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L'ingresso per motivi di lavoro.
L’ingresso per lavoro, l’emersione del lavoro irregolare, il
rinnovo dei permessi di soggiorno ed i titoli di soggiorno
che consentono l'attività lavorativa in Italia.
Ciclo di incontri “Stranieri in Italia: viaggio nel mondo del diritto
dell'immigrazione e le sue criticità”
Progetto Co.r.re.l.a.re – Consolidare reti regionale e locali per un’accoglienza
responsabile è un progetto finanziato nell’ambito del fondo FEI 2011/Azione 8
“Capacity Building”
Provincia di Milano, 25 Febbraio 2013
Dr. Irene Pavlidi
L’Italia, paese di emigrazione › L’Italia per oltre 100 anni è stata un paese di emigrazione; › Circa 30 milioni di italiani sono emigra:; › Nel mondo vivono circa 60 milioni di persone di origine italiana. Il fenomeno immigrazione oggi
›  Ad essere rilevante, al momento, non è tanto il numero assoluto degli immigra: (poco più di 5 milioni* di persone presen8 sul territorio nazionale), né la percentuale degli immigra: sulla popolazione totale, quanto la dinamica molto sostenuta del loro incremento. ›  Di ques8, uno su tre è ci>adino dell’Unione Europea. *Fonte Dossier Caritas Migrantes 2012 Brevissimi cenni storici
›  A par:re dal 1974 i Paesi dell’Europa centro-­‐
sePentrionale limitano le entrate dei lavoratori stranieri. ›  Il fenomeno migratorio comincia ad interessare anche l’Italia. ›  È un fenomeno vissuto e percepito come transitorio anche se, negli ul:mi anni, si inizia a dare maggiore aPenzione ai ciPadini G2. ›  Le norme sono in con:nua evoluzione e l’avvicendarsi dei diversi Governi fa sì che venga ges:to in modo disordinato e a volte contraddiPorio. Com’era il sistema prima della legge
sull’immigrazione?
›  Disciplina disorganica, inefficace e precaria (molte circolari, violazione dell’art.10 della Cos:tuzione); ›  Norme frammentate e lacunose, spesso inaPuate per incompetenza o mancato coordinamento tra le amministrazioni; ›  Scopi contradditori delle poli:che migratorie (sanatorie, decreto flussi e repressione del lavoro in nero e degli ingressi irregolari); ›  Irrilevanza delle misure volte a favorire l’integrazione. La legge Turco - Napolitano (L.
40/98)
›  Viene approvata dal Parlamento dopo un anno di esame del disegno di legge presentato alle Camere dal Governo Prodi; ›  L’Italia sta entrando nei Paesi del sistema Schengen (abolizione dei controlli di fron:era); ›  L’opposizione di centro-­‐destra contrasta i pun: della partecipazione alle elezioni amministra:ve e sulle espulsioni. La legge Bossi-Fini (L.189/02) e le
successive modifiche normative!
Inasprimento delle norme, introduzione di una nuova disciplina di ingressi, espulsioni, restrizione sui diri\ di ingresso dei familiari, vincolo soggiorno-­‐ a\vità lavora:va; Introduzione del contraPo di soggiorno (ora Modello Unilav); Approvazione di sanatorie periodiche con i rela:vi “effe\” di regolarizzazioni di massa, ma anche di “chiamata”. Entrata in vigore della legge
›  Quando la L.40/98 entra in vigore, non ci sono gli strumen: applica:vi delle sue disposizioni; ›  Vengono emana: una serie di decre: corre%vi o integra,vi, tra cui il D.lgs. n.286/98. ›  Viene faPa una sanatoria (vengono accolte circa 250.000 domande). ›  Grave ritardo nell’emanare il Regolamento di aPuazione della Legge (DPR 394/99, approvato il 13 novembre 1999): mol: is:tu: non vengono applica:; ›  Per i primi due anni resta inapplicata la disciplina dei flussi, anche nella parte più innova:va degli ingressi per ricerca lavoro. Caratteristiche del Testo Unico
sull’immigrazione (D.lgs. 286/98)
›  Testo molto ar:colato e complesso; ›  Vuole riordinare la precedente norma:va, frammentaria e “di emergenza”; ›  49 ar:coli rispePo ai 13 ar:coli della Legge previgente del 1986 (Legge Martelli); ›  Deve essere lePo alla luce delle Dire\ve Europee e della Giurisprudenza della Corte di Gius:zia Europea. ›  Si applica ai ciPadini comunitari solo se più favorevole. Le recenti modifiche
Recepimento delle DireFve Europee n. 2003/109/CE rela:va allo status di ciPadini di Paesi terzi che siano soggiornan: di lungo periodo; n. 2003/86/CE sui ricongiungimen: familiari e n. 2004/38/CE sulla circolazione dei comunitari; n. 2008/115/CE sui rimpatri dei ciPadini stranieri irregolari, n. 2009/50/CE sulle “Carta Blu UE”. ›  “PaccheF sicurezza”: ed in par:colare L. 94/2009 (reato di immigrazione clandes,na con ammenda da 5000€ a 10.000€; limi, ai matrimoni di interesse; reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi concede in locazione un immobile ad un irregolare; misure di contrasto all'impiego di minori nell'acca@onaggio; via alle c.d. ronde ci@adine; estensione della permanenza nei cpt (rinomina, "centri di iden,ficazione ed espulsione" dal D.L. 23.05.2008 fino ad un max di 180 gg;.. ). › 
Il Testo Unico sull’immigrazione
(D.lgs.n.286/98)
Principi generali:
› Art.1: Definizione di straniero: ciPadini non appartenen: all’UE e gli apolidi. › Sono faPe salve le disposizioni più favorevoli, delle previsioni internazionali o comunitarie. › Si applica a coloro che sono sul territorio italiano. Art. 2: Diritti e doveri dello straniero:
›  Diri\ fondamentali; ›  Diri\ civili per lo straniero regolarmente soggiornante a parità con gli italiani, faPe salve delle eccezioni; ›  Parità di traPamento dei lavoratori stranieri e piena uguaglianza di diri\; ›  Partecipazione alla vita pubblica; ›  Parità di traPamento nella tutela giurisdizionale dei diri\, nei rappor: con la Pubblica Amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limi: previs: dalla legge. ›  Traduzione dei provvedimen: in lingua (ingresso, soggiorno, espulsione). “Diritti civili” riconosciuti allo
straniero regolarmente soggiornante
›  Libertà di circolare e soggiornare nel territorio dello Stato, libertà di uscire e rientrarvi, soPostando agli obblighi della legge; ›  Possono anche circolare negli Sta: Schengen (con delle precisazioni e differenze). ›  Obbligo di segnalare eventuali variazioni del domicilio abituale. ›  DiriPo di iscriversi all’anagrafe ›  DiriPo di presentare la domanda di Decreto Flussi per altri lavoratori stranieri residen: all’estero; ›  DiriPo di ricongiungere i familiari; ›  DiriPo del minore di essere iscriPo sul permesso dei genitori (condizione più favorevole) e poi di oPenere un autonomo permesso al compimento dei 14 anni; ›  Iscriversi agli ordini e collegi professionali; ›  Accedere ai corsi di alfabe:zzazione e recupero per adul:, ›  È specificamente tutelato in caso di discriminazioni. La partecipazione alla vita pubblica!
