIA, ad istituto bancario ove l'attore operava sia per conto di PROGETTO
UBRIS sia per conto di altri clienti.
 da un lato la delibera di revoca resa pubblica non contiene alcun riferimento a specifici
inadempimenti del FRIGERIO, sì che la stessa non risulta di per sè lesiva della sua immagine
professionale,
 mentre poi, d'altro lato, il testo della missiva di comunicazione alla banca della delibera di
revoca (cfr. doc.7bis attore) risulta del tutto continente, limitandosi a comunicare che "recenti
sviluppi ci hanno messo nella condizione di dover rinunciare alla collaborazione del dr.
FRIGERIO, amministratore unico della società PROGETTO UBRIS, con la quale la sua filiale
intrattiene un rapporto consolidato da anni di attività", frase questa che non pare
oggettivamente connotata da alcuna valenza denigratoria delle qualità professionali del
FRIGERIO.
All'esito della lite le spese di causa vanno addossate alla convenuta PROGETTO UBRIS SRL, la cui
soccombenza rispetto alla domanda di pagamento dei compensi e a quella risarcitoria/indennitaria va
considerata prevalente, con liquidazione di tali spese, tenuto conto della natura della controversia e
dell'attività difensiva svolta anche in riferimento alla emanazione della ordinanza ingiuntiva interinale,
in euro 492,08 per esborsi documentati ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa sul
secondo importo.
Nessuna pronuncia va emessa infine in tema di spese quanto al rapporto processuale tra l'attore e la
convenuta SMC ITALIA SRL, vittoriosa rispetto a tutte le domande contro di lei rivolte ma rimasta
contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda dell'attore relativa alla invalidità della delibera impugnata;
2. in parziale accoglimento delle ulteriori domande dell'attore, condanna la convenuta srl PROGETTO
UBRIS al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 10.625,00, oltre iva ed oltre interessi
legali dalla data della domanda all'effettivo saldo, assorbito in tale condanna il provvedimento
ingiuntivo emesso dal g.i. il 22.4.2013;
3. rigetta per il resto la domanda risarcitoria dell'attore;
4. condanna la convenuta srl PROGETTO UBRIS alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore,
spese che liquida in euro 492,08 per esborsi documentati ed euro 4.500,00 per compensi
professionali, oltre iva e cpa sul secondo importo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 7 novembre 2013.
Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola
pagina
http://bit.ly/JkpCmP
7 di 7
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
Tale domanda è infondata, ad avviso del Tribunale, dovendosi al riguardo considerare che:
Scarica

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese