Video
24 Ottobre 2013
IMPRESE IN
RETE
Gli ultimi
interventi
normativi e di
prassi
L’EVOLUZIONE NORMATIVA ….
• Art. 3 D.L. 5/2009: norma istitutiva del contratto
di rete
• Artt. 45 D.L. 83/2012 e 36 D.L. 179/2012:
modifiche sostanziali della norma istitutiva
• Determinazione Avcp n. 3/2013 – Partecipazione
alle procedure di gara per l’aggiudicazione di
contratti pubblici
• Art. 7, c. 3 D.L. 76/2013 – Distacco del personale
e codatorialità
• Circolari MISE – Pubblicità presso registro
imprese
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2
PROGRAMMA VIDEO INTER-AREA DI OGGI
• IL PUNTO
• ASPETTI CIVILISTICI: PUNTUALIZZAZIONI E
AGGIORNAMENTO
• GLI ADEMPIMENTI PUBBLICISTICI - REGISTRO
IMPRESE
• GLI ASPETTI FISCALI E CONTABILI
• GLI ASPETTI LEGATI ALL’IMPIEGO DI PERSONALE
• GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
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3
• IL PUNTO
Perché adottare
questa forma di
aggregazione?
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4
NUOVA MODALITA’ AGGREGATIVA
NUOVA FORMA DI AGGREGAZIONE PER OTTIMIZZARE LE
RISORSE E STRUMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI
STRATEGICI
FORTE FLESSIBILITA’
FORTE AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE
PARTI
RIDOTTA ONEROSITA’
RISPETTO DELLE SINGOLE AUTONOMIE
IMPRENDITORIALI
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5
NUOVA MODALITA’ AGGREGATIVA
OBIETTIVI STRATEGICI PREVISTI DALLA NORMA
COMUNI AI PARTECIPANTI
INNALZAMENTO DELLA CAPACITA’
INNOVATIVA
INNALZAMENTO DELLA PROPRIA
COMPETITIVITA’ (CAPACITA’
CONCORRENZIALE) SUL MERCATO
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6
COME SI RILEVA L’OPPORTUNITA’ DI
AGGREGARSI?
ANALISI APPROFONDITA DELLA PROPRIA SITUAZIONE
ECONOMICO/PATRIMONIALE/COMPETITIVA
Fase 1:
RILEVAZIONE DEI BISOGNI DELL’IMPRESA E
DELLE IPOTESI DI SODDISFACIMENTO DEGLI
STESSI
Fase 2:
INCONTRO TRA IMPRESE CHE MANIFESTANO LE
STESSE ESIGENZE E POSSONO INTEGRARSI IN UN
PROGETTO COMUNE
N.B.: IN CNA SONO PRESENTI LE FIGURE
PROFESSIONALI CHE POSSONO AIUTARE GLI
IMPRENDITORI IN ENTRAMBE LE FASI
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7
EVOLUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE:
RETE CONTRATTO – RETE SOGGETTO
L’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO OFFRE AGLI IMPRENDITORI
CHE INTENDONO COSTITUIRE UNA RETE DI IMPRESE
L’ALTERNATIVA TRA DUE DIVERSE FORME GIURIDICHE
RETE CONTRATTO:
NON HA
SOGGETTIVITA’
GIURIDICA
RETE SOGGETTO:
HA
SOGGETIVITA’
GIURIDICA
LE DIFFERENZE E LE RELATIVE CONSEGUENZE SARANNO ILLUSTRATE
NEL CORSO DELLE ESPOSIZIONI SUCCESSIVE
N.B.: L’ACQUISIZIONE DELLA SOGGETTIVITA’ GIURIDICA DERIVA
ESCLUSIVAMENTE DA UNA PRECISA VOLONTA’ DELLE PARTI
CONTRAENTI
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8
• ASPETTI
CIVILISTICI
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9
Il “nuovo contratto di rete”
Da Dicembre 2012, è in vigore un nuovo “contratto di rete”,
che si caratterizza per due ipotesi alternative che le imprese
possono scegliere di adottare:
Una rete – contratto
“leggera” o “pesante”
Una rete – soggetto
La differenza fondamentale è data dalla presenza o meno
della “soggettività giuridica” che non è attribuita in via
automatica ma che si acquista iscrivendo il contratto di rete
nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese del luogo
dove ha sede la Rete
Modena, 24 ottobre 2013
10
La “soggettività giuridica” del contratto di
rete
Il nuovo art. 3 comma 4-ter a proposito della “soggettività giuridica” dice che
………..
………… «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a
svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in
ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al
programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige
una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni
relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede»
Modena, 24 ottobre 2013
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La rete-contratto
La c.d. rete-contratto è caratterizzata dalla mancata obbligatorietà
del fondo patrimoniale comune
La rete contratto senza fondo viene definita “leggera” al contrario di
quella dotata volontariamente di fondo patrimoniale che viene
definita “pesante”
Anche la presenza dell’organo comune è eventuale e non
necessaria
Può essere dotata di codice fiscale ma non ha soggettività
tributaria.
Il rapporto tra partecipanti ed eventuale organo comune rientra
nello schema del mandato, con o senza rappresentanza
Modena, 24 ottobre 2013
12
La rete-soggetto
La c.d. rete-soggetto è caratterizzata dalla necessaria
costituzione del fondo patrimoniale comune e dell’organo
comune.
La rete-soggetto diviene un autonomo centro di imputazione
giuridica ed è quindi titolare di diritti e doveri
Una volta acquisita la soggettività giuridica ha anche
soggettività tributaria (attiva e passiva).
Vi è l’obbligo di redigere una situazione patrimoniale entro
due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale
Modena, 24 ottobre 2013
13
Il “nuovo contratto di rete”
Le conseguenze della scelta del tipo contrattuale incidono
essenzialmente su
Responsabilità patrimoniale
dei partecipanti
Modena, 24 ottobre 2013
Regole e modalità della
rappresentanza e gestione
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Il nuovo contratto di rete: Il profilo
patrimoniale
La scelta di dotare il contratto di rete di un patrimonio (inteso in senso
lato) può avvenire con
 Fondo patrimoniale comune, costituito dai conferimenti dei singoli
partecipanti. Deve essere indicata la misura oltre ai criteri di valutazione
dei conferimenti iniziali nonché anche degli eventuali contributi
successivi; va anche disciplinata la modalità di gestione del fondo stesso.
 Costituzione da parte di ciascun partecipante di un patrimonio
destinato all’affare ex art. 2447 bis c.c.,
ipotesi riservata alle sole
società per azioni.
Modena, 24 ottobre 2013
15
Il nuovo contratto di rete: La responsabilità
patrimoniale
Nella rete-contratto “leggera” o “pesante”, quindi senza o con fondo patrimoniale
- Verso i terzi
ciascuna impresa partecipante risponde in via autonoma
con il proprio patrimonio, e gli effetti delle operazioni poste in essere dall’eventuale
organo comune con rappresentanza ricadono direttamente nella sfera giuridica dei
partecipanti;
- Verso gli altri partecipanti
la responsabilità è sempre a carico di ciascuna
impresa anche nei rapporti con gli altri partecipanti. Nel contratto possono essere
inserite clausole che regolino in maniera specifica le ipotesi di responsabilità per
inadempimento agli obblighi contrattuali assunti nel contratto, con conseguente
possibile previsione di penali o altre forme di determinazione dei danni risarcibili.
Modena, 24 ottobre 2013
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Il nuovo contratto di rete: La responsabilità
patrimoniale
Nella rete –soggetto
si applicano le norme che limitano la responsabilità dei
partecipanti al fondo comune. La limitazione della responsabilità patrimoniale
prevede che al fondo patrimoniale comune, si applicano in quanto compatibili, gli artt.
2614 e 2615 del codice civile per i consorzi con attività esterna. Quindi:
- Verso i terzi
Per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
comune.
 Solo se l’organo comune ha agito per conto e nell’interesse di un partecipante
specifico, questi risponde in solido al fondo patrimoniale per le obbligazioni contratte.
 I creditori particolari del partecipante non possono rivalersi sul fondo patrimoniale.
- Verso gli altri partecipanti
la responsabilità è sempre a carico di ciascuna
impresa nei rapporti con gli altri partecipanti. Vale la stessa regola della retecontratto.
Modena, 24 ottobre 2013
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Il nuovo contratto di rete
La gestione del programma – L’organo comune
 Nella rete-contratto la presenza dell’organo comune è solo eventuale; può
essere previsto un contratto di rete in cui non vi sia l’istituzione dell’organo
(perché ad es. non vi è la necessità di svolgere attività che diano vita a
rapporti comuni con terzi). In questo caso tutti i partecipanti hanno la
rappresentanza salvo deleghe conferite espressamente ad alcuni per lo
svolgimento di determinate attività o affari.
 Nella rete-soggetto la presenza dell’organo comune è invece necessaria.
 Se viene istituito l’organo comune, nel contratto deve essere indicato
espressamente oltre al nome, anche i poteri di gestione e rappresentanza
conferiti e le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vita del
contratto.
Modena, 24 ottobre 2013
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Il nuovo contratto di rete
La gestione del programma – L’organo comune
 Quando la rete ha optato per acquisire la soggettività giuridica, l’organo
comune agisce in rappresentanza della “rete”.
 In assenza di soggettività giuridica, l’organo comune agisce in rappresentanza
dei partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nel contratto
stesso. In questo caso l’organo comune incaricato di eseguire il contratto agisce
in qualità di mandatario dei singoli partecipanti, con limiti e modalità dei poteri di
gestione e rappresentanza conferiti che pure potranno essere liberamente
disciplinati dai partecipanti.
 L’organo comune ha il compito di rappresentare i partecipanti nella
contrattazione con terzi, nella stipula di accordi e appunto di contratti, nella
partecipazione a gare d’appalto.
Modena, 24 ottobre 2013
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Il nuovo contratto di rete: La checklist contrattuale
Clausole specifiche a cui prestare particolare attenzione:
- Organo comune: conferimento o meno del potere di rappresentanza.
Limiti ai poteri di rappresentanza, poteri specifici per azioni in nome e
per conto di singole imprese della rete. Eventuale responsabilità
dell’organo per eccesso di potere;
- Regole specifiche per l’ipotesi di assunzione appalti: previsione della
volontà di partecipare ad appalti pubblici nel programma di rete, durata
commisurata ai progetti ed appalti da assumere, impegno delle imprese
a confermare volontà di partecipazione all’appalto sottoscrivendo
domanda od offerta in caso di rete-contratto;
-Regole di ingaggio per ipotesi di codatorialità: determinazione di regole
specifiche per la gestione dei rapporti di lavoro in codatorialità e relative
responsabilità anche in caso di rete-soggetto. Suddivisione dei compiti
e dei poteri di direzione.
Modena, 24 ottobre 2013
20
Il nuovo contratto di rete: La checklist contrattuale
Clausole specifiche a cui prestare particolare attenzione:
- Regole specifiche per i distacchi di lavoratori tra imprese della rete;
possibile obbligo di informazione reciproca sul comportamento dei
rispettivi dipendenti.
- Regole specifiche per obblighi di sicurezza nel caso di appalti e
cantieri; specifica regolamentazione dell’obbligo di informazione
reciproca e di attestazione reciproca dell’adempimento degli obblighi
necessari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ma anche di
macchinari ed impianti.
- Regole specifiche per autorizzazioni e adempimenti in materia
ambientale; previsione di impegni a presentare autorizzazioni
ambientali congiunte o suddivisione dei relativi obblighi per impianti con
più parti inquinanti.
Modena, 24 ottobre 2013
21
• GLI ADEMPIMENTI
PUBBLICISTICI
Modena, 24 ottobre 2013
22
IL CONTRATTO DI RETE: FORMALIZZAZIONE
REDAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto deve essere redatto:
• per atto pubblico
• per scrittura privata autenticata
• per atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o
legale rappresentante delle imprese aderenti * e trasmesso
ai competenti uffici del registro delle imprese
Utilizzo di un (modello)/contratto standard tipizzato non ancora
disponibile (MISE: Prot. 0217172 – 19/10/2012)
Modena, 24 ottobre 2013
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RETE CONTRATTO : ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
RETE CONTRATTO
Il contratto è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro imprese
presso cui è iscritto ciascun partecipante.
Semplificati gli adempimenti al Registro Imprese per la iscrizione/modifica
del contratto di rete se presente «un’impresa di riferimento»
L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita
l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono
stati sottoscrittori originari.
Modena, 24 ottobre 2013
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RETE CONTRATTO : ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
CON IMPRESA DI RIFERIMENTO
SENZA IMPRESA DI RIFERIMENTO
Modena, 24 ottobre 2013
• L’impresa di riferimento
presenta la dichiarazione
competa di tutti i dati richiesti
• Le imprese partecipanti
iscrivono il contratto
riportando solo gli estremi
Tutte le imprese partecipanti:
• iscrivono il contratto
• presentano la dichiarazione
competa di tutti i dati richiesti
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RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Contenuti della dichiarazione:
• Il codice tipo adempimento valorizzato ( A- ;iscrizione contratto-impresa
di riferimento)
• Il nome del contratto di rete (verificare con la CCIAA competente cosa
inserire nel caso non sia stato definito)
• la data scadenza del contratto
• gli obiettivi di innovazione e di competitività che si intendono perseguire
con la Rete
• il programma di Rete, con i diritti e gli obblighi di ciascuna impresa
partecipante
• l’eventuale fondo patrimoniale comune e l’indicazione dei conferimenti,
nonché le regole di gestione del fondo
Segue ….
Modena, 24 ottobre 2013
26
RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
….. segue
• l’eventuale fondo patrimoniale comune e l’indicazione dei conferimenti,
nonché le regole di gestione del fondo
• la durata del contratto
Nella pagina successiva vanno segnalate tutte le imprese partecipanti:
indicare il numero e premere ”Inserisci dati”: in questo modo si apre una
pagina dove per ciascuna impresa partecipante si deve indicare
• il codice fiscale
• la denominazione (recuperata tramite il codice fiscale dal Registro delle
Imprese) e
• se è “soggetto mandatario” per il contratto di rete
Per l'impresa di riferimento è obbligatorio indicare se è “soggetto
mandatario”
Modena, 24 ottobre 2013
27
RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Termine
nessuno
Legittimati
notaio, amministratore/titolare, professionista ex l. 340/00, procuratore
speciale
Modello
per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro 30/reti di
imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb)
per le imprese individuali: - Mod. I2 - Codice atto A27 contratto di rete –
riquadro 32/reti di imprese (solo Starweb)
Diritti di segreteria
•€ 90 per iscrizione del contratto da parte dell’impresa di "riferimento”
(indipendentemente dalla natura giuridica dell’impresa stessa);
•€ 18 per iscrizione del contratto da parte di ciascuna delle imprese “aderenti”
(indipendentemente dalla natura giuridica dell’ impresa).
Bollo
Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente
Modena, 24 ottobre 2013
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RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate a cura
dell’impresa indicata nell’atto modificativo presso il registro delle imprese
presso cui è iscritta l’impresa stessa
L’ufficio del registro interessato provvederà a comunicare la modifica a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le
altre partecipanti
Modena, 24 ottobre 2013
29
RETE CONTRATTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Termine
nessuno
Legittimati
notaio, amministratore/titolare, professionista ex L. 340/00, procuratore
speciale
Modello
per le società - Mod. S2 - Codice atto A27 contratto di rete – riquadro
30/reti di imprese (per ora riquadro previsto solo in Starweb)
per le imprese individuali: - Mod. I2 - Codice atto A27 contratto di rete –
riquadro 32/reti di imprese (solo Starweb)
Diritti di segreteria
€ 90 per iscrizione delle modifiche al contratto da parte dell’impresa (di
“riferimento”) indicata nell’atto modificativo (indipendentemente dalla
natura giuridica dell’impresa stessa)
Bollo
Applicazione dell'imposta di bollo secondo la normativa vigente
Modena, 24 ottobre 2013
30
RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
RETE SOGGETTO:
Iscrizione della “Rete” nella sezione ordinaria del Registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede della Rete stessa
E’ con l’iscrizione nel registro delle imprese che la rete acquisisce
soggettività giuridica !!!!!
Allegato elenco delle Imprese partecipanti
(MISE: Prot. 0217172 – 19/10/2012)
Modena, 24 ottobre 2013
31
RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Ai fini del deposito della domanda telematica al Registro Imprese
occorre depositare:
Modello S1 compilato con riguardo all'indirizzo della sede del contratto di
rete, la denominazione del contratto, il codice fiscale, la
durata, il fondo comune, la forma giuridica, l'oggetto del
contratto (cioè il programma di attività) nonché l'organo
comune e i relativi poteri. Per quanto riguarda la forma
giuridica va utilizzato il codice "consorzio", l'ufficio provvederà
a specificare in visura che trattasi di contratto di rete con
soggettività giuridica.
Un modello per l'organo comune, compilato come nomina: (art. 3 comma
Int. P
4-ter lettera e). Con riferimento all'organo comune (es. il
presidente), va resa apposita dichiarazione da parte del
Notaio nel quadro XX Note del Modello S1 per attestare che
l'organo comune è .....
Modena, 24 ottobre 2013
32
RETE SOGGETTO: ADEMPIMENTI PUBBLICITARI
Un modello S
per i partecipanti al contratto di rete
Obbligato
Notaio
Allegati
Alla domanda di iscrizione va allegata copia autentica
dell'atto costitutivo del contratto ed eventuali allegati in
formato PDF/A firmati digitalmente dal Notaio.
Costi
Modena, 24 ottobre 2013
Bollo € 65,00; Diritti di segreteria € 90,00; Diritto annuale
€ 200,00 o diverso importo eventualmente stabilito dalla
singola Camera di Commercio (in analogia a quanto
previsto per i consorzi).
33
• GLI ASPETTI
FISCALI E
CONTABILI
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
34
RETI D’IMPRESA – ULTIMI CHIARIMENTI –
CIRCOLARE 20/E del 18/6/2013
LA POSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
INQUADRAMENTO FISCALE
• Reti «Contratto»
• Reti «Soggetto»
AGEVOLAZIONE FISCALE:
• Investimenti rilevanti e quantificazione degli stessi
• Introduzione di una disposizione antielusiva
ASSEVERAZIONE:
• Rinnovo della stessa in presenza di eventi modificativi del
programma di rete, di nuovi apporti al Fondo Patrimoniale
e di variazioni delle imprese partecipanti
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
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ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO
Anche in presenza:
Non si determina la soggettività
giuridica della “Rete”
• di un fondo patrimoniale
comune
• di un organo comune
incaricato di gestire il
programma di rete
Non si determinano obblighi
contabili e obblighi fiscali in
capo alla “Rete”
Si ritiene non si determini
l’obbligo di redigere e depositare
la “Situazione patrimoniale”
della “Rete”
N.B.: Apposito emendamento in tal senso
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
36
ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO
IN PARTICOLARE:
• R.M. 70/E DEL 30/6/2011:
 può essere richiesta esclusivamente l’attribuzione del Codice
Fiscale
• CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 20/E DEL 18/6/2013:
 gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete
producono i loro effetti nelle sfere giuridiche/soggettive dei
«retisti»
 la titolarità’ dei beni, diritti, atti è riferibile per quota parte ai
«retisti»
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
Segue ….
37
ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO
….. segue
 gli atti posti in essere da parte dell’Organo Comune incaricato
dell’esecuzione del programma di rete producono effetti direttamente
nelle sfere individuali delle singole imprese rappresentate
 in presenza di Organo Comune che agisce come mandatario
l’imputazione delle operazioni direttamente alle imprese «retiste»
comporta la fatturazione delle operazioni da parte o nei confronti delle
stesse
Segue ….
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
38
ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO
….. segue
PERTANTO:
• per i beni acquistati e i servizi ricevuti il fornitore
dovrà emettere tante fatture quanti sono i
partecipanti rappresentati dall’Organo comune,
intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione
della parte di prezzo ad essi imputabile
• per le vendite e le prestazioni di servizi ciascun
partecipante dovrà emettere fattura al cliente per
la quota parte del prezzo di propria competenza
Segue ….
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
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ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO
….. segue
 in assenza di organo comune che agisce come mandatario gli atti
esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete posti in essere dalle
singole imprese o dall’impresa capofila non comportano alcun effetto
sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto di rete
PERTANTO:
• la singola impresa o l’impresa capofila dovrà «ribaltare» i costi
e/o i ricavi ai partecipanti emettendo o ricevendo fatture per la
quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese
• nessun «ribaltamento» si ritiene vada effettuato per i costi
sostenuti dal singolo partecipante sulla base di specifici e
reciproci impegni individuali di conferimento assunti
contrattualmente
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
40
CONSEGUENZA
ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO
IL SOSTENIMENTO DI COSTI È RILEVANTE AI FINI IVA/ IRAP E
IMPOSTE SUI REDDITI SOLO IN CAPO ALLE IMPRESE CHE
HANNO ADERITO AL CONTRATTO DI RETE
Le operazioni passive non possono essere fatturate
alla “Rete d’impresa” anche se in possesso del
codice fiscale e nemmeno all’Organo comune che
rappresenta la Rete
Le operazioni attive non possono essere certificate
dalla “Rete d’impresa” anche se in possesso del
codice fiscale e nemmeno dall’Organo comune in
virtù del suo mandato di rappresentanza
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
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ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI CONTRATTO
RILEVANZA FISCALE DEI COSTI E DEI PROVENTI DERIVANTI
DALL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RETE
(a prescindere dall’esistenza o meno di un Organo comune
dotato di poteri di rappresentanza)
CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL RISULTATO
DI PERIODO DEI SINGOLI PARTECIPANTI
APPLICAZIONE DELLE REGOLE TUIR
INDICAZIONE:
• dei costi
• dei redditi
• delle eventuali ritenute
NELLA DICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI
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42
ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO
In presenza di opzione
per la soggettività
giuridica
Nuovo soggetto di diritto
Autonomo centro di
imputazione di interessi e
rapporti giuridici con
rilevanza anche tributaria
Si determinano obblighi
contabili in capo alla “Rete”
Si determina l’obbligo di
redigere e depositare la
“Situazione patrimoniale” della
“Rete” entro due mesi dalla
chiusura dell’esercizio annuale
Si determinano obblighi
fiscali in capo alla “Rete”
IRES – IRAP – IVA)
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
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ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO
IMPOSTE SUI REDDITI
La Rete Soggetto si inquadra tra i soggetti IRES di
cui all’Art. 73, c. 2 del TUIR
• lett. b)
• lett. c)
a seconda che svolga o meno attività commerciale
in via principale od esclusiva
DETERMINAZIONE BASE IMPONILE IRES:
• Attività commerciale principale od esclusiva: Art.
81 e seguenti TUIR
• No attività commerciale principale od esclusiva:
Art. 143 e seguenti TUIR
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
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ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP)
La Rete è soggetto passivo IRAP
indipendentemente che si inquadri alla lett. b) o alla
lett. a) dell’Art. 73, c. 2 del TUIR
DETERMINAZIONE BASE IMPONILE IRAP:
• Attività commerciale principale od esclusiva: Art.
5 D.lgs 446/1997 – Differenza tra valore e costi
della produzione con particolarità
• No attività commerciale principale od esclusiva:
Art. 10 D.lgs 446/1997
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
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ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
Per la Rete soggetto si verifica il presupposto
soggettivo
Per l’applicazione dell’imposta devono tuttavia
sussistere anche il presupposto oggettivo
(effettuazione di cessioni di beni e/o prestazioni di
servizi) e quello territoriale
Attribuzione del numero di Partita IVA proprio
(Modello AA7/9 – Codice 59)
Obbligo adempimenti IVA
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
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ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO
OBBLIGHI CONTABILI
RETE CON ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE
OD ESCLUSIVA:
• Scritture contabili delle imprese commerciali,
delle società …. - (Artt. 14/15/16 D.P.R. 600/1973)
RETE SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE
OD ESCLUSIVA:
• Scritture contabili delle imprese commerciali,
delle società …. - (Artt. 14/15/16 D.P.R. 600/1973)
solo in riferimento all’eventuale attività
commerciale esercitata
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
47
ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO
REDAZIONE E DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE
UFFICIO DEL REGISTRO DEL LUOGO OVE HA SEDE LA
RETE
REDAZIONE A CURA DELL’ORGANO
COMUNE
DISPOSIZIONI RELATIVE AL BILANCIO
DELLE SPA IN QUANTO COMPATIBILI
ENTRO DUE MESI DALLA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO ANNUALE
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
48
ASPETTI FISCALI/CONTABILI RETI SOGGETTO
INDICAZIONE NEGLI ATTI - NELLA CORRISPONDENZA
- NEL SITO
(Art. 2615 bis, c. 3 C.C.)
LA SEDE DELLA RETE
L’UFFICIO DEL REGISTRO PRESSO IL
QUALE È ISCRITTA LA RETE E IL NUMERO
DI ISCRIZIONE
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
49
QUALIFICAZIONE FISCALE RAPPORTI RETE
SOGGETTO/RETISTI
RAPPORTI DI NATURA PARTECIPATIVA
FONDO PATRIMONIALE COMUNE DELLA RETE
=
CAPITALE PROPRIO DELLA RETE
CONTRIBUZIONE AL FONDO PATRIMONIALE
COMUNE DA PARTE DEI PARTECIPANTI
=
SI QUALIFICA COME «PARTECIPAZIONE» SIA AI
FINI CONTABILI CHE FISCALI
QUESTA QUALIFICAZIONE NON CONSENTE LA FRUIZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE (SE SARÀ PROROGATA ???) NÉ IN
CAPO ALLA RETE NÉ IN CAPO AI RETISTI
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
50
ASPETTI FISCALI: IMPOSTA DI REGISTRO
CONTRATTO DI RETE = ATTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(Art. 2, c. 1, lett. a) D.P.R. 131/1986)
RETE SOGGETTO CON ATTIVITÀ COMMERCIALE PRINCIPALE
OD ESCLUSIVA:
Art. 4, lett. a) Tariffa, parte prima:
•
•
Conferimenti di denaro o beni mobili: imposta in misura fissa (168€)
Conferimenti di proprietà o diritti reali su beni immobili: misure
indicate Art. 1 Tariffa, parte prima
• ….
RETE SOGGETTO SENZA ATTIVITÀ COMMERCIALE
PRINCIPALE OD ESCLUSIVA:
Articoli Tariffa, parte prima ed in via residuale per gli atti aventi
ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non
ricompresi nella Tariffa: 3%
Segue ….
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
51
ASPETTI FISCALI: IMPOSTA DI REGISTRO
….. segue
RETE CONTRATTO:
Art. 11 Tariffa, parte prima:
•
Imposta di registro in misura fissa (168€) (atti pubblici e scritture
private autenticate non aventi ad oggetto contenuto patrimoniale)
N.B.: il conferimento al Fondo patrimoniale comune della
Rete da parte delle imprese partecipanti rappresenta la
costituzione di un vincolo di destinazione non traslativo
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
52
IL CONTRATTO DI RETE: L’ASSEVERAZIONE
ASSEVERAZIONE
A cosa serve?
È elemento essenziale per
usufruire dell’agevolazione fiscale
In cosa consiste ?
Chi la può rilasciare ?
Può essere richiesta per
partecipare a bandi pubblici o per
ottenere contributi / sovvenzioni
Termini e modalità ?
N.B.: Non costituisce condizione
di efficacia/validità del contratto
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
53
IL CONTRATTO DI RETE: L’ASSEVERAZIONE
ASSEVERAZIONE
A cosa serve?
In una verifica circa:
• i requisiti di partecipazione in
capo alle imprese che lo hanno
sottoscritto
In cosa consiste ?
Chi la può rilasciare ?
• la sussistenza degli elementi
propri del contratto di rete
N.B.: l’asseverazione deve essere rinnovata in presenza di:
• modifiche al programma di rete
• ulteriori apporti non previsti nel programma già asseverato
• variazioni nella platea dei partecipanti
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
???
54
Il contratto di rete: l’asseverazione
ASSEVERAZIONE
A cosa serve?
In cosa consiste ?
Chi la può rilasciare ?
Gli organismi espressione
dell’associazionismo
imprenditoriale muniti dei requisiti
previsti dal Decreto 25/2/2011
(… Sono abilitati a rilasciare
l’asseverazione gli organismi espressi
dalle Confederazioni di rappresentanza
datoriale rappresentative a livello nazionale
presenti nel CNEL espressioni di interessi
generali di una pluralità di categorie e
territori …)
CNA: Organismi di
asseverazione diffusi
sul territorio nazionale
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
55
…………..
…………..
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
56
• GLI ASPETTI
LEGATI
ALL’IMPIEGO DI
PERSONALE
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
57
Reti di impresa – Soggetto o Contratto
Rete contratto
Rete soggetto
Manodopera
assunta dalla
Rete
soggetto
Manodopera
imprese della
rete
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
1
Distacco
2
Codatorialità
Manodopera
imprese della
rete
58
Reti di impresa – condivisione manodopera (1)
I lavoratori delle imprese che partecipano al contratto di rete sono alle
dipendenze delle loro rispettive imprese (ad eccezione del dipendente
eventualmente assunto dalla rete soggetto).
Tuttavia, può accadere che le attività ed i lavori che vengono svolti per la
realizzazione del programma di rete, possano richiedere una utilizzazione
«promiscua» della manodopera.
IPOTESI A
I dipendenti di una impresa della rete svolgono l’attività:
- presso altre imprese partecipanti alla rete insieme ai dipendenti di queste
ultime;
- presso il Cliente/Committente, insieme ai dipendenti di quest’ultimo.
IPOTESI B
Ciascuna impresa invia i propri dipendenti presso il Cliente/Committente per
svolgere l’attività/prestazione richiesta. Tutti lavorano insieme, coordinati da un
dipendente di una delle imprese della rete.
Rischio di interposizione illecita di manodopera – come risolverlo?
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
59
Reti di impresa – Distacco (1)
IPOTESI A: distacco di manodopera
Il distacco deve essere genuino (art. 30, D.Lgs. n. 276/03)
- Interesse del distaccante: l’interesse delle imprese a distaccare i lavoratori
presso altre imprese della rete è sorge automaticamente in forza dell’operare
della rete; il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un
contratto di rete tra distaccante e distaccatario (Min. Lav. Circ. 35/13)
- Temporaneità: può durare per il tempo in cui perdura l’interesse del
distaccante.
- Svolgimento di una attività specifica.
Sono fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori (art. 2103 c.c.):
«Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una
unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il
distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive» (art. 30, c. 3, D.Lgs. n. 276/03).
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
60
Reti di impresa – Distacco (2)
Azienda A
(distaccante):
datore di lavoro
DISTACCO
Le regole che disciplinano
l’utilizzo del personale
sono definite nell’accordo
di distacco e nella lettera
di distacco
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
Dipendente
A
Azienda B
(distaccataria):
esercita solo il
potere direttivo
61
Reti di impresa – Codatorialità (1)
IPOTESI B: codatorialità
È ammessa “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite
attraverso il contratto di rete stesso”.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito cosa si intenda per «codatorialità» (Min. Lav.
Circ. 35/13): il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore
che partecipa al contratto di rete.
Ai fini di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative (e sanzionabilità
di eventuali illeciti) gli ispettori dovranno rifarsi ai contenuti del contratto di rete,
senza configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti al
contratto.
ATTENZIONE: in sede di redazione del contratto di rete occorre individuare le
«regole di ingaggio».
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
62
Reti di impresa – Codatorialità (2)
Azienda A: datore
di lavoro
CODATORIALITÀ
Le regole di utilizzo
del personale sono
definite nel contratto
di rete
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
Dipendente
A
Azienda B:
esercita solo il
potere direttivo
63
Contratto di rete – regole di ingaggio
Nel contratto di rete sarebbe opportuno tenere già conto di come
dovranno essere ripartiti i compiti nell’esecuzione del programma di
rete, anche con riferimento alla necessità di utilizzare alcuni
dipendenti di singoli partecipanti.
Sarebbe bene specificare che una impresa della rete, anche mediante
propri dipendenti, può dare direttive ai dipendenti delle altre imprese
in base alle regole di dettaglio che saranno definite nei regolamenti o
disciplinari che attueranno di volta in volta il programma di rete.
La messa a disposizione di personale (ad esempio operai altamente
qualificati) per la realizzazione del programma di rete, può anche
essere la modalità con la quale uno dei partecipanti “sottoscrive” la
propria quota al contratto ed effettua quindi il proprio conferimento.
CODATORIALITÀ
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
≠
CONTITOLARITÀ
64
Reti di impresa – Assunzioni congiunte (1)
Assunzione congiunta: possibilità, per le imprese della rete, di
procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti
per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative
aziende.
ATTENZIONE:
- Espressamente previsto soltanto per le reti composte almeno
per il 50% da imprese agricole.
- Operativo solo dopo emanazione di decreto che stabilisca le
modalità per procedere alle assunzioni congiunte.
- I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni
contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal
rapporto di lavoro instaurato con la modalità delle assunzioni
congiunte.
ASSUNZIONE
CONGIUNTA
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
≠
CODATORIALITÀ
65
Reti di impresa – Assunzioni congiunte (2)
Azienda A: datore
di lavoro
ASSUNZIONE
CONGIUNTA
Le regole di
assunzione e di
utilizzo del personale
sono definite con
Decreto da emanarsi
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
Dipendente
A
Azienda B: datore
di lavoro
66
• GLI
ADEMPIMENTI
SULLA
SICUREZZA DEL
LAVORO E
AMBIENTE
Video – 24/10/2013 – IMPRESE IN RETE – Gli ultimi interventi normativi e di prassi
67
Gli aspetti di sicurezza sul lavoro
In presenza anche di un solo lavoratore entra sempre in gioco
anche la sicurezza sul lavoro
«LAVORATORE»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro.
Ad esso sono equiparati: soci, associati in partecipazione, tirocini,
studenti con formazione pratica che li espone a rischi (compresi i
VDT), i volontari di diverso genere, ecc.
«DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con
il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
68
Gli aspetti di sicurezza sul lavoro
RETE CONTRATTO/RETE SOGGETTO
Ogni componente della rete resta responsabile nei
confronti dei propri lavoratori.
Regolazione dell’attività comune
Nel contratto di rete sono definiti gli obblighi e i diritti assunti da
ciascun partecipante.
È opportuno prevedere come requisito di accesso/ammissione alla
rete, per ciascuna impresa, la corretta applicazione delle norme di
igiene e sicurezza:
- la conformità di attrezzature, macchine, impianti, materiali,
sostanze e DPI
- l’idoneità dei lavoratori alla mansione da svolgere,
- la formazione dei lavoratori,
- ecc.
Ogni impresa partecipante lo attesterà, a reciproca
tutela, per gli eventuali utilizzi condivisi.
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
69
Gli aspetti di sicurezza sul lavoro
Svolgimento dell’attività a favore delle imprese della rete:
1. DISTACCO di manodopera (art. 30, D.Lgs. n.
276/03)
Nell'ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario.
A carico del distaccante resta l'obbligo di informare e
formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali
egli viene distaccato (art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 81/08)
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
70
Gli aspetti di sicurezza sul lavoro
Svolgimento dell’attività a favore delle imprese della rete:
2. CODATORIALITÀ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite
attraverso il contratto di rete stesso, ossia potere direttivo
congiunto nei confronti di tutti i lavoratori
Criticità:
• diversa percezione del rischio, diversa opinione sull’adozione
delle misure,
• diversa opinione su uno o più lavoratori ma il potere di
richiamare sospendere, licenziare resta in capo al datore di
lavoro originario.
L’Organo Comune o, in assenza, l’assemblea dei
partecipanti, per quanto non previsto nel contratto di
rete:
- coordinerà le misure di prevenzione e protezione
- definirà parametri condivisi
- dirimerà eventuali controversie
- ecc.
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
71
Gli aspetti di sicurezza sul lavoro
Sempre ai fini della sicurezza, nell’attività di rete si possono
presentare altre due particolari condizioni
L’attività della rete è un contratto di appalto
ossia un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture alle
imprese della rete all'interno della propria azienda (art. 26 del
D.Lgs. 81/08):
- le imprese della rete sono imprese appaltatrici;
- i rapporti e le reciproche responsabilità previste tra datore di
lavoro committente e impresa appaltatrice, sono quelli regolati
dall’articolo 26 e si applicano in relazione a ciascuna impresa.
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
72
Gli aspetti di sicurezza sul lavoro
L’attività della rete è un cantiere
un’impresa sarà l’affidataria (potrebbe esserlo anche un’impresa
non della rete) ed esecutrice, le altre saranno imprese esecutrici;
restano vigenti i rapporti e le reciproche responsabilità previste dal
titolo IV del decreto 81
- tra le imprese della rete,
- tra ciascuna impresa e
- il committente,
- l’impresa affidataria se è un’impresa terza,
- il coordinatore per l’esecuzione,
- ecc.
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
73
Gli aspetti di sicurezza sul lavoro
RETE SOGGETTO DATORE DI LAVORO
la “Rete soggetto” costituisce un soggetto distinto dalle
imprese che hanno sottoscritto il contratto, tuttavia questo non
comporta né l’estinzione né la modificazione della soggettività
giuridica delle imprese aderenti alla rete.
La rete soggetto acquisisce un’autonoma
responsabilità in ambito sicurezza sul lavoro solo se
occupa propri «lavoratori», diventando essa stessa
«datore di lavoro».
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
74
Gli aspetti ambientali
Le imprese in rete possono svolgere attività
che danno origine ad impatti sull’ambiente:
-
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
produzione di rifiuti
emissioni in atmosfera
scarichi idrici
emissioni rumorose
75
Gli aspetti ambientali
Cosa prevede la normativa:
Scarichi idrici: L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività
da cui origina lo scarico. Se è costituito un consorzio per
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue
provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è
rilasciata al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità
dei singoli titolari dell’attività (art. 124, D.Lgs. 152/06).
Emissioni in atmosfera: l’autorizzazione è rilasciata al «gestore»,
persona fisica o giuridica che «ha potere decisionale sulla
installazione e l’esercizio dello stabilimento, inteso come il
complessivo ciclo produttivo, da cui origina l’emissione (art. 269,
D.Lgs. 152/06).
Rifiuti: gli adempimenti sostanziali e formali sono in
capo al produttore dei rifiuti, ossia il soggetto dalla cui
attività origina il rifiuto.
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
76
Gli aspetti ambientali
1. Se l’attività è svolta da ciascuna impresa presso la propria sede,
gli obblighi delle singole imprese non modificano.
2. Se l’attività è svolta in comune presso una sede creata per la
rete, in cui tutti svolgono la stessa attività è impossibile ripartire
le responsabilità (nell’ambiente anche di natura penale).
Possibili soluzioni:
a) Rete contratto:
1 - potrebbe costituire l’organo comune (facoltativo) che assume su di sé
gli obblighi formali e sostanziali; tuttavia le responsabilità restano
comunque in capo a tutte le imprese.
2 - un’impresa si configura come «capofila» assumendosi obblighi e
responsabilità che vengono così circoscritti ad una sola impresa.
b) Rete soggetto: in quanto nuovo soggetto giuridico acquisisce le
autorizzazioni e risponde degli obblighi formali e sostanziali, per mezzo
del proprio legale rappresentante.
Video comunicazione – 24 ottobre 2013
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norme e prassi reti di imprese