IVA – FATTURAZIONE
Modifiche normative a seguito
del recepimento della Direttiva
45/2010
Relatore: Roberto Curcu
PROGRAMMA
• Modifiche normative nella gestione delle operazioni attive
– Nuove annotazioni da indicare in fattura
– Nuovi obblighi di emissione della fattura
– Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie
– Nuovi casi di fattura differita
– La fattura semplificata
• Schemi riassuntivi delle principali operazioni attive
• Modifiche normative nella gestione delle operazioni passive
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera
– Modalità di applicazione del reverse charge
– Momento di effettuazione dell'acquisto comunitario di beni
– Momento di applicazione del reverse charge
• Schemi riassuntivi delle principali operazioni passive
• Cenni sulla fatturazione elettronica e sanzioni
OPERAZIONI ATTIVE
MODIFICHE NORMATIVE
–
–
–
–
–
Nuove annotazioni da indicare in fattura
Nuovi obblighi di emissione della fattura
Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie
Nuovi casi di fattura differita
La fattura semplificata
NUOVE ANNOTAZIONI DA INDICARE IN
FATTURA
• Numero di partita IVA del cessionario o committente (prima era
obbligatorio solo in caso di reverse charge)
• Numero di identificazione IVA per i cessionari o committenti
comunitari soggetti passivi (prima era obbligatorio solo in caso di cessioni
comunitarie e di servizi generici)
• Codice fiscale del cessionario o committente italiano NON
soggetto passivo
• Differenti modalità di numerazione delle fatture?
Ad oggi sembrerebbe che in caso di numerazioni progressive annuali sia obbligatorio aggiungere al
numero della fattura l'anno di riferimento (1/2013, 2/2013, 3/2013....)
NUOVE ANNOTAZIONI DA INDICARE IN FATTURA
CASISTICA
Operazioni non imponibili (8, 8-bis, 9 e 38quater)
INDICAZIONE
Operazione non imponibile
Operazioni esenti art. 10 (escluso il n. 6)
Operazioni esenti
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di soggetti passivi comunitari debitori
dell'imposta nel loro Stato
Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi in reverse
charge (art. 17 e 74)
Inversione contabile
Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si
considerano effettuate fuori dall'Unione Europea
Per le operazioni ricadenti nei rispettivi regimi
speciali
Per le fatture emesse dal cessionario o
committente in virtù di un obbligo proprio (art. 17 c.
2 e casi di “self billing”)
Operazione non soggetta
regime del margine – beni usati
regime del margine – oggetti d’arte
regime del margine – oggetti di
antiquariato o da collezione
regime del margine – agenzie di viaggio
Autofatturazione
Per le cessioni comunitarie (art. 41) e non è chiaro se indicare “operazione non imponibile” o “inversione contabile”.
L'indicazione della norma di riferimento, prima obbligatoria, è ora facoltativa.
Analoghe definizioni saranno introdotte negli altri Stati membri (art. 226 Dir. 112/2006).
OPERAZIONI ATTIVE
– Nuove annotazioni da indicare in fattura
– Nuovi obblighi di emissione della fattura
– Modifiche al momento di effettuazione
delle cessioni comunitarie
– Nuovi casi di fatturazione differita
– La fattura semplificata
NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA
CESSIONI DI BENI
Luogo di “effettuazione”
Qualifica del cessionario
(salvo deroghe il luogo di partenza
della merce)
(soggetto passivo, privato, soggetto UE o
ExtraUE)
Cessioni “effettuate” in Italia
Indifferente
si
Soggetto passivo debitore dell'imposta
in altro Stato Membro (comprese le
Si
Cessioni “effettuate”
nell'Unione Europea
cessioni comunitarie)
Altri soggetti
Cessioni “effettuate” fuori dalla
UE (comprese quelle relative a
beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale)
indifferente
* Tale nuovo obbligo di fatturazione si riflette sulla comunicazione black list
Fattura
“inversione contabile”
no
Si*
“operazione non
soggetta”
NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA
CESSIONI DI BENI
merce
fattura
Cessioni di beni, diverse dalle cessioni comunitarie, effettuate in altro Stato UE, verso
un soggetto passivo debitore di imposta nel suo Stato
NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA
CESSIONI DI BENI
merce
fattura
Cessioni di beni, che si considerano effettuate fuori dalla UE
Se il cessionario è “Black list” c'è un nuovo obbligo di effettuare la comunicazione
NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA
PRESTAZIONI DI SERVIZI
Luogo di
“effettuazione”
Natura del servizio
Italia
Indifferente
ExtraUE
UE
Qualifica del committente
(soggetto passivo, privato, UE, EXTRAUE)
Fattura
Indifferente
si
Indifferente
Indifferente
Si
“operazione non
soggetta”
Prestazioni di servizi di cui
all'art. 10, n. da 1) a 4) e 9)
Indifferente
no
Soggetto passivo debitore
dell'imposta in altro Stato Membro*
Si
“inversione
contabile”
Tutte le altre prestazioni di
servizi
Altri soggetti
No
OPERAZIONI ATTIVE
– Nuove annotazioni da indicare in fattura
– Nuovi obblighi di emissione della fattura
– Modifiche al momento di effettuazione
delle cessioni comunitarie
– Nuovi casi di fatturazione differita
– La fattura semplificata
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DELLE CESSIONI COMUNITARIE
TIPO DI
CESSIONE
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
Cessione con effetti
traslativi immediati
Momento della consegna o spedizione.
