STUDI DI SETTORE e ultime novità fiscali a cura di Antonio Gigliotti 1 Indice 1. IRAP - Nuove indicazioni dalle Entrate sul contenzioso………………………….. pag. 3 2. Studi di settore - Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività…. pag. 12 3. I chiarimenti della Circolare n. 34 l’Agenzia delle Entrate……………………… pag. 41 4. Società di comodo: La difesa…………………………………………………………………… pag. 48 5. Anticipazioni Manovra correttiva 2010……………………………………………………. pag. 54 2 1. IRAP Nuove indicazioni dalle Entrate sul contenzioso L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente fornito nuove istruzioni in materia di gestione del contenzioso IRAP nei confronti dei titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa alla luce della sentenza della Consulta del 2001 e delle successive sentenze della Cassazione; le indicazioni sono utili per gli operatori del settore perché l’argomento è ormai diventato oggetto di numerose richieste di rimborso del tributo pagato indebitamente e/o di conseguenti ricorsi tributari. Premessa L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, fornisce importanti indicazioni sulla gestione del contenzioso IRAP basata sulle recenti sentenze della Corte di Cassazione. Alla luce di tale circolare, nonché della precedente n. 45/E del 13 giugno 2008 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 in tema di autonoma organizzazione per i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa vediamo di fare maggiore chiarezza su alcune particolari situazioni che sono prese in considerazione dall’amministrazione finanziaria. Sentenze della Corte di Cassazione I precedenti Sentenza Corte Costituzionale n. 156/2001 Circolare Agenzia Entrate n.45/E del 13/06/2008 La sentenza della Consulta La Corte Costituzionale nella “famosa” sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 implicitamente, legittima chiunque eserciti un'attività economica - e si noti bene: non soltanto titolari di reddito di lavoro autonomo bensì anche di reddito d'impresa senza l'ausilio di un complesso di beni organizzati: a) da un lato a poter chiedere a rimborso quanto indebitamente assolto nei periodi d'imposta successivi alla sua introduzione (1° gennaio 1998); 3 b) dall'altro di presupposto esimersi impositivo dal versamento dell'imposta per carenza di quel che costituisce il perno centrale ed indefettibile di un tributo reale qual è l'Irap. I chiarimenti della Consulta Possibilità di chiedere il Esimersi dal versamento rimborso dell’imposta Secondo i giudici costituzionalisti nell’ipotesi in cui siano accertati la mancanza dei presupposti o degli elementi per considerare l’attività svolta dal professionista autonomamente organizzata, quest’ultimo non sarebbe assoggettabile ad Irap, in quanto la struttura non risulta indipendente dal medesimo. Per la Consulta mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d’impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare organizzazione un’attività professionale svolta in assenza di di capitali o lavoro altrui; né consegue che in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, per l’appunto rappresentato, secondo l’art. 2, dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell’IRAP. Pertanto, ove manchi il requisito dell’autonoma organizzazione vi potrebbe essere un’ipotesi di esclusione dal campo di applicazione dell’Irap, così come previsto espressamente a livello normativo per il lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale. L’orientamento della Cassazione sul concetto di autonoma organizzazione Le Sezioni Unite con le sentenze nn. 12108, 12109, 12110 e 12111 depositate il 26 maggio 2009 hanno affermato l’importanza giudice costituzionale dell’elemento distintivo, tracciato dal tra l’attività di lavoro autonomo che abbia i requisiti di organizzazione per essere legittimamente incisa dall’imposta e l’attività di lavoro autonomo che tali requisiti non abbia: e cioè, l’organizzazione di capitali o lavoro altrui. 4 Tuttavia, poiché la Corte ha anche distinto, ai fini dell’applicazione dell’imposta, tra “impresa”, nella autonomo”, quale rispetto l’elemento al quale è organizzativo necessario è “connaturato” e “lavoro un accertamento caso per caso dell’esistenza di una “autonoma organizzazione”, secondo i Giudici per la soluzione del problema occorre definire criteri in base ai quali determinato soggetto, ai i può affermarsi che un fini dell’Irap, sia un “imprenditore” o un “lavoratore autonomo”. In particolare, pur essendo l’Irap un’imposta diversa dall’Ilor, è ancora valido il principio espresso dalla Corte secondo cui in presenza di attività ausiliarie come quella: dei rappresentanti e degli agenti di commercio con o senza deposito; dei procacciatori d’affari e promotori: “si rende ancor più necessario (….) verificare se ricorrano o meno i requisiti minimi perché si possa realmente parlare d’impresa: senza di che la capacità contributiva correlata all’Ilor verrebbe presunta, nelle singole ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale”. Anche per gli agenti di commercio e i promotori finanziari è applicabile il principio che la soggezione ad Irap della loro attività è possibile solo nell’ipotesi nelle quali sussista il requisito dell’autonoma organizzazione come definito per i lavoratori autonomi. Nell’impresa l’elemento Nel lavoro autonomo organizzativo è connaturato l’elemento organizzativo va valutato caso per caso Occorre verificare se esistono o Per le attività ausiliari e per meno i requisiti minimi perché si gli agenti di commercio tratti di impresa La prassi ministeriale sull’autonoma organizzazione L’Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 45/E del 13 giugno 2008 ha sostanzialmente precisato che l’affidamento a terzi, in modo occasionale, di incombenze artistica tipiche dell’attività o professionale, normalmente svolte all’interno dello studio, deve essere valutata ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione; contestualmente i tecnici delle Entrate hanno precisato che ai fini 5 della verifica dell’autonoma organizzazione rileva comunque la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività, anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo. Le attività ausiliari del commercio L’Agenzia delle Entrate con la circolare in commento esamina il caso delle attività ausiliari di cui all’articolo 2195 del Codice Civile e il relativo assoggettamento, o meno, all’IRAP. Secondo i tecnici delle Entrate ai fini IRAP è necessario la valutazione caso per caso dell’esistenza dell’autonoma organizzazione, ben potendo le stesse essere svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Attività ausiliare e Agenzia Ai fini Irap è necessario valutare caso per caso l’esistenza dell’autonoma organizzazione Il giudizio della Cassazione sulle imprese ausiliari I giudici di legittimità definiscono intrinseca autonomia funzionale, agevolazione di altre attività, imprese ausiliari quelle che, prive di hanno come scopo tipico l’oggettiva sicché l’impresa esercente l’attività ausiliari a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliari, dall’altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all’attività, tipica di altre imprese talché, ove venisse separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione. I beni strumentali per gli ausiliari del commercio Con riferimento ai beni strumentali, la posizione degli ausiliari contempla, solitamente, la presenza di un veicolo, di un computer e di un telefono, talvolta completati dall'arredo di un piccolo ufficio. Si tratta allora di capire se tale elencazione può costituire dotazione minima, come si crede, a prescindere dal valore, oppure se si debba operare un discrimine in relazione allo stesso (un caso tra tutti, il modello dell'auto). 6 Qualche dubbio può insorgere in merito alla disponibilità di lavoro stabile altrui, specialmente nelle circostanze in cui l'agente si avvalga di collaboratori interni o esterni (ad esempio i subagenti). In tali ipotesi, infatti, la potenzialità del lavoro del singolo soggetto viene amplificata e, per conseguenza, si potrebbe ricadere nella presenza di un’autonoma organizzazione. Più problematica, invece, appare la situazione della presenza di collaboratori dell'impresa familiare, ai quali è spesso affidata una funzione di segreteria e di appoggio logistico dell'attività svolta. Fatte le valutazioni del caso, i contribuenti che si trovano nella situazione di assenza del requisito soggettivo potranno evitare la compilazione della dichiarazione Irap per l'anno 2009 e, inoltre, dovranno valutare la convenienza di presentare istanza di rimborso per le annualità pregresse, per le quali siano ancora pendenti i termini di decadenza di 48 mesi ex articolo 38, Dpr 602/73 (fa fede la data del saldo). Soggettività passiva Irap Società ed imprese Deve essere compilata la Sempre organizzate dichiarazione e versato il presente tributo Imprese prive di Dubbio operativo autonoma ? organizzazione Ausiliari del Solo se esiste commercio (non dotazione rileva il fatto che beni producano reddito al di impresa) Lavoratori autonomi di superiori Beni e dipendenti rilevano Se non presente se è la autonoma appartengono organizzazione indispensabile a non e/o presenza di esterne lavoro sono dipendente utilizzati minimo strutture di ma fato deve essere compilata la dichiarazione stabile 7 Il recupero dell’IRAP indebitamente versata: alcuni dubbi Come anticipato, quindi, si potrebbe alla luce delle considerazione della circolare in commento aprire un’ampia possibilità di procedere al recupero dell'Irap versata. Il caso tipico può essere, per esempio, un contribuente che, nell'incertezza relativamente al comportamento da tenere in relazione al periodo d’imposta 2009, abbia provveduto al versamento degli acconti ed ora si “ritrovi” nelle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare in commento. Il dubbio che potrebbe dall'amministrazione organizzazione, porsi, una finanziaria) volta riguardante acquisito il dato l'inesistenza (rettificabile dell'autonoma è se il passaggio dei versamenti di acconto all'interno della dichiarazione Irap presentata unicamente per evidenziare tale pagamento possa essere strumento utile per il recupero diretto in compensazione degli importi in questione. È risaputo, infatti, che in molti casi, ed anche relativamente ai periodi d’imposta precedenti, i versamenti di acconto sono transitati nella dichiarazione presentata soltanto a questo scopo ovvero nel quadro RX (o nel quadro IR) e portati immediatamente a riduzione di altre somme. Il recupero del tributo sul passato La compilazione della È possibile impugnare la cartella dichiarazione ed il mancato esattoriale emessa per il recupero versamento del tributo non del tributo erroneamente esposto impediscono a debito nel modello, anche in di incardinare il contenzioso per dimostrare assenza di vizi propri l’autonoma organizzazione D’ora in avanti in forza della circolare delle Entrate sarà possibile impugnare la cartella per il mancato pagamento del tributo facendo rilevare l’assenza di un’attività autonomamente organizzata. 