Milano 7 marzo 2014
A cura di Giovanni Rizzi
Manca nel nostro
ordinamento una
disciplina
organica
del
fenomeno
“convivenza”
Alcuni
sporadici
interventi
legislativi:
art. 30 L.354/1975 (visita in carcere
convivente in pericolo di vita)
Art. 337sexies c.c. (godimento casa
familiare viene meno se l’affidatario
del figlio conviva more uxorio)
Art. 408 c.c. (AdS: giudice preferisce
persona stabilmente convivente)
Art. 1 L. 266/2005 (acquisto alloggi
di IACP se rinuncia l’assegnatario)
Interventi anche della Corte Costituzionale (riconoscimento della
famiglia di fatto come formazione sociale ove si svolge la personalità –
art. 2 Cost. – esclusa piena equiparabilità alla famiglia fondata sul
matrimonio – art. 29 Cost.)
Incostituzionalità art. 6, c. 1, L. 392/1978: subentro convivente nel
contratto locazione in caso morte locatore o se affidatario prole
Cassazione: diritto convivente al risarcimento danno da fatto illecito
Come si può ovviare alla mancanza di una disciplina organica del
fenomeno convivenza?
RAPPORTI
PATRIMONIALI
DIRITTI
SUCCESSORI
RAPPORTI
PERSONALI
Interventi spot di
redistrinuzione
patrimoniale:
donazione, trust,
cessione
transattiva, ecc.
Solo con
testamento
Art. 458 c.c.:
divieto dei patti
successori
Non
si
possono
“negoziare” obblighi
incidenti su diritti
personali e libertà
individuale
(fedeltà,
Interventi
di
carattere
programmatico e
non
solo
di
redistribuzione
Contratto di
convivenza
coabitazione, ecc.)
Ammessi patti per
assistenza reciproca
designazione ADS;
mantenimento
e
affido figli
Per riequilibrare i rapporti patrimoniali tra conviventi, in relazione al
reciproco contributo alla vita comune, necessita ridistribuzione patrimoniale
donazione
Cessione a titolo
transattivo
Donazione
di
USUFRUTTO:
può
essere molto utile tra
conviventi con figli nati
da
precedente
matrimonio(per
assicurare il godimento
di un bene al partner
senza che lo
stesso
passi ai suoi eredi)
ONERE: per garantirsi
assistenza
del
convivente donatario.
Patto di RIVERSIBILITA’
791 c.c.: se si vuol
beneficiare il partner
ma non i suoi eredi.
Criticità
della
provenienza donativa.
FISCO:
imposta
donazione
8%
+
trascrizione e catastale
2+1 % salvo 1 casa
Presupposto:
il
convivente
che
ha
acquisito da solo un
bene riconosce che il
proprio
partner
ha
fattivamente contribuito
all’acquisto, e riconosce
pertanto
il
proprio
indebito arricchimento.
Rimedio: il titolare del
bene trasferisce ai fini
transattivi al proprio
partner una quota o un
diritto
reale
di
godimento
in
proporzione al valore del
riconosciuto
indebito
arricchimento.
Atto a titolo ONEROSO.
FISCO: imposta registro
(2,9,12 %). Trascrizione e
catastale €. 50 + 50
Cessione previo
riconoscimento di
debito
Presupposto:
il
convivente
che ha
acquisito da solo un
bene riconosce che il
proprio partner ha
contribuito
all’acquisto, con una
somma di denaro e si
riconosce debitore nei
suoi confronti.
Rimedio: il titolare del
bene trasferisce al
proprio partner una
quota o un diritto
reale compensando il
prezzo col credito che
gli
è
stato
riconosciuto.
Atto a titolo ONEROSO.
FISCO:
imposta
registro (2,9,12 %).
Trascrizione
e
catastale €. 50 + 50
Adempimento
obbligazione
naturale
Presupposto:
il
convivente
che ha
acquisito da solo un
bene, a prescindere da
un contributo diretto
all’acquisto,
intende
beneficiarne il partner
in adempimento di un
dovere morale.
Rimedio: il titolare del
bene trasferisce al
proprio partner una
quota o un diritto
reale in attuazione del
dovere morale ex art.
2034 c.c..
Atto a titolo GRATUITO
(ma non è liberalità).
FISCO:
imposta
donazione
8%
+
trascrizione
e
catastale 2+1 % salvo 1
casa
Per riequilibrare i rapporti patrimoniali i conviventi, anziché ad atti traslativi,
possono ricorrere ad atti comportanti la costituzione di vincoli di destinazione
Costituzione di vincolo ex art. 2645ter
c.c.
Trust
Si tratta di un atto di carattere programmatico,
volto a destinare uno o più beni a far fronte ai
bisogni della vita comune. Con tale atto il bene viene
sottratto alla piena e libera disponibilità del
proprietario, per essere destinato al perseguimento
degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nel
rapporto di convivenza (l’altro convivente, eventuali
figli nati dall’unione, e lo stesso disponente).
Con tale istituto i conviventi possono soddisfare gli
stessi interessi che i coniugi possono perseguire con
un fondo patrimoniale.
Il vincolo di destinazione produce il cd effetto
segregativo con la conseguenza che:
* I beni vincolati possono essere utilizzati solo per la
realizzazione del fine di destinazione; detti beni
rimangono di proprietà del disponente, ma vengono
sottratti alla sua disponibilità
* I beni vincolati possono costituire oggetto di
esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.
Detto istituto può garantire adeguata protezione ai
beni essenziali per la vita comune.
FISCO: imposta fissa (€. 200,00) + trascrizione €.
200,00
Anche con il trust il bene è sottratto alla piena e
libera disponibilità del convivente proprietario, per
essere destinato al perseguimento dei bisogni della
vita comune (e quindi anche dell’interesse di
eventuali figli nati dall’unione e del disponente).
Consiste in un rapporto fiduciario in virtù del quale un
soggetto, il disponente, trasferisce la proprietà di
determinati beni a un suo fiduciario, il trustee,
investendolo di un obbligo (perseguimento di uno
“scopo”) a vantaggio di uno o più beneficiari talora
sotto la sorveglianza di un controllore, il guardiano.
Manca nel nostro ordinamento una legge che disciplini
il trust in maniera organica e completa.
I beni del trust sono separati dal patrimonio sia del
disponente che del trustee. Anche il trust pertanto
mette al riparo i beni che ne sono assoggettati da
azioni esecutive dei creditori (del disponente, del
trustee e dei beneficiari). Questo istituto può quindi
garantire un’adeguata protezione ai beni essenziali
per la vita comune, come ad esempio la casa.
FISCO: si applica la stessa imposta prevista per la
donazione (sulla base del rapporto tra disponente e
beneficiario finale)
E’ particolarmente sentita l’esigenza di disciplinare in maniera completa tutti i
molteplici interessi di natura patrimoniale connessi a un rapporto tra conviventi,
fissando quelli che sono i reciproci diritti e obblighi con un accordo che non si
limiti al trasferimento di uno o più beni o al riconoscimento di un determinato
diritto, ma che abbia una valenza programmatica e di pianificazione della
convivenza anche per il futuro
CONTRATTO DI
CONVIVENZA
NO rapporti
strettamente
personali che
attengono alla sfera
dei diritti individuali
Consente la disciplina dei
RAPPORTI PATRIMONIALI e
di limitati aspetti inerenti i
rapporti relazionali
Ammissibilità ex art. 1322
c.c.
NO rapporti successori
(art. 458 c.c.: è nullo
ogni convenzione con
cui taluno dispone
della propria
successione
Modalità di
partecipazione alle
spese comuni;
individuazione
spese da ritenersi
comuni; previsione
c/c comune
Previsione di un sistema
AUTOMATICO di acquisto dei
beni in comunione attraverso:
-obbligo di riconoscere al
partner ½ del valore in caso di
cessione o cessazione
convivenza
-obbligo di ritrasferimento
quota di ½
Obbligo a carico del
convivente che
percepisce reddito
di MANTENIMENTO
del partner che si
dedica al lavoro
domestico
CONTRATTO DI
CONVIVENZA
Disciplina uso della
CASA di residenza
COMUNE nel caso la
stessa spetti in
proprietà ad un
convivente o sia dallo
stesso detenuta a
titolo di locazione o
comodato
Regole per la definizione dei
rapporti patrimoniali in caso di
CESSAZIONE della convivenza.
Ad. es. criteri per la futura
divisione di tutti i beni
acquistati durante la
convivenza o obbligo di
corrispondere un reddito a
favore del partner
Disposizione di
redistribuzione
patrimoniale o
destinazione di un
bene a far fronte ai
bisogni della vita
comune (2645ter
c.c.)
RAPPORTI PERSONALI: ciò che non potrebbe fare la legge per tutti quegli aspetti
della convivenza che attengono alla sfera delle libertà individuali
costituzionalmente protette, a maggior ragione non lo può fare un contratto, un
accordo negoziale, che per essere valido deve comunque essere diretto a
perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
CONTRATTO DI
CONVIVENZA
NO obbligo di
COABITAZIONE,
NO obbligo di
FEDELTA’, NO
impegno alla non
procreazione
Ammissibili invece patti di
reciproca assistenza in caso di
malattia e incapacità (delega
ai fini della legge 196/2003)
Opportuna la designazione di
ADS per evitare problemi
inerenti la individuazione
della stabile convivenza
Ammissibili patti
inerenti il
mantenimento dei
figlie e patti per
l’affido in caso di
rottura della
convivenza
Art.337 ter c.c.
FORMA: il contratto di convivenza deve risultare da apposito atto scritto. Se contiene la
designazione di amministrazione di sostegno deve risultare da scrittura privata autenticata o
atto pubblico. Se contiene un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. deve risultare da
atto pubblico notarile. E’ preferibile il ricorso all’atto pubblico o alla scrittura privata
autenticata che costituiscono TITOLI ESECUTIVI con tutti i vantaggi che ne conseguono, in
termini di semplificazione del procedimento, qualora si debba agire in giudizio per ottenere
l’adempimento degli obblighi assunti
CONTRATTO DI
CONVIVENZA
FISCO:
disposizioni di
redistribuzione o
di vincolo di
destinazione le
imposte previste
per tali negozi
FISCO: disposizioni non
traslative ma a contenuto
patrimoniale (ad es.
previsione di una rendita):
imposta registro 3%
Designazione di Ads:
esenzione da imposta registro
FISCO: disposizioni
programmatiche
(es. modalità
ripartizione spese,
criteri per la
cessazione, ecc.)
imposta fissa €.
200,00
TESTAMENTO (olografo – pubblico – segreto)
DONAZIONE (con eventuale riserva usufrutto
anche “successivo” ex art. 796 c.c.)
Strumenti a
disposizione
PIANIFICAZIONE
SUCCESSORIA
TRUST: strumento che consente di dettare
disciplina programmatica e quindi con scopo
“pianificatorio”
PATTO di FAMIGLIA: solo per trasferimento
azienda o partecipazioni a favore dei discendenti
Necessità di ricorrere ad uno degli “strumenti a
disposizione” per pianificare la successione
MANCANDO una disciplina ex legge
CRITICITA’
Al convivente non compete quota di LEGITTIMA
CARICO FISCALE: per i trasferimenti inter vivos a
titolo gratuito o mortis causa tra conviventi non
sono previste franchigie. Aliquota 8%
11
Convivente
senza
figli,
che
vuole
attribuire il proprio
patrimonio al partner
ed escludere dalla
successione i propri
familiari
(genitori,
fratelli, cugini, altro)
Conviventi con figli
nati
dalla
loro
relazione
che
vogliono disciplinare
la loro successione e
quella nei confronti
dei figli
Strumento: testamento
Modalità: è nominato unico erede il convivente. Si
prevede la devoluzione ereditaria, in caso di morte
precedente o contemporanea del convivente, a favore di
un terzo (ad esempio di una Onlus); eventuali ascendenti
hanno comunque diritto alla legittima. Questa
disposizione testamentaria può essere reciproca.
Strumenti: trust, testamento o donazione
TRUST - scopo: far fronte ai bisogni della vita comune;
designare lo stesso disponente e il suo convivente come
beneficiari del reddito; designare i figli quali beneficiari
finali alla cessazione del trust (che può essere fatta
coincidere con la morte di entrambi i genitori);
TESTAMENTO: prevedere l’attribuzione della nuda
proprietà ai figli e dell’usufrutto su tutti i beni al
convivente;
DONAZIONE: prevedere l’attribuzione della nuda
proprietà ai figli, con riserva di usufrutto a favore del
donante e dopo di lui a favore del proprio convivente ex
art. 796 c.c.;
In tutti i casi va verificato il rispetto dei diritti dei
legittimari.
12
Conviventi con figli
nati da relazioni
precedenti
che
debbono
tener
conto anche dei
diritti di legittima
spettanti ai figli
Convivente senza
figli che vuole
garantire da un lato
il godimento dei
propri
beni
al
partner vita sua
natural durante, e
dall’altro che il
proprio patrimonio
si devolva ai favore
dei parenti (esclusi,
invece, quelli del
convivente)
Strumento: trust, testamento o donazione
TRUST - scopo: far fronte ai bisogni dei rispettivi figli e del
partner; designare lo stesso disponente e il suo convivente
come beneficiari del reddito; designare i figli del solo
disponente quali beneficiari finali alla cessazione del trust (che
può essere fatta coincidere con la morte di entrambi i
conviventi);
TESTAMENTO - prevedere l’attribuzione della nuda proprietà ai
soli figli del testatore, e dell’usufrutto su tutti i beni al
convivente;
DONAZIONE - prevedere l’attribuzione della nuda proprietà ai
soli figli del donante, con riserva di usufrutto a favore di
quest’ultimo e dopo di lui a favore del proprio convivente ex
art. 796 c.c.
In tutti i casi va verificato il rispetto dei diritti dei legittimari.
Strumento: testamento o donazione
TESTAMENTO - prevedere l’attribuzione della nuda proprietà ai
parenti da beneficiare, e dell’usufrutto su tutti i beni al
convivente;
DONAZIONE - prevedere l‘attribuzione della nuda proprietà ai
parenti da beneficiare, con riserva di usufrutto a favore del
donante e dopo di lui a favore del proprio convivente ex art.
796 c.c.
Eventuali ascendenti hanno comunque diritto alla legittima.
13
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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