Dipartimento federale dell‘interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Riforma strutturale della
previdenza professionale
Compiti – responsabilità e governance degli istituiti di
previdenza
Seminario del Centro di Studi bancari – Vezia, 12 novembre 2012
Erika Schnyder, perito in materia di previdenza professionale - UFAS
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Cambiamenti importanti dall’entrata in vigore della
riforma strutturale per gli istituti di previdenza
Obiettivi della riforma strutturale
Rafforzamento della vigilanza
(regionalizzazione/Commissione federale indipendente di
alta vigilanza – CAV PP)
●
Regolamentazione chiara sui compiti e le
responsabilità rispettivi dei differenti attori
●
Provvedimenti a favore dei lavoratori anziani
(seconda parte della revisione – non esaminata nella
fattispecie)
●
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
Referent, Titel & Funktion
2
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
La legge sancisce:
• Una chiara regolamentazione dei compiti e delle
responsabilità dei diversi attori
• Un miglioramento della trasparenza e della
governance nella gestione e nell’amministrazione
del patrimonio degli istituti di previdenza
• La fine dei conflitti d’interesse tra la situazione
personale/professionale degli organi decisionali
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3
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Revisione della LPP del 19 marzo
2010 – in vigore dall’1.8.11
Revisione dell’OPP2 del 10 e 22
giugno 2011 - in vigore dall 1.8.11
Nuove disposizioni legali :
Art. 51a
Art. 51b
Art. 51c
Art. 52
Art. 52a
Art. 52b
Art. 52c
Art. 52d
Art. 52e
Art. 53a
Art. 64a
Nuove disposizioni dell’ordinanza:
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
Referent, Titel & Funktion
Art. 33
Art. 34
Art. 35/ 35a
Art. 36
Art. 40
Art. 41/41a/44
Art. 48f a 48l
Art. 49a
4
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
•
Art. 51a Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza
1
L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi
compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione.
Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la
gestione.
2
Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:
a. definisce il sistema di finanziamento; b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza,
nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi; c. emana e modifica i regolamenti; d. allestisce e approva il conto
annuale; e. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche; f. definisce l’organizzazione; g.
organizza la contabilità; h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione; i. garantisce la
formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; j. nomina e revoca le
persone incaricate della gestione; k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di
revisione; l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale
riassicuratore; m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del
processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso; n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo
termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni; o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni; p.
negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le
condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.
3
L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la
vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi
membri.
4
Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.
5
Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4
possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale
secondo l’articolo 879 del Codice delle obbligazioni.
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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5
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 51b Integrità e lealtà dei responsabili
•
1
•
2
Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un
istituto di previdenza o dell’amministrazione del suo patrimonio
devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività
irreprensibile.
Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a
svolgere la loro attività nell’interesse degli assicurati dell’istituto
di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non
sorgano conflitti d’interesse a causa della loro situazione
personale e professionale.
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6
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 51c Negozi giuridici con persone vicine
•
1
•
2
•
3
•
4
I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi
alle usuali condizioni di mercato.
I negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri
dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o
giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione
del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle
succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione
della verifica del conto annuale.
L’ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli
interessi dell’istituto di previdenza sono garantiti.
Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione
dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che
collaborano con l’istituto di previdenza.
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7
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 52 Responsabilità
•
1
Le persone incaricate dell’amministrazione o della gestione
dell’istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza
professionale rispondono del danno che essi gli arrecano
intenzionalmente o per negligenza.2
•
2
•
3
•
4
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal
giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e della
persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in
cui il danno è stato causato.
Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un
danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il
termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio del diritto di
regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il
danno è risarcito.
Per la responsabilità dell’ufficio di revisione si applica per analogia
l’articolo 755 del Codice delle obbligazioni.
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8
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 52a Verifica
•
1
Per la verifica l’istituto di previdenza designa un ufficio di
revisione e un perito in materia di previdenza professionale.
•
2
L’organo supremo dell’istituto di previdenza trasmette il
rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza e al
perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a
disposizione degli assicurati.