8 Ausiliari del commercio e soggettività passiva al tributo IRAP Versione precedente Le attività che producono reddito di impresa Il requisito della autonoma Il organizzazione è presunto deve contribuente presentare la dichiarazione e sono versare il tributo automaticamente soggette a IRAP Versione dopo la nuova NOVITA’ interpretazione delle Entrate n. 28/E del 2010 La produzione del reddito Il di impresa non determina dell’autonoma di impresa automaticamente organizzazione deve l’IRAP solo se ha l’assoggettamento a IRAP essere una requisito Chi svolge attività accertato caso per caso L’attività di medico di medicina generale versa autonoma organizzazione Anche per il medico di medicina generale convenzionato con il SSN il concetto di autonoma organizzazione deve essere valutato caso per caso non essendo un parametro utile l’utilizzo di apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione. Lo schema tipo di convenzione con il Servizio Sanitario dotato degli indispensabili arredi per e delle l’esercizio attrezzature della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, compresi gli idonei strumenti di ricezione Nazionale prevede Lo studio del medico convenzionato deve essere che delle chiamate Non rappresentano un parametro utile per dire se l’attività ha o meno una autonoma organizzazione 9 I giudici di legittimità con la sentenza n. 2850 del 5 febbraio 2009, hanno rilevato che non è censurabile laddove motivata, la valutazione del giudice che sostenga la presenza di significativi elementi di organizzazione con la conseguente legittimità dell’applicazione dell’IRAP in presenza: a) di beni; b) di quote di ammortamento; c) di altre spese, che superano la media degli investimenti nel settore. Gli omessi versamenti La circolare delle Entrate affronta, infine, il caso delle cartelle di pagamento emesse a seguito dell’omesso versamento dell’IRAP indicata dal contribuente in dichiarazione. I tecnici delle Entrate anche in questo caso ricorrono alla Cassazione osservando che la liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis art. 633/72, non preclude la possibilità al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo in quanto solo la mancata impugnazione della cartella comporta la preclusione del rimborso previsto dal DPR 602/73. Le Entrate affermano che il contenzioso con il contribuente Importante solo se il ricorso del contribuente giurisprudenziale va abbandonato risulti fondato alla luce dell’orientamento sul concetto di assenza di organizzazione autonoma che legittimano l’esclusione dall’IRAP. 10 La sequenza La Cassazione (sentenza 12111/2009). Non l’oggettiva natura dell’attività svolta essere alla ad dell’imposta, ma il è base modo - autonoma organizzazione - in cui la stessa è svolta, ad essere la una razionale giustificazione imposizione sul di valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed appunto “l’organizzazione capitali o di lavoro altrui” implica di Le Entratel (circolare 28/E/2010). Il principio affermato con riferimento alle singole controversie trattate (riguardanti gli agenti di commercio e i promotori finanziari) è stato esteso dalla Suprema corte a tutte le attività ausiliarie di cui all'articolo 2195 del codice civile, considerato che i giudici di legittimità pongono a fondamento del proprio ragionamento la distinzione , tra “l'attività d'impresa”, nella quale l'elemento organizzativo sarebbe connaturato, e “le attività ausiliarie” , che possono essere svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui e per le quali si rende necessaria la valutazione caso per caso dell'esistenza di un'autonoma organizzazione. 11 2. Studi di settore Obblighi e adempimenti per le imprese multiattività Per i contribuenti soggetti agli studi di settore che esercitano l'attività d'impresa mediante l'utilizzo di due o più punti di produzione o vendita (multipunto), ovvero che esercitano due o più attività d'impresa (multiattività), a partire dall'anno d'imposta 2007, l'applicazione degli studi di settore risulta più semplice dal momento che non è più previsto l'utilizzo del software Gerico As e quindi non è più necessario compilare i modelli per l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi stessi. Premessa Cosa prevede la nuova disposizione Come noto con il D.M. 11 febbraio 2008 è stata completamente rivista la disciplina inerente i cosiddetti contribuenti "multiattività" e "multipunto". Il decreto ha, in estrema sintesi, abolito già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007: l’annotazione separata di ricavi e costi; la compilazione dei modelli per l'annotazione separata; il calcolo dello studio di settore attraverso Gerico AS. Le nuove disposizioni prevedono che i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa (non rientranti nel medesimo studio) con ricavi, relativi alle attività non prevalenti, superiori al 30% dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti, applicheranno lo studio di settore relativo all'attività prevalente esercitata. Tuttavia, le risultanze dello studio di settore: non potranno essere utilizzate dall'Ufficio finanziario ai fini dell'accertamento, ma solo per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo; non rileveranno ai fini dell'applicazione del comma 4 bis dell'art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146. Tale disposizione, si ricorda, prevede che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 39, c. 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 54, c. 2, ultimo periodo, dello stesso decreto, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche 12 per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di Euro 50 mila, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. A carico dei soggetti multiattività resta il solo obbligo di annotare separatamente i ricavi (attribuibili alle singole attività esercitate o ai singoli punti di produzione e vendita). In caso di mancato superamento della soglia limite (30%), peraltro, resta confermata la piena applicazione, con utilizzo anche ai fini dell'accertamento, dello studio di settore relativo all'attività prevalente. Abolizione dell'obbligo dell'annotazione separata Soggetti con ricavi derivanti da attività non prevalenti 2009 2009 Non superiori al 30% Superiori al 30% dei ricavi totali dei ricavi totali Si Si compila lo studio settore dell'attività prevalente. compila dell'attività lo di prevalente nell'apposita multiattività" studio sezione i ricavi settore indicando "Imprese delle attività secondarie IMPRESE MULTIATTIVITA’ E MULTIPUNTO Sino al PERIODO Dal PERIODO D’IMPOSTA 2006 D’IMPOSTA 2007 Studi di settore – Studi di settore - attività prevalente annotazione separata Compilazione del modello relativo all’attività prevalente dal periodo d’imposta 2007 In luogo dell’applicazione del modello studi di settore “Annotazione separata” il contribuente sarà tenuto: a compilare il modello studi di settore dell’attività prevalente; come precisano le istruzioni al modello studi, l’apposito prospetto collocato nel frontespizio del modello, denominato "imprese multiattività", nel caso in cui il 13 soggetto eserciti due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore, relativo all'attività prevalente, superi il 30 % dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per verificare se l'attività secondaria supera il 30% dei ricavi complessivi, occorre considerare anche i ricavi derivanti dalle attività dalle quali derivino aggi o ricavi fissi. A tale proposito, va debitamente sottolineato che in presenza di quest'ultima attività occorre fare riferimento al (solo) aggio percepito e al ricavo (ma) al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni. Non viene meno, pertanto, in taluni casi1, l'obbligo di distinta annotazione dei ricavi delle diverse attività esercitate dall'impresa. Si fa osservare, infatti, che l’esigenza dell'annotazione separata dei ricavi in presenza di più attività nasce dal fatto che occorre comprendere se sono maggiori i ricavi riconducibili ad una attività da studi, ovvero ad una attività da parametri, ovvero a nessuna delle due e in tal modo stabilire cosa applicare tra i due strumenti (studi o parametri), oltre a monitorare la soglia del 30% dei ricavi dell'attività non prevalente determinante ai fini dell'attività di accertamento da studi. Modalità di annotazione separata dei ricavi Con riferimento alle modalità concrete di annotazione separata dei ricavi, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31/E del 01 aprile 2008, richiamando la Circolare Ministeriale 25.2.2000, n. 31/E, ha precisato che può essere utilizzato il metodo ritenuto più idoneo (codici causali, schede extracontabili, ecc.). Annotazione separata nuove regole per i soggetti multiattività Decorrenza 1 Soggetti Periodo d'imposta in Contribuenti corso al 31 dicembre esercitano due Adempimenti o che Obbligo di annotazione più separata dei ricavi L’obbligo sussiste nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, per almeno una delle quali risultino approvati gli studi di settore. In precedenza, invece, l’obbligo di annotazione separata sussisteva soltanto se per tutte le attività svolte erano applicabili gli studi di settore. 14 2007 e successivi attività d’impresa per Abrogazione dell'obbligo almeno una delle quali di annotazione separata risultano delle approvati i relativi studi di settore altre componenti contabili ed extracontabili ABROGAZIONE ANNOTAZIONE SEPARATA LA NUOVA NORMA IN SINTESI In sintesi, le nuove norme prevedono: il solo obbligo di annotazione separata dei ricavi relativi alle diverse attività esercitate (i ricavi delle attività non prevalenti devono essere superiori, per il periodo d'imposta 2009, al 30% dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti) con la precisazione che devono essere annotati separatamente anche i ricavi derivanti dall’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso oggetto; tale obbligo riguarda solo i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per almeno una delle quali risultino approvati gli studi di settore. Al contrario, confrontando le nuove norme con quelle precedentemente vigenti sino al periodo di imposta 2006, si evidenzia che: non è più necessario, per far sorgere detto obbligo di annotazione, che per tutte le attività esercitate trovino applicazione gli studi di settore; l’annotazione separata si limita ai soli ricavi e non riguarda più anche le componenti contabili ed extracontabili, ossia quei dati strutturali rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. COME DEVONO PROCEDERE I SOGGETTI MULTIATTIVITA’ In base alle disposizioni illustrate, per i soggetti multiattività si profila schematicamente la seguente procedura: il contribuente multiattività deve verificare quale è l’ammontare dell’attività prevalente in termini di ricavi per il periodo d’imposta di riferimento; se l’attività prevalente è soggetta agli studi di settore risulta applicabile lo 15 Utilizzo dati ai fini dell’accertamento dal periodo d’imposta 2007 e dal 2008 (a regime) studio di settore di tale attività; ai fini degli adempimenti dichiarativi va compilato lo studio di settore relativo all’attività prevalente avendo riguardo agli elementi di tutte le attività esercitate; se l’attività prevalente è soggetta ai parametri risulta applicabile tale strumento. Ai fini accertativi occorre considerare che, dal periodo di imposta 2007, i soggetti multiattività sono usciti dalla fase sperimentale. Nei loro confronti, quindi, gli studi di settore risultano applicabili esattamente come per gli altri contribuenti. Tuttavia il D.M. 11 febbraio 2008 ha, come sopra accennato, fatto un distinguo: qualora i ricavi delle attività non prevalenti non superano il 30% (20% per il 2007) dei ricavi complessivi (ovvero, detto in modo più semplice, dall'attività prevalente si conseguono ricavi superiori al 70% dei ricavi complessivi) il risultato dello studio di settore può essere usato ai fini dell'accertamento; qualora, invece, i ricavi delle attività non prevalenti superano l'ammontare pari al 30% dei ricavi complessivi (20% per il 2007) (o dall'attività prevalente si conseguono ricavi pari o inferiori al 70% dei ricavi complessivi) lo studio può essere utilizzato soltanto per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non direttamente per l'accertamento. L'innovazione normativa determina quindi, di fatto, un cambiamento delle modalità di utilizzo degli studi. Mentre la previgente disciplina avrebbe consentito l'applicazione "sperimentale" degli studi solo qualora le diverse attività esercitate fossero tutte considerate da più studi di settore, la nuova normativa consente: la diretta utilizzazione in sede di accertamento, di cui all'art. 10, Legge 8 maggio 1998, n. 146, qualora i ricavi delle attività non prevalenti (anche se non contemplate da alcuno studio di settore) siano pari o inferiori al 30% dei ricavi complessivi; 16 l'utilizzo esclusivo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, se i ricavi delle citate attività non prevalenti eccedono il 30% dei ricavi complessivi. Circolare n. 31 del 01.04.2008 Si fa osservare che secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E/2008, nell’ipotesi in cui risulta ammessa, ai fini dell’accertamento, la diretta utilizzazione dei risultati di GE.RI.CO, va ribadito come la stessa debba essere sempre informata a principi di "ragionevolezza", più volte richiamato nelle recenti circolari emanate per la materia in parola. Tali principi impongono, in particolare, che le stime operate dagli studi di settore siano utilizzabili solo in quanto da esse sia fondatamente desumibile l'ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo d'imposta considerato. Pertanto, qualora le risultanze degli studi di settore depongano per la non congruità della posizione del contribuente, ove la stessa sia caratterizzata dal conseguimento di ricavi per le attività non prevalenti (ossia di quelle attività non rientranti nello studio di settore effettivamente applicato) pari o inferiori al 30 % (20% per il 2007) di quelli complessivi, l'Ufficio dovrà tener conto di tale particolare situazione nella fase del contraddittorio con il contribuente. Stante il contestuale esercizio delle attività non prevalenti, la stima dei ricavi presunti, operata mediante lo studio di settore relativo alla o alle attività prevalenti, potrebbe, infatti, in casi specifici, non cogliere adeguatamente la effettiva situazione del contribuente. Tale eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, laddove l'incidenza dei ricavi delle attività non prevalenti, su quelli complessivi, sia prossima alla soglia del 30%, così come qualora le attività non prevalenti siano disomogenee rispetto a quelle considerate dallo studio di settore applicabile. Il ragionamento che sta alla base della formulazione di questa soglia può essere così riassunto: quando il peso percentuale per ricavi delle attività minori (30% per il 2009), si fa via via più consistente il software Gerico non è più in grado di stimare con sufficiente attendibilità la posizione del contribuente in esame. 17 IL PESO DELL’ACCERTAMENTO IMPRESA MULTIATTIVITA' STUDIO UTILIZZO DIRETTO IN APPLICABILE ACCERTAMENTO RICAVI NO I ESEMPIO 1 ricavi attività attività X (studio A) 100.000 (18%) attività Y (studio A) 200.000 (36%) attività Z (studio B) 250.000 (46%) STUDIO A provenienti non dalle prevalenti superano il 30% dei ricavi totali e quindi i risultati dello studio possono essere solo come utilizzati strumento di selezione. SI I ESEMPIO 2 attività X (studio A) attività Y (studio A) attività Z(parametri) ricavi attività 200.000 (20%) 550.000 (55%) provenienti non dalle prevalenti sono inferiori al 30% dei STUDIO A ricavi totali e quindi i 250.000 risultati dello studio possono (25%) essere utilizzati direttamente ai fini dell'accertamento. NO I 300.000 (20%) 750.000 (55%) ESEMPIO 3 attività X (studio A) attività Y (studio B) 450.000 (25%) STUDIO B ricavi attività provenienti non dalle prevalenti superano il 30% dei ricavi totali e quindi i risultati dello studio possono essere 18 attività Z(parametri) utilizzati solo come strumento di selezione. PARAMETRI I ESEMPIO 4 ricavi attività attività X (studio A) 600.000 (40%) attività Y (studio B) 150.000 (10%) attività Z(parametri) 750.000 (50%) PARAMETRI provenienti dalle soggette a parametri risultano prevalenti e quindi saranno i risultati di questi ultimi a poter essere utilizzati ai fini dell'accertamento. Studi di settore Nell'ipotesi in cui le attività svolte dal contribuente siano soggette e parametri in alternativamente a studi di settore e parametri si impongono ulteriori Unico 2010 precisazioni. L’abrogazione del modello annotazione separata ha portato, infatti, grandi novità per quel che concerne l’applicazione dei paramenti. Con la nuova disciplina, infatti, se il contribuente svolge diverse attività di cui una soggetta a parametri: l’applicazione dei parametri è obbligatoria solo quando tale attività è prevalente. Al contrario, nella normativa in vigore fino al 2006, per l’applicazione dei parametri era sufficiente che i ricavi conseguiti dall’attività soggetta a tale strumento fossero superiore al 20% dei ricavi (ancorché l’attività non fosse prevalente). Normativa in vigore Fino ad Unico 2007 Fino a Unico 2007, se vi era una attività soggetta a studi con ricavi, ad esempio, pari al 75% ed una attività soggetta a parametri con ricavi pari al 25%, il contribuente non poteva utilizzare il software dell'annotazione separata con l'applicazione sperimentale di Gerico (perché i ricavi dell'attività soggetta a parametri superavano il 20%), e nei suoi confronti trovavano applicazione i parametri anche per l'attività soggetta a studi. Normativa per Unico 2010 19 Da Unico 2007 è stabilito che quando vi sono più attività, con la presenza di attività soggette a studi (almeno una) e altre a parametri, gli studi trovano applicazione in relazione alle attività prevalenti soggette a Gerico. Ad esempio, in presenza di attività soggetta a studi con ricavi pari a 60 e attività soggetta a parametri con ricavi pari a 40, si applicano gli studi in relazione all'attività prevalente (60). Al contrario se l’attività soggetta a parametri risulta prevalente si applicano questi ultimi. Pertanto, se per il periodo d’imposta 2009: l’attività prevalente è soggetta a studi di settore e l’attività non prevalente è soggetta a parametri, il contribuente è tenuto all’applicazione dello studio di settore anche nel caso in cui dall’attività non prevalente si conseguono dei ricavi superiori al 20% del totale dei ricavi; al contrario, se l’attività prevalente è soggetta a parametri il contribuente sarà tenuto all’applicazione dei parametri. Studi e parametri in Sintesi STUDI DI SETTORE E PARAMETRI Saranno sempre le soglie dei ricavi relative all'attività non prevalente che fungeranno da discrimine per l'assoggettamento a uno dei due strumenti presuntivi. Pertanto: se nel periodo d'imposta 2009 le attività non prevalenti sono soggette a parametri, il soggetto in questione applicherà lo studio di settore dell'attività prevalente per l'intera sua posizione; se, invece, le attività non prevalenti sono soggette a studio di settore mentre l'attività prevalente è soggetta a parametri allora è quest'ultimo strumento a prevalere ricomprendendo tutta l'attività esercitata dal contribuente. Un contribuente esercita le due seguenti attività: Attività A) - (soggetta a parametri) per ricavi pari a 35.000; Attività B) - (soggetta a studi di settore) per ricavi pari a 65.000. In tale circostanza l’incidenza dei ricavi derivanti dall’attività A) è inferiore al 20 50% per cui non è attività prevalente. A seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni, il contribuente dovrà compilare lo studio di settore dell’attività prevalente (B). Tuttavia, considerato che dall’attività soggetta a parametri si conseguono dei ricavi superiori al 30% dei ricavi totali il contribuente sarà, altresì, tenuto alla compilazione del quadro “imprese multiattività”, compilando il rigo 4 “ricavi derivanti da altre attività non soggette a studi di settore”. ATTENZIONE: In tale circostanza, le risultanze degli studi di settore saranno utilizzate solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non ai fini dell’accertamento. Se, al contrario, l’incidenza dei ricavi dell’attività secondaria fosse stata inferiore al 30% rispetto ai ricavi totali il contribuente doveva limitarsi a compilare lo studio di settore dell’attività prevalente senza compilare il quadro “Imprese multiattività”. In questo caso lo studio di settore sarebbe stato utilizzato ai fini dell’accertamento. Un contribuente esercita le seguenti attività: Attività A) - (soggetta a parametri) per ricavi pari a 65.000 (65% dei ricavi complessivi); Attività B) - (soggetta a studi di settore) per ricavi pari a 35.000 (35% dei ricavi totali). In tale circostanza: poiché l’attività prevalente (superiore al 50%) è soggetta a parametri, il contribuente sarà tenuto all’applicazione dei soli parametri; pur se i ricavi conseguiti dall’attività non prevalente sono superiori al 30% del totale dei ricavi, tale situazione è ininfluente ai fini della compilazione del prospetto “Imprese multiattività”, in quanto quest’ultimo è relativo solamente agli studi di settore. Cosa si intende per attività prevalente Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 31//E/08, si considera “attività prevalente”, il complesso di attività considerate dal medesimo studio di settore, da cui derivano la maggiore entità di ricavi in un periodo di imposta. I contribuenti che esercitano più attività d’impresa devono, innanzitutto, valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso studio di settore; in 21 tale ipotesi, sommare i ai ricavi fini della provenienti determinazione dell’attività prevalente, si devono dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici d’attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo studio di settore. In altre parole, i contribuenti che esercitano più attività devono, innanzitutto, valutare se due o più attività rientrano nello stesso studio di settore ed in caso affermativo devono sommare i ricavi da esse provenienti. Lo stesso criterio vale, peraltro, anche nel caso in cui il contribuente svolga più attività di cui alcune soggette alla disciplina dei parametri. Alcuni esempi Esempio n. 1 Vediamo di seguito altri esempi esemplificativi. Attività esercitata Studio applicabile Ricavi conseguiti Percentuale Attività X Studio A 100.000 20% 60% Attività Y Studio A 200.000 40% Attività Z Studio B 200.000 40% 500.000 100% Totale Il contribuente, valutato che i ricavi relativi alle attività rientranti nello studio A sono prevalenti, applica e compila lo studio A, indicando in esso i dati contabili ed extracontabili riferiti a tutte le attività (X, Y e Z). Esempio n. 2 Come evidenziato in precedenza, il criterio della prevalenza dei ricavi risulta applicabile anche nel caso in cui tra le diverse attività svolte ce ne sia una che risulti soggetta a parametri. Vediamo l’esempio. Attività esercitata Studio applicabile Ricavi conseguiti Percentuale Attività X Studio A 200.000 20% 75% Attività Y Studio A 550.000 55% Attività Z Parametri 250.000 25% 1.000.000 100% Totale Anche nel caso in esame risulta applicabile lo studio A a tutte le attività (X, Y e Z). Esempio n. 3 22 Nell’ipotesi in cui le attività appartengano a studi diversi si identificherà direttamente l’attività prevalente in quanto non sono presenti più attività nello stesso studio. Attività esercitata Studio applicabile Ricavi conseguiti Percentuale Attività X Studio A 300.000 20% Attività Y Studio B 750.000 50% Attività Z Parametri 450.000 30% 1.500.000 100% Totale Nel caso sopra esposto si applica lo studio B in quanto l’attività Y è prevalente. Esempio n. 4 Nell’ipotesi in cui l’attività prevalente è soggetta ai parametri risulteranno applicabili i parametri relativi a tale attività. Attività esercitata Studio applicabile Ricavi conseguiti Percentuale Attività X Studio A 200.000 40% Attività Y Studio B 800.000 10% Attività Z Parametri Totale 50% 1.000.000 2.000.000 100% Nel caso sopra esposto si applicano i parametri in quanto l’attività Z è prevalente. Presenza di più attività di impresa Riepilogo disciplina per il periodo di imposta 2009 Attività Attività prevalente secondaria Incidenza attività Compilazione di: secondaria STUDI Studi di settore Studi di settore DI SETTORE ATTIVITA’ PREVALENTE Maggiore del 30% Attenzione: Deve essere compilato il quadro imprese multiattività Studi di settore Studi di settore Inferiore al 30% STUDI Parametri Maggiore del 30% SETTORE ATTIVITA’ PREVALENTE STUDI Studi di settore DI DI SETTORE ATTIVITA’ PREVALENTE Attenzione: 23 Deve essere compilato il quadro imprese multiattività Studi di settore Parametri Parametri Prospetto delle imprese multiattività Parametri Studi di settore Studi di settore Inferiore al 30% Maggiore del 30% Inferiore al 30% STUDI DI SETTORE ATTIVITA’ PREVALENTE PARAMETRI PARAMETRI I soggetti, imprese multiattività, sono tenuti ad inviare il modello relativo ai dati rilevanti ai fini dello studio di settore, compilando l’apposito prospetto delle “Imprese multiattività”. Nel modello studi di settore (riferito al codice dell’attività prevalente), dovranno essere indicati i dati (contabili ed extracontabili) con riguardo all’intera attività d’impresa esercitata mentre nell’apposito prospetto dovranno essere indicati i ricavi delle attività non prevalenti se l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non comprese nello studio di settore applicato, relativo all’attività prevalente, superano il 30% del totale dei ricavi dichiarati. Nel prospetto delle “Imprese multiattività” devono essere indicati i ricavi relativi: all’attività prevalente soggetta a studio (Rigo 1); all’attività non prevalenti soggette a studi di settore (Rigo 2); 24 Natura dei ricavi prevalenti alle altre attività soggette a studi (Rigo 3) alle attività accessorie soggette a parametri (Rigo 4); alle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso (Rigo 5). Occorre prestare attenzione alla natura dei ricavi non prevalenti in relazione al tipo di attività svolta dall'imprenditore. Qualora i ricavi provengano dalla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso che risultino direttamente afferente all'attività prevalente svolta, i ricavi corrispondenti dovranno essere inclusi nei ricavi dell'attività prevalente e non più considerati ai fini del raggiungimento della soglia del 30% . Al riguardo nella Circolare 31/E/2008 sono stati segnalati gli studi di settore per i quali i ricavi relativi alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso possono ritenersi direttamente afferenti all'attività svolta. In particolare per le attività caratterizzate da vendita con aggi o ricavi fissi considerate dagli studi di settore TM80U (vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione), UM13U (commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) e TM85U (commercio al dettaglio di prodotti del tabacco), gli aggi e i ricavi fissi sono considerati "Ricavi" tipici in quanto direttamente afferenti all'attività svolta. Con riguardo agli studi di settore U36U (ristoranti, trattorie, pizzerie) e UG37U (bar e caffè) occorre, invece, osservare che tra i ricavi tipici dell'attività vanno inclusi anche quelli provenienti dalla cessione di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso ad esclusione del caso in cui i ricavi fissi derivino dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetico, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio. Solo i ricavi derivanti dalla cessione dei beni soggetti ad aggi o ricavi fissi non compresi tra quelli appena indicati andranno, quindi, considerati rilevanti ai fini del superamento della soglia del 30% di attività non prevalenti. 25 Ordine da tenere nella compilazione del prospetto multiattività Per le imprese che esercitano 2 o più attività d’impresa, di cui almeno una soggetta agli studi di settore, si dovranno, pertanto: annotare distintamente solo i ricavi relativi alle diverse attività esercitate. Nella compilazione del prospetto “Imprese multiattività“ va seguito un ordine decrescente in base al volume dei ricavi delle singole attività svolte. Nel rigo 1 occorre indicare il codice dell'attività prevalente in termini di ricavi sulla base del quale si compila l'unico modello di studio di settore e, nell'apposito spazio, l'importo dei ricavi stessi. Nel rigo 2 vi è spazio per indicare in ordine decrescente i ricavi di tre ulteriori attività. Se le attività soggette a studi sono più di quattro i ricavi delle restanti attività vanno inseriti cumulativamente nel rigo 3 senza l'indicazione del codice attività. Nel rigo 4 vanno indicate le altre attività non soggette a studi, ossia quelle che hanno un codice da parametri, ovvero quelle che hanno un codice che non rientra né negli studi né nei parametri. Il rigo 5 è riservato (con le precisazioni di cui ai paragrafi “Ricavi derivanti da aggi” e Eccezione alla multiattività: attività complementari”) all'indicazione dei ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. L'importo complessivo dei ricavi indicati nel prospetto "Imprese multiattività" deve coincidere con la somma degli importi indicati Quadro F elementi contabili. In particolare, occorre: sommare righi F01, F02 colonna 2, F06 colonna 2, ed F07; detrarre righi F02 colonna 1, F06 colonna 1. Tale somma algebrica è funzionale alla circostanza che l'importo dei ricavi è costituito dalla sommatoria dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d), e), D.P.R. 917/1986 degli altri proventi considerati ricavi (ad esclusione di quelli di cui all'art. 85, lett. f), D.P.R. 917/1986), nonché delle variazioni delle rimanenze relative ad opere forniture e servizi di durata ultrannuale (al netto di quelle valutate al costo) riferiti allo studio di settore indicato nel corrispondente campo. 26 Un contribuente esercita le seguenti attività: 1.Attività A), soggetta a studi, ricavi 72% dei ricavi complessivi; 2.Attività B), soggetta a studi, ricavi 28% dei ricavi complessivi. Il contribuente in tale circostanza: compila esclusivamente lo studio di settore dell’attività A); non dovrà compilare il prospetto delle imprese multiattività. Un contribuente esercita le seguenti attività: 1.Attività A), soggetta a studi, ricavi 62% dei ricavi complessivi; 2.Attività B), soggetta a studi, ricavi 38% dei ricavi complessivi. Il contribuente in tale circostanza: compila esclusivamente lo studio di settore dell’attività A); compila il prospetto “Imprese multiattività” e indica distintamente i ricavi dell’attività A) e dell’attività B). 27 Periodo d’imposta 2009 Ricavi derivanti dall’attività X (studio di settore ): € 180.000 (67%); Ricavi derivanti dall’attività Z (studio di settore ) : € 90.000 (33%); Totale ricavi: € 270.000. I ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività “Z” per cui si dovrà procedere alla sono pari al 33% dei ricavi totali, compilazione del prospetto “Imprese multiattività”. Il contribuente, in tale ipotesi, dovrà: compilare lo studio di settore dell’attività “X”, con l’indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all’intera attività d’impresa esercitata; compilare il prospetto “Impresa multiattività” indicando i ricavi conseguiti svolgendo: l’attività “X” nella casella 1 “Prevalente”; l’attività “Z” nella casella 2 “Secondarie”. Z X 180.000 90.000 Attenzione: In tale circostanza per il periodo d’imposta 2009, le risultanze degli studi di settore sono utilizzate solo ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo e non ai fini dell’accertamento. Periodo d’imposta 2009 Un’impresa esercita: l’attività 46.22.00 - Commercio all’ingrosso di fiori e piante (Studio UM18A) con ricavi pari al 75% dei ricavi complessivi; l’attività 47.75.10 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toilette e per l'igiene personale (Studio UM16U) con ricavi pari al 25% dei 28 ricavi complessivi. In tale ipotesi, si applicherà lo studio di settore UM18A, relativo all’attività prevalente, indicando i dati relativi ad entrambe le due attività esercitate. Poiché a partire dal 2009 se dall’attività non prevalente si conseguono dei ricavi superiori al 30% dei ricavi totali, le risultanze derivanti dall’applicazione dello studio di settore relativo all’attività prevalente non possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento ma solo per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie, nel caso di specie, resta ferma la piena applicazione, con utilizzo anche ai fini dell’accertamento, dello studio di settore relativo all’attività prevalente, in quanto dall’esercizio dell’attività non prevalente derivano ricavi (25%) inferiori al 30% dei ricavi complessivi dichiarati. Ricavi rilevanti da aggi Come sopra accennato, secondo quanto chiarito nella circolare n. 31/E/2008, ai fini della verifica della quota del 30%, devono essere inclusi i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi, considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni. Un’impresa esercita le seguenti attività: Commercio tabacchi Commercio al dettaglio di alimenti Studio TM85U Ricavi lordi 300.000 Studio UM01U Ricavi 100.000 Aggi(10%) 30.000 L’impresa deve compilare il solo studio UM01U poiché, considerando i ricavi netti dello studio TM85U, risulta prevalente l’attività di commercio di alimenti. L’impresa deve, inoltre, compilare il prospetto imprese multiattività, indicando nel rigo 5 gli aggi conseguiti ( 30.000). Lo stesso importo di euro 30.000 relativo agli aggi dei tabacchi, andrà indicato nella sezione riservata ai dati contabili, rigo F08 del Modello UM01U, mentre al rigo F01 andranno riportati i soli ricavi derivanti dalla vendita dei beni alimentari. Le attività soggette ad aggio o ricavo fisso, fatte salve le ipotesi dell’esercizio delle stesse nell’ambito degli studi di settore TM80U ( commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione), UM13U (commercio al dettaglio di giornali e riviste) e TM85U (commercio al dettaglio di generi di monopolio) costituiscono “ una attività a se 29 stante” per la quale va verificato, considerando anche le altre attività non prevalenti esercitate, il superamento della soglia del 30%. Il prospetto imprese multiattività deve essere compilato anche quando l’impresa esercita due o più attività d’impresa non comprese nello stesso studio di settore se l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività non comprese nello studio di settore applicato, relativo all’attività prevalente, supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati. Per la verifica di questa percentuale devono includersi i ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi, considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto ai fornitori. Si fa osservare che ciò risulta innovativo, rispetto al criterio adottato negli anni precedenti al periodo di imposta 2007, in ordine all’individuazione dello studio da applicare qualora siano svolte attività ad aggio o a ricavo fisso congiuntamente ad altre attività. Infatti, in presenza di un’attività soggetta ad aggio e di una altra attività è probabile che l’attività ad aggio risulti prevalente in termini di ricavi lordi, ma non lo sia rispetto alla valutazione fatta con i ricavi netti con conseguente applicazione dello studio di settore relativo all’attività non ad aggio. Ricavi da cui derivino aggi o ricavi fissi Come rilevato dalle istruzioni degli studi di settore, per ricavi relativi alle attività dalle quali derivano aggi o ricavi fissi si tratta di: aggi conseguiti da rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; ricavi derivanti: • dalla gestione di ricevitorie, totocalcio, totogol, totip, totosei; • dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; • dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto; ricavi conseguiti per la vendita di carburanti; ricavi conseguiti dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici. Regole Le istruzioni ministeriali e la C.M. 31/E/2008 hanno precisato che le attività in cui gli particolari aggi e ricavi fissi sono direttamente afferenti all'attività svolta, precisamente quelle comprese negli studi: 30 Compilazione del quadro F in presenza di attività soggette ad aggio TM80U: vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione; UM13U: commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; TM85U: commercio al dettaglio di prodotti del tabacco; non devono essere separatamente indicati nell'apposito riquadro ma devono, invece, essere considerati ricavi in senso stretto e aggiunti a quelli relativi alle attività prevalenti o secondarie esercitate dal contribuente. In questi casi, pertanto, le istruzioni al modello, prevedono che gli aggi e i ricavi fissi, derivanti dalle attività incluse nei predetti studi, devono essere inclusi tra i “Ricavi” (rigo F8) del Quadro F dei dati contabili, ma non devono essere indicati nel rigo 5 del prospetto di composizione dei ricavi “Imprese multiattività”. TM80U UM13U TM85U vendita al dettaglio di commercio al dettaglio commercio al carburanti per di giornali, riviste e dettaglio di prodotti autotrazione periodici del tabacco Per queste specifiche attività caratterizzate contemporaneamente e tipicamente da ricavi “ordinari” e da “ricavi da aggio”, non occorre separare le due tipologie di ricavi (ordinari e da aggio), ma entrambi confluiscono nel rigo 1 del prospetto “Imprese Multiattività”. Relativamente alle attività soggette ad aggio riteniamo utile evidenziare come deve avvenire la compilazione del quadro “ F (Dati contabili)” dello studio di settore. Partendo da tutto quanto sopra esposto si sottolinea che: ♦ a rigo F08 va indicato l’importo degli aggi o dei ricavi al lordo del prezzo corrisposto al fornitore, ovvero, al netto a seconda che ci si trovi in regime di contabilità ordinaria o semplificata; ♦ ai righi F12 e F13 non deve essere ricompreso il valore delle esistenze iniziali (che in caso di contabilità ordinaria vanno indicate a rigo F09) e delle Rimanenze Finali (che in caso di contabilità ordinaria vanno indicate a rigo F10) relativo alle attività soggette ad aggio; 31 Neutralizzazione elle attività RICAG ♦ a rigo F14 non deve essere ricompreso il costo degli acquisti relativo alle attività soggette ad aggio (che in caso di contabilità ordinaria vanno indicate a rigo F11); ♦ nel rigo F01 vanno indicati solo i ricavi dell’attività prevalente (non ad aggio o ricavo fisso). In sostanza la neutralizzazione dei costi derivanti dalla vendita dei generi soggetti ad aggio prevede la costruzione di un coefficiente di scorporo come di seguito illustrato: Aggi – Costo del venduto relativo ad attività ad aggio (Ricavi – Costo del venduto) + ( Aggi – Costo del venduto relativo ad attività ad aggio) Dove: iIIn Variabile Righi di riferimento Aggi F08 Costo del venduto relativo F09 – F10 + F11 Ricavi F01 Costo del venduto F12 – F13 + F14 + F15 prat 32 ica nelle ipotesi di applicazione degli studi di settore in presenza delle attività ad aggio o ricavo fisso, le stesse vengono neutralizzate in modo che non interferiscano nella stima effettuata da Gerico per le attività soggette agli studi di settore. La neutralizzazione di Gerico avviene: dal lato dei ricavi escludendo i ricavi relativi alle attività soggette ad aggio da quelli dichiarati dal contribuente che vengono confrontati con il ricavo presunto calcolato da Gerico (i proventi delle attività ad aggio devono comunque essere indicati nei modelli per gli studi di settore); dal lato degli altri elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi, non considerando la quota parte di determinate variabili afferenti le attività ad aggio, indicate negli stessi modelli degli studi di settore. Con riferimento a quest’ultimo punto, l’importo indicato nel rigo F08 ( al netto degli eventuali importi indicati nei righi da F09 a F11) è utilizzato dal software Gerico al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività ad aggio, per neutralizzare l’effetto ai fini dell’applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi. Le variabili interessate alla neutralizzazione e che quindi Gerico assumerà non più nel valore contabile (indicato nei righi F16, F17, F18 campo 3, F19 e F29 campi 1 e 2 del quadro F) bensì nel minore importo che risulta dalla predetta neutralizzazione, sono le seguenti: spese per acquisto di servizi: costo per la produzione di servizi; altri costi per servizi; costo per il godimento di beni mobili di terzi acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria; spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa; valore dei beni strumentali; valore dei beni mobili strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. Si precisa che i dati contabili sopra elencati devono essere esposti nel quadro F, 33 comprendendo gli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi. Eccezione alla multiattività: attività complementari Come fin qui argomentato, quando sono esercitate due o più attività, contraddistinte da codici attività non rientranti nello stesso studio di settore, si è in presenza di una impresa multiattività. Tuttavia vi possono essere alcune situazioni che, pur basate sull’esercizio di più attività, non configurano comunque ipotesi di impresa multiattività. In sostanza ci sono alcune ipotesi in cui il contribuente esercita più attività ma per esse non trova applicazione la disciplina dettata per i soggetti “multiattività”. Specifiche attività, infatti, risultano appositamente ricompresse nello studio di settore dell’attività prevalente, e quindi dello studio applicabile, in quanto ad esse complementari. DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ COMPLEMENTARE Si evidenzia, al fine di una immediata comprensione, che una attività si definisce complementare quando è esercitata, in via non prevalente, con una attività prevalente che l’attrae nel proprio studio di settore. In tal caso, infatti, lo studio utilizzato per lo studio di settore prevalente è elaborato in maniera tale da ricomprendere le attività complementari da esso individuate in modo che tutte le attività esercitate risultino come una unica attività. Tale situazioni specifiche sono state, per espressa previsione normativa, indicate nelle istruzioni relative agli studi di settore interessati. Di seguito in forma tabellare si riportano gli studi di settore che individuano ipotesi di complementarità. STUDI DI SETTORE CON ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DESCRIZIONE STUDIO 34 I contribuenti che esercitano, come attività prevalente, una o più attività comprese nello studio di settore UG37U ed esercitano anche in via complementare esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate: Ristorazione con somministrazione (codice attività 56.10.11); UG37U Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto( codice 56.10.20) (gelaterie e pasticcerie Ristorazione ambulante ( codice 56.10.42) anche ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina) non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività. Lo studio si applica anche se i ricavi derivanti da cessioni di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio, risultano prevalenti. I contribuenti che esercitano come attività quella di “Commercio al dettaglio di monopolio (tabaccherie)”, con codice attività 47.26.00, ed esclusivamente l’attività TM85U complementare di “Ricevitorie del Lotto, Super Enalotto, (commercio al Totocalcio eccetera”, con codice attività 92.00.01, non dettaglio di generi di devono compilare il prospetto relativo alle imprese monopolio) multiattività. Si noti che tale regola si applica anche nell’ipotesi in cui l’attività di ricevitoria sia prevalente rispetto a quella di commercio al dettaglio di tabacchi. I soggetti che esercitano come attività prevalente una o più attività comprese nello studio di settore UD12U e, congiuntamente ad esse, esercitano in via complementare esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate: “Supermercati” (codice attività 47.11.20); UD12U “Discount di alimenti” (codice attività 47.11.30); (produzione di “Minimercati altri esercizi non specializzati di alimentari vari” (codice attività 47.21.40); prodotti di panetteria, e “Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata” (codice attività 47.21.02); commercio al dettaglio di pane) “Commercio al dettaglio di bevande” (codice attività 47.25.00); “Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero- 35 caseari” (codice attività 47.29.10); “Commercio al dettaglio di caffè torrefatto” (codice attività 47.29.20); “Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici” (codice attività 47.29.30); “Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca” (codice attività 47.29.90). non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività. I soggetti che esercitano l’attività di “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali 93.29.20 e, e congiuntamente fluviali” – ad codice attività essa, esercitano esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate: “Ristorazione con somministrazione” (codice attività 56.10.11); di cibi da asporto” (codice attività 56.10.20); UG60U (gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali) “Ristorazione senza somministrazione con preparazione “Gelaterie e pasticcerie” (codice attività 56.10.30); “Gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice attività 56.10.41) “Ristorazione ambulante” (codice attività 56.10.42); “Bar e altri esercizi simili” (codice attività 56.30.00); non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività. Si noti che i titolari di concessione per l’esercizio di attività degli stabilimenti balneari sono tenuti ad applicare lo studio TG60U anche se la relativa attività non è prevalente, nell’ambito della medesima unità produttiva. 36 I contribuenti che esercitano come attività prevalente quella ricompressa nello congiuntamente UG44U (alberghi, affitto camere per brevi studio ad di essa settore UG44U esercitano in e via complementare esclusivamente una o più attività tra quelle di seguito elencate: periodi, case ed “Ristorazione con somministrazione” ( codice attività 56.10.11) appartamenti per “Gelaterie e pasticcerie” ( codice attività 56.10.30) vacanze, alloggi per “Bar e altri esercizi simili senza cucina” ( codice attività studenti) 56.30.00) non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività I contribuenti che esercitano come attività prevalente quella ricompressa nello congiuntamente studio ad di essa settore UG36U esercitano in e via complementare una o più attività tra quelle di seguito elencate: pizzerie) “Gelaterie e pasticcerie ambulanti” ( codice attività 56.10.41) UG36U (Ristoranti, trattorie, “Gelaterie e pasticcerie” ( codice attività 56.10.30) “Bar e altri esercizi simili senza cucina” ( codice attività 56.30.00) non devono compilare il prospetto relativo alle imprese multiattività. Lo studio si applica anche se i ricavi derivanti da cessioni di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio, risultano prevalenti. I contribuenti che esercitano come attività prevalente quella UM13U ricompressa (commercio al congiuntamente dettaglio di giornali, complementare una o più attività soggette a studi di riviste e periodici) settore non devono compilare il prospetto relativo alle nello studio ad essa di settore TM13U esercitano in e via imprese multiattività. Nelle specifiche ipotesi sopra riportate, dunque, la complementarità fa si che non si configuri un’ipotesi di multiattività. 37 Pertanto: le attività complementari devono essere ricompresse nello studio di settore dell’attività prevalente; se vengono esercitate solo l’attività prevalente e quelle complementari non deve essere compilato il prospetto relativo alle imprese multiattività; in presenza di sole attività complementari lo studio di settore è sempre Presenza di Attività prevalente, complementare e altre attività utilizzabile ai fini dell’accertamento. Resta inteso che nel caso in cui il contribuente eserciti contemporaneamente una attività prevalente, una attività complementare ed altre attività bisogna verificare se vi è obbligo della compilazione del prospetto “Imprese multiattività” ponendo particolare attenzione alle modalità della sua compilazione. Nell’ipotesi di compresenza di attività complementari ed attività non complementari, nella verifica della soglia del 30% è necessario considerare che: i ricavi dell’attività prevalente vanno aumentati dei ricavi derivanti dalle attività complementari; nella determinazione della percentuale dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti, vanno considerate le rimanenti altre attività residue non complementari. Nel caso in cui vi sia l’obbligo di compilazione del prospetto “Imprese multiattività” perché vengono esercitate con una percentuale di ricavi superiori al 30% altre attività diverse da quelle complementari, nel rigo 1 (Attività prevalente) del prospetto deve essere indicato l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto dello studio dell’attività prevalente e delle attività complementari. Le istruzioni allo studio di settore TM13U ( commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) precisano che: nel caso in cui vengano esercitate con una percentuale di ricavi superiori al 30%, attività soggette ai parametri, nel rigo 1 del prospetto deve essere indicato l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dello studio stesso e delle sole eventuali attività complementari soggette a studi di settore; nel rigo 4 si devono riportare i ricavi delle attività soggette a parametri. 38 Esempi riepilogativi all’approfondimento Riportiamo di seguito qualche esempio di quanto argomentato nel presente approfondimento. Prospetto multiattività Esempio n. 1 Si consideri un'impresa che esercita le seguenti attività: X (studio UG75U) ricavi Euro 535.600 (52%); Y (studio TM11U) ricavi Euro 350.200 (34%); Z (studio TG69U) ricavi Euro 144.200 (14%). Totale ricavi Euro 1.030.000. Il riquadro degli studi relativo alle imprese "multiattività" si compila nel seguente modo: UG75U Esempio n. 2 Si consideri un'impresa che esercita le seguenti attività: X (studio UG75U) ricavi Euro 834.300 (81%); Y (studio TM11U) ricavi Euro 123.600 (12%); Z (studio TG69U) ricavi Euro 72.100 (7%). Totale ricavi Euro 1.030.000. Il prospetto degli studi relativo alle imprese "multiattività" non deve essere compilato in quanto i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti sono inferiori al 30%. Esempio n. 3 Si consideri un'impresa che esercita le seguenti attività: X (studio UG75U) ricavi Euro 360.000 (30%); Y (studio UG75U) ricavi Euro 300.000 (25%); 39 Z (studio TG69U) ricavi Euro 540.000 (45%). Totale ricavi Euro 1.200.000. Il riquadro degli studi relativo alle imprese "multiattività" si compila nel seguente modo: UG75U Solo nel secondo esempio, lo studio di settore potrà essere utilizzato come specifico strumento di accertamento nei confronti del contribuente. Imprese con ricavi derivanti da aggi o ricavi fissi Esempio n. 1 Si consideri un'impresa esercente un'attività rientrante nello studio di settore UM01U che consegua: ricavi ordinari pari a Euro 550.000 (55%); aggi e ricavi fissi pari a Euro 450.000 (45%) Totale ricavi Euro 1.000.000. Il riquadro degli studi relativo alle imprese "multiattività" si compila nel seguente modo: Lo studio di settore non può essere utilizzato ai fini dell'accertamento. Esempio n. 2 Si consideri un'impresa esercente un'attività rientrante nello studio di settore TM85U (commercio al dettaglio di generi di monopolio) che consegua: ricavi ordinari pari a Euro 300.000 (60%) aggi e ricavi fissi derivanti dalla cessione di prodotti del tabacco pari a Euro 200.000 (40%) Totale ricavi Euro 500.000. Il riquadro degli studi relativo alle imprese multiattività non deve essere compilato in quanto gli aggi e ricavi fissi, sono considerati, in questo caso, ricavi ordinari e si aggiungono agli Euro 300.000 di ricavi ordinari del 40 presente esempio. Lo studio può essere utilizzato ai fini dell'accertamento. 3. I chiarimenti della Circolare n. 34 dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34 del 18 giugno fornisce chiarimenti in ordine alle principali novità relative agli studi di settore in vigore nel periodo d’imposta 2009. Tra i temi trattati si citano i correttivi congiunturali per tenere conto della crisi economica, realizzazione di uno specifico software che permetterà ai contribuenti di segnalare i motivi dello scostamento rispetto a Gerico, elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale. Analisi della territorialità Con il decreto ministeriale 12 marzo 2010 sono state approvate tre nuove analisi delle territorialità specifiche che hanno consentito l’individuazione di indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore e renderli sempre più aderenti alla realtà economica cui le imprese si riferiscono. In particolare, le predette analisi delle territorialità specifiche fanno riferimento, rispettivamente, ai seguenti indicatori: “livello delle retribuzioni” (individuato a livello provincia), → consente di tener conto della diversa incidenza del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi, in relazione alle specifiche realtà territoriali; “livello del reddito disponibile per abitante” (individuato per tutti i comuni, nonché per ciascuna provincia e ciascuna regione), → consente di tener conto della capacità dei contribuenti a produrre ricavi/compensi, in funzione dei diversi livelli di benessere e grado di sviluppo economico che caratterizzano il luogo in cui svolgono l’attività; “livello delle quotazioni immobiliari” (individuato in particolare per gli studi di settore UG69U – Costruzioni- e UG40U - Valorizzazione immobiliare), → consente di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e aree territoriali 41 Individuazione di indicatori territoriali livello delle retribuzioni, livello delle quotazioni immobiliari, livello del reddito disponibile per abitante. Studio di settore UG69U (costruzioni) regionalizzato Lo studio UG69U – Costruzioni rappresenta la prima elaborazione degli studi di settore su base regionale prevista dall’articolo 83, commi 19 e 20, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 133 dello stesso anno. Tale disposizione prevede, in particolare, che → “in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore […] vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1” dell’articolo 62-bis del decreto legge n. 331 del 1993. Il nuovo studio delle costruzioni rappresenta una innovazione per la nuova metodologia su base “regionale” adottata; ha consentito di prendere in esame, distintamente, le singole imprese sulla base della loro localizzazione, allo scopo di analizzare le realtà imprenditoriali più simili tra loro sotto il profilo territoriale. Correttivi per il periodo d’imposta 2009 L’articolo 8 del decreto legge n. 185 del 2008 ha previsto una “revisione congiunturale speciale” degli studi di settore, al fine di consentire le integrazioni necessarie per tener conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato sulle singole attività interessate dall’applicazione degli studi stessi, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. In attuazione di tale disposizione e per sterilizzare gli effetti causati dalla crisi sulla realtà delle piccole e medie imprese e dei professionisti cui si applicano gli studi, il decreto ministeriale del 20 maggio 2010 ha introdotto quattro tipologie di correttivi: 42 correttivi relativi all’analisi della normalità economica → per l’applicazione di tale correttivo è stata prevista l’introduzione, nel quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, del modello per la comunicazione dei dati, di un apposito rigo in cui viene richiesta l’informazione relativa ai Ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d’imposta 2008; Ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d’imposta 2008 correttivi specifici per la crisi → i correttivi in argomento sono finalizzati ad adeguare, per il periodo d’imposta 2009, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore rispetto agli effetti collegati con la crisi economica e dei mercati; correttivi congiunturali di settore → i correttivi congiunturali di settore sono stati previsti per 147 dei 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2009. Per tali studi di settore sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo modello organizzativo (cluster); correttivi congiunturali individuali → L’applicazione del correttivo congiunturale individuale determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale di riferimento, derivante dall’applicazione dell’analisi della congruità, per un coefficiente di ponderazione che tiene conto sia della contrazione dei ricavi/compensi dichiarati non spiegata dai correttivi congiunturali di settore, sia del fatto che la rigidità del modello di stima degli studi di settore aumenta in modo più che proporzionale al crescere della riduzione dei ricavi/compensi dichiarati. CORRETTIVI PER IL PERIODO 2009 correttivi relativi all’analisi della normalità economica correttivi specifici per la crisi 43 L’utilizzo retroattivo degli studi correttivi congiunturali di settore correttivi congiunturali individuali Il risultato della forma più evoluta degli studi di settore può essere utilizzato anche per le annualità precedenti come la Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenze 26635/26636/26637/26638 depositate il 18 dicembre 2009) ha avuto già modo di rilevare. Come già affermato con la circolare 29/E/2009 l’Agenzia conferma che l’utilizzo retroattivo di Gerico NON può avvenire quando esso risulta influenzato dai correttivi congiunturali per tenere conto delle ripercussioni della crisi economica. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i correttivi congiunturali per la crisi approvati con decreto 20 maggio 2010 risultano una specificità del periodo d’imposta 2009 e, quindi, possono essere utilizzati solamente per tale periodo. Maggiorazione dovuta ai fini ell’adeguamento In linea con tale interpretazione l’Agenzia afferma che l’introduzione dei correttivi “anticrisi”, non configura una “evoluzione” degli studi di settore ma, stante il disposto normativo, una integrazione degli stessi. Conseguentemente ai fini dell’adeguamento ai risultati degli studi non evoluti per il 2009, è dovuto il versamento della maggiorazione d’imposta del 3% qualora lo scostamento tra ricavi/ compensi dichiarati e ricavi/compensi risultanti ll’applicazione degli studi di settore deve essere superiore al 10% . Gli studi di settore influenzati dai correttivi non sono un’evoluzione dello studio di settore Novità di Gerico 2010 Lo studio di settore non può Quando ne ricorrono le essere utilizzato condizioni è dovuta la retroattivamente maggiorazione del 3% La versione 2010 del software GERICO presenta una serie di novità finalizzate a migliorare il contenuto informativo dell’esito prodotto dall’applicazione: 44 Analisi della normalità la nuova versione di GERICO consente, anche per i soggetti congrui – analogamente a quanto già previsto per i non congrui – la visualizzazione dei risultati eventuali dell’analisi maggiori di normalità economica, con l’evidenziazione degli importi stimati dall’applicazione degli indicatori di normalità. L’implementazione impatta sia sulla scheda “Analisi Normalità Economica” che sulla scheda “Normalità Economica”: nella prima scheda viene fornita l’indicazione dell’eventuale anomalia riscontrata, con la possibilità di visualizzare una legenda descrittiva del funzionamento del singolo indicatore di normalità economica, nonché i dettagli relativi ai valori utilizzati ai fini del calcolo dei maggiori ricavi/compensi; nella seconda scheda si riportano, distintamente per ogni indicatore di normalità economica che trova applicazione per lo specifico studio, i valori calcolati, i valori di riferimento e gli eventuali maggiori importi stimati. Territorialità scheda “Territorialità”, nella quale vengono visualizzate ulteriori schede di dettaglio che riportano – laddove previste – i riferimenti delle diverse tipologie di territorialità applicabili allo specifico studio. In particolare, possono essere visualizzate fino a tre differenti schede di dettaglio: - territorialità generale; - territorialità specifica; - territorialità correttivi crisi. Correttivi sezione denominata “Applicazione dei correttivi riferiti alla crisi economica 2009”, (all’interno della scheda “Risultati Congruità e Normalità”) che riporta il dettaglio dei singoli correttivi applicati. In particolare nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’incremento della soglia massima ammissibile dell’indicatore “Durata delle scorte”, a seguito dell’intervento del correttivo che agisce sull’analisi di normalità economica, in corrispondenza di tale indicatore viene riportata la dicitura integrativa “indicatore corretto per effetto crisi 2009”. In presenza delle condizioni che determinano l’applicazione degli altri “correttivi crisi”, infine, è specificamente visualizzato il contributo da essi apportato in termini di riduzione della stima dei ricavi/compensi complessivi, sotto il titolo “Applicazione dei correttivi riferiti alla crisi economica 2009”. Le 45 Studi di settore e gravidanza tipologie di correttivi che possono essere visualizzate per i singoli studi sono le seguenti: correttivi specifici per la crisi (differenti in funzione degli studi per cui trovano applicazione); correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali individuali. GERICO 2010 Scheda con analisi normalità, scheda con territorialità, scheda con dettaglio dei diversi correttivi. Per gli studi di settore UG33U, istituti di bellezza UG34U, servizi di barbiere e parrucchiere, → la circolare invita gli uffici a tenere conto, nella fase di accertamento, alle posizioni oggetto di controllo se si siano verificate situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da gravidanza. Nella circolare si afferma infatti che “la normativa vigente non prevede l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore per le lavoratrici in gravidanza o puerperio e in generale per i contribuenti con figli minori che necessitano delle cure e dell'assistenza”. Tuttavia la circolare afferma che gli uffici dovranno “considerare con particolare attenzione situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione”. Già in sede di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sarà cura degli uffici valutare con particolare attenzione la situazione di quei contribuenti che hanno indicato nel campo “Note aggiuntive” di GERICO le circostanze in parola. 46 Tuttavia, la circolare evidenzia che la questione della maternità deve essere esaminata anche in relazione alla specifica attività svolta. Software e informazioni di non congruità L’Agenzia delle Entrate, infine, annuncia che è in preparazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, un software specifico per la trasmissione delle informazioni relative → alle cause di non congruità da parte dei contribuenti. Per quest’anno le segnalazioni potranno essere effettuate entro dicembre 2010. Con il software, dunque si potranno inviare informazioni sulle cause dello scostamento, tenendo conto dei correttivi per la crisi. Potranno avvalersi del software quei contribuenti che per il periodo di imposta 2009: non risultano congrui, anche di fronte a una non normalità economica; non risultano coerenti; non risultano normali anche se congrui. Segnalazione delle giustificazioni per la non congruità mediante apposito software che verrà messo a disposizioni dall’Agenzia delle Entrate, entro dicembre 2010. 4. Società di comodo: La difesa 47 Le società di comodo si possono difendere prima impugnando il rigetto dell’istanza d’interpello e poi facendo ricorso contro l’accertamento dimostrando l’operatività della società Con due recenti sentenze viene aggiornato il quadro di difesa per le società di comodo. In Co particolare: me la Ctr di Bari con la sentenza n. 71 del 11 maggio scorso afferma che è impugnabile in Commissione tributaria il diniego dell’istanza di interpello di disapplicazione; not o, la Ctp di Perugia con la sentenza n. 88 del 5 marzo scorso sostiene che la presenza di con un contratto di affitto dimostra l’operatività della società. l’ar t. 30, L. 23 dicembre 1994, n. 724, è stata istituita una norma tesa a predeterminare il reddito minimo delle società (di capitali o di persone) e degli enti non residenti con Premessa stabile organizzazione, sulla base dell'applicazione di indici di redditività al patrimonio aziendale. Tale norma nel corso degli ultimi anni ha subito diversi interventi modificativi da parte prima della Manovra estiva 2006, poi della Finanziaria 2007 ed infine della Finanziaria 2008. Con le modifiche in questione, il legislatore ha voluto rendere più efficace la disciplina sulle società di comodo, prevedendo, quale unica modalità per sottrarsi all’applicazione della normativa sulle società di comodo, la presentazione preventiva dell’interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, n. 600/1973. Istanza di interpello disapplicativa Infatti, al di fuori delle cause di esclusione previste dal secondo periodo del c. 1 dell'art. 30 L. 724/1994, i contribuenti possono evitare l'applicazione della tassazione predeterminata solo mediante l'ottenimento della disapplicazione in sede amministrativa della stessa, previa presentazione di: idonea istanza ai sensi dell'art. 37 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Con tale istanza il contribuente è tenuto a dimostrare l'esistenza di 48 “oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito” determinati ai sensi dell'art. 30, c. 4 bis, L. 724/19942. Nel caso in cui l’istanza: venga accolta dall’Agenzia delle Entrate: gli effetti del provvedimento di accoglimento si ritengono efficaci a condizione che i presupposti dell’accoglimento medesimo siano completi e veritieri e che trovino concreto riscontro nel successivo comportamento tenuto dal contribuente; venga rigettata tramite emissione di un apposito provvedimento, al contribuente restano due alternative: aderire al calcolo predeterminato imposto dalla norma dichiarando i ricavi minimi previsti dalla legge non adeguarsi e subire l’emissione di avviso di accertamento parziale ex art. 41 bis, D.P.R. 600/1973. Esito istanza 2 La Circolare n. 14/E/2007 ha precisato che il contribuente deve indicare nell’istanza: le oggettive situazioni che di fatto hanno impedito di superare il test di operatività e di conseguire il reddito minimo presunto di cui all’art. 30, Legge n. 724/1994; Accolta NON accolta tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione e qualificazione della propria posizione fiscale. A tal proposito, l’Agenzia sottolinea che l’istanza è considerata “inammissibile”, e quindi a tutti gli effetti come non presentata, se risulta priva di unoNon dei seguenti elementi: scattano Mancata adesione a dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante; indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale effettuare comunicazioni; sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante. effetti società di ricevimento avviso di comodo accertamento 49 Impugnabilità del provvedimento di diniego Sulla possibilità di poter impuganre il rigetto dell’istanza di disapplicazione l’Agenzia delle Entrate è stata categorica affermando nella Circolare n. 5/E/2007, e nella Circolare n. 14/E/2007 che: → il provvedimento (del Direttore regionale) non può essere impugnato, in quanto non rientra tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 546/1992. Tale concetto è stato ribadito nella Circolare n. 7/E/2009 nella quale l’Agenzia ha affermato che possono essere fatti oggetto di impugnazione quegli atti che possono avere rilevanza di atti di natura impositiva. Le risposte agli interpelli, invece, non lo sono. Semmai, l'impugnazione viene rimandata al momento successivo ed eventuale rispetto alla risposta all'interpello, con l'emanazione dell'atto impositivo. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NO Impugnabilità del provvedimento di diniego Ctr di bari sentenza 71 del 11.05.2010 Di tutt’altro parere la Commissione tributaria regionale di Bari la quale nella sentenza n. 71 del 11 maggio 2010 ha affermato che: → è impugnabile il diniego opposto dall’ufficio all’istanza di interpello di disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Sulla questione la Commissione sostiene che: 50 l'atto di diniego presenta i tratti della coattività, seppure intesa in senso lato. Ciò, in quanto la procedura della presentazione dell'istanza di interpello, nell'opinione dell'amministrazione finanziaria (circolare 5/2007), è obbligatoria se il contribuente intende sottrarsi agli obblighi derivanti dalla disciplina delle società di comodo; secondo l’Agenzia il diniego non rientra nell'elencazione dell'articolo 19 del decreto legislativo546/92, a tal proposito il collegio ha rilevato che l'elenco è stato,oggetto di una lettura in chiave evolutiva da parte della Cassazione più recente. È stato infatti affermato che al giudice tributario sono attribuite tutte le pretese afferenti alla materia tributaria, indipendentemente dal fatto che le stesse siano riportate negli atti indicati nel medesimo articolo 19. In questo senso,è stato giudicato impugnabile il rifiuto di autotutela (Cassazione, sentenza 9669/09); l'articolo 19 del decreto legislativo 546/92 è suscettibile di interpretazione estensiva. Per questa via,devono considerarsi impugnabili tutti gli atti aventi contenuto sostanzialmente impositivo, a prescindere dalla loro denominazione; l'inammissibilità del ricorso avverso il diniego potrebbe dare luogo a una lesione del diritto di difesa del contribuente e del principio di capacità contributiva, poiché diversamente il contribuente sarebbe costretto a pagare comunque e poi a chiedere il rimborso. Commissione tributaria regionale di Bari SI Impugnabilità del provvedimento di diniego Ricorso contro avviso di accertamento In alternativa il contribuente, può far valere le proprie ragioni dinanzi alla competente Commissione tributaria, mediante impugnazione dell’eventuale avviso di accertamento notificato a seguito del provvedimento di rigetto del Direttore regionale. Infatti qualora l’adeguamento ai ricavi minimi non fosse avvenuto scatta il momento dell’accertamento. 51 RIGETTO ISTANZA DISAPPLICAZIONE Ctp di Perugia sentenza n. 88 del 5.3.2010 MANCATO ADEGUAMENTO ACCERTAMENTO REDDITI MINIMI Ad aggiornare il panorama delle sentenze che hanno dato ragione al contribuente che si è opposto all’accertamento da società di comodo è intervenuta la Commissione tributaria di Perugia che con la sentenza n. 88 del 5 marzo 2010 ha sostenuto che: → la presenza di un contratto di affitto di un immobile (nel caso specifico, un albergo) è condizione sufficiente per vincere la presunzione di società “di comodo”. La vicenda oggetto della sentenza può essere riassunta nei seguenti punti: una società non si era adeguata ai valori minimi delle società di comodo ed aveva ricevuto l'avviso di accertamento; precedentemente, la stessa aveva anche presentato istanza di interpello disapplicativo, che non era stata accolta; il contribuente aveva dimostrato che i suoi ricavi non potevano essere diversi da quelli dichiarati, avendo stipulato nel 1999 un contratto di affitto di un albergo, per il quale i canoni pattuiti e percepiti non potevano raggiungere i valori richiesti per le società non operative; la Commissione tributaria di Perugia ha accolto il ricorso, affermando che il contribuente non poteva che dichiarare quanto effettivamente risulta dal contratto. PRESENZA CONTRATTO DI AFFITTO DI IMMOBILE Presunzioni a catena LA SOCIETA’ SI CONSIDERA OPERATIVA ACCOGLIMENTO RICORSO CONTRO ACCERTAMENTO La sentenza offre interessanti spunti di carattere generale che possono essere utili al contribuente anche in sede di difesa di altri accertamenti da società di comodo. In particolare secondo la Ctp di Bari l’accertamento in oggetto si basa su: 52 una serie di presunzioni legali cosiddette “a catena”. → Le presunzioni a catena consistono in: prima presunzione → si considera non operativo il soggetto che non raggiunge determinati ricavi figurativi minimi (art. 30 Legge 724/1994); seconda presunzione → per gli enti non operativi “si presume che il reddito del periodo d'imposta non sia inferiore a ...” (comma 3 articolo 30 Legge 724/1994); terza presunzione → “si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore a...” (comma 3-bis dell'articolo 30 Legge 724/1994). Se viene fornita la prova contraria alla prima presunzione, cioè quella di essere un soggetto operativo, le altre due presunzioni diventano irrilevanti. In altre parole la prima presunzione legale è data, come fatto noto, dal test di operatività, mentre il fatto ignorato è quello di essere considerato non operativo. Se il contribuente dimostra la propria operatività, perchè ad esempio ha posto in essere degli atti economici, le ulteriori presunzioni (quella del reddito minimo e della base imponibile Irap minima) non possono operare. Le presunzioni relative a: Contribuente dimostra reddito minimo; la propria operatività base imponibile minima; → non possono operare Si tratta, in sostanza, di quanto affermato dalla Ctp di Perugia, secondo la quale il contribuente ha dimostrato di essere un soggetto operativo, ponendo in essere un contratto di locazione di un immobile. Se il contratto è quello, non può certo dichiarare dei ricavi «inesistenti». 