TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Civile
in funzione di
Sezione specializzata in materia d’impresa
Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti,
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 69856 – sub. 1 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell’anno 2014.
Letto il ricorso con il quale La Marca Ilaria Marielena, in seno al procedimento
avente ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni assunte dall’assemblea dei
soci della Sistema Cavallo s.r.l. alle adunanze del 4 giugno 2014 e del 25 giugno
2014, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione delle cennate deliberazioni;
eccepito la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nonché
l’incompetenza del Tribunale adito, per essere la controversia devoluta al Collegio
arbitrale in forza della clausola compromissoria trasfusa nello statuto, e,
comunque, ha chiesto il rigetto nel merito dell’istanza cautelare di parte avversa;
esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti costituite e lette le note
autorizzate.
OSSERVA
In apertura di motivazione va rilevato che non può nè deve vagliarsi in seno al
presente subprocedimento cautelare l'eccezione preliminare sollevata dalla
Sistema Cavallo s.r.l. e volta a far valere la nullità dell'atto di citazione, sul
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viste le difese svolte dalla Sistema Cavallo s.r.l. che, in via preliminare, ha
presupposto che la formulazione dello stesso non consentirebbe di individuare con
certezza il Tribunale adito.
Invero, l'istanza di sospensione di cui all'art. 2378 c.c., pur presupponendo la
previa impugnazione della delibera e pur dovendo essere formulata in seno a tale
giudizio di impugnazione, dà luogo ad un subprocedimento che presenta tratti di
autonomia rispetto al procedimento di merito a cognizione piena.
D'altro canto - contrariamente a quanto mostra di ritenere la resistente - la
nullità dell'atto di citazione non conduce, certamente, alla immediata declaratoria
della estinzione del giudizio, imponendo piuttosto l'adozione dei provvedimenti di
cui all'art. 164 c.p.c..
Non va taciuto, poi, che, a mente del citato art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di
citazione, per omessa indicazione o incertezza assoluta circa il Tribunale innanzi
al quale è proposta la domanda, rimane sanata per effetto della costituzione della
parte convenuta; inoltre, anche nel caso in cui il convenuto non si costituisca, è
necessario e sufficiente che l'istante provveda alla rinnovazione della citazione,
nel termine perentorio all'uopo accordato dal Giudice, affinché si produca analoga
sanatoria con effetto ex tunc.
Va, ora, esaminata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla società
resistente e volta a far valere l’incompetenza del Tribunale adito, per essere la
dello Statuto della Sistema Cavallo s.r.l..
In proposito va osservato che è ben vero che, in forza del disposto del quinto
comma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003 “[…] se la clausola compromissoria
consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità
di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con
ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera”.
Tuttavia, non può non rammentarsi che esula certamente dal novero delle
controversie vertenti su diritti disponibili, e come tali compromettibili in arbitri,
quella volta a far valere l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio di
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controversia all’attenzione devoluta al Collegio arbitrale, secondo le previsioni
esercizio, per omessa osservanza dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità
nella redazione di tale “documento contabile”.
E, nel caso di specie, La Marca Ilaria Marielena ha fondato le sue richieste,
cautelari e di merito, proprio sull’assunto del difetto di chiarezza, veridicità e
correttezza del bilancio di esercizio della Sistema Cavallo s.r.l., come approvato
nel corso dell’assemblea del 4 giugno 2014 e posto a base delle susseguenti
delibere ex art. 2482 ter c.c..
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, ai fini della
determinazione della competenza a provvedere sulla istanza di sospensione
all’attenzione, non può non tenersi conto delle regole che governano il
procedimento cautelare uniforme e che, in forza del rinvio contenuto nell’art. 669
quaterdecies c.p.c. – ed in difetto di espressa deroga ad opera dell’art. 2378 c.c. trovano applicazione anche nella fattispecie concreta.
Ed il riferimento è, in particolare, all’art. 669 quater c.c. che, al primo comma,
prevede testualmente che “quando vi è causa pendente per il merito, la domanda
(cautelare) deve essere proposta al giudice della stessa”.
Invero, la disposizione da ultimo citata, dando prevalenza “all’investitura
attuale” della causa di merito e non all’astratta competenza a conoscere della
stessa, contempla, in materia cautelare, un’ipotesi di competenza funzionale
Pertanto, atteso che, allo stato, il giudizio di impugnazione delle deliberazioni
assembleari in contestazione pende innanzi alla Sezione Specializzata in materia
di impresa dell’intestato Tribunale di Roma, la competenza a conoscere
dell’istanza di sospensione delle cennate delibere non può che radicarsi in capo al
Giudice adito per il merito.
Né potrebbe ritenersi “l’inutilità” della misura cautelare, quante volte sia dato
apprezzare la probabile fondatezza dell’eccezione preliminare volta a far valere
l’incompetenza del Giudice adito per il merito.
Ed infatti, l’art. 669 novies c.p.c. ricollega l’inefficacia del provvedimento
cautelare, fra l’altro, alla sentenza di merito che abbia dichiarato inesistente il
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inderogabile del giudice già investito del merito.
diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso, mentre nulla
prevede per l’ipotesi in cui la causa di merito venga definita con una pronuncia in
rito; pertanto, l’eventuale accoglimento dell’eccezione di compromesso e la
susseguente translatio iudicii non determinerebbero, comunque, l’inefficacia del
provvedimento cautelare assunto.
Attese, poi, le contrapposte argomentazioni svolte dalle parti con le note
autorizzate, va precisato che sussiste indubbiamente la legittimazione attiva e
l’interesse di La Marca Ilaria Marielena ad impugnare le deliberazioni per cui è
l’istanza di sospensione che ci occupa.
Ed infatti - come evidenziato anche dalla Suprema Corte – è ben vero che la
qualità di socio rientra tra le condizioni dell’azione volta all’annullamento di
delibere assembleari, per modo che essa deve sussistere al momento dell’avvio del
procedimento di impugnazione e persistere per la durata del giudizio e fino
all’emissione della decisione. Tuttavia, è parimenti vero che “ai principi sopra
richiamati fa eccezione il caso in cui il venir meno della qualità di socio in capo
all'impugnante sia conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimità egli
contesta. E' evidente che, in tal caso, anche la stessa legittimazione dell'attore ad
ulteriormente interferire con l'attività sociale sta o cade a seconda che la
deliberazione impugnata risulti o meno legittima. Se, insomma, l'annullamento
ciò costituisce giustappunto una delle ragioni per le quali la deliberazione viene
impugnata, sarebbe logicamente incongruo, e si porrebbe insanabilmente in
contrasto con i principi enunciati dall'art. 24 Cost., comma 1, l'addurre come
causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere
contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti” (Cass. Civ., Sez. I, 7
novembre 2008, n. 26842; conf., ex plurimis, Tribunale di Milano, 29 agosto
2013).
Pur palesandosi immeritevoli di seguito le eccezioni preliminari sollevate dalla
Sistema Cavallo s.r.l., ritiene questo Giudice che l'istanza di sospensione
formulata da La Marca Ilaria Marielena non possa trovare accoglimento.
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della deliberazione può condurre al ripristino della qualità di socio dell'attore, e
E tanto in considerazione del fatto che già al momento del deposito del ricorso
cautelare, le deliberazioni oggetto di censura, ed, in particolare, quelle ex art.
2482 ter c.c. – rispetto alle quali l’odierna istante ha invocato e rappresentato
l’interesse alla sospensione - erano state interamente eseguite.
In proposito va rammentato che l’utile accesso al rimedio di cui al terzo
comma dell'art. 2378 c.c. è ipotizzabile solo in relazione a quelle deliberazioni che
richiedano un’attività esecutiva e che, comunque, non siano state già interamente
eseguite.
E tanto anche in considerazione del fatto che al Giudice investito di un’istanza
ex art. 2378, III co., c.c. è dato impedire provvisoriamente - con il provvedimento
di sospensione - che la delibera venga portata ad ulteriore esecuzione, ma non
anche rimuovere gli atti esecutivi già compiuti e gli effetti che la medesima
deliberazione abbia già eventualmente prodotto.
Come certo noto sulla portata dell'espressione “esecuzione” contenuta nell’art.
2378, comma IV, si è svolto un ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale,
incentrato essenzialmente sulla possibilità di estendere o meno l’area operativa
della norma in oggetto alle delibere che, per loro natura, non debbano essere
eseguite.
E’, parimenti, noto che, a fronte di quanti hanno ipotizzato che della nozione in
da comprendere le sole delibere suscettibili di essere portate ad esecuzione
mediante il compimento di atti esecutivi esterni, altra parte della dottrina e
giurisprudenza ha propugnato una interpretazione estensiva della disposizione di
cui al quarto comma dell’art. 2378 c.c., come riferibile anche ai casi in cui la
delibera non necessiti di atti esecutivi di rilievo esterno e, tuttavia, sia tale da
dispiegare determinati effetti pregiudizievoli sul piano interno.
Va, tuttavia, precisato che, anche ove si intenda propugnare la lettura estensiva
della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 2378 c.c. (in quanto
maggiormente rispondente alla ratio sottesa a tale norma), l’utile accesso al
rimedio della sospensione trova pur sempre un limite invalicabile nella
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esame si dovesse fornire un’interpretazione puramente letterale e restrittiva, tale
circostanza che gli effetti propri della delibera si siano integralmente e
definitivamente realizzati.