Momento di inizio trasporto o spedizione dal territorio dello Stato
Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente
all'importo fatturato o pagato.
Cessione con effetti
traslativi differiti
Momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi e comunque dopo un anno
dalla consegna (deroga valida a condizione che siano tenuti appositi registri di “beni di
terzi”).
Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente
all'importo fatturato o pagato.
Cessione con
contratto estimatorio
Momento della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono
restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e in ogni caso
dopo un anno dal ricevimento (deroga valida se sono tenuti appositi registri di “beni di
terzi”).
Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente
all'importo fatturato o pagato.
Cessione
continuativa per
periodi > mese solare
Al termine di ciascun mese
Le disposizioni barrate sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013
- il ricevimento di un acconto (senza che per riceverlo si sia dovuto emettere fattura...) non
costituisce momento di “effettuazione” della cessione comunitaria.
- nel caso in cui l'acconto sia stato ricevuto a seguito di emissione di specifica fattura nulla cambia
OPERAZIONI ATTIVE
– Nuove annotazioni da indicare in fattura
– Nuovi obblighi di emissione della fattura
– Modifiche al momento di effettuazione
delle cessioni comunitarie
– Nuovi casi di fatturazione differita
– La fattura semplificata
FATTURAZIONE DIFFERITA
– Facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione*:
• Prestazioni di servizi “generici” (art. 7-ter) rese a soggetti
passivi esteri
• Prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea
documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei
confronti del medesimo soggetto, a prescindere dalla sua
residenza
* Con riferimento al mese di “effettuazione” dell'operazione
OPERAZIONI ATTIVE
– Nuove annotazioni da indicare in fattura
– Nuovi obblighi di emissione della fattura
– Modifiche al momento di effettuazione
delle cessioni comunitarie
– Nuovi casi di fatturazione differita
– La fattura semplificata
FATTURA SEMPLIFICATA
• Per le fatture di ammontare complessivo non superiore ad € 100 e per le note di
accredito è possibile emettere fattura semplificata omettendo le seguenti
informazioni:
– Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cessionario o committente (è sufficiente CF o PI o PI comunitaria).
– Aliquota IVA e dettagli nella determinazione della base imponibile (è obbligatorio indicare
il corrispettivo complessivo e l'imposta incorporata).
• La fattura semplificata non può essere emessa per cessioni comunitarie e per le
cessioni e le prestazioni effettuate verso soggetti comunitari debitori dell'imposta
SCHEMI RIASSUNTIVI DELLE PRINCIPALI
OPERAZIONI ATTIVE
SERVIZI E TERRITORIALITA’
PRESTAZIONI B2B
REGOLA GENERALE
(7-ter)
TUTTE LE ALTRE
-intermediazioni, diverse da quelle immobiliari
-lavorazioni su beni mobili
-perizie su beni mobili
-prestazioni accessorie ai trasporti
-trasporto di beni
-noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto
-servizi prestati per via elettronica
-telecomunicazioni e tele-radio diffusione
-consulenze ed assistenze tecniche e legali
-prestazioni di interpreti
-prestazioni pubblicitarie
-royalties
-noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di
trasporto
-formazione e addestramento del personale
-prestiti di personale
-operazioni finanziarie
DEROGHE
(7-quater
7-quinquies)
su beni immobili
per l'accesso a manifestazioni
culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e
simili
trasporto passeggeri
ristorazione e catering
noleggio a breve termine di mezzi
19
di trasporto
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO
SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI
TIPO DI
SERVIZIO
MOMENTO DI
“EFFETTUAZIONE”
MOMENTO DI
EMISSIONE
DELLA
FATTURA
INDICAZIONI DA
RIPORTARE IN
FATTURA
Prestazioni di
servizi di cui
all'art. 7-ter
“immediate”
momento di ultimazione della
prestazione (momento del
pagamento se antecedente,
limitatamente all'importo pagato).
Non rileva l'emissione anticipata
della fattura.
Entro il 15 del
mese successivo
a quello di
“effettuazione” e
con riferimento
allo stesso
Inversione contabile
Prestazioni di
servizi di cui
all'art. 7-ter di
carattere
periodico o
continuativo*
momento di maturazione dei
corrispettivi (momento del
pagamento se antecedente,
limitatamente all'importo pagato).
Non rileva l'emissione anticipata
della fattura.
Entro il 15 del
mese successivo
a quello di
“effettuazione” e
con riferimento
allo stesso
Inversione contabile
* Se effettuate nell'arco di un periodo superiore ad un anno e non comportano pagamenti anche parziali nel
medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
Obbligo di compilazione del modello INTRA
Non vi è l'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di cui all'art. 10, numeri da 1) a 4) e 9) e per quelle
effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari non debitori dell'imposta nel loro Stato
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO
SOGGETTI PASSIVI EXTRACOMUNITARI
TIPO DI
SERVIZIO
MOMENTO DI
“EFFETTUAZIONE”
MOMENTO DI
EMISSIONE DELLA
FATTURA
INDICAZIONI DA
RIPORTARE IN
FATTURA
Prestazioni di
servizi di cui
all'art. 7-ter
“immediate”
momento di ultimazione della
prestazione (momento del
pagamento se antecedente,
limitatamente all'importo
pagato). Non rileva
l'emissione anticipata della
fattura.
Entro il 15 del mese
successivo a quello di
“effettuazione” e con
riferimento allo stesso
Operazione non
soggetta
Prestazioni di
servizi di cui
all'art. 7-ter di
carattere
periodico o
continuativo*
momento di maturazione dei
corrispettivi (momento del
pagamento se antecedente,
limitatamente all'importo
pagato). Non rileva
l'emissione anticipata della
fattura.
Entro il 15 del mese
successivo a quello di
“effettuazione” e con
riferimento allo stesso
Operazione non
soggetta
* Se effettuate nell'arco di un periodo superiore ad un anno e non comportano pagamenti anche parziali nel
medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO
SOGGETTI PASSIVI UE ED EXTRA-UE
DIFFERENZE
COMUNITARI
EXTRACOMUNITARI
Emissione della fattura
In tutti i casi eccetto:
● operazioni di cui
all'articolo 10, numeri da 1)
a 4) e 9)
● Quando il committente
soggetto passivo non è
debitore dell'imposta in
altro Stato
Sempre
Indicazione in fattura
Inversione contabile
Operazione non soggetta
Modello INTRA
SI (salvo che l'imposta non
sia dovuta nel Paese del
destinatario)
NO
Per l'individuazione del luogo di stabilimento del committente:
✔ Il committente extracomunitario resta tale anche se ha nominato un rappresentante
fiscale nella UE
✔ Il committente è stabilito dove ha luogo la sua stabile organizzazione limitatamente ai
servizi ricevuti direttamente da quest'ultima.
CESSIONI COMUNITARIE e
CESSIONI DIVERSE DA QUELLE COMUNITARIE
CESSIONI COMUNITARIE
• Presenza contemporanea dei
seguenti requisiti:
– Partita IVA (VIES) del cedente
– Partita IVA comunitaria (VIES) del
cessionario*
– Trasferimento fisico della merce da
uno Stato UE ad un altro Stato UE
– Onerosità dell'operazione
CESSIONI DIVERSE DALLE
COMUNITARIE
• Mancanza di almeno un
requisito; ad esempio:
– Cessioni di merci che non
lasciano lo Stato di partenza;
– Cessioni di merci verso soggetti
non identificati (VIES)**;
– Cessioni di merci che non
partono e/o non arrivano in uno
Stato Comunitario
– Cessioni gratuite
* Ad esempio anche il soggetto extracomunitario con un rappresentante fiscale comunitario
** Ad esempio il soggetto extracomunitario senza rappresentante fiscale comunitario
CESSIONI COMUNITARIE DI BENI
TIPO DI
CESSIONE
MOMENTO DI
“EFFETTUAZIONE”
MOMENTO DI
EMISSIONE
DELLA
FATTURA
INDICAZIONI
DA
RIPORTARE IN
FATTURA
Cessione con
effetti
traslativi
immediati*
Momento di inizio del trasporto o
della spedizione al cessionario o a
terzi per suo conto dal territorio
dello Stato membro di partenza.
Se antecedenti, data di emissione
della fattura, limitatamente
all'importo fatturato. Non rileva il
pagamento anticipato del
corrispettivo
Entro il 15 del
mese successivo
a quello di
“effettuazione” e
con riferimento
allo stesso
Operazione non
imponibile inversione
contabile
* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per le cessioni fatte in
modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per le cessioni con effetti traslativi differiti e per
quelle fatte nell'ambito di contratti estimatori
Obbligo di compilazione del modello INTRA
CESSIONI COMUNITARIE DI BENI
INDICAZIONI IN FATTURA – ESEMPI DI TRIANGOLARI
merce
fattura
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
INVERSIONE CONTABILE
OPERAZIONE NON IMPONIBILE
CESSIONI DI BENI DIVERSE DALLE CESSIONI
COMUNITARIE
TIPO DI
CESSIONE
Cessione
con effetti
traslativi
immediati*
MOMENTO DI
“EFFETTUAZIONE”
MOMENTO DI
EMISSIONE
DELLA
FATTURA
Momento di consegna o
spedizione.
Se antecedenti, data di emissione
della fattura, limitatamente
all'importo fatturato o del
pagamento, limitatamente
all'importo riscosso
Nel momento di
“effettuazione”
dell'operazione,
con possibilità di
emettere fattura
differita in
presenza di DDT
o documenti
equipollenti
INDICAZIONI
DA
RIPORTARE IN
FATTURA
“Inversione
contabile” se
rese nei confronti
di soggetti passivi
comunitari debitori
dell'imposta
“operazione
non soggetta”
se rese fuori dalla
UE
* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per le cessioni effettuate in
modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per le cessioni con effetti traslativi differiti e per
quelle fatte nell'ambito di contratti estimatori
CESSIONI DI BENI DIVERSE DALLE COMUNITARIE
INDICAZIONI IN FATTURA - ESEMPI
merce
fattura
INVERSIONE CONTABILE
OPERAZIONE NON SOGGETTA
MODIFICHE NORMATIVE
OPERAZIONI PASSIVE
–
–
–
–
Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;
Modalità di applicazione del reverse charge;
Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario
Momento di applicazione del reverse charge
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;
– Modalità di applicazione del reverse charge;
– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario
– Momento di applicazione del reverse charge
CAMBIO DI RIFERIMENTO
Decorrenza
Fino al
31/12/2012
Dal 1
gennaio
2013
Operazioni comunitarie
Altre
Cambio del giorno di “effettuazione”
dell'operazione, se indicato in fattura
oppure cambio della data fattura
Cambio del giorno di
“effettuazione”
dell'operazione, in
mancanza cambio del
giorno antecedente più
prossimo
Cambio del giorno di “effettuazione” dell'operazione, se indicato in
fattura, in mancanza cambio della data fattura o in mancanza cambio
del giorno antecedente più prossimo
Per tutte le operazioni (non solo per gli acquisti comunitari di merci) si assume il
cambio della data della fattura, salvo che il cambio del giorno di “effettuazione”
non sia espressamente indicato in fattura.
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;
– Modalità di applicazione del reverse charge
– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario
– Momento di applicazione del reverse charge
AUTOFATTURA / INTEGRAZIONE
INTEGRAZIONE DELLA FATTURA
DEL FORNITORE ESTERO
ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI DA SOGGETTI
COMUNITARI
EMISSIONE DI AUTOFATTURA *
ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI DA SOGGETTI
EXTRACOMUNITARI
EMISSIONE DI AUTOFATTURA
* era prevista per acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e di servizi 7-quater
e 7-quinquies
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;
– Modalità di applicazione del reverse charge
– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario
– Momento di applicazione del reverse charge
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DEGLI ACQUISTI COMUNITARI
TIPO DI
ACQUISTO
MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE”
Acquisti con
trasporto a cura del
cedente
Momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto.
Momento di inizio trasporto o spedizione nel territorio dello Stato membro di provenienza
Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente
all'importo fatturato o pagato.
Acquisti con
trasporto a cura del
cessionario
Momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato.
Momento di inizio trasporto o spedizione nel territorio dello Stato membro di provenienza
Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente
all'importo fatturato o pagato.
Acquisti con effetti
traslativi differiti
Momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi e comunque dopo un anno
dalla consegna (deroga valida a condizione che siano tenuti appositi registri di “beni di
terzi”).
Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente
all'importo fatturato o pagato.
Acquisti di beni
ricevuti in
dipendenza di
contratti estimatori
Momento della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono
restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e in ogni caso dopo
un anno dal ricevimento (deroga valida se sono tenuti appositi registri di “beni di terzi”).
Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente
all'importo fatturato o pagato.
Acquisti continuativi
per periodi > mese
solare
Al termine di ciascun mese
OPERAZIONI PASSIVE
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;
– Modalità di applicazione del reverse charge
– Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario
– Momento di applicazione del reverse charge
ACQUISTO DI BENI
TERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEL REVERSE CHARGE
Operazione
Modalità
reverse
Termini
Acquisto
comunitario di
beni
Integrazione
fattura
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
ricezione della fattura e con riferimento al mese
precedente (entro il mese di ricevimento o anche
successivamente ma cmq entro 15 gg dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese)
Altri acquisti di
beni da
fornitore
comunitario
Integrazione
fattura
(Autofattura)
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
ricezione della fattura e con riferimento al mese
precedente (entro il momento di effettuazione
dell'operazione)
Acquisti di
Autofattura
beni da
fornitore extracomunitario
(diversi dalle
importazioni)
Entro il momento della consegna o spedizione o, se
anteriore, del pagamento (in caso di pagamento
parziale, limitatamente all'importo pagato).
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulti da ddt (anche riepilogativa delle consegne
intervenute nel corso di un mese) potrà provvedersi
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
consegna o spedizione (CM 37/11 punto 4.3)
ACQUISTO DI SERVIZI
MOMENTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REVERSE
operazione
Modalità
momento
fornitori
Integrazione
comunitari/
fattura
regola generale
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione
della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il
mese di ricevimento o anche successivamente ma cmq entro
15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese)
fornitori
comunitari/
deroghe
Integrazione
fattura
(Autofattura)
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione
della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il
momento del pagamento))
fornitori
extracomunitari
/ servizi
generici
Autofattura
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
“effettuazione” e con riferimento aL mese di “effettuazione”
(ultimazione della prestazione o maturazione dei corrispettivi, o
pagamento se antecedente) Entro il momento di effettuazione
dell'operazione
fornitori
extracomunitari
/ deroghe
Autofattura
Entro il momento del pagamento
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI DA FORNITORI COMUNITARI
entro il secondo mese
successivo a quello di
“effettuazione”
dell'operazione
Autofattura entro il giorno
15 del terzo mese
successivo al momento di
“effettuazione”
dell'operazione e con
riferimento al mese
precedente
entro il mese
successivo a quello di
“effettuazione”
dell'operazione
Autofattura entro il secondo
mese successivo al
momento di “effettuazione”
dell'operazione
Mancato ricevimento
della fattura
Ricevimento di
fattura irregolare
Fattura integrativa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di registrazione della fattura
originaria e con riferimento al mese precedente
Fattura integrativa entro il15° giorno 15
successivo a quello di registrazione della fattura
originaria
SCHEMI RIASSUNTIVI DELLE PRINCIPALI
OPERAZIONI PASSIVE
Acquisti comunitari di beni
TIPO DI
ACQUISTO
MOMENTO DI
“EFFETTUAZIONE”
MODALITÀ E
TERMINI DI
APPLICAZIONE
DEL REVERSE
CHARGE
MODALITÀ E
TERMINI PER
LA
REGOLARIZZAZIONE
Acquisti con
effetti
traslativi
immediati*
Momento di inizio del trasporto o
della spedizione al cessionario o a
terzi per suo conto dal territorio
dello Stato membro di partenza
Se antecedente, data di emissione
della fattura, limitatamente
all'importo fatturato. Non rileva il
pagamento anticipato del
corrispettivo
Integrazione della
fattura estera
entro il 15 del
mese successivo
a quello di
ricezione della
fattura e con
riferimento allo
stesso mese
In caso di mancato
ricevimento della
fattura entro il
secondo mese
successivo a quello
di “effettuazione”
dell'operazione,
emissione di
autofattura entro il
15 del terzo mese
successivo a quello
di “effettuazione”
* Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per gli acquisti effettuati in
modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per gli acquisti con effetti traslativi differiti e per
quelli fatti nell'ambito di contratti estimatori
Obbligo di compilazione del modello INTRA
Acquisti comunitari di beni
30/06/2013
30/6/2013
15/7/2013
3/7/2013
Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario
Termine ultimo per il tedesco di emettere la fattura
La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va
integrata e registrata entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di ricezione e con
riferimento al mese di ricevimento
31/8/2013
15/9/2013
Termine ultimo per il ricevimento della fattura
Termine ultimo di emissione dell'autofattura
ATTENZIONE!
