Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL 165 23 settembre 2015 Oggetto : Atto di indirizzo in merito alla graduazione delle sanzioni per omessa presentazione della denuncia TARSU/TARI. Il giorno 23 settembre 2015 in Cremona, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: Assenti Galimberti Prof. Gianluca Sindaco Ruggeri Dott.ssa Maura Vice Sindaco Manzi Sig. Maurizio Assessore Manfredini Dott.ssa Barbara Assessore Viola Dott.ssa Rosita Assessore Virgilio Sig. Leonardo Assessore Manfredini Ing. Alessia Assessore Platè Dott. Mauro Assessore Con la partecipazione del Signor Segretario Generale CRISCUOLO avv. PASQUALE Relatore il Signor MANZI sig. MAURIZIO LA GIUNTA COMUNALE A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Direttore del Unità di staff Economico-finanziario e fiscalità e dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti, la Giunta Comunale, sentito il relatore e con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge, ha deciso di: DECISIONE Formulare il seguente indirizzo: definire i seguenti criteri di graduazione, relativamente alla irrogazione di sanzioni nei casi di omessa presentazione della denuncia (anche di variazione) nei termini previsti dalla normativa in funzione del protrarsi della durata della violazione, in materia di TARSU (di cui agli artt. 70 e 76 del Decreto Legislativo n. 507/93) e di TARI (di cui all’art. 3 delle Disposizioni Regolamentari in materia di I.U.C. e art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147): - omessa presentazione della denuncia protrattasi per un periodo superiore all’anno: sanzione pari al 100% del tributo dovuto, riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il termine per la proposizione del ricorso; - omessa presentazione della denuncia protrattasi per un periodo superiore ad anni 1 ed inferiore ad anni 5: sanzione pari al 120% del tributo dovuto, riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il termine per la proposizione del ricorso; - omessa presentazione della denuncia protrattasi per un periodo superiore o uguale ad anni 5: sanzione pari al 150% del tributo dovuto, riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il termine per la proposizione del ricorso; - omessa presentazione della denuncia protrattasi per un periodo superiore o uguale ad anni 5 ed ostinata non collaborazione da parte del contribuente, nei termini di mancata risposta ad invito ed a questionario, sanzione pari al 200% del tributo dovuto, riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il termine per la proposizione del ricorso; - in caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario inviato al contribuente la sanzione da prevedere nell’avviso di accertamento per omessa presentazione della denuncia è pari al 150% riducibile ad 1/3 in caso di acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, entro il termine per la proposizione del ricorso. Nei casi di ravvedimento operoso si applicano le sanzioni previste dalla normativa di riferimento. Il Funzionario Responsabile del Tributo, avuto riguardo dei criteri per la determinazione delle sanzioni previsti dalla normativa vigente, irroga le sanzioni per omessa presentazione di denuncia TARSU/TARI conformandosi a quanto sopra. MOTIVAZIONI Il sistema sanzionatorio tributario ha lo scopo di assicurare l’osservanza dei precetti e degli obblighi che la normativa pone a carico dei contribuenti. In caso di omessa presentazione, da parte del contribuente, della denuncia TARSU/TARI la normativa vigente prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto (con un minimo di euro 51,00= per la TARSU ed un minimo di euro 50,00= per la TARI). La graduazione delle sanzioni, in relazione a ciascuna delle fattispecie indicate, è stata determinata in considerazione della gravità dell’omissione e della collaborazione prestata dal contribuente all’attività accertativa volta alla regolarizzazione della propria posizione tributaria. Si formula il presente indirizzo affinché in sede di irrogazione della sanzione, il Funzionario Responsabile del tributo, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, possa riferirsi a criteri di quantificazione predeterminati ed oggettivi, riducendo in tal modo eventuali spazi di discrezionalità contestabili da parte dei contribuenti, garantendo nel contempo maggiore certezza oggettiva, nel rispetto del principio di equità tributaria. EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE Il Funzionario Responsabile del Tributo nell’irrogazione delle sanzioni per omessa denuncia TARSU/TARI, è tenuto all’applicazione delle sanzioni in funzione delle direttive sopra indicate, compatibilmente col rispetto dei criteri per la determinazione delle sanzioni previsti dalla normativa vigente. Mandare copie del presente provvedimento al Settore Economo Finanziario – Entrate ed all’Unità di Staff Economico – Finanziario e fiscalità per quanto di rispettiva competenza NOTE NORMATIVA Articolo 70 “Denunce” del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507. Articolo n. 76 “Sanzioni ed interessi” del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, così come modificato dall’art. 12 del Decreto Legislativo 28 dicembre 1997 n. 473, disciplinante il sistema sanzionatorio TARSU. Art. 1 comma 696 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014 istitutiva della I.U.C.) che disciplina l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 “Criteri di determinazione della sanzione”. Art. 3 - Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 13 “Ravvedimento” del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni. FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO: Atto di indirizzo in merito alla graduazione delle sanzioni per omessa presentazione della denuncia TARSU/TARI. Num. proposta: 2522/2015 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 FAVOREVOLE Cremona, lì 17 settembre 2015 IL DIRETTORE DEL Unità di staff Economico-finanziario e fiscalità VESCOVI DOTT. MARIO Firmato digitalmente da VESCOVI DOTT. MARIO FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO: Atto di indirizzo in merito alla graduazione delle sanzioni per omessa presentazione della denuncia TARSU/TARI. Num. proposta: 2522/2015 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 NON DOVUTO (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa e diminuzione di entrata) Cremona,lì 22 settembre 2015 IL DIRETTORE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE Viani dott. Paolo Firmato digitalmente da Paolo Viani Letto approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE (Galimberti prof. Gianluca) (Criscuolo avv. Pasquale) Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo Firmato digitalmente da Gianluca Galimberti DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 23/09/2015 _____________________________________________________________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta - che il presente atto, Protocollo Generale n. 54904 del 28/09/2015 viene pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 29/09/2015 al 13/10/2015. Cremona, lì 29/09/2015 IL SEGRETARIO GENERALE (Avv. Pasquale Criscuolo) Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo