Dr J Bellone Specialista Ambulatoriale ASL-TO1
Una legge a difesa dei diabetici
LEGGE 16 MARZO 1987 N°115 - G.U. n° 71 del 26/3/87
La legge 115 definisce il diabete una patologia "di alto interesse sociale"
e stabilisce alcuni obiettivi fondamentali da realizzare:
* prevenzione e diagnosi precoce;
* miglioramento della cura attraverso una rete di assistenza
specializzata;
* prevenzione delle complicanze;
* inserimento dei diabetici nella scuola, nel lavoro, nello sport;
* miglioramento dell'educazione sanitaria e della conoscenza tra la
popolazione;
* aggiornamento del personale sanitario;
* individuazione della popolazione a rischio;
* distribuzione gratuita dei fondamentali presidi diagnostici e terapeutici;
* l'istituzione della tessera personale del diabetico.
Certificato per rinnovo
patente di guida
Decreto legislativo n. 59 del 2011 (GU n. 99 del 30 aprile 2011)
“Attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida”.
“requisiti minimi di idoneità fisica e mentale
per la guida di un veicolo a motore”.
(allegato III)
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura
AMD/SID 2014)
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura
AMD/SID 2014
I nostri comportamenti..(mail di fine 2013)
Quando?
*nel corso della visita periodica da noi programmata, se la
scadenza della patente è in prossimità della visita stessa;
*nel corso di una visita di valutazione breve programmata
(su richiesta del MMG);
*in accesso non programmato con richiesta del MMG
motivata ( dove è attivo il sistema di accesso diretto)
* visita urgente
A pagamento?
Nella maggior parte dei casi ….NO!
Diabetologia ASL TO2: Ospedale Maria Vittoria
ticket Euro 15.90
ASL CN
BIELLA
La normativa
e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche
necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute
collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28
novembre 2003
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001, recante
«Definizione dei livelli essenziali di assistenza»,
in materia di certificazioni.
(GU Serie Generale n.286 del 10-12-2003)
Nell'allegato 2A recante
«Prestazioni totalmente escluse dai LEA»,
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche
necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della
salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge…
In conclusione:
*la partecipazione o meno alla spesa sanitaria
dovrà essere stabilita dal Ministero e/o dalla Regione
*la prestazione non è un semplice atto burocratico,
ma un’ attività clinico-assistenziale
ad alto impatto sulla gestione dei servizi di Diabetologia
che richiede quindi
tempo e personale medico-infermieristico
ad alto assorbimento di risorse.
E nelle altre regioni?
Lombardia:
Il giudizio dei medici diabetologi integra la valutazione tecnicosanitaria della commissione;
Toscana:
certificazione a carico del diabetologo ma se patologie
coesistenti tali da compromettere lo stato di guida o rinnovo
per patenti C,D,CE,DE effettuano visita presso Commissione
Medica Provinciale
previo certificato del Diabetologo.
Percorsi dedicati nei Servizi di Diabetologia
(evitare duplicazioni di accertamenti inutili e
sovrapposizioni)
Patentini per i minori e rilascio della patente
ai pazienti in età evolutiva
A Bruno – M Peruffo 2012
(c/o pediatria).
Trentino Alto-Adige:
Certificazione a carico del Medico dell’Unità Operativa di
Assistenza Territoriale del Distretto Sanitario sulla scorta del
certificato del Diabetologo.
Umbria:
il giudizio dei medici diabetologi integra la valutazione tecnicosanitaria della commissione
Veneto:
certificazioni a carico del Diabetologo ,
della Commissione Medica o dello Specialista della Struttura
Pubblica in libera professione,
a pagamento con diversa tariffa se paziente già noto al Servizio
oppure no
A Bruno – M Peruffo 2012
Patentino
Dal 19 gennaio 2013
in attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE arriva
la patente che vale anche per l’estero
ma solo se si hanno 16 anni (art. 2 d.lgs. n. 59/2011)
la quale la si ottiene con la stessa modalità delle altre patenti.
Patente nautica
Decreto legislativo - 18/07/2005 - n. 171 - Codice nautica da diporto
OGGETTO: Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171
(G.U. n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ord. n. 148)
Decreto Presidente Repubblica - 09/10/1997 - n. 431 - Patenti nautiche
OGGETTO: Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431
(GU del 17/12/1997 n. 293)
Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche
ALLEGATO A al Decreto n. 431 del 09/10/1997
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e
la convalida della patente nautica
B. Diabete.
La patente nautica non deve essere rilasciata, nè convalidata ai soggetti diabetici
colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non
compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a
seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche,
la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non
siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni
la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione.
La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da
diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti diabetici che abbiano
bisogno di trattamento con insulina.
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da
compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non possono
essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di
convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.
Ministero Della Sanita’
DECRETO 28 aprile 1998
Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo
dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e
al porto d'armi per uso difesa personale
(GU Serie Generale n.143 del 22-6-1998)
Art. 1. I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed
il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia,
prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
ed al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo,
prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:
1) Requisiti visivi:
acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio,
raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di
qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con
l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.
Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di
almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o
con l'uso di entrambe.
Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali,accertabile
con il test delle matassine colorate.
2) Requisiti uditivi:
soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchio migliore,
(come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica
espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di500, 1000, 2000 Hz)
o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi
combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.
Tale requisito puo' essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi
acustiche adeguate.
