Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Circolare n. 1/2013
IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI
L’iscrizione nell’Elenco ministeriale
Vademecum pratico
Il presente documento è a cura dei seguenti membri della
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali dell’UGDCEC Torino:
Federica BALBO
Paolo BATTAGLIA
Piercarlo BAUSOLA
Marco SIGAUDO
Per scaricare il documento e consultare il sito UGDCEC Torino
puntare lo smartphone od il tablet:
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Alla chiusura dei lavori di redazione del documento, la Commissione Revisione Legale –
Revisione Enti Locali dell’UGDCEC Torino, è composta dai seguenti membri:
Federica BALBO
Paolo BATTAGLIA
Piercarlo BAUSOLA
Stefano CARPANETO
Maria Carmela CERAVOLO
Elena DE CARLO
Gianpiero DE MARTINIS
Gustavo DESANA
Giovanni FAROTI
Barbara NEGRO
Simone NEPOTE
Marco SIGAUDO
Documento chiuso il 15/10/2013
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
SOMMARIO
INTRODUZIONE ........................................................................................................................ Pag. 1
Paragrafo 1:
IL RUOLO DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELL’ENTE ALLA LUCE DELLE
NOVITÀ NORMATIVE ...............................................................................................................Pag. 4
Paragrafo 2
INQUADRAMENTO NORMATIVO DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI .................Pag. 6
Paragrafo 3
FORMAZIONE DELL’ELENCO E REQUISITI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE ........ Pag. 7
Paragrafo 4
ISCRIZIONE NELL’ELENCO ................................................................................................. Pag. 18
Paragrafo 5
PROCEDURA PRATICA DI ISCRIZIONE .............................................................................. Pag. 21
Paragrafo 6
CONTRIBUTO ANNUO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI ........................... Pag. 37
Paragrafo 7
PROCEDURA DI ESTRAZIONE A SORTE DEI NOMINATIVI DEI REVISORI CHE
COMPONGONO L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO ................ Pag. 39
Allegati
MODELLO MINISTERIALE DI VERBALE DI ESTRAZIONE DEI REVISORI DI
ENTI LOCALI .......................................................................................................................... Pag. 43
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
INTRODUZIONE
La figura del revisore di Enti Locali ha subito notevoli cambiamenti a fronte dell’introduzione
di recenti provvedimenti normativi.
Non si può, infatti, fare a meno di rilevare come l’organo di revisione degli enti locali debba
oggi farsi carico di una moltitudine di funzioni appartenenti, contemporaneamente, sia alla revisione
contabile, che a quella gestionale.
Con la revisione contabile si mira a verificare la legittimità dell’azione amministrativa, con quella
gestionale si tende invece a testare la capacità dell’organizzazione dell’ente e quella di raggiungimento e
realizzazione degli obiettivi economici che l’amministrazione si è data.
Il revisore non è più solamente un “semplice” organo di controllo contabile, ma diviene un vero
e proprio presidio di legalità indipendente, nell’ambito dell’operatività dell’ente locale; la sua attività
svolge pertanto una funzione di “coordinamento indiretto”, se così la si può definire, sulla finanza
pubblica, dando infine un innegabile contributo sostanziale anche al raggiungimento degli obiettivi
imposti dall’Unione Europea.
Svolgere, oggi, tale attività, implica indubitabilmente una grande profusione di impegno, nonché
un livello molto alto di competenze, di responsabilità e di rischi sul piano professionale.
Molto spesso, infatti, l’operato dei revisori deve svolgersi all’interno di un contesto
contraddittorio e non particolarmente agevole, che vede contrapporsi da una lato i vincoli imposti dalla
finanza pubblica (e derivanti molto spesso da indirizzi sovranazionali) e dall’altro l’atteggiamento della
classe politica che fa ancora fatica, in molti casi, ad assimilare la nuova ottica di equilibrio che deve
guidare le scelte di spesa pubblica.
A tutto ciò si deve, necessariamente aggiungere il notevole e veloce ridimensionamento delle
risorse finanziarie a disposizione degli enti locali (in particolare Comuni e Province).
Ciò conduce ad un inevitabile aumento di rischio della tenuta dei conti degli Enti, non solo per
rimanere entro i già angusti perimetri del patto di stabilità, ma perfino nel mantenimento degli equilibri
finanziari stessi.
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In questo non facile contesto si trova ad operare il Revisore di Enti Locali che, come si è fatto
cenno, con l’approvazione di recenti atti normativi, quasi sempre è stato investito di ulteriori
adempimenti.
Il D.L. 10 ottobre 2012, n°174, ha modificato sostanzialmente la figura dell’organo di revisione
di Comuni e Province ampliandone le funzioni e attribuendo, inoltre, nuove responsabilità: con tale
provvedimento il Revisore diventa il trait d’union con la Corte dei Conti e la Ragioneria dello Stato.
Con la modifica dell’art. 2391, del D.Lgs. 267/2000 apportata dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre
2012 n° 174, come si dirà meglio nei paragrafi successivi, le funzioni principali del Revisore vengono
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Art. 239 Testo Unico Enti Locali: “ 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
((b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi
locali));
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di
campionamento.
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il
termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa
proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene
l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia
ai
competenti
organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
((1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 e' espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno
precedente,
dell'applicazione
dei
parametri
di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite
all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo
consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure
proposte dall'organo di revisione.))
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e
documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del
rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle
riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i
relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di
revisione sono trasmessi:
((a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente));
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di
impegni di spesa.
3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più
soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.”
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ampliate; viene infatti completamente riscritta la lettera b) del comma 1, dell’art. 239 ampliando in
modo significativo l’ambito di espressione dei pareri cui il Revisore è ufficialmente tenuto.
Occorre osservare che la prassi degli Enti già prevedeva, in alcuni casi, una pronuncia del
Revisore su alcuni argomenti, ma la previsione normativa ne rafforza la valenza legale, estendendola
ulteriormente, (di fatto l’ambito di intervento è allargato ad ogni iniziativa in grado di incidere sulla
situazione contabile dell’Ente e decisioni che abbiano ad oggetto questioni finanziarie) fornendo, se
non altro, certezze sul perimetro delle competenze riducendo (si spera) il “contenzioso” con gli Enti.
Eventuali violazioni di tali previsioni potrebbero configurare sinanche vizio di legittimità.
Con la presente doverosa premessa, si vuole sottolineare come gli interventi normativi cui si è
fatto cenno abbiano, inoltre, comportato, oltre a tutti i radicali cambiamenti a livello di competenze e
responsabilità del Revisore, anche degli impatti “pratici” nell’individuazione di tale figura professionale.
L’istituzione di un Elenco ministeriale, con obblighi formativi costanti, obbliga infatti a seguire
una serie di procedure atte all’iscrizione (nonché al mantenimento dell’iscrizione) nello stesso, da parte
dei soggetti che abbiano i necessari requisiti.
Questo primo lavoro in tema di Revisione di Enti Locali, elaborato dalla Commissione
Revisione Legale – Revisione Enti Locali dell’UGDCEC di Torino, si propone di fornire indicazioni
pratiche sia ai professionisti che vogliano approcciarsi per la prima volta a tale ambito di attività, sia a
coloro che già competenti in materia, debbano “accreditarsi” per lo svolgimento dell’attività revisionale.
Negli intenti della Commissione, seguiranno ulteriori contributi volti a fornire spunti di
approfondimento e riflessione, sempre con il fine di fornire pratici strumenti, quali ad esempio carte di
lavoro e suggerimenti ai Colleghi che svolgano tale attività nell’ambito degli Enti Locali.
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1. IL RUOLO DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELL’ENTE
ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE
Si procede, qui di seguito, a riepilogare brevemente l’evoluzione del ruolo del Revisore
nell’ambito degli Enti Locali.
A decorrere dalla riforma del 1990, si rileva come l’organo di revisione degli enti locali abbia
svolto un controllo sulla gestione complessiva dei comuni, affiancando al contempo a questa attività
quella di consulente con il fine di supportare l’ente nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità.
Si noti, inoltre, come il rapporto tra Corte dei Conti, (organo istituzionale con caratteristiche di
terzietà e neutralità), ed i Revisori, (rappresentanti il più esterno ed indipendente organo di controllo
interno presso gli enti territoriali), sia andato rafforzandosi con il trascorrere del tempo.
Richiamando, ad esempio, la sentenza n. 60/2013 si rileva come il ruolo del Revisore venga
identificato come fondamentale a supporto dell’attività di controllo svolto dalla Corte dei Conti, infatti
al Revisore spettano “controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio
di bilancio”.
A fronte di questa “valorizzazione”, si richiama l’attenzione sull’art. 16, comma 25, del Decreto
Legge 138/2011, provvedimento col quale è stata introdotta la procedura di estrazione dei nominativi
dei Revisori, con il fine di renderli indipendenti dalle scelte effettuate dagli organismi politici.
Arriviamo quindi ad analizzare le novità che hanno interessato il sistema dei controlli interni e
che non potevano non coinvolgere anche la figura del Revisore contabile dell’Ente.
Vediamo in quale modo è stato rivisto e integrato l’art. 239 del Testo Unico sugli Enti Locali
nelle parti inerenti le funzioni di questo organo.
Con l’inserimento della lettera b) all’interno dell’art. 239 si è attuata una estensione della gamma
degli atti che, obbligatoriamente, devono essere assoggettati a parere da parte dell’organo di revisione.
Vediamo come ora il revisore sia tenuto a rilasciare il proprio parere sui seguenti documenti:
proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
proposte di ricorso all'indebitamento;
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione
dei tributi locali;
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proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente
in materia;
modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi
esterni;
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
strumenti di programmazione economico-finanziaria;
Si può quindi affermare che le funzioni dell’organo di revisione accompagnano l’ente durante
tutta la sua azione amministrativa, dalla programmazione economico-finanziaria, alla proposta di
bilancio di previsione, alla verifica degli equilibri, fino alle modalità concrete di realizzazione del
progetto amministrativo, alle modalità di gestione dei servizi, delle proposte di partecipazione ad
organismi esterni, delle proposte di indebitamento e per l’adozione degli strumenti di recupero delle
condizioni di equilibrio.
Richiamando l’art. 147 bis del TUEL non si può fare a meno di richiamare l’attenzione sul fatto
che al Revisore sia stata assegnata un’ulteriore funzione, quella finalizzata al controllo dei risultati di
regolarità amministrativa e contabile.
Questa analisi viene impostata in un momento successivo a quello dell’azione amministrativa,
richiamando così i principi di revisione aziendale propri della nostra professione e esportati nel mondo
degli enti locali in linea con il processo di aziendalizzazione avviato negli stessi.
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO DEI CONTROLLI NEGLI ENTI
LOCALI.
L’impianto normativo, della disciplina del controllo della regolarità amministrativa e contabile
negli Enti locali, trova le sue basi nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli Enti
Locali – Tuel), che ha recepito il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77 che, a sua volta, costituiva l’evoluzione
dell’articolo 57, Legge 8 giugno 1990, n.142.
Più precisamente, la revisione economico-finanziaria viene disciplinata, nel Tuel, al Titolo VII –
agli articoli dal 234 al 241, che trattano e regolamentano: la composizione, l’elezione, l’insediamento, la
durata ed il funzionamento dell’organo di revisione.
Tale normativa ha subìto, recentemente, radicali modifiche apportate con l’articolo 16, comma
25 D.L. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n.148 del 14 settembre 2011, che, di fatto, ha
abrogato l’articolo 234 del Tuel in riferimento alla parte che attribuiva, agli organi consiliari, il potere di
scelta dell’organo di revisione passando, così, ad un meccanismo fondato sull’estrazione dei nominativi
iscritti in speciali elenchi, formati su base regionale e tenuti presso il Ministero dell’Interno.
Infine, il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 febbraio 2012, n.23 è stato adottato in
attuazione del sopracitato articolo 16, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti
degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario”.
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3. FORMAZIONE
DELL’ELENCO
E
REQUISITI
NECESSARI
PER
L’ISCRIZIONE.
Come si è in precedenza accennato, l’art. 16, co.25 del D.L. 13 agosto 2011, n.138 2,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, con decorso dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore, la scelta dei revisori dei conti degli enti locali
venga fatta mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale sono inseribili i soggetti iscritti nel
registro dei revisori legali, come individuato dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39 3, nonché gli iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 4.
2
Art.16 co.25 D.L. 13 Agosto 2011 n.138: “A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere
inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, nonché li iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per
l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di
svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
pubblici territoriali.
3
Il D.lgs 27 gennaio 2010 n.39 all’articolo 2 prevede quanto segue:
1. L'esercizio della revisione legale e' riservato ai soggetti iscritti nel Registro.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale, tra quelle individuate con regolamento dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi dell'articolo 3;
d) hanno superato l'esame di idoneità professionale di cui all'articolo 4
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, che superano
una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità
stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori di un Paese terzo che possiedono
requisiti equivalenti a quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in tale Paese a programmi di aggiornamento
professionale e che superano una prova attitudinale, effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionalerilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le società che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita da persone fisiche
abilitate all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita
da soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata;
e) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria spettante a soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte al Registro.
5. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'articolo 2296 del codice civile.
6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del titolo di revisore legale.
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Successivamente, con D.M. n.23 del 15 febbraio 2012, è stato adottato il Regolamento di
attuazione del citato art.16 del D.L. 138/2011, istituendo così, presso il Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, l’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali.
Oltre a quanto sopra specificato, ai fini della iscrizione nell'Elenco è prevista la necessità di
possedere specifici requisiti professionali, che saranno dettagliati qui di seguito, i quali sono differenti in
relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali.
L’inserimento dei revisori nell’elenco avverrà su base regionale, in relazione alla residenza
anagrafica del revisore richiedente. Sul punto, si segnalano i chiarimenti applicativi forniti dalla
circolare FL 7/2012 del Ministero dell’ Interno 5.
Per ogni revisore, l'elenco, a norma dell’art.2 del Regolamento (D.M. 23/2012), riporta le
seguenti informazioni:
1.
nome, cognome, data e luogo di nascita;
2.
comune di residenza;
3.
numero e data di iscrizione nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.6
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione
dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che garantiscono tale
equivalenza.
Come riportato nei primi due paragrafi della Circolare n. 34 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/08/2013, il D.lgs
27/01/2010 n.39 <secondo quanto disposto dall’art.17 del D.M. del 20 giugno 2012, n.145, pubblicato in G.U. n. 201 del 29 agosto 2012,
avvia la fase di “prima formazione del registro” cui sono tenuti tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel
Registro dei revisori legali.È stata pubblicata in data 25 giugno 2013 sul sito internet istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, la
determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 giugno 2013, concernente le modalità di trasmissione telematica delle informazioni
inerenti ii soggetti iscritti nel Registro del revisori legali, di cui al D.lgs 27/01/2010 n. 39>.
4
La Circolare FL 7/2012 del Ministero dell’Interno al paragrafo primo segnala a tal proposito che: “Le procedure di istituzione
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali sono attribuiti alla competenza del Dipartimento del Ministero dell’Interno stesso, alla cui
formazione provvederà sulla base delle linee guida allegate alla presente circolare, che sono parte integrante della stessa”.
La circolare prevede inoltre che una volta esaurita la fase di istituzione dell’elenco, il Ministero dell’ Interno renda nota la data di effettivo
avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.
5
Sull’argomento si veda anche il Documento IRDCEC n.15 di Aprile 2013: “La selezione dei Revisori dei conti degli Enti locali alla luce delle nuove
disposizioni normative: un’analisi empirica”.
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
L'elenco è in ordine alfabetico per ciascuna regione, e viene reso pubblico, con effetti di
pubblicità legale, attraverso il sito internet del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali.
Requisiti per l’iscrizione nell'elenco 7
Appare indispensabile chiarire immediatamente come i requisiti necessari per l’iscrizione
nell’Elenco siano differenziati su due principali livelli:
- Livello I: relazione dimensione Ente/requisiti soggettivi del Revisore;
- Livello II: fattore temporale collegato alle fasi previste dalla norma per l’attuazione del nuovo
Elenco e delle nuove metodologie di scelta del Revisore.
Con riferimento al primo livello, al fine di dare attuazione ad uno dei principi individuati dal
D.L. 138/20118 per la formazione dell’Elenco, si è provveduto a stabilire una correlazione tra
anzianità di iscrizione e popolazione residente nei singoli comuni.
Il D.M. n 23/2012 ha infatti previsto la suddivisione di ciascun elenco regionale in tre fasce,
sulla base della popolazione residente di ciascun ente.
Le fasce demografiche individuate sono, rispettivamente:
a)
fascia 1: comuni con popolazione residente fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità
montane;
c)
fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e province.
Il Revisore, nella propria domanda di iscrizione nell'Elenco, potrà indicare una o più fasce di
popolazione per le quali richiede l'iscrizione; ciò sarà possibile solo in relazione ai requisiti professionali
individualmente posseduti, (che qui di seguito saranno dettagliati), necessari per “operare” su ciascuna
fascia dimensionale di popolazione.
Più in particolare, i revisori in possesso dei requisiti per l’iscrizione nella fascia 3 (popolazione
pari o superiore a 15.000 abitanti e province), possono iscriversi anche nelle fasce 1 e 2; medesimo
ragionamento per quelli in possesso dei requisiti per le fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a
14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane) nei confronti dell’iscrizione della fascia 1
(comuni con popolazione residente fino a 4.999 abitanti).
7
Si veda in tal proposito l’allegato alla circolare FL 7/2012: “ Linee guide per l’iscrizione dei revisori dei conti degli enti locali”.
L’ articolo 16 al co.25 prevede che, per l’inserimento degli interessati nell’elenco, vengano adottati i principi di cui alla lettera a e
seguenti, quest’ultima in particolare stabilisce come principio il : “a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di
cui al presente comma e popolazione di ciascun comune”.
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Il DM 23/2012 prevede, infatti, requisiti via via crescenti con il crescere della dimensione
dell’Ente locale revisionato.
In riferimento al secondo livello di differenziazione dei requisiti, occorre ancora evidenziare
come ci siano previsioni differenti sulla scorta di tre particolari periodi collegati alle fasi di prima
applicazione dell’iscrizione/estrazione del Revisore, e del successivo funzionamento “a regime” della
procedura, la quale prevede tre fasi temporali:
- fase transitoria: in essere tra l’entrata in vigore del DM 23/2012 e lo scorso 28 febbraio 2013;
- fase intermedia: in essere dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2013;
- fase a regime: dal 1° gennaio 2014.
Nella trattazione che segue, si provvedono ad individuare preventivamente i requisiti previsti
per il funzionamento “a regime” delle procedure di iscrizione/conferma di iscrizione all’Elenco ed
estrazione dal medesimo.
L’art. del DM 23/2012 stabilisce quelli che sono i requisiti da detenersi ordinariamente da
parte del Revisore per l’inserimento nell’Elenco, suddivisi per fascia demografica dell’Ente.
Per l’iscrizione nella fascia 1 (comuni con popolazione residente fino a 4.999 abitanti) è
necessario avere i seguenti requisiti:
a)
Anzianità professionale: essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei Revisori legali o all'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
b)
Formazione: aver conseguito, nel periodo dal primo gennaio al 30 novembre dell'anno precedente alla
richiesta di iscrizione, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in
materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di
approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero
dell'Interno.
Per l'iscrizione nella fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di
comuni e comunità montane) è necessario avere i seguenti requisiti:
a)
Anzianità professionale: essere iscritti da almeno cinque anni nel registro dei Revisori legali o
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
b)
Esperienza: aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di
tre anni;
c)
Formazione: aver conseguito, nel periodo dal primo gennaio al 30 novembre dell'anno precedente,
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
almeno 10 crediti formativi per la partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i
relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'Interno.
Per l'iscrizione nella fascia 3 (comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e
province) è necessario avere i seguenti requisiti:
a)
Anzianità professionale: essere iscritti da almeno dieci anni nel Registro dei Revisori legali o
'
all Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
b)
Esperienza: aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la
durata di tre anni;
c)
Formazione: aver conseguito, nel periodo dal primo gennaio al 30 novembre dell'anno precedente,
almeno 10 crediti formativi per la partecipazione a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i
relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell' Interno.
La formazione
L’art. 3, comma 5, del DM 23/20129 prevede la facoltà per il Ministero dell'Interno di organizzare
direttamente, senza oneri per lo Stato e avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
locali per consentire l'ottenimento dei crediti formativi indispensabili per l’ iscrizione nell'Elenco.
In considerazione, però, dell’assenza di corsi di formazione organizzati dal Ministero dell'Interno
che consentissero di ottenere i crediti formativi nei tempi necessari per l'iscrizione, il D.M. n. 23/2012 ha
previsto, con l’art.4 10, una speciale disciplina per la formazione del primo Elenco dei revisori degli enti
locali.
5. L’ Art 3 co.5 D.M. 23/2012 specifica quanto segue: “Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato,
avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai
precedenti commi”
9
Si riporta l’Art 4 D.M. n. 23/2012:
“1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti.
2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è necessario:
a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente
locale;
b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o
associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali.
10
11
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Requisiti richiesti per l’inserimento nel “primo” Elenco (prima applicazione del regolamento
di cui al DM 23/2012).
L'art. 4 del DM 23/2012 stabilisce quali siano i requisiti richiesti in sede di formazione del
primo Elenco dei Revisori di Enti Locali.
Anche in questo caso si opera una distinzione in relazione alla fascia di enti locali per la quale
si chiede di svolgere la funzione di Revisore.
1) Accesso alla prima fascia (enti Locali di minori dimensioni) art. 4, comma 2, DM 23/2012.
- resta fermo:
il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili da almeno 2 anni;
- si aggiunge:
il requisito di avere avanzato, entro la data di entrata in vigore del D.M. 23/2013 (5 aprile 2012), la richiesta
di svolgere la funzione quale organo di revisore di un qualsiasi ente locale;
- si modifica il requisito della formazione come segue:
si deve aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai
competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
2) Accesso alla seconda e terza fascia (enti Locali di maggiori dimensioni) art. 4, comma 3,
DM 23/2012.
Restano fermi:
- il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili da almeno 5 anni per la fascia 2 (comuni con popolazione da 5.000 a 14.999
abitanti, unioni di comuni e comunità montane) nonché 10 anni per la fascia 3 (comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province);
- analogamente resta fermo per le fasce 2 e 3, il requisito di aver svolto rispettivamente almeno uno o
due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, per la durata di tre anni ciascuno;
3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali e' necessario – fermi restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 lett. a) e b) e 4,
lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di
almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni
rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti territoriali”
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Si modifica il requisito della formazione come segue:
si deve aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai
competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Con riguardo al requisito della preventiva richiesta di svolgimento dell’attività di revisione ad
un qualsiasi Ente Locale, è opportuno sottolineare come questa previsione normativa abbia creato
non poche polemiche e dubbi interpretativi nelle sue modalità di attuazione.
L’art. 16, comma 25, del DL 13 agosto 2011, n.138, tra i principi da tener presente nella
redazione del successivo regolamento attuativo, indicava testualmente, alla lettera b), “la previsione della
necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco (…), di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione
nell'organo revisione".
In sede di recepimento nel regolamento attuativo, tale principio non poteva che
trovare
considerazione solo relativamente alla prima fascia degli enti locali (comuni fino a 4.999 abitanti), in
quanto solo per tale fascia non è previsto il requisito di aver già svolto in precedenza la funzione di
revisore dei conti presso uno o più enti locali.
Pertanto, nella la fase transitoria, i revisori interessati ad ottenere l’inserimento nell’elenco per gli
Enti Locali di cui alla prima fascia, all’atto della presentazione della domanda secondo le modalità
indicate all’art. 7 del regolamento di cui al DM 23/2012 11, dovranno dimostrare di aver avanzato
(prima dell’entrata in vigore dello stesso) la richiesta ad un qualsiasi ente locale di svolgere la funzione
quale organo di revisione.
Si noti, infine, come l'art. 9 del D.M. 23/2012 12 precisi che, fino alla definitiva attuazione
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 13, in materia di Revisione Legale dei
conti annuali e dei conti consolidati, il requisito di iscrizione al Registro dei Revisori Legali si
11
Art 7 D.M. 23 del 15/02/2012: Co.1: “La richiesta di inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al
Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso
alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a
raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti”.
Co.2. “il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento all’iscrizione, uno o
più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico”.
Co.3. “Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato
anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali”.
12 Art. 9 del D.M. 23/2012: Co1.” Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.
13
Si vedano i provvedimenti attuativi: 144 e 145 del 20/06/2012 ed il 146 del 25/06/2012.
13
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
intenda riferito all’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.
Le fasi di attuazione della formazione e dell’aggiornamento dell’Elenco dei Revisori dei
conti degli Enti Locali.
L'art. 7 del D.M. n. 23/2012 disciplina le modalità ed i termini per la richiesta di inserimento nell'Elenco
da parte dei Revisori, mentre l'art. 814 ne disciplina la formazione.
In base al comma 1 dell'art. 7 15, la richiesta d'inserimento nell'elenco deve essere presentata al
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo trasmissione
telematica, come illustrato in modo esteso, nelle modalità pratiche,
nel paragrafo n.4 del presente
contributo.
L’art. 8, che come si è detto, disciplina le modalità di formazione e aggiornamento dell'elenco,
individua anche sostanzialmente tre diverse fasi successive per la messa in opera della procedura:
–
fase di prima applicazione delle nuove disposizioni (fase transitoria);
fase intermedia;
–
fase a regime.
Fase di prima applicazione delle nuove disposizioni (fase transitoria – fino al 28/02/2013).
La “fase transitoria” ha avuto inizio con l' entrata in vigore del D.M. 23/2012 (e cioè dal 5
aprile 2012) ed è terminata il 28 febbraio 2013.
Art 8. “1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per
l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di
presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.
2. Dall'elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.
3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero
dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verrà fissato il termine non superiore a 30 giorni dall'avviso stesso entro il
quale i soggetti già iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, a
pena di cancellazione. Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai
soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013.
4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco aggiornato
secondo le modalità di cui al comma 3”.
5. Per la fase a regime, che decorre dal 1° gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti e' soggetto all'onere della
dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati
con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sarà
prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero
dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun
anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonchè il
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco.
14
La richiesta d’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di iscrizione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e
con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il
possesso dei requisiti previsti.
15
14
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Questo periodo era destinato alla verifica, da parte del Ministero, del possesso dei requisiti di cui
all’art.4 del DM 23/2012, disponendo conseguentemente l’iscrizione degli aventi diritto.
Si ricorda che con il D.M. 5 giugno 2012, (in G.U. n. 46 del 15 giugno 2012), era stato emanato
l’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco con scadenza entro il 16 luglio 2012.
Con D.M. 27 novembre 2012, è stato formato il primo Elenco dei Revisori degli Enti Locali
per l'estrazione dei nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.
Fase intermedia (dal 01/03/2013 al 31/12/2013).
In tale fase, possono provvedere ad iscriversi nell’Elenco sia i Revisori già iscritti nell’elenco
formato in sede di prima applicazione (fase transitoria), previa dimostrazione del possesso dei requisiti,
sia i soggetti non iscritti in precedenza, che essendo in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del D.M.
23/2012, chiedano, quindi, l’iscrizione per la prima volta.
Con D.M. 12 dicembre 2012 (G.U. del 21 dicembre 2012) era stato approvato il relativo avviso
per l'aggiornamento dell'Elenco.
Da tale Elenco aggiornato vengono estratti i nominativi dei Revisori nel periodo intercorrente
tra la data del 1° marzo 2013 ed il 31 dicembre 2013.
Il termine per la presentazione di nuove domande di iscrizione, (per i non iscritti), e per la
comunicazione del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti già presenti nell'Elenco, era fissato
per il 21 gennaio 2013.
Si sottolinea che:
i soggetti già iscritti nell'Elenco valido sino al 28 febbraio 2013 dovevano dimostrare il possesso
dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione a pena di cancellazione;
i soggetti non ancora iscritti nell'Elenco valido sino al 28 febbraio 2013, in possesso dei requisiti,
potevano chiedere l'inserimento nell'Elenco (secondo le modalità del D.M 12 dicembre 2012).
Accertata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il Ministero ha provveduto ad aggiornare
l'Elenco con D.M. 28/02/2013 (tale elenco ha validità a decorrere dal primo marzo 2013 e fino al 31
dicembre 2013).
Fase a regime (dal 01/01/2014 in poi).
A decorrere dal 1° gennaio 2014, il mantenimento dell’iscrizione nell'Elenco è soggetto all'onere
della dimostrazione del permanere dei requisiti per l'iscrizione, secondo le modalità e i termini
15
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
comunicati con avviso sulle pagine del sito del Ministero dell'Interno. Con medesima modalità sarà
prevista la possibilità di presentare la domanda di iscrizione da parte di nuovi Revisori.
Dal 1° gennaio 2014, il Ministero dell'Interno provvederà annualmente all'aggiornamento
dell'Elenco al primo gennaio di ciascun anno.
Il D.M. 23/2012 precisa, infine, che il venir meno dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei Revisori legali comporta la cancellazione
dall'Elenco.
Quadro sinottico.
Di seguito, si propone un quadro sinottico dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco dei
Revisori di Enti Locali, scaglionati in base alle fasce demografiche degli Enti soggetti a revisione e
ripartizione sui tre periodi successivi di entrata in opera delle nuove procedure di iscrizione.