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9
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 52b Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza
professionale
• Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone
fisiche e le imprese di revisione abilitate dall’Autorità federale
di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore
conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.
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10
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 52c Compiti dell’ufficio di revisione
1 L’ufficio di revisione verifica se:
•
a. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
b. l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle
disposizioni legali e regolamentari;
c. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del
patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall’organo
supremo;
d. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione
sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
e. in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al
ripristino della copertura integrale;
f. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’autorità di
vigilanza;
g. le disposizioni dell’articolo 51c sono state rispettate.
•
2
L’ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’organo supremo
dell’istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto
certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l’approvazione o il
rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.
•
3
Se necessario, l’ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all’attenzione
dell’organo supremo dell’istituto di previdenza
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11
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 52d Abilitazione dei periti in materia di previdenza
professionale
•
1
•
2
I periti in materia di previdenza professionale devono essere
abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.
Per ottenere l’abilitazione i periti devono:
a. disporre della formazione e dell’esperienza professionale
necessarie;
b. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
c. avere una buona reputazione ed essere affidabili.
•
3
La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per
l’abilitazione.
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12
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 52e Compiti del perito in materia di previdenza professionale
•
1
Il perito in materia di previdenza professionale verifica
periodicamente se:
a. l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi
impegni;
b. le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al
finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.
•
Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza
raccomandazioni concernenti in particolare:
2
a. il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche;
b. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.
•
Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la
sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in
materia di previdenza professionale ne informa l’autorità di vigilanza.
3
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13
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 53a Disposizioni d’esecuzione
• Il Consiglio federale emana disposizioni:
a. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da
persone incaricate dell’amministrazione del
patrimonio;
b. sulla liceità e l’obbligo di dichiarazione di vantaggi
patrimoniali acquisiti nel contesto dell’attività svolta
per l’istituto di previdenza
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14
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Disposizioni giuridiche pertinenti
Art. 40 OPP2 Indipendenza
(art. 52a cpv. 1 LPP)
1
Il perito in materia di previdenza professionale dev’essere indipendente e deve formare il suo giudizio di
verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né
di fatto né in apparenza.
2
Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:
a. l’appartenenza all’organo supremo o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza, un’altra funzione
decisionale in seno all’istituto o un rapporto di lavoro con esso;
b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all’organo di gestione dell’istituto di
previdenza;
c. una stretta relazione familiare o economica con un membro dell’organo supremo o dell’organo di
gestione oppure con un’altra persona con funzione decisionale;
d. la partecipazione alla gestione;
e. l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;
f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un
interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;
g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell’azienda;
se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di
società è considerato datore di lavoro.
3
Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito
è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano
anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione
decisionale.
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15
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
• Organo supremo
• Codificazione dei compiti (art. 51a) – Vedi qui di seguito
• Composizione (art. 33 OPP2) – Almeno 4 membri
• Periti in materia di previdenza professionale
• Abilitazione (art. 52d) da parte della Commissione di alta
vigilanza - Condizioni d‘abilitazione: formazione e esperienza
professionale richiesta; conoscenza delle disposizioni giuridiche
pertinenti e buona reputazione, affidabili
• Codificazione della funzione di consulente (art. 52e cpv. 2 LPP)
• Requisito d’indipendenza (art. 40 OPP2)
• La Commissione di alta vigilanza (CAV PP) può emettere direttive
(art. 64a cpv. 1 lett. f LPP)
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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16
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Compiti inalienabili (art. 51a cpv. 2 LPP)
a. Definire gli obiettivi in materia di
prestazioni, i piani di previdenza e i
principi riguardo all’impiego dei fondi
liberi;
b. Emanare e modificare i regolamenti;
c. Allestire e approvare i conti annuali ;
d. Fissare il tasso dell’interesse tecnico
e le altre basi tecniche;
e. Definire l’organizzazione dell’istituto
di previdenza ;
f. Organizzare la contabilità;
g. Garantire l’informazione degli
assicurati;
h. Garantire la formazione iniziale e
permanente dei rappresentanti dei
salariati e dei datori di lavoro;
i. Nominare e revocare le persone
incaricate della gestione;
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Referent, Titel & Funktion
k. Nominare e revocare il perito in
materia di previdenza professionale e
l’ufficio di revisione;
l. Decidere riguardo alla riassicurazione
integrale o parziale dell’istituto di
previdenza e all’eventuale
riassicuratore;
m.Definire gli obiettivi e i principi in
materia di amministrazione del
patrimonio, di esecuzione del
processo d’investimento e di
sorveglianza dello stesso;
n. Verificare periodicamente la
concordanza a medio e lungo
termine tra l’investimento
patrimoniale e gli impegni;
o. Definire le condizioni per il riscatto di
prestazioni.
