Le norme in materia di stranieri nel ddl sicurezza pubblica
MASTER IN STUDI SULL’IMMIGRAZIONE E SULLE
POLITICHE – UNIVERSITA’ DI MACERATA
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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“PACCHETO SICUREZZA”
 Il 3 giugno 2008 il Governo ha trasmesso al Senato il
DDL 733 come parte dell’annunciato “pacchetto
sicurezza”. Il testo aveva 20 articoli. Come risultato di
un gran numero di emendamenti ed integrazioni
proposti per la maggior parte dalla Lega e approvato
dalla maggioranza delle Commissioni riunite Affari
Costituzionali e Giustizia, all’aula del Senato è stato
poi trasmesso un nuovo testo n. 733-A di 55 articoli.
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EMENDAMENTI ED INTEGRAZIONI
 Il testo 733-A consiste, dal punto di vista tecnico, in un
gran numero di emendamenti ed integrazioni a leggi
attuali:
 Codice Penale al Codice di Procedura Penale
 Codice Civile
 Codice della Strada
 T.U. Immigrazione
 Legge sulla Cittadinanza ed altri ancora.
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Ingresso e soggiorno irregolare

 Con la 9introduzione di queste norme per la prima
volta in Italia l’ingresso e il soggiorno irregolari
diventeranno reato, anche se – apparentemente - non
punibili con reclusione, come originariamente previsto
nel DDL del Governo, ma con un’ammenda tra i 5 e 10
mila Euro. Non si applicano le attenuanti comuni di
cui all’articolo 62 del Codice Penale
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ESPULSIONI
 Art 183. bis
 L’art. 13, comma 2, del D.Lgs 25/7/1998 n. 286
(Testo unico delle disposizioni in materia di
immigrazione e di condizione giuridica dello
straniero) impone al questore di espellere dal
territorio nazionale il cittadino straniero in
relazione a tre diverse tipologie di motivi e, cioè,
quando l’extracomunitario:
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QUANDO?
 é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non é stato respinto ai sensi dell’art. 10;
 si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno é stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di
sessanta giorni e non é stato chiesto il rinnovo;
 appartiene a taluna delle categorie indicate nell’art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall’art. 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. ossia è
ritenuto un soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica italiana
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Chi e come?
 CITTADINO
 L’espulsione dello
STRANIERO
IRREGOLARE
 FAMILIARE
STRANIERO DEL
CITTADINO
DELL’UNIONE
EUROPEA
 APOLIDE
straniero e dell’apolide
quale misura di sicurezza
è eseguita dal
QUESTORE con
l’accompagnamento
coattivo alla frontiera
 Art.183 bis (c.p.p.)
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Divieto di reingresso per 10 anni
 Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato per un periodo di dieci anni, o comunque
non inferiore a cinque anni, senza una speciale
autorizzazione del ministro dell‘Interno.
 In caso di trasgressione lo straniero è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni
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Allontanamento
 L’allontanamento del cittadino
dell’Unione Europea come misura di
sicurezza è eseguito così come previsto
dal art. 20, D.Lgs 30/2007
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E’ consentito
L'allontanamento del cittadino dell'Unione
può avvenire solo per
 motivi di ordine pubblico,
 di pubblica sicurezza
 sanità pubblica
N. B Il cittadino comunitario può essere allontanato anche qualora
vengano a mancare le condizioni del soggiorno ma in questo caso
non è previsto un divieto di reingresso.
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Deve prevedere
 Assistenza linguistica
 Notifica del provvedimento di allontanamento
 Termine per il rilascio del territorio
 Divieto di reingresso
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RICORSO
 Il ricorso deve essere presentato innanzi al
tribunale ordinario entro 20 giorni a pena di
inammissibilità.
Nell’adottare il provvedimento si tiene conto:
 della durata del soggiorno in Italia
 dei legami familiari
 della sua età
 del grado di integrazione.
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INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE
 Reato di clandestinità - Viene introdotto il reato
di clandestinità per l’ingresso e soggiorno
illegale che in seguito alle ultime modifiche
apportate non comporta la carcerazione. E’
previsto invece il pagamento di una
contravvenzione che varia da 5 a 10 mila euro.
 Non è ammessa l’oblazione, quindi nessuna
estinzione del reato
 Il rimpatrio è immediato e non è previsto il
rilascio del nulla osta da parte dell’autorità
competente.
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DIVIETO
 HA UNA DURATA DI DIECI ANNI
 LA STESSA DURATA VIENE APPLICATA ANCHE
IN CASO DI RESPINGIMENTO
 IN ALCUNI CASI IL GIUDICE PUO SOSTITUIRE
LA PENA DELL’AMMENDA DI DIECI ANNI
CON UN DIVIETO DI INGRESSO NON
INFERIORE A CINQUE ANNI
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA
 Per iscriversi all’Ufficio dell’anagrafe, ma anche per
la semplice variazione dell’abitazione sarà
richiesta la certificazione dell’idoneità alloggiativa.
Viene introdotto l’obbligo di esibire il permesso di
soggiorno (pds) per tutti gli atti dello stato civile.
 L’esibizione del pds è anche prescritta per la
richiesta dei provvedimenti di stato civile (art.
45, c. 1, lett.f), D.D.L. 733).
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Cancellazione anagrafica
 Viene introdotto anche il termine per la cancellazione
anagrafica .
 Sei mesi dopo la data di scadenza prevista nel pds
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ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
 Viene introdotta la necessità di esibire il permesso di soggiorno per
tutti gli atti di stato civile.
 Il permesso di soggiorno è d’obbligo, non solo per il matrimonio di
un cittadino o cittadina straniera o tra cittadini stranieri, ma per ogni
atto di stato civile. Si tratta di atti che riguardano l’esercizio dei diritti
fondamentali delle persone, indipendentemente dalla regolarità o
meno del soggiorno. Per esempio, per gli atti riguardanti la nascita e/o
morte le conseguenze di questo provvedimento sono imprevedibili.
 Nascita - Il figlio rimane invisibile se la madre è priva anche del
passaporto originario, oppure viene cancellato al compimento del
primo anno d’età. (pds motivi di gravidanza)
 Morte - La registrazione della morte ( potrebbe comportare problemi
ai fini ereditari o pensionistici).
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Ricongiungimento familiare
 Per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari ai requisiti
già previsti dalla procedura attuale si aggiunge un altro
documento
 il certificato di idoneità igienico sanitaria. (E’ prevista
la stesura e successivo rilascio di appositi regolamenti in
piena autonomia da parte delle amministrazioni locali)
 Il ricongiungimento del genitore naturale con il figlio
minore è consentita solo se il figlio soggiorna
regolarmente in Italia con altro genitore ( di
conseguenza è l’altro genitore che deve dimostrare la
disponibilità dei mezzi previsti per il ric. familiare)
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Visto d’ingresso per ricongiungimento
 Non sarà più possibile richiedere il rilascio del
visto d’ingresso se il nulla osta non verrà rilasciato
dopo 180 giorni dalla data di ricezione della
pratica.
 In precedenza trascorsi i 180 gg. il familiare poteva
ottenere il visto direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche( soppressa la vigente forma di
silenzio- assenso)
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DIVIETO DI RICONGIUNGIMENTO
 POLIGAMIA
 Non è consentito l’ingresso
per motivi familiari per gli
extra europei bigami già
regolarmente soggiornanti
con l’altro coniuge sul
territorio dello stato. In
caso di accertamento di
tale violazione il pds di
detto coniuge o genitore è
revocato
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REVOCA DEL PDS RILASCIATO PER MOTIVI
FAMILIARI
 Ai fini della revoca del pds per motivi familiari si tiene
conto di:
 Pericolosità del soggetto per l’ordine pubblico per la
sicurezza dello Stato o di altro stato Schengen
 Esistenza di condanne per reati previsti dal art. 380
cpp ( i reati che prevedono l’arresto obbligatorio in
flagranza)
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Cittadinanza
 L’attuale legge sulla cittadinanza (legge 92/1991) e le
modalità della sua attuazione fanno si che l’Italia sia
tra gli ultimi Stati europei in quanto al numero di
cittadini stranieri che ottengono la cittadinanza
italiana, sia in termini assoluti che percentuali.
 Nel 2006 l’Italia ha avuto un tasso di naturalizzazioni
pari al 1.2% contro il 10% della Svezia ed il 4% di
Finlandia, Francia, Lettonia, Paesi Bassi e Regno
Unito (Dossier Statistico Caritas 2008).
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DIMINUIRE IL NUMERO
 Cittadinanza: 45
mila quelle concesse nel
2007.
 Nelle piccole province l’aumento maggiore
rispetto al 2006( incrementi doppi rispetto alla media)
29mila sono donne
16 mila uomini.
Milano 3.320 concessioni, Roma 2.210, Torino 2.016,
Verona 1.619. Fanalini di coda Matera ed Enna con 47
neo-italiani e Isernia, con 28
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Matrimonio e cittadinanza italiana
 Il cittadino immigrato che sposa un italiano avrà la
cittadinanza solo dopo 24 mesi di residenza
legale in Italia o 36 mesi se all'estero, qualora
nel frattempo non sia avvenuto lo scioglimento,
annullamento o separazione personale dei
coniugi.
 I tempi vengono dimezzati in caso dei figli nati nel
matrimonio, nonché dei figli adottati dalla coppia
Art. 5. Legge 91
 L’acquisizione della cittadinanza su base di matrimonio con
cittadino(a) italiano(a) ha sempre rappresentato in Italia ben più della
metà del totale delle naturalizzazioni (84.3% nel 2006).
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CITTADINANZA A PAGAMENTO
 Per le istanze o dichiarazioni per l’acquisto o la
concessione, ma anche per la rinuncia della
cittadinanza si deve corrispondere una tassa di 200
euro. All’ istanza bisogna allegare tutta la
documentazione necessaria con valenza penale in
caso di erronea certificazione. I requisiti nonché
tutta la modulistica debitamente aggiornata sono
reperibili sul sito del http://www.interno.it/
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Il matrimonio in Italia
 La richiesta di esibizione del permesso di soggiorno è
richiesta anche per i provvedimenti di stato civile è di
conseguenza non possono essere celebrate le nozze tra
regolari ed irregolari
 Anche tra gli italiani ed irregolari
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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Nulla osta al matrimonio
 Si introduce nell’Art.116 del codice civile
 Una specifica norma che sostituisce con
l’autocertificazione il rilascio del nulla osta consolare
per il matrimonio quando lo straniero appartenga ad
un paese il cui ordinamento impedisce il rilascio di
tale nulla osta per i motivi contrari all’ordine pubblico
italiano.
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Parenti dei cittadini italiani
 Viene abrogato il divieto di espulsione per i
conviventi con parenti italiani di terzo e quarto grado
 Sono inespellibili, se non per motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello stato, oltre al coniuge
convivente i parenti conviventi entro il secondo
grado (in precedenza entro il IV grado)
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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Tassa di soggiorno
 Art.4 comma 3 e c. 5 del T.U viene modificato e
viene introdotta la cosiddetta tassa di
soggiorno, che oscilla tra 80 e 200 €
 deve essere versata ad ogni atto di rinnovo e/o
richiesta rilascio del pds. L’importo di tale tassa
sarà definito con un decreto del Ministero Interno
e in concerto con il Ministero dell’economia e
finanze.
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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Chi non la dovrà pagare?
 Sono esonerati del
pagamento della tassa
di soggiorno i titolari
dei seguenti permessi
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
 Asilo
 Richiesta asilo
 Titolari protezione
sussidiaria
 Motivi umanitari
 Richiedenti permesso
CE per soggiornanti di
lungo periodo (art.45)
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RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
 Art. 5 b.bis
 L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno deve
essere presentata almeno 60 gg.. prima della scadenza
del permesso.
 Il tempo necessario alla Questura per la verifica dei
requisiti e delle condizioni previste per il rilascio del
pds
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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PERMESSO DI SOGGIORNO CEE – LUNGO
SOGGIORNANTI
 In seguito all’art. 4 del TU viene inserito art. 4.bis
 Oltre ai requisiti previsti dalle attuali norme, il
cittadino straniero ai fini di ottenimento del
permesso di soggiorno CEE dovrà superare un
test di lingua italiana.
 Le modalità di svolgimento saranno
determinate con il decreto congiunto tra
MIUR e Ministero dell’interno.
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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5 anni di residenza per tutti
 Anche i familiari del titolare di un permesso di
soggiorno di lunga durata devono dimostrare 5 anni di
residenza regolare in Italia. Considerando che tale
permesso garantisce anche il diritto a stabilirsi in altri
Stati dell’Unione, il provvedimento può spezzare
famiglie.
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI
Viene introdotto il cosiddetto
 Accordo di Integrazione
(prevede che
contestualmente alla presentazione dell’istanza di
rilascio del pds viene firmato anche questo accordo
suddiviso per crediti). La stipula dell’Accordo di
integrazione rappresenta la condizione necessaria
per il rilascio del permesso di soggiorno
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE
 Le condizioni previste nella scheda di sottoscrizione dell’ accordo di
integrazione prevedono l’attribuzione di 10 crediti solo al cittadino
straniero in possesso dei seguenti requisiti:
 Adeguato livello di conoscenza della lingua italiana (certificato in
rapporto agli standard minimi definiti nel quadro di riferimento
europeo comune per le lingue del Consiglio d’Europa);
 Adesione/sottoscrizione della Carta dei valori della cittadinanza
dell’integrazione di cui al decreto del Ministero degli Interni 23 aprile
2007;
 Conoscenza basilare delle regole fondamentali dell’ordinamento
giuridico il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la
convivenza pacifica
 N.b sarà emanato un regolamento governativo entro 180 gg dall’entrata
in vigore della dipsosizione
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PERDITA DEI CREDITI
 La perdita dei crediti erogati all’atto di rilascio del
permesso di soggiorno determina la revoca dello
stesso e l’espulsione dello straniero.
 L’espulsione avviene attraverso le modalità disposte
dal questore (Art.13, comma 4)
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A CHI NON SI APPLICA?
 Non possono essere espulsi i titolari dei pds rilasciati
per i seguenti motivi:
 Rifugiati
 Richiedenti asilo
 Protezione sussidiaria
 Motivi umanitari
 Permesso CEE lungo soggiorno
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PENE SEVERE AI DATORI DI LAVORO
 I datori che assumono i cittadini clandestini e/o irregolari sono punibili
con l’arresto da
 tre mesi ad un anno
 e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni
lavoratore
 (1-ter. All’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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Favoreggiamento dell’ingresso e della
permanenza illegale sul territorio
 Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
degli stranieri contenuta nell’art. 12 del T.U. com.
3 bis 286/98 è stata modificata come di seguito
 Pena della reclusione da 5 a 15 anni per chi
promuove o costituisce l’associazione a delinquere
finalizzata alla commissione dei reati di cui sopra
 Pena di reclusione da 4 a 9 anni per chi partecipa
all’associazione di cui sopra
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Il mondo dei migranti ed alloggio
 Reclusione da sei mesi a tre anni per chi, a titolo
oneroso, dà alloggio o cede anche in locazione un
immobile a uno straniero privo del permesso di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di affitto. (Art 12 comma 5 bis)
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Documenti contraffati
 Art 496 del codice penale – False dichiarazioni
sull’ identità o sulle qualità personali proprie o di
altri
 Chiunque, che interrogato sulla identità, sullo
stato o su altre qualità della propria o dell’altrui
persona, fa mendaci dichiarazioni a un
pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un
pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del
servizio, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI
 Mancata esibizione del titolo di soggiorno e/o del
documento di identificazione ad ogni ufficiale o
agente di pubblica sicurezza
 è punibile :
 con un ammenda fino a 2000 €
 con l’arresto fino ad 1 anno
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Registro per i homeless M.I
 Registro per senza fissa dimora
Se da un lato viene cancellata per i senza fissa dimora
(ma non solo) la possibilità di iscrizione anagrafica,
viene istituito presso il Ministero dell’Interno un
registro per la schedatura dei cosiddetti clochard
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CONTRASTO ALL'ACCATTONAGGIO
 E’ prevista la reclusione fino 3 anni per l'impiego di
minori per accattonaggio: la pena colpirà chi si avvale,
per mendicare, «di una persona minore degli
anni quattordici o, comunque, non
imputabile, o permette che tale persona, dove
sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua
custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se
ne avvalga per mendicare».
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Perdita di patria potestà
 Se questi reati sono commessi dai genitori, o dal
tutore, é prevista anche la decadenza dall'esercizio
della potestà del genitore e l'interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di
sostegno, alla tutela e alla cura.
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Favoreggiamento ingresso e permanenza
illegale sul territorio
 Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina degli
stranieri contenuta nell’art. 12 del T.U. 286/98 e 189/2002 è
stata modificata come di seguito
 è punibile con la reclusione fino a 4 anni e con la
multa di 15 000€.
 Quando il fatto è commesso da due o più persone,
ossia riguarda la permanenza di 5 o più persone,
la pena è aumentata di un terzo
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CIE – CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE
 D.L N. 11 Prolungamento dei tempi di detenzione nei Centri di
identificazione ed espulsione fino ad un massimo di 180 gg.
 Procedura:
Trascorsi i primi sessanta gg. di trattenimento dello straniero nei CEI,
in caso di mancata cooperazione al rimpatrio de cittadino del paese
terso interessato ( mancata cooperazione con il paese di provenienza
oppure con il migrante stesso) oppure ritardo nell’ottenere la relativa
documentazione). In tutti questi casi lo questore può chiedere al
giudice di pace una proroga di trattenimento per un periodo ulteriori di
60 gg per un massimo di due proroghe e di conseguenza per un totale
di 180 gg. In ogni caso allontanamento può essere effettuato anche
prima della scadenza del termine prorogato.
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OBBLIGO DI SEGNALAZIONE PER GLI ADETTI
AL LAVORO
 I cosiddetti servizi di money transfer avranno
l’obbligo di richiedere il permesso di soggiorno
 di conservarne la copia del titolo per dieci anni.
 di comunicare l’avvenuta erogazione del
servizio all’autorità competente nel caso
riguardi un soggetto sprovvisto di permesso;
 Coloro che non ottemperano a tali disposizioni
saranno cancellati dall’elenco degli agenti in
attività finanziaria
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Immigrazione altamente qualificata
Possibilità di –
 Iscrizione alle liste
anagrafiche dei
lavoratori in cerca di
occupazione
 Il dottorato
 Master di II livello
 conversione del pds per
motivi di lavoro
 (art. 22 viene, comma 11 bis)
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ART. 27
ENTRATA IN ITALIA FUORI QUOTE FLUSSI
 In seguito alla stipula di un protocollo d’intesa tra il
datore di lavoro e Ministero dell’Interno
 I professori universitari
 Il personale altamente specializzato
 I lavoratori alla dipendenze dell’imprese o
organizzazioni operanti nel territorio italiani
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Procedura
La richiesta del rilascio di nulla osta è sostituita
con la
 Comunicazione/proposta di contratto di soggiorno
per lavoro subordinato
 Deve essere inviata allo SUI
 Lo SUI comunica l’esito positivo direttamente alla
rappresentanza italiana per il rilascio del visto
 Entro 8 gg dall’ingresso il lavoratore e lo straniero
sottoscrivono il c.d. s e richiedono il rilascio del
pds
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Pds e minori stranieri
 Il rilascio di un permesso di soggiorno ai minori
stranieri non accompagnati al compimento della
maggiore età richiede, secondo la riforma proposta,
contemporaneamente (e non più alternativamente)
che il minore sia affidato o sottoposto a tutela, che sia
entrato in Italia da almeno 3 anni e che abbia
partecipato ad un programma di integrazione per
almeno 2 anni. Di conseguenza, il minore entrato in
Italia dopo il compimento dei 15 anni viene escluso
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I RISCHI
 Aumenterà le irregolarità di soggiorno
 Aumenterà l’esclusione sociale degli immigrati
 Rischia di spingere molti immigrati all’uso strumentale
della richiesta di protezione internazionale
 Provocherà la criminalizzazione degli immigrati
nell’immaginario collettivo
 Richiederà ingenti fondi economici a soli scopi repressivi,
diminuendo il finanziamento per interventi sociali atti a
favorire l’integrazione
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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LE SPESE PER CONTRASTARE L'IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA
Per fronteggiare il fenomeno di immigrazione
clandestina, è autorizzata la spesa di :
 euro 3.000.000 per il 2008
 euro 37.500.000 per il 2009
 euro 40.470.000 per il 2010
 euro 20.075.000 dal 2011
 In particolare, sono destinati per la costruzione di nuovi centri di
identificazione ed espulsione 3.000.000 euro per il 2008 e
37.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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BUON LAVORO
E TUTTO IL MEGLIO
Luci Zuvela
a cura di Dott.ssa Luci Zuvela
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DDL SICUREZZA La via impervia dal 733 al 2180