Orbene, proprio argomentando da quanto sopra esposto, la consolidata
giurisprudenza di questo Tribunale - a partire da Trib. Roma, ord. 17 luglio 2001,
in procedimento Cecchi Gori Group FIN.MA.VI. s.p.a. ed altro c. Cecchi Gori
Communications S.p.A. – si è espressa nel senso che non possa essere disposta la
sospensione delle deliberazioni assembleari volte alla "copertura" di perdite che
abbiano eroso il capitale sociale, quante volte dette delibere abbiano già trovato
esecuzione.
In particolare, il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, ha avuto modo di
evidenziare che "esaurita, con la sottoscrizione ed il versamento dell’intero
aumento di capitale deliberato, l’esecuzione della delibera ex art. 2482 ter c.c.,
l’istanza di sospensione non può più trovare ingresso e la rimozione della
delibera, con efficacia retroattiva, nel caso di accertata sussistenza dei vizi
fondanti l’impugnazione, è compito del solo giudice di merito, non di quello della
cautela; ed infatti se è vero che - come sopra accennato - parte della dottrina e
della giurisprudenza di merito interpretano la disposizione del terzo comma
dell’art. 2378 c.c. in senso estensivo, come riferibile anche alla sospensione degli
effetti delle deliberazioni impugnate, è altrettanto vero che a tale interpretazione
compimento di una serie di atti esecutivi, e non anche laddove la deliberazione
abbia esaurito gli effetti suoi propri (ovvero la ricostituzione del capitale nella
misura deliberata)”.
Con riferimento, poi, alla deliberazione di approvazione del bilancio non può
non rammentarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale – che si ritiene di
condividere – a mente del quale “la delibera di approvazione del bilancio di
esercizio, per il suo carattere ricognitivo contabile, non necessita di alcuna
attività esecutiva e risulta pertanto insuscettibile di sospensione”.
Ora, è ben vero che l’istanza di sospensione può essere utilmente proposta
anche con riferimento alla deliberazione di approvazione di un bilancio, quante
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può accedersi solo quando l’esecuzione della deliberazione si sostanzi nel
volte si voglia paralizzare il compimento di atti o l’assunzione di decisioni fondate
sulle risultanze del medesimo bilancio; resta, tuttavia, fermo che il concreto
interesse alla misura cautelare e la fruibilità del rimedio ex art. 2378 c.c. vanno
esclusi laddove – come nel caso di specie – gli atti e le deliberazioni
consequenziali siano già stati portati a compimento.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all’esame della
fattispecie concreta deve rilevarsi che
 nel corso dell’assemblea del 4 giugno 2014 – assente l’odierna
ricorrente, pur regolarmente convocata – veniva approvato il bilancio
della Sistema Cavallo s.r.l. relativo all’esercizio 2013, dal quale
emergevano perdite per complessivi euro 322.697,00;
 in occasione della medesima adunanza, si deliberava di “approvare il
finanziamento dei soci in conto esercizio, sulla base delle vigenti norme
di legge, infruttifero e proporzionale, per euro 775.000” […] nonché
“di dare termine di giorni 30 – dalla comunicazione della presente
delibera – al socio La Marca per provvedere al versamento della quota
di rispettivo finanziamento soci non effettuata pariteticamente al socio
Pagni”;
 in tale frangente, a fronte dell’emergere di perdite tali da erodere
copertura delle stesse e veniva, pertanto, convocata l’assemblea per
l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e ss. c.c.;
 l’avviso di convocazione di tale ultima assemblea, fissata per il 25
giugno 2014, veniva spedito a La Marca Ilaria Marielena con lettera
raccomandata del 16 giugno 2014 (in conformità con le previsioni
codicistiche e statutarie);
 nel corso dell’assemblea del 25 giugno 2014, assente l’odierna
ricorrente, si deliberava di ripianare la complessiva perdita risultante
dal bilancio di esercizio al 31.12.2013 e dalla situazione patrimoniale al
31.03.2014 come segue: a) quanto ad euro 11.671,00 mediante le
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interamente il capitale sociale, si decideva di provvedere alla immediata
riserve ordinarie; b) quanto ad euro 99.000,00 mediante azzeramento
del capitale sociale; c) “quanto ad euro 212.026,00 mediante aumento
del capitale sociale ad euro 311.026,00, con contestuali sottoscrizione
e successiva riduzione del capitale sociale ad euro 99.000,00,
azzerando così la perdita, con precisazione che detto aumento del
capitale sociale, ai sensi dell’art. 2481 bis c.c., viene offerto in opzione
ai soci, che potranno sottoscriverlo e versarlo in proporzione alle quote
da ciascuno possedute, con precisazione che il capitale di nuova
emissione dovrà essere liberato per intero contestualmente alla
sottoscrizione, liberazione e quindi pagamento necessario per
ripianare le suddette perdite”;
 in occasione della medesima assemblea del 25 giugno 2014, il socio
Pagni Rodolfo sottoscriveva e versava il capitale sociale di nuova
emissione per euro
233.269,50 (proporzionale alla quota di
partecipazione già nella sua titolarità) mediante imputazione a capitale
dei versamenti eseguiti in conto futuro aumento capitale;
 inoltre, in tale occasione, il socio Pagni Rodolfo sottoscriveva e versava
anche la quota di spettanza della odierna ricorrente sull’aumento di
capitale deliberato, “subordinandone gli effetti alla condizione
opzione alla stessa spettante nel termine” all’uopo previsto (gg. 30
dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese);
 risulta, poi, dagli atti che il verbale della cennata assemblea veniva
trasmesso all’odierna ricorrente a mezzo PEC in data 30 giugno 2014;
 inoltre – per quanto inferibile dalla visura camerale in atti - la delibera
di cui sopra veniva iscritta nel Registro delle Imprese in data 11 luglio
2014;
 atteso, poi, che nel termine accordatole La Marca Ilaria Marielena non
provvedeva a sottoscrivere il deliberato aumento di capitale per la quota
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risolutiva che il socio La Marca Ilaria Marielena eserciti il diritto di
di sua spettanza, si consolidavano, in capo a Pagni Rodolfo, gli effetti
della sottoscrizione e liberazione già effettuati sotto condizione;
 pertanto, in data 11 settembre 2014, veniva comunicato e “pubblicato”
presso il Registro delle Imprese l’elenco aggiornato dei soci della
Sistema Cavallo s.r.l. (elenco nel quale figurava e figura il solo Pagni
Rodolfo).
Tali essendo le complessive emergenze in atti, è di palmare evidenza che al
momento della introduzione del giudizio di impugnazione e del presente
subprocedimento cautelare (07.11.2014), le deliberazioni in relazione alle quali La
Marca Ilaria Marielena ha formulato istanza di sospensione erano state già
interamente eseguite ed avevano prodotto gli effetti loro propri con la
ricostituzione del capitale sociale nella misura deliberata.
Pertanto, atteso che, come sopra già evidenziato, il provvedimento di
sospensione può “paralizzare” l’esecuzione delle delibere impugnate, ma non può
rimuovere gli atti esecutivi già compiuti e gli effetti già prodottisi, è di palmare
evidenza che, nella fattispecie concreta – prescindendo pure da ogni
apprezzamento in ordine al fumus boni juris delle censure svolte - non vi è
margine alcuno per far luogo alla sospensione sollecitata da La Marca Ilaria
Marielena.
fattispecie analoghe a quella all’attenzione - tra gli effetti diretti della
deliberazione ex art. 2482 ter c.c non può annoverarsi la perdita della qualità di
socio da parte dell’odierna ricorrente, per non aver, la Stessa, esercitato l’opzione
sull’aumento deliberato; invero, la perdita della qualità di socio costituisce un
effetto ulteriore ed indiretto della delibera, solo conseguente alla relativa
esecuzione.
Va, infine, osservato che l’odierna ricorrente, pur avendo genericamente
chiesto la sospensione delle deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci della
Sistema Cavallo s.r.l. alle adunanza del 4 giugno 2014 e del 25 giugno 2015, ha,
in realtà, svolto le proprie contestazioni con limitato riferimento alla deliberazione
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D’altro canto – come ripetutamente evidenziato dall’intestato Tribunale in
di approvazione del bilancio dell’esercizio 2013 ed alle susseguenti delibere ex
art. 2482 ter c.c..
Peraltro, in seno al presente subprocedimento La Marca Ilaria Marielena,
nell’indicare – ai fini della valutazione comparativa prescritta dall’art. 2378 c.c. il pregiudizio connesso all’esecuzione delle deliberazioni, ha posto l’accento sulle
sole conseguenze connesse all’estromissione dalla compagine sociale della
Sistema Cavallo s.r.l..
Tanto consente di ritenere che l’odierna ricorrente abbia inteso richiedere la
misura cautelare all’attenzione con limitato riferimento alla delibera di
approvazione del bilancio di esercizio ed alle deliberazioni ex art. 2482 ter s.r.l..
In conclusione, quindi, l’istanza di sospensione formulata da La Marca Ilaria
Marielena non può trovare accoglimento.
Ogni determinazione in ordine alle spese del presente subprocedimento
cautelare va rimessa alla sentenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile in funzione di Sezione
Specializzata in materia d’impresa, in persona del Giudice designato, Dott.ssa
Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 69856-1/2014
-
Rigetta le istanze di sospensione formulate da La Marca Ilaria Marielena.
-
Rimette alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del
presente subprocedimento cautelare.
Così deciso, in Roma, il 26 gennaio 2015.
Il Giudice
Clelia Buonocore
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R.G., così provvede:
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