REGOLAMENTO DISTRETTUALE - DISTRETTO ROTARACT 2060 Friuli - Venezia Giulia - Trentino - Alto Adige/Südtirol - Veneto A cura della Commissione interpretazione e revisione normativa Riccardo Berto - Presidente Tommaso Micol Giuliano Bordigato Rappresentante Distrettuale A.S. MMXIII - MMXIV - Distretto Rotaract 2060 - Friuli - Venezia Giulia - Trentino - Alto Adige/Südtirol - Veneto COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Regolamento Distrettuale revisionato nell’Anno Sociale 2013/2014 dalla Commissione Distrettuale Interpretazione e Revisione Normativa composta dal Presidente Riccardo Berto, e dal membro di commissione Tommaso Micol sotto la supervisione del Rappresentante Distrettuale Giuliano Bordigato. Approvato durante la V Assemblea Distrettuale in data 28 giugno 2014. Trova efficacia a seguito dell'approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary International 2060, Roberto Xausa. Entra in vigore il 1 luglio 2014. Pagina 2 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA LIBRO I Del Distretto TITOLO I Delle Nozioni Preliminari Art. 1: Costituzione In conformità alle decisioni del Consiglio Centrale del Rotary International, i Club Rotaract delle regioni italiane Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige sono raggruppati in un Distretto denominato Distretto Rotaract 2060” sotto il patrocinio del Distretto Rotary International 2060. Art. 2: Scopi In conformità allo Statuto del Rotaract International gli scopi sono: - sviluppare una costruttiva attitudine a funzioni direttive e la probità personale, incoraggiare e mettere in pratica il rispetto e la sollecitudine verso gli altri, - far capire sempre più l’importanza della casa e della famiglia ed educare al senso di lealtà verso il proprio Paese, - coltivare il rispetto per i diritti degli altri, basato sul riconoscimento della dignità di ogni individuo, - sottolineare la necessità di accettare le proprie responsabilità personali come base per il successo individuale, per il progresso della comunità e per utili attività di gruppo, - riconoscere la dignità ed il valore di tutte le occupazioni quali mezzi utili per servire la società, - favorire il raggiungimento di una maggiore comprensione e conoscenza dei problemi locali, nazionali e mondiali, - aprire nuove strade all’azione personale del gruppo a favore della comprensione internazionale e della fratellanza fra tutti i popoli. Pagina 3 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 3: Finalità Il Distretto tende in particolare al conseguimento delle seguenti finalità: - curare e vigilare sul rispetto degli obiettivi fondamentali del Rotaract International stabiliti dal Rotary International, - favorire il coordinamento delle attività di tutti i Club appartenenti al Distretto, indicando le eventuali iniziative comuni, - incrementare i rapporti di cooperazione e collaborazione con altri Distretti e Club Rotaract. Art. 4: Anno Sociale L’anno sociale coincide con l’anno sociale rotariano: inizia il 1° luglio di ogni anno per concludersi il 30 giugno dell’anno successivo. Art. 5: Club Soci del Distretto Sono soci tutti i Club del Distretto, che rispondano ai requisiti previsti dallo Statuto Tipo del Rotaract Club, dalle Linee di Condotta imposte ai Rotaract Club dal Consiglio Centrale del Rotary, nonché dal presente regolamento. Art. 6: Soci Onorari del Distretto Il Rappresentante Distrettuale ha facoltà di nominare durante il proprio mandato per eccezionali meriti in attività distrettuali, previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, un socio onorario a vita del Distretto. I soci onorari a vita del Distretto hanno diritto ad essere costantemente informati sulle attività distrettuali, cui possono prendere parte come osservatori. Eventuali presenze o partecipazioni ad attività distrettuali non graveranno sul bilancio del Distretto. Art. 7: Gestione ed Amministrazione del Distretto La gestione e l’amministrazione del Distretto sono affidate agli organi distrettuali, secondo le loro specifiche funzioni e competenze, secondo la struttura gerarchica distrettuale in cui sono inseriti e secondo le procedure disciplinate da questo Regolamento e dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore. Pagina 4 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA TITOLO II Degli Organi Del Distretto Art. 8: Gli Organi del Distretto Gli organi del Distretto sono: il Consiglio Direttivo Distrettuale ed a loro volta i suoi organi individuali e collegiali, l’Assemblea dei Presidenti, le Commissioni Distrettuali, l’Assemblea Distrettuale. CAPO I Del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei suoi Organi Art. 9: Composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale Il Consiglio Direttivo Distrettuale, si articola nei seguenti organi collegiali e individuali: la Presidenza ed a loro volta i suoi membri, il Segretario Distrettuale Generale, il Tesoriere Distrettuale, il Prefetto, i Delegati di Zona, i Presidenti delle Commissioni Distrettuali, il Delegato E.R.I.C. e il Delegato Interact Distrettuale. Ad eccezione dei Delegati di Zona, dell’Incoming Rappresentante Distrettuale e del Past Rappresentante Distrettuale i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale sono nominati dal Rappresentante Distrettuale tra i soci in regola del Distretto, almeno 15 giorni prima della sua entrata in carica. Perché il Consiglio Direttivo Distrettuale sia validamente costituito è necessaria l’approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060. Sempre ad eccezione degli stessi l’appartenenza al Consiglio Direttivo Distrettuale cessa per dimissioni proprie o per revoca da parte del Rappresentante Distrettuale, previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060. I membri del Consiglio Direttivo Distrettuale hanno diritto al rimborso da parte del Distretto delle spese sostenute quali necessarie all’esercizio delle proprie funzioni, nei limiti di quanto previsto dal bilancio preventivo approvato per l’anno sociale dall’Assemblea dei Presidenti, ai sensi degli artt. 36 e 37 del presente Regolamento. Pagina 5 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 10: Competenze generali del Consiglio Direttivo Distrettuale Il Consiglio Direttivo Distrettuale nel suo complesso è il principale organo consultivo e collaborativo del Rappresentante Distrettuale che ha inoltre il compito di presiederlo. Le sue generali competenze sono amministrative in materia di Segreteria e di Tesoreria Distrettuali, oltreché nello specifico in materia di gestione dei rapporti tra gli organi distrettuali e tra Club interni al Distretto ed in materia di rapporti con gli altri distretti Rotaract e con . Sul piano esecutivo, negli organi individuali e collegiali in cui è articolato, ha il compito di porre in essere le disposizioni del Rappresentante Distrettuale e le deliberazioni dell’Assemblea dei Presidenti. Art. 11: La Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale La Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale è l’organo consultivo più diretto del Rappresentante Distrettuale. La sua principale funzione è di indirizzo in materia di gestione del Distretto. I suoi membri sono: il Rappresentante Distrettuale, che lo presiede, l’Incoming Rappresentante Distrettuale, il Past Rappresentante Distrettuale, ed il Vice Rappresentante Distrettuale. Art. 12: Il Rappresentante Distrettuale Il Rappresentante Distrettuale, eletto dall’Assemblea dei Presidenti, ricopre la più alta carica elettiva distrettuale per un mandato la cui durata coincide con l’anno sociale. Egli, secondo la nozione, ha il compito di rappresentare il Distretto nelle attività distrettuali e sovradistrettuali rotaractiane e rotariane. Ha inoltre il compito di curare le relazioni con gli altri Distretti Rotaract e con il Distretto Rotary 2060. Illustra il programma annuale del Distretto in sede di approvazione del bilancio preventivo e dispone, in subordine al Governatore del Distretto Rotary 2060, in materia di gestione del Distretto. Egli ha inoltre il compito di illustrare nella prima Assemblea Distrettuale le proposte per il service distrettuale fatte pervenire dai club. Coordina l’attività dei Club, delle Zone e degli altri organi del Distretto per il raggiungimento delle finalità stabilite dal programma annuale, da questo Regolamento e dalle altre norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore. A questo scopo ha il compito di convocare, riunire e presiedere il Consiglio Direttivo Distrettuale e l’Assemblea Distrettuale, oltreché il compito di visitare per almeno una volta nel corso dell’anno sociale ogni Club del Distretto incontrandone il Consiglio Direttivo. Redige collegialmente e solidalmente alla Tesoreria Distrettuale il bilancio preventivo e quello consuntivo per sottoporli all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Presidenti. Pagina 6 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Vigila sul comportamento, sull’operato e sull’osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei membri del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei Presidenti dei Club del Distretto. Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’interesse del Distretto, può variare la composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale, previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, ad eccezione dei Delegati di Zona, dell’Incoming Rappresentante Distrettuale e del Past Rappresentante Distrettuale. Gli competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo Regolamento e secondo le norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore. Il Rappresentante Distrettuale, infine, rende conto dell’operato proprio e degli organi distrettuali ed in generale dell’attività del Distretto all’Assemblea dei Presidenti e al Governatore del Distretto Rotary 2060. Art. 13: L’Incoming Rappresentante Distrettuale L’Incoming Rappresentante Distrettuale è, secondo la nozione, il Rappresentante Distrettuale designato per l’anno sociale successivo a quello corrente. Egli è membro del Consiglio Direttivo Distrettuale e della sua Presidenza in preparazione al proprio mandato ed ai fini della continuità gestionale del Distretto. La durata del suo mandato coincide con l’anno sociale. Art. 14: Il Past Rappresentante Distrettuale Il Past Rappresentante Distrettuale è, secondo la nozione, il Rappresentante Distrettuale in carica nell’anno sociale precedente a quello corrente. Egli è membro del Consiglio Direttivo Distrettuale e della sua Presidenza ai fini della continuità gestionale del Distretto. La durata del suo mandato coincide con l’anno sociale. Art. 15: La Vice Rappresentanza Distrettuale Il Vice Rappresentate Distrettuale, ha funzione consultiva del Rappresentante Distrettuale e può sostituirlo in caso di improvvisa e temporanea assenza od impedimento di quest'ultimo, e può inoltre essere delegato a specifiche funzioni dal Rappresentante Distrettuale, cui comunque rende conto del proprio operato. È facoltà del Rappresentate Distrettuale, nominare un Vice Rappresentate Distrettuale Vicario, con diritto di voto e con medesime competenze del Vice Rappresentante Distrettuale, per meglio agire in tutto il Distretto. Pagina 7 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 16: La Segreteria Distrettuale La Segreteria Distrettuale è l’organo amministrativo del Distretto che coadiuva il Rappresentante Distrettuale e degli altri organi del Consiglio Direttivo Distrettuale. I suoi membri sono il Segretario Generale, da cui è presieduta, e, eventualmente, qualora vi fossero, gli altri Segretari Distrettuali. Essa ha nel suo complesso il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Distrettuale e dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria, e di custodire tutti i documenti del Distretto ed i documenti dei Club di interesse distrettuale. Sempre nel suo complesso cura la comunicazione tra organi del Consiglio Direttivo Distrettuale in entrata e in uscita nei confronti dei singoli Club, degli altri Distretti e del Distretto Rotary 2060. Esegue inoltre le convocazioni per le riunioni del Consiglio Direttivo Distrettuale e dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria ed invia tutte le eventuali comunicazioni previste. Le competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo Regolamento ed è tenuta ad espletare ogni compito straordinario assegnatole dal Rappresentante Distrettuale. Il Segretario Generale, in quanto primo Segretario Distrettuale, presiede la Segreteria Distrettuale. Egli ha il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della Segreteria Distrettuale seguendo le disposizioni del Rappresentante Distrettuale. Rende conto al Rappresentante Distrettuale dell’operato proprio, degli altri Segretari Distrettuali e della Segreteria Distrettuale nel suo complesso. Gli altri Segretari Distrettuali svolgono le funzioni di Segreteria secondo le disposizioni del Segretario Generale, cui rendono conto del proprio operato. Art. 17: La Tesoreria Distrettuale La Tesoreria Distrettuale è l’organo amministrativo che gestisce i fondi del Distretto, secondo la deliberazioni dell’Assemblea dei Presidenti e, oltre al Tesoriere Distrettuale, può contemplare ulteriori membri che lo coadiuvino nell’officio ad egli assegnato. Art.18: La Prefettura Distrettuale Il Prefetto Distrettuale: - è il responsabile del cerimoniale del Distretto; - sovrintende l’organizzazione delle Assemblee Distrettuali; - cura l’accoglienza degli ospiti durante le occasioni ufficiali; - custodisce i segni e le effigi del Distretto. È data facoltà di integrare l’officio, con ulteriori membri che coadiuvino il Prefetto distrettuale, nei compiti ad egli assegnati. Pagina 8 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 19: I Delegati di Zona I Delegati di Zona sono, secondo la nozione, i delegati dai Club rispettivamente delle singole Zone a rappresentarli direttamente al Consiglio Direttivo Distrettuale. Contemporaneamente questi rappresentano il Distretto e la persona del Rappresentante Distrettuale presso i Club della propria Zona. Sono eletti dai Presidenti dei Club della propria Zona, i quali possono anche votarne la sfiducia. La durata del loro mandato coincide con l’anno sociale. Il Delegato di Zona ha il compito di stimolare l’attività dei Club della propria Zona favorendo l’attuazione del programma distrettuale. A questo scopo ha il compito di visitare per almeno una volta nel corso dell’anno sociale ogni Club della propria Zona, e convocare, riunire e presiedere le Riunioni di Zona. Il Delegato di Zona ha inoltre il compito di vigilare sul comportamento e di relazionare al Rappresentante Distrettuale in merito alle attività ed allo status generale dei suddetti Club. Le Riunioni di Zona sono le riunioni dei Presidenti dei Club in regola, o loro delegati, di ogni rispettiva Zona alla presenza del relativo Delegato di Zona, che le presiede e le convoca con cadenza bimestrale. La Riunione di Zona è l’organo consultivo, elettivo e di controllo del Delegato di Zona, cui può anche votare la sfiducia. Art. 20: I Presidenti delle Commissioni Distrettuali I Presidenti delle Commissioni Distrettuali hanno il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della propria commissione in base a quanto stabilito dal programma distrettuale. Essi rendono conto al Rappresentante Distrettuale dell’operato proprio e della propria commissione. CAPO II Degli altri Organi Distrettuali Art. 21: L’Assemblea dei Presidenti Esso delibera in merito alle proposte del Consiglio Direttivo Distrettuale in materia di gestione e destinazione dei fondi distrettuali a mezzo della votazione dei bilanci e dei service distrettuali e secondo quanto previsto al punto 25 lettera “c” della Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del Rotary International. Delibera anche in materia di riforme e deroghe al Regolamento Distrettuale. Pagina 9 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 22: Le Zone Le Zone sono le entità territoriali in cui è diviso il Distretto. Ognuna di esse comprende un gruppo di Club. Le Zone, in riferimento ai Club in queste compresi, sono: - Zona 1: Rovereto – Riva del Garda, Trento, Verona, Verona Nord, Verona Est, Verona Scaligero, Peschiera e del Garda Veronese, Verona International, Bolzano, Villafranca di Verona, Legnago, San Martino di Castrozza - Valsugana; - Zona 2: Arzignano, Bassano del Grappa, Cittadella, Sandrigo, Vicenza; - Zona 3: Abano – Montegrotto, Adria, Chioggia, Padova, Padova Centro, Padova Euganea, Porto Viro-Delta del Po, Rovigo, Venezia; - Zona 4: Belluno - Cadore – Cortina d’Ampezzo, Castelfranco - Asolo, Camposampiero, Conegliano, Conegliano – Vittorio Veneto, Feltre, Montebelluna, San Donà di Piave - Portogruaro - Jesolo, Treviso; - Zona 5: Cividale del Friuli, Gorizia, Pordenone, San Vito al Tagliamento, Trieste, Udine, Udine Nord – Gemona, Lignano Sabbiadoro - Tagliamento, Monfalcone - Grado, Maniago Spilimbergo Ogni Zona è coordinata da un D.Z.. Art. 23: Le Commissioni Distrettuali Le Commissioni Distrettuali sono formate dal Rappresentante Distrettuale, previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, e preposte alla realizzazione di iniziative che per loro natura richiedono una gestione collegiale; Esse sono: - Azione Interna; - Azione Internazionale; - Azione Professionale; - Interesse Pubblico; - Comunicazione; - Chronicle News; - Interpretazione e Revisione Normativa; - Commissione paritetica Rotary - Rotaract adibita alla revisione dei bilanci - Commissione Straordinaria. Ciascuna Commissione, se necessario per la miglior attuazione del Programma Distrettuale di loro competenza, può essere articolata in sottocommissioni, composte da un minimo di tre membri compreso il Presidente di sottocommissione. Sono gruppi di lavoro che riferisco al Presidente di commissione e al Rappresentante Distrettuale. I membri delle Commissioni Distrettuali e delle sottocommissioni, sono nominati collegialmente dal Rappresentante Distrettuale e dai rispettivi Presidenti, tra i soci in regola del Distretto, i quali devono operare su fedele base delle disposizioni del Rappresentante Distrettuale e del Presidente, cui rendono conto del proprio operato. Pagina 10 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA L’appartenenza alle Commissioni Distrettuali e sottocommissioni cessa per dimissioni proprie o per cessazione dell’appartenenza alla stessa del Presidente in carica, e può essere revocata collegialmente dal Rappresentante Distrettuale e dal relativo Presidente. Art. 24: L’Assemblea Distrettuale L’Assemblea Distrettuale è l’organo distrettuale complesso che comprende il Consiglio Direttivo Distrettuale e l’Assemblea dei Presidenti, i quali si riuniscono contemporaneamente con l’eventuale presenza e comunque secondo l’indirizzo del Governatore del Distretto Rotary 2060 o di un suo delegato. L’Assemblea Distrettuale comprende in sé rispettivamente le competenze e le funzioni degli organi da cui è costituita ed ha inoltre il compito di indirizzare e coordinare complessivamente i singoli Club del Distretto, le Zone ed il Consiglio Direttivo Distrettuale in materia di scopi, attività e service. Art. 24 bis: Commissione Distrettuale Straordinaria È facoltà del Rappresentante Distrettuale, predisporre una commissione distrettuale straordinaria, per far fronte alle attività che vanno oltre l’ordinaria amministrazione distrettuale e che per l’occasione, richiedano la creazione della stessa, per una migliore gestione del tutto. Il Presidente di commissione renderà conto al Rappresentante Distrettuale e predisporrà, eventualmente, la creazione di sotto commissioni, preposte a singoli compiti, con i limiti numerici e di competenze, previsti dall’articolo 23 secondo comma. Art. 24 ter: Commissione paritetica Rotary - Rotaract adibita alla revisione dei bilanci La Commissione Revisione dei conti è preposta esclusivamente alla analisi dei bilanci del Distretto Rotaract 2060 ed è costituita da tre membri: il Presidente e due commissari; Un commissario è nominato dal Governatore del Distretto Rotary 2060, tra i soci rotariani non membri del Consiglio Direttivo Distrettuale del Distretto Rotary 2060. Il secondo commissario è nominato dal Rappresentate Distrettuale del Distretto Rotaract 2060, tra i soci rotaractiani, non membri del Consiglio Direttivo del Distretto Rotaract 2060. Il Presidente di Commissione viene individuato e nominato di comune accordo dai due commissari, tra i soci rotazioni o rotaractiani del Distretto Rotary e Rotaract 2060, non facenti parte dei rispettivi Consigli Direttivi Distrettuali e aventi comprovate competenze in ambito contabile. Pagina 11 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Una volta individuato e nominato il Presidente, la commissione verbalizzerà la nomina, e inoltrerà il tutto al Governatore del Distretto Rotary 2060 e al Rappresentante Distrettuale del Distretto 2060, oltre che alle rispettive Segreterie Distrettuali, le quali comunicheranno la nomina ai Consigli Direttivi Distrettuali rispettivi. Ogni membro della commissione, ha un voto e le decisioni sono adottate a maggioranza. È fatto divieto di costituire sottocommissioni. Ogni decisione della Commissione Revisione dei conti relativa all’analisi dei bilanci, verrà notificata direttamente al Governatore del Distretto Rotary 2060 e al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2060. Il Rappresentante Distrettuale, in accordo con il Governatore stesso, adotterà le misure più opportune dopo aver sentito il Consiglio Direttivo. Le norme degli articoli 51, 52 e 53 si applicano laddove siano compatibili con la specificità della commissione medesima. TITOLO III Dei Rapporti tra il Distretto ed i singoli Club CAPO I Dei Rapporti tra i Presidenti di Club ed il Distretto Art. 25: Doveri dei Presidenti di Club In materia di gestione del Distretto i Presidenti di Club sono tenuti a porre in essere le disposizioni del Rappresentante Distrettuale, del proprio Delegato di Zona e degli altri organi del Consiglio Direttivo Distrettuale e le deliberazioni del Assemblea dei Presidenti. In materia di gestione interna di Club gli stessi Presidenti sono tenuti a coordinare le attività del Club che rappresentano con quelle Distrettuali, nell'osservanza delle disposizioni provenienti dal Rotary International, Distretto Rotary 2060 e dal proprio rispettivo Rotary Club sponsor. Hanno inoltre il compito di vigilare sul comportamento, sull’operato e sull’osservanza delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei soci del proprio Club e di relazionarne al proprio Rappresentante Distrettuale. Pagina 12 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Nel caso in cui un Presidente rilevi in capo ad un socio del proprio Club una condotta non rispettosa dei principi e delle norme rotaractiane o un comportamento moralmente scorretto, deve attivare le procedure previste dal regolamento del proprio Club, dandone comunicazione al proprio Club Rotary Sponsor, al Delegato di Zona e al Rappresentante Distrettuale; in subordine, nel caso in cui il soggetto continui a reiterare la propria negativa condotta, o il fatto presenti particolari requisiti di gravità, il Rappresentante Distrettuale in comune accordo con il Rotary Club Sponsor, possono convocare l’Assemblea Dei Soci affinché vengano adottate le misure opportune. In materia di amministrazione distrettuale i Presidenti sono tenuti a: comunicare alla Segreteria distrettuale all’inizio dell’anno sociale un programma di massima per il proprio Club, e su base bimestrale il programma dettagliato delle attività da svolgersi nel bimestre successivo; provvedere alla puntuale esecuzione da parte del Tesoriere del proprio Club del versamento delle quote sociali distrettuali e dei versamenti relativi a tutti gli altri obblighi finanziari verso il Distretto; partecipare personalmente o inviare un proprio rappresentante delegato a tutte le riunioni dell’Assemblea Distrettuale e alle Riunioni di Zona ed a quant’altre riunioni venissero convocati dai membri del Consiglio Direttivo Distrettuale; indire e presiedere le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo del proprio Club designati per l’anno sociale successivo entro il 1° marzo dell’anno sociale in corso e comunicarne tempestivamente l’esito alla Segreteria Distrettuale; aggiornare in tempo reale l’annuario elettronico; quant’altro previsto da questo Regolamento. Art. 26: Provvedimenti nei confronti dei Presidenti dei Club inadempienti I Presidenti di Club che non adempieranno ai propri doveri sanciti da questo Regolamento e/o che assumeranno un comportamento contrario ai principi ed ai valori rotaractiani dovranno essere tempestivamente segnalati al Rappresentante Distrettuale in carica il quale, dopo aver valutato la situazione insieme al Consiglio Direttivo Distrettuale , deciderà se limitarsi a fare un primo richiamo al Presidente artefice della violazione, invitandolo a non ripetere il fatto contestato, o se, nei casi in cui si prospettino particolari connotati di gravità, comunicare la violazione alla Commissione Distrettuale per il Rotaract del Distretto Rotary 2060 e al Club Rotary sponsor per gli opportuni provvedimenti. Pagina 13 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA CAPO II Dei Rapporti tra i singoli Club Soci ed il Distretto Art. 27: Doveri dei Club Soci del Distretto I Club si adoperano per il conseguimento delle finalità del Distretto, curando la partecipazione e la collaborazione alle attività distrettuali. I Presidenti dei Club hanno il dovere di mantenere costanti e regolari rapporti con l'organizzazione distrettuale e con i club limitrofi. I Club che non ottemperano ai suddetti doveri o non rispondono ai requisiti richiesti dal Rotary International sono deferiti dal Rappresentante Distrettuale, con delibera del Consiglio Direttivo Distrettuale, alla Commissione Distrettuale del Rotary per il Rotaract, per gli opportuni provvedimenti ed interventi. CAPO III Degli obblighi Finanziari dei Club Soci verso il Distretto Art. 28: Gli obblighi finanziari Gli obblighi finanziari dei Club verso il Distretto consistono nel versamento delle quote sociali distrettuali ed in ogni altro obbligo deliberato ed approvato dall’Assemblea dei Presidenti su proposta del Rappresentante Distrettuale, in base a quanto disposto dal punto 25 lettera “c” della Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del Rotary International. Una volta adempiuto a tali obblighi ogni Club è tenuto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta alla Segreteria Distrettuale. Art. 29: Le quote sociali distrettuali Ogni Club Socio del Distretto è tenuto a versare entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio preventivo distrettuale una quota annuale proporzionale al proprio effettivo secondo la deliberazione dell’Assemblea dei Presidenti in merito al bilancio preventivo per l’anno sociale in corso. Ogni Club Socio è inoltre tenuto a versare la quota sociale distrettuale relativa ai propri nuovi soci diventati tali entro il 1° marzo dell’anno sociale in corso. Pagina 14 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 30: Sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali distrettuali Come predetto le quote sociali distrettuali vanno versate entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio preventivo: in caso di ritardo inferiore a 60 giorni verrà applicata una sanzione pari al 10% del totale; se il ritardo dovesse protrarsi ulteriormente verrà applicata una sanzione aggiuntiva pari al 50% del totale risultante al sessantesimo giorno trascorso dopo l’approvazione del bilancio preventivo. Ove un Club del Distretto non effettui i versamenti entro il 30 gennaio, il Rappresentante Distrettuale informa della situazione la Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract invitandola a contattare il Club Rotary sponsor del Rotaract Club moroso, affinché regolarizzi la sua posizione; se la situazione di morosità permane fino al settimo giorno precedente alla riunione dell’Assemblea Distrettuale convocata per l’elezione del Rappresentante Distrettuale, il Club interessato viene posto in ristrutturazione. Le scadenze per il versamento delle quote sociali distrettuali relative ai nuovi soci, di cui all’art. 29 comma 2 di questo Regolamento, versamento che deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno sociale in corso, e le eventuali sanzioni per ritardo si ricavano applicando quelle previste dall’art. 30 di questo Regolamento alla data di associazione degli interessati. Art. 31: Sanzioni per i ritardi nei versamenti relativi agli eventuali ulteriori obblighi I versamenti relativi agli eventuali ulteriori obblighi vanno effettuati entro i 30 giorni successivi alla data di deliberazione: in caso di ritardo inferiore a 60 giorni si applicherà una sanzione pari al 10% del totale; se il ritardo dovesse protrarsi ulteriormente si applicherà una sanzione aggiuntiva pari al 50% del nuovo totale. Art. 32: Pagamenti I pagamenti vanno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Distretto: in merito alla valutazione delle scadenze fa fede la data riportata sulla ricevuta. Art. 33: Fondi a favore dei service distrettuali La disciplina che regola i versamenti di fondi a favore dei service distrettuali, la loro entità e la relative scadenze è interamente affidata all’Assemblea dei Presidenti. In nessun caso saranno previste sanzioni per gli eventuali ritardi. Pagina 15 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 34: Club di nuova costituzione I Club che si costituiscono dopo il termine ultimo stabilito per il versamento delle quote sociali distrettuali devono effettuarne il relativo pagamento entro i 30 giorni successivi alla consegna della Carta di costituzione. Le scadenze e le sanzioni per gli eventuali ritardi si ricavano applicando quelle previste dall’art. 30 di questo Regolamento alla data di costituzione. Art. 35: Definizione di Club in regola Un Club Socio di questo Distretto è detto in regola quando non è in ristrutturazione e non è attualmente in ritardo nei confronti del Distretto con i versamenti relativi agli obblighi finanziari dell’anno sociale corrente e dei precedenti. Art. 36: Spese distrettuali Le spese del Rappresentante Distrettuale, a carico del Distretto, devono limitarsi agli oneri dell'ordinaria amministrazione, con rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni e degli obblighi derivanti dal disposto normativo di cui all’art. 12 del presente Regolamento. Le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo Distrettuale e dai Delegati di Zona, per progetti o per settori, per ragioni del proprio ufficio, sono a carico del Distretto, secondo i criteri approvati dal Rappresentante Distrettuale su proposta del Tesoriere Distrettuale e nei limiti qui previsti, prendendo come riferimento il rimborso spettante al Rappresentante Distrettuale: - Rappresentante Distrettuale Incoming: 2/3; - Vice Rappresentanza Distrettuale, Segreteria Distrettuale, Tesoreria Distrettuale, Prefettura Distrettuale: 1/6 per ogni ufficio, da dividersi tra i membri che lo compongono; - Past Rappresentante Distrettuale: 1/30; - Presidenti di Commissione: 1/30; - Delegati di Zona: 1/15. Nessun rimborso è previsto per i presidenti di sotto commissione. Art. 37: Procedura per i rimborsi spesa Competente a corrispondere i rimborsi spese è esclusivamente il Tesoriere Distrettuale, a cui sono indirizzate le relative richieste. Il Tesoriere Distrettuale, porta a conoscenza del Rappresentante Distrettuale. la richiesta ricevuta ed ottenutone l'assenso, provvede a rimborsare quanto dovuto facendosi rilasciare idonea ricevuta dal destinatario del rimborso. Pagina 16 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA I rimborsi possono essere ritardati, ridotti o esclusi, dal Tesoriere Distrettuale, allorché il Fondo Distrettuale sia insufficiente. Il termine ultimo per le richieste di rimborso spese è il 30 giugno. Il Tesoriere Distrettuale, previa approvazione del Rappresentante Distrettuale, deve stilare una procedura per l'ottenimento del rimborso spese da parte del Consiglio Direttivo Distrettuale che specifichi nel dettaglio i criteri da utilizzare nel calcolo numerico delle quote. Sono tassativamente escluse dalla procedura di rimborso le spese non riconducibili all'espletamento delle mansioni da parte dei membri del Consiglio Direttivo Distrettuale. LIBRO II Delle Procedure TITOLO I Del Consiglio Direttivo Distrettuale CAPO I Delle Riunioni Art. 38: Partecipazione Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Distrettuale tutti i suoi membri. Inoltre, senza diritto di voto, ne ha facoltà chiunque tra i soci del Distretto, nell’interesse del Distretto per il compimento di specifiche funzioni, venga all’occasione convocato dal Rappresentante Distrettuale. Art. 39: Riunione Il Consiglio Direttivo Distrettuale è riunito dal Rappresentante Distrettuale in forma ordinaria immediatamente prima e durante le riunioni dell’Assemblea Distrettuale, di cui il Rappresentante Distrettuale è tenuto a fornire il calendario, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale ed a tutti i Presidenti dei Club del Distretto all’inizio dell’anno sociale. Può inoltre essere riunito dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Pagina 17 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 40: Convocazione Il Rappresentante Distrettuale, a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 14 giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno 7 giorni prima delle riunione straordinarie. In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo Distrettuale. Art. 41: Validità Perché il Consiglio Direttivo Distrettuale sia validamente riunito è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri comprensiva del Rappresentante Distrettuale e di almeno un Segretario Distrettuale. Art. 42: Conduzione La conduzione della riunione del Consiglio Direttivo Distrettuale è interamente affidata al Rappresentante Distrettuale, presidente di quest’organo. Nella fase di apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all’art. 35 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del giorno da parte del Rappresentante Distrettuale. Durante lo svolgimento della riunione il Rappresentante Distrettuale gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l’ordine del giorno, concedendo e togliendo ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi. Al termine dello svolgimento il Rappresentante Distrettuale chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato senza lettura salvo diversa richiesta da parte di membri del Consiglio Direttivo Distrettuale. Art. 43: Seguito A seguito delle riunioni del Consiglio Direttivo Distrettuale, la Segreteria Distrettuale è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle disposizioni del Rappresentante Distrettuale in forma scritta a tutti i Presidenti dei Club del Distretto, agli eventuali interessati ed ai membri stessi del Consiglio Direttivo Distrettuale. Pagina 18 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA CAPO II Della Segreteria Distrettuale Art. 44: Redazione dei verbali La redazione dei verbali di sua competenza è affidata al Segretario Generale, o, su sua delega, ad un altro Segretario Distrettuale. Art. 45: Custodia dei documenti La custodia dei documenti del Distretto e dei documenti dei Club di interesse distrettuale è affidata al Segretario Generale, senza possibilità di deleghe in materia. Questi deve inoltre custodirli separatamente ordinati in apposite cartelle tra cui una per ogni Club del Distretto ed una per ogni organo distrettuale. Art. 46: Corrispondenza Il Segretario Generale è tenuto a dare visione al Rappresentante Distrettuale di tutte le comunicazioni pervenute alla Segreteria Distrettuale. È inoltre tenuto a dare visione al Tesoriere Distrettuale di tutte le comunicazioni pervenute inerenti la situazione finanziaria del Distretto o relative nello specifico alla Tesoreria Distrettuale. Art. 47: Buon andamento Nell’interesse del buon andamento della burocrazia distrettuale il Segretario Generale è tenuto a coordinare la Segreteria Distrettuale in modo tale da ridurre al minimo i tempi di adempimento alle sue funzioni di cui in questo Regolamento. CAPO III Della Tesoreria Distrettuale Art. 48: Versamenti Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a versare i fondi eventualmente consegnati direttamente alla sua persona su conto corrente bancario intestato a sé medesimo e al Rappresentante Distrettuale in carica. Art. 49: Verifiche Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a verificare con ragionevole assiduità le variazioni al conto corrente bancario del Distretto, anche in relazione alle comunicazioni pervenute da parte dei Club Soci. Pagina 19 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 50: Resoconti Sulla base delle verifiche, di cui all’art. 49 di questo Regolamento, il Tesoriere Distrettuale è tenuto a redigere dei resoconti che farà pervenire alla Segreteria Distrettuale. CAPO IV Delle Commissioni Distrettuali e sottocommissioni Art. 51: Programma A seguito della propria nomina i Presidenti delle Commissioni Distrettuali e gli eventuali Presidenti di sottocommissione, sono tenuti a formulare delle proposte programmatiche relative alla parte di Programma Distrettuale loro competente, che presenteranno al Rappresentante Distrettuale in sede di Consiglio Direttivo Distrettuale per le eventuali modifiche e per l’approvazione. Il Rappresentante Distrettuale darà, a mezzo della Segreteria Distrettuale, ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali e agli eventuali Presidenti di sottocommissione, tempestiva comunicazione in forma scritta dell’approvazione dei rispettivi programmi definitivi, cui poi le commissioni e le eventuali sottocommissioni, dovranno ragionevolmente attenersi. Art. 52: Disciplina La disciplina che regola la conduzione delle riunioni e dei lavori delle Commissioni Distrettuali e delle relative sottocommissioni, è affidata, per facilitare il conseguimento degli specifici scopi nell’interesse del Distretto, alla discrezionalità ed alla ragionevolezza dei rispettivi Presidenti. Art. 53: Verbali e resoconti I Presidenti, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti alla redazione di un verbale durante lo svolgimento delle riunioni della propria commissione e sottocommissione, ed alla redazione di resoconti nel corso dei lavori. I suddetti presidenti sono inoltre tenuti a far pervenire tempestivamente verbali e resoconti alla Segreteria Distrettuale. Seguirà comunicazione in forma scritta da parte del Rappresentante Distrettuale con i propri commenti di indirizzo. Pagina 20 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA TITOLO II Dell’Assemblea Distrettuale CAPO I Delle Riunioni Art. 54: Partecipazione Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni dell’Assemblea Distrettuale tutti i Presidenti dei Club del Distretto ed i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale. Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero impossibilitati ad intervenire personalmente, questi hanno il dovere di delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club, diverso dal Rappresentante Distrettuale. In caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti di un Club a due riunioni dell’Assemblea Distrettuale, il Rappresentante Distrettuale, dopo aver opportunamente sollecitato il Club in forma scritta fin dalla prima assenza ingiustificata, informerà il Club Rotary Sponsor e dichiarerà che al Club inadempiente venga sospeso il diritto di voto per le restanti Assemblee dell’Anno Sociale in corso e che lo stesso venga precluso dal diritto di presentare candidature per la carica di Rappresentante Distrettuale. L’assenza si considera giustificata se il Rappresentante Distrettuale, preavvisato di essa prima di dare inizio alla seduta, accetta le giustificazioni addotte. Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci dei Club ed i soci onorari a vita del Distretto. Art. 55: Riunione L’Assemblea Distrettuale è riunita dal Rappresentante Distrettuale in forma ordinaria in occasione degli appuntamenti previsti dal calendario che il Rappresentante Distrettuale avrà fatto pervenire all’inizio dell’anno sociale a tutti i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale ed a tutti i Presidenti dei Club del Distretto; detto calendario deve prevedere almeno cinque appuntamenti. Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il Rappresentante Distrettuale ne è tenuto se richiesto su istanza motivata da almeno un terzo dei Presidenti dei Club in regola del Distretto. Pagina 21 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 56: Convocazione Il Rappresentante Distrettuale, a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 14 giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno 7 giorni prima delle riunione straordinarie. In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione l’ordine del giorno. All’ordine del giorno vengono inseriti anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta da un Club con comunicazione pervenuta al Rappresentante Distrettuale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Distrettuale. In caso di particolare urgenza, almeno un sesto dei Club del Distretto può richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di particolari argomenti fino al quinto giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea Distrettuale. Art. 57: Validità Perché l’Assemblea Distrettuale sia validamente costituita è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti dei Club attivi del Distretto, o loro delegati, unitamente alla presenza del Rappresentante Distrettuale, di un Segretario verbalizzante e del Tesoriere Distrettuale o di un suo delegato. Art. 58: Conduzione La conduzione della riunione dell’Assemblea Distrettuale è interamente affidata al Rappresentante Distrettuale, presidente di quest’organo, entro le modalità ed i limiti stabiliti dal Governatore del Distretto Rotary 2060 o dal suo delegato presente. All’apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all’art. 57 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del giorno da parte del Rappresentante Distrettuale. Durante lo svolgimento delle riunioni il Rappresentante Distrettuale presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l’ordine del giorno, concedendo e togliendo ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il Assemblea dei Presidenti ha facoltà di interrogazione nei confronti del Rappresentante Distrettuale e degli altri organi del Consiglio Direttivo Distrettuale i quali sono tenuti a rispondere. Nello svolgimento la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi. Al termine dello svolgimento il Rappresentante Distrettuale chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato senza lettura salvo diversa richiesta da parte di membri del Consiglio Direttivo Distrettuale o da parte di Presidenti di Club del Distretto, o loro delegati. Pagina 22 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 59: Votazioni Salvo quelle istituzionali, le votazioni sono indette dal Rappresentante Distrettuale o su istanza di almeno un terzo dei Presidenti, o loro delegati, presenti ed aventi diritto di voto. Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club del Distretto in regola, o i loro delegati. Salvo nell’elezione del Rappresentante Distrettuale ogni Club ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe a favore di altri Club. I Presidenti, o loro delegati, dei Club che si costituiscono dopo il 28 febbraio, sempreché siano in regola, non partecipano all’elezione del Rappresentante Distrettuale ma hanno diritto di voto in Assemblea Distrettuale. Eccetto quelle relative all’elezione del Rappresentante Distrettuale, le votazioni avvengono a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, eseguito da un Segretario Distrettuale. Al termine delle votazioni il Rappresentante Distrettuale procede al computo dei voti ed alla proclamazione del risultato: è assunta come deliberazione la proposta che ottiene favorevolmente la metà più uno dei voti espressi. Art. 60: Seguito A seguito delle riunioni dell’Assemblea Distrettuale, la Segreteria Distrettuale è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle disposizioni del Rappresentante Distrettuale e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Presidenti in forma scritta a tutti i Presidenti dei Club del Distretto ed a tutti i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale, per i quali si allega un riepilogo di verbale, agli eventuali interessati ed ai soci onorari a vita del Distretto. CAPO II Dell’Elezione del Rappresentante Distrettuale e della Sfiducia Art. 61: Requisiti di eleggibilità passiva Si possono candidare alla carica di Rappresentante Distrettuale i soci in regola del Distretto che abbiano presieduto un Club del Distretto e siano stati membri del Consiglio Direttivo Distrettuale, o Presidenti di una sottocommissione, per almeno un intero anno sociale, che non compiano 30 anni prima dell’inizio del mandato e che non abbiano già ricoperto o siano già designati a ricoprire la carica in questione. Art. 62: Incompatibilità La carica di Rappresentante Distrettuale è incompatibile con quella di Presidente di Club e con quella di Delegato di Zona. Pagina 23 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 63: Candidatura Ogni candidatura va presentata in forma scritta entro il 15 gennaio al Rappresentante Distrettuale in carica a cura del Presidente in carica del Club proponente. Alla lettera di presentazione della candidatura vanno allegati una dichiarazione da parte del candidato di conoscenza delle norme rotaractiane di ordine distrettuale e superiore, un suo programma di massima per l’anno sociale in cui sarebbe in carica, una autocertificazione della propria età. Il Rappresentante Distrettuale in carica dà comunicazione delle candidature pervenute e ritenute valide ai sensi dell'Art. 61, corredate dai relativi programmi, a tutti i Presidenti di Club, durante l’Assemblea Distrettuale immediatamente successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Ogni Club del Distretto può presentare al più una candidatura per anno sociale. Ogni candidatura a Rappresentante Distrettuale, affinché sia valida, deve ricevere l’approvazione della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract. In caso di mancata presentazione di candidature entro il termine di cui sopra sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto che rispondono ai requisiti di eleggibilità passiva. Art. 63 bis: Campagna elettorale È compito del Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per il Rotaract e dell’intero Consiglio Direttivo del Distretto Rotaract, vigilare affinché vi sia una corretta e leale competizione tra i vari candidati alla carica di Rappresentante Distrettuale, limitando gli abusi a discapito degli altri candidati, compiuti dagli stessi. Tali limitazioni possono arrivare all’annullamento della candidatura stessa, con relativa impossibilità di riproporla per l’anno sociale corrente. Art. 64: Atti preliminari alla votazione Prima della votazione il Rappresentante Distrettuale deve dare all’Assemblea comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, non votanti ed alle motivazioni di merito, e comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, votanti ed al numero dei voti corrispettivi. Deve inoltre presentare i candidati e concedere loro la parola perché espongano il proprio programma di massima. In prosieguo di ciò la Segreteria Distrettuale passerà alla consegna delle schede elettorali. Infine si riunisce il seggio elettorale, costituito dal Rappresentante Distrettuale, che lo presiede, e da due scrutatori nominati dal Rappresentante Distrettuale dando la priorità, se presenti, all’Incoming Rappresentante Distrettuale ed al Past Rappresentante Distrettuale. Pagina 24 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 65: Votazione L’Assemblea dei Presidenti procede alla votazione in occasione della penultima riunione ordinaria dell’Assemblea Distrettuale dell’anno sociale e, in ogni caso, non più tardi del 15 maggio dell’anno in corso. Ogni Club socio del Distretto in regola al momento della votazione, nella veste del suo Presidente o di un suo delegato, ha diritto ad un numero di voti pari ad uno, più un ulteriore voto ogni cinque soci appartenenti al proprio Club che siano effettivi ed in regola al momento della votazione: a questo proposito farà fede il resoconto sull’effettivo, che deve espressamente indicare i nuovi soci diventati tali entro il 1° marzo dell’anno sociale in corso ed i soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali del Club, che ogni Presidente deve far pervenire, vistato dal Presidente della Commissione per il Rotaract del proprio Rotary Club sponsor, alla Segreteria Distrettuale entro 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’A.D. in questione; sulla base di questo resoconto la Tesoreria Distrettuale e la Segreteria Distrettuale valuteranno la regolarità della posizione dei Club nei confronti del Distretto. I Presidenti di Club in regola che non avranno inviato tale resoconto entro il termine di cui sopra avranno diritto ad un solo voto. La votazione avviene a scrutinio segreto su schede controfirmate dal Rappresentante Distrettuale. Ogni Presidente di Club, o suo delegato, avente diritto di voto ha a disposizione un numero di schede pari al numero di voti che deve esprimere. Ogni scheda deve indicare al più un nominativo e deve essere inserita nell’apposita urna presso il seggio elettorale. Il Club, che risulti essere inadempiente ai sensi dell’art. 54 per ripetute assenze ingiustificate, ha diritto di poter partecipare all’Assemblea Distrettuale convocata per l’elezione del Rappresentante Distrettuale, viene computato ai fini della costituzione dell’Assemblea Distrettuale, ma non ha diritto di partecipare al voto per l’elezione del Rappresentante Distrettuale. Ultimata l’espressione del voto si passerà allo spoglio delle schede: il Rappresentante Distrettuale leggerà ad alta voce il voto espresso su ogni scheda, che gli scrutatori controlleranno. Seguirà il computo dei voti e la proclamazione del risultato. Art. 66: Elezione Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto Rappresentante Distrettuale, designato per l’anno sociale successivo a quello immediatamente seguente, il candidato che abbia ottenuto favorevolmente i 2/3 dei voti espressi. Sono validi i voti espressi in modo inequivocabile e su schede che non recano altri segni. Qualsiasi altro voto, sarà considerato contrario. Pagina 25 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Nel caso in cui, a seguito della prima votazione, non venisse eletto alcun candidato, si procederà subito al ballottaggio tra i due candidati, o più, in caso di parità, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Sarà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli In presenza di un unico candidato che non abbia raggiunto la maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli alla prima votazione, si procederà a nuove elezioni in occasione dell’ultima riunione ordinaria dell’Assemblea Distrettuale dell’anno sociale. Le eventuali nuove candidature dovranno pervenire al Rappresentante Distrettuale entro 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea Distrettuale in questione e secondo le modalità già previste. Sarà eletto il candidato che abbia ottenuto il 50% +1 dei voti espressi. Qualora anche a seguito di ciò non venisse eletto alcun candidato si procederà secondo le disposizioni del Governatore del Distretto Rotary 2060. Art. 67: Impedimento del Rappresentante Distrettuale Nel caso in cui il Rappresentante Distrettuale in carica si trovi nell’impossibilità di portare a termine il proprio mandato o si veda costretto a rassegnare le proprie dimissioni a seguito di sfiducia da parte dell’Assemblea dei Presidenti, il Past Rappresentante Distrettuale, o in mancanza del Past Rappresentante Distrettuale, per sopraggiunti limiti di età il Governatore Rotary del Distretto 2060 o suo delegato, indirà nuove elezioni ed assumerà interinalmente le funzioni di Rappresentante Distrettuale, presiedendo il medesimo Consiglio Direttivo Distrettuale, fino alla nuova designazione. Il candidato allora eletto avrà facoltà di variare discrezionalmente e ragionevolmente nell’interesse del Distretto la composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale, previa approvazione da parte del Distretto Rotary 2060, ad eccezione dell’Incoming Rappresentante Distrettuale, del Past Rappresentante Distrettuale e dei Delegati di Zona. Art. 68: Mozione di sfiducia La mozione di sfiducia al Rappresentante Distrettuale in carica può essere presentata, con fondate motivazioni sulla cui validità e sufficienza decide il Governatore del Distretto Rotary 2060, da almeno un terzo dei Club del Distretto nel corso di una riunione dell’Assemblea Distrettuale. Si procederà alla votazione della sfiducia in occasione della successiva riunione dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria, sempreché prima di allora il Governatore del Distretto Rotary 2060 abbia dato il proprio nullaosta a procedere. La votazione avverrà a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, dopo che il Rappresentante Distrettuale avrà proceduto alla propria difesa. Pagina 26 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA È deliberata la sfiducia se alla mozione aderisce favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. La sfiducia ha come effetto l’obbligo per il Rappresentante Distrettuale in carica di rassegnare le proprie dimissioni entro 10 giorni, presentare un rendiconto dell'attività Distrettuale fin lì svolta e procedere al trasferimento dei fondi nel conto corrente indicato dal Governatore del Distretto Rotary 2060 o di un suo delegato. CAPO III Dei Bilanci Distrettuali Art. 69: Bilancio preventivo Il Rappresentante Distrettuale è tenuto a presentare il bilancio preventivo, previa consultazione e approvazione dello stesso da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060 o di un suo delegato; un prospetto indicativo del quale, deve essere stato allegato al relativo avviso di convocazione dei Presidenti dei Club del Distretto, in occasione della prima riunione ordinaria dell’Assemblea Distrettuale dell’anno sociale per sottoporlo al voto dell’Assemblea dei Presidenti. Il detto bilancio deve contenere, nello specifico, un capitolo relativo al rimborso delle spese che il Rappresentante Distrettuale sosterrà nell’esercizio delle sue funzioni. Qualora l’Assemblea dei Presidenti non approvasse in quella sede il bilancio preventivo, questo, opportunamente modificato, dovrà essere ripresentato dal Rappresentante Distrettuale in occasione della successiva riunione dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria. In ogni caso, fino all’approvazione del bilancio preventivo da parte dell’Assemblea dei Presidenti non è possibile apportare variazioni, se non acquisitive, ai fondi distrettuali Sarà concesso richiedere al Rappresentante Distrettuale ed al Tesoriere dell’annata precedente di coprire le spese del Seminario Informativo per i Direttivi Eletti (S.I.D.E.), delle spese di redazione, stampa e spedizione degli annuari e di qualunque altra spesa strettamente necessaria al funzionamento delle attività fondamentali per il Distretto. Pagina 27 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 70: Bilancio consuntivo Il Past Rappresentante Distrettuale è tenuto a presentare il bilancio consuntivo, previa consultazione e approvazione dello stesso da parte della Commissione Revisione dei conti; una copia del quale deve essere stata allegata al relativo avviso di convocazione dei Past Presidenti dei Club del Distretto, in occasione della prima riunione dell’Assemblea Distrettuale per sottoporlo al voto dell’Assemblea dei Presidenti dell’anno sociale precedente, prima della presentazione del bilancio preventivo da parte del Rappresentante Distrettuale in carica. L’approvazione del bilancio consuntivo è specifica competenza dei Past Presidenti, i quali, se impossibilitati ad intervenire all’assemblea di approvazione, hanno il dovere di delegare il Presidente in carica o un socio del loro club per esprimere il voto. Nel caso di non approvazione del bilancio consuntivo in quella sede , il Past Rappresentante Distrettuale dovrà ripresentarlo alla medesima Assemblea dei Presidenti, secondo le disposizioni del Governatore del Distretto Rotary 2060, in occasione della successiva riunione dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria. In ogni caso, fino all’approvazione del bilancio consuntivo non è possibile procedere alla votazione del bilancio preventivo dell’anno sociale in corso. Ove il rendiconto consuntivo distrettuale si chiuda in attivo, l’eccedenza potrà essere destinata, su proposta del Past Rappresentante Distrettuale e con successiva votazione dell’Assemblea Distrettuale, ad un particolare scopo di service rotaractiano, ovvero a disposizione della gestione entrante. CAPO IV Degli Emendamenti al Regolamento Distrettuale Art. 71: Proposta Gli emendamenti al presente Regolamento Distrettuale, perché si possa procedere alla loro votazione, devono essere proposti in sede di Assemblea Distrettuale da almeno un terzo dei Presidenti dei Club in regola del Distretto, o loro delegati, o da un organo del Consiglio Direttivo Distrettuale. Pagina 28 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 72: Approvazione La proposta di emendamento al Regolamento Distrettuale dovrà essere votata dall’Assemblea dei Presidenti in occasione della successiva riunione dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria. Gli emendamenti sono approvati se ottengono favorevolmente la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se approvati, dovranno essere sottoposti all’esame del Governatore del Distretto Rotary 2060: Questi approverà tali emendamenti o li respingerà fornendo un indirizzo sulle correzioni da apportare. Nel secondo caso si ripeterà tale procedura fino alla loro approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, a seguito della quale gli emendamenti avranno efficacia. Art. 73: Variazioni delle Zone e della loro composizione Nel caso di variazioni numeriche o nominali ai Club ed alle Zone del Distretto, l’art. 22 di questo Regolamento sarà da considerarsi di conseguenza automaticamente emendato. Art. 74: Comunicazione e custodia Una volta emendato in linea definitiva il presente Regolamento Distrettuale, la Segreteria Distrettuale è tenuta ad inviarne copia aggiornata ai membri del Consiglio Direttivo Distrettuale e a tutti i Presidenti dei Club Soci del Distretto. Ogni Club del Distretto è tenuto a custodirne copia aggiornata presso la propria Segreteria. Art. 75: Deroghe Nei limiti imposti dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine superiore sono eccezionalmente possibili in atti distrettuali deroghe alle norme di questo Regolamento se approvate dall’Assemblea dei Presidenti su proposta del Rappresentante Distrettuale, previa approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060. Pagina 29 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA TITOLO III Delle Zone CAPO I Delle Riunioni di Zona Art. 76: Partecipazione Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle Riunioni di Zona tutti i Presidenti dei Club della rispettiva Zona. Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero impossibilitati ad intervenire personalmente questi hanno il dovere di delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club, diverso dal Delegato di Zona . Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci dei Club della Zona ed i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale se invitati a intervenire dal Delegato di Zona, o da un Presidente della Zona. Art. 77: Riunione La Riunione di Zona è riunita dal Delegato di Zona in forma ordinaria secondo il calendario fatto pervenire all’inizio dell’anno sociale dal Delegato di Zona, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i Presidenti dei Club della Zona, che deve prevedere almeno cinque appuntamenti. Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il Delegato di Zona è tenuto a riunire la Riunione di Zona in forma straordinaria se richiesto su istanza motivata da almeno un terzo dei Presidenti dei Club della Zona. Art. 78: Convocazione Il Delegato di Zona è tenuto a convocare gli aventi diritto in forma scritta almeno 10 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che straordinarie. In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione l’ordine del giorno della Riunione di Zona. Art. 79: Validità Perché la Riunione di Zona sia validamente riunita è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti dei Club della Zona, o loro delegati, unitamente alla presenza del Delegato di Zona. Pagina 30 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 80: Conduzione La conduzione della Riunione di Zona è interamente affidata al Delegato di Zona, presidente di quest’organo, secondo le disposizioni del Rappresentante Distrettuale. All’apertura il Delegato di Zona procede al computo dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all’art. 79 di questo Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del giorno da parte sua. Durante lo svolgimento delle riunioni il Delegato di Zona presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo l’ordine del giorno, concedendo e togliendo ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il Delegato di Zona è tenuto alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi. Al termine dello svolgimento il Delegato di Zona chiude la riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato salvo diversa richiesta da parte di Presidenti di Club della Zona o loro delegati. Art. 81: Votazioni Salvo quelle istituzionali le votazioni sono eventualmente indette dal Delegato di Zona relativamente a questioni che intende demandare consultivamente alla Riunione di Zona. Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club in regola della Zona, o i loro delegati. Eccetto quelle relative all’elezione del Delegato di Zona le votazioni avvengono a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, eseguito dal Delegato di Zona. Art. 82: Seguito A seguito delle Riunioni di Zona il Delegato di Zona è tenuto a far pervenire entro 10 giorni alla Segreteria Distrettuale e a tutti i Presidenti della Zona interessata copia del verbale dettagliato. CAPO II Dell’Elezione del Delegato di Zona e della Sfiducia Art. 83: Requisiti di eleggibilità passiva Si possono candidare alla carica di Delegato di Zona i soci effettivi ed in regola dei Club della Zona che stiano presiedendo o abbiano presieduto, per almeno un intero anno sociale, un Club del Distretto e che non compiano 30 anni prima dell’inizio del mandato. Pagina 31 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 84: Incompatibilità La carica di Delegato di Zona è incompatibile con quella di Rappresentante Distrettuale. e con quella di Presidente di Club. Art. 85: Candidatura Ogni candidatura va presentata in forma scritta entro il 1° marzo al Rappresentante Distrettuale e al Delegato di Zona in carica. Alla lettera di candidatura il candidato deve allegare una propria dichiarazione di conoscenza delle norme rotaractiane di ordine distrettuale e superiore ed un’autocertificazione della propria età. In caso di mancata presentazione di candidature entro il termine di cui sopra, sono da considerarsi eleggibili tutti i soci dei Club della Zona che rispondono ai requisiti di eleggibilità passiva. Il Rappresentante Distrettuale dà comunicazione delle candidature pervenute durante l’Assemblea Distrettuale immediatamente successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Art. 86: Atti preliminari alla votazione Prima della votazione il Delegato di Zona deve dare ai presenti comunicazione relativa ai Presidenti di Club, o loro delegati, non votanti ed alle motivazioni di merito. Deve inoltre presentare i candidati e, se questi lo richiedono, concedere loro la parola. In prosieguo di ciò il Delegato di Zona passerà alla consegna delle schede elettorali. Infine si riunisce il seggio elettorale, costituito dal Delegato di Zona, che lo presiede, e da due scrutatori da lui nominati dando la priorità ai non votanti. Art. 87: Votazione Si procede alla votazione in occasione della penultima Riunione di Zona ordinaria dell’anno sociale e, in ogni caso, non oltre il 1 maggio dell’anno in corso. Ogni Presidente di Club della Zona in regola al momento della votazione, o suo delegato, ha diritto ad un voto. La votazione avviene a scrutinio segreto su schede controfirmate dal Delegato di Zona. Su ogni scheda deve essere indicato al più un nominativo e va inserita nell’apposita urna presso il seggio elettorale. Ultimata l’espressione del voto il seggio elettorale passerà allo spoglio delle schede: il Delegato di Zona leggerà ad alta voce il voto espresso su ogni scheda, che gli scrutatori controlleranno. Seguirà il computo dei voti e la proclamazione del risultato da parte del Delegato di Zona. Pagina 32 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 88: Elezione Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto Delegato di Zona, designato per l’anno sociale successivo a quello in corso, il candidato che abbia ottenuto favorevolmente la metà più uno dei voti espressi. Sono validi i voti espressi in modo inequivocabile e su schede che non recano altri segni. Nel caso in cui, a seguito della prima votazione, non venisse eletto alcun candidato, si procederà subito al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo la procedura che regola la prima votazione. Qualora anche a seguito del ballottaggio non venisse eletto alcun candidato e qualora non venisse eletto il candidato se unico nella prima votazione, si procederà a nuove elezioni in occasione dell’ultima Riunione di Zona ordinaria dell’anno sociale. Le eventuali nuove candidature dovranno pervenire al Delegato di Zona entro 15 giorni prima della data fissata per la Riunione di Zona in questione e secondo le modalità già previste. Qualora anche a seguito di ciò non venisse eletto alcun candidato si procederà secondo le disposizioni del Rappresentante Distrettuale. Art. 89: Impedimento del Delegato di Zona Nel caso in cui il Delegato di Zona designato, per sopravvenute e fondate ragioni, non sia in grado di ricoprire la carica alla quale è stato eletto , il Rappresentante Distrettuale in carica procederà a nuove elezioni. Nel caso in cui il Delegato di Zona in carica si trovi nell’impossibilità di portare a termine il proprio mandato o si veda costretto a rassegnare le proprie dimissioni a seguito di sfiducia, il Rappresentante Distrettuale indirà nuove elezioni ed assumerà interinalmente le funzioni di Delegato di Zona fino alla nuova designazione. Art. 90: Mozione di sfiducia La mozione di sfiducia al Delegato di Zona in carica può essere presentata, con fondate motivazioni sulla cui validità e sufficienza decide il Rappresentante Distrettuale, da almeno un terzo dei Club della Zona nel corso di una Riunione di Zona. Si procederà alla votazione della sfiducia in occasione della successiva Riunione di Zona ordinaria o appositamente convocata in forma straordinaria, sempreché prima di allora il Rappresentante Distrettuale abbia dato il proprio nullaosta a procedere. La votazione avverrà a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, dopoché il Delegato di Zona avrà proceduto alla propria difesa. Pagina 33 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA È deliberata la sfiducia se alla mozione aderisce favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. La sfiducia ha come effetto l’obbligo per il Delegato di Zona in carica di rassegnare le proprie dimissioni entro 10 giorni. TITOLO IV Delle Visite ai Club CAPO I Delle Visite del Rappresentante Distrettuale Art. 91: Partecipazione Le visite ai Club del Distretto da parte del Rappresentante Distrettuale si articolano in due fasi: la riunione con il Consiglio Direttivo e la riunione con il Club. I Club sono tenuti ad invitare alla visita anche i rispettivi Delegati Rotaract dei Rotary padrini. Nella prima fase hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i membri del Consiglio Direttivo e quant’altri soci effettivi ed in regola del Club visitato abbia eccezionalmente convocato il Presidente per validi motivi. Nella seconda fase hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci del Club visitato. Il Rappresentante Distrettuale può farsi accompagnare da un Segretario Distrettuale. Art. 92: Calendario All’inizio dell’anno sociale il Rappresentante Distrettuale è tenuto ad inviare, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i Presidenti dei Club del Distretto il calendario delle proprie visite, che deve contenere almeno un appuntamento per ogni Club. Al fine di agevolare il Rappresentante Distrettuale nell’esercizio delle sue funzioni, sono possibili accorpamenti di più di Club tra loro vicini, che verranno così visitati nella stessa occasione. Tale calendario potrà essere modificato dal Rappresentante Distrettuale o su richiesta dei Presidenti dei Club interessati, per fondati validi motivi. Pagina 34 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 93: Convocazione Il Rappresentante Distrettuale, a mezzo della Segreteria Distrettuale, è tenuto a dare comunicazione della propria visita in forma scritta ai Presidenti dei Club da visitare almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’occasione. Art. 94: Conduzione La conduzione della prima fase della visita è affidata al Rappresentante Distrettuale, secondo disciplina discrezionale. La conduzione della seconda fase è affidata al Presidente del Club visitato, se singolo, o al Presidente del Club organizzatore dell’avvenimento, se si tratta di visita a più Club accorpati, secondo disciplina cerimoniale. Di entrambe le fasi il Rappresentante Distrettuale ed il/i Segretario/i del/dei Club visitato/i redigeranno un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi, che sarà custodito presso le rispettive Segreterie. CAPO II Delle Visite del Delegato di Zona Art. 95: Partecipazione Hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i soci effettivi e gli aspiranti soci del Club visitato. Art. 96: Calendario All’inizio dell’anno sociale il Delegato di Zona è tenuto ad inviare, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i Presidenti dei Club della propria Zona il calendario delle proprie visite, che deve contenere almeno un appuntamento per ogni Club. Al fine di agevolare il Delegato di Zona nell’esercizio delle sue funzioni, sono possibili accorpamenti di più di Club tra loro vicini, che verranno così visitati nella stessa occasione. Tale calendario potrà essere modificato dal Delegato di Zona o su richiesta dei Presidenti dei Club interessati, per fondati validi motivi. Art. 97: Convocazione Il Delegato di Zona è tenuto a dare comunicazione della propria visita in forma scritta ai Presidenti dei Club da visitare almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’occasione. Pagina 35 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 98: Conduzione La conduzione dell’avvenimento è affidata al Presidente del Club visitato, se singolo, o al Presidente del Club organizzatore, se si tratta di visita a più Club accorpati, secondo disciplina cerimoniale. Il Delegato di Zona ed il/i Segretario/i del/dei Club visitato/i redigeranno un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi, che sarà custodito presso le rispettive Segreterie. Il Delegato di Zona è poi tenuto ad inviare tempestivamente il proprio alla Segreteria Distrettuale. TITOLO V Del Trasferimento di un socio di un Club del Distretto Art. 99: Trasferimento di un socio di un Club del Distretto Per trasferimento di un socio membro di un Club Socio del Distretto si intende la variazione diretta ed immediata della sua iscrizione da un Club Rotaract ad un altro, senza cioè che il socio debba rassegnare le proprie dimissioni dal Club d’origine e, in virtù del fatto che questo è da ritenersi in quanto rotaractiano già in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 1 dello Statuto Tipo dei Rotaract Club ed al punto 2 della Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del Rotary International, senza che debba trascorrere il periodo di aspirantato presso il Club di destinazione. Può richiedere il trasferimento, per fondati e validi motivi, il socio effettivo e che sia completamente in regola con i propri oneri finanziari nei confronti del proprio Club per tutto l’anno sociale corrente. La richiesta di trasferimento va presentata dal socio effettivo interessato in forma scritta ai Presidenti del Club d’origine e del Club di destinazione. Tra Club di questo Distretto, il trasferimento di un socio effettivo avrà efficacia dopo che il Presidente del Club di provenienza avrà chiesto formalmente per iscritto al Presidente del Club di destinazione di accettare l’esecuzione di tale atto e che quest’ultimo, vincolato da delibera da parte dell’Assemblea dei Soci del Proprio Club, avrà dato formalmente per iscritto risposta favorevole. Il socio effettivo trasferito entro l’anno sociale per il quale è in regola presso il Club di provenienza non dovrà corrispondere alcuna quota al Club di destinazione e sarà da considerarsi pertanto in regola anche presso quest’ultimo fino al termine dell’anno sociale in cui ha trovato efficacia il trasferimento. Pagina 36 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA TITOLO VI Disposizione finale Art. 100: Osservanza del Regolamento Distrettuale Tutti i Club e i propri soci, del Distretto Rotaract 2060 Rotaract sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento, le decisioni e le interpretazioni rese in forza di esso. Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza delle disposizioni dettate da questo regolamento. Del regolamento e delle interpretazioni rese dalla Commissione per il Regolamento, all’inizio di ogni anno sociale deve essere consegnata copia ai Presidenti di Club e ai membri degli organi distrettuali. Pagina 37 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA INDICE LIBRO I - Del Distretto TITOLO I - Delle Nozioni Preliminari Art. 1: Costituzione; Art: 2: Scopi; Art. 3: Finalità; Art. 4: Anno Sociale; Art. 5: Club Soci del Distretto; Art. 6: Soci Onorari del Distretto; Art. 7: Gestione ed Amministrazione del Distretto; TITOLO II - Degli Organi Del Distretto CAPO I - Del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei suoi Organi Art. 8: Gli Organi del Distretto; Art. 9: Composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale; Art. 10: Competenze generali del Consiglio direttivo Distrettuale; Art. 11: La Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale; Art. 12: Il Rappresentante Distrettuale; Art. 13: L’Incoming Rappresentante Distrettuale; Art. 14: Il Past Rappresentante Distrettuale; Art. 15: La Vice Rappresentanza Distrettuale; Art. 16: La Segreteria Distrettuale; Art. 17: La Tesoreria Distrettuale; Art. 18: La Prefettura Distrettuale; Art. 19: I Delegati di Zona; Art. 20: I Presidenti delle Commissioni Distrettuali; CAPO II - Degli altri Art. 21: L’Assemblea dei Presidenti; Art. 22: Le Zone; Art. 23: Le Commissioni Distrettuali; Organi Distrettuali Pagina 38 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 24: L’Assemblea Distrettuale; Art. 24 Bis: Commissione Distrettuale Straordinaria; Art. 24 Ter: Commissione paritetica Rotary - Rotaract di revisione dei bilanci; TITOLO III - Dei Rapporti tra il Distretto ed i singoli Club CAPO I - Dei Rapporti tra i Presidenti di club ed il Distretto Art. 25: Doveri dei Presidenti di Club; Art. 26: Provvedimenti nei confronti dei Presidenti dei Club inadempienti; CAPO II - Dei Rapporti tra i singoli Club Soci ed il Distretto Art. 27: Doveri dei club soci del Distretto; Art. 28: Gli obblighi finanziari; Art. 29: Le quote sociali distrettuali; Art. 30: Sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali distrettuali; Art. 31: Sanzioni per i ritardi nei versamenti relativi agli eventuali ulteriori obblighi; Art. 32: Pagamenti; Art. 33: Fondi a favore dei service distrettuali; Art 34: Club di nuova costituzione; Art. 35: Definizione di Club in regola; Art. 36: Spese distrettuali; Art. 37: Procedura per i rimborsi spesa; Pagina 39 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA LIBRO II - Delle Procedure TITOLO I - Del Consiglio Direttivo Distrettuale CAPO I - Delle Riunioni Art. 38: Partecipazione; Art. 39: Riunione; Art. 40: Convocazione; Art. 41: Validità; Art. 42: Conduzione; Art. 43: Seguito; CAPO II - Della Segreteria Art. 44: Redazione dei verbali; Art. 45: Custodia dei documenti; Art. 46: Corrispondenza; Art. 47: Buon andamento; CAPO III Art. 48: Versamenti; Art. 49: Verifiche; Art. 50: Resoconti; Distrettuale - Della Tesoreria Distrettuale CAPO IV - Delle Commissioni Distrettuali e delle sottocommissioni Art. 51: Programma; Art. 52: Disciplina; Art. 53: Verbali e resoconti; TITOLO II - Dell’Assemblea Distrettuale CAPO I - Delle Riunioni Art. 54: Partecipazione; Art. 55: Riunione; Art. 56: Convocazione; Art. 57: Validità; Art. 58: Conduzione; Art. 59: Votazioni; Art. 60: Seguito; Pagina 40 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA CAPO II - Dell’Elezione del Rappresentante Distrettuale e della Sfiducia Art. 61: Requisiti di eleggibilità passiva; Art. 62: Incompatibilità; Art. 63: Candidatura; Art. 63 Bis: Campagna elettorale; Art. 64: Atti preliminari alla votazione; Art. 65: Votazione; Art. 66: Elezione; Art 67: Impedimento del Rappresentante Distrettuale; Art. 68: Mozione di sfiducia; CAPO III - Dei Art. 69: Bilancio preventivo; Art. 70: Bilancio consuntivo; Bilanci Distrettuali CAPO IV - Degli Emendamenti al Regolamento Distrettuale Art. 71: Proposta; Art. 72: Approvazione; Art. 73: Variazioni delle Zone e della loro Composizione; Art. 74: Comunicazione e custodia; Art. 75: Deroghe; TITOLO III - Delle Zone CAPO I - Delle Riunioni di Zona Art. 76: Partecipazione; Art. 77: Riunione; Art. 78: Convocazione; Art. 79: Validità; Art. 80: Conduzione; Art. 81: Votazioni; Art. 82: Seguito; CAPO II - Dell’Elezione del Delegato di Zona e della Sfiducia Art. 83: Requisiti di eleggibilità passiva; Art. 84: Incompatibilità; Pagina 41 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA Art. 85: Candidatura; Art. 86: Atti preliminari alla votazione; Art. 87: Votazione; Art. 88: Elezione; Art. 89: Impedimento del Delegato di Zona; Art. 90: Mozione di sfiducia; TITOLO IV - Delle Visite ai Club CAPO I - Delle visite del Rappresentante Distrettuale Art. 91: Partecipazione; Art. 92: Calendario; Art. 93: Convocazione; Art. 94: Conduzione; CAPO II - Delle Visite del Delegato di Zona Art. 95: Partecipazione; Art. 96: Calendario; Art. 97: Convocazione; Art. 98: Conduzione; TITOLO V - Del Trasferimento di un Socio di un Club del Distretto Art. 99: Trasferimento di un socio di un Club del Distretto; TITOLO VI - Disposizione finale Art. 100: Osservanza del Regolamento Distrettuale. Pagina 42 di 43 COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA - VENEZIA 28 GIUGNO 2014 IL GOVERNATORE DISTRETTO ROTARY 2060 A.R. 2013-2014 IL RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE DISTRETTO ROTARACT 2060 A.R. 2013-2014 Pagina 43 di 43