APPROFONDIMENTI
LA SOCIETÀ COOPERATIVA
EUROPEA, UNO STRUMENTO
DI CRESCITA E SVILUPPO
La disciplina della SCE e il potenziale impatto
nel tessuto economico-produttivo della Provincia
di Simona Amodio (*)
La società cooperativa europea, di
seguito per brevità soltanto SCE, è
disciplinata dal Regolamento CE n.
1435/2003, in vigore in Italia dal 18
agosto 2006, e dalla Direttiva
2003/72/CE.
In questa sede la figura della SCE
sarà delineata sottolineando da un
lato i principali punti di contatto con
le società cooperative di diritto italiano, dall’altro le discrepanze fra l’una
e le altre, senza analizzare i molteplici problemi di coordinamento fra legislazione di rango comunitario e singoli ordinamenti nazionali1.
La fase di costituzione della SCE , per
la quale è in ogni caso richiesto l’atto
pubblico, presenta alcune peculiarità.
La SCE2 può, infatti, nascere per contratto, ma anche per fusione tra due o
più cooperative, o per trasformazione
di una cooperativa che da almeno due
anni abbia una filiazione o succursale
soggetti alla legislazione di altro Stato
membro.
Nel primo caso alla costituzione possono partecipare non soltanto persone
fisiche, ma anche persone giuridiche,
- quindi anche società lucrative - e
più in generale enti di diritto pubblico
o privato diversi dalle società. La
costituzione per fusione o per trasformazione, invece, è riservata alle (sole)
cooperative costituite secondo le leggi
di uno Stato membro comunitario.
1
2
3
Una cooperativa italiana può quindi
partecipare ad una fusione fra cooperative, che abbia quale risultato la
nascita di una SCE con sede in Italia
oppure in un altro Stato membro della
Comunità Europea. In tal caso, però,
il patrimonio netto effettivo della cooperativa italiana partecipante all’operazione, determinato alla data della
fusione, deve essere devoluto ai fondi
mutualistici. Al socio della cooperativa italiana che partecipi ad una fusione per costituzione di SCE compete,
in caso di dissenso rispetto all’operazione, il diritto di recesso.
Il capitale sociale ed il numero dei
soci della SCE sono variabili3, nel
rispetto di limiti minimi prefissati. In
particolare il capitale sociale deve
essere di ammontare pari ad almeno
30.000 euro, importo che non
dovrebbe scoraggiare il ricorso a tale
tipo societario. Il capitale sociale
della SCE è diviso in quote, obbligatoriamente nominative, e, salvo diversa
previsione statutaria, ciascun socio
assume responsabilità limitata alle
quote sottoscritte. Ne consegue che è
consentito introdurre pattiziamente la
clausola di responsabilità illimitata
dei soci, e sotto questo profilo la SCE
si differenzia dalla cooperativa di
diritto italiano, per la quale, invece, il
codice civile contempla esclusivamente la responsabilità limitata.
La SCE presuppone una compagine di
almeno cinque soci, non necessariamente persone fisiche. La partecipazione di un’entità giuridica diversa
dalla persona fisica è peraltro espressamente subordinata alla condizione
che i benefici dell’attività mutualisti-
Definizione
La SCE si configura come società con scopo mutualistico, avente ad oggetto
il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci e/o la promozione delle loro
attività economiche e/o sociali, e la sua introduzione nel panorama giuridico
comunitario è preordinata a consentire che persone fisiche residenti in Paesi
membri diversi, o persone giuridiche costituite in virtù della legislazione di
Stati membri diversi, possano disporre di uno strumento per esercitare in
comune la propria attività su scala internazionale, in tutto il territorio comunitario o quantomeno in parte di esso, superando i confini nazionali. (*)
(*) In questo senso si vedano i punti 10,12 e 13 dei Considerata al Regolamento
Per un primo approfondimento al riguardo si veda lo Studio n. 9-2006/I del Consiglio Nazionale del Notariato
Si veda l’articolo 2 del Regolamento.
Così l’articolo 1 del Regolamento.
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Coordinamento legislativo tra leggi Comunitarie
e ordinamenti nazionali
La SCE è in primo luogo disciplinata dai provvedimenti comunitari già indicati, ma è poi soggetta alla legislazione nazionale del Paese nel quale si trova
la sua sede legale, e quest’ultima, in virtù dell’articolo 8 del Regolamento,
deve necessariamente, essere stabilita nello stesso Paese in cui è l’amministrazione centrale (c.d. regime della sede reale).
