Annamaria Salomone
VENDITIO
DONATIONIS CAUSA
Appendice
G. Giappichelli Editore – Torino
Indice
Cic., pro Roscio comoedo 10.28-30
I 1.
D. 24.1.5.2-5
D. 16.1.17 pr.
D. 24.1.31.3-5
3
4
5
10
II 3.
D. 4.4.16.1
12
I 2.
D. 18.1.36
D. 18.1.38
D. 24.1.7.6
6
6
6
I 3.
D. 41.6.6
D. 24.1.26 pr.
D. 48.11.8 pr.-1
D. 48.11.1 pr.-1
7
7
7
8
II 1.
D. 24.1.32.24-26
D. 17.2.5.1
D. 19.2.22.3
D. 19.2.23
D. 19.2.20
D. 19.2.15.4
D. 24.1.52 pr.
9
12
12
12
13
13
II 5.
D. 19.2.46
D. 41.2.10.2
D. 23.3.66
8
9
II 2.
D. 17.2.29 pr.-2
II 4.
14
14
14
III 1.
C. 4.38.3
C. 4.38.8
C. 4.38.9
Cons. 6.11
15
15
16
16
2
Venditio donationis causa
III 2.
C. 4.44.2
C. 4.44.8
CTh. 3.1.4
C. 4.44.15
IV 2.
16
17
18
18
D. 50.17.16
D. 18.1.55
D. 44.7.54
20
21
21
IV 3.
III 3.
D. 39.5.18 pr.-3
CTh. 3.1.1
CTh. 3.1.7
CE. 294
LRB. 35.1
ET. 147
19
19
20
20
20
21
IV 4.
D. 39.6.35.2-3
22
Testi e traduzioni
3
Testi e traduzioni *0
I 1.
D. 24.1.5 (Ulpianus libro trigesimo secundo ad Sabinum). 2. Generaliter
tenendum est, quod inter ipsos aut qui ad eos pertinent aut per interpositas
personas donationis causa agatur, non valere: quod si aliarum extrinsecus rerum personarumve causa commixta sit, si separari non potest, nec donationem
impediri, si separari possit, cetera valere, id quod donatum sit non valere. 3.
Si debitor viri pecuniam iussu mariti uxori promiserit, nihil agitur. 4. Si uxor
viri creditori donationis causa promiserit et fideiussorem dederit, neque virum
liberari neque mulierem obligari vel fideiussorem eius Iulianus ait, perindeque haberi ac si nihil promisisset. 5. Circa venditionem quoque Iulianus quidem minoris factam venditionem nullius esse momenti ait: Neratius autem
(cuius opinionem Pomponius non improbat) venditionem donationis causa
inter virum et uxorem factam nullius esse momenti, si modo, cum animum
maritus vendendi non haberet, idcirco venditionem commentus sit, ut donaret: enimvero si, cum animum vendendi haberet, ex pretio ei remisit, venditionem quidem valere, remissionem autem hactenus non valere, quatenus facta est locupletior: itaque si res quindecim venit quinque, nunc autem sit decem, quinque tantum praestanda sunt, quia in hoc locupletior videtur facta.
D. 24.1.5 (Ulpiano nel libro trentaduesimo a Sabino). 2. In generale si
deve osservare che non vale quanto si faccia a scopo di donazione <direttamente> tra loro [sc. i coniugi] o <tra quelli> che a loro appartengono, o
attraverso persone <all’uopo> interposte: ma se la causa sia frammischiata
* I numeri romani rinviano al capitolo, quelli arabi al paragrafo del libro. Le parentesi uncinate (< >) contengono integrazioni, quelle quadre ([ ]) chiarimenti
dell’autore.
4
Venditio donationis causa
<con l’aggiunta> dall’esterno di altre cose o persone, se non è possibile che
vi sia separazione, nemmeno la donazione è impedita: se invece si può separare, tutto il resto è valido, ciò che si è donato non è valido. 3. Se il debitore
del marito, per ordine di lui, abbia promesso denaro alla moglie, nulla è
concluso. 4. Se la moglie a scopo di donazione abbia promesso al creditore
del marito ed abbia dato un fideiussore, Giuliano afferma che né il marito è
liberato, né la moglie o il suo fideiussore sono obbligati, e si considera come se <la moglie> non avesse promesso nulla. 5. Anche riguardo alla vendita Giuliano invero afferma che una vendita fatta per un prezzo inferiore al
valore di mercato non ha valore alcuno: e Nerazio (la cui opinione Pomponio non disapprova) che la vendita a scopo di donazione fatta tra marito e
moglie non ha nessun valore soltanto se il marito, non avendo intenzione di
vendere, abbia compiuto la vendita allo scopo di donare: e però se, avendo
intenzione di vendere, le rimise una parte del prezzo, la vendita è certamente valida, ma non è valida la remissione <del prezzo> nella misura in cui la
moglie si è arricchita: pertanto, se una cosa che valeva quindici fu venduta a
cinque, e ora tuttavia valga dieci, devono essere dati soltanto cinque, perché di ciò si considera che si sia arricchita.
D. 16.1.17 pr. (Africanus libro quarto quaestionum). Vir uxori donationis
causa rem viliori pretio addixerat et in id pretium creditori suo delegaverat.
Respondit venditionem nullius momenti esse et, si creditor pecuniam a muliere peteret, exceptionem utilem fore, quamvis creditor existimaverit mulierem debitricem mariti fuisse: nec id contrarium videri debere ei, quod placeat,
si quando in hoc mulier mutuata est, ut marito crederet, non obstaturam exceptionem, si creditor ignoraverit, in quam causam mulier mutuaretur, quoniam quidem plurimum intersit, utrum cum muliere quis ab initio contrahat
an alienam obligationem in eam transferat: tunc enim diligentiorem esse debere.
D. 16.1.17 pr. (Africano nel libro quarto delle questioni). Il marito, a
scopo di donazione, aveva ceduto alla moglie una cosa ad un prezzo minore
ed aveva delegato quest’ultima a pagare lo stesso prezzo ad un creditore di
lui. Rispose che la vendita non aveva alcun valore e, se il creditore avesse
richiesto giudizialmente il denaro alla donna, vi sarebbe stata un’eccezione
utile, sebbene il creditore abbia creduto che la donna fosse stata debitrice
del marito: né questo si deve considerare contrario al fatto che si ritenga
che non osterebbe l’eccezione, qualora la donna abbia preso a mutuo una
Testi e traduzioni
5
somma allo scopo di prestarla al marito e il creditore avesse ignorato per quale causa la donna avesse preso a mutuo, ciò perché vi è moltissima differenza
fra la situazione in cui qualcuno concluda fin dall’inizio un contratto con una
donna e quella in cui trasferisca su di lei un’obbligazione altrui: infatti in questa situazione si deve essere più diligenti.
D. 24.1.31 (Pomponius libro quarto decimo ad Sabinum). 3. Si duo mancipia fuerint singula quinis digna, sed utrumque unis quinque donationis causa a viro mulieri vel contra venierint, melius dicetur communia ea esse pro
portione pretii nec tandem spectandum esse, quanti mancipia sint, sed quantum ex pretio donationis causa sit remissum: sine dubio licet a viro vel uxore
minoris emere, si non sit animus donandi. 4. Si vir uxori vel contra quid vendiderit vero pretio et donationis causa paciscantur, ne quid venditor ob eam
rem praestet, videndum est, quid de ea venditione agatur, utrum res venierit
et totum negotium valeat, an vero ut ea sola pactio irrita sit, quemadmodum
irrita esset, si post contractam emptionem novo consilio inito id pacti fuisset
actum. Et verius est pactum dumtaxat irritum esse. 5. Idem dicemus, si donationis causa pacti sint, ne fugitivum aut erronem praestent, id est integras esse
actiones aedilicias et ex empto.
D. 24.1.31 (Pomponio nel libro quattordicesimo a Sabino). 3. Se due
servi siano stati stimati ciascuno del valore di cinque, ma entrambi siano
stati venduti dal marito alla moglie, o viceversa, per soli cinque a causa di
donazione, si dirà meglio che essi sono comuni in proporzione al prezzo e
dunque non si deve guardare quanto valgono i servi, bensì quanto sia stato
scontato sul prezzo a scopo di donazione: senza dubbio è lecito comprare
per meno dal marito o dalla moglie, se non vi sia l’intenzione di donare. 4.
Se il marito abbia venduto qualcosa alla moglie o viceversa al vero prezzo e
pattuiscano a scopo di donazione che in ragione di tale cosa [sc. vendita] a
nulla sia tenuto il venditore, bisogna vedere che cosa si sia posto in essere
in tale vendita, cioè se la cosa sia stata venduta e l’intero affare valga, oppure se sia piuttosto invalido quel solo patto, come sarebbe invalido se, dopo
la conclusione della compera, per il sopraggiungere di un nuovo proposito
avessero pattuito ciò. Ed è più vero che solo il patto è invalido. 5. Lo stesso
diremo nel caso in cui abbiano pattuito a scopo di donazione di non garantire che <il servo> è fuggitivo o vagabondo, vale a dire che restano integre
le azione edilizie e da compera.
6
Venditio donationis causa
I 2.
D. 18.1.36 (Ulpianus libro quadragensimo tertio ad edictum). Cum in
venditione quis pretium rei ponit donationis causa non exacturus, non videtur
vendere.
D. 18.1.36 (Ulpiano nel libro quarantatreesimo all’editto). Quando in
una vendita taluno a scopo di donazione stabilisca che il prezzo non sarà
riscosso, non si considera che abbia venduto.
D. 18.1.38 (Ulpianus libro septimo disputationum). Si quis donationis
causa minoris vendat, venditio valet: totiens enim dicimus in totum venditionem non valere, quotiens universa venditio donationis causa facta est: quotiens vero viliore pretio res donationis causa distrahitur, dubium non est venditionem valere. Hoc inter ceteros: inter virum vero et uxorem donationis
causa venditio facta pretio viliore nullius momenti est.
D. 18.1.38 (Ulpiano nel libro settimo delle dispute). Se taluno venda ad
un prezzo inferiore a scopo di donazione, la vendita è valida: infatti tante
volte diciamo che la vendita è totalmente invalida, quante sia stata fatta interamente a scopo di donazione: ogni volta invece che la cosa sia alienata ad
un prezzo inferiore a scopo di donazione, non vi è dubbio che la vendita sia
valida. Questo fra tutti gli altri: tra marito e moglie, invece, la vendita fatta
ad un prezzo inferiore a scopo di donazione non produce effetto.
D. 24.1.7.6 (Ulpianus libro trigesimo primo ad Sabinum). Si uxor a marito
suo praedia, quae ob dotem pignori acceperat, emerit eaque emptio donationis
causa facta dicatur, nullius esse momenti emptionem, pignoris tamen obligationem durare imperator noster cum patre suo rescripsit, cuius rescripti verba ideo
rettuli, ut appareat venditionem inter virum et uxorem bona fide gestam non
retractari. ‘Si tibi maritus pignora propter dotem et pecuniam creditam data non
donationis causa vendidit, quod bona fide gestum est, manebit ratum. At si titulus donationis quaesitus ostenditur atque ideo venditionem irritam esse constabit, iure publico causam pignorum integram obtinebis’.
D. 24.1.7.6 (Ulpiano nel libro trentunesimo a Sabino). Il nostro imperatore [sc. Antonino Caracalla] con suo padre [sc. Settimio Severo] ha rescritto che se la moglie abbia comprato da suo marito i fondi che aveva ricevuto
Testi e traduzioni
7
in pegno <come garanzia> per la <restituzione della> dote, e tale compera si
dica essere stata effettuata a scopo di donazione, la compera non ha alcun valore, tuttavia resta il vincolo del pegno, ho riportato le parole di questo rescritto affinché appaia che la vendita compiuta in buona fede tra marito e moglie
non è invalida. “Se tuo marito ti ha venduto, non a scopo di donazione, i beni
oppignorati a causa della dote e del denaro preso in prestito, ciò che fu compiuto in buona fede rimarrà valido. Ma se viene dimostrato il titolo della donazione in questione, e risulterà evidente che la vendita è priva di valore, otterrai per il diritto pubblico di mantenere integra la causa del pegno”.
I 3.
D. 41.6.6 (Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum). Donationis
causa facta venditione non pro emptore, sed pro donato res tradita usucapitur.
D. 41.6.6 (Ermogeniano nel libro secondo delle epitomi del diritto). La
cosa consegnata in forza di una vendita fatta a scopo di donazione si acquista per usucapione non già a titolo di compratore, ma a titolo di donatario.