›  Il diri>o di voto?! ›  DiriPo di manifestare il proprio pensiero ed opinioni poli:che, senza censure. ›  DiriPo di cos:tuire e partecipare ad associazioni; ›  DiriPo di cos:tuire e/o iscriversi ai sindaca:; ›  Partecipazione ad organi consul:vi ed a\vità di rappresentanza degli stranieri. L’Accordo di integrazione
(introdotto con L.94/2009)
›  Con D.P.R. N. 179 del 14 SETTEMBRE 2011, viene adoPato il Regolamento di aPuazione dell’accordo di integrazione che è entrato in vigore il 10 marzo 2012 (vedi anche Circolare n. 1542 del 2 marzo 2012 Ministro dell'Interno -­‐ Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione – linee di indirizzo per l’applicazione del D.P.R. n.179/2011). ›  Vedi il sito: hPp://
accordointegrazione.dlci.interno.it Cosa prevede:
›  Accordo da siglare con lo Stato per ingressi superiori ad un anno (19 lingue + vademecum); ›  Una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle PrefePure, entro tre mesi dalla soPoscrizione dell'accordo (5 moduli di 1h ciascuno). ›  Corsi di lingua ›  Verifica on line dei pun: del pse dopo 2 anni dall’ingresso. Inadempimento
›  l'ar:colo 4-­‐bis del T. U. sull'immigrazione nel prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come sanzione per la perdita di credi: nel caso di inadempimento dell'Accordo! ›  esclude che la medesima sanzione possa essere applicata nei confron: dello straniero “8tolare di permessi di soggiorno per asilo, e richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per mo8vi umanitari, per mo8vi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornan8 di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di ci>adino dell'Unione europea, nonché dello straniero 8tolari di altre permesso di soggiorno che ha esercitato il diri>o al ricongiungimento familiare". La disciplina dell'ingresso nel territorio
dello Stato e della U.E.
›  La disciplina dell'ingresso nel territorio italiano trova fondamento sia in norme interne, sia in norme comunitarie. ›  Numerosi sono i Regolamen: comunitari che disciplinano l’ingresso nei Paesi facen: parte dell’Accordo Schengen (1995). ›  Sono state adoPate norme comuni in materia di vis:, diriPo d'asilo e controllo alle fron:ere esterne per consen8re la libera circolazione delle persone all'interno dei paesi firmatari ed evitare rischi per la sicurezza. Come entra uno straniero in
Italia?
›  Se proviene da un paese dove vige l’obbligo di visto per l’ingresso in Italia, deve chiedere un visto di ingresso all’Ambasciata/Consolato italiano più vicino al luogo dove abita. Il visto verrà apposto su un :tolo di viaggio idoneo all’espatrio e valido. ›  Se è ciPadino di un paese esente visto, deve solamente munirsi di un passaporto (o di altro documento di iden:tà) valido per l’espatrio. ›  Se è ciPadino comunitario non ha l’obbligo di visto e può circolare liberamente nei Paesi UE. Quali sono i paesi esenti visto
per l’Italia?
›  Albania, Andorra, An:gua e Barbuda, Argen8na, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Ex-­‐Repubblica Iugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Mauri:us,, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint KiPs e Nevis, Serbia*, Seychelles, Singapore, Sta8 Uni8, Messico, Uruguay, Venezuela. ›  Per i ciPadini di Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai :tolari di passapor: biometrici. ›  Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi :tolo, tuF gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se ciPadini di Paesi non sogge\ ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. ›  I ciPadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esen: dall’obbligo di visto in qualunque caso. Tipologie di Visto e Durata
› Soggiorni di Breve Durata, o di viaggio, (:po C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi. › Soggiorni di Lunga Durata, validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (:po D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen, la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (è valido per il transito negli altri paesi dello Spazio Schengen. I motivi del visto (Decreto
Interministeriale del 12.7.2000)
›  Esistono 20 :pologie di visto d’ingresso, il decreto definisce i requisi: e le condizioni per l’oPenimento. ›  I vis: possono essere per: adozione, affari, cure mediche, diploma:co, familiare al seguito, gara spor:va, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, mo:vi religiosi, reingresso, residenza ele\va, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-­‐
lavoro. Reati ostativi all’ingresso e al soggiorno/ art.
4,3°c. T.U.I.: non è ammesso in Italia:
chi è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; ›  chi è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza di uno dei Paesi con cui l’Italia ha soPoscriPo accordi per la soppressione delle fron:ere interne e la libera circolazione delle persone (Accordi di Schengen – segnalazione di inammissibilità risultante dal S.I.S. – sistema informa:vo Schengen) e cioè i Paesi della U.E. ; ›  che risul: condannato anche con sentenza non defini8va compresa quella pa>eggiata per i rea: previs: dall’art. 380 c. 1 e 2 (rea: per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza); › 
nonché per i rea: ineren: :
›  gli stupefacen:; ›  la libertà sessuale; ›  il favoreggiamento dell’immigrazione clandes:na verso l’Italia e dell’emigrazione clandes:na verso gli altri Sta:; ›  pros:tuzione o di minori da impiegare in a\vità illecite. ›  che risul: condannato con sentenza defini:va per rea: in materia di tutela del diriPo d’autore e degli arP. 473 e 474 c.p.. L’ingresso per turismo ›  Con il visto turis:co non è possibile svolgere nessuna aFvità lavora8va. ›  Non è possibile conver8re tale visto in un permesso per mo8vi di lavoro o di studio; ›  E’ possibile conver8re il visto per turismo, in un permesso per mo8vi familiari, ove sussistano i requisi: ed entro i termini, previs: agli arP.19, 29 e 30 del Testo Unico sull’immigrazione (Coesione familiare). APenzione: ›  Il rilascio del visto d’ingresso per turismo è altamente discrezionale, infa\ la legge prevede addiriPura che il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per turismo non deve nemmeno essere mo3vato dal consolato competente. ›  Il visto non può essere rinnovato o prorogato senza far rientro nel paese di origine. ›  Non consente MAI l’accesso all’aFvità lavora8va. Può essere solo conver:to in un permesso per mo:vi familiari quando ne ricorrano i requisi:. ›  NOTA BENE: chi si presentasse in questura con il visto per turismo scaduto per chiederne il rinnovo può rischiare di oPenere un espulsione. L’ingresso in Italia per
motivi di lavoro
›  Le :pologie di lavoro che lo straniero può svolgere in Italia e per cui può chiedere un visto sono: lavoro subordinato; stagionale; lavoro autonomo. ›  Tu\ gli ingressi per mo:vi di lavoro, tranne alcune :pologie par:colari, sono subordina: all’assegnazione di una quota all’interno di quelle stabilite nel Decreto flussi annuale. Art. 3: Politiche migratorie e decreto
flussi
›  La legge prevede che ogni anno il Governo definisca le quote di ingresso dei lavoratori stranieri residen: all’estero, ammessi all’ingresso nel territorio. ›  Si adoPa con Decreto del Presidente del Consiglio e ne possono essere emana: più di uno all’anno. ›  Per decidere le quote vengono sen:: i ministri interessa:, il CNEL, le Regioni e le associazioni di categoria (Sindaca:, Confindustria, etc..). Come si stabiliscono le quote del
decreto flussi
›  Si deve tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei ciPadini stranieri iscri\ nelle liste di collocamento; ›  Ci sono quote preferenziali per i paesi che abbiano concluso con l’Italia accordi finalizza8 alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Divieto di ingresso dei
cittadini stranieri:
›  con
denunce per reati ostativi all’ingresso e
soggiorno in Italia.
›  precedentemente colpiti da espulsione;
›  segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e
sicurezza nazionale e internazionale.
Chi può presentare la domanda
di assunzione:
›  Il
datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che
intende instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato, a tempo determinato o
indeterminato, con uno straniero residente
all’estero.
›  Non deve aver riportato condanne ostative.
Dove si presenta la domanda
›  Allo
Sportello unico per l’immigrazione,
istituito presso la Prefettura della provincia:
›  a) di residenza del datore di lavoro;
›  b) in cui ha sede legale l’impresa;
›  c) dove avrà luogo la prestazione lavorativa.
›  Dal 2007 la procedura di inoltro della
domanda è fatta per via telematica nei
giorni stabiliti dal Decreto (“clic day”).
Tipologie di lavoro: Lavoro Domestico (mod.A)
›  Lavoro subordinato (mod. B)
›  lavoro stagionale (mod. C)
›  Gli ingressi per lavoro autonomo rientrano nelle quote
stabilite dai flussi ma seguono tutt’altra procedura (art.
26 del T.U.I.)
›  Gli ingressi per tipologie di lavoro particolari (artisti,
lettori universitari, infermieri, etc..) e lavoratori altamente
qualificati NON rientrano nelle quote dei flussi.
› 
Lavoro stagionale
›  Può avere validità da 20gg. a max 9 mesi; ›  C’è un diriPo di precedenza per i lavoratori stagionali già entra: in Italia precedentemente rispePo ai connazionali; ›  Si può conver8re – all’interno delle quote -­‐ in permesso per lavoro subordinato dopo aver oPenuto 2 volte l’autorizzazione per lavoro stagionale. ›  Spesso il Governo emana un Decreto flussi separato per questa 8pologia di ingressi. Rilascio del N.O.
Se i pareri della Questura e della Direzione Provinciale del lavoro sono posi:vi: ›  Lo SUI invita il datore di lavoro a ri:rare il N.O. ›  Lo SUI richiede l’aPribuzione del Codice fiscale del lavoratore ›  TrasmePe telema:camente il N.O. agli uffici consolari ›  Il datore di lavoro invia il N.O. in originale al lavoratore straniero, il quale si presenta all’Ambasciata/consolato italiano nel paese di residenza per la richiesta di visto ›  Il N.O. ha validità di 6 mesi, il visto è invece di 365 gg. Ritiro del visto e ingresso del lavoratore sul
territorio. Richiesta del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato.
Gli uffici consolari, dopo gli accertamen: di rito, rilasciano il visto di ingresso. ›  Entro 8 giorni dall’ingresso, lo straniero deve presentarsi allo SUI insieme al datore di lavoro per la firma del contra>o di soggiorno. ›  Il giorno della soPoscrizione del contraPo di soggiorno, il lavoratore deve: ›  Consegnare il cer:ficato di idoneità alloggia:va; ›  Esibire il passaporto in corso di validità; ›  SoPoscrivere il modulo precompilato dallo SUI per la richiesta di permesso di soggiorno e spedirlo tramite il sistema delle Poste ›  SoPoscrivere l’Accordo di Integrazione. › 
Subentro SOLO in caso di decesso del datore di lavoro
o di cessazione d’azienda nelle more del rilascio del
nulla osta al lavoro (Circ. Ministero dell’Interno del
7.07.2006)
›  Lavoro domes:co: può subentrare un componente della famiglia; ›  Lavoro dipendente: in caso di cessazione dell’azienda, è possibile il subentro da parte della nuova azienda che a tu\ gli effe\ rileva l’azienda: il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo SUI competente una specifica richiesta facendo riferimento all’istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi. Mancata stipula del contratto di soggiorno
per indisponibilità del datore di lavoro (Circ.