Alla SCE si applica, inoltre, il “principio di non discriminazione” di cui
all’art. 9 del Regolamento, a norma del quale una SCE è trattata, in ciascuno Stato membro, come una cooperativa costituita in conformità con la legge
del Paese nel quale si trova la sede sociale. La disposizione mira a non penalizzare la SCE rispetto alle cooperative istituite nei singoli Stati membri, ed
intende rendere pienamente competitiva la (nuova) forma giuridica rispetto
alle cooperative nazionali anche sui mercati locali, attraverso una disciplina
per quanto possibile omogenea.
ca svolta dalla SCE si riflettano direttamente in capo ai membri - persone
fisiche - di tale entità. La traslazione
del beneficio mutualistico che la
norma presuppone non può, peraltro,
attuarsi nel caso delle cooperative di
lavoro, in cui i soci sono anche lavoratori nella stessa società4.
Come per le cooperative italiane, l’assunzione della qualità di socio, e l’ingresso nella SCE, presuppongono l’accoglimento da parte dell’organo sociale a tanto deputato di un’apposita
domanda dell’aspirante socio, cui fa
seguito la sottoscrizione del numero
minimo di quote determinato nello
Statuto.
L’uscita dalla compagine sociale dà
Organizzazione interna della SCE
Per effetto della riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs. 6/2003, per tutti gli aspetti non direttamente ed
espressamente regolati nelle disposizioni del codice civile loro riservate, le cooperative italiane fanno riferimento, in
linea di principio, alle disposizioni dettate per le società per azioni, se ed in quanto compatibili. Esistono, però, alcune ipotesi nelle quali alle cooperative italiane è permesso - o addirittura imposto - di adottare il modello organizzativo
della srl. Ciononostante, dal momento che il Regolamento CEE è indubbiamente ispirato alla SpA, si ritiene che l’organizzazione di una SCE costituita in Italia non possa essere plasmata sul modello della nostra srl, quand’anche ne
ricorressero le condizioni.
La struttura interna della SCCE si fonda sull’assemblea e su un organo di direzione o di amministrazione(*). In ordine
alla scelta e alla configurazione dei sistemi di amministrazione e di controllo, il Regolamento CE contempla espressamente i soli modelli monistico e dualistico, mentre tace in ordine al cosiddetto sistema tradizionale, caratteristico dell’ordinamento italiano e fondato sulla ripartizione di poteri e funzioni fra organo decisionale (assemblea) organo amministrativo (CdA) e organo di controllo. Secondo la Circolare Ministeriale n. 9203/2006 il sistema tradizionale è compatibile con la costituzione ed il funzionamento di una SCE. Pertanto, la SCE con sede in Italia potrà adottare il sistema
tradizionale, e la maggioranza degli amministratori dovrà essere formata da soci cooperatori(**). La stessa SCE dovrà,
inoltre, dotarsi di collegio sindacale al superamento dei limiti previsti dal codice civile, altrimenti sarà comunque tenuta ad affidare il controllo contabile ad un revisore esterno.
Tratto saliente della SCE è il necessario coinvolgimento dei lavoratori all’interno dell’organizzazione sociale, da attuare
in conformità con la Direttiva 2003/72 CE.
Si tratta di uno dei punti di maggior delicatezza nell’esame della disciplina di una SCE costituita in Italia, a causa del
regime giuridico già specificamente previsto nel nostro Paese per quanto concerne la posizione dei lavoratori di società cooperativa. (***)
Gli organismi comunitari si sono preoccupati di garantire l’effettiva partecipazione dei lavoratori al punto che, nel caso
in cui le regole statutarie della SCE italiana siano in conflitto con la disciplina comunitaria in materia di coinvolgimento dei lavoratori, il Regolamento consente all’organo amministrativo di intervenire e modificare lo statuto senza necessità di apposita decisione assembleare.
(*) Si veda l’articolo 36 del Regolamento.