D. 24.1.26 pr. (Paulus libro septimo ad Sabinum). Si eum, qui mihi vendiderit, iusserim eam rem uxori meae donationis causa dare et is possessionem iussu meo tradiderit, liberatus erit, quia, licet illa iure civili possidere
non intellegatur, certe tamen venditor nihil habet quod tradat.
D. 24.1.26 pr. (Paolo nel libro settimo a Sabino). Se io abbia ordinato a
colui che mi aveva venduto di dare quella cosa a mia moglie per donargliela
e se egli per mio ordine gliene abbia trasferito il possesso, sarà liberato, in
quanto anche se per il ius civile non si intende che ella possegga, tuttavia
certamente il venditore non ha nulla da consegnare.
D. 48.11.8 (Paulus libro quinquagensimo quarto ad edictum). Quod contra legem repetundarum proconsuli vel praetori donatum est, non poterit usu
capi. 1. Eadem lex venditiones locationes eius rei causa pluris minorisve factas
irritas facit impeditque usucapionem, priusquam in potestatem eius, a quo
profecta res sit, heredisve eius veniat.
D. 48.11.8 (Paolo nel libro cinquantaquattresimo all’editto). Non potrà
essere usucapito ciò che è stato donato al proconsole o al pretore contro le
8
Venditio donationis causa
disposizioni della legge relativa alle repetundae. 1. La medesima legge dichiara invalide le vendite e le locazioni di un bene effettuate per un prezzo
maggiore o minore e ne proibisce l’usucapione prima che <lo stesso> sia
ritornato in potere di colui che lo diede o del suo erede.
D. 48.11.1 (Marcianus libro quarto decimo institutionum). Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit, vel cum ex
cohorte cuius eorum est. 1. Excipit lex, a quibus licet accipere: a sobrinis propioreve gradu cognatis suis, uxore.
D. 48.11.1 (Marciano nel libro quattordicesimo delle istituzioni). La lex
Iulia repetundarum riguarda l’estorsione di quel denaro che alcuno prese
essendo costituito in magistratura, potestà, curatela, come legato, o in qualunque altro ufficio o servizio o impiego pubblico, o mentre apparteneva al
seguito di alcuno di quelli. 1. La legge esclude coloro dai quali è lecito ricevere: come dai cugini, dai cognati di grado più vicino, dalla moglie.
II 1.
D. 24.1.32 (Ulpianus libro trigesimo tertio ad Sabinum). 24. Si inter virum et uxorem societas donationis causa contracta sit, iure vulgato nulla est,
nec post decretum senatus emolumentum ea liberalitas, ut actio pro socio constituatur, habere poterit: quae tamen in commune tenuerunt fine praestituto,
revocanda non sunt. Idcirco igitur pro socio actio non erit, quia nulla societas
est, quae donationis causa interponitur, nec inter ceteros et propter hoc nec
inter virum et uxorem. 25. Idem erit dicendum et si emptio contracta sit donationis causa: nam nulla erit. 26. Plane si minoris res venierit donationis
causa vel postea pretium sit remissum, admittemus donationem valere ad senatus consultum.
D. 24.1.32 (Ulpiano nel libro trentatreesimo a Sabino). 24. Se tra marito
e moglie si sia costituita una società a scopo di donazione per il diritto comunemente applicato è nulla e neanche dopo il decreto del senato quella
liberalità potrà portare il vantaggio di disporre dell’azione a favore del socio; le cose, però, che hanno posto in comune per lo scopo stabilito non
devono essere revocate. Non vi sarà dunque l’azione a favore del socio,
perché è nulla la società interposta per causa di donazione, né fra tutti gli
Testi e traduzioni
9
altri né per ciò tra marito e moglie. 25. Lo stesso si dovrà dire anche se si
stata effettuata una compera a scopo di donazione: infatti sarà nulla. 26.
Certo, se a causa di donazione una cosa sia stata venduta per meno, o in seguito il prezzo sia stato rimesso ammetteremo che la donazione varrà ai fini
del senatoconsulto.
D. 17.2.5.1 (Ulpianus libro trigesimo primo ad edictum). Societas autem
coiri potest et valet etiam inter eos, qui non sunt aequis facultatibus, cum plerumque pauperior opera suppleat, quantum ei per comparationem patrimonii
deest. Donationis causa societas recte non contrahitur.
D. 17.2.5.1 (Ulpiano nel libro trentunesimo all’editto). Invero si può costituire una società ed è valida anche fra coloro che non hanno eguali disponibilità economiche, perché spesso il socio più povero compensa con la
propria attività lavorativa, quanto manca perché i patrimoni siano comparabili. Non si considera rettamente conclusa una società a scopo di donazione.
II 2.
D. 17.2.29 (Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum). Si non fuerint partes
societati adiectae, aequas eas esse constat. Si vero placuerit, ut quis duas partes
vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet valere, si modo aliquid plus contulit societati vel pecuniae vel operae vel cuiuscumque alterius rei causa. 1. Ita
coiri societatem posse, ut nullam partem damni alter sentiat, lucrum vero
commune sit, Cassius putat: quod ita demum valebit, ut et Sabinus scribit, si
tanti sit opera, quanti damnum est: plerumque enim tanta est industria socii,
ut plus societati conferat quam pecunia, item si solus naviget, si solus peregrinetur, pericula subeat solus. 2. Aristo refert Cassium respondisse societatem
talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc
societatem leoninam solitum appellare: et nos consentimus talem societatem
nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum
sentiret: iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non
etiam lucrum spectet.
D. 17.2.29 (Ulpiano nel libro trentesimo a Sabino). Se non siano state
stabilite le quote sociali, consta che esse siano uguali. Ma, se sia stato pattuito che uno abbia due o tre parti e l’altro una, <la società> vale? Sembra
10
Venditio donationis causa
bene che valga purché abbia conferito qualcosa in più alla società o in denaro o in attività lavorativa o in qualche altra cosa. 1. Cassio reputa che
possa costituirsi una società in modo che uno dei due soci non partecipi alle perdite, ma gli utili rimangano comuni: una tale società, come anche Sabino scrive, sarà valida solo se l’attività lavorativa equivalga a tanto quanto
sono le perdite, ma gli utili rimangano comuni: spesso infatti l’operosità del
socio è tale da conferire più del denaro, come quando un socio compia
viaggi per mare o per terra da solo, o da solo sopporti i pericoli. 2. Aristone
riferisce che Cassio diede il responso che non può costituirsi una società tale che uno dei due percepisca solo gli utili e l’altro le perdite, e che questa
società si suole chiamarla leonina: anche noi concordiamo che sia nulla una
tale società, nella quale un socio percepisce gli utili, mentre l’altro le perdite senza percepire alcun utile: infatti, è un genere di società assai iniquo
quello in cui ad uno tocca il danno, ma non anche l’utile.
Cicero, pro Roscio comoedo 10.28. Quoniam ille hic constitit paulisper,
mihi quoque necesse est paulum commorari. Panurgum tu, Saturi, proprium
Fanni dicis fuisse. At ego totum Rosci fuisse contendo. Quid erat enim Fanni? Corpus. Quid Rosci? Disciplina. Facies non erat, ars erat pretiosa. Ex qua
parte erat Fanni, non erat HS ∞, ex qua parte erat Rosci, amplius erat HS
CCCICCC ICCC; nemo enim illum ex trunco corporis spectabat sed ex artificio
comico aestimabat; nam illa membra merere per se non amplius poterant
duodecim aeris, disciplina quae erat ab hoc tradita locabat se non minus HS
CCCICCC ICCC. 29. O societatem captiosam et indignam, ubi alter HS ∞, alter
CCCICCC ICCC quod sit in societatem adfert! Nisi idcirco moleste pateris quod
HS ∞ tu ex arca proferebas, HS CCCICCC ICCC ex disciplina et artificio promebat ille. Quam enim spem et exspectationem, quod studium et quem favorem
secum in scaenam attulit Panurgus, quod Rosci fuit discipulus! Qui diligebant
hunc, illi favebant, qui admirabantur hunc, illum probabant, qui denique
huius nomen audierant, illum eruditum et perfectum existimabant. Sic est
volgus; ex veritate pauca, ex opinione multa aestimat. 30. Quid sciret ille perpauci animadvertebant, ubi didicisset omnes quaerebant; nihil ab hoc pravum
et perversum produci posse arbitrabantur. Si veniret ab Statilio, tametsi artificio Roscium superaret, aspicere nemo posset; nemo enim, sicut ex improbo
patre probum filium nasci, sic a pessimo histrione bonum comoedum fieri
posse existimaret. Quia veniebat a Roscio, plus etiam scire quam sciebat videbatur. Quod item nuper in Erote comoedo usu venit; qui postea quam e scaena non modo sibilis sed etiam convicio explodebatur, sicut in aram confugit
Testi e traduzioni
11
in huius domum, disciplinam, patrocinium, nomen: itaque perbrevi tempore
qui ne in novissimis quidem erat histrionibus ad primos pervenit comoedos
rell.
Cicerone, in difesa dell’attore Roscio. 10. 28. Poiché, però, quegli [sc. Saturio] si è fermato un poco su questo, ritengo di doverlo fare un poco anche
io. Tu, Saturio, sostieni che Panurgo apparteneva esclusivamente a Fannio. Io,
al contrario, affermo che apparteneva interamente a Roscio. Che cosa era, infatti, di Fannio? Il corpo. E di Roscio? La formazione. Non era l’aspetto, bensì l’arte ad essere preziosa. Quello che apparteneva a Fannio non valeva 1.000
sesterzi, mentre quello che apparteneva a Roscio ne valeva più di 150.000;
nessuno infatti lo considerava in base al suo busto piuttosto alla sua arte di attore; infatti quelle membra da sole non potevano far guadagnare più di 12 assi, mentre per la formazione, trasmessa da questo (sc. Roscio), egli reclamava
un compenso non inferiore a 150.000 sesterzi. 29. Che società davvero fraudolenta e disonesta quando un socio conferisce 1.000 e l’altro 150.000 sesterzi! A
meno che non ti dispiaccia che, mentre tu tiravi fuori dalla cassaforte 1.000
sesterzi, Roscio cavava 150.000 dalla disciplina artistica. Quali speranze si
fondavano su Panurgo! Che s’attendeva da lui! Quale aspettativa, quale attenzione e quale favore accompagnavano Panurgo sulla scena perché era allievo
di Roscio! Coloro che amavano questo (sc. Roscio), accordavano a quello il
loro favore, quelli che ammiravano questo, approvavano quello, e, per concludere, quanti conoscessero il nome di questo, ritenevano quello un capolavoro di formazione e di perfezione: come avviene tra la gente comune, che valuta poco sulla verità e molto sull’opinione dominante. 30. Ben pochi si rendevano conto della sua istruzione, tutti chiedevano dove si fosse formato, e
ritenevano escluso che questi (sc. Roscio) potesse presentare al pubblico <un
attore> pieno di difetti in contrasto con l’arte. Se fosse uscito dalla formazione
di Statilio, anche se fosse stato più bravo di Roscio, nessuno avrebbe potuto
rivolgergli uno sguardo; come da un padre malvagio non può nascere un figlio
buono, così nessuno può ritenere che da un pessimo istrione non potrebbe
venir fuori un buon attore. E poiché proveniva dalla formazione di Roscio, era
ritenuto ancor più bravo di quanto in realtà era. Lo stesso è accaduto recentemente per l’attore Erote: il quale dopo essere stato cacciato con clamore dalla scena non soltanto a fischi ma anche a male parole, si rifugiò a casa di questi
[sc. Roscio] come presso un altare quanto a disciplina, preotezione, nome: e
così in brevissimo tempo uno che non era nemmeno tra gli ultimi istrioni divenne uno dei primi attori.
12
Venditio donationis causa
II 3.
D. 4.4.16.1 (Ulpianus libro undecimo ad edictum). Item relatum est apud
Labeonem, si minor circumscriptus societatem coierit vel etiam donationis
causa, nullam esse societatem nec inter maiores quidem et ideo cessare partes
praetoris: idem et Ofilius respondit: satis enim ipso iure munitus est.
D. 4.4.16.1 (Ulpiano libro undicesimo all’editto). Nello stesso modo è
riferito in Labeone che, se un minore raggirato abbia concluso un contratto
di società anche a scopo di donazione, non vi è società invero nemmeno fra
i maggiori di età e perciò cessa il ruolo del pretore: la stessa cosa stabilisce
anche Ofilio in un responso: il minore è, infatti, sufficientemente garantito
ipso iure [con una sorta di automatismo].
II 4.
D. 19.2.22.3 (Paulus libro trigesimo quarto ad edictum). Quemadmodum
in emendo et vendendo naturaliter concessum est quod pluris sit minoris
emere, quod minoris sit pluris vendere et ita invicem se circumscribere, ita in
locationibus quoque et conductionibus iuris est.
D. 19.2.22.3 (Paolo nel libro trentaquattresimo all’editto). Come nel vendere e nel comprare naturalmente si permette di comprare per meno quello
che vale di più e ciò che vale di meno di venderlo a di più, e in questo modo
di raggirarsi a vicenda, così anche nelle locazioni e nelle conduzioni vale lo
stesso diritto.
D. 19.2.23 (Hermogenianus libro secundo iuris epitomarum). Et ideo
praetextu minoris pensionis, locatione facta, si nullus dolus adversarii probari
possit, rescindi locatio non potest.
D. 19.2.23 (Ermogeniano nel libro secondo delle epitomi del diritto).
E perciò conclusa una locazione, la stessa non può essere rescissa con il pretesto di un canone inferiore, se non possa provarsi alcun dolo dell’altra
parte.
D. 19.2.20 (Paulus libro trigesimo quarto ad edictum). Sicut emptio ita et
locatio sub condicione fieri potest: 1. sed donationis causa contrahi non po-
Testi e traduzioni
13
test. 2. Interdum locator non obligatur, conductor obligatur, veluti cum emptor fundum conducit, donec pretium ei solvat.
D. 19.2.20 (Paolo nel libro trentaquattresimo all’editto). Come la compravendita così anche la locazione può essere fatta sotto condizione: 1. Ma
non può contrarsi a scopo di donazione. 2. Talora il locatore non è obbligato, il conduttore lo è, come quando il compratore assume la conduzione
del fondo, finché non ne paghi completamente il prezzo <al locatore-venditore>.
D. 19.2.15.4 (Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum). Papinianus
libro quarto responsorum ait, si uno anno remissionem quis colono dederit ob
sterilitatem, deinde sequentibus annis contigit uberitas, nihil obesse domino
remissionem, sed integram pensionem etiam eius anni quo remisit exigendam. Hoc idem et in vectigalis damno respondit. Sed et si verbo donationis
dominus ob sterilitatem anni remiserit, idem erit dicendum, quasi non sit donatio, sed transactio. Quid tamen, si novissimus erat annus sterilis, in quo ei
remiserit? Verius dicetur et si superiores uberes fuerunt et scit locator, non
debere eum ad computationem vocari.
D. 19.2.15.4 (Ulpiano nel libro trentaduesimo all’editto). Papiniano nel
libro quarto dei responsi afferma che se taluno per un anno abbia concesso al
colono la remissione <del canone> a causa della scarsezza del raccolto e poi,
negli anni seguenti, sopraggiungesse l’abbondanza, al proprietario non può
essere eccepita la remissione, ma si deve esigere l’intero canone, anche per
quell’anno in cui <il locatore> lo rimise. Lo stesso rispose anche per il danno
di un fondo vettigale. Ma anche se il proprietario per la scarsezza del raccolto
dell’anno <lo> abbia rimesso con il termine donazione, dovrà dirsi lo stesso,
come se non vi sia una donazione, ma una transazione. Che si dirà però se
l’anno di scarsezza del raccolto, nel quale aveva rimesso il canone, era l’ultimo? Si dirà più vero dire che, se anche gli anni precedenti furono fecondi
ed il locatore lo sappia, il conduttore non deve venire chiamato a calcolarli.
D. 24.1.52 pr. (Papinianus libro decimo quaestionum). Si vir uxori donationis causa rem vilius locaverit, locatio nulla est: cum autem depositum inter
eas personas minoris donationis causa aestimatur, depositum est. Haec ideo
tam varie, quia locatio quidem sine mercede certa contrahi non potest, depositum autem et citra aestimationem quoque dari potest.
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Venditio donationis causa
D. 24.1.52 pr. (Papiniano nel libro decimo delle questioni). Se il marito
a scopo di donazione abbia locato alla moglie una cosa ad un prezzo più
basso, la locazione è nulla; invece quando tra tali persone ciò che è stato
depositato è fatto oggetto di una stima pecuniaria inferiore al suo valore a
scopo di donazione, vi è deposito. Queste situazioni differiscono perché,
mentre non si può contrarre una locazione senza una mercede certa, il deposito, invece, si può effettuare anche senza che la cosa sia fatta oggetto di
stima pecuniaria.
II 5.
D. 19.2.46 (Ulpianus libro sexagesimo nono ad edictum). Si quis conduxerit nummo uno, conductio nulla est, quia et hoc donationis instar inducit.
D. 19.2.46 (Ulpiano nel libro sessantanovesimo all’editto). Se qualcuno
abbia preso in conduzione per una sola moneta, non vi è nessuna conduzione, poiché ciò determina piuttosto quasi una donazione.
D. 41.2.10.2 (Ulpianus libro sexagesimo nono ad edictum). Si quis et conduxerit et rogaverit precario, uti possideret, si quidem nummo uno conduxit,
nulla dubitatio est, quin ei precarium solum teneat, quia conductio nulla est,
quae est in uno nummo: sin vero pretio, tunc distinguendum, quid prius factum est.
D. 41.2.10.2 (Ulpiano nel libro sessantanovesimo all’editto). Se alcuno
ebbe sia in conduzione sia in precario, per possedere, e se la conduzione fu
fatta per una moneta, non si dubita che abbia luogo il solo precario; perché
quella conduzione, che consiste in una moneta, è nulla: se poi <la conduzione fu fatta> per un prezzo vero, allora si deve stabilire quale rapporto sia
sorto prima.
D. 23.3.66 (Pomponius libro octavo ad Q. Mucium). Si usus fructus fundi, cuius proprietatem mulier non habebat, dotis nomine mihi a domino proprietatis detur, difficultas erit post divortium circa reddendum ius mulieri,
quoniam diximus usum fructum a fructuario cedi non posse nisi domino proprietatis et, si extraneo cedatur, id est ei qui proprietatem non habeat, nihil ad
eum transire, sed ad dominum proprietatis reversurum usum fructum. Quidam ergo remedii loco recte putaverunt introducendum, ut vel locet hunc
Testi e traduzioni
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usum fructum mulieri maritus vel vendat nummo uno, ut ipsum quidem ius
remaneat penes maritum, perceptio vero fructuum ad mulierem pertineat.
D. 23.3.66 (Pomponio nel libro ottavo a Quinto Mucio). Qualora l’usufrutto di un fondo, del quale la donna non aveva la proprietà, mi sia dato a
titolo di dote dal proprietario, dopo il divorzio vi sarà una difficoltà circa la
restituzione del diritto che spetta alla donna, in quanto abbiamo detto che
l’usufrutto non può essere ceduto dall’usufruttuario se non al nudo proprietario e che, qualora sia ceduto ad un estraneo, e cioè a chi non ha la
proprietà, nulla si trasmette a quest’ultimo, ma l’usufrutto ritornerà al titolare della proprietà. Alcuni perciò hanno correttamente reputato dovesse
introdursi come rimedio che il marito o dia in locazione l’usufrutto alla moglie oppure che glielo venda per una sola moneta, in modo tale che il diritto
rimanga presso lo stesso marito, mentre la percezione dei frutti spetti alla
moglie.
III 1.
C. 4.38.3 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Valeriae Viacrae). Si donationis causa venditionis simulatus contractus est, emptio sui deficit substantia. Sane si in possessionem rei sub specie venditionis causa donationis, ut te aleret, induxisti, sicut donatio perfecta facile rescindi non potest,
ita legi, quam tuis rebus donans dixisti, parere convenit.
C. 4.38.3 (Gli imperatori Diocleziano e Massiminao Augusti e Cesari a
Valeria Viacra). Se a scopo di donazione si fece un contratto di vendita simulato, la compera manca della sua essenza. Ma se a scopo di donazione tu
hai immesso alcuno nel possesso della cosa sotto l’apparenza di un contratto di vendita affinché ti somministrasse gli alimenti, siccome non è possibile
rescindere una donazione perfetta, così conviene adempiere attuare le condizioni imposte nelle tue cose nel fare la donazione.
C. 4.38.8 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Herodi et Diogeni). Si non donationis causa, sed vere vineas distraxisti nec pretium numeratum est, actio tibi pretii, non eorum quae dedisti repetitio competit.
C. 4.38.8 (Gli imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti e Cesari a
Erode e Diogene). Se tu, non a scopo di donazione, ma veramente hai ven-
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Venditio donationis causa
duto le vigne ed il prezzo non fu pagato, ti compete l’azione per chiedere il
pagamento del prezzo, non quella della restituzione delle cose che tu hai
dato.
C. 4.38.9 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Severo militi).
Empti fides ac venditi sine quantitate nulla est. Placito autem pretio non numerato, sed solum tradita possessione istiusmodi contractus non habetur irritus, nec idcirco is qui comparavit minus recte possidet, quod soluta summa
quam dari convenerat negatur. Sed et donationis gratia praedii facta venditione si traditio sequatur, actione pretii nulla competente perficitur donatio.
C.3.38.9 (Gli imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti e Cesari a
Severo). Nulla è la compera e la vendita senza prezzo. Se poi non viene corrisposto il prezzo stabilito o viene fatta soltanto la tradizione del possesso,
tale contratto non si considera senza effetto, né <si reputa che > quegli che
aveva comperato non possegga legittimamente, poiché si nega che sia stata
pagata la somma che aveva convenuto di dare. Ma anche quando sia eseguita la tradizione del fondo venduto con l’intenzione di fare una donazione,
non competendo veruna azione per il prezzo, si perfeziona una donazione.
Cons. 6.11. ex corpore Hermogeniani tit. de donat. inter vir. et uxor.:
Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Cretiamo Maximo. Nec venditio donationis causa bonorum omnium valet, sed rerum singularum nominatim donatio facta capit effectum et cet.
Cons. 6.11 dal corpo di Ermogeniano tit. sulle donazioni tra marito e
moglie: gli Imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti a Creziamo Massimo. Nemmeno la vendita di tutti i beni effettuata a scopo di donazione è
valida, tuttavia la donazione di singoli cespiti effettuata nominativamente
ha effetto etc.
III 2.
C. 4.44.2 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Aurelio Lupo). Rem
maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxit, humanum est, ut vel
pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minus
autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit.
Testi e traduzioni
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C. 4.44.2 (Gli imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti a Aurelio
Lupo). Se tu o tuo padre ha alienato una cosa a prezzo minore del valore
della stessa; è conforme ai dettami della civiltà che, attraverso l’autorità del
giudice, o tu riabbia il fondo venduto, restituendo il prezzo ai compratori;
ovvero, se il compratore così vorrà, che tu consegua ciò che manca al giusto
prezzo. Si reputa poi che il prezzo sia inferiore, quando non sia stata corrisposta nemmeno la metà del vero prezzo.
C. 4.44.8 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Aureliae Evodiae). Si voluntate tua fundum tuum filius tuus venumdedit, dolus ex calliditate atque insidiis emptoris argui debet vel metus mortis vel cruciatus corporis
imminens detegi, ne habeatur rata venditio. Hoc enim solum, quod paulo minori pretio fundum venumdatum significas, ad rescindendam emptionem invalidum est. Quod videlicet si contractus emptionis atque venditionis cogitasses substantiam et quod emptor viliori comparandi, venditor cariori distrahendi votum gerentes ad hunc contractum accedant vixque post multas contentiones, paulatim venditore de eo quod petierat detrahente, emptore autem
huic quod obtulerat addente, ad certum consentiant pretium, profecto perspiceres neque bonam fidem, quae emptionis atque venditionis conventionem tuetur, pati neque ullam rationem concedere rescindi propter hoc consensu finitum contractum vel statim vel post pretii quantitatis disceptationem: nisi
minus dimidia iusti pretii, quod fuerat tempore venditionis, datum est, electione iam emptori praestita servanda.
C. 4.44.8 (Gli imperatori Diocleziano e Massimiano Augusti e Cesari a
Evodia). Se tuo figlio ha venduto con il tuo consenso un fondo tuo, per non
ratificare la vendita, si deve congetturare che vi sia stato dolo per l’astuzia e
le insidie adoperate dal compratore o che sia stato incusso il timore o della
morte o dei tormenti corporali. La sola ragione che adduci, che cioè il fondo è stato venduto per un prezzo di poco inferiore, non vale a produrre la
rescissione della vendita. Ché certamente se tu avessi esaminato l’essenza
del contratto di compravendita, nel quale il compratore ha sempre volontà
di comperare al minore e il venditore di vendere al maggiore prezzo possibile, e che a mala pena dopo molte contese, diminuendo a poco a poco il
venditore la domanda, ed aggiungendo qualche cosa in più il compratore
all’offerta, stabiliscono d’accordo il prezzo, avresti in verità riconosciuto
che né la buona fede (la quale protegge il contratto di compravendita) né
alcuna ragione permette di rescindere per ciò un contratto compiuto col
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Venditio donationis causa
consenso, o immediatamente, o dopo la contesa circa l’ammontare del
prezzo: <ciò> a meno che non fosse stata data una somma inferiore alla metà del prezzo che era giusto al momento della vendita, salvo anche in tal caso il diritto di scelta già concesso al compratore.
CTh. 3.1.4 [= Brev. 3.1.4] (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius. AAA. ad Hypatium pf. praetorio). Quisquis maior aetate atque administrandis familiarum suarum curis idoneus conprobatus praedia etiam procul
posita distraxerit, etiamsi praedii forte totius quolibet casu minime facta distractio est, repetitionis in reliquum pretii nomine vilioris copiam minime
consequatur. Neque inanibus inmorari sinatur obiectis, ut vires sibimet locorum causetur incognitas, qui familiaris rei scire vires vel merita atque emolumenta debuerit.
CTh. 3.1.4 [= Brev. 3.1.4] (Gli imperatori Graziano, Valentiniano e
Teodosio Augusti a Ipazio prefetto del pretorio). Nessuno, il quale maggiore di età e ritenuto idoneo all’amministrazione ed alla cura dei beni familiari ha venduto dei fondi, ancorché situati in regioni lontane, anche se la
vendita di tutto un fondo sia stata fatta per pochissimo, sostenendo il prezzo pagato fu alquanto basso, può ottenere la restituzione della prestazione
effettuata. Poiché non si deve permettere di arrestarsi su questioni futili,
come sarebbe se si dichiarasse ignaro del valore dei propri beni uno, il quale già prima doveva conoscere del patrimonio familiare il valore o i prodotti
e le rendite.
C. 4.44.15 (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius. AAA. ad
Hypatium pp.). Quisquis maior aetate praedia etiam procul posita distraxerit,
paulo vilioris pretii nomine repetitionis rei venditae copiam minime consequatur. Neque inanibus immorari sinatur obiectis, ut vires sibimet locorum
causetur incognitas, qui familiaris rei scire vires vel merita atque emolumenta
debuerat.
C. 4.44.15 (Gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio Augusti a
Ipazio prefetto del pretorio). Nessuno, il quale, essendo maggiore di età, ha
venduto dei fondi predio ancorché in lontane regioni situati, può, a titolo
che il prezzo pagato non fu adeguatamente giusto, ottenere la restituzione
del predio venduto. Poiché non si deve permettere di arrestarsi sopra questioni futili; come sarebbe se si dichiarasse ignaro del valore dei propri beni
Testi e traduzioni
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uno, il quale già prima doveva conoscere del proprio fondo il valore o i
prodotti e le rendite.
III 3.
CTh. 3.1.1 [= Brev. 3.1.1]. (Imp. Constantinus A. ad Profuturum pf. annonae). Venditionis atque emptionis fidem, nulla circumscriptionis violentia
facta rumpi minime decet. Nec enim sola pretii vilioris querella contractus sine ulla culpa celebratus litigioso strepitu turbandus est.
Interpretatio. Cum inter ementem atque vendentem fuerit res definito
pretio comparata, quamvis plus valeat quam ad praesens venditur, hoc tantummodo requirendum est, si nihil fraudis vel violentiae egit ille, qui comparasse probatur et si voluerit revocare qui vendidit, nullatenus permittatur.
Cod. Teod. 3.1.1 [= Brev. 3.1.1]. (L’imperatore Costantino a Profuturo
prefetto dell’annona). Qualora non ci sia stata alcun inganno dannoso, non
è opportuno infrangere il reciproco affidamento nella vendita e compera.
Né attraverso la sola denuncia di un prezzo più basso un contratto concluso senza colpa alcuna può essere turbato da uno strepito litigioso.
Interpretazione. Quando tra venditore e compratore la cosa sarà stata
acquistata per un prezzo determinato, sebbene valga di più di quanto in
quel momento si vende, si deve solamente indagare se sia provato che colui
il quale ha comprato ha agito senza dolo o violenza e qualora il venditore
vorrà revocare <la vendita> non lo si permetta in modo alcuno.
CTh. 3.1.7 [= Brev. 3.1.7]. (Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Remigio pf. Augustali). Semel inter personas legitimas initus
empti contractus et venditi ob minorem annumeratam pretii quantitatem nequeat infirmari.
Interpretatio. Cum inter duas quascumque personas de pretio cuiuscumque rei convenerit, quamvis vilius quam valebat res fuerit comparata, nullatenus revocetur.
Cod. Teod. 3.1.7 [= Brev. 3.1.7]. (Gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio Augusti a Remigio prefetto augustale). Una volta che sia sta-
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Venditio donationis causa
to concluso il contratto di compravendita tra i soggetti legittimati non si lo
può infirmare a causa del pagamento parziale del prezzo.
Interpretazione. Quando tra due persone qualsiasi sarà raggiunto un accordo sul prezzo di un bene qualsiasi, sebbene la cosa sarà stata acquistata
per meno del valore reale, in nessun modo vi sia la revoca.
CE. 294. Venditionis haec forma servetur, ut, seu res seu mancipia seu
quodlibet animalium genus venditur, nemo propterea firmitatem venditionis
inrumpat, quod dicat, rem vili praetio vendidisse.
Cod. di Eurico 294. Nella vendita si deve osservare questa regola, sia che
le cose, o gli schiavi o qualsiasi genere di animale si vendano, che nessuno infranga la fermezza della vendita col dire che il bene è stato venduto per un
prezzo vile.
LRB. 35.1. De vindendis et emendis contractibus hic ordo servandus est,
ut quisque rem iuris sui vendiderit, repetendi eam postea non habeat potestatem.
L. rom. dei Burgundi. 35.1. Nei contratti di compravendita occorre osservare questa regola, che chiunque venda una cosa secondo il diritto che la
concerne, non abbia la potestà di richiederla successivamente.
ET. 147. Placita bona fide et definita venditio a venditore rescindi non
potest: sed pretium quod ab emptore debetur, repetendum est.
Ed. di Teodorico. 147. La vendita concordata secondo buona fede e conclusa non può essere rescissa dal venditore: per di più il prezzo dovuto dal
compratore deve essere richiesto.
IV 2.
D. 50.17.16 (Ulpianus libro vicensimo primo ad Sabinum). Imaginaria
venditio non est pretio accedente.
D. 50.17.16 (Ulpiano nel libro ventunesimo a Sabino). Non è immaginaria la vendita quando vi concorra il prezzo.
Testi e traduzioni
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D. 18.1.55 (Paulus libro secundo ad edictum aedilium curulium). Nuda et
imaginaria venditio pro non facta est et ideo nec alienatio eius intellegitur.
D. 18.1.55 (Paolo nel libro secondo all’editto degli edili curuli). Una
vendita nuda ed immaginaria è come non avvenuta e conseguentemente
non può ritenersi <avvenuta> l’alienazione di quella cosa.
D. 44.7.54 (Modestinus libro quinto regularum). Contractus imaginarii
etiam in emptionibus iuris vinculum non optinent, cum fides facti simulatur
non intercedente veritate.
D. 44.7.54 (Modestino nel libro quinto delle regole). I contratti immaginarii ancora nelle compere non producono vincolo giuridico, mentre si
simula fede di fatto, non intervenendovi la verità.
IV 3.
D. 39.5.18 (Ulpianus libro septuagensimo primo ad edictum). Aristo ait,
cum mixtum sit negotium cum donatione, obligationem non contrahi eo casu,
quo donatio est, et ita et Pomponius eum existimare refert. 1. Denique refert
Aristonem putare, si servum tibi tradidero ad hoc, ut eum post quinquennium
manumittas, non posse ante quinquennium agi, quia donatio aliqua inesse
videtur: aliter atque, inquit, si ob hoc tibi tradidissem, ut continuo manumittas: hic enim nec donationi locum esse et ideo esse obligationem. Sed et superiore casu quid acti sit, inspiciendum Pomponius ait: potest enim quinquennium non ad hoc esse positum, ut aliquid donetur. 2. Idem Aristo ait, si donationis causa in hoc tradatur servus, ut post quinquennium manumittatur, sit
autem alienus, posse dubitari an usucapiatur, quia aliquid donationis interveniret. Et hoc genus quaestionis in mortis causa donationibus versari Pomponius ait et magis putat ut, si ita donetur, ut post quinquennium manumittatur, posse dici usucapionem sequi. 3. Labeo ait, si quis mihi rem alienam donaverit inque eam sumptus magnos fecero et sic mihi evincatur, nullam mihi
actionem contra donatorem competere: plane de dolo posse me adversus eum
habere actionem, si dolo fecit.
D. 39.5.18 (Ulpiano nel libro settantunesimo all’editto). Aristone dice:
quando il contratto è misto con la donazione non si contrae obbligazione
per quella parte in cui vi è donazione, e tale egli riferisce essere l’opinione
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Venditio donationis causa
anche di Pomponio. 1. Pomponio infine riferisce che Aristone era del parere che, se io avessi dato a te un servo affinché tu lo affrancassi dopo cinque
anni, io non potrei agire prima dei cinque anni, perché <in tale fattispecie>
si comprende una donazione. Altrimenti sarebbe se lo avessi dato, affinché
lo affrancassi immediatamente: poiché allora non vi sarebbe donazione e
per ciò sussisterebbe un’obbligazione. Ma Pomponio dice che anche nel
caso precedente conviene indagare quale fosse l’intento perseguito: perché
lo spazio di cinque anni può non essere stato fissato con l’intenzione di fare
una donazione. 2. Lo stesso Aristone dice che, se a causa di donazione sia
consegnato un servo a condizione che dopo cinque anni venga affrancato
ed il servo è altrui, poiché è intervenuta una qualche donazione, si può dubitare che l’usucapione possa avere luogo; e Pomponio dice che tale questione entra nella materia delle donazioni a causa di morte, e ritiene piuttosto che l’usucapione di quel servo abbia luogo qualora sia stato donato affinché venga affrancato dopo i cinque anni. 3. Labeone dice che, se un tale
mi abbia donato una cosa altrui e, dopo che io abbia fatto in essa molte
spese, sia evitto, a me non compete azione contro il donante; qualora vi sia
stato dolo, mi compete tuttavia contro di lui l’azione del dolo.
IV 4.
D. 39.6.35 (Paulus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam). 2. Sed mortis
causa donatio longe differt ab illa vera et absoluta donatione, quae ita proficiscitur, ut nullo caso revocetur. Et ibi qui donat illum potius quam se habere
mavult: at is, qui mortis causa donat, se cogitat atque amore vitae recepisse
potius quam dedisse mavult: et hoc est, quare vulgo dicatur: ‘se potius habere
vult, quam eum cui donat, illum deinde potius quam heredem suum’. 3. Ergo
qui mortis causa donat, qua parte se cogitat, negotium gerit, scilicet ut, cum
convaluerit, reddatur sibi: nec dubitaverunt Cassiani, quin condictione repeti
possit quasi re non secuta propter hanc rationem, quod ea quae dantur aut ita
dantur, ut aliquid facias, aut ut ego aliquid faciam, aut ut Lucius Titius, aut ut
aliquid optingat, et in istis condictio sequitur.
D. 39.6.35 (Paolo nel libro sesto sopra la legge Giulia e Papia). 2. Ma la
donazione a causa di morte è molto differente da quella vera e assoluta,
donazione che in nessun caso è revocabile: e per cui quegli che dona vuole
che a preferenza di sé medesimo il donatario abbia la cosa donata. Colui
che dona a causa di morte pensa a sé stesso e per amore della vita vuole
Testi e traduzioni
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piuttosto riprendere che dare; ed è per questo che volgarmente si dice che:
‘vuole piuttosto avere egli stesso che fare avere a colui al quale dona; e vuole far godere piuttosto colui al quale dona che il proprio erede’. 3. Dunque
colui che dona a causa di morte fa in parte un suo proprio affare cioè in
quanto egli dispone che la cosa gli venga restituita quando si ristabilirà in
salute. I Cassiani non dubitavano che egli possa esercitare l’azione per ripetere come se non fosse seguito l’evento successivo per la stessa ragione di
ciò che si dà affinché sia dato, o affinché tu faccia qualche cosa, o affinché
io faccia qualche cosa, o affinché <lo faccia> Lucio Tizio, o affinché accada
qualcosa, anche in questi casi può avere luogo l’azione di ripetizione.
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