Decisione N. 2636 del 30 aprile 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO Presidente (MI) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 03/04/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Parte ricorrente - in relazione ad un bonifico in euro disposto verso la Svizzera - ha chiesto il rimborso delle spese e commissioni applicate sulla base delle condizioni previste per i bonifici esteri. Più precisamente, in sede di reclamo, parte ricorrente aveva esposto che: - prima di effettuare un bonifico in euro a favore di un conto corrente acceso in Svizzera, aveva ricevuto conferma, da parte della convenuta, dell’appartenenza dello stato estero sopra citato al circuito SEPA (informazione che aveva trovato riscontro anche sul sito SEPA.ABI); - solo dopo aver “dato ordine scritto” per l’esecuzione del bonifico aveva appreso dell’applicazione delle commissioni previste per un bonifico estero, anziché di quelle previste per “un normale bonifico Italia”; - la Svizzera si era “perfettamente adeguata” ai principi dettati a livello comunitario, mentre la convenuta aveva continuato ad applicare i costi previsti per un bonifico Pag. 2/6 Decisione N. 2636 del 30 aprile 2014 disposto nei confronti di “un paese extra UE adducendo quale motivazione quanto riportato nel decreto nr 260/12”; - tra l’altro, a fronte di un ordine scritto per l’esecuzione di un bonifico di € 150.000,00, lo stesso era stato eseguito per un importo di € 150,00, con l’applicazione di € 33,00 di commissioni. La convenuta, con riscontro al reclamo, aveva richiamato le disposizioni che disciplinano i bonifici eseguiti nel circuito SEPA, facendo, altresì, rilevare che il Regolamento 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in parte ha modificato il regolamento (CE) n. 924/2009, lasciando, tuttavia, “inalterato l’art. 6 dello stesso in cui viene ricordato il “principio della parità delle commissioni” applicate ai pagamenti nell’ambito della “Comunità” (Europea)”. Sulla specifica contestazione aveva, inoltre, precisato che: - il bonifico era stato erroneamente disposto per € 150,00 e che, in relazione a tale disguido, la filiale competente aveva provveduto in data 21/6/2013 a riaccreditare l’importo di € 33,00 a titolo di rimborso delle commissioni indebitamente percepite; - in data 18/6/2013 era stato comunque correttamente eseguito il bonifico estero, di € 149.850,00, verso la Svizzera, “percependo commissioni migliorative rispetto a quello previste dal Foglio Informativo” (consultabile presso tutte le Filiali e sul proprio sito). Con la presentazione del ricorso, la ricorrente ha chiesto il rimborso delle commissioni applicate dalla convenuta, ritenendole non in linea con quanto previsto dalla disciplina di riferimento. Nelle proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 27/6/2012, la convenuta, dopo aver riepilogato la vicenda, ha sviluppato sostanzialmente le medesime argomentazioni indicate in sede di riscontro al reclamo. In particolare, ha ribadito la corretta applicazione delle commissioni e spese, facendo presente che in base al punto (1) del Regolamento n. 260/2012: x la Svizzera non è un paese appartenente all’Unione Europea né al SEE (Spazio Economico Europeo); pertanto per bonifici esteri eseguiti dalle/alle banche Svizzere, pur partecipanti a SEPA, non trovano applicazione le regole UE che uniformano i pagamenti trans-frontalieri (a rafforzamento di quanto affermato ha fatto richiamo delle informazioni presenti sul sito “http://www.sepaitalia.eu); x nel caso di specie, in data 18/6/2013 era stato disposto il bonifico di € 149.850,00, verso la Svizzera, percependo spese e commissioni per € 213,31, anziché € 358,41 (applicando, quindi, condizioni migliorative rispetto a quelle pubblicizzate). La convenuta, sulla base delle considerazioni espresse nelle controdeduzioni, ha chiesto “di respingere il ricorso”. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. La ricorrente ha disposto in data 18/6/2013 - su un formulario in uso presso la convenuta per le disposizioni di “pagamento all’estero con addebito in conto” - il seguente bonifico (all. 5 alle controdeduzioni), sul quale non risulterebbero indicate le commissioni e/o spese applicate. Pag. 3/6 Decisione N. 2636 del 30 aprile 2014 Non è controverso tra le parti che al bonifico sopra disposto siano state applicate le commissioni e spese previste per l’esecuzione di un bonifico estero, seppure migliorative rispetto a quelle pubblicizzate. Si deve tener presente che, con Provvedimento della Banca D’Italia del febbraio 2013, era stato disposto che - entro il termine del 1° maggio 2013 - i prestatori dei servizi di pagamento comunicassero “ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l’esecuzione dei bonifici in conformità con i requisiti del Regolamento 260/2012”. In proposito, si rileva che la convenuta ha prodotto un F.I., datato 20/9/2013, successivo alla data di esecuzione del bonifico. Detto foglio disciplina le tre seguenti categorie; a) ….. b) c) ….. Pag. 4/6 Decisione N. 2636 del 30 aprile 2014 Sulla base di quanto riferito, al bonifico disposto dalla ricorrente sono state applicate le condizioni riportate al punto c). La ricorrente ha contestato le commissioni applicate e ne ha chiesto il rimborso, ritenendo che il bonifico in euro su un conto acceso in Svizzera dovrebbe essere assimilato ad un bonifico domestico, posto che tale Paese ha aderito al circuito SEPA. L’intermediario ha ribadito di avere correttamente applicato le commissioni, tenuto conto che per i bonifici eseguiti dalle/alle banche Svizzere, pur se partecipanti alla SEPA, non troverebbero applicazioni le regole UE, che uniformano i pagamenti transfrontalieri a quelli domestici. Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della controversia, giova immediatamente sottolineare che, ai fini della soluzione della presente controversia, resta da chiarire se, nell’ottica S.E.P.A., i bonifici in euro disposti verso tutti i paesi partecipanti al circuito SEPA, siano o meno assimilabili a quelli “domestici” (venendo meno, quindi, la distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, per i bonifici in euro disposti verso i paesi non comunitari aderenti, tra cui la Svizzera). Ora, com’è noto, la SEPA riguarda operazioni di pagamento in euro a valere su conti di pagamento accesi in uno dei 28 paesi dell'Unione Europea, nonché in Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino. Il progetto S.E.P.A., acronimo di Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), mira a estendere il processo d’integrazione europea ai pagamenti al dettaglio in euro effettuati con strumenti diversi dal contante, con l’obiettivo di favorire l’efficienza e la concorrenza del mercato, offrendo ai cittadini europei la possibilità di effettuare pagamenti a favore di beneficiari situati in qualsiasi paese aderente, utilizzando un singolo conto bancario e un insieme di strumenti di pagamento armonizzati. In questo contesto, dal 28 gennaio 2008 ha preso avvio il “bonifico SEPA”, tramite la sostituzione delle “vecchie” coordinate bancarie con il codice IBAN. Il bonifico SEPA, in particolare, consente di gestire, senza limiti di importo, pagamenti in euro non urgenti con un tempo di esecuzione prefissato (oggi, una giornata lavorativa, ex art. 20, comma 2, d.lgs. 11/2010). Per tale tipologia di bonifici, le commissioni applicate dagli intermediari non possono essere dedotte dall’importo del bonifico, ma devono essere addebitate separatamente: l’importo del bonifico dev’essere, quindi, accreditato interamente, senza alcuna deduzione da parte degli intermediari che eseguono l’operazione. Con il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono stati stabiliti i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. Con successivo Provvedimento del febbraio 2013 la Banca D’Italia ha emanato le istruzioni Pag. 5/6 Decisione N. 2636 del 30 aprile 2014 applicative al fine di “facilitare lo sviluppo di modalità elettroniche di pagamento nonché di perseguire la maggiore uniformità possibile degli schemi nazionali a quelli SEPA”. La lettura del Regolamento UE n. 260/2012 (in vigore dal 31/3/2012), che ha introdotto modifiche al Regolamento UE 924/2009, non sembrerebbe dirimere la questione controversa. Relativamente alle commissioni, l’art. 17 del Regolamento UE 260/2012 (che ha modificato l’art. 3 c.1 Regolamento UE 924/2009) ha, infatti, espunto dalla norma la limitazione relativa ai bonifici “fino a 50.000,00 euro”. Tuttavia, di questione analoga ha già avuto modo di occuparsi il Collegio di Roma (cfr. la Pronuncia n. 2542/2013), il quale ha avuto modo di rilevare che “la Svizzera è uno dei paesi aderenti al progetto SEPA nella cui ottica tutti i pagamenti al dettaglio in euro sono considerati domestici”, sicché l’esecuzione di un’operazione di bonifico con modalità SWIFT – notoriamente più onerose di quella SEPA – non appare più giustificata alla luce della nuova normativa in materia. Ne deriva che l’intermediario resistente avrebbe dovuto applicare al bonifico all’origine della presente controversia le commissioni previste per un bonifico SEPA e non quelle di un bonifico SWIFT, come, invece, emerge dalla documentazione in atti. Le doglianze della ricorrente appaiono, dunque, fondate nei limiti appena illustrati e, come tali, degne di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario accrediti le commissioni addebitate in eccedenza rispetto a quelle previste per i bonifici SEPA. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6