Milano 7 marzo 2014 A cura di Giovanni Rizzi Manca nel nostro ordinamento una disciplina organica del fenomeno “convivenza” Alcuni sporadici interventi legislativi: art. 30 L.354/1975 (visita in carcere convivente in pericolo di vita) Art. 337sexies c.c. (godimento casa familiare viene meno se l’affidatario del figlio conviva more uxorio) Art. 408 c.c. (AdS: giudice preferisce persona stabilmente convivente) Art. 1 L. 266/2005 (acquisto alloggi di IACP se rinuncia l’assegnatario) Interventi anche della Corte Costituzionale (riconoscimento della famiglia di fatto come formazione sociale ove si svolge la personalità – art. 2 Cost. – esclusa piena equiparabilità alla famiglia fondata sul matrimonio – art. 29 Cost.) Incostituzionalità art. 6, c. 1, L. 392/1978: subentro convivente nel contratto locazione in caso morte locatore o se affidatario prole Cassazione: diritto convivente al risarcimento danno da fatto illecito Come si può ovviare alla mancanza di una disciplina organica del fenomeno convivenza? RAPPORTI PATRIMONIALI DIRITTI SUCCESSORI RAPPORTI PERSONALI Interventi spot di redistrinuzione patrimoniale: donazione, trust, cessione transattiva, ecc. Solo con testamento Art. 458 c.c.: divieto dei patti successori Non si possono “negoziare” obblighi incidenti su diritti personali e libertà individuale (fedeltà, Interventi di carattere programmatico e non solo di redistribuzione Contratto di convivenza coabitazione, ecc.) Ammessi patti per assistenza reciproca designazione ADS; mantenimento e affido figli Per riequilibrare i rapporti patrimoniali tra conviventi, in relazione al reciproco contributo alla vita comune, necessita ridistribuzione patrimoniale donazione Cessione a titolo transattivo Donazione di USUFRUTTO: può essere molto utile tra conviventi con figli nati da precedente matrimonio(per assicurare il godimento di un bene al partner senza che lo stesso passi ai suoi eredi) ONERE: per garantirsi assistenza del convivente donatario. Patto di RIVERSIBILITA’ 791 c.c.: se si vuol beneficiare il partner ma non i suoi eredi. Criticità della provenienza donativa. FISCO: imposta donazione 8% + trascrizione e catastale 2+1 % salvo 1 casa Presupposto: il convivente che ha acquisito da solo un bene riconosce che il proprio partner ha fattivamente contribuito all’acquisto, e riconosce pertanto il proprio indebito arricchimento. Rimedio: il titolare del bene trasferisce ai fini transattivi al proprio partner una quota o un diritto reale di godimento in proporzione al valore del riconosciuto indebito arricchimento. Atto a titolo ONEROSO. FISCO: imposta registro (2,9,12 %). Trascrizione e catastale €. 50 + 50 Cessione previo riconoscimento di debito Presupposto: il convivente che ha acquisito da solo un bene riconosce che il proprio partner ha contribuito all’acquisto, con una somma di denaro e si riconosce debitore nei suoi confronti. Rimedio: il titolare del bene trasferisce al proprio partner una quota o un diritto reale compensando il prezzo col credito che gli è stato riconosciuto. Atto a titolo ONEROSO. FISCO: imposta registro (2,9,12 %). Trascrizione e catastale €. 50 + 50 Adempimento obbligazione naturale Presupposto: il convivente che ha acquisito da solo un bene, a prescindere da un contributo diretto all’acquisto, intende beneficiarne il partner in adempimento di un dovere morale. Rimedio: il titolare del bene trasferisce al proprio partner una quota o un diritto reale in attuazione del dovere morale ex art. 2034 c.c.. Atto a titolo GRATUITO (ma non è liberalità). FISCO: imposta donazione 8% + trascrizione e catastale 2+1 % salvo 1 casa Per riequilibrare i rapporti patrimoniali i conviventi, anziché ad atti traslativi, possono ricorrere ad atti comportanti la costituzione di vincoli di destinazione Costituzione di vincolo ex art. 2645ter c.c. Trust Si tratta di un atto di carattere programmatico, volto a destinare uno o più beni a far fronte ai bisogni della vita comune. Con tale atto il bene viene sottratto alla piena e libera disponibilità del proprietario, per essere destinato al perseguimento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di convivenza (l’altro convivente, eventuali figli nati dall’unione, e lo stesso disponente). Con tale istituto i conviventi possono soddisfare gli stessi interessi che i coniugi possono perseguire con un fondo patrimoniale. Il vincolo di destinazione produce il cd effetto segregativo con la conseguenza che: * I beni vincolati possono essere utilizzati solo per la realizzazione del fine di destinazione; detti beni rimangono di proprietà del disponente, ma vengono sottratti alla sua disponibilità * I beni vincolati possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo. Detto istituto può garantire adeguata protezione ai beni essenziali per la vita comune. FISCO: imposta fissa (€. 