(**) Analogamente, nel caso in cui la SCE abbia optato per il sistema dualistico, la maggioranza dei componenti il consiglio
di gestione dovrà essere formata da soci cooperatori, e sul rispetto di tale vincolo vigilerà il consiglio di sorveglianza. Si veda,
al riguardo, la citata Circolare Ministeriale n. 9204/2006.
(***) Si veda, in particolare, la L. 142/1991
(*) In questo senso si vedano i punti 10,12 e 13 dei Considerata al Regolamento
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diritto esclusivamente alla restituzione della quota di capitale sottoscritta5, senza che il socio uscente possa
vantare alcun diritto sull’attivo patrimoniale della SCE, in coerenza con la
natura non lucrativa della società. In
ordine alla partecipazione ed al ruolo
dei soci nella vita della SCE, il
Regolamento comunitario è dichiaratamente ispirato a principi di preminenza della persona, di democrazia
nella struttura e nel controllo, e di
equa distribuzione degli utili netti,
che ben si armonizzano con la legislazione italiana in materia di cooperative.
Quale espressione diretta del principio di preminenza della persona
viene in rilievo la regola per cui nella
SCE, come pure nelle cooperative italiane, a ciascun socio compete un
solo diritto di voto in assemblea, indipendentemente dall’ammontare della
quota di capitale sottoscritta. Nel
caso in cui la legislazione nazionale
del Paese in cui si trova la sede della
SCE lo permetta, il Regolamento consente l’istituzione della categoria dei
soci sovventori, come tali non direttamente interessanti allo scambio
mutualistico.
A ciascuno dei sovventori lo statuto
della SCE potrà riservare più di un
voto, purché essi complessivamente
non dispongano di oltre il 25% dei
voti esercitabili in assemblea, un
limite più rigido di quello (33%)
imposto al numero dei voti attribuibili ai soci sovventori delle cooperative
italiane6.
La vocazione della SCE consiste,
come già ricordato, nell’esercizio di
attività a scopo mutualistico.
Ciononostante la SCE è concepita
come soggetto potenzialmente aperto
ad una platea più vasta rispetto al
novero dei soci. La normativa comunitaria, infatti, prevede espressamente la possibilità che la SCE eserciti la
propria attività anche nei confronti di
terzi non soci, purché lo Statuto lo
consenta. Tale disposizione richiama
la distinzione del nostro codice civile
fra cooperative a mutualità prevalen-
4
La stessa Circolare Ministeriale 9203/2006 più volte citata esclude esplicitamente che la disposizione in commento possa coinvolgere le SCE nelle quali lo scambio mutualistico sia contraddistinto dalle prestazioni lavorative dei soci.
5
Si veda l’articolo 16 del Regolamento.
6
In virtù della gerarchia delle fonti e alla luce dell’articolo 8 del Regolamento, ai voti da assegnare ai soci sovventori di una
SCE con sede in Italia si applica il limite del 25%.
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te e cooperative diverse. Pertanto una
SCE con sede in Italia, che inserisca
nel proprio statuto clausole conformi
ai requisiti di cui all’articolo 2513
c.c. e che eserciti la propria attività in
via prevalente verso i propri soci
secondo i parametri di cui all’articolo
2514 c.c., potrà chiedere ed ottenere l’iscrizione nella sezione dell’Albo
Nazionale delle Cooperative riservata
alle cooperative a mutualità prevalente, per poi beneficiare dei connessi
vantaggi fiscali.
In questo senso, tra l’altro, si è pronunciato il Ministero dello Sviluppo
Economico,
con
la
Circolare
30.06.2006 n. 9203.
Il Regolamento permette il trasferimento della sede della SCE da Stato
a Stato, assoggettando peraltro l’operazione ad una serie di cautele e a
particolari forme di pubblicità, il cui
puntuale rispetto deve essere certificato da un organo giurisdizionale, un
notaio o un’altra autorità competente
del Paese dal quale ci si vuole trasferire, pena il rifiuto dell’iscrizione
della società nello Stato di destinazione.
Il trasferimento di sede è comunque
vietato alla SCE nei cui confronti sia
avviata una procedura di scioglimento, anche se volontario, di liquidazione, d’insolvenza, di sospensione dei
pagamenti o analoga.
In caso di trasferimento della sede
sociale dall’Italia ad altro Stato
comunitario, la SCE viene sottratta al
diritto italiano, e pertanto, se si è
avvalsa dei benefici connessi alla
condizione di SCE a mutualità prevalente, è tenuta a devolvere il patrimonio indivisibile ai fondi mutualistici.
