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CENNI DI STORIA DELLA SCUOLA
MATERNA / DELL’INFANZIA
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LA SCUOLA DELL´INFANZIA. ASPETTI STORICI
• Risale al 1896 la disposizione normativa che
istituisce accanto ad ogni scuola normale un
giardino d’infanzia per le esercitazioni di
tirocinio delle future maestre. Gli asili infantili
sono lasciati all’iniziativa privata, alle opere pie
e caritative, alle associazioni religiose ed agli
enti pubblici; le prime istruzioni
programmatiche sono emanate con R.D.
4.1.1914, n. 27 (Istruzioni, programmi e orari
per gli asili infantili e i giardini di infanzia).
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LA SCUOLA DELL´INFANZIA. ASPETTI STORICI
• Il R.D. 5.2.1928 distingue nell’istruzione
elementare tre gradi: «preparatorio, inferiore e
superiore. L’istruzione del grado preparatorio
ha normalmente la durata di 3 anni» (art. 1,
commi 1-2); di essa fanno parte le istituzioni
infantili comunque denominate: asili infantili,
giardini di infanzia, case dei bambini, scuole
materne; hanno carattere «ricreativo» ed
hanno l’obiettivo di «disciplinare le prime
manifestazioni dell’intelligenza e del carattere
del bambino» (art. 7, comma 1).
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LA SCUOLA DELL´INFANZIA. ASPETTI STORICI
• La scuola materna statale è istituita come ordine di scuola
autonomo nel 1968 con L. n. 444, dopo un aspro confronto
politico in Parlamento. La scuola materna di Stato persegue
«fini di educazione» e di «sviluppo della personalità infantile»,
concorrendo, nel quadro generale del sistema scolastico, a
promuovere la «formazione integrale della personalità dei
bambini da tre a sei anni di età», perché diventino «soggetti
liberi, e responsabili ed attivamente partecipi alla vita della
comunità locale, nazionale ed internazionale» (L. n. 444/1968,
art. 1).
• È il «primo essenziale elemento del sistema formativo» che si
propone, sul piano sociale, come «agente di trasformazione e
di cambiamento nella società contemporanea» (C.M. n.
279/94), contribuendo alla «realizzazione dell’uguaglianza delle
opportunità educative», al decondizionamento socio-familiare
ed alla piena realizzazione delle originalità e delle competenze
individuali dei bambini (C.M. n. 18/1989).
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LA SCUOLA DELL´INFANZIA. ASPETTI STORICI
• Con altro intervento legislativo la scuola materna statale è trasformata in
«scuola dell’infanzia» (L. n. 30/2000, art. 1, comma 2) ed inserita nel
nuovo «sistema educativo di istruzione» di cui sono anche parte il ciclo
primario, o della scuola di base/istruzione inferiore, e il ciclo secondario
dell’istruzione superiore. La L. n. 30/2000 non ha potuto esplicare tutti i
suoi effetti perché abrogata in blocco dalla L. n. 53/2003, art. 7, comma
12.
• Quest’ultima norma mantiene la denominazione di scuola dell’infanzia e
la individua come articolazione del «sistema educativo di istruzione e
formazione» (art. 2, comma 1, lett. d, L. n. 53/2003) caratterizzato da
«unitarietà didattica e pedagogica»; ha durata triennale e la sua offerta
formativa è generalizzata sul territorio nazionale. La scuola dell’infanzia
statale fa parte del «sistema pubblico integrato»; alla sua gestione
provvede lo Stato; per le scuole materne paritarie, che sono scuole
pubbliche, provvedono i soggetti istitutivi: enti locali e privati. Il sostrato
teleologico e i caratteri distintivi della scuola dell’infanzia sono definiti
dall’art. 2, comma 1, lett. e), della L. n. 53/2003 e sono ripresi, con
ampliamenti, sia dal D. Lgs n. 59/2004, art. 1, comma 1, sia dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo d’istruzione del 2012.
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LA SCUOLA DELL´INFANZIA. ASPETTI STORICI
• L’ultimo intervento legislativo sulla scuola
dell’infanzia risale al D.P.R. n. 89/2009,
emanato sulla base dell’art. 64, comma 4,
della L. n. 133/2008. Il decreto dedica l’art.
2 alla scuola dell'infanzia. È un articolo che
si muove in continuità con la precedente
normativa; l’unica novità riguarda la
possibilità di proseguire l’esperienza delle
c.d. sezioni primavera (comma 3).
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SCUOLA PRIMARIA. CENNI STORICI
• Nell’Italia pre-unitaria, il R.D. 13 novembre 1859 n. 3725, (noto
come legge Casati - ministro p.i. proponente), emanato dal
Parlamento sardo-piemontese all’indomani della IIa guerra di
indipendenza, disciplinava in modo organico l’ordinamento
scolastico piemontese, in seguito esteso alle regioni dello Stato
unitario. I principi della obbligatorietà dell’istruzione elementare,
della gratuità della stessa, assimilati dalle monarchie illuministe e
dalla cultura della Rivoluzione francese, nell’unità d’indirizzo
fortemente accentrato dell’intero sistema scolastico, costituiscono
l’ispirazione di fondo del provvedimento casatiano, espressione di
una politica scolastica moderata che avvertiva l’urgenza di dare al
popolo una prima istruzione e, conseguentemente, di contrastare
il grave fenomeno dell’analfabetismo. La scuola primaria,
regolamentata dagli articoli 315-326 del decreto, è distinta in «due
gradi, inferiore e superiore», ciascuno di durata biennale e
comprensivo di due classi distinte.
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SCUOLA PRIMARIA. CENNI STORICI
• Il 15 luglio 1877 viene promulgata la legge sull'istruzione obbligatoria, n.
3961. Il ministro proponente, Michele Coppino, della sinistra liberale
appena salita al potere, si trova a contrastare le forze politico-culturali
conservatrici che, in Parlamento e fuori, temevano possibili riflessi
negativi per l’ordine sociale a causa di un’istruzione elementare
obbligatoria e perciò più capillarmente diffusa tra il popolo. In
particolare, il precetto legislativo dispone che i «fanciulli e le fanciulle
che abbiano compiuta l'età di sei anni [...] dovranno essere inviati alla
scuola elementare del comune». L'obbligo scolastico rimane tuttavia
limitato al corso elementare inferiore, «il quale dura di regola fino ai
nove anni e comprende le prime nozioni dei doveri dell’uomo e del
cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana,
dell’aritmetica e del sistema metrico».
• L’8 luglio 1904, dopo ampio dibattito parlamentare sull’obbligo
scolastico, è approvata la legge Orlando, dal nome del ministro
proponente. Con questa norma si amplia la frequenza scolastica
obbligatoria portata da quattro a sei anni, cioè fino al dodicesimo anno
di età; ai gradi inferiore e superiore si aggiungono le classi V e VI, a cui si
accede mediante «un esame speciale di maturità».
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SCUOLA PRIMARIA. CENNI STORICI
• La successiva legge Daneo-Credaro, del 4 giugno
1911, risponde all’esigenza di un’amministrazione
statale diretta del sistema scolastico e avvia il processo di statizzazione delle scuole elementari,
sottraendole quindi al governo municipale. Il
processo di statizzazione delle scuole elementari,
avviato nel 1911 dalla legge Daneo-Credaro, si
completa nel 1933: le residue scuole dei comuni
autonomi capoluogo di provincia passano sotto la
diretta amministrazione dello Stato.
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SCUOLA PRIMARIA. CENNI STORICI
•
Il regio decreto 1 ottobre 1923, n. 2185, compreso tra i provvedimenti legislativi e
regolamentari che vanno sotto il nome di riforma Gentile, reca modifiche
all’ordinamento dell'istruzione primaria. Ora il corso elementare comprende,
oltre ai tradizionali gradi inferiore, che da due passa a tre anni - I, II e III classe -, e
superiore di durata biennale - IV e V classe -, il nuovo grado preparatorio di
durata triennale, cioè l'asilo d'infanzia, gestito da Comuni o da privati. Questo
grado cesserà di far parte dell'istruzione elementare con l'entrata in vigore della
legge 18 marzo 1968, n. 444. L’obbligo scolastico è protratto sino al 14° anno di
età; la prosecuzione della frequenza scolastica può avvenire in «corsi,
esercitazioni e simili di istruzione elementare, tenuti nella località da istituzioni di
educazione e di cultura. In mancanza, è consentito all’obbligato di continuare a
frequentare l’ultima classe elementare esistente fino al raggiungimento del 14°
anno». Viene così istituito il terzo grado dell’istruzione elementare, comprensivo
delle classi VI, VII e VIII, denominate post-elementari. Di fatto, il terzo grado,
pensato per una scuola popolare di otto anni, non si è realizzato che in pochi casi
e solo in alcune province.
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SCUOLA PRIMARIA. CENNI STORICI
• La legge 24 dicembre 1957, n. 1254 dà assetto giuridico ai cicli didattici.
L’art.1 prescrive che «la prima e la seconda classe elementare
costituiscono il primo ciclo didattico della scuola elementare; la terza, la
quarta e la quinta ne costituiscono il secondo ciclo didattico». Il
passaggio dal 1° al 2° ciclo avviene mediante esami scritti e orali. Il
passaggio dall'una all'altra classe, all'interno del medesimo ciclo, avviene
per scrutinio. La non ammissione alla classe successiva è consentita
«soltanto in casi eccezionali, su ciascuno dei quali (il docente) fornisce al
direttore didattico motivata relazione scritta». Sono così soppressi i
precedenti grado inferiore (classi 1, 2, 3) e il grado superiore (classi 4 e 5)
dell'istruzione elementare.
• L’introduzione nell’ordinamento scolastico delle attività integrative e
degli insegnamenti speciali nel settembre 1971, mira ad arricchire «la
formazione dell'alunno» e ad avviare la «realizzazione della scuola a
tempo pieno» (art. 1, L. n. 800/1971).
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SCUOLA PRIMARIA. CENNI STORICI
• Nel 1990 una nuova legge, la n. 148, innova in
profondità la scuola elementare: è introdotto il
modulo organizzativo composto di norma da tre
docenti che operano su due classi nel plesso di
assegnazione od anche in plessi diversi del circolo
didattico (D. Lgs n. 297/94, art. 121, comma 3 e art.
128, comma 5); in subordine, da quattro docenti
operanti su tre classi (D. Lgs n, 297/94, art. 121,
comma 3). È previsto l’insegnamento della lingua
straniera (art. 10, L. n. 148/1990).
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