IVA – FATTURAZIONE Modifiche normative a seguito del recepimento della Direttiva 45/2010 Relatore: Roberto Curcu PROGRAMMA • Modifiche normative nella gestione delle operazioni attive – Nuove annotazioni da indicare in fattura – Nuovi obblighi di emissione della fattura – Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie – Nuovi casi di fattura differita – La fattura semplificata • Schemi riassuntivi delle principali operazioni attive • Modifiche normative nella gestione delle operazioni passive – Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera – Modalità di applicazione del reverse charge – Momento di effettuazione dell'acquisto comunitario di beni – Momento di applicazione del reverse charge • Schemi riassuntivi delle principali operazioni passive • Cenni sulla fatturazione elettronica e sanzioni OPERAZIONI ATTIVE MODIFICHE NORMATIVE – – – – – Nuove annotazioni da indicare in fattura Nuovi obblighi di emissione della fattura Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie Nuovi casi di fattura differita La fattura semplificata NUOVE ANNOTAZIONI DA INDICARE IN FATTURA • Numero di partita IVA del cessionario o committente (prima era obbligatorio solo in caso di reverse charge) • Numero di identificazione IVA per i cessionari o committenti comunitari soggetti passivi (prima era obbligatorio solo in caso di cessioni comunitarie e di servizi generici) • Codice fiscale del cessionario o committente italiano NON soggetto passivo • Differenti modalità di numerazione delle fatture? Ad oggi sembrerebbe che in caso di numerazioni progressive annuali sia obbligatorio aggiungere al numero della fattura l'anno di riferimento (1/2013, 2/2013, 3/2013....) NUOVE ANNOTAZIONI DA INDICARE IN FATTURA CASISTICA Operazioni non imponibili (8, 8-bis, 9 e 38quater) INDICAZIONE Operazione non imponibile Operazioni esenti art. 10 (escluso il n. 6) Operazioni esenti Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari debitori dell'imposta nel loro Stato Inversione contabile Cessioni di beni e prestazioni di servizi in reverse charge (art. 17 e 74) Inversione contabile Cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall'Unione Europea Per le operazioni ricadenti nei rispettivi regimi speciali Per le fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio (art. 17 c. 2 e casi di “self billing”) Operazione non soggetta regime del margine – beni usati regime del margine – oggetti d’arte regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione regime del margine – agenzie di viaggio Autofatturazione Per le cessioni comunitarie (art. 41) e non è chiaro se indicare “operazione non imponibile” o “inversione contabile”. L'indicazione della norma di riferimento, prima obbligatoria, è ora facoltativa. Analoghe definizioni saranno introdotte negli altri Stati membri (art. 226 Dir. 112/2006). OPERAZIONI ATTIVE – Nuove annotazioni da indicare in fattura – Nuovi obblighi di emissione della fattura – Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie – Nuovi casi di fatturazione differita – La fattura semplificata NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA CESSIONI DI BENI Luogo di “effettuazione” Qualifica del cessionario (salvo deroghe il luogo di partenza della merce) (soggetto passivo, privato, soggetto UE o ExtraUE) Cessioni “effettuate” in Italia Indifferente si Soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato Membro (comprese le Si Cessioni “effettuate” nell'Unione Europea cessioni comunitarie) Altri soggetti Cessioni “effettuate” fuori dalla UE (comprese quelle relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) indifferente * Tale nuovo obbligo di fatturazione si riflette sulla comunicazione black list Fattura “inversione contabile” no Si* “operazione non soggetta” NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA CESSIONI DI BENI merce fattura Cessioni di beni, diverse dalle cessioni comunitarie, effettuate in altro Stato UE, verso un soggetto passivo debitore di imposta nel suo Stato NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA CESSIONI DI BENI merce fattura Cessioni di beni, che si considerano effettuate fuori dalla UE Se il cessionario è “Black list” c'è un nuovo obbligo di effettuare la comunicazione NUOVI OBBLIGHI DI EMISSIONE DELLA FATTURA PRESTAZIONI DI SERVIZI Luogo di “effettuazione” Natura del servizio Italia Indifferente ExtraUE UE Qualifica del committente (soggetto passivo, privato, UE, EXTRAUE) Fattura Indifferente si Indifferente Indifferente Si “operazione non soggetta” Prestazioni di servizi di cui all'art. 10, n. da 1) a 4) e 9) Indifferente no Soggetto passivo debitore dell'imposta in altro Stato Membro* Si “inversione contabile” Tutte le altre prestazioni di servizi Altri soggetti No OPERAZIONI ATTIVE – Nuove annotazioni da indicare in fattura – Nuovi obblighi di emissione della fattura – Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie – Nuovi casi di fatturazione differita – La fattura semplificata MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DELLE CESSIONI COMUNITARIE TIPO DI CESSIONE MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” Cessione con effetti traslativi immediati Momento della consegna o spedizione. Momento di inizio trasporto o spedizione dal territorio dello Stato Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Cessione con effetti traslativi differiti Momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi e comunque dopo un anno dalla consegna (deroga valida a condizione che siano tenuti appositi registri di “beni di terzi”). Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Cessione con contratto estimatorio Momento della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento (deroga valida se sono tenuti appositi registri di “beni di terzi”). Se antecedenti, data di emissione della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Cessione continuativa per periodi > mese solare Al termine di ciascun mese Le disposizioni barrate sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2013 - il ricevimento di un acconto (senza che per riceverlo si sia dovuto emettere fattura...) non costituisce momento di “effettuazione” della cessione comunitaria. - nel caso in cui l'acconto sia stato ricevuto a seguito di emissione di specifica fattura nulla cambia OPERAZIONI ATTIVE – Nuove annotazioni da indicare in fattura – Nuovi obblighi di emissione della fattura – Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie – Nuovi casi di fatturazione differita – La fattura semplificata FATTURAZIONE DIFFERITA – Facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione*: • Prestazioni di servizi “generici” (art. 7-ter) rese a soggetti passivi esteri • Prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, a prescindere dalla sua residenza * Con riferimento al mese di “effettuazione” dell'operazione OPERAZIONI ATTIVE – Nuove annotazioni da indicare in fattura – Nuovi obblighi di emissione della fattura – Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie – Nuovi casi di fatturazione differita – La fattura semplificata FATTURA SEMPLIFICATA • Per le fatture di ammontare complessivo non superiore ad € 100 e per le note di accredito è possibile emettere fattura semplificata omettendo le seguenti informazioni: – Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente (è sufficiente CF o PI o PI comunitaria). – Aliquota IVA e dettagli nella determinazione della base imponibile (è obbligatorio indicare il corrispettivo complessivo e l'imposta incorporata). • La fattura semplificata non può essere emessa per cessioni comunitarie e per le cessioni e le prestazioni effettuate verso soggetti comunitari debitori dell'imposta SCHEMI RIASSUNTIVI DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI ATTIVE SERVIZI E TERRITORIALITA’ PRESTAZIONI B2B REGOLA GENERALE (7-ter) TUTTE LE ALTRE -intermediazioni, diverse da quelle immobiliari -lavorazioni su beni mobili -perizie su beni mobili -prestazioni accessorie ai trasporti -trasporto di beni -noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto -servizi prestati per via elettronica -telecomunicazioni e tele-radio diffusione -consulenze ed assistenze tecniche e legali -prestazioni di interpreti -prestazioni pubblicitarie -royalties -noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto -formazione e addestramento del personale -prestiti di personale -operazioni finanziarie DEROGHE (7-quater 7-quinquies) su beni immobili per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili trasporto passeggeri ristorazione e catering noleggio a breve termine di mezzi 19 di trasporto PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI TIPO DI SERVIZIO MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter “immediate” momento di ultimazione della prestazione (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura. Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso Inversione contabile Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter di carattere periodico o continuativo* momento di maturazione dei corrispettivi (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura. Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso Inversione contabile * Se effettuate nell'arco di un periodo superiore ad un anno e non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare Obbligo di compilazione del modello INTRA Non vi è l'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di cui all'art. 10, numeri da 1) a 4) e 9) e per quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari non debitori dell'imposta nel loro Stato PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI EXTRACOMUNITARI TIPO DI SERVIZIO MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter “immediate” momento di ultimazione della prestazione (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura. Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso Operazione non soggetta Prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter di carattere periodico o continuativo* momento di maturazione dei corrispettivi (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato). Non rileva l'emissione anticipata della fattura. Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso Operazione non soggetta * Se effettuate nell'arco di un periodo superiore ad un anno e non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI VERSO SOGGETTI PASSIVI UE ED EXTRA-UE DIFFERENZE COMUNITARI EXTRACOMUNITARI Emissione della fattura In tutti i casi eccetto: ● operazioni di cui all'articolo 10, numeri da 1) a 4) e 9) ● Quando il committente soggetto passivo non è debitore dell'imposta in altro Stato Sempre Indicazione in fattura Inversione contabile Operazione non soggetta Modello INTRA SI (salvo che l'imposta non sia dovuta nel Paese del destinatario) NO Per l'individuazione del luogo di stabilimento del committente: ✔ Il committente extracomunitario resta tale anche se ha nominato un rappresentante fiscale nella UE ✔ Il committente è stabilito dove ha luogo la sua stabile organizzazione limitatamente ai servizi ricevuti direttamente da quest'ultima. CESSIONI COMUNITARIE e CESSIONI DIVERSE DA QUELLE COMUNITARIE CESSIONI COMUNITARIE • Presenza contemporanea dei seguenti requisiti: – Partita IVA (VIES) del cedente – Partita IVA comunitaria (VIES) del cessionario* – Trasferimento fisico della merce da uno Stato UE ad un altro Stato UE – Onerosità dell'operazione CESSIONI DIVERSE DALLE COMUNITARIE • Mancanza di almeno un requisito; ad esempio: – Cessioni di merci che non lasciano lo Stato di partenza; – Cessioni di merci verso soggetti non identificati (VIES)**; – Cessioni di merci che non partono e/o non arrivano in uno Stato Comunitario – Cessioni gratuite * Ad esempio anche il soggetto extracomunitario con un rappresentante fiscale comunitario ** Ad esempio il soggetto extracomunitario senza rappresentante fiscale comunitario CESSIONI COMUNITARIE DI BENI TIPO DI CESSIONE MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA Cessione con effetti traslativi immediati* Momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato membro di partenza. Se antecedenti, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato. Non rileva il pagamento anticipato del corrispettivo Entro il 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento allo stesso Operazione non imponibile inversione contabile * Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per le cessioni fatte in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per le cessioni con effetti traslativi differiti e per quelle fatte nell'ambito di contratti estimatori Obbligo di compilazione del modello INTRA CESSIONI COMUNITARIE DI BENI INDICAZIONI IN FATTURA – ESEMPI DI TRIANGOLARI merce fattura OPERAZIONE NON IMPONIBILE INVERSIONE CONTABILE OPERAZIONE NON IMPONIBILE CESSIONI DI BENI DIVERSE DALLE CESSIONI COMUNITARIE TIPO DI CESSIONE Cessione con effetti traslativi immediati* MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Momento di consegna o spedizione. Se antecedenti, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato o del pagamento, limitatamente all'importo riscosso Nel momento di “effettuazione” dell'operazione, con possibilità di emettere fattura differita in presenza di DDT o documenti equipollenti INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA “Inversione contabile” se rese nei confronti di soggetti passivi comunitari debitori dell'imposta “operazione non soggetta” se rese fuori dalla UE * Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per le cessioni effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per le cessioni con effetti traslativi differiti e per quelle fatte nell'ambito di contratti estimatori CESSIONI DI BENI DIVERSE DALLE COMUNITARIE INDICAZIONI IN FATTURA - ESEMPI merce fattura INVERSIONE CONTABILE OPERAZIONE NON SOGGETTA MODIFICHE NORMATIVE OPERAZIONI PASSIVE – – – – Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera; Modalità di applicazione del reverse charge; Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario Momento di applicazione del reverse charge OPERAZIONI PASSIVE – Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera; – Modalità di applicazione del reverse charge; – Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario – Momento di applicazione del reverse charge CAMBIO DI RIFERIMENTO Decorrenza Fino al 31/12/2012 Dal 1 gennaio 2013 Operazioni comunitarie Altre Cambio del giorno di “effettuazione” dell'operazione, se indicato in fattura oppure cambio della data fattura Cambio del giorno di “effettuazione” dell'operazione, in mancanza cambio del giorno antecedente più prossimo