FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI TATTIC Territori di Accoglienza, TuTela dei diritti e Integrazione dei Cittadini dei paesi terzi Dispensa n. 2 a cura dell’avv. Salvatore Fachile ASGI L’IMMIGRAZIONE NON AUTORIZZATA ELEMENTI E SPUNTI SULLA NORMATIVA ITALIANA IL REGIME DELLE ESPULSIONI IL REGIME DELLE ESPULSIONI Art. 13 T.U. Un cittadino straniero presente in Italia può essere espulso per • motivi amministrativi, ossia per mancanza di un titolo di soggiorno valido (ipotesi principale) • motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attività terroristiche • a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena • a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva o alternativa alla detenzione • come misura di prevenzione Le espulsioni sono disposte quasi sempre per motivi amministrativi IL REGIME DELLE ESPULSIONI L’espulsione amministrativa E’ disposta dal Prefetto nei confronti del cittadino straniero che • ha eluso i controlli di frontiera e non è stato fermato subito dopo • non ha richiesto il rilascio del permesso entro 8 gg lavorativi dall'ingresso, salvo cause di forza maggiore • non ha richiesto il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza, salvo cause di forza maggiore • ha subìto la revoca o l’annullamento del permesso di soggiorno • ha subìto il rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno • Nei casi di ingresso per turismo, si è trattenuto oltre il termine di 3 mesi o quello più breve indicato nel visto di ingresso L’espulsione non è adottata per il cittadino straniero identificato durante i controlli in uscita dall’Italia. IL REGIME DELLE ESPULSIONI I DIVIETI DI ESPULSIONE Art. 13 T.U. L’espulsione è vietata • se il Paese verso cui è il cittadino straniero è espulso potrebbe perseguitarlo per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali o se il cittadino straniero corre il rischio di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione • nei confronti di chi ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale, se non dopo la conclusione negativa del’iter previsto per la valutazione della domanda L’espulsione è vietata, salvo per motivi di ordine pubblico e sicurezza, nei confronti • dei minori, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi • di chi è in possesso della carta di soggiorno • del convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana • delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio e dei loro mariti IL REGIME DELLE ESPULSIONI LE MODALITA’ DELL’ESPULSIONE AMMINISTRATIVA Art. 13 T.U. • L’espulsione è disposta dal Prefetto • Deve essere emanato un provvedimento scritto, motivato, notificato, con l’indicazione delle modalità di impugnazione, una sintesi in lingua comprensibile o, se non e’ possibile per indisponibilità di personale, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dell’interessato • Comporta un divieto di reingresso da 3 a 5 anni e una segnalazione al Sistema Informativo Schengen (SIS) • Entro 30 gg è possibile fare ricorso al giudice di pace ma senza sospensione automatica degli effetti. Il cittadino straniero ha sempre diritto al gratuito patrocinio. La decisione del giudice di pace è impugnabile solo in Cassazione • Sono vietate le espulsioni collettive IL REGIME DELLE ESPULSIONI L’ESECUZIONE DELL’ESPULSIONE AMMINISTRATIVA Art. 13 T.U. Direttiva 2008/115/CE • L’esecuzione è disposta dal Questore • Il Questore deve effettuare una valutazione caso per caso • Di regola deve essere disposta tramite la partenza volontaria con la concessione di un termine tra 7 e 30 gg e con la possibilità di avvalersi del rimpatrio volontario • In caso di partenza volontaria, il Questore può anche disporre una delle seguenti misure: la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione. La misura deve essere convalidata dal giudice di pace. • La partenza volontaria non comporta un divieto di reingresso • Solo in casi tassativamente stabiliti il Questore può disporre l’accompagnamento coattivo alla frontiera e il consequenziale trattenimento in un CIE IL REGIME DELLE ESPULSIONI L’ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO E IL TRATTENIMENTO IN UN CIE Art. 13 T.U. Direttiva 2008/115/CE In caso di espulsione amministrativa può essere disposto solo se: • sussiste il rischio di fuga • la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta perché manifestamente infondata o fraudolenta • senza un giustificato motivo, il cittadino straniero non ha osservato il termine concesso per la partenza volontaria o una delle misure connesse Il rischio di fuga nella legge italiana può essere tratto anche solo: • dal mancato possesso del passaporto in corso di validità • dalla mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio • dall’avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE IL TRATTENIMENTO IN UN CIE Art. 14 T.U. Solo nei casi di accompagnamento coattivo, può essere disposto dal Questore il trattenimento e sempre che non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione dell'allontanamento: • necessità di accertamenti su identità o nazionalità • necessità di acquisire documenti per il viaggio • mancanza di un vettore Il trattenimento è disposto per 30 giorni, rinnovabili (ogni 30 o 60 gg) fino a 18 mesi. Quando viene disposto e ogni volta che viene rinnovato deve essere convalidato da un giudice di pace in una udienza dove è presente l’interessato, il suo avvocato (con diritto al gratuito patrocinio) e un interprete. L’udienza può svolgersi all’interno del CIE Se il cittadino straniero è in possesso di un passaporto valido, il Questore può disporre una misura alternativa al CIE, ossia la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora o l’obbligo di presentazione I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE IL TRATTENIMENTO IN UN CIE (continua) Art. 14 T.U. Il CIE è un luogo di reclusione: è vietato uscire. Le Forze dell’ordine presidiano l’esterno per assicurarsi che nessuno si allontani. All’interno sono presenti solo gli operatori dei gestori privati a cui è stata appaltato il servizio con gara pubblica. Il costo sostenuto dallo Stato in favore dell’ente gestore è di circa 50/80 euro al giorno per ciascun cittadino detenuto. Il CIE a differenza degli istituti penitenziari non assolve ad alcuna funzione rieducativa, ma adempie a una necessità di tipo organizzativo e logistico. IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA Art. 10 T.U. Il cittadino straniero è respinto alla frontiera se: • Non e' in possesso dei normali requisiti previsti per l’ingresso o di un visto di ingresso o di un permesso di soggiorno in corso di validità (o ricevuta di rinnovo) o di un permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE • E’ stato condannato anche solo in primo grado per un reato ostativo • E’ gravato di un divieto di reingresso a seguito di espulsione subita in Italia o in altro Stato UE IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA IL C.D. RESPINGIMENTO DIFFERITO Art. 10 T.U., comma 2 Il cittadino straniero è respinto dopo l’ingresso in Italia se: • è stato fermato all’ingresso o subito dopo • è stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso In questi casi il cittadino straniero, nonostante abbia varcato la frontiera, è destinatario di un provvedimento di respingimento e non di espulsione Non è specificato entro quanto tempo dall’ingresso in Italia lo Stato Italiano può operare il respingimento La legittimità del c.d. respingimento differito è dubbia anche per la mancanza di un previsione simile nella normativa europea IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA IL DIVIETO DI RESPINGIMENTO Art. 10 T.U. Il cittadino straniero non può essere respinto se: • vi è applicazione di un regime di protezione temporanea • presenta o manifesta la volontà di presentare una domanda di protezione internazionale • il Paese verso cui è respinto potrebbe perseguitarlo per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali o perche rischia di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione • minore di anni 18 (questo divieto non è espressamente sancito ma si deduce dalla Convenzione internazionale del Fanciullo e dalla CEDU, sent. 12/10/2006) IL RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA LE MODALITA’ DEL RESPINGIMENTO Art. 3 Regolamento d’attuazione del T.U. • • • • • Il respingimento è effettuato dalla polizia di frontiera o dal Questore (nel caso di respingimento differito) Deve essere emanato un provvedimento scritto, motivato, notificato, con l’indicazione delle modalità di impugnazione, una sintesi in lingua comprensibile o, se non e’ possibile per indisponibilità di personale, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dell’interessato Il respingimento non comporta di per se’ un divieto di reingresso ne’ una segnalazione al Sistema Informativo Schengen (SIS) Non è chiaro se la competenza in caso di ricorso sia del giudice di pace o del Tribunale amministrativo Il Questore può disporre il trattenimento in un CIE negli stessi casi previsti per le espulsioni IL REATO DI INGRESSSO E SOGGIORNO ILLEGALE IL REATO DI INGRESSO O SOGGIORNO ILLEGALE Art. 10-bis T.U., introdotto da L. 94/2009 • Ammenda da 5.000 a 10.000 euro per lo straniero che senza un titolo valido faccia ingresso nel territorio dello Stato o vi soggiorni (salvo in caso di respingimento e in uscita volontaria) • Competenza del giudice di pace • In caso di presentazione di domanda di protezione internazionale, il procedimento è sospeso • Il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione • Dubbia compatibilità con la Direttiva 2008/115/CE