17
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Che cosa cambia con la riforma strutturale?
• Composizione dell’organo supremo che rispetta i motivi di
ricusazione e il numero minimo di membri fissato all’art. 33 OPP2
• Introduzione di un controllo interno appropriato
• Dichiarazione
• Dei legami d’interesse personali
• Dei legami delle persone incaricate della gestione e
dell’amministrazione del patrimonio
• Degli affari giuridici con persone vicine
• Adeguamento dei regolamenti, dei contratti e dell’organizzazione
alle nuove prescrizioni prima del 31.12.12
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18
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Consiglio di fondazione: compiti
• Oggi:
I compiti non erano espressamente menzionati nella
legge.
• In futuro:
Elenco dei compiti all’art. 51a LPP
Il margine decisionale e le responsabilità sono dunque
chiaramente regolamentati.
Il consiglio di fondazione mantiene le sue precedenti competenze.
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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19
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Compiti menzionati all’art. 51a LPP/1
• Capoverso 1: principi
• Direzione generale dell’istituto di previdenza
• Responsabilità dell’esecuzione dei compiti legali
• Definizione dell’organizzazione
• Fissazione degli obiettivi e dei principi strategici
• Capoverso 2 :
• Elenco dei compiti fondamentali inalienabili
• Ricorso ad una consulenza possibile e anche prescritta
Esempio: fissazione del tasso di interesse tecnico su
raccomandazione di un perito
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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20
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Compiti menzionati all’art. 51a LPP/2
• Capoverso 3 :
• Il compito di preparare e di eseguire le decisioni e la
vigilanza su determinati affari può essere delegato a
commissioni o ad alcuni membri dell’organo
supremo.
• La decisione resta di competenza dell’organo
supremo.
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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21
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Rapporti tra attori della previdenza
Datore di
lavoro
• Rilevamento
dei dati
necessari alla
gestione dei
conti di
vecchiaia
Assicurati
• Obbligo
d’informazion
e
Ufficio di revisione
• Scelta che rispetta
l’indipendenza
• Obbligo di
dichiarazione
Perito
• Scelta che rispetta
l’indipendenza
• Consulenza riguardo tasso
tecnico e alle basi tecniche
• Consegna del rapporto di
revisione
Organo
supremo
Autorità di vigilanza
• Consegna del rapporto
di revisione
• Comunicazione del
cambiamento di
persone in seno
all’organo supremo,
alla gestione e
all’amministrazione del
patrimonio
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Gestione, amministrazione del patrimonio
• Nomine che rispettano l’indipendenza
• Esame dell’integrità e della lealtà
• Vigilanza
• Controllo appropriato
• Pubblicazione annuale dei legami
d’interesse
• Fissazione degli obiettivi e dei principi
dell’amministrazione del patrimonio
22
?
Domanda 1
« Siamo molto contenti del nostro perito. Si occupa
benissimo dell’amministrazione del patrimonio
dell’istituto di previdenza da parecchi anni. Si occupa
anche della gestione della cassa pensioni e della
contabilità. Non è stato facile trovare la persona giusta. È
il cognato di un membro del consiglio di fondazione. Con
la riforma strutturale, sarebbe possibile continuare a
collaborare con lui? »
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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23
!
Risposta 1
•
L'appartenenza all'organo supremo o la collaborazione alla gestione non
sono conciliabili con l'indipendenza richiesta al perito (cfr. art.40 cpv. 2 lett.
a e d OPP 2)
•
La tenuta della contabilità non rappresenta invece un problema.
•
Possono essere gestori patrimoniali soltanto persone esterne soggette alla
vigilanza della FINMA o altre persone abilitate dalla CAV PP. Inoltre, l’organo
supremo non può completamente delegare le questioni legate alla gestione
del patrimonio: secondo il catalogo dei compiti dell’art. 51a cpv. 2 LPP, deve
definire lui stesso gli obiettivi e i principi in materia di gestione del
patrimonio, l‘esecuzione del processo di investimento e la vigilanza su
questo processo.
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24
!
•
Risposta 1
Il perito ha una relazione familiare stretta con un membro dell’organo
supremo, il che è inconciliabile con l'indipendenza richiesta al perito (cf. art.
40 cpv. 2 lett. c OPP 2).
L’istituto di previdenza deve nominare un nuovo perito.
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25
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Consiglio di fondazione : composizione/1
• L’organo supremo conta almeno quattro membri
(art. 33 OPP 2)
• Parità in seno all’organo supremo (art. 51 cpv. 2 LPP)
• Numero uguale di rappresentanti dei salariati e dei
datori di lavoro
• Al più tardi un anno dopo la decisione relativa
all’assunzione della vigilanza vanno organizzate
elezioni paritetiche per costituire l’organo supremo di
un nuovo istituto collettivo o comune (art. 19 OPP 1).
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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26
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Consiglio di fondazione : composizione/2
• I membri dell’organo supremo non possono :
• Esercitare la funzione di ufficio di revisione o di perito
in materia di previdenza professionale
(art. 34 cpv. 2 lett. a e art. 40 cpv. 2 lett. a OPP 2);
• Essere incaricati della gestione o dell’amministrazione
del patrimonio. Fanno eccezione i rappresentanti del
datore di lavoro o dei salariati dell’impresa
fondatrice, a condizione che non siano al contempo
aventi economicamente diritto di imprese investite di
tali compiti (art. 48h cpv. 1 OPP 2).
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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27
Domanda 2
?
« Attualmente il nostro consiglio di fondazione
conta 3 membri. Dobbiamo cambiare qualcosa
dopo la riforma strutturale ? »
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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28
Risposta 2
!
• L’art. 33 OPP 2 dice che il consiglio di fondazione deve contare
almeno quattro membri.
• L’istituto di previdenza deve modificare il suo regolamento di
conseguenza e organizzare elezioni paritetiche entro il 31 dicembre
2012.
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29
Domanda 3
?
« Nella nostra cassa vi sono due persone incaricate
dell’amministrazione del patrimonio: un membro del
consiglio di fondazione che occupa una posizione
dirigenziale nell’impresa fondatrice e il direttore
dell’istituto di previdenza. È un problema? »
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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30
Risposta 3

• Nessun problema per quanto concerne il rappresentante
del datore di lavoro con funzione dirigenziale
nell’impresa fondatrice: le persone che lavorano per
l’impresa fondatrice possono amministrare il patrimonio.
• Nessun problema nemmeno per il direttore dell’istituto,
poiché non è una persona esterna.
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31
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Consiglio di fondazione: obbligo di dichiarazione
• Dichiarazione annuale dei legami d’interesse
all’ufficio di revisione (art. 48l OPP 2)
• Dichiarazione dei negozi giuridici conclusi
dall’istituto di previdenza con membri
dell’organo supremo o con persone vicine a
questi all’ufficio di revisione in occasione della
verifica dei conti annuale (art. 51c cpv. 2 LPP)
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32
Domanda 4
?
« Sono membro del consiglio di fondazione della cassa
pensioni X. Nel tempo libero mi alleno in una squadra di
calcio. Il nostro allenatore gestisce il patrimonio della
cassa pensioni. Devo dichiarare un legame d’interesse? »
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33

Risposta 4
• Non occorre dichiarare di appartenere alla stessa
associazione sportiva.
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34
Domanda 5
?
« La cassa pensioni della quale sono membro del
consiglio di fondazione costruirà tre immobili locativi. La
direzione dei lavori è stata affidata ad un’impresa di
costruzioni alla quale la mia impresa vende regolarmente
materiale da cucina. Devo dichiarare le mie relazione
d’affari con l’impresa responsabile dei lavori? »
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35
Risposta 5
!
• Sì, questo legame va dichiarato all’ufficio di revisione.
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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Ufficio di revisione/1
• Abilitazione (art. 52b LPP)
• Condizioni d‘abilitazione secondo la legge sui revisori
• Registro centrale dell’autorità di sorveglianza dei revisori (ASR)
• Elenco dei compiti
• Precisazione e complemento nella legge (art. 52c),
concretizzazione nell’ordinanza (art. 35 OPP 2)
• Esempi:
L’organo supremo ha controllato il rispetto delle disposizioni sulla
lealtà? (art. 52c cpv. 1 lett. c; art. 35 cpv. 1 OPP 2)
I fondi liberi e le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai
contratti d’assicurazione sono stati utilizzati conformemente alle
disposizioni legali e regolamentari?
I vari attori hanno rispettato il loro obbligo di comunicazione
all’autorità di vigilanza?
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37
Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali
Ufficio di revisione/2
• Rapporto di revisione
d‘ora in poi all‘organo supremo invece che all‘autorità di
vigilanza (art. 52c cpv. 2 LPP)
• Procedura nel caso in cui siano constate irregolarità (art. 36 OPP 2)
Assegnazione all‘organo supremo di un termine adeguato
per la regolarizzazione
Informazione all’autorità di vigilanza dopo la scadenza del
termine
Segnalazione all’organo supremo e all’autorità di vigilanza in
caso di sospetto fondato che le disposizioni sull’integrità e la
lealtà non siano rispettate
• Requisito d‘indipendenza (art. 34 OPP 2)
• La CAV PP può impartire istruzioni (art. 64a cpv. 1 lett. f LPP)
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Responsabilità
• Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione
dell’istituto di previdenza e i periti in materia di previdenza
professionale rispondono del danno che essi gli arrecano
intenzionalmente o per negligenza (art. 52 cpv. 1 LPP)
• Responsabilità contrattuale (rapporto contrattuale tra le persone e
l’istituto : contratto di lavoro, mandato o gestione d’affari) :
applicazione per analogia degli articoli 97segg., 319segg. e 394 segg.
CO)
• Condizioni cumulative : danno, illiceità, colpa e rapporto di causalità
• Il danno risulta dalla differenza tra il patrimonio effettivo dopo il
verificarsi dell’evento dannoso e il livello che il patrimonio avrebbe
raggiunto senza detto evento
• L’illiceità presuppone che la persona sia venuta meno ai suoi doveri
• Il fatto è causale se, secondo il corso usuale delle cose e
l’esperienza generale della vita, è suscettibile di provocare un
danno della stessa natura che il danno subito.
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
Referent, Titel & Funktion
39
Responsabilità
• Art. 52 cpv. 1 LPP – continuazione
• Responsabilità causale
• La colpa non deve essere grave : basta una colpa leggera; si parla di
colpa leggera se la persona responsabile si scosta dal grado di
diligenza che un membro coscienzioso dell’organo supremo
osserverebbe in circostanze paragonabili.
• La mancanza di esperienza, di conoscenze e di tempo non
permettono di scagionarsi; neppure l’assenza dalla seduta o
l’astensione in caso di voto.
• Il membro che rifiuta la decisione deve chiedere che la sua
opposizione sia messa a verbale.
L’istituto di previdenza può chiedere il risarcimento del danno
subito, non invece il datore di lavoro e i salariati.
L’ufficio di revisione ha una responsabilità particolare.
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40
Governance e deleghe
Gestione e amministrazione del patrimonio/1
• Requisiti concernenti l‘integrità e la lealtà dei responsabili
• Buona reputazione (art. 51b LPP)
• Garanzia di un‘attività irreprensibile (art. 51b cpv. 1 LPP; art. 48f OPP 2)
• Dovere fiduciario della diligenza (art. 51b LPP)
• Attività nell’interesse degli assicurati (art. 51b LPP)
Verifica
• Consegna dei documenti sulla persona dei responsabili all‘autorità
di vigilanza al momento della creazione: art. 12 cpv. 3 lett. a OPP 1;
art. 48g cpv. 1 OPP 2
• Comunicazione all’autorità di vigilanza degli avvicendamenti di
personale: art. 48g cpv. 2 OPP2
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41
Governance e deleghe
Gestione e amministrazione del patrimonio/2
• Evitare i conflitti d‘interesse (art. 51b cpv. 2 LPP; art. 48h, art. 48l
cpv. 1 OPP 2)
• Divieto di fare affari per conto proprio (art. 53a lett. a LPP; art. 48j
OPP 2)
• Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 53a lett. b LPP; art. 48k OPP
2)
• Obbligo di comunicazione dei legami d‘interesse (art. 48l OPP 2)
• Requisiti particolari per gli amministratori patrimoniali esterni (art.
48f OPP 2)
• Assoggettamento alla vigilanza della FINMA o di un‘autorità di
sorveglianza estera riconosciuta
• o abilitazione da parte della CAV PP
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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42
Domanda 6
?
«Il nostro direttore di cassa è un veterano della
previdenza professionale; è attivo nel ramo da parecchi
anni. Di recente ci ha fatto sapere che proviene da
un‘altro ambito professionale e che non ha mai
conseguito un diploma nel campo del secondo pilastro.
Può continuare la sua attività? »
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43

Risposta 6
• Requisiti concernenti la gestione dell‘istituto di previdenza:
• Conoscenze pratiche e
• Conoscenze teoriche
• Diploma federale di gerente di cassa pensione o attestato
professionale federale di specialista della previdenza in
favore del personale
• È anche possibile seguire formazioni o perfezionamenti,
entro un termine adeguato, dopo l‘entrata in funzione.
• I gerenti di casse pensioni già attivi prima dell‘entrata in
vigore della legge sono esonerati dell‘attestazione delle loro
competenze.
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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44
Domanda 7
?
«Il nostro istituto di previdenza ha effettuato un
investimento alternativo su iniziativa del nostro
amministratore di patrimoni. Abbiamo appreso che la
società di fondi ha versato all’amministratore un premio
in funzione del volume di vendita dei fondi. Come
dobbiamo reagire? »
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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45
!
Risposta 7
● L’art. 48k OPP 2 esige che un accordo scritto tra l’istituto di previdenza e
l’amministratore di patrimoni regoli chiaramente l'indennizzo di
quest’ultimo.
● Ogni vantaggio patrimoniale percepito dall‘amministratore di patrimoni deve
essere ceduto all‘istituto di previdenza.
● Dovete chiedere la consegna di questo premio non previsto.
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46
Governance e deleghe
Negozi giuridici con persone vicine
•
Principi:
• I negozi giuridici dell‘istituto di previdenza devono essere conformi alle
usuali condizioni di mercato e garantire i suoi interessi (art. 51c cpv. 1 e 3
LPP; art. 48i cpv. 1 OPP 2)
• Non sono per principio vietati, ma devono essere comunicati (art. 51c cpv.
2 LPP; art. 48l OPP 2) e verificati (art. 52c cpv. 1 lett. g LPP; art. 35 cpv. 2
OPP 2)
•
Nozione di persone vicine (art. 51c cpv. 2 LPP; art. 48i OPP 2)
a. Membri dell’organo supremo
b. Datore di lavoro affiliato
c. Persone incaricate della gestione e dell’amministrazione del
patrimonio
d. coniuge, partner registrato, partner convivente, parenti delle suddette
persone e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente
diritto
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47
Domanda 8
?
«Il nostro istituto di previdenza ha i suoi uffici
nell‘immobile dell‘impresa fondatrice. Abbiamo sentito
che la riforma strutturale non lo permette più. Dobbiamo
traslocare? »
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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48

Risposta 8
• Non è un problema se gli uffici sono messi a disposizione
gratuitamente o a un prezzo favorevole.
!
• Negli altri casi, i contratti d‘affitto di uffici costituiscono negozi
giuridici importanti ai sensi dell‘art. 48i OPP 2.
Bisogna dunque procedere a un bando di concorso e l'aggiudicazione
deve essere fatta in tutta trasparenza. In quanto negozio giuridico
con persone vicine, il contratto d‘affitto deve essere comunicato
all‘ufficio di revisione.
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49
Domanda 9
?
«Il nostro istituto di previdenza collabora volentieri con
l‘impresa fondatrice : per esempio, è un impiegato
dell‘impresa fondatrice a occuparsi dell’amministrazione
del patrimonio dell‘istituto. Questa situazione è
problematica alla luce delle nuove disposizioni sui negozi
giuridici con persone vicine?»
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
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50

ma…
Risposta 9
•
L’amministrazione del patrimonio da parte dell’impresa fondatrice continua a essere possibile, ma:
•
le persone incaricate di amministrare il patrimonio devono avere le necessarie qualifiche (art. 48f
cpv. 2 OPP 2).
•
Trattandosi di un contratto di amministrazione del patrimonio importante (non di un mandato di
poco conto), devono essere rispettate le disposizioni dell’art. 48i OPP 2 sui negozi giuridici con
persone vicine :
• bando di concorso
• trasparenza dell'aggiudicazione
• comunicazione all’ufficio di revisione
• Vedi la risposta alla domanda 8 (affitto degli uffici): per analogia
•
Art. 51c cpv. 2 LPP: i negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo
supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o
dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate
devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.
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51
Domanda 10
?
«Affidiamo i piccoli lavori correnti di ristrutturazione a
un imprenditore amico del presidente del consiglio di
fondazione. Vorremo ora procedere a una
ristrutturazione totale dell’immobile dell’istituto di
previdenza. Possiamo affidare la direzione dei lavori a
questo imprenditore oppure ciò pone un problema alla
luce delle nuove disposizioni sui negozi giuridici con
persone vicine? »
«Thema» | Anlass | Ort, Datum
Referent, Titel & Funktion
52

Risposta 10
• Per ciò che riguarda i piccoli lavori correnti di rinnovazione, un
bando di concorso non è necessario, poiché non si tratta di un
negozio giuridico importante.
!
•
Per contro, la ristrutturazione totale dell‘immobile costituisce un negozio
giuridico importante, che necessita di un bando di concorso.
L'aggiudicazione e l’assegnazione dell’incarico devono essere comunicate
all‘ufficio di revisione.
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53
Governance e deleghe
Maggiore trasparenza delle spese di
amministrazione (art. 48a OPP 2)
•
Nel conto d‘esercizio vanno ormai indicate anche:
• le spese di brokeraggio
• gli onorari dell’ufficio di revisione e del perito così come gli emolumenti
delle autorità di vigilanza
•
Obbligo di dichiarazione degli investimenti per i quali non possono essere
indicate le spese amministrative
• Questi investimenti devono figurare nell‘allegato al conto annuale
• Ogni singolo investimento è identificato con il codice ISIN (International
Securities Identification Number), l’offerente, la denominazione del
prodotto, la quantità e il valore di mercato al termine fissato.
• Riflettere sugli investimenti in questione.
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54
Governance e deleghe
Obbligo di comunicazione degli istituti collettivi
• Informazioni sui contributi o sui premi dell‘istituto collettivo,
globalmente e per ogni cassa pensioni affiliata, come pure sui fondi
liberi, le eccedenze risultanti dai contratti d‘assicurazione collettivi e
la chiave di ripartizione
• L’istituto collettivo
• comunica ad ogni cassa le informazioni concernenti l‘istituto collettivo
nel suo complesso e la cassa stessa (art. 65a cpv. 4 LPP; art. 48b OPP 2)
• rende accessibili agli assicurati le informazioni concernenti l‘istituto
pubblicandole nell‘allegato al conto annuale (art. 86b cpv. 2 LPP; art.
48c OPP 2)
• La commissione di previdenza
• comunica agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni
concernenti la cassa pensioni affiliata (art. 48c OPP 2)
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55
Governance e deleghe
Principi della struttura di vigilanza
Vigilanza (art. 61segg. LPP)
• L’autorità di vigilanza cantonale
sorveglia gli istituti che hanno la
loro sede nel Cantone
(eccezione: Fondo di garanzia,
Istituto collettore, fondazioni
d’investimento).
Alta vigilanza (art. 64segg. LPP)
• Esercitata da una Commissione
federale di alta vigilanza
indipendente, finanziata
attraverso emolumenti.
• I cantoni possono creare regioni
di vigilanza.
• Vigilanza sul sistema: vegliare a
che tutte le autorità di vigilanza
adempiano allo stesso modo ai
loro compiti.
• La Confederazione non vigila più
sugli istituti attivi a livello
nazionale o internazionale.
• Vigilanza diretta sul Fondo di
garanzia, sull’Istituto collettore e
sulle fondazioni d’investimento.
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56
Governance e deleghe
Compiti dell’autorità di vigilanza
• Sorvegliare tutti gli attori della previdenza professionale
• Verificare che gli statuti e i regolamenti siano conformi alla legge
• Richiedere i rapporti annuali
• Prendere conoscenza dei rapporti dell’ufficio di revisione e del
perito
• Prendere misure per rimediare ai problemi
• Tenere il registro degli istituti sorvegliati
• Registro della previdenza professionale
• Elenco degli istituti non registrati e degli istituti dediti alla
previdenza professionale
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Referent, Titel & Funktion
57
Governance e deleghe
CAV PP : organizzazione
• Sette a nove membri
• Specialisti indipendenti
• Un rappresentante per partner sociale
• Non è vincolata a istruzioni
• Segreteria
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Referent, Titel & Funktion
58
Governance e deleghe
CAV PP : compiti
• Garantisce che la vigilanza sia esercitata allo stesso modo ovunque
• Esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza
• Emana istruzioni e norme
• Abilita i periti e ritira le abilitazioni
• Esercita la vigilanza diretta sul Fondo di garanzia, sull’Istituto
collettore e sulle fondazioni d’investimento
• Presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto d’attività
Gli istituti di previdenza non hanno contatti diretti con la CAV PP
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59
Domanda 11
?
«Il nostro ufficio di revisione sostiene di avere indizi
concreti che dimostrano che il nostro amministratore di
patrimoni non può più garantire un esercizio ineccepibile
della sua attività. Lo ha comunicato a noi e alla
Commissione di alta vigilanza. Siamo molto stupiti»
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60

Risposta 11
• L’ufficio di revisione ha ragione di non informare unicamente
l’organo supremo, se viene a conoscenza di fatti indicanti che un
amministratore di patrimoni non può più garantire un esercizio
ineccepibile della sua attività.
!
• Non deve tuttavia avvisare la Commissione di alta vigilanza, ma
l’autorità cantonale di vigilanza.
• La Commissione di alta vigilanza trasmetterà l’informazione
all’autorità cantonale competente.
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61
Entrata in vigore delle disposizioni
• Entrata in vigore delle disposizioni sulla governance e la
trasparenza: 1° agosto 2011
• Adeguamento dei regolamenti e dei contratti entro il 31
dicembre 2012
• Primo controllo secondo le nuove disposizioni: esercizio
contabile 2012
• Entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo sistema di
vigilanza: 1° gennaio 2012
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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi