MM
I DECRETI ATTUATIVI
DELLA DIRETTIVA SERVIZI
LE NORME SOSTANZIALI
NON TOCCATE DAL DECRETO
LEGISLATIVO 59 DEL 2010
Firenze, 3 e 4 marzo 2012
Sede Unioncamere
Su un punto c’è completa coincidenza tra le norme
del codice e quelle speciali: entrambe le norme
pongono al centro della definizione il mediatore e non
già la mediazione.
 Per la legge 39 non c’è da meravigliarsi
 L’eccezionalità è rappresentata dalla norma
codicistica, che dà la nozione di una delle parti
contrattuali anziché del contratto stesso.
Impostazione senz’altro originale ma che non
stravolge il senso della disciplina generale. In primo
luogo perché la mediazione è regolata a livello
civilistico unitariamente qualunque sia la natura
dell’affare concluso. Al contrario la legge 39, o meglio
il suo decreto attuativo DM 21 dicembre 1990, n.
452, distinguono quattro categorie di mediatori, per
taluna delle quali si applicano criteri e requisiti
differenti.
Mediatori

MM
Il codice non distingue, ma prescinde
dalla natura professionale o occasionale
del mediatore.
 Il codice stabilisce che la provvigione è
dovuta per effetto della conclusione del
contratto per il quale egli ha prestato i
propri servigi e non per effetto della
professionalità dell’agente.
 La legge 39, al contrario afferma l’esatto
contrario. Solo al mediatore regolarmente
iscritto è dovuta la provvigione.
 E l’iscritto è professionista.

Mediatori
MM
Sul punto della necessità o meno dell’iscrizione da
parte del “procacciatore di affare” al ruolo dei
mediatori non vi è uniformità di opinioni.
 Secondo un primo orientamento il mediatore e il
procacciatore d’affari individuano due distinte figure
negoziali – la prima tipica e la seconda atipica – che
si differenziano per la posizione di imparzialità del
mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece,
agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla
quale soltanto può pretendere la provvigione, e non è
soggetto all’applicazione della norma – da
considerarsi eccezionale – di cui all’art. 6 della legge
3 febbraio 1989, n. 39, che presuppone l’obbligo di
iscrizione nel relativo albo, previsto dalla stessa
legge, al precedente art. 2, per i soli mediatori

Mediatori – il procacciatore d’affari
MM

Secondo altro orientamento anche l’ipotesi della
mediazione atipica (o del c.d. procacciatore di affari)
rientra nell’ambito di applicabilità della disposizione
prevista dall’art. 2, c. 4, della l. n. 39 del 1989, che,
per l’appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di
mediazione, stante la rilevanza, nell’atipicità, che
assume il connotato della mediazione, alla quale si
accompagna l’attività ulteriore in vista della
conclusione dell’affare. Pertanto, anche per l’esercizio
di questa attività è richiesta l’iscrizione nell’albo degli
agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art.
2 della citata legge n. 39 del 1989. Ragion per cui il
suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude,
ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, il diritto alla
provvigione
Mediatori – il procacciatore d’affari
MM



La giurisprudenza ritiene che, indipendentemente
da quale sia la natura giuridica delle due figure,
identico è tuttavia il nucleo essenziale, costituito
dall’attività di mediazione prevista.
Infatti il codice qualifica come mediatore anche
colui che ha ricevuto l’incarico di promuovere la
conclusione dell’affare da una sola delle due parti
(cfr. art. 1756 c.c.) ovvero colui che ha avuto
l’incarico da una delle due parti di rappresentarla
negli atti relativi all’esecuzione del contratto
concluso con il suo intervento (art. 1761, c.c.).
Ne consegue che: tutti coloro che esercitano
l'attività di mediazione per conto di imprese
organizzate, anche in forma societaria, devono
essere iscritti nell'apposito ruolo professionale.
Mediatori – il procacciatore d’affari MM
CONCLUSIONE
Per gli ausiliari della società di mediazione è
prescritta l'iscrizione nel ruolo solo quando, per
conto della società, risultino assegnati allo
svolgimento di attività mediatizia in senso
proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza
esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti
intermediati, ed impegnativi per l'ente da cui
dipendono; essa non è invece richiesta per quei
dipendenti della società che esplicano attività
accessoria e strumentale a quella di vera e
propria mediazione, in funzione di ausilio ai
soggetti a ciò preposti.


Mediatori – il procacciatore d’affari MM
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
Il caso più frequente è quello dell’impresa di
costruzioni che al contempo svolge anche attività
di mediazione immobiliare.
Siamo di fronte ad una palese violazione, in
quanto il mediatore svolge attività
imprenditoriale diversa dalla mediazione che,
come tale, è incompatibile con quest’ultima, ai
sensi dell’ art. 5, comma 3, lett. b) della legge
39, ed in quanto vi è una evidente turbativa delle
regole del mercato a danno dei clienti, ove il
mediatore finisca per svilire il principio
dell’imparzialità nella necessaria parzialità del
costruttore
Cfr. decisione di riesame 30 dicembre 2008.
Mediatori - incompatibilità
MM


La norma vieta anche l’esercizio di attività
professionali. Sul punto il Ministero ebbe
ad evidenziare in sede di primi chiarimenti
all’art. 18 della legge 57/2001 (lettera
circolare n. 503957 del 19.3.2001), che
essendo stata eliminata l’incompatibilità
derivante da iscrizione in altri albi, ordini,
ruoli o registri e simili stabilita dall’art. 5,
comma 3 della vecchia normativa, le
incompatibilità sussistono solo in presenza
dell’effettivo esercizio delle attività
imprenditoriali e professionali.
Cfr. decisione di riesame 30 luglio 2008.
Mediatori - incompatibilità
MM

Altra condizione di incompatibilità è data
dal’intrattenere rapporti di lavoro dipendente. Il
Ministero ebbe già ad esprimersi nel 1998 quando
affermò che solo i dipendenti pubblici in regime di
tempo parziale non superiore al 50% avevano titolo,
ai sensi della legge finanziaria 1997 (legge n. 662 del
dicembre 1996) e della legge n. 140 del maggio 1997
– misure urgenti per la finanza pubblica – ad essere
iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a
svolgere le corrispondenti attività. Con ciò precisando
altresì che ogni disposizione normativa in contrasto
con tale principio doveva intendersi abrogata e che,
in assenza di un’esplicita previsione normativa, le
incompatibilità previste dalla legge 39 dovevano
considerarsi comunque vigenti nei confronti dei
lavoratori dipendenti privati.
Mediatori - incompatibilità
MM
Ne consegue le società di gestione di servizi pubblici
urbani (ex municipalizzate) instaurano rapporto di
lavoro di natura privatistica. Indipendentemente da
ciò, si tratta chiaramente di società di diritto privato,
anche a norma del d. lgs. 19/11/1997 n. 422 recante
privatizzazione del trasporto pubblico locale. Peraltro
è da puntualizzare anche il fatto che, quand’anche
l’aspirante all’iscrizione nel ruolo camerale avesse un
impiego pubblico, dovrebbe possedere i requisiti
richiesti dalla legge – specificatamente un rapporto di
lavoro part-time non superiore al 50% - già all’atto
della presentazione della domanda, non essendo
sufficiente il solo impegno a conseguirli una volta
ottenuta l’iscrizione stessa.

Cfr. decisione di riesame 22 ottobre 2008.

Mediatori - incompatibilità
MM

Al di là della espressa deroga consentita dalla
legge (l’attività di mediazione è compatibile
con qualunque altra forma di attività di
mediazione), a livello di prassi l’allora
Ministero delle attività produttive, con lettera
circolare del 4 luglio 2003 affermò che con
riferimento all’attività di amministratore di
condominî, non sussistono incompatibilità tra
tale attività e quella di mediazione (
sull’assunto che il rapporto tra il condominio
e l’amministratore si inquadra non in un
rapporto di dipendenza ma di mandato.
Mediatori - incompatibilità
MM
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

Ma per quanto riguarda ad es. le cariche di Amministratore
di cooperative edilizie, appare ininfluente la finalità
mutualistica per definire queste come imprese commerciali
e per identificare il ricorrente come un imprenditore, tant’è
che da più parti è affermato che la cooperativa è
un’impresa a tutti gli effetti , e che “…. in una società
cooperativa lo scopo mutualistico non è escluso …. dalla
previsione, nei rapporti con i terzi, di uno scopo di lucro,
che è pur sempre sotteso all’intrinseca natura
imprenditoriale di una società a struttura cooperativa”.
Ma si ribadisce anche che, proprio in forza di tali cariche di
legale rappresentante, si rileva l’incompatibilità in
questione, in quanto è al legale rappresentante che
compete l’amministrazione societaria e, in sostanza, la sua
gestione, a meno di un esplicito atto che lo privi di ciò (atto
statutario o delibera assembleare).
Cfr. riesame 20 novembre 2008; sullo stesso thema decidendum
conforme, TAR Veneto 18 marzo 2009, n. 699
Mediatori - incompatibilità
MM
Da ultimo merita un richiamo la problematica
connessa con l’applicazione del disposto dell’articolo 3
della legge 39, in materia di copertura assicurativa
del mediatore, a copertura dei rischi professionali ed
a tutela dei clienti. La disciplina, che è stata
introdotta con la novella della legge 57 del 2001,
risponde, mutatis mutandis alle stesse esigenze che
sovrintendono alla parallela disciplina dettata dalla
normativa in materia di broker assicurativi.
 Quando gli uffici preposti accertano che la società ha
adempiuto in ritardo all’obbligo di dotarsi di idonea
copertura assicurativa professionale, così come
stabilito della legge n. 39, in particolare stipulando la
prescritta polizza assicurativa solo in periodo
successivo a quello in cui si è iniziato l’esercizio
dell’attività e la conseguente iscrizione al ruolo, cosa
accade?

Mediatori - assicurazione
MM

il Ministero fornì alle Camere di commercio
(lettera circolare n. 503649 del 27.3.2002)
alcuni chiarimenti operativi sulla verifica
concernente la polizza di responsabilità
professionale in capo ai mediatori stabilendo, in
particolare, di prorogare fino al 2002 il termine
entro il quale gli iscritti al ruolo avrebbero dovuto
regolarizzare la propria posizione assicurativa
provvedendo alla stipula della polizza in
questione; nonché affermando di ritenere
applicabile, in caso di mancato adempimento nei
suddetti termini, proprio la sanzione disciplinare
della sospensione dal ruolo o, nei casi più
rilevanti, la radiazione.

Sul punto cfr. decisione di riesame 25 giugno 2008.
Mediatori - assicurazione
MM
In particolare ARC
dellasononorma.
modificati alcuni requisiti sostanziali
godimento
Scompare il requisito della cittadinanza, del
dei diritti civili, dell’obbligo
scolastico, oltre al requisito del non essere
fallito, evidentemente letti come cause di
possibile discriminazione
Non si capisce però perché resti il requisito
dell’obbligo nelle pulizie non liberalizzate.
Nelle norme relative agli ARC non si
sopprimono commissioni: qui evidentemente
repetita non juvant!


MM
Con la celebre decisione 215/97 la CGCE
ha pronunziato un importante precedente
sul tema degli agenti, sia pure alla luce
della direttiva 86/653/CEE.
 Quella direttiva garantisce determinati
diritti all'agente commerciale dopo
l'estinzione del contratto d'agenzia e
precisamente il diritto alla provvigione,
individuando nell’ARC la parte debole del
rapporto.
 La direttiva servizi si pone altri principi ma
la sostanza è la medesima

Gli A.R.C. – la decisione CGCE
Bellone vs. Yokohama
MM
La direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei
diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti, osta ad una normativa
nazionale che subordini la validità di un contratto di
agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un
apposito albo.
 Infatti, poiché l'iscrizione in un albo non figura come
condizione per beneficiare della tutela della direttiva,
ne consegue che il beneficio della tutela della direttiva
non è subordinato all'iscrizione in un albo.


In ordine poi alla forma del contratto di agenzia, l'art. 13, n. 2, della
direttiva consente agli Stati membri di «prescrivere che un contratto di
agenzia sia valido solo se documentato per iscritto». Ne risulta, in primo
luogo, che la direttiva parte dal principio che il contratto non è soggetto
ad alcuna forma, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di imporre la
forma scritta. In secondo luogo, il legislatore comunitario, menzionando
tassativamente solo la condizione di un atto scritto per la validità del
contratto, con tale disposizione ha disciplinato in maniera esauriente la
materia. Oltre alla redazione di un atto scritto, gli Stati membri non
possono quindi imporre alcun'altra condizione.
Bellone Yokohama: la massima
MM
 Il
petitum è il seguente «la direttiva
osta ad una normativa nazionale che
subordina la validità di un contratto
di agenzia all'iscrizione dell'agente di
commercio in un apposito albo»
 Non si domanda se è valida o meno
la esistenza del ruolo ARC, ma se la
mancata iscrizione comporti il rifiuto
asl pagamento della provvigione
La motivazione
MM

E' pacifico che la direttiva non tratta la questione
dell'iscrizione dell'agente commerciale in un albo.
Anche se, secondo quanto precisato dalla
Commissione, nel corso dei lavori preparatori che
hanno preceduto l'adozione della direttiva,
l'istituzione generalizzata di un albo di agenti era
stata proposta, per motivi di certezza del diritto.
E' stata quindi lasciata agli Stati membri la cura
di imporre, ove essi lo ritengano opportuno,
l'iscrizione in un apposito albo per rispondere a
talune esigenze amministrative. Infatti,
l'iscrizione degli agenti commerciali in un albo è
prevista da un certo numero di ordinamenti
giuridici degli Stati membri.
La motivazione
MM
Il problema è che «il diritto nazionale di
cui trattasi nella causa principale non
soltanto esige l'iscrizione di ogni agente
commerciale al detto ruolo, ma
subordina altresì la validità del contratto
di agenzia a tale iscrizione, con la
conseguenza che l'agente non iscritto è
privato di tutela giuridica contrattuale …
 L'iscrizione dell'agente in un albo non
può pertanto essere considerata come
una condizione di validità del contratto.»

La motivazione
MM
 Le
modifiche sostanziali riguardano
◦ Godimento dei diritti civili
◦ Buona condotta
◦ Residenza nell’ambito territoriale
◦ Maggiore età
◦ Cittadinanza
A
margine, per i mediatori m.mi,
caduti i ruoli interprovinciali,
ciascuna camera dovrà gestirsi la
propria clientela di mediatori
marittimi.
In particolare mediatori
marittimi
MM


Si è discusso in passato se l’iscrizione nel ruolo
fosse relativa al solo imprenditore / legale
rappresentante (in sostanza a persone fisiche) o
anche a società, come avveniva (per espressa
previsione) per i mediatori (ordinari). Il Ministero
affermò che l’indicazione dell’articolo 12 della
legge secondo cui l’iscrizione è a titolo personale,
non significa che sia accessibile solo alle persone
fisiche, ma che gli iscritti (ivi comprese le
società) non possono delegare ad altri soggetti –
se non iscritti – le funzioni relative alla
professione
Risoluzione 222891 del 24 agosto 1987
Mediatori marittimi
MM

Le modifiche sono più sostanziali e
riguardano
◦ L’accesso
 È integralmente riscritto l’articolo 6 per
◦ Moralità
◦ Requisiti in capo a legale rapp.te o preposto
◦ Capitale minimo (elevato a 100000 €) e se minore deve
essere garantito
◦ Professionalità (requisiti misti – culturali e esperienza
con la regola del 2/5)

A margine, anche per gli spedizionieri, caduti gli
elenchi interprovinciali, ciascuna camera dovrà
gestirsi la propria clientela.
In particolare spedizionieri
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L’art.6 della legge n. 1442 /1941, istitutiva degli
Elenchi autorizzati degli Spedizionieri, richiede il
requisito dell’adeguata capacità finanziaria e
questa si deve intendere come un’ adeguata
consistenza patrimoniale dell’impresa che aspiri
all’iscrizione.
Essa può essere valutata, secondo quanto indicato dalle circolari
ministeriali nn. 2775/1980 e 3066/1985, con i seguenti metodi :
capitale sociale di £ 200.000.000 sottoscritto e versato (103.300,00 €)
possesso di beni immobili per un valore stimato pari alla suddetta cifra
deposito vincolato in denaro o titoli, a favore della CCIAA
Qualora poi non fosse stata raggiunta tale consistenza patrimoniale,
l’eventuale integrazione può essere fornita da prestazioni aggiuntive quale
fidejussioni, rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di
credito.
Focus sugli spedizionieri
MM

Diversa finalità assolve la cauzione da versare all’atto
dell’iscrizione nell’elenco camerale, di cui all’art. 10, punto 2
della legge in questione: essa infatti deve essere versata a
garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio dell’attività ed
attualmente ammonta a £ 10.000 nel minimo ed a £ 500.000 nel
massimo
( circa 260,00 €) ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 1138/1949.

Detta cauzione può essere prestata, secondo il successivo art. 2, in :
denaro
 titoli di Stato, o garantiti dallo Stato
 fidejussione da parte di un istituto di credito
 mediante ipoteca di 1° grado sui beni immobili


Essa deve essere prestata a favore della CCIAA
e da quest’ultima svincolata e restituita, in caso
di cancellazione dall’elenco, secondo una
specifica procedura prevista sempre dalla legge
n. 1138/1949.
Focus sugli spedizionieri
MM
Stante quanto sopra, si ritiene che l’art. 76, comma
3 del D. lgs. 59/2010 abbia inteso modificare
l’adeguata capacità finanziaria di cui al predetto art.6
della legge n. 1442 nel modo che segue.
 Essa, qualora si tratti di s.p.a., s.r.l., s.a.s., s.n.c.,
sarà rappresentata dal capitale sociale pari al limite di
€ 100.000 che, qualora sia inferiore a detta cifra,
dovrà essere integrato da prestazioni aggiuntive
consistenti in fidejussioni, rilasciate da compagnie di
assicurazione o da aziende di credito.
 Qualora invece si tratti di impresa individuale,
l’adeguata capacità finanziaria sarà comprovata dal
possesso di beni immobili o da un deposito vincolato
in denaro o titoli, nonché mediante le suddette
garanzie fideiussorie
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Focus sugli spedizionieri
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
Da ultimo, a parere di chi scrive,
l’eventuale risarcimento per danni a terzi
derivanti dall’esercizio dell’attività di
spedizioniere rientra nell’importo della
cauzione di cui all’art. 10, punto 2 della
legge e, pertanto, va ad incidere
eventualmente sulle polizze fideiussorie
stipulate ai sensi dell’art. 2 della legge n.
1138 e comunque, in ogni caso, per danni
extracontrattuali ex art. 2043 c.c.,
accertati giurisdizionalmente .
Focus sugli spedizionieri
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