Cambio del giorno di “effettuazione” dell'operazione, se indicato in fattura, in mancanza cambio della data fattura o in mancanza cambio del giorno antecedente più prossimo Per tutte le operazioni (non solo per gli acquisti comunitari di merci) si assume il cambio della data della fattura, salvo che il cambio del giorno di “effettuazione” non sia espressamente indicato in fattura. OPERAZIONI PASSIVE – Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera; – Modalità di applicazione del reverse charge – Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario – Momento di applicazione del reverse charge AUTOFATTURA / INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE DELLA FATTURA DEL FORNITORE ESTERO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI COMUNITARI EMISSIONE DI AUTOFATTURA * ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI EXTRACOMUNITARI EMISSIONE DI AUTOFATTURA * era prevista per acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e di servizi 7-quater e 7-quinquies OPERAZIONI PASSIVE – Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera; – Modalità di applicazione del reverse charge – Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario – Momento di applicazione del reverse charge MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” DEGLI ACQUISTI COMUNITARI TIPO DI ACQUISTO MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” Acquisti con trasporto a cura del cedente Momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto. Momento di inizio trasporto o spedizione nel territorio dello Stato membro di provenienza Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Acquisti con trasporto a cura del cessionario Momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio dello Stato. Momento di inizio trasporto o spedizione nel territorio dello Stato membro di provenienza Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Acquisti con effetti traslativi differiti Momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi e comunque dopo un anno dalla consegna (deroga valida a condizione che siano tenuti appositi registri di “beni di terzi”). Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Acquisti di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori Momento della rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito tra le parti, e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento (deroga valida se sono tenuti appositi registri di “beni di terzi”). Se antecedenti, data di ricevimento della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo fatturato o pagato. Acquisti continuativi per periodi > mese solare Al termine di ciascun mese OPERAZIONI PASSIVE – Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera; – Modalità di applicazione del reverse charge – Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario – Momento di applicazione del reverse charge ACQUISTO DI BENI TERMINI E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEL REVERSE CHARGE Operazione Modalità reverse Termini Acquisto comunitario di beni Integrazione fattura Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma cmq entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) Altri acquisti di beni da fornitore comunitario Integrazione fattura (Autofattura) Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il momento di effettuazione dell'operazione) Acquisti di Autofattura beni da fornitore extracomunitario (diversi dalle importazioni) Entro il momento della consegna o spedizione o, se anteriore, del pagamento (in caso di pagamento parziale, limitatamente all'importo pagato). Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da ddt (anche riepilogativa delle consegne intervenute nel corso di un mese) potrà provvedersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione (CM 37/11 punto 4.3) ACQUISTO DI SERVIZI MOMENTO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REVERSE operazione Modalità momento fornitori Integrazione comunitari/ fattura regola generale Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il mese di ricevimento o anche successivamente ma cmq entro 15 gg dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) fornitori comunitari/ deroghe Integrazione fattura (Autofattura) Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente (entro il momento del pagamento)) fornitori extracomunitari / servizi generici Autofattura Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” e con riferimento aL mese di “effettuazione” (ultimazione della prestazione o maturazione dei corrispettivi, o pagamento se antecedente) Entro il momento di effettuazione dell'operazione fornitori extracomunitari / deroghe Autofattura Entro il momento del pagamento REGOLARIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA FORNITORI COMUNITARI entro il secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione Autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo al momento di “effettuazione” dell'operazione e con riferimento al mese precedente entro il mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione Autofattura entro il secondo mese successivo al momento di “effettuazione” dell'operazione Mancato ricevimento della fattura Ricevimento di fattura irregolare Fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria e con riferimento al mese precedente Fattura integrativa entro il15° giorno 15 successivo a quello di registrazione della fattura originaria SCHEMI RIASSUNTIVI DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI PASSIVE Acquisti comunitari di beni TIPO DI ACQUISTO MOMENTO DI “EFFETTUAZIONE” MODALITÀ E TERMINI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE MODALITÀ E TERMINI PER LA REGOLARIZZAZIONE Acquisti con effetti traslativi immediati* Momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio dello Stato membro di partenza Se antecedente, data di emissione della fattura, limitatamente all'importo fatturato. Non rileva il pagamento anticipato del corrispettivo Integrazione della fattura estera entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso mese In caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione, emissione di autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di “effettuazione” * Regole particolari di individuazione del momento di “effettuazione” dell'operazione sussistono per gli acquisti effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, per gli acquisti con effetti traslativi differiti e per quelli fatti nell'ambito di contratti estimatori Obbligo di compilazione del modello INTRA Acquisti comunitari di beni 30/06/2013 30/6/2013 15/7/2013 3/7/2013 Momento di “effettuazione” dell'acquisto comunitario Termine ultimo per il tedesco di emettere la fattura La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va integrata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese di ricevimento 31/8/2013 15/9/2013 Termine ultimo per il ricevimento della fattura Termine ultimo di emissione dell'autofattura ATTENZIONE! La fattura va integrata con l'aliquota (21%) in vigore nel momento di effettuazione dell'operazione e non con quella della data di ricevimento (22%?) I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” la cessione di beni o la prestazione di servizi (art. 226, n. 11-bis Direttiva 2006/112/CE), se diversa dalla data fattura Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni • Trattasi di acquisti di merci già presenti in Italia o in Comunità, ma mancanti di uno dei requisiti degli acquisti comunitari; ad esempio: – Acquisto di merci già presenti in Italia da soggetto estero (anche se identificato in Italia) – Acquisto di merci di provenienza comunitaria, cedute da soggetto extracomunitario senza identificazione comunitaria Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni Acquisto di merci presenti in Italia, da soggetto stabilito all'estero con rappresentante fiscale in Italia Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni Acquisto da extracomunitario di merci di origine comunitaria Acquisti di beni diversi dagli acquisti comunitari e dalle importazioni Casistica degli acquisti con effetti traslativi immediati MOMENTO DI FORNITORE “EFFETTUAZIONE” Comunitario Extracomunitario MODALITÀ E TERMINI PER IL REVERSE CHARGE Integrazione della fattura estera entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione Momento di della fattura e con riferimento al mese di consegna o ricevimento*. In caso di mancato ricevimento spedizione dei beni. entro il secondo mese successivo a quello di Se antecedenti, data effettuazione dell'operazione, emissione di del pagamento, autofattura entro il 15 del terzo mese successivo limitatamente a quello di effettuazione. Emissione di all'importo pagato, o autofattura entro il momento di effettuazione del reverse, limitatamente Emissione di autofattura entro il momento di all'importo assolto “effettuazione”. (Possibilità di emettere con reverse autofattura differita se la consegna o spedizione è documentata da ddt) * Nonostante la procedura sia uguale a quella prevista per gli acquisti comunitari, NON si tratta di acquisti comunitari e non va mai compilato il modello INTRASTAT Acquisto di servizi – regola generale TIPO DI SERVIZIO MOMENTO DI EFFETTUAZIONE “Spot” Momento di ultimazione della prestazione* (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato) Periodico o continuativo Momento di maturazione dei corrispettivi (momento del pagamento se antecedente, limitatamente all'importo pagato) MODALITÀ E TERMINI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE FORNITORE COMUNITARIO FORNITORE EXTRACOMUNITARIO Integrazione della fattura estera entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento. In caso di mancato ricevimento entro il secondo mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione, emissione di autofattura** entro il 15 del terzo mese successivo a quello di “effettuazione” Emissione di autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di “effettuazione” dell'operazione e con riferimento al mese di “effettuazione” dell'operazione * “(...) per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione” (CM 35/2012) **“È evidente che tale adempimento (l'emissione dell'autofattura n.d.r.) deve essere posto in essere quando il committente ha conoscenza dell'effettuazione della prestazione o quando ha eseguito il pagamento” (CM 35/2012) Esempio: Acquisti di servizi generici “spot” fornitori comunitari 30/06/2013 30/6/2013 15/7/2013 Avvocato GB ultima la prestazione Momento di “effettuazione” del servizio Termine ultimo per il britannico di emettere la fattura La fattura ricevuta tra il 30/6 ed il 31/8 va integrata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese di ricevimento 31/8/2013 Termine ultimo per il ricevimento della fattura 15/9/2013 Termine ultimo di emissione dell'autofattura ATTENZIONE! La fattura va integrata con l'aliquota (21%) in vigore nel momento di effettuazione dell'operazione e non con quella della data di ricevimento (22%?) I fornitori comunitari dovrebbero indicare la data in cui è “effettuata” (ultimata) la cessione di beni o la prestazione di servizi (art. 226, n. 11-bis Direttiva 2006/112/CE), sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. In assenza di elementi certi circa il momento di ultimazione della prestazione, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura (CM35/2012). Acquisti di servizi generici spot – fornitori extracomunitari 30/06/2013 30/6/2013 15/7/2013 Avvocato USA ultima la prestazione Momento di “effettuazione” del servizio Termine ultimo di emissione dell'autofattura ATTENZIONE! La fattura va integrata con l'aliquota (21%) in vigore nel momento di effettuazione dell'operazione e non con quella della data di ricevimento (22%?) PROGRAMMA • Modifiche nella gestione delle operazioni attive – Nuove annotazioni da indicare in fattura – Nuovi obblighi di emissione della fattura – Modifiche al momento di effettuazione delle cessioni comunitarie – Nuovi casi di fattura differita – La fattura semplificata – Casistiche • Modifiche nella gestione delle operazioni passive – Cambio di riferimento per operazioni in valuta estera; – Modalità di effettuazione del reverse charge; – Momento di effettuazione dell'acquisto comunitario – Momento di effettuazione del reverse charge – Casistiche • Cenni su fatturazione elettronica e sanzioni FATTURA ELETTRONICA Cenni FATTURA ELETTRONICA PER L'EMITTENTE Modalità di certificazione Appone la firma digitale e la marca temporale o Invia la fattura tramite sistemi EDI o Istituisce dei controlli di gestione in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto Modalità di invio Consenso del destinatario Modalità di conservazione Invia la fattura in formato elettronico Ottiene il consenso del destinatario Conserva la fattura in formato elettronico FATTURA ELETTRONICA PER IL RICEVENTE Modalità di ricevimento Consenso del destinatario Modalità di conservazione Riceve la fattura tramite sistemi informatici Dà il consenso al ricevimento della fattura elettronica Conserva la fattura in formato elettronico OPERAZIONI ATTIVE SANZIONI • Introdotta la sanzione per la mancata (o ritardata) emissione di fattura non soggetta ad IVA (ad esempio 7-ter). (si conferma implicitamente che fino ad oggi non è applicabile alcuna sanzione). • In caso di omessa/ritardata emissione di fattura non imponibile o fuori campo, che non rilevi ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione dal € 258 a 2.065 per ogni violazione. • L'articolo 12 del D.Lgs 472/97 prevede che in caso di più violazioni formali della medesima disposizione, si applichi una unica sanzione calcolata maggiorando la sanzione base (da 258 a 2.065) da un quarto al doppio. 322,5 € → 6.195 € ridotti ad 1/3 in caso di definizione agevolata OPERAZIONI PASSIVE SANZIONI • In caso di mancato assolvimento dell'IVA col reverse charge si applica la sanzione: – Del 100% dell'IVA con un minimo di € 516 se l'operazione genererebbe un debito di imposta (per l'indetraibilità della stessa nella fase di credito). Si procede al recupero dell'IVA. – Del 100% dell'IVA con un minimo di € 516 se l'operazione fosse neutrale (l'IVA non assolta sarebbe stata comunque deducibile). Non si provvede al recupero dell'IVA. Si ritiene che tale sanzione sia contraria ai principi del diritto comunitario. • Tali sanzioni sono applicabili anche in caso di ritardato assolvimento dell'IVA L'articolo 12 del D.Lgs 472/97 prevede che in caso di più violazioni formali della medesima disposizione, si applichi una unica sanzione calcolata maggiorando la sanzione base (da 258 a 2.065) da un quarto al triplo. fine