TRIBUNALE DI ROMA Terza Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d’impresa Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 69856 – sub. 1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014. Letto il ricorso con il quale La Marca Ilaria Marielena, in seno al procedimento avente ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci della Sistema Cavallo s.r.l. alle adunanze del 4 giugno 2014 e del 25 giugno 2014, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione delle cennate deliberazioni; eccepito la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito nonché l’incompetenza del Tribunale adito, per essere la controversia devoluta al Collegio arbitrale in forza della clausola compromissoria trasfusa nello statuto, e, comunque, ha chiesto il rigetto nel merito dell’istanza cautelare di parte avversa; esaminata la documentazione prodotta, sentite le parti costituite e lette le note autorizzate. OSSERVA In apertura di motivazione va rilevato che non può nè deve vagliarsi in seno al presente subprocedimento cautelare l'eccezione preliminare sollevata dalla Sistema Cavallo s.r.l. e volta a far valere la nullità dell'atto di citazione, sul http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 viste le difese svolte dalla Sistema Cavallo s.r.l. che, in via preliminare, ha presupposto che la formulazione dello stesso non consentirebbe di individuare con certezza il Tribunale adito. Invero, l'istanza di sospensione di cui all'art. 2378 c.c., pur presupponendo la previa impugnazione della delibera e pur dovendo essere formulata in seno a tale giudizio di impugnazione, dà luogo ad un subprocedimento che presenta tratti di autonomia rispetto al procedimento di merito a cognizione piena. D'altro canto - contrariamente a quanto mostra di ritenere la resistente - la nullità dell'atto di citazione non conduce, certamente, alla immediata declaratoria della estinzione del giudizio, imponendo piuttosto l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c.. Non va taciuto, poi, che, a mente del citato art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione, per omessa indicazione o incertezza assoluta circa il Tribunale innanzi al quale è proposta la domanda, rimane sanata per effetto della costituzione della parte convenuta; inoltre, anche nel caso in cui il convenuto non si costituisca, è necessario e sufficiente che l'istante provveda alla rinnovazione della citazione, nel termine perentorio all'uopo accordato dal Giudice, affinché si produca analoga sanatoria con effetto ex tunc. Va, ora, esaminata l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla società resistente e volta a far valere l’incompetenza del Tribunale adito, per essere la dello Statuto della Sistema Cavallo s.r.l.. In proposito va osservato che è ben vero che, in forza del disposto del quinto comma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 5/2003 “[…] se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera”. Tuttavia, non può non rammentarsi che esula certamente dal novero delle controversie vertenti su diritti disponibili, e come tali compromettibili in arbitri, quella volta a far valere l’invalidità della delibera di approvazione del bilancio di http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 controversia all’attenzione devoluta al Collegio arbitrale, secondo le previsioni esercizio, per omessa osservanza dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità nella redazione di tale “documento contabile”. E, nel caso di specie, La Marca Ilaria Marielena ha fondato le sue richieste, cautelari e di merito, proprio sull’assunto del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio di esercizio della Sistema Cavallo s.r.l., come approvato nel corso dell’assemblea del 4 giugno 2014 e posto a base delle susseguenti delibere ex art. 2482 ter c.c.. Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, ai fini della determinazione della competenza a provvedere sulla istanza di sospensione all’attenzione, non può non tenersi conto delle regole che governano il procedimento cautelare uniforme e che, in forza del rinvio contenuto nell’art. 669 quaterdecies c.p.c. – ed in difetto di espressa deroga ad opera dell’art. 2378 c.c. trovano applicazione anche nella fattispecie concreta. Ed il riferimento è, in particolare, all’art. 669 quater c.c. che, al primo comma, prevede testualmente che “quando vi è causa pendente per il merito, la domanda (cautelare) deve essere proposta al giudice della stessa”. Invero, la disposizione da ultimo citata, dando prevalenza “all’investitura attuale” della causa di merito e non all’astratta competenza a conoscere della stessa, contempla, in materia cautelare, un’ipotesi di competenza funzionale Pertanto, atteso che, allo stato, il giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari in contestazione pende innanzi alla Sezione Specializzata in materia di impresa dell’intestato Tribunale di Roma, la competenza a conoscere dell’istanza di sospensione delle cennate delibere non può che radicarsi in capo al Giudice adito per il merito. Né potrebbe ritenersi “l’inutilità” della misura cautelare, quante volte sia dato apprezzare la probabile fondatezza dell’eccezione preliminare volta a far valere l’incompetenza del Giudice adito per il merito. Ed infatti, l’art. 669 novies c.p.c. ricollega l’inefficacia del provvedimento cautelare, fra l’altro, alla sentenza di merito che abbia dichiarato inesistente il http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 inderogabile del giudice già investito del merito. diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso, mentre nulla prevede per l’ipotesi in cui la causa di merito venga definita con una pronuncia in rito; pertanto, l’eventuale accoglimento dell’eccezione di compromesso e la susseguente translatio iudicii non determinerebbero, comunque, l’inefficacia del provvedimento cautelare assunto. Attese, poi, le contrapposte argomentazioni svolte dalle parti con le note autorizzate, va precisato che sussiste indubbiamente la legittimazione attiva e l’interesse di La Marca Ilaria Marielena ad impugnare le deliberazioni per cui è l’istanza di sospensione che ci occupa. Ed infatti - come evidenziato anche dalla Suprema Corte – è ben vero che la qualità di socio rientra tra le condizioni dell’azione volta all’annullamento di delibere assembleari, per modo che essa deve sussistere al momento dell’avvio del procedimento di impugnazione e persistere per la durata del giudizio e fino all’emissione della decisione. Tuttavia, è parimenti vero che “ai principi sopra richiamati fa eccezione il caso in cui il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante sia conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimità egli contesta. E' evidente che, in tal caso, anche la stessa legittimazione dell'attore ad ulteriormente interferire con l'attività sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima. Se, insomma, l'annullamento ciò costituisce giustappunto una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata, sarebbe logicamente incongruo, e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall'art. 24 Cost., comma 1, l'addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti” (Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2008, n. 26842; conf., ex plurimis, Tribunale di Milano, 29 agosto 2013). Pur palesandosi immeritevoli di seguito le eccezioni preliminari sollevate dalla Sistema Cavallo s.r.l., ritiene questo Giudice che l'istanza di sospensione formulata da La Marca Ilaria Marielena non possa trovare accoglimento. http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 della deliberazione può condurre al ripristino della qualità di socio dell'attore, e E tanto in considerazione del fatto che già al momento del deposito del ricorso cautelare, le deliberazioni oggetto di censura, ed, in particolare, quelle ex art. 2482 ter c.c. – rispetto alle quali l’odierna istante ha invocato e rappresentato l’interesse alla sospensione - erano state interamente eseguite. In proposito va rammentato che l’utile accesso al rimedio di cui al terzo comma dell'art. 2378 c.c. è ipotizzabile solo in relazione a quelle deliberazioni che richiedano un’attività esecutiva e che, comunque, non siano state già interamente eseguite. E tanto anche in considerazione del fatto che al Giudice investito di un’istanza ex art. 2378, III co., c.c. è dato impedire provvisoriamente - con il provvedimento di sospensione - che la delibera venga portata ad ulteriore esecuzione, ma non anche rimuovere gli atti esecutivi già compiuti e gli effetti che la medesima deliberazione abbia già eventualmente prodotto. Come certo noto sulla portata dell'espressione “esecuzione” contenuta nell’art. 2378, comma IV, si è svolto un ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale, incentrato essenzialmente sulla possibilità di estendere o meno l’area operativa della norma in oggetto alle delibere che, per loro natura, non debbano essere eseguite. E’, parimenti, noto che, a fronte di quanti hanno ipotizzato che della nozione in da comprendere le sole delibere suscettibili di essere portate ad esecuzione mediante il compimento di atti esecutivi esterni, altra parte della dottrina e giurisprudenza ha propugnato una interpretazione estensiva della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 2378 c.c., come riferibile anche ai casi in cui la delibera non necessiti di atti esecutivi di rilievo esterno e, tuttavia, sia tale da dispiegare determinati effetti pregiudizievoli sul piano interno. Va, tuttavia, precisato che, anche ove si intenda propugnare la lettura estensiva della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 2378 c.c. (in quanto maggiormente rispondente alla ratio sottesa a tale norma), l’utile accesso al rimedio della sospensione trova pur sempre un limite invalicabile nella http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 