La devoluzione deve essere concretamente dimostrata, tant’è che, in
difetto di dimostrazione, non si può
rilasciare il certificato che attesta
l’adempimento delle formalità preliminari al trasferimento, ed è preclusa
l’iscrizione della SCE nel Paese di
destinazione.
Alla luce di quanto precede, si può
osservare come la SCE fornisca
opportunità di sviluppo dell’attività
economica in almeno due direzioni.
In primo luogo, attraverso questo tipo
di società più imprese con sede in
diversi Stati membri, pur non essendo di per sé costituite in forma di
società cooperativa, possono raggrupparsi ed esercitare un’attività comune
in forma mutualistica sfruttando i
benefici che la legislazione del Paese
nel quale la SCE ha sede riserva alle
cooperative. Ciò vale anche e soprattutto in relazione al regime tributario,
poiché da questo punto di vista la
SCE sarà soggetta alla legislazione
fiscale specificamente applicabile a
livello della società o succursale7,
con la conseguente possibilità che si
realizzi, in futuro, un meccanismo di
competizione fra ordinamenti.
In secondo luogo, e con specifico
riferimento al mondo della cooperazione, la figura della SCE può contribuire al processo di crescita delle
cooperative che intendano conferire
una dimensione internazionale alla
propria attività.
In questa prospettiva, di particolare
L’articolo 16 del regolamento testualmente dispone: “Il presente regolamento non include altri settori del diritto, quali la fiscalità, la concorrenza, la proprietà intellettuale o l’insolvenza. Pertanto nei settori su indicati e in altri settori non contemplati dal
presente regolamento si applicano le disposizioni normative degli Stati membri e comunitarie”.
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I dati ufficiali: le cooperative iscritte presso gli uffici del registro delle imprese
Al 30 settembre 2006 in Italia risultavano attive 146.115 cooperative(*), per il 27% insediate nelle regioni centrali,
per il 49% nel sud e nelle isole e per il 24% nelle regioni settentrionali. Con specifico riferimento al tessuto economico marchigiano, poi, il panorama della cooperazione coinvolge numerosi soggetti, in particolare nella provincia di
Ancona, in cui ha sede il 35% delle cooperative che al 30.09.2006 risultavano iscritte presso gli Uffici del Registro
delle Imprese della regione, mentre il residuo 65% è diffuso in misura pressoché uniforme nelle altre tre province. Nel
territorio provinciale anconetano il quadro della presenza cooperativa si articola in società cooperative, che rappresentano l’87,05% dei 2.429 soggetti iscritti al 30 settembre 2006, seguite dalle cooperative sociali (6,2%), dalle piccole cooperative (6,05%), e infine dalle società cooperative consortili (0,7%). Il quadro è composto in prevalenza da
società operanti nel settore delle attività manifatturiere (11%), in quello delle costruzioni (14%), e nel campo delle attività immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca (16%).
(*) Per tutti i dati ai quali si fa riferimento nell’articolo:
Fonte: Infocamere - Elaborazioni: Ufficio Statistica e Studi, Camera di Commercio di Ancona
rilievo per un mondo quale quello
cooperativo che proprio in ragione
delle sue peculiarità può trovare ostacolo all’espansione, è interessante
valutare l’ambito di potenziale applicazione della SCE da un punto di
vista quantitativo.
La distribuzione per ramo di attività
descritta nel box rispecchia sostanzialmente il dato disponibile per le
Marche complessivamente considerate, salvo per quanto concerne le cooperative agricole, che a livello regionale, come pure presso le altre tre
province, presentano un peso leggermente più significativo rispetto a
quanto accade nella provincia di
Ancona.
È a tutti questo soggetti che il nuovo
strumento si rivolge, e in considerazione del regime di particolare favore
che caratterizza la legislazione in
materia di cooperative a mutualità
prevalente, l’ordinamento italiano
potrebbe rappresentare un fattore di
attrazione per società cooperative
europee di futura costituzione.
(*) Dottore Commercialista,
Revisore Contabile e Consulente
Tecnico del Giudice Civile
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la società cooperativa europea, uno strumento di crescita e sviluppo