Regione Marche (Allegato B) Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 Reg. (CE) n. 1698/2005 Accordi agro ambientali d’area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati Sommario 1. ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE DEL PSR ..................................................................................... 3 1.1 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA .............................................................................................................................3 L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER L’ANNO 2009 ............................................................................. 4 2. 2.1 2.2 2.3 3. LE ASSEGNAZIONI PER LE AZIONI DELL’ASSE I ...........................................................................................................................4 LE ASSEGNAZIONI PER LE AZIONI DELL’ASSE II..........................................................................................................................5 LE ASSEGNAZIONI PER GLI ACCORDI AGROAMBIENTALI D’AREA .................................................................................................5 DEFINIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI A TALUNE MISURE .......................................... 6 3.1 3.2 4. DEFINIZIONI GENERALI ..............................................................................................................................................................6 IL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ .......................................................................................................................................11 GLI INTERVENTI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE........................................................................ 18 4.1 ACCORDO AGROAMBIENTALE D’AREA PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEI SUOLI DA FITOFARMACI E NITRATI...........................18 4.1.1 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2 4.1.2.3 4.1.2.4 4.1.2.5 4.1.2.6 4.1.2.7 4.1.2.8 4.1.2.9 4.1.2.10 4.1.2.11 4.1.2.12 4.1.2.13 4.1.2.14 4.1.2.15 Obiettivi dell’accordo ............................................................................................................................. 18 Elementi costitutivi dell’accordo ............................................................................................................ 18 Soggetto promotore .................................................................................................................................................................. 18 Misure attivabili ....................................................................................................................................................................... 18 Area di intervento .................................................................................................................................................................... 19 Beneficiari................................................................................................................................................................................ 20 Progetto di intervento di massima ............................................................................................................................................ 20 Progetto di intervento esecutivo ............................................................................................................................................... 22 Limitazioni alle condizioni di ammissibilità in relazione al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’accordo ............ 24 Limitazioni alle condizioni di ammissibilità delle domande individuali a superficie ............................................................... 24 Tipologie degli interventi ......................................................................................................................................................... 25 Intensità e tipologia di aiuto ..................................................................................................................................................... 28 Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale ............................................................................................................... 30 Rispetto degli impegni ............................................................................................................................................................. 31 Decadenza dell’aiuto ................................................................................................................................................................ 31 Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari ..................................................................................................................... 31 Formazione della graduatoria ................................................................................................................................................... 33 Aspetti generali della gestione del PSR 1. Aspetti generali della gestione del PSR 1.1 Lo stato di attuazione del Programma Con Decisione C (2008) 724 del 15 febbraio 2008, la commissione Europea ha approvato il Programma si Sviluppo delle aree Rurali della Regione Marche. Il Consiglio Regionale ha quindi approvato con proprio Atto Amministrativo n. 85 del 17 marzo 2008 il medesimo programma. Con l’approvazione dei criteri di selezione di alcune misure del PSR, da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR Marche dell’11 aprile 2008, è ora possibile procedere con l’attivazione delle procedure di attuazione delle relative misure. Il presente documento stabilisce gli aspetti attuativi di maggior rilievo, garantendo la coerenza delle successive fasi gestionali con le scelte programmatiche e di indirizzo individuate dal PSR. A seguito dell’adozione del presente documento potrà essere quindi avviata la fase attuativa, che potrà prevedere o l’emanazione di bandi o l’assegnazione di diretta delle risorse ai beneficiari. Nel corso del primo anno di attuazione le presenti disposizioni attuative saranno implementate man mano che si renderà opportuno attivare nuove misure del PSR. Dal 2009 e per gli anni successivi, con l’entrata a regime della gestione del PSR, si prevede di approvare un unico documento all’inizio di ogni anno che dovrà fornire gli indirizzi a tutta la gestione annuale del Programma. Elementi indispensabili ai fini della definizione delle disposizioni attuative sono i seguenti elementi: 1. la verifica dello stato degli impegni e dei pagamenti degli anni precedenti; 2. la verifica di eventuali problemi emersi dalla fase di gestione degli anni precedenti; 3. i risultati della valutazione in itinere ed intermedia; 4. nuove esigenze emerse dal confronto con il partenariato economico, sociale ed istituzionale. 3 L’allocazione delle risorse 2. L’allocazione delle risorse per l’anno 2009 2.1 Le assegnazioni per le azioni dell’Asse I Nella Tabella 1 sono riportate le dotazioni totali del PSR per misura (piano finanziario vigente), la dotazione attuale delle misure (piano finanziario detratto degli impegni già assunti), l’assegnazione di risorse previste per l’anno 2008 e di risorse 2009 per le misure interessate dall’accordo agroambietale d’area con tecniche di produzione integrata avanzata, la disponibilità residua delle misure (dotazione attuale detratta delle risorse assegnate per il 2008 delle risorse 2009 per le misure interessate dall’accordo agroambietale d’area con tecniche di produzione integrata avanzata. Tabella 1 - Tabella relativa alla gestione finanziaria dell’asse II Misure ed azioni dell’ASSE II Dotazione PSR 20072013 delle misure Dotazione attuale delle misura Assegnazione risorse per azione anno 2008 Disponibilità residua delle misure 10.691.305 10.691.305 10.691.305 6.741.305 Sottom. a1) Bando giovani scad. 2008 (max) 300.000 - Sottom. a1) Bando giovani scad. 2009 (max) 150.000 - Sottom. a3) Bando scadenza 2009 500.000 - Sottom. b1) assegnazione ad ASSAM 900.000 - Sottom. b3) Bando scadenza 2008 (max) 1.000.000 - Sottom. b3) Bando scadenza 2009 (max) 1.000.000 - 100.000 - Misura 1.1.1. Sottom. b2) Bando 2009 accordo agroambientale con lotta integrata avanzata 4 L’allocazione delle risorse 2.2 Le assegnazioni per le azioni dell’Asse II Nella Tabella 2 sono riportate le dotazioni totali del PSR per misura (piano finanziario vigente), la dotazione attuale delle misure (piano finanziario detratto degli impegni già assunti), l’assegnazione di risorse previste per l’anno 2008 2008 e di risorse 2009 per le misure interessate dall’accordo agroambietale d’area con tecniche di produzione integrata avanzata, la disponibilità residua delle misure (dotazione attuale detratta delle risorse assegnate per il 2008 delle risorse 2009 per le misure interessate dall’accordo agroambietale d’area con tecniche di produzione integrata avanzata. Tabella 2 - Tabella relativa alla gestione finanziaria dell’asse II Misure ed azioni dell’ASSE II Dotazione PSR 20072013 delle misure Dotazione attuale delle misura Assegnazione risorse per azione anno 2008 Disponibilità residua delle misure 91.390.000 91.390.000 78.794.000 12.596.000 Trascinamenti 2000-2006 38.794.000 - Azione b) bando con riserva 2007 (5 anni) 17.500.000 - Azione b) bando 15/5/2008 (5 anni) 15.000.000 - Azione d1a) bando 15/5/08 (5 anni) 1.000.000 - Azione d1b) bando 15/5/08 (5 anni) 1.000.000 - Azione d2) assegnazione ad ASSAM 1.000.000 - Azione e) bando 15/5/08 (5 anni) 2.500.000 - Azione a), b) e c) bando accordo agroambientale con lotta integrata avanzata (5 anni) 2.000.000 - Misura 2.1.4. 2.3 Le assegnazioni per gli accordi agroambientali d’area Nella Tabella sono riportate le dotazioni massime per ciascuna misura. Tali importi sono gli stessi riportati nella tabella relativa all’asse I ed alla tabella relativa all’asse II. Non è possibile alcuno scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all’approvazione della stessa. Anche in questo caso le risorse liberatesi dopo la prima assegnazione per effetto di rinunce o di revoche, potranno essere utilizzate per altri bandi secondo quanto stabilito da successive disposizioni attuative. Tabella 3 - Tabella relativa alla gestione degli accordi agroambientali d’area Misure ed azioni Dotazione massima per ciascuna misura Misura 1.1.1b. 100.000 Misura 2.1.4. 2.000.000 Dotazione massima accordo d’area 2.100.000 5 Definizioni generali 3. Definizioni generali e disposizioni comuni a talune misure 3.1 Definizioni generali Azienda agricola L’azienda agricola è un’unità produttiva costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, cioè, persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio aziendale. La superficie dell’azienda è tutta quella in possesso dell’imprenditore così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Unità tecnico-economica (UTE) Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all’art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva. Normalmente la UTE corrisponde all’azienda agricola. Ai fini della gestione del PSR Marche 2007-2013 la UTE si può identificare con la superficie aziendale ricadente in un medesimo Comune, mentre, nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più comuni, viene considerata comunque una sola UTE allorché tali superfici siano limitrofe e continue. Unità di Paesaggio/Terre Aziendale (UPA) Le Unità di Paesaggio/Terre Aziendale (UPA) identificano degli appezzamenti o porzioni di appezzamento con lo stesso tipo di suolo (avvicendamento, monosuccessione, colture arboree, prato stabile), il medesimo avvicendamento colturale, un comparabile livello di fertilità legato alla conduzione aziendale (rientrano quindi in UPA diverse terreni liquamati e terreni non liquamati, appezzamenti ove è stato fatto un uso sistematico e ripetuto di correttivi e appezzamenti ove ciò non si è verificato, aree irrigue e aree non irrigue), simili caratteristiche fisico-chimiche o chimiche (tessitura, permeabilità, pH, calcare), di drenaggio (falda, rete drenante) e di posizione topografica (morfologia, pendenza ecc…). Imprenditore agricolo E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, così come definite dall’art. 2135 del codice civile. Possono presentare domanda a valere sul PSR le imprese agricole singole e associate – società agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti: A. impresa individuale: - titolare di partita IVA agricola; iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”); in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; iscritta all’anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale) B. società agricola: - titolare di partita IVA; iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “imprese agricole”); in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; iscritta all’anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale) 6 Definizioni generali C. società cooperativa: - titolare di partita IVA; iscritta all’albo delle società cooperative agricole di conduzione, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento; in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; iscritta all’anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale) D. impresa associata: Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune. L’impresa associata deve essere: - legalmente costituita; - titolare di partita IVA; - iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale “Imprese agricole” oppure all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento. L’impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l’obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dalle Misura a valere sulel quali viene presentata domanda di aiuto. Le fatture relative agli interventi eventualmente previsti dal programma di investimento devono essere intestate all’impresa associata. Unità Lavorativa Aziendale (ULA) L’unità lavorativa aziendale è una unità di misura del lavoro aziendale e corrisponde ad un impiego in azienda di 2.000 ore lavorative destinate alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento ed alle attività connesse, così come specificate nella descrizione dell’imprenditore agricolo. Le diverse attività sopra descritte, determinano un impiego di manodopera aziendale secondo la tabella di riferimento riportata in allegato 2. Imprenditore agricolo professionale (IAP) Viene considerato Imprenditore Agricolo Professionale, di seguito indicato come IAP, l’imprenditore che rispetti tutte le seguenti condizioni: sia in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, ossia: – possiede un diploma di laurea o di scuola media superiore a indirizzo agrario o diploma assimilabile, ovvero un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l’agricoltura o ad essi parificati; – oppure ha un’esperienza almeno biennale (1 anno=2.000 ore) come lavoratore agricolo (operaio agricolo o coadiuvante di impresa agricola familiare), accompagnata da corso/i di formazione professionale della durata complessiva di almeno 150 ore; – oppure ha un’esperienza almeno biennale come titolare o contitolare di impresa agricola; dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro; per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafi 3 e 4, i requisiti di cui al punto precedente sono ridotti al venticinque per cento; Le pensioni d’ogni genere, gli assegni ad esse equiparate, le indennità ovvero gli emolumenti percepiti per l’espletamento di cariche pubbliche o in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale di lavoro. Superficie agricola utilizzata (SAU ) Insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto in attualità di coltura, da parte dell'azienda agricola. 7 Definizioni generali Sono inoltre considerati SAU i pascoli erborati e cespugliati in cui la proiezione della chioma delle essenze forestali arboree ed arbustive abbia un’incidenza inferiore al 20% dell’intera superficie particellare. Superficie foraggere Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici foraggere soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 1 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Superficie perenni specializzate Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici perenni specializzate soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 2 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Cereali autunno-vernini Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con cereali autunnovernini soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 3 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Cereali primaverili-estivi Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con cereali primaverili-estivi soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 4 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Colture proteiche da granella Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture proteiche da granella soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 5 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Colture oleaginose Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture oleaginose soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 6 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Medica e foraggere avvicendate Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con colture foraggere avvicendate soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 7 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Ortaggi e piccoli frutti Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con ortaggi e piccoli frutti soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 8 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Piante officinali poliennali Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con piante officinali poliennali soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 9 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Vite Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con la vite soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 10 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Olivo 8 Definizioni generali Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con olivo soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 11 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Fruttiferi Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici coltivate con fruttiferi soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 12 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Foraggere con zootecnia biologica Ai fini dell’attuazione del PSR Marche 2007-2013 sono considerate superfici finanziabili come foraggere con zootecnia biologica soltanto le superfici investite con le colture indicate nella tabella 13 dell’allegato 4 alle presenti Disposizioni Attuative. Unità di Bestiame Adulto (UBA ) L’indice UBA è utilizzato per equiparare tutti gli animali in termini di utilizzo delle unità foraggere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante. Nell’ambito del PSR Marche 2007-2013 i parametri di conversione sono riportati nella tabella seguente: Classe o specie Coeff. UBA Classe o specie Coeff. UBA Vitelli fino a 6 mesi Vitelli da 6 a 24 mesi Bovini da 6 a 24 mesi da macello 0,4 0,6 0,6 Capre Becchi Altri caprini 0,15 0,15 0,15 Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento 0,6 Cervi 0,4 Tori 1 Daini e caprioli 0,25 Bovini da 2 e più anni da macello 1 coniglie madri (fattrici) 0,02 1 1 1 0,15 0,15 0,15 0,15 1 1 Lattonzoli Magroni Scrofe di peso > 50 kg Suini da ingrasso Verri Polli da carne Galline ovaiole Altri avicoli Altri volatili 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,003 0,014 0,003 0,003 Bovini da 2 e più anni da allevamento Vacche da latte Altre vacche Pecore Arieti Altri ovini Altri ovini di età > 10 mesi Equini di età > 6 mesi Asini di età > 6 mesi Daini, cervi e caprioli vanno riportati come numero complessivo di capi nella casella “altre tipologie di allevamento” sullo specifico riquadro della consistenza zootecnica del modello unico di domanda. Deve altresì essere compilato l’apposito riquadro delle personalizzazioni regionali per distinguere i cervi dalle due altre categorie. Carico di bestiame Si definisce carico di bestiame il rapporto tra tutte le UBA allevate in azienda, fatte salve alcune specifiche indicate all’interno delle singole misure e sottomisure, e gli Ha complessivi di SAU a foraggere. Per il calcolo delle UBA allevate in azienda si prende in considerazione il numero medio annuale di capi allevati (per i bovini fornito dalla base dati nazionale). Per il calcolo delle superfici foraggere, ai soli fini della computazione del rapporto suddetto, si adottano i seguenti criteri: 9 Definizioni generali le superfici foraggere vengono computate con riferimento alla singola particella catastale; le superfici considerate foraggere sono quelle indicate nell’allegato 4 del presente documento; non sono in ogni caso considerate superfici foraggere le superfici classificate come bosco in base all’art. 2 della legge regionale 6/05; le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, inferiore al 20% (codice del fascicolo aziendale AGEA 103 – Pascolo arborato cespugliato tara 20% ), possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 20%, congiuntamente alle superfici foraggere; le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, compresa tra il 20% ed il 50% (codice del fascicolo aziendale AGEA 054 – Pascolo arborato - tara 50%), possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 50%, congiuntamente alle superfici foraggere; le superfici con un’incidenza della roccia affiorante inferiore al 20% della superficie in questione (codice del fascicolo aziendale AGEA 063 – Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante - tara 20%) possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 20%, congiuntamente alle superfici foraggere; le superfici con un’incidenza della roccia affiorante inferiore al 50% della superficie in questione (codice del fascicolo aziendale AGEA 064 – Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante - tara 50%) possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie, con una tara del 50%, congiuntamente alle superfici foraggere; le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, superiore al 50%, oppure con roccia affiorante la cui estensione supera il 50%, non possono essere computate nel calcolo del carico di bestiame per unità di superficie; nel caso in cui l’area sottochioma sia pascolabile o falciabile, si considera “tara non rilevante” quella determinata da un numero max. di 50 piante/Ha; la superficie in oggetto quindi può essere codificata anche con un altro specifico codice coltura senza applicazione della tara; non sono presi in considerazione per il calcolo del rapporto UBA/Ha di SAU foraggera i terreni effettivamente ritirati dalla produzione; Residenza dell’imprenditore La residenza dell’imprenditore è quella risultante dall’anagrafe comunale. Sede operativa aziendale o unità locale La sede operativa aziendale deve risultare dalla specifica iscrizione alla Camera di Commercio. Zone vulnerabili da nitrati (ZVN) La Regione Marche ha individuato le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con Decreto DS n. 10/TAM del 10 settembre 2003. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell’ambito del fascicolo aziendale del SIAN. Aree Natura 2000 La rete Natura 2000 è costituita dagli 80 SIC e da 29 ZPS, Zone di Protezione Speciale, ossia territori idonei alla conservazione degli uccelli selvatici, individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell’ambito del fascicolo aziendale del SIAN. Aree montane Sono le zone che la Regione ha individuato ai sensi della Direttiva 75/68/CEE, articolo 3, paragrafo 3 ed ai sensi dell’articolo 18 del Reg. (CE) 1257/99. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell’ambito del fascicolo aziendale del SIAN. 10 Definizioni generali Aree svantaggiate Sono le zone che la Regione ha individuato ai sensi della Direttiva 75/68/CEE, articolo 3, paragrafo 4 ed ai sensi dell’articolo 19 del Reg. (CE) 1257/99. Le superfici catastali ricadenti in tali aree risultano evidenziate nell’ambito del fascicolo aziendale del SIAN. Accordo agroambientale d’area Un accordo agro ambientale d’area è inteso come l’insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio, a fronte delle compensazioni effettuate a valere sulle misure che possono essere attivate in ciascuna tipologia di Accordo Agroambientale d’Area. L’Accordo deve coinvolgere ed aggregare intorno ad una specifica problematica/criticità, un insieme di soggetti – pubblici e privati – nell’ambito di un progetto condiviso in grado di attivare una serie di interventi coordinati, ai fini della gestione e del miglioramento dell’ambiente. L’Accordo d’area coinvolge pertanto diversi attori, i quali assumono il ruolo di soggetti promotori e beneficiari. Causa di forza maggiore Sono considerate causa di forza maggiore: il decesso dell'imprenditore; la sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore; le calamità naturali gravi che colpiscono in misura superiore al 30% la superficie agricola aziendale, i fabbricati aziendali adibiti alle attività agricole zootecniche o l'abitazione dell'imprenditore; la distruzione fortuita delle dotazioni e delle strutture aziendali; le epizoozie e le patologie che colpiscono in misura superiore al 30% il patrimonio zootecnico aziendale. 3.2 Il rispetto della condizionalità Condizionalità I beneficiari delle misure dell’Asse 2 messe in atto nel presente PSR, sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Reg. CE 1782/03, a conferma di quanto disposto dal Reg. CE 1974/06 al punto 5.2 dell’allegato II. Tali atti e norme sono stati recepiti dal DM n. 12541 del 21.12.2006 che ne ha disciplinato il regime di condizionalità affidando a provvedimenti regionali la definizione dell’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell’allegato 1 al DM 12541/06 ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell’allegato 2 dello stesso Decreto Ministeriale. La Regione Marche ha recepito il DM 12541/06 e con DGR n. 151 del 26.02.2007 ha definito gli impegni riguardanti la condizionalità 2007. La recente emanazione del Decreto 13286 del 18/10/2007 di integrazione e modifica del precedente decreto, ha introdotto delle norme, che sono state recepite dalla Regione Marche per l’applicazione della condizionalità nell’annualità 2008 con DGR 1453 del 03/12/2007. Nello specifico la DGR 151/07 riporta negli allegati “A” e “B” le disposizioni previste per la condizionalità; di seguito si riportano i diversi obblighi di condizionalità e gli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola, integrati con le norme previste dal DM 13286 del 18/10/2007 recepite con DGR 1453 del 03/12/2007: Campo condizionalità: Ambiente ATTO A1 - DIRETTIVA 79/409/CEE - CONSERVAZIONE UCCELLI SELVATICI (APPLICABILE AI SITI DELLA RETE NATURA 2000) 11 Definizioni generali - Impegni previsti dalla DGR n. 1471 del 27/10/2008 avente per oggetto: DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE. ATTO A2 - DIRETTIVA 80/68/CEE CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE - divieto assoluto di scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di sostanze inquinanti. ATTO A3 - DIRETTIVA 86/278/CEE CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA DEL SUOLO, ATTO A4 - DIRETTIVA 91/676/CEE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE (APPLICABILE NELLE ZVN) - Impegni previsti dalla DGR n. 1448 del 3/12/2007 avente per oggetto: Direttiva comunitaria 91/676/CEE – Approvazione “Programma d’azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN); - Impegni previsti dalle prime disposizioni di attuazione del D.lgs 152/06 e del Titolo V del DM 7 aprile 2006 per le ZVN. ATTO A5 - DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (APPLICABILE AI SITI DELLA RETE NATURA 2000 ) - Impegni previsti dalla DGR n. 1471 del 27/10/2008 avente per oggetto: DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Campo condizionalità: Sanità pubblica, Salute, Identificazione e registrazione degli animali ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL’IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL’ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97 ATTO A8BIS REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE Elenco “B” dei Criteri di Gestione Obbligatori” Campo condizionalità: Sanità pubblica, Salute, Identificazione e registrazione degli animali ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE - CONCERNENTE L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Obbligo di tenuta del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all’Allegato “B” della DGR. ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CEE DEL CONSIGLIO - CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE 12 Definizioni generali NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE ATTO B11 - REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINICPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L’AUTORITA’ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 20003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L’AFTA EPIZOOTICA ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L’INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE’ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI Elenco “C” dei Criteri di Gestione Obbligatori” Campo condizionalità: Igiene e benessere degli animali ATTO C16 - DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI ATTO C17 - DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI ATTO C18 - DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV) OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO (PROTEZIONE) Norma 1.1 - INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO - Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio - realizzazione di solchi acquai temporanei a non più di 80 metri uno dall’altro; - fasce inerbite di metri 5 a non più di 60 metri una dall’altra (per terreni molto acclivi). OBIETTIVO 2 - MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO Norma 2.1 - GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione a termine ciclo produttivo Norma 2.2 - AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE 13 Definizioni generali - limitazione a 5 anni delle monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro OBIETTIVO 3 - MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DEL SUOLO Norma 3.1 - DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E L’USO ADEGUATO DELLE MACCHINE - gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori - esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate e con modalità di uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. OBIETTIVO 4 - ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI TERRENI ED EVITARE IL DETERIORAMENTO DEGLI HABITAT Norma 4.1 - PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE - divieto della riduzione della superficie a pascolo permanente; - divieto di conversione di pascoli permanenti all’interno di siti di importanza comunitaria; - esclusione di lavorazioni del terreno ad esclusione di quelle connesse al rinnovo del cotico erboso ed alla gestione della rete di sgrondo. - carico massimo di bestiame compreso tra 0,2 - 4 UBA/ha/anno Norma 4.2 - GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE - presenza coperture vegetali, naturali o artificiali, tutto l’anno; - attuare pratiche agronomiche (sfalcio) atte a tutelare lo stato di fertilità, la fauna selvatica ed a prevenire gli incendi. Norma 4.3 - MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI e dei vigneti in buone condizioni vegetative Per gli oliveti: - divieto di estirpazione olivi; - interventi agronomici (potatura, eliminazione dei rovi, spollonatura). La potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale l’eliminazione dei rovi e altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante. Per i vigneti: - interventi agronomici (potatura, eliminazione dei rovi, spollonatura). La potatura invernale entro il 30 maggio e almeno una volta ogni tre anni l’eliminazione dei rovi e altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante. Norma 4.4 - MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO - divieto di eliminare terrazzamenti ; - nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o direttiva 92/43/CEE rispetto di quanto indicato negli Atti A1 e A5. A – Requisiti ulteriori obbligatori per tutti gli agricoltori relativi ai “Pagamenti agroambientali” ai sensi dell’art. 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 1698/05 In aggiunta ai criteri di condizionalità relativamente ai pagamenti agroambientali, conformemente al punto n.5.3.2.1, dell’Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, di seguito viene riportata la descrizione dettagliata dell’esecuzione a livello regionale dei: Requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti; Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari; Requisiti obbligatori supplementari. A1 – Requisiti minimi in materia di fertilizzanti 14 Definizioni generali Codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati Per quanto concerne il rispetto degli obblighi del Codice di Buona Pratica Agricola sui nitrati (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999) fuori delle ZVN, il documento della Commissione Europea AGR 022361/05 (Documento di lavoro della Commissione Europea, Comitato pagamenti diretti AGR 022361 del 08.09.05 “Working document concerning the statutory management requirements to be respected under crosscompliance”) considera detti obblighi come volontari. Pertanto la Regione Marche applicherà le disposizioni concernenti le zone ordinarie, non incluse nelle ZVN, contenute nel decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006) e Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni. Con D.D. n. 10/TAM del 10/03/2003, in recepimento del Dlgs 152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati e con D.D. 121 ARF del 24/09/2003 è stato approvato il relativo “Programma d’azione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola”. Con DGR 1448 del 03/12/2007, in riferimento alla Direttiva Comunitaria 91/676/CEE è stato approvato il “Programma d’azione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D.Lgs 152/06 e del Titolo V del DM 7 aprile 2006 per le ZVN”. Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità: ► rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999); ► rispetto disposizioni concernenti le zone ordinarie, non incluse nelle ZVN, contenute nel decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n.109 del 12-05-2006). Requisiti relativi all’inquinamento da fosforo Nella Regione Marche l’inquinamento da fosforo da fonti agricole poco incide poiché le scarse concimazioni fosfatiche che vengono effettuate (i terreni marchigiani sono già ricchi di fosforo) e soprattutto la scarsa mobilità nel suolo di questo elemento (ed i terreni marchigiani sono argillosi e quindi colloidali con forte potere tampone) non rappresentano apprezzabili fonti di inquinamento se non attraverso l’erosione superficiale dei suoli agrari. Con il regime di condizionalità, attuato fin dal 2005, sono state inoltre previste delle buone norme agronomiche ed ambientali per contenere l’erosione dei terreni agricoli, e quindi il trasporto del terreno verso mare, come di seguito specificato (estratto dalla DGR n. 151 del 26/02/2007 di applicazione della condizionalità 2007). Altre prescrizioni generali di buona pratica agricola sono funzionali all’obiettivo della riduzione dell’inqionamento da fosforo. In particolare si riporta nel seguito un breve elenco delle principali norme vigenti di interesse per le aziende agricole, alcuni dei quali sono già contenuti in altri atti di condizionalità. – – – articolo 30, commi 3 e 4, Decreto interministeriale 7 aprile 2006 (Atto A4 condizionalità); inoltre si rinvia ai criteri previsti nel Decreto circa la salvaguardia dei corsi di acqua e dei bacini lacustri (es. distanze minime) per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al fine di ridurre il rischio di inquinamento; decreto legislativo n.99 del 27 gennaio 1992 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo); D.G.R. n. 2557 del 7/6/96 sul Modalità e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura; 15 Definizioni generali – – – restrizioni all’utilizzo dei fertilizzanti nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (in attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1988, n. 152, S.O); le eventuali restrizioni e i requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006; nel caso di pagamenti agroambientali contenenti impegni finalizzati alla riduzione degli input chimici, possono essere fissati degli standard minimi (es. unità max. di fertilizzante ad ettaro) che devono essere rispettati. Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità: ► ► ► ► ► articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006; decreto interministeriale 7 aprile 2006 per l’utilizzo agronomico degli effluenti; decreto legislativo n.99/92 in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; standard minimi di fertilizzazione (impegno di riduzione degli input chimici); norme della condizionalità aggiuntiva regionale DGR n. 151 del 26/02/2007 di applicazione della condizionalità 2007. A2 – Requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari In base al regolamento (CE) 1974/2006 fra i requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fitosanitari devono figurare nei PSR, in particolare: – – – – – l’obbligo di possedere una licenza per l’uso di tali prodotti; l’obbligo di seguire una formazione; il magazzinaggio in condizioni di sicurezza; la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione; le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale. I requisiti elencati ai primi tre trattini rientrano già fra gli impegni previsti dall’atto B9 e dall’atto B11 nel contesto della condizionalità (cfr. documento di lavoro Mipaaf1 e la circolare ministeriale di istituzione del quaderno di campagna)2. Pertanto, nel contesto dei pagamenti agroambientali, risultano aggiuntivi rispetto agli obblighi di condizionalità, unicamente: – l’obbligo di verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione; tale obbligo deve prevedere almeno il rilascio ogni 5 anni di un certificato di revisione e taratura emesso da officine specializzate; – le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.3 Circa le restrizioni all’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, si rimanda al citato D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all’articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari. I riferimenti normativi nazionali e regionali in materia di prodotti fitosanitari sono: - D.Lgs. n. 194 del 17/03/1995 “Attuazione della Dir 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”; 1 Documento di lavoro “Definizione degli aspetti applicativi inerenti il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare” Mipaaf (allegato, versione Rev.1_marzo 2007). 2 Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18). 3 L’obbligo di formazione si ritiene assorbito da quello del possesso del patentino che viene rilasciato e rinnovato solo previa frequenza di una corso di formazione e aggiornamento. 16 Definizioni generali - D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”; - Decreto del Ministero della Salute del 09/08/2002; - Decreto del Ministero della Salute del 27/08/2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione; - D.G.R. n. 2080 del 26/11/2002 “DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti “. - Condizionalità 2009 (MIPAAF) D.M n. 16809 del 24/11/2008 di modifica ed integrazione del DM 21 dicembre 2006 n. 12541 recante “Disciplina del regime di condizionalità della PAC” - Condizionalità 2009 (Regione Marche) DGR n. 1886 del 24/11/2008 avente per oggetto: Reg CE 1782/03 D.M n. 16809/2008: Applicazione regime condizionalità della Politica Agricola Comunitaria (PAC) nella Regione Marche per l’annualità 2009. Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce fertilizzazioni è vincolante ai fini della condizionalità soltanto nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN). Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall’effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale). Il registro, che non deve essere vidimato, deve essere conservato presso l’azienda per almeno un anno dopo l’anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti. Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità: ► la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione (almeno il rilascio quinquennale di un certificato di revisione e taratura emesso da officine specializzate); ► D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all’articolo 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari. ► norme della condizionalità aggiuntiva regionale DGR n. 151 del 26/02/2007 di applicazione della condizionalità 2007. A3 – Requisiti obbligatori supplementari Oltre ai requisiti elencati ai precedenti paragrafi, si ritiene opportuno completare il quadro degli standard da rispettare nel caso di adesione alla misura “Pagamenti agroambientali”, con l’indicazione di altri pertinenti requisiti obbligatori anche al fine di disporre di una pertinente baseline nel caso di impegni agroambientali particolari. Requisiti minimi aggiuntivi alla condizionalità: ► Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; ► Legge 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; ► Norma sull’avvicendamento delle colture (2.2); ► Norma sulla corretta gestione delle pratiche irrigue (3.2); ► Protezione del pascolo permanente con l’indicazione del carico minimo/massimo di bestiame per ettaro di pascolo (4.1) Nelle schede tecniche di misura sono riportati i requisiti obbligatori supplementari. 17 Gli interventi di aggregazione territoriale 4. Gli interventi di aggregazione territoriale 4.1 Accordo agroambientale d’area per la tutela delle acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati 4.1.1 Obiettivi dell’accordo Gli accordi agro ambientali d’area rappresentano uno strumento innovativo nel quadro della programmazione degli interventi di sviluppo rurale ed è finalizzato a promuovere, in un ambito territoriale delimitato, un insieme di misure che convergano verso un comune obiettivo specifico concernente la difesa del suolo, la tutela delle acque, il recupero del paesaggio rurale, la tutela biodiversità. In particolare l’attivazione degli accordi di cui al presente documento riguardano la finalità relativa alla Tutela delle Acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati attraverso l’attivazione di un pacchetto di misure rivolte alla preservazione delle risorse acqua e suolo dall’inquinamento derivante dalle attività agricole. Poiché l’effetto positivo sull’ambiente che si determina con l’applicazione di specifiche tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale è tanto maggiore quanto più sono concentrati tali interventi, la scelta è quella di intervenire su aree preferenziali dove le tecniche a basso impatto vengono adottate su aree contigue, che coprano una adeguata estensione territoriale funzionale al raggiungimento degli specifici obietti ambientali. 4.1.2 Elementi costitutivi dell’accordo L’accordo è costituito dall’insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio, a fronte delle compensazioni effettuate a valere sulle misure che possono essere attivate nell’ambito dello stesso. L’Accordo coinvolge ed aggrega intorno alla specifica criticità della tutela della acque e dei suoli da fitofarmaci e nitrati, un insieme di soggetti pubblici e privati nell’ambito di un progetto condiviso, in grado di attivare una serie di interventi coordinati, volti al superamento o alla mitigazione della criticità stessa. Gli elementi costitutivi dell’Accordo d’area sono pertanto i seguenti. 4.1.2.1 Soggetto promotore Il soggetto promotore può essere rappresentato da una delle seguenti categorie: una associazione di produttori di qualsiasi natura giuridica ad esclusione delle organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori; uno Comune o una Provincia entro il cui territorio ricade tutta o parte dell’area oggetto dell’accordo. Il ruolo del soggetto promotore è il seguente: – svolge l’azione di animazione per la creazione ed il mantenimento dell’accordo d’area; – assume il ruolo di capofila per l’intero gruppo di beneficiari; – presenta il progetto di massima e, in caso di approvazione di quest’ultimo, coordina la presentazione dei progetti definitivi da parte dei singoli beneficiari; – è il riferimento dell’Autorità di gestione per le verifiche dello stato di attuazione dell’accordo d’area. 4.1.2.2 Misure attivabili Le misure attivabili nell’ambito del Progetto Agroambientale d’Area di cui al presente documento sono: 18 Gli interventi di aggregazione territoriale Misura 1.1.1 sottomisura b) azione b) – azioni informative volte ad informare gli agricoltori sulle tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, finalizzate alla soluzione di specifici problemi territoriali; Misura 2.1.4 sottomisura a) azione 1) – Produzione Integrata Misura 2.1.4 sottomisura a) azione 2) – Produzione Integrata con Difesa Avanzata Misura 2.1.4 sottomisura b) – Agricoltura biologica Misura 2.1.4 sottomisura c) – azione a) Inerbimento permanente 4.1.2.3 Area di intervento La delimitazione dell’area oggetto dell’accordo è effettuata sulla base dei confini dei fogli di mappa catastali. L’area interessata dall’accordo d’area dovrà, inoltre, essere riferita ad un’unica porzione di territorio, senza soluzione di continuità, nell’ambito del quale rientrano tutti i mappali delle superfici interessate dall’Accordo stesso. In sostanza l’area interessata dal’Accordo non potrà essere costituita da ambiti territoriali tra loro separati e/o disgiunti, ovvero presentare al proprio interno eventuali aree escluse. L’area così delimitata dovrà essere costituita da oltre il 50% da territorio considerato come Zona vulnerabile da Nitrati (ZVN) di origine agricola, così come individuate con Decreto DS n. 10/TAM del 10 settembre 2003. L’area così delimitata dovrà inoltre avere una Superficie Totale minima di 1.000 Ha calcolata sulla base della delimitazione GIS dei fogli catastali inseriti nell’area stessa. La Regione Marche metterà a disposizione nel sito www.agri.marche.it, i valori della superficie totale GIS di ciascun foglio catastale. La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) all’interno dell’area così delimitata dovrà rappresentare almeno il 5 % della superficie totale calcolata sulla base della delimitazione GIS dei fogli catastali inseriti nell’area stessa. Al fine di rendere agevole e confrontabile il calcolo di tali superfici, i richiedenti dovranno procedere con la seguente metodologia: - utilizzare il dato della superficie totale GIS dei fogli catastali inseriti nell’accordo d’area, fornito dalla Regione Marche; - utilizzare il dato ISTAT 2001 delle superfici investite a fruttiferi (pesco, susino, melo e pero) dei Comuni interessati dall’inserimento di almeno un foglio catastale nell’accordo d’area (dato anch’esso messo a disposizione dalla Regione Marche nel sito www.agri.marche.it); - calcolare la superficie a fruttiferi ricadenti nell’area per ciascun Comune interessato dall’accordo con la seguente formula: Superficie a fruttiferi = Superficie fruttiferi del Comune (dato ISTAT 2001) * Sup. totale GIS dei fogli inseriti nell’accordo del Comune Superficie totale GIS del Comune - sommare tutte le superfici, così ottenute per ciascun Comune; - effettuare il rapporto tra la superficie totale a fruttiferi di cui al trattino precedente, con la superficie totale GIS dell’area. Tale valore dovrà essere superiore al 5%. La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) per la quale il progetto di massima dell’accordo d’area, prevede l’adesione alla misura 2.1.4. sottomisura a) “produzione integrata con difesa avanzata” o sottomisura b) “agricoltura biologica” con adozione delle tecniche di confusione sessuale massale, dovrà rappresentare almeno il 30% del totale della SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) dell’area oggetto dell’accordo calcolata con le modalità sopra riportate. La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) effettivamente ammissibile all’aiuto della misura 2.1.4. sottomisura a) “lotta integrata avanzata” o sottomisura b) “agricoltura biologica” con adozione 19 Gli interventi di aggregazione territoriale delle tecniche di confusione sessuale massale, a seguito delle domande individuali presentate sul SIAN, dovrà, in ogni caso, rappresentare almeno l’80% della analoga superficie prevista nel progetto di massima. 4.1.2.4 Beneficiari Misura 2.1.4. – sottomisure a1), a2), b) e c1) Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, ad esclusione degli enti pubblici, che coltivino una superficie a frutta (pesco, susino, melo e pero) pari ad almeno 0,5 Ha e che rispettino le seguenti condizioni per tutta la durata dell’impegno: – adottino le tecniche di produzione integrata su tutte le superfici investite a ortive e colture perenni specializzate, con esclusione delle colture arboree da frutto, della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto; – adottino le tecniche di produzione integrata con difesa avanzata su tutte le superfici investite a colture arboree da frutto della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto; – in alternativa ai primi due trattini, adottino le tecniche biologiche su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto o su tutte le colture perenni specializzate coltivate della medesima UTE, ed inoltre nelle superfici investite a colture arboree da frutto, adottino anche tecniche di confusione sessuale massale. In ogni caso le superfici aziendali per poter beneficiare dell’aiuto debbono ricadere nell’area oggetto dell’accordo agroambientale d’area approvato dalla Regione Marche ai sensi del presente documento. Per unità tecnico economica (UTE) si intende quanto indicato all’art. 1, comma 3, del DPR 503/99, ossia l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in maniera prevalente, ed avente una propria autonomia produttiva. Misura 1.1.1. – sottomisura b) azione b) Beneficiari e destinatari delle azioni informative così come individuati dalla DGR n. 1041 del 30 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 4.1.2.5 Progetto di intervento di massima Il progetto di intervento di massima è presentato dai soggetti promotori e dovrà descrivere le modalità con cui è garantita la possibilità di accesso a tutti gli agricoltori ricadenti nelle aree interessate dal progetto agroambientale d’area. Le azioni minime garantite sono le seguenti: - Realizzazione di attività di informazione attraverso incontri pubblici sul territorio, o altre modalità di informazione rivolta a tutti gli operatori agricoli dell’area oggetto dell’accordo; - Dichiarazione da parte del soggetto promotore, che nessuno degli agricoltori richiedenti è stato escluso o presentazione all’Autorità di Gestione delle eventuali motivazioni che avessero reso necessaria l’esclusione di alcuni. I contenuti dei progetti agroambientali d’area sono i seguenti: Obiettivi perseguiti con la quantificazione dei benefici ambientali previsti in relazione al territorio individuato; Descrizione dell’area, sua rappresentazione cartografica e dimostrazione del rispetto dei parametri di accesso sulla base dell’indicazione dei valori generali dell’intera area e di quelli specifici rilevabili dalla sintesi delle singole schede aziendali sotto riportate. (superficie totale minima e massima, % di fruttiferi dell’area e di quelli richiesti all’aiuto, ecc…). Quantificazione dei benefici ambientali riportando i valori indicativi delle minori quantità di concimi e di prodotti chimici utilizzati a seguito dell’applicazione delle tecniche biologiche, con tecniche di produzione 20 Gli interventi di aggregazione territoriale integrata o con tecniche di produzione integrata con difesa avanzata. In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti obiettivi: - riduzione degli impieghi di macroelementi NPK dovrà essere di almeno il 30% inferiore rispetto ai massimi consentiti dalla normativa per le aree ZVN oggetto di intervento; - riduzione e/o sostituzione dei principi attivi a tossicità acuta e cronica riducendo del 90% le sostanze a tossicità acuta e dell’85% le sostanze a tossicità cronica. Descrizione delle politiche partecipative che si intendono applicare o che già sono in atto; Descrizione generale delle azioni di divulgazione/informazione che si intendono applicare o che sono già in atto al fine di consentire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari all’interno dell’area interessata dall’accordo agro ambientale. Nel corso degli anni dell’impegno dovrà essere prevista una attività di informazione finanziabile con la misura 1.1.1. sottomisura b), azione b) del PSR Marche 2007-20013. Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere; Descrizione generale delle misure che si intendono attivare e delle ipotesi di azioni volte all’aumento delle adesioni all’accordo da parte di altri agricoltori dell’area. Sviluppo temporale del progetto e risorse, pubbliche e private, necessarie; La durata degli impegni è di 5 anni. Qualora nel corso del periodo di impegno la normativa di riferimento lo consentisse, tale periodo di impegno potrà essere esteso fino a 7 anni. Risorse pubbliche che si prevede di attivare. Descrizione del soggetto capofila, nonché del suo ruolo e responsabilità nel progetto; Descrizione del soggetto capofila e del ruolo da esso svolto: a) nel coordinamento del progetto; b) nei rapporti con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell’area sull’attività svolta, attraverso l’attuazione di un progetto a valere sulla misura 1.1.1. sottomisura b), azione b). Descrizione dei partners nonché del ruolo svolto e delle responsabilità nel progetto; Descrizione di eventuali partners esterni con ruolo di supporto tecnico al progetto. Schede aziendali comprendenti i progetti di massima, relativi a ciascuna misura e/o intervento a cui le aziende intendono accedere, comprensivi dell’indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto; Scheda aziendale con l’indicazione per ciascuna azienda che intende aderire all’accordo: – superficie complessiva della UTE aziendale interessata distinta in: seminativo diverso dalle ortive, colture frutticole, vite, olivo, colture ortive; – superfici di cui al primo trattino esterne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica biologica; – superfici di cui al primo trattino esterne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica di produzione integrata; – superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione biologica; – superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione biologica e contemporaneamente le tecniche di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale; – superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione integrata; – superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale; 21 Gli interventi di aggregazione territoriale – superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dai seminativi e dalle ortive, in cui si intende adottare la tecnica di inerbimento permanente; – costi previsti per le superfici sopra riportate Tabella di sintesi con in colonna le aggregazioni di colture (ortive, vite, frutticole, ecc…) ed in riga la casistica dei trattini (fuori area bio, fuori area basso impatto, in area bio, ecc…). Per ogni incrocio una casella per la superficie ed una per il costo. Schede per ciascuno degli eventuali interventi collettivi, comprensivi dell’indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto; Descrizione di massima del progetto di informazione attuato dall’organismo promotore nei primi due anni di attivazione dell’accordo, con l’indicazione delle risorse necessarie al progetto. Per ciascuna linea di finanziamento che si intende attivare, riepilogo dei costi complessivi, pubblici e privati, con l’indicazione delle aziende e degli altri soggetti coinvolti; Tabella riepilogativa dei costi complessivi per le diverse misure: 1.1.1.b); 2.1.4.a1; 2.1.4.a2; 2.1.4.c). Lista delle aziende che intendono aderire e degli altri soggetti coinvolti. La Regione Marche metterà a disposizione degli organismi promotori interessati la cartografia ed i dati statistici necessari alla delimitazione delle aree nel rispetto dei limiti sopra riportati. 4.1.2.6 Progetto di intervento esecutivo Il progetto di intervento esecutivo è presentato dai soggetti promotori dell’accordo agroambientale d’area che risulta essere in posizione utile in graduatoria per il finanziamento, in base alle risorse rese disponibili dallo specifico bando di accesso. Il progetto è presentato entro il 15 giugno 2009. Nel progetto sono descritte le modalità con cui è stata garantita la possibilità di accesso a tutti gli agricoltori ricadenti nelle aree interessate dal progetto agroambientale d’area ed in particolare: - le attività di informazione svolte attraverso incontri pubblici sul territorio, o altre modalità di informazione rivolta a tutti gli operatori agricoli dell’area oggetto dell’accordo Informazione Convegni o seminari; - la dichiarazione da parte del soggetto promotore, che nessuno degli agricoltori richiedenti è stato escluso o presentazione all’Autorità di Gestione delle eventuali motivazioni che avessero reso necessaria l’esclusione di alcuni. I contenuti dei progetti agroambientali d’area sono i seguenti: Obiettivi perseguiti con la quantificazione dei benefici ambientali previsti in relazione al territorio individuato; Descrizione dell’area, sua rappresentazione cartografica e dimostrazione del rispetto dei parametri di accesso sulla base dell’indicazione dei valori generali dell’intera area e di quelli specifici rilevabili dalla sintesi delle singole schede aziendali sotto riportate. (superficie totale minima e massima, % di fruttiferi dell’area e di quelli richiesti all’aiuto, ecc…). Quantificazione dei benefici ambientali riportando i valori indicativi delle minori quantità di concimi e di prodotti chimici utilizzati a seguito dell’applicazione delle tecniche biologiche, con tecniche di produzione integrata o con tecniche di produzione integrata con difesa avanzata. In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti obiettivi: - riduzione degli impieghi di macroelementi NPK dovrà essere di almeno il 30% inferiore rispetto ai massimi consentiti dalla normativa per le aree ZVN oggetto di intervento; - riduzione e/o sostituzione dei principi attivi a tossicità acuta e cronica riducendo del 90% le sostanze a tossicità acuta e dell’85% le sostanze a tossicità cronica. 22 Gli interventi di aggregazione territoriale Descrizione delle politiche partecipative che si intendono applicare o che già sono in atto; Progetto dettagliato delle azioni di divulgazione/informazione che si intendono applicare o che sono già in atto al fine di consentire la massima partecipazione dei potenziali beneficiari all’interno dell’area interessata dall’accordo agro ambientale. Nel corso degli anni dell’impegno dovrà essere prevista una attività di informazione finanziabile con la misura 1.1.1. sottomisura b), azione b) del PSR Marche 2007-20013. Strategie scelte e linee di finanziamento a cui si intende accedere; Descrizione dettagliata delle misure che si intendono attivare e delle ipotesi di azioni volte all’aumento delle adesioni all’accordo da parte di altri agricoltori dell’area. Sviluppo temporale del progetto e risorse, pubbliche e private, necessarie; La durata degli impegni è di 5 anni. Qualora nel corso del periodo di impegno la normativa di riferimento lo consentisse, tale periodo di impegno potrà essere esteso fino a 7 anni. Descrizione delle azioni messe in campo per promuovere nuove adesioni e risorse pubbliche del progetto di base ed aggiuntive che si prevede di attivare. Descrizione del soggetto capofila, nonché del suo ruolo e responsabilità nel progetto; Descrizione del soggetto capofila e del ruolo da esso svolto: a) nel coordinamento del progetto; b) nei rapporti con la pubblica amministrazione; c) nelle azioni di informazione a tutti gli agricoltori dell’area sull’attività svolta, attraverso l’attuazione di un progetto a valere sulla misura 1.1.1. sottomisura b), azione b). Descrizione dei partners nonché del ruolo svolto e delle responsabilità nel progetto; Descrizione di eventuali partners esterni e del loro specifico ruolo di supporto tecnico al progetto. Schede aziendali comprendenti i progetti di massima, relativi a ciascuna misura e/o intervento a cui le aziende intendono accedere, comprensivi dell’indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto; Scheda aziendale, con l’indicazione per ciascuna azienda che ha aderito all’accordo con domanda già presentata entro il 15 maggio 2009: – superficie complessiva della UTE aziendale interessata distinta in: seminativo diverso dalle ortive, colture frutticole, vite, olivo, colture ortive; – superfici di cui al primo trattino esterne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica biologica; – superfici di cui al primo trattino esterne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica di produzione integrata; – superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione biologica; – superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione biologica e contemporaneamente le tecniche di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale; – superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dalle colture frutticole, in cui si intende adottare la tecnica di coltivazione integrata; – superfici delle colture frutticole di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo in cui si intende adottare la tecnica di produzione integrata avanzata con confusione sessuale massale; – superfici di cui al primo trattino interne all’area dell’accordo e diverse dai seminativi e dalle ortive, in cui si intende adottare la tecnica di inerbimento permanente; – costi previsti per le superfici sopra riportate Tabella di sintesi con in colonna le aggregazioni di colture (ortive, vite, frutticole, ecc…) ed in riga la casistica dei trattini (fuori area bio, fuori area basso impatto, in area bio, ecc…). Per ogni incrocio una casella per la superficie ed una per il costo. 23 Gli interventi di aggregazione territoriale Schede per ciascuno degli eventuali interventi collettivi, comprensivi dell’indicazione delle risorse necessarie per ciascun progetto; Descrizione dettagliata del progetto di informazione attuato dall’organismo promotore nei primi due anni di attivazione dell’accordo, con l’indicazione delle risorse necessarie al progetto. Per ciascuna linea di finanziamento che si intende attivare, riepilogo dei costi complessivi, pubblici e privati, con l’indicazione delle aziende e degli altri soggetti coinvolti; Tabella riepilogativa dei costi complessivi per le diverse misure: 1.1.1.b); 2.1.4.a1; 2.1.4.a2; 2.1.4.c). Lista delle aziende che hanno aderito e degli altri soggetti coinvolti. 4.1.2.7 Limitazioni alle condizioni di ammissibilità in relazione al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’accordo La SAU investita a colture frutticole (pesco, susino, melo e pero) effettivamente ammissibile all’aiuto della misura 2.1.4. sottomisura a) “lotta integrata avanzata” o sottomisura b) “agricoltura biologica” con adozione delle tecniche di confusione sessuale massale, a seguito delle domande individuali presentate sul SIAN, dovrà, in ogni caso, rappresentare almeno l’80% della analoga superficie prevista nel progetto di massima. 4.1.2.8 Limitazioni alle condizioni di ammissibilità delle domande individuali a superficie 1) La superficie oggetto dell’aiuto deve essere posseduta dall’imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell’impegno ossia per 5 anni a decorrere dalla data di avvio degli impegni agro ambientali. Tali impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN; 2) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali o altro titolo di possesso valido devono essere registrati entro e non oltre 60 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto; 3) La durata del contratto di affitto o di altri titoli di possesso validi registrati, devono coprire tutto il periodo di impegno; 4) Le condizioni previste nel capitolo 3 “Definizioni generali” del presente documento, al punto “Condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 3 e 4 Reg. CE 1782/03 )e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 5 Reg. CE 1782/03), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. 5) Qualora l’azienda scelga l’adozione di tecniche di coltivazione esclusivamente con metodo di produzione integrata con difesa avanzata, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) l’impegno deve riguardare una superficie di almeno 0,5 Ha investita con le seguenti colture da frutto: pesco, susino, melo e pero; b) qualora non venga modificato l’attuale specifico vincolo del PSR, l’impegno deve riguardare, una superficie di almeno 2 Ha investita ad ortive, vite, olivo o frutta; c) venga assunto l’impegno di adozione delle tecniche di produzione integrata, di cui agli allegati 1 e 3 al presente documento, per tutta la durata del periodo di impegno, su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto in possesso dei beneficiari investite ad ortive e colture perenni specializzate, con esclusione delle seguenti colture arboree da frutto: pesco, susino, melo e pero; d) venga assunto l’impegno di adozione delle tecniche di produzione integrata con difesa avanzata, di cui agli allegati 1,2 e 3 al presente documento, per tutta la durata del periodo di impegno, su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale interessata dall’aiuto in possesso dei beneficiari investite con le seguenti colture arboree da frutto: pesco, susino, melo e pero; e) venga assunto l’impegno di adozione delle tecniche agronomiche di produzione integrata, specifiche per ciascuna coltura, così come indicate nella PARTE SPECIALE del Disciplinare Tecniche 24 Gli interventi di aggregazione territoriale agronomiche, la cui approvazione viene demandata a specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-2013; 6) Qualora l’azienda scelga l’adozione di tecniche di coltivazione esclusivamente con il metodo biologico: a) l’impegno deve riguardare una superficie di almeno 0,5 Ha investita con le seguenti colture da frutto: pesco, susino, melo e pero; b) l’impegno di adozione delle tecniche biologiche deve riguardare una superficie minima di 2 ha, che può essere ridotta a 0,5 ha nel caso di aziende con una superficie minima di 0,3 Ha coperta con serre o tunnel oppure coltivata con colture arboree da frutto od ortive; c) le tecniche di coltivazione biologiche riportate al paragrafo “Tipologie degli interventi” di cui alla presente documento, devono essere adottate su tutte le superfici delle Unità Tecnico Economiche (UTE) aziendali interessate dall’aiuto in possesso dei beneficiari, per tutta la durata del periodo di impegno. È possibile limitare l’impegno a tutte le colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie della UTE stessa; d) sulle superfici investite a colture da frutto (pesco, susino, melo e pero) deve essere adottato il metodo di lotta con confusione sessuale massale indicato nell’allegato 2 al presente documento, fermo restando il rispetto del Reg. (CE) 834/2007 e del Reg. (CE) 889/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni; 7) L’Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita al capitolo 3 del presente documento corrisponde normalmente all’azienda agricola. Solo nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più Comuni, e tali superfici non siano limitrofe e contigue, l’azienda può essere costituita da più UTE. 4.1.2.9 Tipologie degli interventi Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di Produzione Integrata che preveda le seguenti attività: a) coltivazione nel rispetto del metodo di produzione integrata come stabilito dagli allegati 1 e 3 del presente documento e del Disciplinare Tecniche agronomiche PARTE SPECIALE, la cui approvazione sarà effettuata da uno specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-2013; b) progetto aziendale per la corretta applicazione delle tecniche di produzione integrata, redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato; c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione. L’analisi dei terreni deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco; d) redazione del piano di concimazione rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla precedente lettera a). Il piano di concimazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco; e) redazione di un piano di difesa delle colture rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla precedente lettera a). Il piano di difesa deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco; f) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestazioni per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel quaderno di campagna - registro delle operazioni colturali; g) fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell’Assam che forniscono i dati tecnici sulla situazione agrometereologica e la diffusione delle infestazioni; h) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell’attrezzatura per l’irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato. L’attestato o la dichiarazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco; i) planimetria aziendale con indicazione e numerazione degli appezzamenti interessati; 25 Gli interventi di aggregazione territoriale Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata e di difesa avanzata Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di Produzione Integrata e di Difesa Avanzata sulle colture frutticole del susino, pesco, melo e pero, che preveda le seguenti attività: a) coltivazione nel rispetto del metodo di produzione integrata come stabilito dagli allegati 1, 2 e 3 del presente documento e del Disciplinare Tecniche agronomiche PARTE SPECIALE, la cui approvazione sarà effettuata da uno specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007-2013 su susino, pesco, melo e pero; b) progetto aziendale per la corretta applicazione delle tecniche di produzione integrata, redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato; c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione. L’analisi dei terreni deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco; d) redazione del piano di concimazione rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla precedente lettera a). Il piano di concimazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco; e) redazione di un piano di difesa delle colture rispettando le prescrizioni previste dai documenti di cui alla precedente lettera a). Il piano di difesa deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco f) provvedere all’acquisto e alla corretta applicazione dei dispenser necessari alla Difesa Avanzata (confusione sessuale); g) effettuare la rilevazione e valutazione delle infestazioni per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel quaderno di campagna - registro delle operazioni colturali; h) fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell’Assam che forniscono i dati tecnici sulla situazione agrometereologica e la diffusione delle infestazioni; i) taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell’attrezzatura per l’irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato. L’attestato o la dichiarazione deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco; j) planimetria aziendale con indicazione e numerazione degli appezzamenti interessati. Tecniche di coltivazione con il metodo biologico Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di produzione biologica che preveda le seguenti attività: a) coltivazione ed allevamento nel rispetto del metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE) 834/07 e successive modifiche ed integrazioni e dal Reg. (CEE) 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni. È possibile adottare anche tecniche di allevamento non biologiche; b) relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato; c) analisi dei terreni finalizzata alla redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservata in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco); d) redazione del piano di concimazione (deve essere presente e conservato in azienda, sarà oggetto di verifica al momento del controllo in loco) redatto e sottoscritto da un tecnico agricolo abilitato. Il piano di concimazione sarà valido per tutto il quinquennio di impegno fatte salve i necessari aggiornamenti a seguito dell’introduzione di nuove colture. e) planimetria aziendale con indicazione e numerazione (come da piano annuale di produzione “PAP” degli appezzamenti interessati); f) limitazione all’uso dei prodotti fertilizzanti utilizzabili presenti nell’Allegato I del Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento 26 Gli interventi di aggregazione territoriale g) h) i) j) k) l) m) n) (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; la relazione tecnica deve evidenziare il rispetto dell’uso, delle dosi e/o numero di trattamenti, dei prodotti fitosanitari conformemente a quanto riportato nell’Allegato II del Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e delle tecniche di difesa avanzata fermo restando il rispetto del Reg. (CE) 834/2007 e del Reg. (CE) 889/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni; provvedere all’acquisto e alla corretta applicazione dei dispenser necessari alla Difesa Avanzata (confusione sessuale); fare riferimento anche alle note tecniche redatte dai Centri Agrometeo Locali dell’Assam che forniscono i dati tecnici sulla situazione agrometereologica e la diffusione delle infestazioni; effettuare la rilevazione e valutazione delle infestanti per limitare i trattamenti riportando la rilevazione effettuata nel registro delle operazioni colturali; applicazione di una rotazione colturale conforme alla normativa vigente in materia di agricoltura biologica, prevedendo una rotazione ampia che preveda coltivazione di leguminose, colture da sovescio e/o di vegetali con apparato radicale profondo, alternate ai cereali, per tutta la durata dell’impegno, che rispetti, inoltre, i seguenti vincoli: a. presenza di colture foraggere per non più di quattro anni, nello stesso appezzamento, qualora la durata dell’impegno sia di 5 o 6 anni oppure di 5 anni qualora la durata dell’impegno sia di 7 anni. Questo vincolo non si applica alle aziende con allevamenti aziendali con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere calcolato con le modalità indicate al paragrafo 4.1.2.11; b. divieto di monosuccessioni colturali, con esclusione degli erbai annuali misti avvicendati; Le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale e che lo stesso sia allevato con il metodo biologico di cui al Reg. (CE) n. 1804/99 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso affinché tali superfici siano ammissibili all’aiuto il rapporto UBA bovine media annuale/superficie foraggera a premio, deve essere almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all’art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree. Rapporto calcolato con le modalità indicate al paragrafo 4.1.2.11 e tenendo conto del solo bestiame bovino e/o ovicaprino allevato con il metodo biologico e delle superfici foraggiere richieste a premio; taratura delle macchine irroratrici effettuata da officine specializzate consistente nella verifica funzionale dell’attrezzatura per l’irrorazione con il rilascio di un attestato (o dichiarazione) almeno quinquennale emesso da officine specializzate o da tecnico abilitato. le superfici coltivate con colture foraggiere avvicendate sono eleggibili a premio ogni anno per una quota massima del 60% della SAU avvicendata. Tuttavia nel caso di presenza di allevamento aziendale con un carico di bestiame, anche non allevato con il metodo biologico, compreso tra 0,3 e 2 UBA/Ha di foraggere, le colture foraggiere avvicendate possono essere liquidate nella loro totalità. Il carico di bestiame è calcolato con le modalità indicate al paragrafo 4.1.2.11. Inerbimento permanente Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni. Tale durata potrà essere estesa fino ad un limite massimo di 7 anni con una specifica norma contenuta in future disposizioni attuative o in future modifiche del PSR. Il sostegno è concesso per il rispetto delle tecniche di coltivazione che preveda le seguenti attività: a) avvio dell’inerbimento permanente, delle colture perenni specializzate, naturale o con semina artificiale; b) non è ammesso nessun tipo di lavorazione meccanica del terreno e nessun trattamento di diserbo; c) sono consentite operazioni di trinciatura o sfalcio delle erbe. 27 Gli interventi di aggregazione territoriale 4.1.2.10 Intensità e tipologia di aiuto Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie interessate dall’adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente “Tipologie degli interventi” al punto Tecniche di coltivazione con il metodo tecniche di produzione integrata. L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura. La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del PSR, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente: Coltura Totale Premio (€/ha) Vite 400 Olivo 250 Frutta (*) 450 Ortaggi 300 (*) ad esclusione delle coltivazioni di Melo, Pero, Pesco e Susino che rientrano nella tipologia di “Tecniche di difesa con il metodo di produzione integrata con Difesa Avanzata” Tale compensazione è cumulabile con le seguenti azioni della Misura 2.1.4.: – sottomisura c), azione a) per le colture arboree e la vite; Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata e di difesa avanzata Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie interessate dall’adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente “Tipologie degli interventi” al punto Tecniche di coltivazione con il metodo di produzione integrata e di difesa avanzata. L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura. La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del PSR, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente. Coltura Totale Premio (€/ha) Frutta (*) 650 (*) per le sole coltivazioni di Melo, Pero, Pesco e Susino Tale compensazione è cumulabile con le seguenti azioni della Misura 2.1.4.: – sottomisura c), azione a) per le colture arboree e la vite; 28 Gli interventi di aggregazione territoriale Tecniche di coltivazione con il metodo biologico Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie interessate dall’adozione delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo precedente “Tipologie degli interventi” al punto Tecniche di coltivazione con il metodo biologico. L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura. La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del PSR, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente. Per introduzione della coltivazione biologica, si intende l’adozione di tecniche di agricoltura biologica per la prima volta in azienda. Introduzione: Aziende di nuova introduzione al biologico, ossia aziende al primo quinquennio di adesione che si sono assoggettate al metodo biologico (notificate) per la prima volta al fine di sottoscrivere il presente impegno agroambientale. Mantenimento: Aziende che hanno già aderito al metodo biologico nelle annualità precedenti alla sottoscrizione del presente impegno agroambientale, e che hanno terminato un precedente quinquennio con la misura relativa all’agricoltura biologica. Entità della compensazione (€/ha) Gruppo colturale Introduzione Mantenimento in zona montana Mantenimento in altre zone Cereali autunno vernini 180 140 160 Cereali primaverili-estivi (*) 280 220 250 Proteiche da granella 170 130 150 Oleaginose 170 130 150 Medica e forag. avvicendate 110 90 100 Ortaggi e piccoli frutti 600 470 540 Piante officinali poliennali 400 330 370 Vite 770 600 690 Olivo 600 480 550 Fruttiferi 780 620 710 Foraggere con zootecnia bio 250(**) 250(**) 250(**) (*) Mais e sorgo; (**) Nel caso in cui l’azienda percepisca un premio ai sensi dell’art. 69 del Reg. (CE) 1782/03, relativo alle “Carni bovine e ovicaprine: premio alla macellazione di capi allevati con metodi biologici o riconosciuti come IGP o secondo disciplinari di etichettatura”, l’importo unitario ad esso riferito, verrà dedotto dall’importo di compensazione ad ettaro della presente tabella. L’Organismo Pagatore attiverà procedure di controllo che garantiscono la non sovrapposizione degli interventi. Tale verifica sarà attuata sia in fase istruttoria, che in fase di controllo ex-post, in funzione delle informazioni di cui dispone l’Amministrazione regionale e delle verifiche incrociate previste ad interventi conclusi. 29 Gli interventi di aggregazione territoriale Tali compensazioni sono cumulabili, soltanto per le colture arboree e la vite, con la sottomisura c), azione a) della Misura 2.1.4. La compensazione relativa alle “foraggere con zootecnia bio” è erogata esclusivamente agli agricoltori che, effettuino nella propria azienda l’allevano di bovini da carne e/o da latte al sensi del Reg. (CEE) 1804/99 e successive modificazioni e che rispettino le seguenti condizioni: – – – allevino tutti i bovini presenti in azienda con il suddetto metodo biologico; le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente non avvicendate, sono eleggibili a premio solo nel caso in cui le stesse siano effettivamente pascolate dai bovini aziendali; il rapporto UBA bovine/superficie foraggera a premio, sia almeno pari a 0,8 nelle aree montane di cui all’art. 36, comma a), lettera i), del Reg. CE 1698/05 ed almeno pari a 1,4 nelle restanti aree. Gli elenchi delle colture associabili ai gruppi colturali della tabella dei premi di cui sopra, sono riportati nell’allegato 4 al presente documento. Le restanti colture non possono beneficiare di alcun premio in quanto per esse non è stato possibile valutare la perdita di reddito e/o i maggiori costi. Alcune colture possono far parte di più raggruppamenti trattandosi di colture che possono rappresentare sia colture foraggere che non foraggere a seconda delle tecniche colturali e di raccolta. In ogni caso, la SAU aziendale suddetta può essere ammessa all’aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio non sono ammissibili le superfici con una copertura della vegetazione forestale arborea ed arbustiva o con presenza di rocce affioranti, con tara al 20% (codici coltura 63 e 103). Ugualmente sono totalmente escluse le analoghe superfici affiorante con tara al 50% della superficie totale (codici coltura 54 e 64). Inerbimento permanente Sono concesse indennità agroambientali annuali, per una durata di 5 anni elevabile a 7, per unità di superficie interessata delle tecniche di coltivazione riportate al paragrafo “Tipologie degli interventi” al punto Inerbimento permanente. L’importo di tale indennità è determinata sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall’adozione dell’impegno agroambientale della presente sottomisura. La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell’allegato II del presente Programma, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le seguenti compensazioni: Coltura Totale Premio (€/ha) Colture arboree e vite 120 Tali compensazioni sono cumulabili con quelle relative alle seguenti azioni della Misura 2.1.4.: – sottomisura a), limitatamente all’inerbimento delle colture arboree e della vite; – sottomisura b) limitatamente all’inerbimento delle colture arboree e della vite. Azioni informative di cui alla Misura 1.1.1. – sottomisura b) azione b) L’intensità e la tipologia di aiuto, nonché le spese ammissibili delle azioni informative sono quelle indicati dalla DGR n. 1041 del 30 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. I progetti debbono avere una dimensione economica minima di euro 15.000,00 e massima di 30.000 euro ed avere una durata biennale. 4.1.2.11 Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. “Definizioni generali” del presente documento. 30 Gli interventi di aggregazione territoriale Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovicaprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali “minori” allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. “Definizioni generali” del presente documento; La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali “minori” allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l’allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,3 UBA/Ha di SAU foraggera. Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di foraggere. 4.1.2.12 Rispetto degli impegni Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. del presente documento, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo. La durata dell’impegno è di 5 anni. È prevista la possibilità di adesione da parte di altri agricoltori dell’area oggetto dell’accordo agroambientale nel secondo e terzo anno di impegno. In questo caso l’impegno degli agricoltori che hanno aderito nel primo anno, potrà essere prolungato fino a 7 anni. Tale possibilità di nuove adesioni e di prolungamento dell’impegno potrà, in ogni caso, avvenire soltanto a seguito di un specifica modifica del PSR che consenta il prolungamento a 7 anni anche per la sottomisura a) della misura 2.1.4. ed il successivo adeguamento del presente documento. Nel corso del periodo di impegno, non è ammissibile alcuna riduzione della superficie oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al Reg. (CE) 1975/06). Eventuali incrementi delle superfici aziendali, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio. Tali superfici aggiuntive per le quali non possono essere richieste compensazioni e che non possono essere utilizzate per permutare o sostituire superfici oggetto d’impegno, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono essere assoggettate agli obblighi di cui al paragrafo 4.5.1.2. del presente documento. E’ consentita la cessione dell’azienda senza la revoca dell’aiuto già percepito da parte dell’imprenditore beneficiario cedente, qualora l’agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura. 4.1.2.13 Decadenza dell’aiuto Vi è decadenza totale o parziale dell’aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nelle DGR regionali di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni. 4.1.2.14 Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari L’attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all’interno della graduatoria regionale ed avviene valutando nell’ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100. La selezione avverrà sulla base dei punteggi assegnati all’intero progetto agroambientale d’area sulla base dei seguenti criteri di priorità: 31 Gli interventi di aggregazione territoriale TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’ PESO % A. Livello di rischio di vulnerabilità da nitrati delle aree oggetto di intervento 15% B. Livello di copertura territoriale garantito dalle aziende aderenti all’accordo 25% C. Livello degli impegni garantiti dalle aziende dell’area 10% D. Superficie totale dell’area interessata dal progetto 30% E. Livello di presenza di colture intensive nell’area interessata dal progetto 20% TOTALE 100% La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri: A. Livello di rischio di vulnerabilità da nitrati delle aree oggetto di intervento - Area dell’accordo agroambientale ricadente in area ZVN per > 90% - Area dell’accordo agroambientale ricadente in area ZVN > 70% e < 90% - Area dell’accordo agroambientale ricadente in area ZVN < 70% B. Livello di copertura territoriale garantito dalle aziende aderenti all’accordo Punti 1 0,5 0 Punti - Copertura dell’area oggetto dell’impegno con l’applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o 2.1.4.b > 50% dell’intera superficie individuata dal progetto 1 - Copertura dell’area oggetto dell’impegno con l’applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o 2.1.4.b > 30% e < 50% dell’intera superficie individuata dal progetto 0,5 - Copertura dell’area oggetto dell’impegno con l’applicazione delle azioni 2.1.4.a e/o 2.1.4.b < 30% dell’intera superficie individuata dal progetto 0 Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto d’area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati nel paragrafo 4.1.2.3. del presente documento. C. Livello degli impegni garantiti dalle aziende dell’area - Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie > 50% dell’intera superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell’aiuto - Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie > 30% e < 50% dell’intera superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell’aiuto - Adozione delle tecniche di coltivazione biologica su una superficie < 30% dell’intera superficie investita a colture ortive, frutticole, vite ed olivo oggetto dell’aiuto 32 Punti 1 0,5 0 Gli interventi di aggregazione territoriale Il valore è determinato dal rapporto delle superfici a premio con coltivazione biologica e la totalità delle superfici a premio tenendo conto delle sole colture ortive, frutticole, vite ed olivo. D. Superficie totale dell’area interessata dal progetto Punti - Superficie territoriale dell’area del progetto > 2.000 ha - Superficie territoriale dell’area del progetto > 1.500 e < 2.000 ha 0,5 - Superficie territoriale dell’area del progetto > 1.000 e < 1.500 ha 0 1 Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto d’area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati nel paragrafo 4.1.2.3. del presente documento. E. Livello di presenza di colture intensive nell’area interessata dal progetto Punti - Copertura dell’area oggetto dell’impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo > 20% dell’intera superficie territoriale individuata dal progetto 1 - Copertura dell’area oggetto dell’impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo > 10% e < 20% dell’intera superficie territoriale individuata dal progetto 0,5 - Copertura dell’area oggetto dell’impegno con colture ortive, frutticole, vite ed olivo < 10% dell’intera superficie territoriale individuata dal progetto 0 Le modalità di calcolo ed i limiti di tolleranza rispetto agli impegni e le superfici dichiarate nel progetto d’area di massima e le effettive domande individuali presentate sono riportati nel paragrafo 4.1.2.3. del presente documento. 4.1.2.15 Formazione della graduatoria Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità: 1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D-E); 2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale; 3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria. I progetti agroambientali d’area verranno finanziati in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria indicata al capitolo 2.3. Nell’ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, sarà data preferenza agli accordi d’area che prevedono la maggiore estensione delle superfici comprese nel progetto agroambientale. Riserva di fondi Il 30%, della dotazione finanziaria disponibile sarà cautelativamente riservata a copertura degli eventuali atti di autotutela che potrebbero scaturire nel caso di contenzioso a seguito di riesame delle domande con esito positivo per il richiedente. 33 Gli interventi di aggregazione territoriale Scaduti i termini che saranno previsti al riguardo, per la tutela dei diritti del richiedente, tali risorse verranno liberate e potranno essere utilizzate per altri bandi secondo quanto stabilito da successive disposizioni attuative. Non è possibile alcuno scorrimento delle posizioni in graduatoria anche nei casi di eventuali economie e/o esclusioni successive all’approvazione della stessa. Anche in questo caso le risorse liberatesi dopo la prima assegnazione per effetto di rinunce o di revoche, potranno essere utilizzate per altri bandi secondo quanto stabilito da successive disposizioni attuative. 34 Allegato 4 – Tabelle colture Allegato 4 – Tabelle colture TAB 1 - Foraggere Codice 1 Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA 12 5 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 12 6 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 12 7 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 12 8 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 12 AGROPIRO - GRAMIGNA 15 5 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 15 6 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 15 7 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 15 8 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 15 20 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PISELLI ALLO STATO SECCO 21 5 ANTILLIDE PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 21 6 ANTILLIDE PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 21 7 ANTILLIDE PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 21 8 ANTILLIDE PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 21 ANTILLIDE 22 5 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 22 6 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 22 7 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 22 8 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 22 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO 24 4 BIETOLA - DA FORAGGIO 24 BIETOLA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 1 Allegato 4 – Tabelle colture 26 5 BROMUS PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 26 6 BROMUS PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 26 7 BROMUS PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 26 8 BROMUS PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 26 BROMUS ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 27 4 CAROTA - DA FORAGGIO 27 CAROTA - DA FORAGGIO 28 4 CAVOLO - DA FORAGGIO 28 CAVOLO - DA FORAGGIO 30 2 CICERCHIA - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 30 3 CICERCHIA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 30 CICERCHIA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 32 5 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 32 6 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 32 7 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 32 8 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 32 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO 38 5 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 38 6 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 38 7 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 38 8 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 38 FESTUCA - DA FORAGGIO 41 5 FLEO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 41 6 FLEO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 41 7 FLEO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 41 8 FLEO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 41 FLEO 45 ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 1 SPELTA - DA FORAGGIO 2 Allegato 4 – Tabelle colture 45 3 SPELTA - DA FORAGGIO 45 SPELTA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 46 1 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO - DA FORAGGIO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 46 3 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O - DA FORAGGIO PASCOLATO) - NON PERMANENTE 46 5 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON - DA FORAGGIO PERMANENTE 46 6 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O - DA FORAGGIO PASCOLATO) - NON PERMANENTE 46 7 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - DA FORAGGIO (SFALCIATO) - PERMANENTE 46 8 PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - DA FORAGGIO PERMANENTE LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO 46 47 5 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 47 6 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 47 7 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 47 8 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO 47 51 5 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 51 6 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 51 7 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 51 8 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 51 LUPOLINA - DA FORAGGIO 53 1 PANICO - DA FORAGGIO 53 PANICO - DA FORAGGIO 54 9 PASCOLO ARBORATO - TARA 50% 54 PASCOLO ARBORATO - TARA 50% 63 9 64 PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% 63 64 ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 9 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% 3 PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE Allegato 4 – Tabelle colture 65 9 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE 65 9 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE 65 65 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) 67 6 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 67 8 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 67 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO 68 5 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 68 7 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 68 69 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO 77 4 SENAPE - DA FORAGGIO 77 SENAPE - DA FORAGGIO 78 2 SERRADELLA 78 SERRADELLA ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 2 VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 3 VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 5 VECCE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 79 6 VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 7 VECCE - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 79 8 VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 79 VECCE - DA FORAGGIO 88 2 VIGNA CINESE 88 VIGNA CINESE 90 4 RAPA - DA FORAGGIO 90 RAPA - DA FORAGGIO 91 4 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO 91 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 93 1 TRITICALE - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 93 3 TRITICALE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 93 TRITICALE - DA FORAGGIO 4 Allegato 4 – Tabelle colture 103 103 108 9 PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20% PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA 20% GRANTURCO (MAIS) - INSILATO PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE 140 3 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 140 4 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 140 149 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO SESAMO DA FORAGGIO 152 2 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 152 3 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 152 5 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 152 6 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 152 7 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 152 8 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 152 154 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO TRITICALE 350 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.) 351 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.) 352 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.) 353 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.) 354 CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.) 355 ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.) 356 ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI)) 357 ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) 358 FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.) 359 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.) 360 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.) 361 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.) 362 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.) 363 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM) 5 Allegato 4 – Tabelle colture 364 365 368 FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC)) FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.) LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) 369 LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.) 370 LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.) 371 LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.) 372 LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.) 374 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L. ) 375 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.) 376 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.) 378 SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.) 379 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.) 381 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.) 383 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.) 384 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.) 385 386 388 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.) TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L. VAR. GIGANTEUM) TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) 389 VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.) 390 VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.) 519 1 ALTRE FORAGGERE ANNUALI ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 519 2 ALTRE FORAGGERE ANNUALI ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 519 3 ALTRE FORAGGERE ANNUALI ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 519 523 537 ALTRE FORAGGERE ANNUALI ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI) ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 1 AVENA - DA FORAGGIO 6 Allegato 4 – Tabelle colture 537 3 AVENA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 537 5 AVENA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 537 6 AVENA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 537 545 AVENA - DA FORAGGIO CHENOPODIUM QUINOA 562 5 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 562 6 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 562 7 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 562 8 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 562 574 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO 575 2 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 575 3 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 575 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO 578 1 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 578 3 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 578 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO 581 2 GINESTRINO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 581 3 GINESTRINO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 581 5 GINESTRINO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 581 6 GINESTRINO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 581 7 GINESTRINO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 581 8 GINESTRINO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 581 GINESTRINO 586 4 GIRASOLE - DA FORAGGIO 586 GIRASOLE - DA FORAGGIO 588 1 588 3 588 ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 7 Allegato 4 – Tabelle colture 594 1 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 594 3 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 594 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO 599 1 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO 599 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 604 1 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 604 3 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 604 607 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO LEGUMINOSE DA GRANELLA 609 3 LINO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 609 4 LINO - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 609 LINO - DA FORAGGIO 612 5 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 612 6 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 612 7 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 612 8 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 612 LUPINELLA - DA FORAGGIO 615 2 LUPINO - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 615 3 LUPINO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 615 LUPINO - DA FORAGGIO 622 5 MELILOTO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 622 6 MELILOTO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 622 7 MELILOTO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 622 8 MELILOTO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 622 MELILOTO 625 1 MIGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 625 3 MIGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 625 MIGLIO - DA FORAGGIO 651 2 PISELLI - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 651 3 PISELLI - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 8 Allegato 4 – Tabelle colture 651 PISELLI - DA FORAGGIO 678 1 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 678 3 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 678 5 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 678 6 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 678 7 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 678 8 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 678 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO 684 1 SEGALA - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 684 3 SEGALA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 684 SEGALA - DA FORAGGIO 690 2 SOIA - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 690 3 SOIA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 690 SOIA - DA FORAGGIO 693 1 SORGO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 693 3 SORGO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 693 SORGO - DA FORAGGIO 840 2 SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 840 3 SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 840 5 SULLA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 840 6 SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 840 7 SULLA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 840 8 SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 840 SULLA - DA FORAGGIO 862 2 FIENO GRECO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 862 3 FIENO GRECO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 862 5 FIENO GRECO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 862 6 FIENO GRECO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 9 Allegato 4 – Tabelle colture 862 7 FIENO GRECO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 862 8 FIENO GRECO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) PERMANENTE 862 870 FIENO GRECO ORZO 871 1 ORZO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 871 3 ORZO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON 871 ORZO - DA FORAGGIO TAB 2 - Colture perenni specializzate Codice 44 71 72 73 74 75 86 87 100 102 111 161 163 166 170 172 186 187 200 201 202 203 204 205 206 404 405 407 408 432 433 435 441 Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso MELO NOCCIOLE-FRUTTA A GUSCIO MANDORLE-FRUTTA A GUSCIO NOCI COMUNI-FRUTTA A GUSCIO PISTACCHI-FRUTTA A GUSCIO CARRUBE-FRUTTA A GUSCIO SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO OLIVO OLIVE DA TAVOLA OLIVE DA OLIO VITE UVA DA VINO UVA DA TRASFORMAZIONE FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA) ARANCIO MANDARINO CLEMENTINO LIMONE POMPELMO TANGELO MAPO BABACO AVOCADO FICODINDIA MELOGRANO BERGAMOTTO CHINOTTO E CEDRO LIMETTE MELE DA TAVOLA 10 Allegato 4 – Tabelle colture 442 451 452 470 471 472 476 479 518 660 661 670 671 672 673 801 802 803 804 831 849 895 896 MELE DA SIDRO PERE DA TAVOLA PERE DA SIDRO ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO LOTO (KAKI) FICO NESPOLO VISCIOLE ALBERI DA FRUTTA ALTRE POMACEE COTOGNO ALTRE DRUPACEE ALBICOCCO CILIEGIO SUSINO PESCA DA TAVOLA PERO PESCA DA TRASFORMAZIONE PESCA NETTARINA ACTINIDIA (KIWI) UVA DA MENSA PERE DA TRASFORMAZIONE MELE DA TRASFORMAZIONE PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE ANANASSI GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO 950 958 959 TAB 3 - Cereali autunno-vernini Codice Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso 2 9 154 GRANO (FRUMENTO) DURO FARRO TRITICALE 377 SPELTA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRITICUM SPELTA L.) 522 533 577 587 597 624 681 698 870 ALTRI CEREALI AVENA - DA GRANELLA FRUMENTO SEGALATO GRANO (FRUMENTO) TENERO GRANO SARACENO MIGLIO SEGALA SPELTA ORZO 11 Allegato 4 – Tabelle colture TAB 4 - Cereali primaverili-estivi Codice Codice uso 1 108 603 604 Descrizione Colture Descrizione uso GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA GRANTURCO (MAIS) - INSILATO GRANTURCO (MAIS) DOLCE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 1 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO 694 SORGO DA GRANELLA TAB 5 - Colture proteiche da granella Codice Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso 4 20 29 88 159 SOIA - FAVE PISELLI ALLO STATO SECCO CICERCHIA VIGNA CINESE VECCE 358 FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.) 373 PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.) 389 VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.) 574 FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO TAB 6 - Colture oleaginose Codice Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso 5 6 290 GIRASOLE - SEMI COLZA E RAVIZZONE - SEMI PIANTE OLEIFERE 367 LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO)) 666 869 COLZA E RAVIZZONE IBRIDI - SEMI ALTRI SEMI E FRUTTI OLEOSI TAB 7 – Medica e foraggere avvicendate Codice Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso 12 AGROPIRO - GRAMIGNA 12 5 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 12 6 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 15 AGROSTIDE - DA FORAGGIO 12 Allegato 4 – Tabelle colture 15 6 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 15 5 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 20 21 PISELLI ALLO STATO SECCO ANTILLIDE 21 6 ANTILLIDE PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 21 5 ANTILLIDE PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 22 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO 22 5 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 22 6 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 24 BIETOLA - DA FORAGGIO 24 4 BIETOLA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 26 BROMUS 26 6 BROMUS PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 26 5 BROMUS PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 27 CAROTA - DA FORAGGIO 27 4 CAROTA - DA FORAGGIO 28 CAVOLO - DA FORAGGIO 28 4 CAVOLO - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 30 CICERCHIA - DA FORAGGIO 30 2 CICERCHIA - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 30 3 CICERCHIA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 32 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO 32 5 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 32 6 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 38 FESTUCA - DA FORAGGIO 38 5 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 38 6 PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE FESTUCA - DA FORAGGIO 41 FLEO 41 5 FLEO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 41 6 FLEO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 45 SPELTA - DA FORAGGIO 45 3 SPELTA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 13 Allegato 4 – Tabelle colture 45 ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 1 SPELTA - DA FORAGGIO LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO 46 46 6 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O - DA FORAGGIO PASCOLATO) - NON PERMANENTE 46 1 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO - DA FORAGGIO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 46 3 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O - DA FORAGGIO PASCOLATO) - NON PERMANENTE 46 5 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO 47 47 6 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 47 5 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 51 LUPOLINA - DA FORAGGIO 51 5 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 51 6 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 53 PANICO - DA FORAGGIO 53 1 PANICO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 67 6 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 68 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO 68 5 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO 69 77 77 PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO SENAPE - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 4 SENAPE - DA FORAGGIO 78 SERRADELLA 78 2 SERRADELLA ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 2 VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 VECCE - DA FORAGGIO 79 6 VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 3 VECCE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 5 VECCE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 88 VIGNA CINESE 88 2 VIGNA CINESE 90 ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE RAPA - DA FORAGGIO 14 Allegato 4 – Tabelle colture 90 4 RAPA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 91 4 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 91 93 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO TRITICALE - DA FORAGGIO 93 3 TRITICALE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 93 1 TRITICALE - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 108 140 GRANTURCO (MAIS) - INSILATO COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO 140 4 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 140 3 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 149 152 SESAMO DA FORAGGIO TRIFOGLIO - DA FORAGGIO 152 2 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 152 6 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 152 5 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 152 3 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 154 TRITICALE 350 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.) 351 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.) 352 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.) 353 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.) 354 CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.) 355 ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.) 356 ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI)) 357 ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) 358 FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.) 359 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.) 360 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.) 361 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.) 362 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.) 15 Allegato 4 – Tabelle colture 363 364 365 368 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM) FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC)) FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.) LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) 369 LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.) 370 LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.) 371 LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.) 372 LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.) 374 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L. ) 375 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.) 376 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.) 378 SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.) 379 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.) 381 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.) 383 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.) 384 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.) 385 386 388 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.) TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L. VAR. GIGANTEUM) TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) 389 VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.) 390 VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.) 519 ALTRE FORAGGERE ANNUALI 519 3 ALTRE FORAGGERE ANNUALI ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 519 2 ALTRE FORAGGERE ANNUALI ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 519 1 ALTRE FORAGGERE ANNUALI ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 523 ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI) 16 Allegato 4 – Tabelle colture 537 3 AVENA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 537 1 AVENA - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 537 6 AVENA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 537 5 AVENA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 537 545 562 AVENA - DA FORAGGIO CHENOPODIUM QUINOA ERBA MEDICA - DA FORAGGIO 562 6 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 562 5 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 574 575 FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO 575 2 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 575 3 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 578 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO 578 1 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 578 3 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 581 GINESTRINO 581 3 GINESTRINO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 581 5 GINESTRINO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 581 6 GINESTRINO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 581 2 GINESTRINO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 586 GIRASOLE - DA FORAGGIO 586 4 GIRASOLE - DA FORAGGIO 588 588 588 ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA 3 FORAGGIO 1 ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 594 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO 594 1 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 594 3 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 599 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO 599 1 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO 604 ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO 17 Allegato 4 – Tabelle colture 604 1 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 604 3 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 607 609 LEGUMINOSE DA GRANELLA LINO - DA FORAGGIO 609 4 LINO - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 609 3 LINO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 612 LUPINELLA - DA FORAGGIO 612 6 LUPINELLA - DA FORAGGIO 612 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO 5 AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 615 LUPINO - DA FORAGGIO 615 3 LUPINO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 615 2 LUPINO - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 622 MELILOTO 622 5 MELILOTO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 622 6 MELILOTO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 625 MIGLIO - DA FORAGGIO 625 1 MIGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 625 3 MIGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 651 PISELLI - DA FORAGGIO 651 2 PISELLI - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 651 3 PISELLI - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 678 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO 678 1 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 678 5 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 678 3 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 678 6 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 684 SEGALA - DA FORAGGIO 684 1 SEGALA - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 684 3 SEGALA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 690 SOIA - DA FORAGGIO 690 3 SOIA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 18 Allegato 4 – Tabelle colture 690 ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 2 SOIA - DA FORAGGIO 693 SORGO - DA FORAGGIO 693 3 SORGO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 693 1 SORGO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 840 SULLA - DA FORAGGIO 840 2 SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 840 5 SULLA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 840 6 SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 840 3 SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 862 FIENO GRECO 862 2 FIENO GRECO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 862 5 FIENO GRECO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 862 3 FIENO GRECO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 862 6 FIENO GRECO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 870 871 ORZO ORZO - DA FORAGGIO 871 1 ORZO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 871 3 ORZO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE TAB 8 – Ortaggi e piccoli frutti Codice 11 16 113 114 115 116 117 118 119 121 122 123 124 125 126 Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONE LENTICCHIE AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME AGRETTO BARBABIETOLA DA ORTO BASILICO PER LA PRODUZIONE DI SEME BROCCOLETTO DI RAPA CAVOLFIORE CAVOLFIORE PER LA PRODUZIONE DI SEME FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME FAGIOLO FAGIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME FAGIUOLO FRESCO FAVA FRESCA FINOCCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME 19 Allegato 4 – Tabelle colture 127 128 129 130 LATTUGA LATTUGA PER LA PRODUZIONE DI SEME MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME 131 ORTIVE A PIENO CAMPO (SU TERRENI PRODUTTIVI CON O SENZA COPERTURA) 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148 190 PATATA DA SEME PEPERONE PER LA PRODUZIONE DI SEME POMODORO PER LA PRODUZIONE DI SEME PORRO PORRO PER LA PRODUZIONE DI SEME RADICCHIO PER LA PRODUZIONE DI SEME RAPA RAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME RAVANELLO PER LA PRODUZIONE DI SEME SCALOGNO PER LA PRODUZIONE DI SEME SCAROLA SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME SEDANO PER LA PRODUZIONE DI SEME SPINACIO PER LA PRODUZIONE DI SEME ZUCCA PER LA PRODUZIONE DI SEME ZUCCHINO PER LA PRODUZIONE DI SEME MISCUGLI DI LEGUMI 373 PISELLI PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PISUM SATIVUM L.) 473 474 LAMPONE MORE 475 MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM" 477 478 527 528 544 548 559 618 629 652 RIBES NERO UVA SPINA ALTRI ORTAGGI ALTRI ORTAGGI PER LA PRODUZIONE DI SEME CECI CICORIA - RADICI DI CICORIA CURRY LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI ORTI FAMILIARI PISELLI ALLO STATO FRESCO 