esame si dovesse fornire un’interpretazione puramente letterale e restrittiva, tale circostanza che gli effetti propri della delibera si siano integralmente e definitivamente realizzati. Orbene, proprio argomentando da quanto sopra esposto, la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale - a partire da Trib. Roma, ord. 17 luglio 2001, in procedimento Cecchi Gori Group FIN.MA.VI. s.p.a. ed altro c. Cecchi Gori Communications S.p.A. – si è espressa nel senso che non possa essere disposta la sospensione delle deliberazioni assembleari volte alla "copertura" di perdite che abbiano eroso il capitale sociale, quante volte dette delibere abbiano già trovato esecuzione. In particolare, il Tribunale di Roma, in sede di reclamo, ha avuto modo di evidenziare che "esaurita, con la sottoscrizione ed il versamento dell’intero aumento di capitale deliberato, l’esecuzione della delibera ex art. 2482 ter c.c., l’istanza di sospensione non può più trovare ingresso e la rimozione della delibera, con efficacia retroattiva, nel caso di accertata sussistenza dei vizi fondanti l’impugnazione, è compito del solo giudice di merito, non di quello della cautela; ed infatti se è vero che - come sopra accennato - parte della dottrina e della giurisprudenza di merito interpretano la disposizione del terzo comma dell’art. 2378 c.c. in senso estensivo, come riferibile anche alla sospensione degli effetti delle deliberazioni impugnate, è altrettanto vero che a tale interpretazione compimento di una serie di atti esecutivi, e non anche laddove la deliberazione abbia esaurito gli effetti suoi propri (ovvero la ricostituzione del capitale nella misura deliberata)”. Con riferimento, poi, alla deliberazione di approvazione del bilancio non può non rammentarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale – che si ritiene di condividere – a mente del quale “la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, per il suo carattere ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva e risulta pertanto insuscettibile di sospensione”. Ora, è ben vero che l’istanza di sospensione può essere utilmente proposta anche con riferimento alla deliberazione di approvazione di un bilancio, quante http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 può accedersi solo quando l’esecuzione della deliberazione si sostanzi nel volte si voglia paralizzare il compimento di atti o l’assunzione di decisioni fondate sulle risultanze del medesimo bilancio; resta, tuttavia, fermo che il concreto interesse alla misura cautelare e la fruibilità del rimedio ex art. 2378 c.c. vanno esclusi laddove – come nel caso di specie – gli atti e le deliberazioni consequenziali siano già stati portati a compimento. Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all’esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che nel corso dell’assemblea del 4 giugno 2014 – assente l’odierna ricorrente, pur regolarmente convocata – veniva approvato il bilancio della Sistema Cavallo s.r.l. relativo all’esercizio 2013, dal quale emergevano perdite per complessivi euro 322.697,00; in occasione della medesima adunanza, si deliberava di “approvare il finanziamento dei soci in conto esercizio, sulla base delle vigenti norme di legge, infruttifero e proporzionale, per euro 775.000” […] nonché “di dare termine di giorni 30 – dalla comunicazione della presente delibera – al socio La Marca per provvedere al versamento della quota di rispettivo finanziamento soci non effettuata pariteticamente al socio Pagni”; in tale frangente, a fronte dell’emergere di perdite tali da erodere copertura delle stesse e veniva, pertanto, convocata l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e ss. c.c.; l’avviso di convocazione di tale ultima assemblea, fissata per il 25 giugno 2014, veniva spedito a La Marca Ilaria Marielena con lettera raccomandata del 16 giugno 2014 (in conformità con le previsioni codicistiche e statutarie); nel corso dell’assemblea del 25 giugno 2014, assente l’odierna ricorrente, si deliberava di ripianare la complessiva perdita risultante dal bilancio di esercizio al 31.12.2013 e dalla situazione patrimoniale al 31.03.2014 come segue: a) quanto ad euro 11.671,00 mediante le http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 interamente il capitale sociale, si decideva di provvedere alla immediata riserve ordinarie; b) quanto ad euro 99.000,00 mediante azzeramento del capitale sociale; c) “quanto ad euro 212.026,00 mediante aumento del capitale sociale ad euro 311.026,00, con contestuali sottoscrizione e successiva riduzione del capitale sociale ad euro 99.000,00, azzerando così la perdita, con precisazione che detto aumento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2481 bis c.c., viene offerto in opzione ai soci, che potranno sottoscriverlo e versarlo in proporzione alle quote da ciascuno possedute, con precisazione che il capitale di nuova emissione dovrà essere liberato per intero contestualmente alla sottoscrizione, liberazione e quindi pagamento necessario per ripianare le suddette perdite”; in occasione della medesima assemblea del 25 giugno 2014, il socio Pagni Rodolfo sottoscriveva e versava il capitale sociale di nuova emissione per euro 233.269,50 (proporzionale alla quota di partecipazione già nella sua titolarità) mediante imputazione a capitale dei versamenti eseguiti in conto futuro aumento capitale; inoltre, in tale occasione, il socio Pagni Rodolfo sottoscriveva e versava anche la quota di spettanza della odierna ricorrente sull’aumento di capitale deliberato, “subordinandone gli effetti alla condizione opzione alla stessa spettante nel termine” all’uopo previsto (gg. 30 dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese); risulta, poi, dagli atti che il verbale della cennata assemblea veniva trasmesso all’odierna ricorrente a mezzo PEC in data 30 giugno 2014; inoltre – per quanto inferibile dalla visura camerale in atti - la delibera di cui sopra veniva iscritta nel Registro delle Imprese in data 11 luglio 2014; atteso, poi, che nel termine accordatole La Marca Ilaria Marielena non provvedeva a sottoscrivere il deliberato aumento di capitale per la quota http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 risolutiva che il socio La Marca Ilaria Marielena eserciti il diritto di di sua spettanza, si consolidavano, in capo a Pagni Rodolfo, gli effetti della sottoscrizione e liberazione già effettuati sotto condizione; pertanto, in data 11 settembre 2014, veniva comunicato e “pubblicato” presso il Registro delle Imprese l’elenco aggiornato dei soci della Sistema Cavallo s.r.l. (elenco nel quale figurava e figura il solo Pagni Rodolfo). Tali essendo le complessive emergenze in atti, è di palmare evidenza che al momento della introduzione del giudizio di impugnazione e del presente subprocedimento cautelare (07.11.2014), le deliberazioni in relazione alle quali La Marca Ilaria Marielena ha formulato istanza di sospensione erano state già interamente eseguite ed avevano prodotto gli effetti loro propri con la ricostituzione del capitale sociale nella misura deliberata. Pertanto, atteso che, come sopra già evidenziato, il provvedimento di sospensione può “paralizzare” l’esecuzione delle delibere impugnate, ma non può rimuovere gli atti esecutivi già compiuti e gli effetti già prodottisi, è di palmare evidenza che, nella fattispecie concreta – prescindendo pure da ogni apprezzamento in ordine al fumus boni juris delle censure svolte - non vi è margine alcuno per far luogo alla sospensione sollecitata da La Marca Ilaria Marielena. fattispecie analoghe a quella all’attenzione - tra gli effetti diretti della deliberazione ex art. 2482 ter c.c non può annoverarsi la perdita della qualità di socio da parte dell’odierna ricorrente, per non aver, la Stessa, esercitato l’opzione sull’aumento deliberato; invero, la perdita della qualità di socio costituisce un effetto ulteriore ed indiretto della delibera, solo conseguente alla relativa esecuzione. Va, infine, osservato che l’odierna ricorrente, pur avendo genericamente chiesto la sospensione delle deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci della Sistema Cavallo s.r.l. alle adunanza del 4 giugno 2014 e del 25 giugno 2015, ha, in realtà, svolto le proprie contestazioni con limitato riferimento alla deliberazione http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 D’altro canto – come ripetutamente evidenziato dall’intestato Tribunale in di approvazione del bilancio dell’esercizio 2013 ed alle susseguenti delibere ex art. 2482 ter c.c.. Peraltro, in seno al presente subprocedimento La Marca Ilaria Marielena, nell’indicare – ai fini della valutazione comparativa prescritta dall’art. 2378 c.c. il pregiudizio connesso all’esecuzione delle deliberazioni, ha posto l’accento sulle sole conseguenze connesse all’estromissione dalla compagine sociale della Sistema Cavallo s.r.l.. Tanto consente di ritenere che l’odierna ricorrente abbia inteso richiedere la misura cautelare all’attenzione con limitato riferimento alla delibera di approvazione del bilancio di esercizio ed alle deliberazioni ex art. 2482 ter s.r.l.. In conclusione, quindi, l’istanza di sospensione formulata da La Marca Ilaria Marielena non può trovare accoglimento. Ogni determinazione in ordine alle spese del presente subprocedimento cautelare va rimessa alla sentenza di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile in funzione di Sezione Specializzata in materia d’impresa, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. 69856-1/2014 - Rigetta le istanze di sospensione formulate da La Marca Ilaria Marielena. - Rimette alla sentenza di merito ogni determinazione sulle spese del presente subprocedimento cautelare. Così deciso, in Roma, il 26 gennaio 2015. Il Giudice Clelia Buonocore http://bit.ly/1iUHUN2 Firmato Da: BUONOCORE CLELIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 820f7 R.G., così provvede: