Accoglimento parziale del 07/02/2014 RG n. 56152/2013 N. R.G. 2013/56152 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO sezione specializzata in materia di impresa B MARIA BEATRICE RUSTICONI (C.F. RSTMBT67R58D969U) con il patrocinio dell’avv. BIANCO LUCIA e dell’avv. elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 22 20122 MILANOpresso il difensore avv. BIANCO LUCIA RICORRENTE/I contro MARIA GRAZIA CALIGARA (C.F. CLGMGR58L53F205F) con il patrocinio dell’avv. BAVIERA EMILIO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 6 20122 MILANOpresso il difensore avv. BAVIERA EMILIO RESISTENTE/I Il Giudice dott. Vincenzo Perozziello, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28.1.14, ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art 702bis cpc Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’attore, in qualità di titolare di una quota pari al 49% del capitale della snc FARMACIA FATEBENEFRATELLI snc di CALIGARA MARIA GRAZIA & C, ha proposto ricorso ex art 702bis cpc per l'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento della società asseritamente conseguente ad un ormai insanabile dissidio tra i soci e la conseguente nomina di liquidatore giudiziario. Parte resistente, ritualmente costituita, nel contestare nel merito le avverse deduzioni, ha sollevato in via preliminare eccezione di arbitrato ai sensi dell'art 14 dello statuto sociale, che espressamente rimette ad arbitri nominati da soggetto terzo "le controversie sorte tra la società e i soci o i loro eredi, tra i soci, fra costoro e gli amministratori o liquidatori" - eccezione immediatamente contrastata dal ricorrente in nome di una prospettata indisponibilità del diritto controverso. In tale contesto, a seguito di segnalazione d'ufficio in sede in sede di udienza di trattazione, questo giudice ritiene innanzitutto di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso per quanto attiene la seconda domanda avanzata (richiesta di nomina di liquidatore giudiziario) in quanto avente ad oggetto un tipico provvedimento di volontaria giurisdizione riservato ex art 2275 cc alla competenza propria del Presidente del Tribunale, come tale materia indiscutibilmente estranea alle "cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica". Pagina 1 http://bit.ly/1pUSbZm Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Nel procedimento ex art 702bis cpc iscritto al n. r.g. 56152/2013 promosso da: Accoglimento parziale del 07/02/2014 RG n. 56152/2013 Non pare invece di poter ravvisare alcuna preclusione a trattare in sede contenziosa, in termini di sentenza di accertamento, la (sola) questione della sussistenza o meno di una causa di scioglimento della società. Si tratta di conclusioni che questo giudice ritiene di dover condividere sulla base di una interpretazione letterale delle previsioni di cui agli artt 34 e 36 (prima parte) del dlgs 5/03, alla stregua del consolidato orientamento interpretativo della S.C. secondo cui il concetto di "disponibilità del diritto" vada propriamente riferito alla disciplina positiva della situazione giuridica controversa e in particolare al riconoscimento o meno in capo ai singoli (eventualmente vincolati ad una clausola compromissoria) di un potere di incidere su tale disciplina (come emerge in particolare dalla consolidata giurisprudenza in tema di incompromettibilità delle controversie aventi ad oggetto violazione dei disposizioni imperative in materia di bilanci) e non invece al relativo diritto di azione spettante ai soggetti interessati (secondo interpretazione di fatto abrogativa della formale previsione normativa di limiti alla compromettibilità in arbitri). Muovendo da tale premessa si deve allora prendere atto che in tema di società di persone lo scioglimento della società consegue ex lege al sopravvenire di una delle cause indicate dall'art 2272 cc con la conseguente modificazione del contratto sociale, mentre ai soci è piuttosto ed esclusivamente riconosciuto il ben diverso diritto (questo sì "disponibile") di eliminare le "conseguenze" dello scioglimento, secondo netta distinzione destinata a rilevare immediatamente (ed inderogabilmente) per quanto attiene alla posizione degli organi sociali (con il sopravvenire dei limiti di potere previsti ex art 2274 cc) nonchè dei creditori, nei cui confronti (indiscutibilmente) gli effetti dello scioglimento si determinano non appena la relativa causa sia divenuta operativa - così ad esempio, come bene evidenziato in dottrina, i creditori particolari del socio ben potrebbero agire in surrogatoria per accertare che una determinata causa di scioglimento si sia verificata o sia addirittura divenuta irreversibile (come in ipotesi di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di legge) ovvero impugnare l'attività del socio volta ad eliminare a loro danno gli effetti dello scioglimento; d'altro canto i creditori sociali, pur non potendo impedire ai soci di accordarsi per la prosecuzione della società, potrebbero legittimamente impedire che siano riferiti alla società gli atti di gestione compiuti dagli amministratori successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento. Alla luce delle menzionate considerazioni si ritiene pertanto di dover rigettare l'eccezione preliminare di compromesso sollevata dalla resistente, eccezione che rappresenta peraltro il punto cardine delle difese svolte dalla parte. Invero, a fronte delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente in tema di sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello scopo sociale in conseguenza di una asserita situazione di perdurante antieconomicità di gestione dell'impresa e dissidio insanabile tra i due soci, con sostanziale paralisi della attività decisionale, la difesa di parte resistente nulla ha dedotto sotto il primo profilo, mentre in relazione alla lamentata situazione di paralisi si è limitata a richiamare un passato di (asserita) condivisa gestione condivisa, peraltro riconoscendo l'intervenuta esplosione di una grave frattura tra i due soci ormai dagli "inizi dell'anno 2010", con l'emergere di contrapposte pretese manifestamente Pagina 2 http://bit.ly/1pUSbZm Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Al riguardo parte ricorrente bene richiama l'orientamento della S.C espressamente volto ad escludere "la compromettibilità in arbitri relativamente alla controversia concernente ...lo scioglimento della società anche di persone" (Cass 12412/2000, confermata di recente da Cass 18600/11), sul presupposto per cui devono reputarsi indisponibili "le controversie che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norma poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi... l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e precisione del bilancio di esercizio". Accoglimento parziale del 07/02/2014 RG n. 56152/2013 risultanti del tutto inconciliabili - e addirittura con la proposizione in sede arbitrale di reciproche domande di esclusione dalla compagine sociale entrambe già respinte con lodo ormai risalente alla data del 24.5.12, secondo riferimento temporale che viene all'evidenza a contrassegnare in maniera oggettiva e in realtà incontrovertibile la permanenza della denunciata situazione di contrasto. Per tutte le considerazioni sin qui svolte, qui si ritiene pertanto di dover accogliere la domanda di parte ricorrente quanto all'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento della snc FARMACIA FATEBENEFRATELLI. Alla soccombenza di parte resistente, segue condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente P.Q.M. il Tribunale di Milano in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta la sussistenza di una causa di scioglimento della società FARMACIA FATEBENEFRATELLI snc di Caligara Maria Grazia & C; dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art 702 bis cpc della domanda di nomina di liquidatore giudiziario; condanna la resistente Maria Grazia Caligara ala rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in euro 255,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi oltre iva e cpa. Milano, 7.2.14 Il Giudice dott. Vincenzo Perozziello Pagina 3 http://bit.ly/1pUSbZm Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c visti gli artt 702bis, 38, 279 comma 1° e 819ter cpc,