Dr J Bellone Specialista Ambulatoriale ASL-TO1 Una legge a difesa dei diabetici LEGGE 16 MARZO 1987 N°115 - G.U. n° 71 del 26/3/87 La legge 115 definisce il diabete una patologia "di alto interesse sociale" e stabilisce alcuni obiettivi fondamentali da realizzare: * prevenzione e diagnosi precoce; * miglioramento della cura attraverso una rete di assistenza specializzata; * prevenzione delle complicanze; * inserimento dei diabetici nella scuola, nel lavoro, nello sport; * miglioramento dell'educazione sanitaria e della conoscenza tra la popolazione; * aggiornamento del personale sanitario; * individuazione della popolazione a rischio; * distribuzione gratuita dei fondamentali presidi diagnostici e terapeutici; * l'istituzione della tessera personale del diabetico. Certificato per rinnovo patente di guida Decreto legislativo n. 59 del 2011 (GU n. 99 del 30 aprile 2011) “Attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”. “requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore”. (allegato III) Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014) Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 I nostri comportamenti..(mail di fine 2013) Quando? *nel corso della visita periodica da noi programmata, se la scadenza della patente è in prossimità della visita stessa; *nel corso di una visita di valutazione breve programmata (su richiesta del MMG); *in accesso non programmato con richiesta del MMG motivata ( dove è attivo il sistema di accesso diretto) * visita urgente A pagamento? Nella maggior parte dei casi ….NO! Diabetologia ASL TO2: Ospedale Maria Vittoria ticket Euro 15.90 ASL CN BIELLA La normativa e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2003 Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazioni. (GU Serie Generale n.286 del 10-12-2003) Nell'allegato 2A recante «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge… In conclusione: *la partecipazione o meno alla spesa sanitaria dovrà essere stabilita dal Ministero e/o dalla Regione *la prestazione non è un semplice atto burocratico, ma un’ attività clinico-assistenziale ad alto impatto sulla gestione dei servizi di Diabetologia che richiede quindi tempo e personale medico-infermieristico ad alto assorbimento di risorse. E nelle altre regioni? Lombardia: Il giudizio dei medici diabetologi integra la valutazione tecnicosanitaria della commissione; Toscana: certificazione a carico del diabetologo ma se patologie coesistenti tali da compromettere lo stato di guida o rinnovo per patenti C,D,CE,DE effettuano visita presso Commissione Medica Provinciale previo certificato del Diabetologo. Percorsi dedicati nei Servizi di Diabetologia (evitare duplicazioni di accertamenti inutili e sovrapposizioni) Patentini per i minori e rilascio della patente ai pazienti in età evolutiva A Bruno – M Peruffo 2012 (c/o pediatria). Trentino Alto-Adige: Certificazione a carico del Medico dell’Unità Operativa di Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario sulla scorta del certificato del Diabetologo. Umbria: il giudizio dei medici diabetologi integra la valutazione tecnicosanitaria della commissione Veneto: certificazioni a carico del Diabetologo , della Commissione Medica o dello Specialista della Struttura Pubblica in libera professione, a pagamento con diversa tariffa se paziente già noto al Servizio oppure no A Bruno – M Peruffo 2012 Patentino Dal 19 gennaio 2013 in attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE arriva la patente che vale anche per l’estero ma solo se si hanno 16 anni (art. 2 d.lgs. n. 59/2011) la quale la si ottiene con la stessa modalità delle altre patenti. Patente nautica Decreto legislativo - 18/07/2005 - n. 171 - Codice nautica da diporto OGGETTO: Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171 (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148) Decreto Presidente Repubblica - 09/10/1997 - n. 431 - Patenti nautiche OGGETTO: Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (GU del 17/12/1997 n. 293) Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche ALLEGATO A al Decreto n. 431 del 09/10/1997 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica B. Diabete. La patente nautica non deve essere rilasciata, nè convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina. C. Malattie endocrine. In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale. Ministero Della Sanita’ DECRETO 28 aprile 1998 Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale (GU Serie Generale n.143 del 22-6-1998) Art. 1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti: 1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali,accertabile con il test delle matassine colorate. 2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito puo' essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneita' e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento. 3) Adeguata capacita' funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico. 5) Assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresi' causa di non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci. CERTIFICATO DI IDONEITA’ FISICA Art.8 (Legge 16 marzo 1987 n°115 ) 1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali. 2. II certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di ATTIVITA’ sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all’articolo 5, attestante lo stato di malattie diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico. PIANO DI AUTOMONITORAGGIO GLICEMICO E DISTRIBUZIONE DEI PRESIDI Il paziente diabetico ha diritto alla fornitura gratuita di “presidi diagnostici e terapeutici” ai sensi della legge 115/1987. Tali presidi vengono distribuiti, generalmente, dalle regioni per il tramite delle aziende sanitarie locali. Il decreto ministeriale di riferimento è ancora il DM 8 febbraio 1982 dove si specifica che ai cittadini diabetici vengono erogati gratuitamente “prodotti per soggetti affetti da diabete mellito (reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine, reattivi per la ricerca di corpi chetonici nelle urine, reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il dosaggio della glaucosemia - test rapido con una goccia di sangue -, siringhe da insulina monouso)”. C. PRESIDI SANITARI PER I SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE MELLITO RACCOMANDAZIONI I pazienti e i professionisti dovrebbero avere accesso a tutte le categorie di attrezzature e ai presìdi necessari alla cura del diabete, evitando limitazioni ingiustificate. (Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B) Si raccomanda di specificare, nella prescrizione del piano terapeutico, il tipo di glucometro scelto per un determinato paziente. (Livello della prova VI, Forza della Raccomandazione C) Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 Standard Cura AMD/SID 2014 Presidi per diabetici La Regione Piemonte fornisce gratuitamente ai cittadini diabetici i presidi per l’autodeterminazione glicemica (glucometrie strisce reattive). L’erogazione di tali presidi avviene sulla base di un piano informatizzato di trattamento, denominato Piano di autodeterminazione glicemica (PAG), rilasciato dai medici diabetologi e, in specifici casi, anche dai medici di famiglia. Per la fornitura in farmacia dei presidi è necessaria la prescrizione su ricetta del Servizio Sanitario Nazionale, redatta esclusivamente dal medico di famiglia. WEBCARE Sistema per la gestione dell'assistenza sanitaria integrativa on-line. Questo sistema consente l’ erogazione di presidi diagnostici per diabetici (strisce e lancette pungidito) senza compilazione della ricetta SSN “rossa”. A partire dal 1° luglio 2013 i pazienti ritirano direttamente nelle farmacie i quantitativi di strisce e lancette pungidito. Per quanto riguarda gli altri presidi erogabili per i pazienti diabetici (siringhe, aghi per insulina, strisce per la determinazione dei corpi chetonici nelle urine e apparecchi pungidito), deve essere effettuata la prescrizione su ricettario SSN. Il medico di medicina generale che rinnova un PAG deve trasmetterlo (via fax o email o posta ordinaria) al Servizio Farmaceutico competente del territorio per la registrazione telematica nel RRD e per I’ inserimento della corrispondente autorizzazione sul Sistema WEBCARE. Aree in cui è attivo il sistema WebCare ASL TO5 NO-VCO AT 16 Consensus autocontrollo SID/AMD 2012 Consensus autocontrollo SID/AMD 2012 PIANI TERAPEUTICI Standard Cura AMD/SID 2014 Farmaci con rimborsabilità a carico del SSN in regime di dispensazione RRL-PT/ PHT con distribuzione per nome e per conto, PT a validità semestrale: inibitori DPPIV analoghi GLP1 inibitori SGLT-2 insulina Degludec 38.6% La cura del diabete e` un LEA garantito in modo differente a livello regionale. Le regioni sono da tempo coinvolte nello sforzo di riorganizzazione e razionalizzazione dell’assistenza diabetologica, tuttavia, in estrema sintesi, si puo` rilevare che nel tempo solo alcune regioni hanno integrato quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza. Inoltre talora, all’interno delle stesse regioni, vi sono significative differenze tra le aziende sanitarie, non solo di carattere organizzativo, che rischiano di incidere sull’equita` nelle cure e di comportare spese rilevanti per il paziente e la sua famiglia. Conclusioni Dall’ analisi di tutti questi dati è necessario trarre spunti per migliorare da un lato l’assistenza ai pazienti diabetici in termini di erogazioni delle cure e dall’altro razionalizzare la spesa e anche l’organizzazione dei Servizi al fine di consentire al team diabetologico di lavorare con appropriatezza.