DICO, FAMIGLIA E DINTORNI.
INDICE





1. DICO E DINTORNI. BREVE ANALISI
STORICA.
2. DICO. DECRETO LEGGE 08.02.07.
3. FAMIGLIA, DICO E COSTITUZIONE.
4. CONVIVENTI E ATTUALE LEGISLAZIONE.
5. LA RIFLESSIONE ECCLESIALE.
Relatore: Giuseppe Zeppegno
1
1. DICO E DINTORNI. BREVE
ANALISI STORICA.
2
Famiglia in trasformazione?
3


Dalla famiglia patriarcale (nonni,
figli, nipoti, nuore, ecc…), alla
famiglia nucleare (genitori, figli)
Dalla famiglia nucleare
(costituitasi almeno con atto
civile) alle unioni di:
- conviventi: coppie non
sposate, che vivono sotto lo
stesso tetto
4
- omosessuali …
- allargate: divorziati
risposati con figli del
primo e secondo
matrimonio
5
Le ragioni culturali
6


La sessualità a disposizione
della libertà che decide
quale significato attribuirvi.
Si pone la base per una
libera interpretazione
dell’istituto matrimoniale e
familiare.
7
I PACS ALLA RIBALTA
PATTI CIVILI DI SOLIDARIETÀ
O
MATRIMONIO LEGGERO
PER
ETEROSESSUALI
ED
OMOSESSUALI
8
Risoluzione del Parlamento Europeo
(19 gennaio 2006)
matrimonio gay
=
diritto fondamentale
legislazioni che lo rifiutano = omofobiche
9
Le motivazioni


Gli aderenti ai diversi partiti possono
costituire un intergruppo
(sull’economia sociale, sulla difesa
della famiglia, …)
L’intergruppo gay e lesbico conta 120
aderenti (è il più numeroso
all’interno del Parlamento Europeo)
10
I PACS IN EUROPA
DANIMARCA 1989
NORVEGIA 1993
SVEZIA 1994
BELGIO 1998
FRANCIA 1999
OLANDA 2001
FINLANDIA 2001
SPAGNA
GERMANIA
2001
Unioni omosessuali
possibili dal 2005
PORTOGALLO
2001
Solo alcune decine di coppie
REGNO
UNITO
2005
hanno usufruito
della Legge.
SPAGNA 2005
11
IL CONFRONTO CON L’AMERICA


CANADA: legge
favorevole dal
2006
STATI UNITI: la
maggio parte
degli Stati dice
no ai pacs
12
La legge francese
Pacte civil
de solidarité
944/1999


Riconosce le coppie di fatto anche
tra persone dello stesso sesso
La legge è servita a modello per
l’Italia
13
La legge francese
Art. 515.1:
 contratto bilaterale a titolo oneroso
 giuridicamente estraneo al
matrimonio (il celibe resta celibe)
 suppone:
- vita di coppia, residenza comune,
contribuzione a vita comune
- non obbliga alla fedeltà, soccorso,
assistenza
14
Art. 515.2

Non possono concludere un
patto ascendenti e discendenti
in linea retta, affini in linea
retta, collaterali sino al terzo
grado incluso, persone già unite
a qualcun altro con pacs o
matrimonio
15
Art 515.3
 Il patto si stipula portando una
dichiarazione congiunta al
cancelliere del tribunale di
istanza nella cui giurisdizione i
contraenti hanno residenza
 Il cancelliere, dopo aver
controllato l’insieme dei
documenti, iscrive il patto in un
apposito registro e restituisce la
dichiarazione ai contraenti
16
Art 515.4 e 5


Dalla stipula del patto i
contraenti hanno in comune ciò
che riguarda l’abitazione
comune e tutti i beni dichiarati
comuni di volta in volta al
momento della stipula dei
successivi acquisti
Godono di alcune agevolazioni
17
fiscali



Art 515.7
Il patto può essere sciolto con una
dichiarazione consegnata al
cancelliere e da questi riportata nel
registro
È sufficiente la dichiarazione di
scioglimento di uno dei due
contraenti (7,2% nei primi tre anni)
18



Il cancelliere notifica lo
scioglimento all’atro contraente
Decorsi tre mesi il patto decade
Il giudice, se le parti non si
accordano, potrà stabilire una
riparazione per il danno subito
19
L’accoglienza dei patti francesi dalle
diverse religioni
 ISLAMICI
(La Croix,
8.10.1998): Unica unione
valida è quella aperta alla
filiazione.
 EBREI (La Croix, 8.10.1998):
Segno della dissoluzione dei
valori nella società francese.
20
L’accoglienza dei patti francesi da parte
delle diverse religioni
PROTESTANTI (La Croix,
16.09.1998): La società continui
a sostenere il matrimonio tra un
uomo e una donna.
 CATTOLICI: (Documento
Conferenza episcopale
francese): Une loi inutile et
dangereuse, 16.09.1998.

21
La situazione italiana



2003: nuclei familiari
22.000.000
Unioni di fatto:
564.000 nel 2003
(263.280 tra celibi)
[227.000 nel 1993 (67.000 tra celibi)]
 1,8 % del totale
22
Le proposte di legge italiane



RADICALI
MOVIMENTO
OMOSESSUALE (Arcigay)
PARTITI DELLA SINISTRA
STORICA
23
La proposta radicale


Pacs per tutte
le coppie
(eterosessuali
ed
omosessuali)
Estendere
l’istituto del
matrimonio
anche alle
coppie
omosessuali
24
DSM IV
(MANUALE DIAGNOSTICO DEI
DISTURBI MENTALI)
La proposta di Grillini (Arcigay)
Non individua più l’omosessualità
tra i disturbi della personalità.
Riconoscimento dell’identità
ricevuta (della condizione gay si
può solo constatare l’esistenza)
Riconoscimento
alle famiglie
omosessuali
degli stessi diritti
delle famiglie
eterosessuali
25
Argomenti addotti dagli omosessuali


Gli omosessuali sono una
minoranza con gli stessi diritti
delle altre minoranze
A chi è vissuto a lungo con un
compagno gay è spesso negato
il diritto di assistere il proprio
partner, di subentrare
nell’affitto della casa, di
ottenere la pensione, …
26
Il problema dei figli per le coppie omosessuali
«Quanto alla questione
dell’adozione, o
dell’inseminazione artificiale,
si tratta di un capitolo
totalmente estraneo a tutte le
proposte di legge pendenti
davanti al Parlamento italiano,
e che non è al momento
oggetto di specifiche
rivendicazioni da parte
nostra» (Grillini).
27
2. DICO. DECRETO LEGGE 08.02.07
28
08.02.07
Ministero delle politiche per la famiglia
Ministero per i diritti e le pari opportunità
Decreto di legge sulle unioni di fatto
DICO
Diritti e doveri
delle persone stabilmente
conviventi
NO MATRIMONIO DI SERIE B
NO PACS
29
Presentazione del decreto di legge

Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche
dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli
affettivi, che convivono stabilmente e si
prestano assistenza e solidarietà materiale e
morale, non legate da vincoli di matrimonio,
parentela in linea retta entro il secondo
grado, affinità in linea retta entro il secondo
grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela
o amministrazione di sostegno, sono titolari
dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti
dalla presente legge.
30
2. La convivenza di cui al comma 1 è
provata dalle risultanze anagrafiche in
conformità agli articoli 4, 13 comma 1
lettera b), 21 e 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, secondo le modalità stabilite
nel medesimo decreto per l’iscrizione, il
mutamento o la cancellazione. E’ fatta
salva la prova contraria sulla sussistenza
degli elementi di cui al comma 1 e delle
cause di esclusione di cui all’articolo 2.
Chiunque ne abbia interesse può fornire la
prova che la convivenza è iniziata
successivamente o è terminata in data
diversa rispetto alle risultanze
anagrafiche.
31
3. Relativamente alla convivenza di cui
al comma 1,
- qualora la dichiarazione all’ufficio di
anagrafe non sia resa contestualmente
da entrambi i conviventi, il convivente
che l’ha resa ha l’onere di darne
comunicazione mediante lettera
raccomandata con avviso di
ricevimento all’altro convivente;
- la mancata comunicazione preclude la
possibilità di utilizzare le risultanze
anagrafiche a fini probatori ai sensi
della presente legge.
32
4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà
previsti dalla presente legge
presuppone l’attualità della
convivenza.
5. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche
all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero.
6. Ai fini della presente legge i
soggetti di cui al comma 1 sono
definiti “conviventi”.
33
Art. 2
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle persone:
a) delle quali l’una sia stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge
dell’altra o sulla persona con la quale l’altra
conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
ovvero sulla base di analoga disciplina
prevista da altri ordinamenti;
b) delle quali l’una sia stata rinviata a
giudizio, ovvero sottoposta a misura
cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
c) legate da rapporti contrattuali, anche
lavorativi, che comportino necessariamente
l’abitare in comune.
34
Art. 3 ( Sanzioni )
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di beneficiare delle
disposizioni della presente legge, chiede
l’iscrizione anagrafica in assenza di
coabitazione ovvero dichiara falsamente di
essere convivente ai sensi della presente
legge, è punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da euro 3000 a euro
10000.
2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1
produce la nullità degli atti conseguenti; i
pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi
dell’articolo 2033 del codice civile.
35

Art. 4
(Assistenza per malattia o
ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di
assistenza pubbliche e private
disciplinano le modalità di
esercizio del diritto di accesso
del convivente per fini di visita e
di assistenza nel caso di
malattia o ricovero dell’altro
convivente.
36
Art. 5
( Decisioni in materia di salute e per
il caso di morte)
1. Ciascun convivente può designare
l’altro quale suo rappresentante:
a) in caso di malattia che comporta
incapacità di intendere e volere, al
fine di concorrere alle decisioni in
materia di salute, nei limiti previsti
dalle disposizioni vigenti;
b) in caso di morte, per quanto
riguarda la donazione di organi, le
modalità di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie, nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti.
37
2. La designazione è
effettuata mediante
atto scritto e
autografo; in caso di
impossibilità a
redigerlo, viene
formato un processo
verbale alla presenza
di tre testimoni, che lo
sottoscrivono.
38
Art. 6
(Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o
apolide, convivente con un cittadino italiano
e comunitario, che non ha un autonomo
diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio
di un permesso di soggiorno per convivenza.
2. Il cittadino dell’Unione europea,
convivente con un cittadino italiano, che non
ha un autonomo diritto di soggiorno, ha
diritto all’iscrizione anagrafica di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2004/38/CE.
39

