COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia
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INFORMATIVA TASI 2015
Tassa sui servizi indivisibili
Aliquote e modalità di applicazione del tributo comunale per i servizi indivisibili per l’anno 2015
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale.
Presupposto della Tasi
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI i terreni agricoli e le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che
non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Chi deve pagare
Deve pagare la TASI chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree fabbricabili, definiti ai
sensi dell’IMU, compresa l'abitazione principale ed esclusi i terreni agricoli.
Nel caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione
tributaria.
Pagano
sia
possessore
(proprietario)
che
occupante
(inquilino/utilizzatore).
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione
e per tutta la durata del contratto. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, quest'ultimo e
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante/inquilino versa la TASI
nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal
proprietario.
I proprietari degli immobili non si possono impegnare, neppure con la dichiarazione, a pagare per
conto degli inquilini. La TASI, quindi, deve essere pagata sia dal proprietario che dall’inquilino,
ognuno per la quota a proprio carico (80% il proprietario e 20% l’inquilino). Pertanto, è privo di effetti
giuridici qualsiasi eventuale accordo in base al quale il carico tributario viene traslato da uno all’altro
dei soggetti passivi.
Nel caso di più di possessori (o di detentori), essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria. Il versamento effettuato in base alle singole quote di possesso (o di detenzione)
è considerato comunque regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all’ammontare
dell’imposta dovuta.
In caso di occupazione temporanea, non superiore ai sei mesi, è obbligato al versamento colui che
risulti possessore dell’immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Abitazione Principale
L’abitazione principale ai fini TASI è quella definita dalla disciplina IMU.
A tal proposito si precisa che sono assimilate all’abitazione principale solamente le unità immobiliari
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente che sono tenute a disposizione e non
devono essere locate.
N.B.: l’unità immobiliare nella quale si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente ai fini TASI
è considerata abitazione principale solo se posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di
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godimento. Pertanto, l’occupante/detentore dell’immobile, se non è anche possessore dell’immobile
stesso, deve versare la TASI per la quota di competenza (20%) con l’aliquota di base dell’1 ‰ senza
alcuna detrazione.
Base Imponibile
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Sono considerati inagibili o inabitabili i
fabbricati in condizioni di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, secondo le caratteristiche di fatiscenza e le modalità per il riconoscimento
dell’inagibilità definite nel Regolamento IUC.
Aliquote
Tipologia imponibile
Abitazioni principali e relative pertinenze (C2, C6 e C7 una per tipologia)
Altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Abitazioni principali e relative pertinenze soggette ad IMU (A1,A8 e A/9)
Aliquota
2,5 per mille
1,0 per mille
1,0 per mille
1,0 per mille
Detrazioni
Dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 30,00 per i fabbricati rientranti nella fascia di
rendita catastale fino a 400 €.
Dichiarazioni
Termine di presentazione della dichiarazione TASI 30 Giugno dell’anno successivo.
Modalità di versamento
Il pagamento dovrà essere effettuato solo utilizzando il Modello F24 secondo le sotto indicate
scadenze:
- prima rata in acconto entro il 16 Giugno 2015
- seconda rata a saldo entro il 16 Dicembre 2015
E’ facoltà del contribuente pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2015.
Non è dovuto il pagamento per importi inferiori o uguali a € 6,00 (importo riferito al tributo dovuto per
l’intero anno dal singolo contribuente).
I codici per pagare la TASI sono:
- 3958 abitazione principale e relative pertinenze;
- 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960 aree fabbricabili;
- 3961 altri fabbricati.
Codice catastale per il Comune di Cazzago S.Martino è C408.
I pagamenti effettuati dopo la scadenza sono soggetti a sanzioni ed interessi già previsti per l’IMU.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile recarsi presso il nostro sportello
Tributi negli orari d’ufficio, oppure contattarci via mail all’indirizzo:
[email protected] o telefonicamente al nr. 030.7750750 int. 4
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