La certificazione dei
fornitori dei servizi
energetici:
le ESCO e gli EGE
Francesco Belcastro, FIRE
Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnico-scientifica
che dal 1987 promuove per statuto efficienza
energetica e rinnovabili, supportando chi opera
nel settore.
Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere il
ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi
della Legge 10/91.
La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per
diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera
a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali
per individuare e rimuovere le barriere di mercato
e per promuovere buone pratiche.
www.fire-italia.org
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
2
La compagine sociale
Alcuni dei soci FIRE:
A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.a. - Acea S.p.a. - Albapower S.p.a. Anigas - Atlas Copco S.p.a. - Avvenia S.r.l. - AXPO S.p.a. - Banca d’Italia Banca Popolare di Sondrio - Bit Energia S.r.l. - Bosh Energy and Building
Solution Italy S.r.l. - Bticino S.p.a. - Burgo Group S.p.a. - Cabot Italiana S.p.a. Carraro S.p.a. - Centria S.p.a. - Certiquality S.r.l. - Cofely Italia S.p.a. - Comau
S.p.a. - Comune di Aosta - CONI Servizi S.p.a. - CONSIP S.p.a. - Consul
System S.p.a. - CPL Concordia Soc. Coop - Comitato Termotecnico Italiano DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.a. - ENEL Energia
S.p.a. - ENEA - ENI S.p.a. - Fenice S.p.a. - Ferriere Nord S.p.a. - Fiat Group
Automobiles - Fiera Milano S.p.a. - FINCO - FIPER - GSE S.p.a. - Guerrato
S.p.a. - Heinz Italia S.p.a. - Hera S.p.a. - IBM Italia S.p.a. - Intesa Sanpaolo
S.p.a. - Iren Energia e Gas S.p.a. - Isab s.r.l. - Italgas S.p.a. - Johnson
Controls Systems and Services Italy S.r.l. - Lidl Italia s.r.l. - Manutencoop
Facility Management S.p.a. - Mediamarket S.p.a. - M&G Polimeri Italia Omron Electronics S.p.a. - Pasta Zara S.p.a. - Pirelli Industrie Pneumatici
S.p.a. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.a. Raffineria di Milazzo S.c.p.a. - RAI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Rockwood Italia S.p.a. - Roma TPL S.c.a.r.l. - Roquette Italia S.p.a. - RSE
S.p.a. - Sandoz Industrial Products S.p.a. - Schneider Electric S.p.a. - Siena
Ambiente S.p.a. - Siram S.p.a. - STMicroelectronics S.p.a. - TIS Innovation
Park - Trenitalia S.p.a. - Turboden S.p.a. - Università Campus Bio-Medico di
Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova Varem S.p.A. - Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Yousave S.p.a.
445 associati, di cui 228 persone fisiche
e 217 organizzazioni.
La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la domanda.
3
Progetti e collaborazioni
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a fianco
sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza studi
e analisi di mercato e di settore su temi di interesse
energetico, campagne di informazione e di
sensibilizzazione, attività formativa a richiesta.
Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi
organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, Ferrovie
dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, H3G,
Schneider Electric, Telecom Italia, Unioncamere),
università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono
alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle
collaborazioni.
Guide FIRE
www.fire-italia.org
4
SECEM
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione
in Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy
manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.
www.secem.eu
SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
5
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
5
I fornitori dei servizi energetici: ESCO, ESPCO ed EGE
ESCO
Distributore
di energia
ESPCO
Fornitori di servizi
energetici
Art. 2 D.Lgs.
115/08
Gestore del
sistema di
distribuzione
EGE
Società di
vendita di
energia al
dettaglio
6
Chi . . . sono i fornitori dei servizi energetici?
Il D. Lgs 115/08 che ha recepito la direttiva 2006/32/CE definisce all’art.2 tra i fornitori, oltre i
Distributori di energia, i Gestori del sistema di distribuzione, le Società di vendita di energia al dettaglio:
Comma i) (ESCO) persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di
miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo,
accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o
parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri
criteri di rendimento stabiliti.
Comma z) (EGE): soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso
dell’energia in modo efficiente.
Comma aa) (ESPCO): soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme
consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso
dell’energia.
La direttiva 2012/27/UE art. 2 Definizioni:
comma 24) «fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che fornisce servizi
energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del
cliente finale.
D.Lgs. 102/14 art.2 comma c) energy auditor: persona fisica o giuridica che segue diagnosi
energetiche
7
ESCO
EPC+FTT
+approccio
integrato
Qualche
decina
UNI CEI
11352:2014
TEE e
conto termico
Da luglio 2016 le
ESCO dovranno essere
certificate per potere accedere
allo schema dei TEE
≈3.000
accreditate per
i TEE
A settembre 2014 risultano
certificate oltre 100 ESCO, la
maggior parte secondo l’edizione
2010 della norma UNI CEI 11352.
Dal 2014 è disponibile la
8
seconda versione, più restrittiva.
ESCO, FTT ed EPC
Risparmio in bolletta
Una ESCO è tale perché offre
(D.Lgs. 115/08):
la garanzia dei risultati;
il finanziamento tramite terzi;
servizi energetici integrati.
Aziende fornitrici di
macchine e servizi
Cliente
ESCO
Risparmio in bolletta
Finanziamento
Canoni e rate
Servizio energetico
Finanziamento
diretto cliente
Finanziamento
ESCO
Banche
Fonte: FIRE
9
Modello generale ESCO
Illuminazione
Climatizzazione
Aree di competenza
Involucro edilizio
Generazione distribuita
Audit
Studio di fattibilità
Industria servizi
Progettazione
Installazione
Finanza
Gestione e O&M
Monitoraggio
Formazione/informazione
Gestione pratiche (incentivi
e certificazione)
Contrattualistica EPC e
forniture
Industria processi
Trasporti
Tipologie di interventi
Gestione EPC
Know-how
Clienti finali
Residenziale
Terziario uffici
Terziario centri sportivi
Terziario centri complessi
Industria energy intensive
Industria grandi utenze
Industria PMI
10
Dall’energy manager all’EGE
La figura dell’energy manager nasce nel settore industriale sulla spinta delle crisi
energetiche degli anni ’70.
La legge 308/82 art. 22 obbligava la nomina dell’energy manager a carico di tutte le
industrie con più di 1.000 dipendenti o consumi superiori a 10.000 tep/anno ma non
ne definiva i compiti.
Con la legge 10/91 art.19, oltre al settore industriale, si estende l’obbligo di nomina
a tutti i soggetti consumatori di energia abbassando per questi ultimi la soglia (1.000
tep) e si prevedono sanzioni.
Funzioni del responsabile secondo la legge 10/91:
individuare azioni, interventi, procedure e quant'altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia;
assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali;
predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati con contributo statale
Prestazioni energetiche degli edifici - D.Lgs. 192/05 all. I, c. 15 (DPR 59/09 art. 4
comma 25)
Titoli di efficienza energetica - DM. 21/12/07 art.7, c. 1 e DM 28/12/2012
Contratti servizio energia - D.Lgs. 115/08 all. II, punto 4 , c. 1
11
L’energy manager e i suoi compiti: evoluzione di un ruolo
Sensibilizzazione
Gestione servizi
energetici
Analisi consumi e
benchmark
Competenze:
energetiche (diagnosi, benchmarking,
gestionali, M&V, mercato energia, etc.);
economiche (studi di fattibilità, LCC, analisi
proposte di terzi, mercato energia);
manageriali (impatto sulle scelte aziendali);
normative (conformità alle leggi, incentivi,
mercato energia);
legate alla comunicazione (sensibilizzazione
interna, bilanci energetici e
Politiche energetiche
aziendali
Gestione ottimale
impianti
sociali,comunicazione esterna).
Proposte di
investimento
12
L’energy manager: l’evoluzione del ruolo
L’energy manager evolve in una figura professionale multidisciplinare che
diviene:
parte integrante del mercato dei servizi energetici;
parte integrante della struttura funzionale aziendale;
strumento di implementazione della politica energetica aziendale;
punto di riferimento sia per i fornitori di servizi di efficienza energetica
sia per i clienti finali.
Da semplice consulente diventa gestore delle problematiche attinenti ai
consumi energetici
13
Le direttive europee e gli operatori
Direttiva 2002/91/CE art. 10 “Gli Stati
membri si assicurano che la certificazione
e l’elaborazione delle raccomandazioni che
la corredano […] vengano effettuate in
maniera indipendente da esperti qualificati
e/o riconosciuti ”
Direttiva 2006/32/CE art. 8 Disponibilità di
sistemi di qualificazione, accreditamento e
certificazione “Perché sia raggiunto un
livello elevato di competenza tecnica, di
obiettività e di attendibilità, gli Stati membri
assicurano, laddove lo ritengano
necessario, la disponibilità di sistemi
appropriati di qualificazione, accreditamento
e/o certificazione per i fornitori di servizi
energetici, di diagnosi energetiche e delle
misure di miglioramento dell‘efficienza
energetica […]”
•  Nuova direttiva EPBD 2010/31/CE art.17: La
certificazione della prestazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento d'aria dovranno essere effettuate in
maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati,
operanti in qualità di lavoratori autonomi o come
dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
L'accreditamento degli esperti sarà effettuato tenendo
conto della loro competenza. Anche i sistemi di controllo
per i certificati di prestazione energetica e i rapporti di
ispezione degli impianti dovranno essere indipendenti.
•  Art. 16 Direttiva 2012/27/CE Disponibilità dei
regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
- 1. […] entro il 31 dicembre 2014, regimi di
certificazione e/o accreditamento e/o regimi equivalenti
di qualificazione, inclusi eventualmente adeguati
programmi di formazione, diventino disponibili o siano
disponibili per i fornitori di servizi energetici e di audit
energetici, per i responsabili delle questione
energetiche e gli installatori di elementi edilizi connessi all'energia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9,
della direttiva 2010/31/UE
14
Norma UNI CEI 11352:2014 sulle ESCO
La norma sulle ESCO è nata per rispondere ad una serie di richieste da parte del
mercato, in primis ad un’esigenza di chiarezza su cosa siano le ESCO e su come
trovarle.
La certificazione consentirà infatti di:
costituire un elenco di operatori certificati;
assicurare che le aziende rispettino i requisiti previsti in termini di servizi
energetici offerti;
dare ai soggetti interessati ad usufruire di un servizio energetico la
possibilità di indicare fra i requisiti di gara il possesso della certificazione;
offrire agli istituti di credito una modalità per riconoscere in modo più
semplice finanziamenti chirografari sulla base della certificazione UNI-CEI
11352 e della predisposizione di un contratto a garanzia dei risultati;
dare visibilità alle società che operano realmente come ESCO,
differenziandole da quelle che non ne possiedono i requisiti.
15
La ESCO secondo la UNI CEI 11352:2014
Deve essere in grado di svolgere tutte le
seguenti attività peculiari:
a. diagnosi energetiche;
Deve essere in grado di svolgere un servizio
di efficienza energetica in accordo con la
UNI CEI EN 15900 (definizione e requisiti
minimi di un di un servizio di miglioramento
dell’efficienza energetica):
b. verifica della conformità e messa a norma degli
impianti;
c. elaborazione di studi di fattibilità con analisi
tecnico-economica;
d. progettazione degli interventi da realizzare;
e. esecuzione degli interventi di installazione, messa
in esercizio e collaudo;
f. conduzione degli impianti;
g. manutenzione ordinaria degli impianti;
h. monitoraggio domanda/consumo di energia;
i. presentazione di rapporti periodici al cliente;
j. supporto tecnico per l’acquisizione e/o gestione
dei finanziamenti (bandi, incentivi, progetti
europei) da parte del cliente, con garanzia dei
risultati di miglioramento dell’efficienza energetica;
k. attività di formazione e informazione dell’utente;
l. certificazione energetica degli edifici.
16
La ESCO secondo la UNI CEI 11352:2014
Deve possedere le seguenti capacità:
Organizzativa, Diagnostica, Progettuale,
Gestionale, Economica e finanziaria.
Deve offrire garanzia contrattuale dei risultati
di miglioramento dell’efficienza energetica
(assumendo i rischi tecnici e finanziari per
eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi
concordati). L’eventuale quota parte dei rischi
(tecnici e finanziari) non assunti dalla ESCO
deve essere definita contrattualmente;
Deve collegare la remunerazione dei servizi e
delle attività fornite al miglioramento
dell’efficienza energetica ed al raggiungimento
degli altri criteri di prestazioni e rendimento
stabiliti.
Deve garantire la disponibilità al cliente dei
dati misurati nel corso dell’espletamento del
servizio mediante adeguata reportistica e nel
formato concordato.
Lista di controllo verifica dei requisiti di cui al punto 4:
a.
presenza nella ragione sociale della frase “servizi
energetici”, o equivalenti; (per i TEE);
b.
presenza nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo delle
attività peculiari;
c.
conformità alla UNI EN 15900;
d.
aver effettuato almeno EPC con garanzia di risultato
con tutte le attività peculiari e primo ciclo di risultati
ottenuti;
e.
presenza di penali negli EPC nel caso di mancato
raggiungimento dei risultati;
f.
adeguata reportistica fornita al cliente.
Lista di controllo verifica delle capacità:
presenza della ISO 9001;
a) procedure per l’implementazione ISO 50001;
b) piani di verifica e misura (protocollo IPMVP);
c) procedure per le diagnosi energ. (EN 16247);
d) esistenza di business plan con la garanzia del risultato
e richiesta TEE (consuntivo);
e) presenza nell’organigramma di esperti nei vari campi
(es. EGE certificato)
17
UNI CEI 11352:2014 – Lista di controllo per la verifica
delle capacità (presenza di EGE certificato)
Appendice A. Lista di controllo per la verifica delle capacità.
La presenza nell’organigramma di un responsabile certificato da un OdC
accreditato in conformità ai requisiti della UNI 11339 (EGE) permette di
considerare già verificate alcune capacità :
✓ Organizzativa: per la capacità amministrativa, legale, contrattuale per la
predisposizione, negoziazione e definizione dei EPC
✓ Diagnostica: per la capacità di svolgere diagnosi energetiche ed analisi tecnicoeconomiche, monitoraggio, misure e per la capacità di verificare l’aggiornamento
della legislazione e della normativa tecnica vigente;
✓ Progettuale: per la capacità di gestire i processi autorizzativi degli interventi;
✓ Gestionale: per la capacità di realizzare e/o gestire un sistema di gestione
dell’energia basato sulla ISO 50001
✓ Economico e Finanziario: per le competenze economiche e finanziarie, con
adeguata conoscenza dei mercati energetici, dei prezzi dei beni e servizi
18
Norma sugli EGE: UNI CEI 11339:2009
Come nel caso della norma sulle ESCO, la prima motivazione
per una norma sugli esperti in gestione dell’energia (EGE) è
la richiesta da parte del mercato di poter dimostrare le
competenze acquisite sul campo.
Ciò permette di certificare l’esperienza e le capacità degli
energy manager e degli altri professionisti che operano nel
settore dell’energia.
Un EGE si propone come scelta ottimale per un’azienda alla
ricerca di un energy manager o come responsabile del
sistema di gestione dell’energia della norma ISO 50001.
L’EGE ha ruolo fondamentale all’interno delle ESCO
19
UNI CEI 11339:2009
La norma tecnica UNI CEI 11339 definisce i criteri e le procedure per la
qualificazione degli EGE delineandone:
•
•
•
compiti,
competenze,
modalità di valutazione delle competenze.
Cosa deve fare
L’EGE deve saper gestire l’energia in modo
efficiente; deve avere l’obiettivo di migliorare
l’efficienza energetica dell’organizzazione per
cui lavora.
17 punti definiscono i compiti che l’EGE deve
saper svolgere, tra i quali:
Introdurre e mantenere un SGE conforme alla
EN 16001;
Effettuare diagnosi energetiche comprensive
di interventi migliorativi;
Gestire una contabilità energetica analitica
valutando i risparmi ottenuti dagli interventi
di miglioramento;
Analisi dei contratti
Con quali mezzi
Conoscere UNI CEI EN 16001
(oggi ISO 50001)
Conoscere le implicazioni
ambientali degli usi energetici;
Modalità contrattuali per
acquisto di beni e servizi;
Valutazione economica dei
progetti;
Secondo la norma sono definiti
due campi: industriale e civile
20
UNI CEI 11339:2009 -­‐ p.to 6 -­‐ Modalità di valutazione
Il processo di valutazione, sviluppato secondo la UNI CEI 11339, può essere condotto come:
Fonte figura:
Per l’accesso è richiesto il possesso di adeguata esperienza professionale nel settore della
gestione dell'energia, eventualmente integrata dai relativi titoli di formazione.
In particolare la formazione scolastica deve risultare tanto più approfondita ed attinente compiti e
competenze dell'EGE quanto minore è l'esperienza professionale maturata.
21
Chi rilascia la certificazione per gli EGE o le ESCO?
La certificazione delle ESCO può essere rilasciata da qualunque struttura (OdC)
ottenga l’accreditamento presso Accredia (ex-Sincert) secondo la norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17065 (prodotti e servizi) rispettando i requisiti della UNI CEI
11352.
La certificazione di parte terza, per gli EGE, può essere rilasciata da OdC
accreditati da Accredia secondo la norma ISO 17024 (personale) rispettando i
requisiti indicati della UNI CEI 11339.
La FIRE nel 2008, per rispondere alle
esigenze del mercato, ha attivato una
struttura interna e indipendente, il
SECEM per il riconoscimento degli EGE.
SECEM nel 2012 è stato il primo OdC
accreditato da Accredia ad operare sulla
UNI CEI 11339.
Iscrizione*registro*
120"
100"
80"
60"
40"
20"
0"
2010"
Ad oggi sono 247 gli EGE certificati
mentre sono 281 i certificati emessi.
Info: e-mail [email protected] - tel. 06 3048 3626
2011"
2012"
Iscrizione"registro"
2013"
civ"
ind"
2014"
2015*"
civ"&"ind"
22
La certificazione EGE secondo il nuovo schema
La certificazione è aperta a tutti i soggetti che
abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo
dipendente dal titolo di studio conseguito e che
possono accedere alla procedura di valutazione
dei titoli ed alle prove di esame. Una volta ottenuta
la certificazione rimane valida per 5 anni,
dopodiché occorre procedere ad un nuovo esame
con presentazione di eventuali crediti. Tutti gli
esperti certificati sono iscritti in apposito registro
articolato in due elenchi separati corrispondenti
alle due classi di macroattività (ovvero nell’ambito
di entrambe):
- Settore industriale (Agricoltura e pesca,
Industria manifatturiera, Industria
dell’Energia ed Acqua, Industria dei servizi,
attività produttiva in generale, trasporti);
- Settore civile (Costruzioni pubbliche e
private; Trasporti; Pubblica
Amministrazione, Commercio, Servizi
pubblici e privati in generale).
TITOLI DI STUDIO
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILEARCHITETTURA
LM-17
FISICA
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22 INGEGNERIA CHIMICA
LM-23 INGEGNERIA CIVILE
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25 INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA
LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
LM-34 INGEGNERIA NAVALE
LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER
L’INGEGNERIA
LM-48
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
AMBIENTALE
LM-53
SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
LM-54 SCIENZE CHIMICHE
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA
LM-75
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL
INDUSTRIALE
TERRITORIO
L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
ALTRE LAUREE
DIPLOMA TECNICO
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE NON TECNICO
Anni di esperienza minimi
EGE Civile
EGE Industriale
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
10
5
5
10
23
UNI CEI 11339:2009 p.to 4 - I compiti (obbligatori 7(4+3) su 17)
Sono compiti essenziali dell'EGE, all'interno dell'organizzazione dove opera, i seguenti:
1. analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare;
cui si trova ad operare;
implementazione di una politica energetica dell'organizzazione;
1.
2.
3. realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia ex EN 16001:2009;
4. contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico
e relative misure;
4. contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi 5. analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure;
6. diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche F.E.R.;
7. analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi;
8. ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
9. pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici;
10. elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione del personale
addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte esecutrici;
6. diagnosi energetiche comprensive dell'individuazione di interventi migliorativi anche F.E.R.;
11. individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso efficiente
dell’energia;
12. definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei contratti per la realizzazione di
interventi e/o la fornitura di beni e servizi;
13. applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche in campo energetico e ambientale;
7. analisi tecnico-­‐economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi; 14. reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;
15. pianificazione dei sistemi energetici;
16. pianificazione finanziaria delle attività;
17. gestione del progetto.
24
SECEM: bando per la certificazione EGE - Bologna dicembre 2015
Fase
istruttoria
Fase di
valutazione
Fase di delibera
e comunicazione
25
Nuovi ruoli per gli EGE dal D.Lgs. 102/14
Art. 8, diagnosi energetiche
Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le diagnosi di cui al
comma 1 sono eseguite da soggetti certificati
da organismi accreditati ai sensi del
regolamento comunitario n. 765 del 2008 o
firmatari degli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento, in base alle norme UNI CEI
11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di
cui all’articolo 12, comma 3, relative agli auditor
energetici, con l’esclusione degli installatori di
elementi edilizi connessi al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici. Per lo
schema volontario EMAS l’organismo preposto
è ISPRA.
Art.12, disponibilità di regimi di qualificazione,
accreditamento e certificazione
Certificati bianchi: i soggetti di cui all’articolo 7,
comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto
ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, possono partecipare al
meccanismo dei certificati bianchi solo se in
possesso di certificazione, rispettivamente,
secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339.
26
confronto EGE-EA- ESCO
EGE
EA
ESCO
analisi consumi
X
X
X
diagnosi energetiche
X
X
X
studi di fattibilità
X
X
X
realizzazione politica energetica (ISO 50001)
X
-
X
progettazione
-
-
X
O&M
X
-
X
gestione e controllo sistemi energetici
X
-
X
contratti fornitura energia
X
-
X
contratti EPC
X
-
X
produzione energia
-
-
X
verifica conformità
X
-
X
realizzazione interventi
-
-
X
definizione specifiche tecniche per realizzazione interventi e/
o fornitura beni e servizi
X
-
X
incentivi
X
X
X
M&V dei risparmi (es protocollo IPMVP)
X
-
X
FTT
-
-
X
pianificazione sistemi energetici
X
-
X
gestione progetti
X
-
X
reportistica
X
X
X
27
Conclusioni
1)
Un certificatore energetico degli edifici non è un EGE
Un EGE può essere un certificatore energetico se abilitato/accreditato
2)
Un energy auditor non è un EGE
• Un EGE può svolgere le diagnosi per le grandi imprese e le energivore
• EGE, ESCO ed energy auditor sono competitors sulle diagnosi
• EA è uno specialista sulle diagnosi, l’EGE è un gestore dell’energia
3)
Un energy manager può essere un EGE
• Un EGE può essere un energy manager (possono essere la stessa figura)
• All’interno di una stessa azienda possono esserci sia un EGE sia un energy manager
• Un energy manager non è obbligato a certificarsi EGE se non per i TEE
• L’energy manager risponde all’art.19 legge 10/91, l’EGE al D.lgs. 102/14
4)
EGE non è solo un consulente esterno ma può esserlo anche un dipendente
5)
Non si diventa EGE (o energy manager) partecipando ad un corso formativo
6)
Non esiste un albo per gli EGE (o energy manager), ci sono degli elenchi/registri
sul sito
Accredia e prossimamente ENEA (o il libro degli energy manager sito FIRE)
7)
Non esiste un elenco unico ed esauriente delle ESCO operanti
28
Conferenze e guide FIRE
Linee guida per contratti a
garanzia dei risultati (EPC) e
finanziamento tramite terzi
(FTT) negli edifici pubblici
Evoluzione
del
ruolo
dell’energy
manager:
indagini e statistiche
www.enermanagement.it
Linee guida all’uso delle
risorse
per
incentivare
efficienza e rinnovabili
Guide
operative
per
i
certificati bianchi* e studio
sulle PPPM
* FIRE ha predisposto quelle su laterizi, ceramica e P.A.
La nuova guida FIRE sui TEE
per decisori e non addetti ai
lavori
www.certificati-bianchi.com
29
Grazie!
Nome relatore, FIRE
www.fire-italia.org - www.secem.eu
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www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
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La certificazione dei fornitori di servizi energetici