656 POMODORINO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE 657 POMODORINO DA MENSA 658 POMODORO ALLUNGATO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE 659 POMODORO TONDO DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE 664 665 680 687 701 710 POMODORO ALLUNGATO DA MENSA POMODORO TONDO DA MENSA SCALOGNI SESAMO POMODORO PATATA 20 Allegato 4 – Tabelle colture 750 790 879 901 902 902 903 904 ORTIVE SOTTO VETRO (SU TERRENI IMPRODUTTIVI) ORTIVE ALL'APERTO IN ORTO INDUSTRIALE RABARBARO AGLIO 1 ASPARAGO FRONDE VERDI ASPARAGO BASILICO BIETOLA 905 BIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME 906 BARBABIETOLA DA ZUCCHERO PER LA PRODUZIONE DI SEME 907 BARBABIETOLA DA ORTO PER LA PRODUZIONE DI SEME 908 BARBABIETOLA - DA FORAGGIO PER LA PRODUZIONE DI SEME 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 CARCIOFO CARDI CAROTA CAROTA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME CAROTA PER LA PRODUZIONE DI SEME CAVOLO CAVOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME CAVOLO IBRIDO PER LA PRODUZIONE DI SEME CETRIOLO CETRIOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME CICORIA CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME CIPOLLA CIPOLLA PER LA PRODUZIONE DI SEME CIPOLLA IBRIDA PER LA PRODUZIONE DI SEME COCOMERO FAGIOLINO FINOCCHIO FRAGOLA 928 INSALATA, DIVERSA DALLA LATTUGA E DALLE CICORIE 929 930 931 932 933 934 935 936 INSALATA PER LA PRODUZIONE DI SEME MELANZANA MELONE PEPERONE PREZZEMOLO PREZZEMOLO PER LA PRODUZIONE DI SEME RADICCHIO RAVANELLO 937 RAVANELLO E ALTRE CRUCIFERE PER LA PRODUZIONE DI SEME 938 939 SEDANO SPINACIO 21 Allegato 4 – Tabelle colture 940 941 942 954 956 970 972 ZUCCA ZUCCHINO CIPOLLINA CAVOLO RAPA SEDANO RAPA BROCCOLO BRASSICA CARINATA - CAVOLO ABISSINO TAB 9 – Piante officinali poliennali Codice Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso 622 MELILOTO 637 PIANTE AROMATICHE (LAVANDA, MENTA, ZAFFERANO, ECC.) 639 PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, ECCETTO LAVANDA, LAVANDINA,SALVIA PLURIENNALE 686 951 952 961 962 963 964 965 966 SENAPE TIMO ZAFFERANO MELISSA MENTA ORIGANO MAGGIORANA ROSMARINO SALVIA TAB 10 – Vite Codice 86 87 161 163 166 Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO VITE UVA DA VINO UVA DA TRASFORMAZIONE 186 SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA 187 VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA 849 UVA DA MENSA 22 Allegato 4 – Tabelle colture TAB 11 – Olivo Codice Codice uso 100 102 111 Descrizione Colture Descrizione uso OLIVO OLIVE DA TAVOLA OLIVE DA OLIO TAB 12 – Fruttiferi Codice 44 71 72 73 74 75 170 172 200 201 202 203 204 205 206 404 405 407 408 432 433 435 441 442 451 452 470 471 472 476 479 518 660 661 670 671 672 673 801 802 803 Codice uso Descrizione uso Descrizione Colture MELO NOCCIOLE-FRUTTA A GUSCIO MANDORLE-FRUTTA A GUSCIO NOCI COMUNI-FRUTTA A GUSCIO PISTACCHI-FRUTTA A GUSCIO CARRUBE-FRUTTA A GUSCIO FRUTTA A GUSCIO - SPECIE NON DEFINITA ALTRI FRUTTIFERI - SPECIE NON DEFINITA AGRUMI (SPECIE NON DEFINITA) ARANCIO MANDARINO CLEMENTINO LIMONE POMPELMO TANGELO MAPO BABACO AVOCADO FICODINDIA MELOGRANO BERGAMOTTO CHINOTTO E CEDRO LIMETTE MELE DA TAVOLA MELE DA SIDRO PERE DA TAVOLA PERE DA SIDRO ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO LOTO (KAKI) FICO NESPOLO VISCIOLE ALBERI DA FRUTTA ALTRE POMACEE COTOGNO ALTRE DRUPACEE ALBICOCCO CILIEGIO SUSINO PESCA DA TAVOLA PERO PESCA DA TRASFORMAZIONE 23 Allegato 4 – Tabelle colture 804 831 895 896 PESCA NETTARINA ACTINIDIA (KIWI) PERE DA TRASFORMAZIONE MELE DA TRASFORMAZIONE 950 PRUGNE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE 958 959 ANANASSI GUAIAVE, MANGO E MANGOSTANO TAB 13 – Foraggere con zootecnia biologica Codice 1 12 Codice uso Descrizione Colture Descrizione uso GRANTURCO (MAIS) DA GRANELLA AGROPIRO - GRAMIGNA 12 5 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 12 6 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 12 8 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 12 7 AGROPIRO - GRAMIGNA PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 15 AGROSTIDE - DA FORAGGIO 15 6 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 15 5 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 15 8 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 15 7 AGROSTIDE - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 20 21 PISELLI ALLO STATO SECCO ANTILLIDE 21 6 ANTILLIDE PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 21 8 ANTILLIDE PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 21 7 ANTILLIDE PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 21 5 ANTILLIDE PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 22 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO 22 7 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 22 8 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 24 Allegato 4 – Tabelle colture 22 5 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 22 6 CODA DI VOLPE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 24 BIETOLA - DA FORAGGIO 24 4 BIETOLA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 26 BROMUS 26 7 BROMUS PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 26 8 BROMUS PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 26 6 BROMUS PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 26 5 BROMUS PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 27 CAROTA - DA FORAGGIO 27 4 CAROTA - DA FORAGGIO 28 CAVOLO - DA FORAGGIO 28 4 CAVOLO - DA FORAGGIO 30 CICERCHIA - DA FORAGGIO 30 2 CICERCHIA - DA FORAGGIO 30 3 CICERCHIA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 32 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO 32 5 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 32 7 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 32 6 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 32 8 ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 38 FESTUCA - DA FORAGGIO 38 5 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 38 6 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 38 8 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 38 7 FESTUCA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 41 FLEO 41 5 FLEO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 25 Allegato 4 – Tabelle colture 41 8 FLEO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 41 7 FLEO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 41 6 FLEO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 45 SPELTA - DA FORAGGIO 45 3 SPELTA - DA FORAGGIO 45 1 SPELTA - DA FORAGGIO LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO 46 46 46 46 ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO - DA FORAGGIO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) 1 (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON - DA FORAGGIO PERMANENTE LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O 3 - DA FORAGGIO PASCOLATO) - NON PERMANENTE 6 46 8 PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - DA FORAGGIO - PERMANENTE 46 7 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 - DA FORAGGIO ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 46 5 LOIETTO ( SP. LOLIOM MULTIFLORUM LAM.) PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON - DA FORAGGIO PERMANENTE LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO 47 47 6 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 47 7 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 47 8 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 47 5 LOIETTO ( SP. LOLIOM PERENNE) - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 51 LUPOLINA - DA FORAGGIO 51 5 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 51 7 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 51 8 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 51 6 LUPOLINA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 53 PANICO - DA FORAGGIO 53 1 PANICO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 26 Allegato 4 – Tabelle colture 65 PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE 9 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) 65 67 PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO 67 6 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 67 8 PRATO PASCOLO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 68 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO 68 5 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 68 7 PRATO POLIFITA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 69 77 77 ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO SENAPE - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 4 SENAPE - DA FORAGGIO 78 SERRADELLA 78 2 SERRADELLA 79 2 VECCE - DA FORAGGIO 79 3 VECCE - DA FORAGGIO 79 VECCE - DA FORAGGIO 79 6 VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 79 5 VECCE - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 79 7 VECCE - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 79 8 VECCE - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 88 VIGNA CINESE 88 2 VIGNA CINESE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 90 RAPA - DA FORAGGIO 90 4 RAPA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 91 4 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 91 93 NAVONI RUTABAGA - DA FORAGGIO TRITICALE - DA FORAGGIO 93 3 TRITICALE - DA FORAGGIO 93 1 TRITICALE - DA FORAGGIO 108 140 ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE GRANTURCO (MAIS) - INSILATO COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO 27 Allegato 4 – Tabelle colture 140 4 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 140 3 COLZA E RAVIZZONE - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 149 152 SESAMO DA FORAGGIO TRIFOGLIO - DA FORAGGIO 152 2 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 152 8 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 152 7 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 152 6 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 152 5 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 152 3 TRIFOGLIO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 154 TRITICALE 350 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CANINA L.) 351 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS GIGANTEA ROTH.) 352 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS STOLONIFERA L.) 353 AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. AGROSTIS CAPILLARIS L.) 354 CODA DI VOLPE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ARRHENATHERUM ELEATIUS L.) 355 ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. DACTYLIS GLOMERATA L.) 356 ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI)) 357 ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')) 358 FAVETTE PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA FABA L.) 359 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.) 360 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA OVINA L.) 361 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.) 362 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTUCA RUBRA L.) 363 364 365 FESTUCA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. FESTULOLIUM) FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC)) FLEOLO (CODA DI TOPO) PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. PHLEUM PRATENSE L.) 28 Allegato 4 – Tabelle colture 368 LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) 369 LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.) 370 LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. LOLIUM PERENNE L.) 371 LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. ONOBRICHIS VICIIFOLIA SCOP.) 372 LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. MEDICAGO LUPOLINA L.) 374 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA NEMORALIS L. ) 375 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PRATENSIS L.) 376 POA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.) 378 SULLA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. HEDYSARUM CORONARIUM L.) 379 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.) 381 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.) 383 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.) 384 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.) 385 386 388 TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L.) TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM REPENS L. VAR. GIGANTEUM) TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) 389 VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA SATIVA L.) 390 VECCIA PER LA PRODUZIONE DI SEME (SP. VICIA VILLOSA ROTH.) 519 ALTRE FORAGGERE ANNUALI 519 3 ALTRE FORAGGERE ANNUALI 519 2 ALTRE FORAGGERE ANNUALI 519 1 ALTRE FORAGGERE ANNUALI 523 ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ALTRI CEREALI - DA FORAGGIO (ANCHE INSILATI) 537 3 AVENA - DA FORAGGIO 537 1 AVENA - DA FORAGGIO 537 6 AVENA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 29 Allegato 4 – Tabelle colture 537 PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 5 AVENA - DA FORAGGIO 537 545 562 AVENA - DA FORAGGIO CHENOPODIUM QUINOA ERBA MEDICA - DA FORAGGIO 562 7 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 562 8 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 562 6 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 562 5 ERBA MEDICA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 574 575 FAVE E FAVETTE ALLO STATO SECCO FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO 575 2 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO 575 3 FAVE E FAVETTE - DA FORAGGIO ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 578 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO 578 1 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO 578 3 FRUMENTO SEGALATO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 581 GINESTRINO 581 8 GINESTRINO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 581 7 GINESTRINO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 581 3 GINESTRINO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 581 5 GINESTRINO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 581 6 GINESTRINO 581 2 GINESTRINO 586 GIRASOLE - DA FORAGGIO 586 4 GIRASOLE - DA FORAGGIO 588 588 588 PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA 3 FORAGGIO 1 ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE GRANO (FRUMENTO) TENERO - DA FORAGGIO 594 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO 594 1 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO 30 ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE Allegato 4 – Tabelle colture 594 3 GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO 599 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO 599 1 GRANO SARACENO - DA FORAGGIO 604 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO 604 1 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO 604 3 GRANTURCO (MAIS) - DA FORAGGIO 607 609 ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE LEGUMINOSE DA GRANELLA LINO - DA FORAGGIO 609 4 LINO - DA FORAGGIO ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 609 3 LINO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 612 LUPINELLA - DA FORAGGIO 612 7 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 612 8 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 612 6 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 612 5 LUPINELLA - DA FORAGGIO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 615 LUPINO - DA FORAGGIO 615 3 LUPINO - DA FORAGGIO 615 2 LUPINO - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 622 MELILOTO 622 5 MELILOTO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 622 6 MELILOTO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 622 7 MELILOTO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 622 8 MELILOTO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 625 MIGLIO - DA FORAGGIO 625 1 MIGLIO - DA FORAGGIO 625 3 MIGLIO - DA FORAGGIO 651 PISELLI - DA FORAGGIO 651 2 PISELLI - DA FORAGGIO 651 3 PISELLI - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 31 Allegato 4 – Tabelle colture 678 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO 678 1 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO 678 5 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO 678 3 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 678 6 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 678 8 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE 678 7 SCAGLIOLA - DA FORAGGIO PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE 684 SEGALA - DA FORAGGIO 684 1 SEGALA - DA FORAGGIO 684 3 SEGALA - DA FORAGGIO 690 SOIA - DA FORAGGIO 690 3 SOIA - DA FORAGGIO 690 2 SOIA - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 693 SORGO - DA FORAGGIO 693 3 SORGO - DA FORAGGIO 693 1 SORGO - DA FORAGGIO 840 SULLA - DA FORAGGIO 840 8 SULLA - DA FORAGGIO 840 7 SULLA - DA FORAGGIO 840 2 SULLA - DA FORAGGIO 840 5 SULLA - DA FORAGGIO 840 6 SULLA - DA FORAGGIO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 840 3 SULLA - DA FORAGGIO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 862 FIENO GRECO 862 8 FIENO GRECO 862 7 FIENO GRECO 862 2 FIENO GRECO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 32 Allegato 4 – Tabelle colture 862 5 FIENO GRECO PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE 862 3 FIENO GRECO ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 862 6 FIENO GRECO PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE 870 871 ORZO ORZO - DA FORAGGIO 871 1 ORZO - DA FORAGGIO 871 3 ORZO - DA FORAGGIO ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON 33