Art. 7
( Assegnazione di alloggi di
edilizia pubblica )
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano
tengono conto della convivenza di
cui all’articolo 1 ai fini
dell’assegnazione di alloggi di
edilizia popolare o residenziale
pubblica.
40
Art. 8 ( Successione nel contratto di
locazione )
1. In caso di morte di uno dei
conviventi che sia conduttore nel
contratto di locazione della comune
abitazione, l’altro convivente può
succedergli nel contratto, purché la
convivenza perduri da almeno tre
anni ovvero vi siano figli comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1
si applica anche nel caso di
cessazione della convivenza nei
confronti del convivente che intenda
subentrare nel rapporto di locazione.
41
Art. 9
( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro )
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano
i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei
conviventi dipendenti pubblici e privati al
fine di agevolare il mantenimento della
comune residenza, prevedendo tra i requisiti
per l’accesso al beneficio una durata almeno
triennale della convivenza.
2. Il convivente che abbia prestato attività
lavorativa continuativa nell’impresa di cui
sia titolare l’altro convivente può chiedere,
salvo che l’attività medesima si basi su di un
diverso rapporto, il riconoscimento della
partecipazione agli utili dell’impresa, in
proporzione dell’apporto fornito.
42
Art. 10
(Trattamenti previdenziali e
pensionistici)
1. In sede di riordino della normativa
previdenziale e pensionistica, la
legge disciplina i trattamenti da
attribuire al convivente, stabilendo
un requisito di durata minima della
convivenza, commisurando le
prestazioni alla durata della
medesima e tenendo conto delle
condizioni economiche e patrimoniali
del convivente superstite.
43
Art. 11
( Diritti successori )
1. Trascorsi nove anni dall’inizio della
convivenza, il convivente concorre alla
successione legittima dell’altro convivente,
secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Il convivente ha diritto a un terzo
dell’eredità se alla successione concorre un
solo figlio e ad un quarto se concorrono due
o più figli. In caso di concorso con
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle
anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con
gli altri, al convivente è devoluta la metà
dell’eredità.
44
3. In mancanza di figli, di ascendenti, di
fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i
due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri
parenti entro il secondo grado in linea
collaterale, l’intera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni
dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i
diritti dei legittimari, spettano i diritti di
abitazione nella casa adibita a residenza
della convivenza e di uso sui mobili che la
corredano, se di proprietà del defunto o
comuni.
Tali diritti gravano sulla quota spettante al
convivente.
45
5. Quando i beni ereditari di un
convivente vengono devoluti, per
testamento o per legge, all’altro
convivente, l’aliquota sul valore
complessivo netto dei beni prevista
dall’articolo 2, comma 48, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è
stabilita nella misura del cinque per
cento sul valore complessivo netto
eccedente i 100.000 euro.
46
Art. 12
(Obbligo alimentare)
1. Nell’ipotesi in cui uno dei
conviventi versi in stato di bisogno e
non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento, l’altro
convivente è tenuto a prestare gli
alimenti oltre la cessazione della
convivenza, purché perdurante da
almeno tre anni, con precedenza sugli
altri obbligati, per un periodo
determinato in proporzione alla
durata della convivenza. L’obbligo di
prestare gli alimenti cessa qualora
l’avente diritto contragga matrimonio
o inizi una nuova convivenza ai sensi
47
dell’articolo 1.
Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali )
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi
previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni
di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le
modalità dalle stesse previste.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, può essere fornita la prova di
una data di inizio della convivenza anteriore a quella
delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La
disposizione di cui al presente comma non ha effetti
relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della
presente legge.
3. Il termine di cui al comma 2 viene computato
escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i
conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1,
comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.
48
4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di
ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta
di un convivente, da parte del superstite, la prova di
una data di inizio della convivenza anteriore a quella
della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque
successiva al triennio di separazione calcolato a far
tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi
al presidente del tribunale.
5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le
agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore
dell’ex coniuge cessano quando questi risulti
convivente ai sensi della presente legge.
6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le
agevolazioni previsti dalla presente legge cessano
qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.
49


Art. 14
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4
milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5 milioni a
decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità
(09 febbraio 2007)
50
3. FAMIGLIA, DICO E COSTITUZIONE
51
Famiglia e Costituzione
Costituzione, I parte, II titolo, Rapporti
etico sociali:
 Costituzione, art. 29:
«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia
come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza
morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare».

52
Famiglia e Costituzione


Ulteriori specificazioni:
Costituzione, art. 30:
«È dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio. Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti
i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità».
53
Famiglia e Costituzione


Ulteriori specificazioni:
Costituzione, art. 31:
«La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie
numerose. Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
istituti necessari a tale scopo».
54
Famiglia e Costituzione
Ulteriori specificazioni:
 Costituzione, art. 36:
«Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa
…».

55
Famiglia e Costituzione
Ulteriori specificazioni:
 Costituzione, art. 37:
«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione …».

56
Osservazioni.
Famiglia e Costituzione


La qualificazione costituzionale di
famiglia riguarda la famiglia
- tradizionalmente intesa
- fondata sul matrimonio.
Altre formazioni sociali non sono
parificate alla famiglia (art. 29).
57
Un riferimento ai DICO?

Costituzione, art. 2:
«La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale».
58
Un riferimento ai DICO?


Art 3:Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
59
4. Conviventi e attuale legislazione
60
LE RICHIESTE
LE TUTELE GIÀ
PREVISTE DALLA
LEGGE
L’assistenza
in ospedale
Nessuna legge
impedisce di
visitare o accudire
il convivente in
caso di malattia o
ricovero. È il
paziente che
decide da chi farsi
assistere.
TUTELARSI COL
DIRITTO PRIVATO
61
LE RICHIESTE
LE TUTELE GIÀ PREVISTE DALLA
LEGGE
Le decisioni in materia
di salute
Il titolare di decisioni è
solo il paziente.
Donazioni degli organi
Il convivente ha il
diritto di decidere in
assenza di indicazioni
del diretto interessato
(legge 91/99).
62
LE RICHIESTE
LE TUTELE GIÀ
PREVISTE DALLA
LEGGE
TUTELARSI COL DIRITTO
PRIVATO
Il tutore legale
In caso di
incapacità, il
giudice nomina un
tutore, preferendo
il coniuge o il
convivente (art.
424 c.c.).
Con atto pubblico o
scrittura privata
autenticata una persona
può designare chi sarà il
proprio amministratore di
sostegno, in previsione di
una propria futura
incapacità (art. 408 c.c.).
Gli alloggi e
l’affitto
Il convivente
subentra nel
contratto di locazione
in caso di morte del
conduttore (art 6, L.
392/78; Cort. Cost.
559/89)
I conviventi possono
decidere di essere
entrambi titolari del
contratto di locazione.
63
LE RICHIESTE
LE TUTELE GIÀ
PREVISTE DALLA
LEGGE
Il lavoro
Il convivente, come il
coniuge, ha diritto a un
permesso retribuito di
tre giorni lavorativi
all’anno in caso di
decesso o documentata
grave infermità del
partner (L.53/00).
Le pensioni e la
previdenza
I fondi pensione
complementari
prevedono la possibilità
di reversibilità a favore
del convivente.
TUTELARSI COL
DIRITTO PRIVATO
Il convivente può
stipulare a favore
dell’altro contratti di
previdenza privata e
polizze sanitarie
private.
64
LE RICHIESTE LE TUTELE GIÀ PREVISTE
DALLA LEGGE
Processi e
carcere
Il convivente, come il coniuge, non
è tenuto a testimoniare contro il
proprio partner.
È riconosciuto al detenuto il diritto
di avere colloqui anche con il
convivente.
È attribuito un permesso al
condannato in caso di imminente
pericolo di vita di un familiare,
intendendo anche il convivente
(L.354/75).
Il convivente può proporre la
domanda di grazia.
65
LE RICHIESTE LE TUTELE GIÀ PREVISTE
DALLA LEGGE
Risarcimento
alle vittime del
Il convivente è
terrorismo e
destinatario
della criminalità
dell’assegno
organizzata
vitalizio
in caso di morte
del partner
(DPR 510/99).
66
VERSO UNA PRIMA SINTESI


Alcune situazioni sono tutelate dalle leggi
vigenti, altre possono essere sanate con
modifiche di alcune norme giuridiche a
favore di tutti i conviventi
Altri diritti (al patrimonio, alla locazione,
…) possono già essere messi in opera dai
conviventi stessi nel rispetto della piena
autonomia (testamenti, locazioni della
casa stipulata congiuntamente, …)
67
NECESSARI DISTINGUO …
COLORO CHE NON VOGLIONO SPOSARSI
1. Se non vogliono assumere il vincolo del
matrimonio perché ritengono la loro unione
un fatto privato che può recedere in ogni
momento senza traumi e complicazioni, non
è il caso che la legge se ne occupi perché la
loro intenzione è proprio quella di non essere
legati giuridicamente.
2. Se non vogliono assumere i doveri
dell’istituto matrimoniale ma accettano una
certa visibilità può essere utile accordare loro
dei diritti.
68
Benedetto XVI, Discorso agli Amministratori
della Regione Lazio, 11 gennaio 2007.
«È necessaria una politica della famiglia
 COLORO CHE NON POSSONO SPOSARSI
e per la famiglia (…). Si tratta cioè di
per mancanza
lavorative,
incrementare
le iniziative di
checondizioni
possono
rendere
meno difficile eogravosa
per le
economiche
psicologiche
adeguate.
giovani coppie la formazione di una
famiglia, e poi la generazione e
l’educazione
dei figli,
favorendo
 Una
corretta
politica
familiare non può
l’occupazione giovanile, contenendo per
accontentarsi di tacitare le coscienze dei
quanto possibile il costo degli alloggi,
governanti
offrendo
un “piccolo
aumentando
il numero
delle scuole
materne e degli
matrimonio”
maasili-nido».
deve attivare iniziative
sociali a favore della famiglia.
69


COLORO CHE NON POSSONO SPOSARSI
per impedimenti transitori (minore età,
attesa di divorzio, …).
Non possono neppure accedere ai DICO,
quindi l’offerta per loro è priva di
significato.
70
Dietro l’angolo …
LA SITUAZIONE DEL BELGIO
71
Le tappe del cambiamento
del diritto di famiglia




13 febbraio 2003:
matrimonio a persone dello
stesso sesso
24 aprile 2003: adottanti di
sesso diverso
20 aprile 2006: adottanti
anche dello stesso sesso
15 giugno 2006: senato
approva legge sulla PMA
72
Art. 2 legge PMA
Autore del progetto
genitoriale è ogni persona
che abbia deciso di diventare
genitore per il tramite di una
PMA, effettuata o no a partire
dai propri gameti o
embrioni»
73
Progetti di legge
Maternità sostitutiva per le coppie
sterili
Omosessuali maschi con madre
gestante
74
Un problema aperto …

La psicologia dell’età evolutiva insiste
sull’importanza per l’armonico sviluppo
dei bambini di possedere una doppia
figura genitoriale (maschile e
femminile) …
75
5. LA RIFLESSIONE ECCLESIALE
NOTA DEL CONSIGLIO PERMANENTE A
RIGUARDO DELLA FAMIGLIA FONDATA SUL
MATRIMONIO E DI INIZIATIVE LEGISLATIVE IN
MATERIA DI UNIONI DI FATTO, 28 marzo 2007
76
«Non a caso l’esito più evidente
del buon funzionamento di una
coppia si esprime nella
generatività (sia essa biologica o
che
si realizza
proprio
 «Nonsociale),
abbiamo
interessi
politici
da
grazie all’incontro di differenze e
affermare;
solo
sentiamo
il
dovere
rappresenta ciò che di più vitale
dare iled
nostro
contributo
al umano
bene
appagante
l’essere
comune
…». possa sperimentare».
adulto

di
«Solo la
famiglia aperta alla vita può
R. Iafrate, Passa dal cuore il futuro dell’uomo
realizzato, Convegno
di Verona della
2007.
essere considerata
vera cellula
società perché garantisce la continuità
e la cura delle generazioni».
77


«Queste riflessioni non pregiudicano il
riconoscimento della dignità di ogni
persona; a tutti confermiamo il nostro
rispetto e la nostra sollecitudine
pastorale».
«Siamo consapevoli che ci sono situazioni
concrete nelle quali possono essere utili
garanzie e tutele giuridiche per la
persona che convive. A questa attenzione
non siamo per principio contrari».
78



«Siamo però convinti che questo obiettivo
sia perseguibile nell’ambito dei diritti
individuali, senza ipotizzare una nuova
figura giuridica che sarebbe alternativa al
matrimonio e alla famiglia e produrrebbe
più guasti di quelli che vorrebbe sanare».
«Una parola impegnativa ci sentiamo di
rivolgere specialmente ai cattolici che
operano in ambito politico».
«Lo facciamo con l’insegnamento del
Papa …
79

Esortazione apostolica post–sinodale
Sacramentum Caritatis: «i politici e i
legislatori cattolici, consapevoli della loro
grave responsabilità sociale, devono
sentirsi particolarmente interpellati dalla
loro coscienza, rettamente formata, a
presentare e sostenere leggi ispirate ai
valori fondati nella natura umana», tra i
quali rientra «la famiglia fondata sul
matrimonio tra uomo e donna» (n. 83).
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DICO. PROSPETTIVE E ORIENTAMENTI PER LA FAMIGLIA.