Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori
Milano
FISCALITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA AI CORSI
DELLA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CARLO BO
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo, parte della Fondazione
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, con sede legale in Milano, via Simone
Martini, 23 (e sedi a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari), iscritta al numero d’ordine
90 della pag. 216 del volume 1 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di
Milano, codice fiscale 80073370159, è a tutti gli effetti un Istituto Universitario privato
che, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002 n. 38, rilascia diplomi
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei
corsi di durata triennale afferenti alla classe n. 3 delle lauree universitarie in “Scienze
della Mediazione Linguistica”, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
Ciò premesso, è opportuno chiarire quale importo delle spese sostenute per la frequenza
dei corsi della Scuola sia fiscalmente detraibile nella dichiarazione annuale dei redditi.
1.
Spese per l’istruzione secondaria ed universitaria: oneri detraibili
D. Quali sono le condizioni per la detraibilità delle spese sostenute per i corsi di
istruzione secondaria ed universitaria?
R. L’art. 15, comma 1, lettera e) del DPR 917/1986 (Testo unico imposte sui redditi),
prevede che dall’imposta dovuta sia detraibile il 19% delle spese sostenute dal
contribuente per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria e corsi di
specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere,
pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi
degli istituti statali italiani.
Il riferimento è perciò all’istruzione che travalica il limite dell’istruzione obbligatoria e
gratuita.
2.
Spese per l’istruzione detraibili
D. Quali sono le spese per l’istruzione per le quali è possibile usufruire della
detraibilità?
R. La detrazione deve considerarsi limitata alle sole spese per la frequenza a corsi di
istruzione secondaria e universitaria, con la conseguenza che non sono detraibili le spese
accessorie, sostenute per il compimento degli studi: non possono quindi essere detratti gli
importi spesi per l’acquisto di materiale didattico (libri di testo) e le spese sostenute per la
frequenza di corsi tenuti da Ordini Professionali per accedere agli esami di abilitazione.
3.
Documentazione degli oneri sostenuti
D. Nel caso venisse frequentato un istituto universitario/università non statale, che tipo
di documentazione bisogna conservare?
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R. Innanzitutto il documento di avvenuto pagamento di tasse, oneri e contributi deve
riportare nome e cognome dello studente e l’istituto di istruzione.
Oltre a ciò lo studente dovrà reperire/dotarsi di un documento che attesti il costo previsto
per l’iscrizione e la frequenza di corsi similari tenuti presso l’istituto/università statale
italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.
4.
Conservazione della documentazione degli oneri sostenuti
D. Che cosa bisogna allegare alla dichiarazione dei redditi?
R. Nella dichiarazione dei redditi vanno indicate le spese sostenute nell’anno, anche se
riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), come detto in misura non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani (per la
misura della tassa di iscrizione, cfr. art. 5, comma 14, legge 24.12.1993, n. 537).
Dal 1998 la documentazione degli oneri detratti non deve essere allegata alla
dichiarazione annuale dei redditi. La documentazione degli oneri dedotti o detratti deve
essere conservata per eventuali controlli dal contribuente fino al termine di prescrizione
della dichiarazione.
5.
Chi usufruisce della detrazione fiscale?
D. Le tasse scolastiche sostenute per i figli a carico possono essere detratte da uno solo
dei genitori, anche se la documentazione della spesa è intestata al figlio?
R. Il DPR 917/1986 prevede che le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria
e universitaria costituiscano onere detraibile anche se sostenute nell’interesse delle
persone indicate nell’art. 13 del Tuir citato di cui sopra, purché queste ultime abbiano un
reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a € 2.840,51.
Nei casi in cui le spese per la frequenza di istruzione secondaria e universitaria siano state
sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, le istruzioni per la
compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono che la detrazione spetti al genitore
stesso nel caso in cui il documento comprovante il sostenimento della spesa sia intestato
al singolo genitore. Se, invece, il documento è intestato al figlio, le spese andranno
suddivise al 50 per cento tra i due genitori. Tuttavia, poiché ai fini della detrazione degli
oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, se la
spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori e questi è in grado di provarlo, il
medesimo potrà tenere conto dell’intero importo per calcolare la detrazione. A tal fine,
nel documento comprovante la spesa deve essere annotata una dichiarazione con la quale
il genitore interessato attesti di aver sostenuto interamente la spesa.
Da tempo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora i genitori intendano ripartire le
spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la
percentuale di ripartizione.
Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può
sempre considerare l’intera spesa sostenuta ai fini del calcolo della detrazione.
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6.
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Detraibilità delle spese per master e corsi all’estero
D. Sono detraibili anche le spese sostenute per la frequenza di Master ed università
straniere?
R. Il Ministero delle Finanze con circolare n. 101/E/2000/107598 del 19.5.2000 ha
precisato che danno diritto alla detrazione in oggetto anche i corsi per la frequenza di
Master, qualora, gli stessi per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a
corsi universitari o di specializzazione.
In caso di Master gestiti da università private, il limite della detrazione è rappresentato dal
costo per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.
Inoltre, le spese sostenute per la frequenza di corsi presso università straniere sono
detraibili nella misura corrispondente alle spese sostenute per la frequenza di corsi
similari tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale dello
studente.
7.
Spese per l’istruzione universitaria: studenti fuori corso
D. È possibile usufruire delle detrazioni delle spese sostenute in relazione ad uno
studente fuori corso?
R. Sì. Pur rammentando che la detrazione spetta a colui cui è intestato il documento che
certifica la spesa, si conferma che si possono ottenere le relative detrazioni nella
dichiarazione dei redditi dello studente o in quella intestata al genitore, allorché le spese
fossero sostenute nell’interesse del familiare fiscalmente a carico, così come indicati
nell’art. 12 del DPR 917/1986.
8.
Detraibilità delle spese sostenute per la locazione
D. Sono detraibili anche le spese sostenute per l’affitto?
R. Sì. Per gli studenti universitari fuori sede che hanno stipulato un contratto di affitto
(contratti ex L. 431/1998, contratti di ospitalità, assegnazione in godimento e locazione
stipulati con enti per il Diritto allo Studio, università, collegi universitari riconosciuti, enti
senza fini di lucro e cooperative) in un comune fuori dal comune di residenza è prevista la
possibilità di usufruire della detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi.
In particolare rientrano nella categoria di studente universitario fuori sede gli studenti che
seguono un corso di laurea, o equipollente, nell’Unione Europea ma anche gli studenti
residenti in un Comune situato in una provincia diversa e ad almeno 100 km.
dall’istituto/università alla quale sono iscritti. Si ha diritto a una detrazione del 19% del
canone pagato per un massimo di 2.633 euro di spesa per il canone di locazione.
Milano, 24 giugno 2014
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indennizzo ricevuto dal signor rossi