Fase transitoria (prima fase applicazione fino al 28/02/2013)
Tipologia Requisito
Enti fascia 1
Presentazione di richiesta per svolgere la funzione di revisore
Si
ad un ente locale prima dell’ entrata in vigore del Decreto
FORMAZIONE:
Conseguimento di 15 crediti formativi nel biennio 2009 – 2011
Si
in materie di contabilità pubblica e gestione economicofinanziaria degli enti locali
ANZIANITA’ PROFESSIONALE:
Maturazione di anzianità di iscrizione nel registro dei Revisori
2 anni
o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili
ESPERIENZA:
Aver svolto l'incarico di revisore presso enti locali (numero di No
incarichi e durata dell' incarico)
16
Enti fascia 2
Enti Fascia 3
No
No
Si
Si
5 anni
10 anni
2 incarichi per
1 incarico per
almeno 3 anni
almeno 3 anni
ciascuno
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Fase intermedia (01/03/2013 - 31/12/2013)
Tipologia Requisito
Enti fascia 1
Enti fascia 2
Enti Fascia 3
No
No
No
No
No
2 anni
5 anni
10 anni
Si
Si
Si
No
2 incarichi per
1 incarico per
almeno 3 anni
almeno 3 anni
ciascuno
Presentazione di richiesta per svolgere la funzione di revisore
No
ad un ente locale prima dell’ entrata in vigore del Decreto
FORMAZIONE:
Conseguimento di 15 crediti formativi nel biennio 2009 – 2011
in materie di contabilità pubblica e gestione economicofinanziaria degli enti locali
ANZIANITA’ PROFESSIONALE:
Maturazione di anzianità di iscrizione nel registro dei Revisori
o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili
FORMAZIONE:
Conseguimento di 10 crediti formativi nell'anno precedente
in corsi e seminari organizzati in base a programmi
condivisi con il Ministero dell'Interno
ESPERIENZA:
Aver svolto l'incarico di revisore presso enti locali (numero di
incarichi e durata dell' incarico)
Fase “a regime” – dal 01/01/2014
Tipologia Requisito
Enti fascia 1
Enti fascia 2
Enti Fascia 3
No
No
No
No
No
2 anni
5 anni
10 anni
Si
Si
Si
No
2 incarichi per
1 incarico per
almeno 3 anni
almeno 3 anni
ciascuno
Presentazione di richiesta per svolgere la funzione di revisore
No
ad un ente locale prima dell’ entrata in vigore del Decreto
FORMAZIONE:
Conseguimento di 15 crediti formativi nel biennio 2009 – 2011
in materie di contabilità pubblica e gestione economicofinanziaria degli enti locali
ANZIANITA’ PROFESSIONALE:
Maturazione di anzianità di iscrizione nel registro dei Revisori
o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili
FORMAZIONE:
Conseguimento di 10 crediti formativi nell'anno precedente
in corsi e seminari organizzati in base a programmi
condivisi con il Ministero dell'Interno
ESPERIENZA:
Aver svolto l'incarico di revisore presso enti locali (numero di
incarichi e durata dell' incarico)
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
4.
ISCRIZIONE NELL’ELENCO 16
Come anticipato in precedenza, la nomina dei revisori contabili negli Enti Locali era
regolamentata dall’articolo 23417 del Tuel, che individuava, ed individua tuttora, due distinte fasce per
stabilire chi possa assumere l’incarico:
-
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, Province e Città Metropolitane, la
revisione spetta ad un collegio composto da tre membri;
-
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità
Montane, la revisione spetta ad un revisore unico.
Ai sensi dell’articolo 118 D.M. 25/02/2012 n.23, l’iscrizione nell’elenco avviene a livello
regionale, in relazione alla residenza anagrafica del richiedente, tenuto conto della tipologia e della
dimensione demografica degli enti locali, che sono raggruppati nelle seguenti fasce:
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html
Art. 234 Testo Unico Enti Locali – Organo di revisione economico-finanziario
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori
composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il
quale svolge le funzioni di presidente del collegio; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo
dei ragionieri. 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la
revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni
o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. 4. Gli enti locali
comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutività della delibera di nomina.
16
17
Art. 1 D.M. 15 febbraio 2012 n.23 Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali
nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di
seguito denominato Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione
demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.
4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento
in ciascuna fascia.
18
18
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Fascia 1
Comuni fino a 4.999 abitanti
Fascia 2
Comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni
e comunità montane
Fascia 3
Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti, nonché province
All’articolo 219, sempre del D.M. 25/02/2012, n.23, si precisa che, il contenuto dell’elenco dei revisori,
deve contenere, per ciascun revisore, l’indicazione dei seguenti dati:
a)
Il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita
b)
La residenza
c)
La data e il numero di iscrizione nel registro dei
revisori legali o all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Art. 2 D.M. 15 febbraio 2012 n.23 Contenuto e pubblicità dell'elenco:
1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza;
c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'elenco e' stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69.
19
19
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
La domanda di iscrizione20 nell’elenco dei revisori degli enti locali è stata prevista dall’articolo
16, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
La richiesta di inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è presentata al
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente in via telematica,
tramite l’accesso alle pagine del sito internet compilando un apposito modello destinato a raccogliere gli
elementi utili a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Il modello di domanda
dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l’iscrizione,
uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare l’indisponibilità ad assumere
l’incarico.
Il termine per la presentazione della domanda sarà fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e divulgato sulle pagine del sito internet del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
20
Art. 7 D.M. 15 febbraio 2012 n.23 – Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco
1. La richiesta d'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate
e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il
possesso dei requisiti previsti.
2. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l'iscrizione, uno o più
ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l'incarico.
3. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche
sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
20
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
5. PROCEDURA PRATICA DI ISCRIZIONE.21
Come anticipato in precedenza, la domanda di iscrizione all’elenco dei revisori va fatta
esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet del Ministero dell’Interno – Dipartimento
per gli affari interni e territoriali http://finanzalocale.interno.it selezionando il link: “Elenco revisori enti
locali”.
Nella registrazione vanno indicati i seguenti dati: il nome, il cognome e la PEC
21
http://finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_comefare.html
21
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
La seconda fase della registrazione prevede di rispondere alla domanda di controllo, che verrà
utilizzata in caso venga dimenticata la password.
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Se la registrazione avviene con successo, si visualizza una pagina di conferma con metà della
password, da conservare; in seguito alla registrazione si riceve via e-mail, alla casella PEC indicata, la
seconda metà della password.
Ricevuta l’e-mail, con la restante parte della password, si accede all’area personale.
La registrazione al sito del Ministero dell’Interno va effettuata solo una volta ed è sempre
valida anche per gli anni successivi, mentre la domanda, per dimostrare il permanere dei requisiti, va
rinnovata annualmente.
23
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
24
Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Una volta entrati nell’area personale, il sistema permette di “visualizzare” e “modificare” la
domanda ed eventualmente modificare la propria password.
La “Domanda” di iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali, si compone di 5 sotto aree:
a) I Dati anagrafici del candidato revisore;
b) Le Province per le quali il candidato manifesta l’indisponibilità ad assumere l’incarico;
c) La Formazione in cui inserire i crediti formativi conseguiti;
d) Gli incarichi, o meglio, il numero degli incarichi ricoperti;
e) Le Fasce di enti locali a cui, dato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, il
candidato revisore può scegliere di partecipare.
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GESTIONE PROVINCE
L’iscrizione nell’elenco è a livello regionale, in base alla residenza anagrafica del richiedente. Il
decreto ministeriale prevede che il revisore manifesti l’indisponibilità ad assumere l’incarico, andando
così ad escludere dall’estrazione, per l’anno di iscrizione all’elenco, le province selezionate.
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Le province della Regione Piemonte
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 GESTIONE FORMAZIONE22
Il D.M. del 15 febbraio 2012, n.23 richiede di aver conseguito almeno 10 crediti formativi,
riconosciuti dai competenti ordini professionali, per aver partecipato a corsi in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali, i cui programmi di approfondimento ed i
relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_condivisione.html - cliccando sul seguente link si possono visionare tutti i programmi
formativi, che sono stati preventivamente condivisi con il ministero.
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 GESTIONE INCARICHI:
0) Mai svolto incarichi da revisore;
1) Ho svolto 1 incarico da revisore (incarico triennale);
2) Ho svolto 2 incarichi.
Il requisito relativo all’aver già svolto precedenti incarichi23 come revisore presso gli enti locali,
richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi svolti presso enti locali,
come individuati dall’articolo 224, comma 1 del Tuel, ossia:




COMUNI;
PROVINCE;
COMUNITA’ MONTANE;
UNIONI DI COMUNI.
Per incarico svolto si intende: l’aver svolto un mandato della durata di tre anni.
Art. 2, comma 1 Testo Unico Enti Locali - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le
città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
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 GESTIONE FASCE DI ENTI:
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 CHIUSURA DOMANDA:
completato l’inserimento di tutti i dati richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, si può
“chiudere” la domanda.
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 CREA FILE DI CONFERMA
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 DOWNLOAD FILE XML
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 INVIO DOMANDA:
quando la domanda è completa di tutti i dati richiesti dalla normativa, una volta chiusa, è
necessario effettuare i seguenti passaggi:
a. Salvare il file sul proprio computer;
b. Apporre la firma digitale al file scaricato;
c.
Inviare il file dall’indirizzo PEC registrato all’indirizzo: [email protected]
d. l’oggetto del messaggio della PEC deve essere esclusivamente: ELENCO_REVISORI
Dopo l’avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di
accettazione
e
consegna
proprie
[email protected]
della
con
la
pec,
quale
una
terza
viene
e-mail
proveniente
comunicato il
buon
da
esito
dell’acquisizione della domanda o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con il relativo
messaggio d’errore.
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Nella compilazione della domanda viene richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti,
sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e con la
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo del
Ministero previsti dagli articoli 76 e 71 dello stesso decreto.
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6. CONTRIBUTO ANNUO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI25
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie n. 214 del 12 settembre 2013 il decreto del
Ministero dell’Interno del 21 giugno 2013
relativo al versamento, da parte dei soggetti iscritti
nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, del contributo annuo, di cui all’articolo 4-bis, comma
2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
131.
Al riguardo, si sottolinea che ciascun soggetto iscritto all’elenco in vigore dal 1° marzo 2013
(01/03/2013 – 31/12/2013) è tenuto a pagare il contributo, per l’anno 2013, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, vale a dire entro il prossimo 11 novembre,
mediante versamento su apposito conto corrente postale.
Il versamento annuo è pari ad euro 25,00, somma che verrà utilizzata per le spese sostenute dal
Ministero dell’Interno per le procedure telematiche per la raccolta, l’elaborazione e la gestione dei dati
richiesti e per le iniziative di formazione a distanza. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del DM n.
23 del 25 febbraio del 2012 è previsto che, il Ministero dell’Interno, possa organizzare, con l’ausilio
della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi in materia di contabilità pubblica,
gestione economica e finanziaria degli enti locali, che consentono il conseguimento dei 10 crediti
formativi, senza oneri per lo Stato.
Le informazioni circa le modalità del versamento sono state pubblicate nel comunicato del
Ministero dell’Interno dello scorso 10 settembre, attraverso il quale veniva annunciata l’imminente
pubblicazione del decreto in Gazzetta.
In dettaglio, si specifica che il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n.
1013096209 intestato a: TESORERIA VITERBO- MINISTERO INTERNO - ART 4 BIS DL
79/2012 indicando, inoltre, come causale del versamento: “CONTRIBUTO DEI REVISORI DEI
CONTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2013. – C. F. (codice fiscale dell’iscritto)”.
Una volta effettuato il versamento, ciascun iscritto, dovrà quindi accedere, con le proprie
credenziali (indirizzo di posta elettronica certificata e password), alla pagina internet del Ministero
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http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_contributo.html
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
http://www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php per l’inserimento delle coordinate del proprio
versamento entro il termine previsto per l’effettuazione dello stesso (11 novembre 2013).
Il Ministero verificherà la corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile
inoltrata dal competente Centro delle Poste al fine dei conseguenti eventuali provvedimenti.
A partire dal 1° gennaio 2014, data nella quale l’elenco entrerà a regime, i soggetti iscritti nello
stesso dovranno effettuare il versamento entro il termine del 30 aprile di ogni anno, oltre al dover
dimostrare il permanere dei requisiti per l’iscrizione come previsti dall’articolo 3 del DM n. 23 del 25
febbraio del 2012 (anzianità di iscrizione, esperienza e crediti formativi, distinti sulla base della fascia
dimensionale dell’ente locale), secondo le modalità ed i termini che verranno comunicati con apposito
avviso pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno.
ATTENZIONE!
Versamento da eseguire entro il prossimo 11 novembre 2013
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
7. PROCEDURA DI ESTRAZIONE A SORTE DEI NOMINATIVI DEI REVISORI
CHE COMPONGONO L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
A norma dell’articolo 5), comma 1) del D.M. n. 23/2012, è disposto che i revisori dei conti degli
enti locali siano scelti mediante l’estrazione a sorte tra i revisori iscritti nell’elenco formato secondo le
modalità descritte nei paragrafi precedenti.
Il procedimento relativo all’estrazione dei revisori negli enti locali, ha inizio con la
comunicazione da parte dell’Ente locale alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della provincia
di appartenenza del medesimo Ente locale, riguardante la data di scadenza dell’Organo di revisione
economico-finanziario.
Nella fase di prima applicazione del regolamento, tale comunicazione deve avvenire almeno 15
giorni prima della scadenza, mentre a regime almeno due mesi prima.
In caso di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza, la comunicazione alla Prefettura,
da parte dell’Ente, deve avvenire immediatamente e comuque non oltre il terzo giorno successivo alla
data di cessazione delle funzioni26.
A seguito di tale comunicazione, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 5, la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo comunica all’Ente o agli enti interessati la data, l’ora ed il
luogo nel quale si procederà all’estrazione, in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo
delegato ed eventualmente anche i rappresentanti dell’ente locale interessato. Tale comunicazione è
altresì pubblicata sul sito internet della Prefettura nella sezione dedicata ad ogni Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo.
L’estrazione avviene tramite il sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo
dall’elenco regionale dei revisori, in relazione alla fascia di appartenenza dell’Ente locale di cui all’art. 1,
comma 3, del Regolamento, tre nominativi per ciascun componente dell’organo di revisione
economico-finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l’ordine di estrazione di ciascun
nominativo.
26
Ministero degli Interni – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Circolare FL n. 07/2012
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
Sarà designato per la nomina di revisore dei conti dell’Ente interessato il primo degli estratti, al
quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due nel caso di rinuncia o impedimento dell’avente
diritto alla nomina.
Nel caso di organo collegiale, i primi tre nominativi estratti sono designati per la nomina,
mentre gli altri nominativi estratti potranno subentrare in caso di rinuncia o impedimento dei predetti,
nell’ordine generale di estrazione, vale a dire dal quarto al nono estratto.
In tal caso, l’articolo 6 del Regolamento prevede che le funzioni di presidente spettino al
componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di
incarichi, tali funzioni vengono assunte da colui che le ha svolte nell’ente di maggiore dimensione
demografica.
Dell’esito delle procedure di estrazione è redatto apposito processo verbale (Allegato 1), che
deve essere trasmesso senza ritardo all’Ente interessato, per la conseguente adozione della delibera di
nomina da parte del Consiglio dell’Ente locale dei soggetti estratti, previa verifica:
delle cause di incompatibilità di cui all’art. 23627 del TUEL (D Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
degli impedimenti di rieleggibilità di cui all’art. 23528 del TUEL
del limite all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 23829 del TUEL
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Articolo 236 Testo Unico Enti Locali: “Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che
hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai
dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni,
delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.”
28
Articolo 235 Testo Unico Enti Locali: “Durata dell'incarico e cause di cessazione.
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata
eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di
un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale,
calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui
agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
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Commissione Revisione Legale – Revisione Enti Locali
dell’eventuale rinuncia
Si segnala che, ad oggi, il Ministero dell’Interno non ha ancora chiarito quali debbano essere le
modalità attraverso le quali, gli enti locali debbano comunicare ai revisori estratti l’esito dell’estrazione,
né tantomeno le modalità attraverso le quali i revisori estratti debbano comunicare agli enti locali
l’eventuale accettazione o rinuncia dell’incarico.
L’esito dell’estrazione, con l’indicazione dei nominativi estratti, al pari della comunicazione di
apertura della procedura di estrazione, è pubblicata sul sito internet della Prefettura nella sezione
dedicata ad ogni Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. La graduatoria, che si viene a
determinare in seguito ad estrazione, ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non
successivamente; ne consegue che, per le sostituzioni di componenti dello stesso organo, a seguito di
eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo procedimento di estrazione.
Per esigenze di trasparenza, in data 15 maggio 2013 sul proprio sito internet, il Ministero
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato le caratteristiche tecniche
dell’algoritmo del software di gestione delle procedure informatiche di estrazione dall’elenco, al quale si
rimanda per approfondimenti30.
Le nuove modalità di selezione dei revisori si applicano esclusivamente agli enti locali
individuati dall’articolo 2), comma 1) del TUEL, ossia:
Comuni;
Province;
Comunità montane;
Unioni di comuni;
e non anche a consorzi , aziende speciali, organismi strumentali degli enti locali, ecc..
Tuttavia, gli enti o organismi strumentali degli enti locali, che avessero esigenza di ricorrere ad
un procedimento di nomina dell'organo di revisione - con le stesse modalità degli enti locali - per
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Articolo 238 Testo Unico Enti Locali: “Limiti all'affidamento di incarichi.
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale ciascun revisore non può assumere complessivamente più
di otto incarichi tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con
popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.
Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”
30
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori/rev_algoritmo.htm
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disposizione del proprio statuto o atto costitutivo potranno far ricorso in forma autonoma a criteri di
scelta con riferimento ai nominativi dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito
internet della Prefettura di appartenenza.
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ALLEGATO 1 : Modello ministeriale di verbale di estrazione dei Revisori di Enti Locali.
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Circolare n - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti