I diritti sociali dei lavoratori e delle lavoratrici nell’Unione europea (28 gennaio 2010 – Firenze) Confederazione europea dei sindacati (Henri LOURDELLE) 1 Da tre punti di vista • Il diritto (libero accesso) al mercato del lavoro • I diritti in materia di legislazione del lavoro (salario, orario di lavoro, ferie, ecc.) • I diritti alla protezione sociale 2 I diritti alla protezione sociale dei lavoratori e delle lavoratrici mobili e migranti 3 Il diritto alla protezione sociale dei lavoratori e delle lavoratrici mobili e migranti: il «coordinamento» dei regimi di protezione sociale 4 Che si intende per «coordinamento»? • Nell’ambito dell’Unione, instaurazione di una cooperazione fra gli organismi di sicurezza sociale e di un riconoscimento reciproco dei diritti che riconoscono affinché • un lavoratore o una lavoratrice che si sposta all’interno dell’UE non perda alcun diritto alla sicurezza sociale. • Inoltre, impedimento dei conflitti fra le diverse normative nazionali. • E quindi impedimento di una situazione in cui una persona sia assicurata o due volte o niente affatto! 5 L’acquis del “coordinamento” • Possibilità di spostarsi o di lavorare nell’UE, rimanendo però coperti dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, per esempio, • oppure • possibilità per il pensionato o la pensionata di stabilirsi in un altro Stato membro e di continuare a fruire (percepire) la propria pensione 6 I quattro principi del “coordinamento” • La legislazione applicabile: quella del luogo di lavoro (“Lex locis laboris”) • L’accumulo dei diritti • La parità di trattamento • Il mantenimento dei diritti 7 Gli aspetti della sicurezza sociale che rientrano nel “coordinamento” • • • • • • • • • Malattia e maternità Infortuni sul lavoro Malattie professionali Prestazioni d’invalidità Pensioni di vecchiaia e prepensionamenti Prestazioni corrisposte ai superstiti Assegni in caso di morte Prestazioni di disoccupazione Prestazioni familiari 8 Alcuni esempi concreti: la pensione • Il pensionato o la pensionata continua a percepire la propria pensione a prescindere dallo Stato membro in cui trascorre il periodo di pensionamento. • Quando un dipendente o una dipendente desidera chiedere la pensione, in merito alle condizioni per usufruire del diritto, si tiene conto di tutti i periodi di attività, e quindi anche di quelli effettuati in un altro Stato membro. 9 Le prestazioni familiari • Il o la dipendente fruisce delle eventuali prestazioni familiari previste nel paese in cui lavora … • … anche se i figli risiedono in un altro Stato membro. 10 La disoccupazione • Il dipendente o la dipendente fruisce delle prestazioni di disoccupazione in conformità della legislazione del paese nel cui territorio si trova il suo ultimo luogo di lavoro. • E per il calcolo, se così è, si tiene conto dei periodi lavorativi e per cui sono stati versati contributi in un altro Stato membro. 11 La malattia • Se il dipendente o la dipendente che lavora in un altro Stato membro si ammala: • si fa curare alle medesime condizioni dei “cittadini” di tale Stato; • può ricevere l’autorizzazione a farsi curare in un altro Stato membro. 12 Il caso particolare dei lavoratori “distaccati” (direttiva 96/71) • Il lavoratore o la lavoratrice “distaccato(-a)”: colui (o colei) che per un periodo limitato lavora in altro Stato membro. • Esistenza e mantenimento di un rapporto di lavoro. • Rispetto delle normative in vigore nel paese ospite, in materia di diritto del lavoro. 13 Il caso particolare dei lavoratori “distaccati” • Durante il periodo del “distacco”, • il dipendente o la dipendente mantiene il legame con il sistema di sicurezza sociale del paese di origine; • in via di principio, la durata massima del distacco è di 12 mesi; può tuttavia arrivare fino a 2 anni. 14 Il caso particolare dei lavoratori “frontalieri” • Esercizio di un’attività in un altro Stato membro, con rientro di almeno una volta alla settimana nel paese di residenza. • Due eccezioni alla “lex locis laboris”: • per la malattia: diritto di opzione: luogo di lavoro o luogo di residenza; • per la disoccupazione: prestazioni del luogo di residenza. 15 Il caso particolare dei lavoratori “stagionali” • Esercizio di un’attività di carattere stagionale, per un periodo massimo di otto mesi, in un paese diverso da quello di residenza. • Protezione sociale del luogo di lavoro. • Eccezione: in caso di disoccupazione totale, diritto di opzione (paese di residenza o paese del luogo di lavoro). 16 Non rientrano nell’ambito del “coordinamento” • Le prestazioni relative all’assistenza • Le pensioni integrative … 17 A chi si applica tale “coordinamento”? • Ai lavoratori e alle lavoratrici “mobili” (cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera) che lavorano all’interno dell’UE. • Ai lavoratori e alle lavoratrici “migranti” (cittadini di paesi terzi) che lavorano “legalmente” all’interno dell’UE … 18 I testi che disciplinano il “coordinamento” dei regimi di sicurezza sociale: • Sino a quest’anno: • il regolamento (CEE) 1408/71: applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai cittadini degli Stati membri e ai loro familiari; • il regolamento (CEE) 859/2003: che estende le disposizioni ai cittadini dei paesi terzi. 19 A partire da quest’anno: per i lavoratori e le lavoratrici mobili • Un nuovo regolamento sul coordinamento: regolamento (CE) 883/2004 G.U. L 314 del 7/6/2004 • e relativo regolamento d’applicazione: regolamento (CE) 987/2009 G.U. L 284 del 30/10/2009 • Entrata in vigore: il 1° marzo 2010 20 Quali sono i cambiamenti? 21 Una semplificazione: un testo UNICO per inglobare tutti i cittadini e tutte le cittadine “mobili”, a condizione che avessero la debita copertura nel rispettivo paese di origine. • A prescindere dal loro status: lavoratori subordinati o autonomi, funzionari, studenti, pensionati, ecc. • E i loro familiari e superstiti. 22 Istituiscono un nuovo diritto, nel “coordinamento”: il prepensionamento E nuove possibilità per conservare i diritti ai sussidi di disoccupazione 23 Viene introdotto il principio di sana amministrazione 24 E i “migranti”? Al momento, sono sempre disciplinati dal regolamento 1408/71, ma questo nuovo regolamento deve essere esteso anche a loro. 25 Un problema specifico … le cure sanitarie 26 La proposta di direttiva riguardante le cure sanitarie transfrontaliere 27 La questione “sanità” considerata al livello europeo in due modi differenti … se non opposti 28 L’approccio della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità attraverso il regolamento 883/2004 29 Di che si tratta? • Mediante l’autorizzazione preventiva: possibilità di farsi curare altrove. • Salvo infortunio o malattia che sopravviene durante un soggiorno all’estero (in precedenza, il formulario E 111, adesso la tessera europea di assicurazione malattia). 30 Ma ha fatto la sua comparsa anche un altro approccio, derivante da • una “giudiziarizzazione” della sanità con l’intervento della Corte di giustizia (sentenze Kohll e Decker); • un tentativo di “banalizzazione” con la direttiva “Bolkestein”; • una “mercificazione” con la proposta di “direttiva Vassiliou” relativa alle “cure sanitarie transfrontaliere”. 31 Contenuto della proposta di direttiva: 5 capitoli • Disposizioni generali • Responsabilità delle autorità del territorio in cui avviene il trattamento • Le disposizioni vere e proprie per il ricorso a cure sanitarie in un altro Stato membro, segnatamente l’eliminazione dell’autorizzazione preventiva, salvo per le cure ospedaliere • La cooperazione in materia di sanità • Misure di attuazione e disposizioni finali 32 In sintesi: tre obiettivi principali • Precisare il modo in cui i pazienti possono esercitare il proprio diritto a ricevere cure sanitarie transfrontaliere • Garantire la qualità e la sicurezza delle cure transfrontaliere • Contribuire alla cooperazione fra i sistemi sanitari nazionali al fine di realizzare economie di scala 33 Per la CES: i problemi che si presentano • Utilità di una direttiva specifica? • Approccio “consumistico” e individualista: il quid della solidarietà? • Rischio di creare disorganizzazione nei sistemi nazionali • Rischio di accrescimento delle disuguaglianze • Il quid dell’accesso universale ed equo? 34 Dopo il passaggio in prima lettura al Parlamento (23 aprile 2009) • Alcuni miglioramenti … • Ma anche alcuni problemi che, per la CES, permangono, segnatamente: • in merito alla base giuridica (art. 95) • autorizzazione preventiva in caso di ricovero ospedaliero 35 Fallimento del Consiglio Occupazione e affari sociali del 1° dicembre • Alcune proposte di chiarimento • Ma • Situazione bloccata su un punto fondamentale per alcuni Stati membri: la questione dei medici non contrattuali/non convenzionati • In merito alla base giuridica (art. 95) • Rinvio alla presidenza spagnola dell’UE 36 Domande? 37