La fattura va
integrata con
l'aliquota (21%) in
vigore nel
momento di
effettuazione
dell'operazione e
non con quella
della data di
ricevimento (22%?)
I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” la cessione di beni o la prestazione di servizi
(art. 226, n. 11-bis Direttiva 2006/112/CE), se diversa dalla data fattura
Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle
importazioni
• Trattasi di acquisti di merci già presenti in
Italia o in Comunità, ma mancanti di uno
dei requisiti degli acquisti comunitari; ad
esempio:
– Acquisto di merci già presenti in Italia da
soggetto estero (anche se identificato in Italia)
– Acquisto di merci di provenienza comunitaria,
cedute da soggetto extracomunitario senza
identificazione comunitaria
Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle
importazioni
Acquisto di merci presenti in Italia, da soggetto stabilito all'estero con rappresentante fiscale in Italia
Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle
importazioni
Acquisto da extracomunitario di merci di origine comunitaria
Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle
importazioni
Casistica degli acquisti con effetti traslativi immediati
MOMENTO DI
FORNITORE “EFFETTUAZIONE”
Comunitario
Extracomunitario
MODALITÀ E TERMINI PER IL REVERSE
CHARGE
Integrazione della fattura estera entro il giorno
15 del mese successivo a quello di ricezione
Momento di
della fattura e con riferimento al mese di
consegna o
ricevimento*. In caso di mancato ricevimento
spedizione dei beni. entro il secondo mese successivo a quello di
Se antecedenti, data effettuazione dell'operazione, emissione di
del pagamento,
autofattura entro il 15 del terzo mese successivo
limitatamente
a quello di effettuazione. Emissione di
all'importo pagato, o autofattura entro il momento di effettuazione
del reverse,
limitatamente
Emissione di autofattura entro il momento di
all'importo assolto “effettuazione”. (Possibilità di emettere
con reverse
autofattura differita se la consegna o spedizione
è documentata da ddt)
* Nonostante la procedura sia uguale a quella prevista per gli acquisti comunitari, NON
si tratta di acquisti comunitari e non va mai compilato il modello INTRASTAT
Acquisto di servizi – regola generale
TIPO DI
SERVIZIO
MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE
“Spot”
Momento di
ultimazione della
prestazione*
(momento del
pagamento se
antecedente,
limitatamente
all'importo pagato)
Periodico o
continuativo
Momento di
maturazione dei
corrispettivi (momento
del pagamento se
antecedente,
limitatamente
all'importo pagato)
MODALITÀ E TERMINI DI APPLICAZIONE DEL
REVERSE CHARGE
FORNITORE
COMUNITARIO
FORNITORE
EXTRACOMUNITARIO
Integrazione della fattura
estera entro il giorno 15
del mese successivo a
quello di ricezione della
fattura e con riferimento al
mese di ricevimento. In
caso di mancato
ricevimento entro il
secondo mese successivo
a quello di “effettuazione”
dell'operazione, emissione
di autofattura** entro il 15
del terzo mese successivo
a quello di “effettuazione”
Emissione di
autofattura entro il
giorno 15 del mese
successivo a quello di
“effettuazione”
dell'operazione e con
riferimento al mese di
“effettuazione”
dell'operazione
* “(...) per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non
residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione” (CM 35/2012)
**“È evidente che tale adempimento (l'emissione dell'autofattura n.d.r.) deve essere posto in essere quando il committente
ha conoscenza dell'effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento” (CM 35/2012)
Esempio: Acquisti di servizi generici “spot”
fornitori comunitari
30/06/2013
30/6/2013
15/7/2013
Avvocato GB ultima la prestazione
Momento di “effettuazione” del servizio
Termine ultimo per il britannico di emettere la fattura
La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va
integrata e registrata entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di ricezione e con
riferimento al mese di ricevimento
31/8/2013
Termine ultimo per il ricevimento della fattura
15/9/2013
Termine ultimo di emissione dell'autofattura
ATTENZIONE!
La fattura va
integrata con
l'aliquota (21%) in
vigore nel
momento di
effettuazione
dell'operazione e
non con quella
della data di
ricevimento (22%?)
I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” (ultimata) la cessione di beni o la prestazione di servizi
(art. 226, n. 11-bis Direttiva 2006/112/CE), sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
In assenza di elementi certi circa il momento di ultimazione della prestazione, si può fare riferimento alla data di emissione
della fattura (CM35/2012).
Acquisti di servizi generici spot – fornitori extracomunitari
30/06/2013
30/6/2013
15/7/2013
Avvocato USA ultima la prestazione
Momento di “effettuazione” del servizio
Termine ultimo di emissione dell'autofattura
ATTENZIONE!
La fattura va
integrata con
l'aliquota (21%) in
vigore nel
momento di
effettuazione
dell'operazione e
non con quella
della data di
ricevimento (22%?)
PROGRAMMA
• Modifiche nella gestione delle operazioni attive
– Nuove annotazioni da indicare in fattura
– Nuovi obblighi di emissione della fattura
– Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie
– Nuovi casi di fattura differita
– La fattura semplificata
– Casistiche
• Modifiche nella gestione delle operazioni passive
– Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera;
– Modalità di effettuazione del reverse charge;
– Momento di effettuazione dell'acquisto comunitario
– Momento di effettuazione del reverse charge
– Casistiche
• Cenni su fatturazione elettronica e sanzioni
FATTURA ELETTRONICA
Cenni
FATTURA ELETTRONICA PER L'EMITTENTE
Modalità di certificazione
Appone la firma digitale e la marca
temporale o
Invia la fattura tramite sistemi EDI o
Istituisce dei controlli di gestione in
grado di garantire l'autenticità
dell'origine e l'integrità del contenuto
Modalità
di invio
Consenso del
destinatario
Modalità di
conservazione
Invia la
fattura in
formato
elettronico
Ottiene il
consenso del
destinatario
Conserva la
fattura in formato
elettronico
FATTURA ELETTRONICA PER IL RICEVENTE
Modalità di ricevimento
Consenso del destinatario
Modalità di
conservazione
Riceve la fattura tramite
sistemi informatici
Dà il consenso al ricevimento
della fattura elettronica
Conserva la fattura in
formato elettronico
OPERAZIONI ATTIVE
SANZIONI
• Introdotta la sanzione per la mancata (o
ritardata) emissione di fattura non soggetta ad
IVA (ad esempio 7-ter). (si conferma implicitamente che fino
ad oggi non è applicabile alcuna sanzione).
•
In caso di omessa/ritardata emissione di fattura non imponibile o fuori
campo, che non rilevi ai fini della determinazione del reddito si applica la
sanzione dal € 258 a 2.065 per ogni violazione.
•
L'articolo 12 del D.Lgs 472/97 prevede che in caso di più violazioni formali
della medesima disposizione, si applichi una unica sanzione calcolata
maggiorando la sanzione base (da 258 a 2.065) da un quarto al doppio.
322,5 € → 6.195 € ridotti ad 1/3 in caso di definizione agevolata
OPERAZIONI PASSIVE
SANZIONI
• In caso di mancato assolvimento dell'IVA col reverse charge si
applica la sanzione:
– Del 100% dell'IVA con un minimo di € 516 se l'operazione
genererebbe un debito di imposta (per l'indetraibilità della stessa nella
fase di credito). Si procede al recupero dell'IVA.
– Del 100% dell'IVA con un minimo di € 516 se l'operazione fosse
neutrale (l'IVA non assolta sarebbe stata comunque deducibile). Non
si provvede al recupero dell'IVA. Si ritiene che tale sanzione sia contraria ai principi
del diritto comunitario.
• Tali sanzioni sono applicabili anche in caso di ritardato assolvimento dell'IVA
L'articolo 12 del D.Lgs 472/97 prevede che in caso di più violazioni formali della medesima
disposizione, si applichi una unica sanzione calcolata maggiorando la sanzione base (da 258 a 2.065)
da un quarto al triplo.
fine
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13-01-09 DIRETTIVA 45