53 5. Anticipazioni Manovra correttiva 2010 E’ stata approvata dal Consiglio dei Ministri la Manovra correttiva 2010 Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Manovra correttiva 2010. Tra i provvedimenti più importanti introdotti si cita il ritorno della tracciabilità dei pagamenti in contante, la riduzione della soglia dal 25% al 20% dello scostamento del reddito per l’accertamento tramite redditometro, il controllo sulle imprese “apri e chiudi” e la proroga della moratoria sui debiti delle Pmi. Premessa Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto contenente una serie di misure della portata di 24 miliari per il prossimo biennio. Per quel che riguarda il capitolo fiscale, i provvedimenti in cantiere possono essere così riassunti: torna, se pur con modalità diverse, la tracciabilità dei pagamenti in contante disposta dal precedente governo; introduzione della fattura telematica per i pagamenti oltre i 3.000 euro; emissione del ruolo contestualmente all'accertamento fiscale, così da ridurre il lasso di tempo tra la scoperta di un'evasione e l'emissione della relativa cartella; vietate le compensazioni superiori a 1.500 € quando al contribuente sono state notificate cartelle di pagamento ed è scaduto il termine di pagamento; le imprese che cessano l’attività entro un anno saranno sottoposte a controlli sistematici; scatta l’accertamento da redditometro quando lo scostamento rispetto al reddito dichiarato è del 20% (al posto dell’attuale 25%); ritenuta a titolo di acconto sui bonifici disposti da contribuenti che hanno sostenuto spese per le quali si usufruisce della detrazione del 36% o del 55%; nel mezzogiorno Irap azzerata per le start up; proroga della moratoria sui debiti delle Pmi; tetto di reddito innalzato a 40.000 per la tassazione del 10% sui premi produttività. Ma vediamo nel dettaglio le novità più importanti. Tracciabilità dei pagamenti 54 Nella Manovra correttiva è previsto un pacchetto antievasione che ha ad oggetto l'antiriciclaggio e la tracciabilità dei pagamenti. Il limite all'utilizzo del contante, in linea con le direttive comunitarie, vede il passaggio → a 5.000 euro della soglia oggi fissata in 12.500 euro ai fini delle segnalazioni agli organi di controllo. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI Il tetto della tracciabilità dei pagamenti scende a 5.000 euro dagli attuali 12.500. Libretti al portatore al capolinea Sempre in tema di disposizioni finanziarie il decreto in questione stabilisce che vengano estinti entro il 30 giugno 2011 i libretti al portatore. La loro eliminazione avverrà chiudendoli oppure trasformandoli in libretti nominativi. Fatture elettroniche oltre i 3.000 La tracciabilità si potrebbe estendere alle fatture con l’introduzione → dell'obbligo della fatturazione elettronica per operazioni commerciali superiori ai 3.000 euro. In particolare l’obbligo consiste nel comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro; l'obbligo riguarderà, naturalmente, tutti i soggetti passivi dell'imposta (imprese e autonomi). La preoccupazione di non appesantire troppo gli adempimenti, peraltro, traspare espressamente dal testo della proposta normativa, secondo cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà definire con proprio provvedimento modalità termini attuativi dell'adempimento “tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti”. Sanzioni In caso di violazione, ovverosia per l'omissione delle comunicazioni o per l'effettuazione con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11 del Dlgs 471/97 (sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 2065 euro). 55 FRODI IVA E FALSE FATTURAZIONI Per rilanciare la stretta sulle frodi Iva e le false fatturazioni sarà introdotto l'obbligo di comunicazione delle fatture superiori a 3.000 euro. Black list antiriciclaggio Vincolo per le operazioni ntracomunitarie Sempre sul fronte antiriciclaggio, ma con riflessi in materia fiscale arriva una nuova super black list, si tratta: ⇒ “di una lista di paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale”. La lista influenzerà i rapporti continuativi e professionali tra questi paesi e tutti gli operatori a cui si applica la disciplina antiriciclaggio, ad esclusione delle pubbliche amministrazioni. I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie (sia acquisti che cessioni con altri paesi Ue) → dovranno manifestare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del dpr 633/72. Nel caso in cui questa volontà sia stata espressa, entro trenta giorni dalla data di attribuzione del numero di partita Iva, l'ufficio rilascia o invia al contribuente un certificato di autorizzazione oppure un provvedimento di diniego ad effettuare le suddette operazioni, secondo modalità che saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista tecnico, la norma dovrebbe però essere formulata in modo da prevedere esplicitamente che l'opzione possa essere espressa (e l'autorizzazione rilasciata) anche in un momento successivo a quello di inizio dell'attività. OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono effettuare un’apposita comunicazione. 56 Emissione di ruoli e accertamenti Compensazioni e contribuenti morosi Così come già accaduto con il D.L. incentivi, l'amministrazione finanziaria punterebbe ad accorciare i tempi tra il momento dell'accertamento e l'emissione delle cartelle esattoriali. In particolare: gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° luglio 2011 per i periodi di imposta in corso alla data del 31/12/07 diventano titoli esecutivi all'atto di notifica al contribuente; l'intimazione ad adempiere per il contribuente sarà contenuta in tutti gli atti notificati; gli atti diventano esecutivi trascorsi i trenta giorni per il pagamento. RAZIONALIZZAZIONE RISCOSSIONE A partire dal 1° luglio 2011 gli avvisi di accertamento costituiranno anche titolo esecutivo per la riscossione delle somme in essi contenute. Ancora una stretta sulle compensazioni dei crediti delle imposte erariali. Questa volta, nel mirino non sono i crediti fasulli, ma i creditori che sono anche debitori morosi. Dal 1° gennaio 2011, la compensazione di detti crediti sarà: vietata, fino a concorrenza dell'importo dei debiti d'importo superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori → quando al contribuente sono state notificate cartelle di pagamento ed il loro temine di pagamento è scaduto. In caso di inosservanza del divieto, scatterà la sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato. COMPENSAZIONE TRIBUTI Per i contribuenti morosi è vietata la compensazione di tributi oltre i 1.500 € 57 Redditometro Per quanto riguarda il redditometro le persone fisiche saranno sottoposte a controllo Scostamento del 20% Contraddittorio → quando il reddito accertato risulterà superiore del 20% del reddito dichiarato al fisco (oggi è del 25%). Con la nuova disciplina verrà, inoltre, data maggiore importanza anche al contraddittorio. In particolare verrebbe disposto a chiare lettere che: gli uffici dell'amministrazione finanziaria che utilizzeranno l'accertamento sintetico o il redditometro → saranno "obbligati" a invitare il contribuente a fornire dati, notizie e tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento di un quinto tra il reddito atteso dal fisco, in base alle spese sostenute, e quello denunciato all'amministrazione. In sostanza, il contraddittorio tra contribuente e fisco diventerà obbligatorio e sarà destinato a sfociare nell'accertamento con adesione. Prova contraria In prima battuta, la prova contraria sarà costituita dal fatto che le spese in questione siano giustificate da redditi prodotti nello stesso periodo differenti da quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero esenti. Nuovi elementi di capacità contributiva Con il nuovo redditometro verranno introdotti dei nuovi elementi di capacità contributiva che, come prevede la Manovra, saranno differenziati per campioni di contribuenti, in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di residenza. 58 Tali nuovi elementi verranno: Evoluzione accertamento sintetico messi a punto mediante apposito decreto; aggiornati con cadenza biennale. Con le novità che verranno introdotte l’accertamento sintetico presenta dei cambiamenti in quanto viene assunto il principio in base al quale gli elementi di spesa che il contribuente manifesta in un anno devono essere coperti dal reddito dell'anno. Fermo restando che si deve ritenere come lo scostamento possa essere giustificato anche con: altri elementi magari riconducibili ad economie terze; disponibilità derivanti da dismissioni avvenute in precedenza. NOVITA’ REDDITOMETRO Con la Manovra verrà conferita una sorta di delega per riscrivere le regole del nuovo redditometro. La novità più importante consiste nel fatto che scatta l'accertamento quando il reddito dichiarato risulterà inferiore del 20% rispetto a quello del redditometro (oggi è del 25%). Controlli su imprese Imprese apri e chiudi Imprese costantemente in perdita Le imprese che procedono alla cessazione della loro posizione iva entro l'anno dalla richiesta di attribuzione della stessa, → verranno appositamente selezionate ai fini degli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, della guardia di finanza e dell'Inps. Quello delle imprese apri e chiudi viene infatti considerato fenomeno ad elevata rischiosità per quanto concerne sia i versamenti fiscali che contributivi. Anche le imprese che presentano dichiarazioni sistematicamente in perdita verranno inserite in apposite liste utili ai fini di appositi controlli tributari. La perdita deve però essere ripetuta per più periodi d'imposta e non deve essere determinata dall'erogazione di compensi ad amministratori o ai soci. In questi ultimi casi infatti alla perdita dell'impresa corrisponde un reddito imponibile in capo ai citati soggetti. 59 Ritenuta su bonifici con sgravi del 36% o 55% Fiscalità di vantaggio al sud IMPRESE APRI E CHIUDI IMPRESE SISTEMATICAMENTE Il IN PERDITA gov Specifici controlli sulle chiusure di partite Iva entro un anno dall’apertura. Monitoraggio e selezione ai fini delle verifiche delle imprese in costante perdita. Sono escluse quelle in cui la perdita è generata dai compensi ad amministratori e soci. erno ha rilevato una nuova forma di evasione su cui intervenire: quella sui lavori di recupero edilizio con detrazione del 36% e sui lavori aventi ad oggetto opere per il risparmio energetico con detrazione del 55%. Molte imprese, nonostante l’obbligo di bonifico: non denunciano i guadagni (evadendo le imposte sui redditi), non registrano le fatture emesse (evadendo l’Iva). L’idea del governo è di far effettuare alle banche, presso cui è stato fatto il bonifico, una ritenuta del 20% sull’importo, in modo da contrastare il fenomeno in questione. La Manovra correttiva prevede anche una norma agevolativa per il sud per quanto riguarda l’Irap. Attualmente: il regime Irap delega la fissazione delle aliquote alle regioni, entro un range deciso dallo Stato; le stesse regioni, poi, possono intervenire con addizionali; parte del gettito Irap (letteralmente, imposta regionale sulle attività produttive), finisce nelle casse dello Stato, parte nei bilanci delle regioni. Ora, con la nuova disposizione, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con propria legge, potranno → modificare le aliquote Irap, fino ad azzerarle. Cioè potranno uscire dal range fissato dallo Stato. 60 Sarà prevista la possibilità di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni e fissare un nuovo tributo. I destinatari delle agevolazioni introdotte saranno solo le nuove iniziative produttive intraprese sul loro territorio. “IRAP ZERO” PER LE IMPRESE CHE OPERANO NEL MEZZOGIORNO Per le regioni del Mezzogiorno è prevista la possibilità di istituire un tributo proprio sostitutivo del’Irap con riferimento alle imprese avviate dopo il provvedimento, con la possibilità di riduzione o azzeramento dell’Irap. Proroga della moratoria sui debiti delle Pmi Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, l’art. 5, comma 3-quater, del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 (c.d. “Manovra estiva 2009”, convertita in Legge n. 102 del 3 agosto 2009) aveva introdotto la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio, con l’obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell’attuale congiuntura. Tale proroga è in scadenza il prossimo 30 giugno. Nella manovra correttiva è prevista una proroga della scadenza. MORATORIA SUI DEBITI DELLE PMI Proroga della scadenza del 30 giugno Premi produttività Con la Finanziaria 2010 l’agevolazione sui premi produttività era stata prorogata anche per il per il 2010 e quindi anche per tale periodo d’imposta è possibile l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione” introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), DL n. 93/2008: su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000; con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000. 61 La manovra correttiva ha innalzato da 35.000 a 40.000 il limite reddituale, fermo restando il tetto di 6.000 €. PREMI PRODUTTIVITA’ Innalzamento del limite reddituale da 35.000 € a 40.000 €. 62