Ministero dell’Interno del 20.08.2007)
›  PermePe di salvare la procedura; ›  Una volta entrato, il lavoratore straniero potrà chiedere un permesso di soggiorno per “a>esa occupazione”, della durata di 6 mesi (oggi rinnovabile per altri 6 mesi, disposizione in vigore dal 18 luglio 2012) e comunque della durata di max 12 mesi. ›  È necessaria la dichiarazione di rinuncia al rapporto di lavoro presentata dal datore di lavoro. Diritti nelle more del rilascio del permesso di
soggiorno (Vedi Circ. Ministro dell’Interno del
5.8.2006 e Circ. Ministero dell'Interno del 20
febbraio 2007:)
Il lavoratore straniero può legi\mamente: ›  svolgere l’aFvità lavora8va, anche se in possesso della ricevuta postale, aPestante la richiesta del permesso di soggiorno (Circ. Ministero dell’Interno n. 1/2006) ›  esercitare i diri\ derivan: dal medesimo permesso ›  essere ammesso a svolgere l'a\vità lavora:va per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale, purché abbia faPo regolare richiesta di permesso di soggiorno, entro 8gg dall’ingresso, […] Nell’attesa del rilascio del permesso di
soggiorno si può inoltre:
›  Chiedere la residenza e la Carta di iden:tà; ›  Iscriversi al Servizio Sanitario nazionale e scegliere il medico di base; ›  OPenere e rinnovare la patente di guida; ›  Si può tornare nel paese di provenienza, portando con sé il cedolino delle Poste ed il passaporto, ma senza fare scali in altri Paesi dell'Unione Europea (a meno che il suo visto per lavoro non sia ancora valido!); ›  Se non dispone di un visto valido, deve uscire e rientrare in Italia u:lizzando lo stesso valico di fron8era. ›  Può esercitare il diri>o al ricongiungimento familiare. La durata del permesso di soggiorno
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contraPo di soggiorno e non può essere comunque superiore: ›  a nove mesi, per lavoro stagionale; ›  ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente cer:ficata (il permesso è tuPavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali); ›  ad un anno per lavoro subordinato a tempo determinato; ›  a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare. ›  Il permesso di soggiornan: di Lungo Periodo CE è di durata illimitata, ma va aggiornato ogni 5 anni. La tassa sui permessi di soggiorno (in
vigore dal 30.01.12)
› 
› 
› 
› 
Ai 14, 62 euro per la marca da bollo da apporre all’istanza, ai 27, 50 euro per il rilascio del :tolo di soggiorno in formato elePronico, ed ai 30 euro per la spedizione della raccomandata a poste italiane, si dovranno aggiungere (a seconda della durata del permesso di soggiorno richiesto): 80,00 euro per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; 100,00 euro per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni; 200,00 euro per il rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornan: di lungo periodo e per i pds rilascia: ai sensi dell’art 27, co 1, leP a), ovvero dirigen: o personale altamente specializzato che ha faPo ingresso al di fuori delle quote. Circolare del Ministero della salute del 17 aprile
2007- Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria.
›  Primo
rilascio del permesso di soggiorno per attività
di lavoro subordinato
Il Ministero dell’Interno con la Direttiva del 20.02.07
afferma che, nelle more del primo rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, il lavoratore straniero
può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal
medesimo permesso, quindi l’iscrizione obbligatoria al
S.S.N.;
›  Fase di rinnovo del permesso di soggiorno: piena
legittimità della conservazione all’iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale.
La revoca del permesso di soggiorno
La perdita del posto di lavoro non cos:tuisce mo:vo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, che può essere iscriPo nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e comunque per non meno di sei mesi. ›  I commi 5 e 6 dell’art. 37 del D.P.R. n. 394/99 , prevedono che: “il lavoratore straniero ha diriPo a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal pse, la questura rinnova il medesimo :tolo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità” (OGGI 12 MESI), ›  “allo scadere del pse per aPesa occupazione lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risul: :tolare di un nuovo contraPo di soggiorno per lavoro ovvero abbia diriPo al permesso di soggiorno ad altro :tolo. › 
Lavoro autonomo
›  Un ciPadino extracomunitario che intende esercitare un'a\vità non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, ar:gianale o commerciale, ovvero che intenda cos:tuire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve innanzitu>o a>endere l'emanazione del decreto flussi per presentare la richiesta del visto di ingresso alla rappresentanza diploma:ca o consolare italiana nel paese di residenza. I requisiti (art. 26 del T.U.I. )
›  disporre delle risorse adeguate per l'esercizio dell'a\vità che intende intraprendere in Italia e essere in possesso dei requisi: previs: dalla legge italiana per l'esercizio della singola a\vità (es. iscrizione albi, registri, ecc.); ›  disporre di una idonea sistemazione alloggia8va; ›  disporre di un REDDITO ANNUO, proveniente da fon: lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500€ l’anno). Attività per le quali è richiesto il possesso di una
autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito
registro o albo
›  L’interessato è tenuto a richiedere alla competente autorità amministra:va, tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono mo8vi osta8vi al rilascio del 8tolo abilita8vo o autorizzatorio. ›  La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfaPe tuPe le condizioni e i presuppos: previs: dalla legge per il rilascio del :tolo abilita:vo o autorizzatorio. Autorità competenti al rilascio:
›  MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA, per Architetti,
Assistenti sociali, Attuari, Avvocati, Biologi, Chimici, Dottori
commercialisti, Consulenti del lavoro, Geologi, Geometri,
Giornalisti, Ingegneri, Psicologi, Ragionieri e periti
commerciali, Revisori contabili, Tecnologi alimentari, Periti
agrari, Periti industriali, etc...
›  CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA (CCIAA) (competente anche per le attività
soggette ad iscrizione in albi, registri o elenchi che vengono
tenuti dalla stessa) per le cd attività libere, per le quali non è
prevista l'iscrizione ad albi o titoli autorizzatori.
›  MINISTERO DELLA SALUTE, per le professioni sanitarie.
Attività che non richiedono il rilascio di
alcun titolo abilitativo o autorizzatorio
›  lo straniero, tramite procuratore, è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, ar8gianato e agricoltura, competente per il luogo in cui l'a\vità lavora:va autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'a>estazione dei parametri di riferimento riguardan8 la disponibilità delle risorse finanziarie occorren8 per l'esercizio dell'aFvità. Il N.O. provvisorio della Questura
›  Le dichiarazioni, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodoPa per il suo rilascio, devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla QUESTURA territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso. ›  Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione, entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confron: dello straniero, mo:vi osta:vi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per mo:vi di lavoro autonomo. › La dichiarazione provvista del nullaosta è rilasciata all'interessato o al suo procuratore. › La dichiarazione, l'aPestazione, ed il nullaosta provvisorio in originale, di data non anteriore a tre mesi, sono presenta: alla rappresentanza diploma8ca o consolare competente, la quale, entro 30 giorni, provvede al rilascio del visto di ingresso, previo accertamento dei requisi: richies:. Visto di ingresso per lavoro in casi
particolari (art. 27, T.U.I.)