In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneita'
e' limitata all'esercizio della caccia in appostamento.
3) Adeguata capacita' funzionale degli arti superiori e della colonna
vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione
di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente
il maneggio sicuro dell'arma.
4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo
stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere
motorio, statico e/o dinamico.
5) Assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali.
In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresi' causa di non
idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e
l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
CERTIFICATO DI IDONEITA’ FISICA
Art.8 (Legge 16 marzo 1987 n°115 )
1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce
motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la
iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di
attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di
lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici,
particolari requisiti attitudinali.
2. II certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di ATTIVITA’
sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una
certificazione del medico diabetologo curante o del medico
responsabile dei servizi di cui all’articolo 5, attestante lo stato di
malattie diabetica compensata nonché la condizione ottimale di
autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico.
PIANO DI
AUTOMONITORAGGIO GLICEMICO E
DISTRIBUZIONE DEI PRESIDI
Il paziente diabetico ha diritto alla fornitura gratuita di
“presidi diagnostici e terapeutici” ai sensi della legge 115/1987.
Tali presidi vengono distribuiti, generalmente, dalle regioni
per il tramite delle aziende sanitarie locali.
Il decreto ministeriale di riferimento è ancora il DM 8 febbraio 1982 dove
si specifica che ai cittadini diabetici vengono erogati gratuitamente
“prodotti per soggetti affetti da diabete mellito
(reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine,
reattivi per la ricerca di corpi chetonici nelle urine,
reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici
nelle urine,
reattivi per il dosaggio della glaucosemia - test rapido con una goccia di
sangue -,
siringhe da insulina monouso)”.
C. PRESIDI SANITARI PER I SOGGETTI AFFETTI
DA DIABETE MELLITO
RACCOMANDAZIONI
I pazienti e i professionisti dovrebbero avere accesso a tutte
le categorie di attrezzature e ai presìdi necessari alla cura del
diabete, evitando limitazioni ingiustificate.
(Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B)
Si raccomanda di specificare,
nella prescrizione del piano terapeutico,
il tipo di glucometro scelto per un determinato paziente.
(Livello della prova VI, Forza della Raccomandazione C)
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura
AMD/SID 2014
Standard Cura AMD/SID
2014
Standard Cura
AMD/SID 2014
Presidi per diabetici
La Regione Piemonte fornisce gratuitamente
ai cittadini diabetici i presidi per l’autodeterminazione
glicemica (glucometrie strisce reattive).
L’erogazione di tali presidi avviene sulla base di
un piano informatizzato di trattamento,
denominato Piano di autodeterminazione glicemica (PAG),
rilasciato dai medici diabetologi e, in specifici casi,
anche dai medici di famiglia.
Per la fornitura in farmacia dei presidi è necessaria la
prescrizione su ricetta del Servizio Sanitario Nazionale,
redatta esclusivamente dal medico di famiglia.
WEBCARE
Sistema per la gestione dell'assistenza sanitaria integrativa on-line.
Questo sistema consente l’ erogazione di presidi diagnostici per
diabetici (strisce e lancette pungidito)
senza compilazione della ricetta SSN “rossa”.
A partire dal 1° luglio 2013 i pazienti ritirano direttamente nelle
farmacie i quantitativi di strisce e lancette pungidito.
Per quanto riguarda gli altri presidi erogabili per i pazienti diabetici
(siringhe, aghi per insulina, strisce per la determinazione dei corpi
chetonici nelle urine e apparecchi pungidito),
deve essere effettuata la prescrizione su ricettario SSN.
Il medico di medicina generale che rinnova un PAG deve trasmetterlo
(via fax o email o posta ordinaria)
al Servizio Farmaceutico competente del territorio
per la registrazione telematica nel RRD e
per I’ inserimento della corrispondente autorizzazione
sul Sistema WEBCARE.
Aree in cui è attivo
il sistema WebCare
ASL TO5
NO-VCO
AT
16
Consensus autocontrollo
SID/AMD 2012
Consensus autocontrollo
SID/AMD 2012
PIANI TERAPEUTICI
Standard Cura
AMD/SID 2014
Farmaci con rimborsabilità a carico del SSN in
regime di dispensazione RRL-PT/ PHT con
distribuzione per nome e per conto,
PT a validità semestrale:
inibitori DPPIV
analoghi GLP1
inibitori SGLT-2
insulina Degludec
38.6%
La cura del diabete e` un LEA
garantito in modo differente a livello regionale.
Le regioni sono da tempo coinvolte nello sforzo di riorganizzazione
e razionalizzazione dell’assistenza diabetologica,
tuttavia, in estrema sintesi,
si puo` rilevare che nel tempo solo alcune regioni hanno integrato
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza.
Inoltre talora, all’interno delle stesse regioni,
vi sono significative differenze tra le aziende sanitarie,
non solo di carattere organizzativo,
che rischiano di incidere sull’equita` nelle cure e di comportare spese
rilevanti per il paziente e la sua famiglia.
Conclusioni
Dall’ analisi di tutti questi dati è necessario
trarre spunti per migliorare
da un lato l’assistenza ai pazienti diabetici
in termini di erogazioni delle cure e
dall’altro razionalizzare la spesa
e anche l’organizzazione dei Servizi
al fine di consentire al team diabetologico
di lavorare con appropriatezza.
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Bellone SID 22-6-2015