200,00) + trascrizione €. 200,00 Anche con il trust il bene è sottratto alla piena e libera disponibilità del convivente proprietario, per essere destinato al perseguimento dei bisogni della vita comune (e quindi anche dell’interesse di eventuali figli nati dall’unione e del disponente). Consiste in un rapporto fiduciario in virtù del quale un soggetto, il disponente, trasferisce la proprietà di determinati beni a un suo fiduciario, il trustee, investendolo di un obbligo (perseguimento di uno “scopo”) a vantaggio di uno o più beneficiari talora sotto la sorveglianza di un controllore, il guardiano. Manca nel nostro ordinamento una legge che disciplini il trust in maniera organica e completa. I beni del trust sono separati dal patrimonio sia del disponente che del trustee. Anche il trust pertanto mette al riparo i beni che ne sono assoggettati da azioni esecutive dei creditori (del disponente, del trustee e dei beneficiari). Questo istituto può quindi garantire un’adeguata protezione ai beni essenziali per la vita comune, come ad esempio la casa. FISCO: si applica la stessa imposta prevista per la donazione (sulla base del rapporto tra disponente e beneficiario finale) E’ particolarmente sentita l’esigenza di disciplinare in maniera completa tutti i molteplici interessi di natura patrimoniale connessi a un rapporto tra conviventi, fissando quelli che sono i reciproci diritti e obblighi con un accordo che non si limiti al trasferimento di uno o più beni o al riconoscimento di un determinato diritto, ma che abbia una valenza programmatica e di pianificazione della convivenza anche per il futuro CONTRATTO DI CONVIVENZA NO rapporti strettamente personali che attengono alla sfera dei diritti individuali Consente la disciplina dei RAPPORTI PATRIMONIALI e di limitati aspetti inerenti i rapporti relazionali Ammissibilità ex art. 1322 c.c. NO rapporti successori (art. 458 c.c.: è nullo ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione Modalità di partecipazione alle spese comuni; individuazione spese da ritenersi comuni; previsione c/c comune Previsione di un sistema AUTOMATICO di acquisto dei beni in comunione attraverso: -obbligo di riconoscere al partner ½ del valore in caso di cessione o cessazione convivenza -obbligo di ritrasferimento quota di ½ Obbligo a carico del convivente che percepisce reddito di MANTENIMENTO del partner che si dedica al lavoro domestico CONTRATTO DI CONVIVENZA Disciplina uso della CASA di residenza COMUNE nel caso la stessa spetti in proprietà ad un convivente o sia dallo stesso detenuta a titolo di locazione o comodato Regole per la definizione dei rapporti patrimoniali in caso di CESSAZIONE della convivenza. Ad. es. criteri per la futura divisione di tutti i beni acquistati durante la convivenza o obbligo di corrispondere un reddito a favore del partner Disposizione di redistribuzione patrimoniale o destinazione di un bene a far fronte ai bisogni della vita comune (2645ter c.c.) RAPPORTI PERSONALI: ciò che non potrebbe fare la legge per tutti quegli aspetti della convivenza che attengono alla sfera delle libertà individuali costituzionalmente protette, a maggior ragione non lo può fare un contratto, un accordo negoziale, che per essere valido deve comunque essere diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. CONTRATTO DI CONVIVENZA NO obbligo di COABITAZIONE, NO obbligo di FEDELTA’, NO impegno alla non procreazione Ammissibili invece patti di reciproca assistenza in caso di malattia e incapacità (delega ai fini della legge 196/2003) Opportuna la designazione di ADS per evitare problemi inerenti la individuazione della stabile convivenza Ammissibili patti inerenti il mantenimento dei figlie e patti per l’affido in caso di rottura della convivenza Art.337 ter c.c. FORMA: il contratto di convivenza deve risultare da apposito atto scritto. Se contiene la designazione di amministrazione di sostegno deve risultare da scrittura privata autenticata o atto pubblico. Se contiene un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. deve risultare da atto pubblico notarile. E’ preferibile il ricorso all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata che costituiscono TITOLI ESECUTIVI con tutti i vantaggi che ne conseguono, in termini di semplificazione del procedimento, qualora si debba agire in giudizio per ottenere l’adempimento degli obblighi assunti CONTRATTO DI CONVIVENZA FISCO: disposizioni di redistribuzione o di vincolo di destinazione le imposte previste per tali negozi FISCO: disposizioni non traslative ma a contenuto patrimoniale (ad es. previsione di una rendita): imposta registro 3% Designazione di Ads: esenzione da imposta registro FISCO: disposizioni programmatiche (es. modalità ripartizione spese, criteri per la cessazione, ecc.) imposta fissa €. 200,00 TESTAMENTO (olografo – pubblico – segreto) DONAZIONE (con eventuale riserva usufrutto anche “successivo” ex art. 796 c.c.) Strumenti a disposizione PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA TRUST: strumento che consente di dettare disciplina programmatica e quindi con scopo “pianificatorio” PATTO di FAMIGLIA: solo per trasferimento azienda o partecipazioni a favore dei discendenti Necessità di ricorrere ad uno degli “strumenti a disposizione” per pianificare la successione MANCANDO una disciplina ex legge CRITICITA’ Al convivente non compete quota di LEGITTIMA CARICO FISCALE: per i trasferimenti inter vivos a titolo gratuito o mortis causa tra conviventi non sono previste franchigie. Aliquota 8% 11 Convivente senza figli, che vuole attribuire il proprio patrimonio al partner ed escludere dalla successione i propri familiari (genitori, fratelli, cugini, altro) Conviventi con figli nati dalla loro relazione che vogliono disciplinare la loro successione e quella nei confronti dei figli Strumento: testamento Modalità: è nominato unico erede il convivente. Si prevede la devoluzione ereditaria, in caso di morte precedente o contemporanea del convivente, a favore di un terzo (ad esempio di una Onlus); eventuali ascendenti hanno comunque diritto alla legittima. Questa disposizione testamentaria può essere reciproca. Strumenti: trust, testamento o donazione TRUST - scopo: far fronte ai bisogni della vita comune; designare lo stesso disponente e il suo convivente come beneficiari del reddito; designare i figli quali beneficiari finali alla cessazione del trust (che può essere fatta coincidere con la morte di entrambi i genitori); TESTAMENTO: prevedere l’attribuzione della nuda proprietà ai figli e dell’usufrutto su tutti i beni al convivente; DONAZIONE: prevedere l’attribuzione della nuda proprietà ai figli, con riserva di usufrutto a favore del donante e dopo di lui a favore del proprio convivente ex art. 796 c.c.; In tutti i casi va verificato il rispetto dei diritti dei legittimari. 12 Conviventi con figli nati da relazioni precedenti che debbono tener conto anche dei diritti di legittima spettanti ai figli Convivente senza figli che vuole garantire da un lato il godimento dei propri beni al partner vita sua natural durante, e dall’altro che il proprio patrimonio si devolva ai favore dei parenti (esclusi, invece, quelli del convivente) Strumento: trust, testamento o donazione TRUST - scopo: far fronte ai bisogni dei rispettivi figli e del partner; designare lo stesso disponente e il suo convivente come beneficiari del reddito; designare i figli del solo disponente quali beneficiari finali alla cessazione del trust (che può essere fatta coincidere con la morte di entrambi i conviventi); TESTAMENTO - prevedere l’attribuzione della nuda proprietà ai soli figli del testatore, e dell’usufrutto su tutti i beni al convivente; DONAZIONE - prevedere l’attribuzione della nuda proprietà ai soli figli del donante, con riserva di usufrutto a favore di quest’ultimo e dopo di lui a favore del proprio convivente ex art. 796 c.c. In tutti i casi va verificato il rispetto dei diritti dei legittimari. Strumento: testamento o donazione TESTAMENTO - prevedere l’attribuzione della nuda proprietà ai parenti da beneficiare, e dell’usufrutto su tutti i beni al convivente; DONAZIONE - prevedere l‘attribuzione della nuda proprietà ai parenti da beneficiare, con riserva di usufrutto a favore del donante e dopo di lui a favore del proprio convivente ex art. 796 c.c. Eventuali ascendenti hanno comunque diritto alla legittima. 13 GRAZIE PER L’ATTENZIONE