›  Prevede la possibilità di ingresso per lavoro al di fuori dei decre: flussi per alcune categorie di lavoratori indica: nell’ar:colo; ›  il N.O. all’ingresso va comunque richiesto aPraverso l’invio di un apposito modulo telema8co, a seconda della :pologia di a\vità da svolgere; ›  possono quindi essere richies8 in qualsiasi periodo dell’anno senza limi8 di tempo e di quote. Dirigente e personale
altamente specializzato di
società straniere,
›  Lettori universitari, Professori
universitari e ricercatori,
›  Traduttori e interpreti,
›  Collaboratori familiari in casi
specifici,
›  Persone autorizzate a
soggiornare per motivi di
formazione professionale
›  Lavoratori dipendenti di
organizzazioni e imprese che
operano sul territorio italiano
per funzioni e compiti specifici
o di imprese con appalti in
Italia,
› 
Lavoratori di circoli o per
spettacoli viaggianti
›  Personale artistico
›  Ballerini, artisti e musicisti
›  Artisti per impiego in enti
musicali teatrali o
cinematografici o in televisioni
o imprese radiofoniche
›  Sportivi
›  Giornalisti
›  Lavoratori marittimi
›  Persone per scambi di giovani
o mobilità o alla pari
›  Infermieri professionali
› 
La Carta Blu dell’UE
›  E’ in vigore dall’8 agosto 2012 ed è regolata dal D. Lgs. n. 108 del 28 giugno 2012, in aPuazione della DireFva 2009/50/Ce; ›  Introduce la “Carta blu Ue”, una nuova :pologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualifica8 (vedi anche Circ. n. 5209 del 3 agosto 2012 Ministero dell'Interno). ›  La procedura di inoltro delle domande di Nulla Osta deve essere faPa online (Modulo BC) ed è “fuori quota”. ›  Il recepimento della dire\va ha introdoPo l’art.9 ter e l’art. 27-­‐quater, ar:colo 1, comma 1, lePera a) del T.U. Immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998 ›  Il riconoscimento dei :toli professionali è regolamentato dalla Circolare del Min, Interno del 7 Dicembre 2012. Requisiti richiesti
›  1. possesso di 8tolo di istruzione superiore rilasciato dalla autorità competente nel Paese dove è stato conseguito e della rela:va qualifica professionale superiore non comparabile ad una qualifica professionale regolamentata in Italia (percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della rela,va qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011) ›  2. proposta di lavoro di almeno 1 anno; ›  3. importo dello s8pendio lordo annuo pari o superiore a 24.789€; ›  4. disponibilità di un alloggio idoneo. Importante:
›  La Carta Blu avrà durata biennale, in caso di contraPo a t. indeterminato; sarà della durata del contraPo in caso di contraPo a t.determinato; ›  Per i primi due anni di soggiorno non può accedere ad altre 8pologie lavora8ve, ma può cambiare datore di lavoro, previa autorizzazione delle Direzioni Territoriali del Lavoro. ›  Ha diriPo a chiedere il ricongiungimento familiare; ›  Per oPenere lo Status di soggiornante di Lungo Periodo CE può cumulare anche gli anni trascorsi in altro Stato UE con la Carta Blu. La Regolarizzazione del lavoro irregolare Le regolarizzazioni dei lavoratori “in nero” (c.d. sanatoria) sono provvedimen: eccezionali che vengono adoPa: nell’ambito dell’entrata in vigore di norme più generali. Hanno l’effePo di consen:re ai ciPadini stranieri, non in regola con le norme sul soggiorno, di o>enere un permesso di soggiorno. Il nostro Paese adoPa periodicamente tali provvedimen:, pur essendo sempre presentate come provvedimen: “una tantum”dando spesso un’immagine poco coerente delle poli:che migratorie e premiando spesso i meno “ones:”. Perché?
›  Quando il numero degli 'irregolari' cresce al punto da dare vita ad un vero e proprio fenomeno di massa -­‐ con varie gravi conseguenze sociali e sul piano della credibilità dell'ordinamento -­‐ Parlamento e Governo varano una 'sanatoria', riportandosi così il numero delle posizioni irregolari se non a zero comunque a livelli socialmente accePabili. ›  Rappresentano inoltre un’entrata di liquidità per lo Stato. ›  Scaturiscono dall’inadeguatezza delle norme sull’ingresso regolare e sull’espulsioni amministra:ve. Le sanatorie hanno alcuni caraPeri costan:: riguardano le posizioni irregolari sussisten: ad una certa data (ad esempio: gli 'irregolari' presen: nel territorio prima del giorno x, oppure gli 'irregolari' che hanno lavorato nel periodo y); ›  in qualche modo correlano la regolarizzazione sul piano delle norme in materia di soggiorno alla fuoriuscita dal lavoro nero, ossia ad una regolarizzazione sul piano delle norme in materia di lavoro; ›  sono ogni volta presentate come una tantum ed anzi espressamente indicate da chi le propone e le approva come l' 'ul3ma' sanatoria. › 
Breve cronistoria
›  Nel 1995 la c.d. sanatoria 'Dini' (decreto legge n.489) ›  Nel 1998 con iter procedurale invero anomalo: prima D.P.C.M. 16.10.1998 (privo di forza di legge) poi Decreto 13 aprile 1999 n.113) che colloca tale sanatoria nel testo unico per così dire sanandola. ›  Le regolarizzazioni del 2002 'a doppio binario’: una prevista dalla legge c.d. Bossi-­‐Fini (legge 30 luglio 2002 n.189, art.33); l'altra, contestuale, prevista con un decreto-­‐legge ad hoc (decreto legge 9 sePembre 2002 n.195). La prima riguarda i collaboratori familiari (secondo le due :pologie della 'colf' e della 'badante'), la seconda gli altri lavoratori dipenden:. La regolarizzazione del 2009
Prevede la possibilità di emersione SOLO per colf e badan8. ›  Il datore di lavoro (italiano o straniero) può di fa\ presentare la richiesta per gli stranieri occupa: irregolarmente da almeno 3 mesi (cioè almeno dal 1° aprile 2009). ›  Il rapporto inoltre deve essere ancora in a\vo all'aPo della presentazione della domanda. ›  Quest'ul:ma è inoltre subordinata al pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. ›  I tempi per la presentazione della domanda sono compresi dal 1° al 30 di se>embre 2009. › 
Regolarizzazione 2012
›  La procedura di emersione è aperta a tu\ i rappor: di lavoro a tempo pieno (40h/seP.). ›  Eccezione: il sePore domes:co è accePata anche la domanda per lavori a tempo ridoPo, purché non inferiore alle 20 ore se\manali. ›  Al datore di lavoro è richiesto il versamento di un contributo di 1.000 euro + pagamento delle somme dovute a :tolo contribu:vo e retribu:vo di almeno sei mesi. ›  Dimostrazione di presenza sul territorio al 31.12.2011. ›  Va presentata dal 15 se>embre al 15 o>obre 2012. Decreto lgs. del 9 agosto 2012, n. 102
›  Riforma le sanzioni in materia di rappor: di lavoro riguardan: il reato di impiego di stranieri irregolari /art.22, 12°c. TUI ›  Già punito con arresto da 6 mesi a 3 anni e 5.000€ di multa per ogni lavoratore impiegato ›  Previsione di nuove ipotesi aggravan8: situazioni di“par,colare sfru@amento”(aumenta la pena da 1/3 alla metà), sanzioni accessorie (pagamento del costo medio del rimpatrio del lavoratore), specifiche sanzione per persone giuridiche. I soggetti ammessi
›  Datore di lavoro italiano, comunitario o straniero in possesso di permesso di soggiorno a t. indeterminato ›  Requisito reddituale ›  Devono occupare lo straniero irregolarmente alla data del 9.08.2012, da almeno tre mesi e con:nuano ad occuparli alla data di presentazione della domanda. Requisito reddituale:
›  Lavoro
dipendente: 30mila € di fatturato o
reddito imponibile;
›  Lavoro domestico: 20mila € di reddito
imponibile per i nuclei familiari con un solo
componente percettore di reddito;
27mila per i nuclei con più percettori di
reddito;
›  Badanti: nessun reddito, ma prova della
non autosufficienza.
Soggetti esclusi: datori di lavoro
a) Condanna8, negli ul:mi 5 anni, anche con sentenza non defini:va per: ›  Favoreggiamento immigrazione clandes:na, reclutamento e sfruPamento della pros:tuzione, reclutamento di minori per a\vità illecite, intermediazione illecita e sfruPamento del lavoro, occupazione irregolare di stranieri. b) Che non abbiano provveduto alla so>oscrizione del contra>o di soggiorno in preceden: emersioni o decre: flussi (salvo cause di forza maggiore). I lavoratori non ammessi:
›  Des:natari di provvedimento di espulsione per prevenzione del terrorismo; ›  Segnala: da altri sta: sul sistema SIS (si poteva provvedere alla cancellazione tempes:vamente); ›  Condanna: anche con sentenza non defini:va (anche paPeggiamento) per rea: osta:vi; ›  Considera: una minaccia per l’ordine pubblico, sicurezza dello Stato, etc.. La condizione di presenza in Italia al
31.12.2011
›  Deve essere dimostrata producendo documen: prodo\ da un’Autorità pubblica; ›  Deve essere ininterroPa dal 31.12.2011 alla data di presentazione della domanda. ›  Difficoltà in seguito alla modifica dell’art. 6, 2°c. TUI (L.94/2009) ›  Ad. Esempio: :mbro su passaporto, STP, ricovero ospedaliero, pse per gravidanza-­‐cure mediche, una multa, denuncia, etc... Le precisazioni dell’Avvocatura dello
Stato- Circ. Min. Interno 4.10.12
›  Elenco di documen: volutamente non tassa,vo; ›  Cer:fica: rilascia: da sogge\ pubblici, priva8 o municipalizza8 che is:tuzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’a>ribuzione pubblica o un servizio pubblico” ›  restano valide, ai fini della richiesta di emersione, tuPe quelle aPestazioni provenien: anche da ospedali o altri appara8 statali o, in alterna:va, anche la proprietà di una semplice scheda telefonica sim, tessere dei mezzi pubblici, iscrizione dei figli a scuola, documentazione rilasciata da centri di ricovero o accoglienza, anche religiosi, purché autorizza8, etc… Come funziona?
›  La domanda va presentata telema:camente registrandosi sul sito del Ministero dell’Interno (nullaostalavoro.interno.it) ›  Il pagamento di 1000€ va effePuato aPraverso modulo F24 ›  La ricevuta di invio della domanda fa sì che il lavoratore sia inespellibile sino al termine del procedimento, ma non consente di lasciare il territorio e di farvi rientro ›  E’ necessario indicare un alloggio idoneo ad ospitare il lavoratore. Il diritto all’iscrizione al SSN
›  Con Circ. Min Interno del 26/10/2012 si consente ai regolarizzandi l’accesso al SSN (chi è in possesso di CF-­‐o\ene l’iscrizione provvisoria; chi non possiede CF-­‐ o\ene un STP); ›  Regione Lombardia con Circolare del 8/10/2012 più correPamente aPribuisce codice fiscale provvisorio a chi non ce l’ha e iscrive al SSR. ›  Bisogna produrre: passaporto, ricevuta emersione e F24. ›  Iscrizione provvisoria di 6 mesi, rinnovabile. La convocazione presso lo
Sportello Unico
›  Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la PrefePura competente convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la so>oscrizione del contra>o di soggiorno ›  Dovranno essere prodo\ i documen: di iden:tà, l’aPestazione del possesso dei reddi: indica: nella domanda, dichiarazione di ospitalità e idoneità alloggia:va per lo straniero, eventuale cer:ficato di invalidità o non autosufficienza ›  Dichiarazione controfirmata di aver assolto a tu\ gli oneri retribu:vi e contribu:vi (ad es. bolle\ni inps paga:). Le variazioni del rapporto di
lavoro- Circ. INPS n. 10 del 17.01.13
›  Pagamento effePuato ma domanda non inviata: si può inviare dal 10.12.12 al 31.01.13; ›  Lavoro domes:co: Decesso dell’assis:to o cessazione per cause di forza maggiore prima della convocazione: comunicazione all’Inps e allo SUI. ›  Può subentrare un familiare in caso di rapporto di lavoro domes:co. Disconoscimento della domanda
o invio di più domande
›  Invio denuncia di furto dell’iden:tà allo SUI e all’Inps che procederanno all’annullamento; ›  Domande plurime: se vengono invia: più bolle\ni per la stessa persona bisogna segnalarlo! ›  Correzione da:: entro il 31.01.2013. ›  Modulis:ca allegata alla circolare. Il rilascio e il rinnovo del pse
›  Il permesso di soggiorno va richiesto con la spedizione del kit postale inviato alla Questura competente territorialmente per provincia di domicilio del lavoratore; ›  90 o 60 gg prima della scadenza; ›  Può essere rinnovato anche 60gg dalla scadenza; ›  Non può essere rinnovato se lo straniero si è traPenuto senza gius:ficato mo:vo all’estero per più di 6 mesi con:nua:vi. Conversione in caso di perdita dei requisi:: ›  Il permesso di soggiorno può essere conver8to in un permesso per altro mo8vo (ad es. lavoro mo8vi familiari) ›  Il permesso di soggiorno per studio va conver:to in un permesso di soggiorno per lavoro solo all’interno di specifiche quote stabilite all’interno dei flussi; ›  Convertono fuori dalle quote coloro che: -­‐  al compimento del 18 anno di età, per il figlio ricongiunto, senza dover rientrare nelle quote del Decreto Flussi (ques: però può con8nuare a rinnovare per mo8vi di famiglia a seguito della Circolare Min. Interno del marzo 2008, ove con8nui ad essere a carico del genitore). -­‐  chi ha conseguito una laurea o un Master in Italia (Circ. Min Int. 11/3/2009) Atri pse che consentono l’attività
lavorativa
›  Il possesso di un pse per mo:vi di studio o formazione consente di svolgere a\vità lavora:va di :po subordinato o parasubordinato con il limite delle 1.040h annue; ›  Il permesso per mo:vi familiari consente lo svolgimento dell’a\vità lavora:va (subordinata o autonoma); ›  Il pse per lavoro (autonomo o subordinato) consente lo svolgimento di qualsiasi a\vità lavora:va. La revoca o il rifiuto del permesso
›  Qualora vengano a mancare i requisi: per il rilascio o il rinnovo (condanna per uno dei mo:vi osta:vi, mancanza dei requisi: di reddito, etc..). ›  Il ricorso deve essere faPo di fronte al TAR competente per la Questura che lo ha emesso, entro 60 gg. dalla no:fica del decreto . I cittadini comunitari.
Riferimenti normativi:
›  Tra>ato Is8tu8vo la Comunità economica europea (CEE) del 25 marzo1957(TraPato di Roma) in vigore dal 1ºgennaio 1958 ›  DireFva 2004/38/CE ›  Reg. CEE n. 1408/71 rela:vo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordina: e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ›  Reg. Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 (modalità di applicazione Reg. 1408/71) ›  D. lvo 2007 n. 30, come modificato dal decreto legisla8vo 2008 n. 32. Divieto di discriminazione (art. 12
del TCE)
›  Art.
23 e 24 della Dir2004/38/CE.
›  Il beneficio è esteso anche ai familiari,
indipendentemente dalla loro cittadinanza;
›  Lo Stato membro ospitante non è tenuto a
riconoscere le prestazioni durante i primi 3 mesi
di soggiorno, a meno che non si tratti di
lavoratori e dei loro familiari.
Art. 17 TCE: la cittadinanza europea
› 1. È is:tuita una ciPadinanza dell’Unione. È ciPadino dell’Unione chiunque abbia la ciPadinanza di uno stato membro. La ciPadinanza dell’Ue cos:tuisce un complemento della ciPadinanza nazionale e non sos:tuisce quest’ul:ma. › 2. I ciPadini dell’Unione godono dei diri\ e sono sogge\ ai doveri previs: dal presente traPato. Art. 18 TCE: il diritto alla libera circolazione
›  1. Ogni ciPadino dell’Unione ha il diriPo di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Sta: membri, faPe salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente traPato e dalle disposizioni adoPate in applicazione dello stesso. Normativa di riferimento sulla circolazione dei cittadini
comunitari e i loro familiari.
DireFva Comunitaria n. 2004/38/CE “rela:va al diriPo dei ciPadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Sta: membri”; ›  D. Lgs. 6 febbraio 2007, n.30 in “APuazione della dire\va 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 rela:va al diriPo dei ciPadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Sta: membri” (entrato in vigore il giorno 11 aprile 2007). ›  D. Lgs. 28 febbraio 2008, n.32, “Modifiche e integrazioni al D.lgs. 30/2007, recante aPuazione della dire\va 2004/38/CE rela:va al diriPo dei ciPadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Sta: membri” (entrato in vigore il giorno 2 marzo 2008). ›  Giurisprudenza della Corte di Gius8zia europea. › 
Chiarimenti:
›  Il diri>o di soggiornare non dipende dall’aver completato le formalità amministra8ve in quanto è conferito direPamente dal TraPato (vedi art. 25 della Dire\va CE). ›  Coloro che esercitano il diriPo alla libera circolazione e al soggiorno non devono diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. ›  Se il ciPadino diventa un onere, bisogna valutare se tale difficoltà è temporanea e tener conto della durata del suo soggiorno, della situazione personale e dell’ammontare dell’aiuto concesso. ›  Soltanto in circostanze eccezionali può essere presa una misura di allontanamento nei confron: del ciPadino dell’UE che ha soggiornato nello Stato membro per mol: anni. ›  Nessun provvedimento dovrebbe essere preso nei confron: dei lavoratori subordina: o autonomi o richieden: lavoro, eccePo che per mo8vi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. ›  In conformità con il divieto di discriminazione, ogni ciPadino UE e i suoi familiari, dovrebbero godere della parità di traPamento rispePo ai ciPadini italiani, nell’applicazione del TraPato. Art 2, D.lgs. n.30/2007
› 
› 
› 
“Ci@adino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la ciPadinanza di uno Stato membro “Familiare”: 1. Il coniuge 2. Il partner (unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante la equipari al matrimonio) 3. I discenden8 direF di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner 4. Gli ascenden8 direF a carico e quelli del coniuge o partner “Stato membro ospitante”: lo Stato nel quale il ciPadino UE esercita il proprio diriPo di libera circolazione o di soggiorno. Diritto di circolazione e di ingresso (Art. 4 e 5
D.lgs.n.30/2007)
Libera circolazione ›  CiPadino UE: deve essere in possesso di un documento di iden8tà valido per l’espatrio; ›  Familiari Extra-­‐UE: devono essere in possesso di un passaporto valido + obbligo di visto ove richiesto (i vis: sono rilascia: gratuitamente e con priorità rispePo alle altre richieste). Diri>o di ingresso ›  Familiari extra UE con carta di soggiorno come familiare di ciPadino UE sono esonera8 dal visto, non sono appos: :mbri di ingresso o di uscita; ›  Il respingimento, se sprovvis: di :tolo di viaggio o del visto, non può essere disposto se l’interessato entro 24h fa pervenire i documen: necessari o idonea documentazione Art. 6 D.lgs.30/2007: soggiorni inferiori a
3 mesi
›  I ciPadini dell'Unione hanno il diriPo di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'iden8tà valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la ciPadinanza. Art. 7 D.lgs. 30/2007: soggiorno superiore a 3 mesi
›  A) lavoratore subordinato o autonomo; ›  B) dispone di risorse economiche sufficien: + assicurazione sanitaria per se stesso e per i propri familiari; ›  C) è iscriPo presso un is:tuto pubblico o privato per svolgervi un corso di studi o di formazione professionale + assicurazione sanitaria per se stesso e per i propri familiari; ›  D) è familiare, previsto dall’art.2, che accompagna o raggiunge un ciPadino UE, avente diriPo, e può avere ciPadinanza di uno stato membro o di uno stato terzo. Art.9 D.lgs 30/2007: formalità amministrative
› 
› 
Competenza al rilascio dell’attestazione comprovante la
regolarità del soggiorno= COMUNE DI DOMICILIO/
RESIDENZA DEL CITTADINO COMUNITARIO - presso
l’Ufficio anagrafe.
Il cittadino UE, avente autonomo diritto al soggiorno, deve
produrre la documentazione attestante:
a. Attività lavorativa ed autonoma e risorse economiche
sufficienti per sé e i propri familiari;
b. Disponibilità di risorse economiche per sé ed i propri
familiari + assicurazione sanitaria;
c. Iscrizione presso istituto pubblico o privato + risorse
economiche per sé e i familiari + assicurazione sanitaria.
Cittadino UE lavoratore subordinato o autonomo
conserva il diritto al soggiorno quando:
›  È temporaneamente inabile al lavoro a seguito di mala\a/
infortunio; ›  È in stato di disoccupazione involontaria dopo un anno di a\vità lavora:va + iscrizione al Centro per l’impiego che aPes: immediata disponibilità al lavoro; ›  È in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contraPo di lavoro a t. determinato inferiore ad un anno + iscrizione al Centro per l’impiego che aPes: immediata disponibilità al lavoro (conserva la qualità di lav. sub. per 1 anno); ›  Segue un’a\vità di formazione inerente al lavoro svolto. Diritto di soggiorno permanente (art.14,
D.lgs.30/2007)
› 
Il ciPadino dell’UE ha diriPo al soggiorno permanente se: 1. Ha soggiornato legalmente ed in via con:nua:va per 5 ANNI nel territorio dello Stato; 2. Ha raggiunto l’età pensionabile o comunque ha 60 anni, sempre che abbia soggiornato per 3 anni nello Stato membro e abbia lavorato nell’ul:mo anno; 3. Ha cessato di lavorare a causa di sopravvenuta incapacità permanente e abbia soggiornato almeno 2 anni; 4. Dopo aver soggiornato e lavorato per oltre 3 anni nel territorio nazionale, lavori in altro Stato membro, ma risieda nel territorio nazionale. APenzione: Tale diriPo viene meno per assenze di oltre 2 anni * ed è esteso al familiare, anche straniero, che soggiorni con il ciPadino UE. › 
› 
COMUNE DI ……………..
ALLEGATO 1
ATTESTAZIONE DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA
› 
(Art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007)
› 
L’ufficiale d’anagrafe
› 
ATTESTA
che ……………………………………………………………………….... (Cognome e nome)
nato a ………………………………………………………..…. il …………………………….
Cittadino ……………………………
Familiare di……………………………………. cittadino dell’Unione europea (solo per i familiari)
Ha pr esentato richiesta di iscrizione nell’ana g r afe della popolazione r esidente di questo Comune in via
………………………………………….n. ……
La richiesta è stata presentata in data……………………
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
Luogo e data
L’ufficiale d’anagrafe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------› 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
› 
Articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990
› 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in relazione alla richiesta di iscrizione anagrafica
avanzata a questo ufficio, si comunica:
› 
a)
amministrazione competente: comune di…………………………ufficio anagrafe;
b)
oggetto dell’istanza: (iscrizione anagrafica per provenienza da ……………………;
c)
responsabile del procedimento: ufficiale d’anagrafe …...…………………………;
d)
ufficio in cui si può prendere visione degli atti……………………………………;
e)
data di presentazione dell’istanza………………….;
f)
data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3 della legge 241/90, nonché i termini previsti dall’art. 18 del DPR
n. 223/1989 deve concludersi il procedimento………………………………… (calcolare un termine massimo di 90 giorni dalla data dell’istanza);
g)
rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione: ricorso al TAR entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento.h)
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
Luogo e data
› 
L’ufficiale d’anagrafei)
› 
COMUNE DI …………….. Carta intestata
› 
› 
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
› 
(Ai sensi del decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30)
› 
L’ufficiale d’anagrafe
Vista la richiesta presentata dall’interessato in data……..;
Visti gli atti d’ufficio;
› 
ATTESTA
-
che ………………………………………………………………… (Cognome e nome) Sesso ….
nato a ………………………………………………………..…. il ……………………………….
Residente a ……………………………………………. in via ….……………………… n. …….
Cittadino ……………………………
Passaporto/Carta d’identità n…………………………………………..
Familiare di cittadino dell’Unione che svolge un’attività lavorativa in Italia o di cittadino italiano (si no)
[è stato iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune in data …………………, ai sensi del
decreto legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30]:
› 
Nel caso in cui il cittadino dellUnione sia stato iscritto allanagrafe precedentemente allentrata in vigore del
decreto legislativo n. 30/2007, occorrerà indicare quanto segue: già residente presso questo Comune, è stato
iscritto ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in data………..
› 
AVVERTENZA: Il presente attestato è valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti
previsti dal D. Lgs. n. 30/2007 comporta la perdita del diritto di soggiorno. Il diritto di soggiorno del cittadino
dell’Unione europea, dopo i primi tre mesi dall’ingresso e nei primi cinque anni di soggiorno, è subordinato al
possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 30/2007.
› 
Luogo e data
L’ufficiale d’anagrafe
Dal 01 gennaio 2007 Bulgaria e Romania entrano a far
parte dell’Unione Europea
›  I nuovi ciPadini comunitari potranno circolare liberamente nel territorio della U.E. ›  E’ stato ado>ato un regime transitorio per l’accesso al mercato del lavoro per determinate aFvità lavora8ve, fino al 31.01.2011 (Circ. del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle poli:che sociali del 31 gennaio 2010 n. 707). ›  Accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali con parità di traPamento dei ciPadini UE.
›  CiPadini comunitari che non risultano assis:: dagli sta: di provenienza e/o non hanno i requisi: per l’iscrizione al SSN, presen: sul territorio nazionale risultano privi di copertura sanitaria: hanno COMUNQUE diri>o alle prestazioni indifferibili ed urgen8. 
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Corso Ismu Prov lavoro 2013