FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI
TATTIC
Territori di Accoglienza, TuTela dei diritti e Integrazione dei Cittadini dei paesi terzi
Dispensa n. 2
a cura dell’avv. Salvatore Fachile ASGI
L’IMMIGRAZIONE NON AUTORIZZATA
ELEMENTI E SPUNTI SULLA NORMATIVA ITALIANA
IL REGIME DELLE ESPULSIONI
IL REGIME DELLE ESPULSIONI
Art. 13 T.U.
Un cittadino straniero presente in Italia può essere espulso per
• motivi amministrativi, ossia per mancanza di un titolo di
soggiorno valido (ipotesi principale)
• motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di
contrasto delle attività terroristiche
• a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena
• a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva
o alternativa alla detenzione
• come misura di prevenzione
Le espulsioni sono disposte quasi sempre per motivi
amministrativi
IL REGIME DELLE ESPULSIONI
L’espulsione amministrativa
E’ disposta dal Prefetto nei confronti del cittadino straniero che
• ha eluso i controlli di frontiera e non è stato fermato subito
dopo
• non ha richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi
dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore
• non ha richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla
scadenza, salvo cause di forza maggiore
• ha subìto la revoca o l’annullamento del permesso di soggiorno
• ha subìto il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di
soggiorno
• Nei casi di ingresso per turismo, si è trattenuto oltre il
termine di 3 mesi o quello più breve indicato nel visto di
ingresso
L’espulsione non è adottata per il cittadino straniero identificato durante i
controlli in uscita dall’Italia.
IL REGIME DELLE ESPULSIONI
I DIVIETI DI ESPULSIONE
Art. 13 T.U.
L’espulsione è vietata
• se il Paese verso cui è il cittadino straniero è espulso potrebbe perseguitarlo per
motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni
politiche, condizioni personali o sociali o se il cittadino straniero corre il rischio
di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione
• nei confronti di chi ha espresso la volontà di chiedere la protezione
internazionale, se non dopo la conclusione negativa del’iter previsto per la
valutazione della domanda
L’espulsione è vietata, salvo per motivi di ordine pubblico e sicurezza, nei confronti
• dei minori, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi
• di chi è in possesso della carta di soggiorno
• del convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità
italiana
• delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
e dei loro mariti
IL REGIME DELLE ESPULSIONI
LE MODALITA’ DELL’ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
Art. 13 T.U.
• L’espulsione è disposta dal Prefetto
• Deve essere emanato un provvedimento scritto, motivato,
notificato, con l’indicazione delle modalità di impugnazione, una
sintesi in lingua comprensibile o, se non e’ possibile per
indisponibilità di personale, in inglese, francese o spagnolo, a
scelta dell’interessato
• Comporta un divieto di reingresso da 3 a 5 anni e una
segnalazione al Sistema Informativo Schengen (SIS)
• Entro 30 gg è possibile fare ricorso al giudice di pace ma senza
sospensione automatica degli effetti. Il cittadino straniero ha
sempre diritto al gratuito patrocinio. La decisione del giudice di
pace è impugnabile solo in Cassazione
• Sono vietate le espulsioni collettive
IL REGIME DELLE ESPULSIONI
L’ESECUZIONE DELL’ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
Art. 13 T.U. Direttiva 2008/115/CE
• L’esecuzione è disposta dal Questore
• Il Questore deve effettuare una valutazione caso per caso
• Di regola deve essere disposta tramite la partenza volontaria
con la concessione di un termine tra 7 e 30 gg e con la
possibilità di avvalersi del rimpatrio volontario
• In caso di partenza volontaria, il Questore può anche disporre
una delle seguenti misure: la consegna del passaporto, l’obbligo
di dimora e l’obbligo di presentazione. La misura deve essere
convalidata dal giudice di pace.
• La partenza volontaria non comporta un divieto di reingresso
• Solo in casi tassativamente stabiliti il Questore può disporre
l’accompagnamento coattivo alla frontiera e il consequenziale
trattenimento in un CIE
IL REGIME DELLE ESPULSIONI
L’ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO E IL TRATTENIMENTO IN UN CIE
Art. 13 T.U. Direttiva 2008/115/CE
In caso di espulsione amministrativa può essere disposto solo se:
• sussiste il rischio di fuga
• la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perché
manifestamente infondata o fraudolenta
• senza un giustificato motivo, il cittadino straniero non ha osservato il
termine concesso per la partenza volontaria o una delle misure
connesse
Il rischio di fuga nella legge italiana può essere tratto anche solo:
• dal mancato possesso del passaporto in corso di validità
• dalla mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilità di un alloggio
• dall’avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie
generalità;
I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE
IL TRATTENIMENTO IN UN CIE
Art. 14 T.U.
Solo nei casi di accompagnamento coattivo, può essere disposto dal
Questore il trattenimento e sempre che non sia possibile eseguire
immediatamente l’espulsione a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione dell'allontanamento:
• necessità di accertamenti su identità o nazionalità
• necessità di acquisire documenti per il viaggio
• mancanza di un vettore
Il trattenimento è disposto per 30 giorni, rinnovabili (ogni 30 o 60 gg) fino a
18 mesi.
Quando viene disposto e ogni volta che viene rinnovato deve essere
convalidato da un giudice di pace in una udienza dove è presente
l’interessato, il suo avvocato (con diritto al gratuito patrocinio) e un
interprete. L’udienza può svolgersi all’interno del CIE
Se il cittadino straniero è in possesso di un passaporto valido, il Questore
può disporre una misura alternativa al CIE, ossia la consegna del
passaporto, l’obbligo di dimora o l’obbligo di presentazione
I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE
IL TRATTENIMENTO IN UN CIE (continua)
Art. 14 T.U.
Il CIE è un luogo di reclusione: è vietato uscire.
Le Forze dell’ordine presidiano l’esterno per assicurarsi
che nessuno si allontani.
All’interno sono presenti solo gli operatori dei gestori
privati a cui è stata appaltato il servizio con gara
pubblica.
Il costo sostenuto dallo Stato in favore dell’ente gestore
è di circa 50/80 euro al giorno per ciascun cittadino
detenuto.
Il CIE a differenza degli istituti penitenziari non assolve
ad alcuna funzione rieducativa, ma adempie a una
necessità di tipo organizzativo e logistico.
IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
Art. 10 T.U.
Il cittadino straniero è respinto alla frontiera se:
• Non e' in possesso dei normali requisiti previsti per
l’ingresso o di un visto di ingresso o di un permesso di
soggiorno in corso di validità (o ricevuta di rinnovo) o
di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE
• E’ stato condannato anche solo in primo grado per un
reato ostativo
• E’ gravato di un divieto di reingresso a seguito di
espulsione subita in Italia o in altro Stato UE
IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
IL C.D. RESPINGIMENTO DIFFERITO
Art. 10 T.U., comma 2
Il cittadino straniero è respinto dopo l’ingresso in Italia se:
• è stato fermato all’ingresso o subito dopo
• è stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità
di pubblico soccorso
In questi casi il cittadino straniero, nonostante abbia varcato la
frontiera, è destinatario di un provvedimento di respingimento e
non di espulsione
Non è specificato entro quanto tempo dall’ingresso in Italia lo Stato
Italiano può operare il respingimento
La legittimità del c.d. respingimento differito è dubbia anche per la
mancanza di un previsione simile nella normativa europea
IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
IL DIVIETO DI RESPINGIMENTO
Art. 10 T.U.
Il cittadino straniero non può essere respinto se:
• vi è applicazione di un regime di protezione temporanea
• presenta o manifesta la volontà di presentare una domanda di
protezione internazionale
• il Paese verso cui è respinto potrebbe perseguitarlo per motivi
di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni
politiche, condizioni personali o sociali o perche rischia di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla
persecuzione
• minore di anni 18 (questo divieto non è espressamente sancito
ma si deduce dalla Convenzione internazionale del Fanciullo e
dalla CEDU, sent. 12/10/2006)
IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
LE MODALITA’ DEL RESPINGIMENTO
Art. 3 Regolamento d’attuazione del T.U.
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•
Il respingimento è effettuato dalla polizia di frontiera o dal Questore
(nel caso di respingimento differito)
Deve essere emanato un provvedimento scritto, motivato, notificato,
con l’indicazione delle modalità di impugnazione, una sintesi in lingua
comprensibile o, se non e’ possibile per indisponibilità di personale, in
inglese, francese o spagnolo, a scelta dell’interessato
Il respingimento non comporta di per se’ un divieto di reingresso ne’
una segnalazione al Sistema Informativo Schengen (SIS)
Non è chiaro se la competenza in caso di ricorso sia del giudice di pace
o del Tribunale amministrativo
Il Questore può disporre il trattenimento in un CIE negli stessi casi
previsti per le espulsioni
IL REATO DI INGRESSSO E SOGGIORNO ILLEGALE
IL REATO DI INGRESSO O SOGGIORNO ILLEGALE
Art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009
• Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per lo straniero
che senza un titolo valido faccia ingresso nel
territorio dello Stato o vi soggiorni (salvo in caso di
respingimento e in uscita volontaria)
• Competenza del giudice di pace
• In caso di presentazione di domanda di protezione
internazionale, il procedimento è sospeso
• Il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con
l'espulsione
• Dubbia compatibilità con la Direttiva 2008/115/CE
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il regime delle espulsioni i divieti di espulsione