REGOLAMENTO DISTRETTUALE
- DISTRETTO ROTARACT 2060 Friuli - Venezia Giulia - Trentino - Alto Adige/Südtirol - Veneto
A cura della
Commissione interpretazione e revisione normativa
Riccardo Berto - Presidente Tommaso Micol
Giuliano Bordigato
Rappresentante Distrettuale
A.S. MMXIII - MMXIV
- Distretto Rotaract 2060 -
Friuli - Venezia Giulia - Trentino - Alto Adige/Südtirol - Veneto
COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Regolamento Distrettuale revisionato nell’Anno Sociale 2013/2014
dalla Commissione Distrettuale Interpretazione e Revisione
Normativa composta dal Presidente Riccardo Berto, e dal membro
di commissione Tommaso Micol sotto la supervisione del
Rappresentante Distrettuale Giuliano Bordigato. Approvato durante la V Assemblea Distrettuale in data 28 giugno
2014.
Trova efficacia a seguito dell'approvazione da parte del
Governatore del Distretto Rotary International 2060, Roberto
Xausa.
Entra in vigore il 1 luglio 2014.
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LIBRO I
Del Distretto
TITOLO I
Delle Nozioni Preliminari
Art. 1: Costituzione
In conformità alle decisioni del Consiglio Centrale del Rotary
International, i Club Rotaract delle regioni italiane Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Trentino-Alto Adige sono raggruppati in un Distretto denominato
Distretto Rotaract 2060” sotto il patrocinio del Distretto Rotary
International 2060.
Art. 2: Scopi
In conformità allo Statuto del Rotaract International gli scopi sono:
- sviluppare una costruttiva attitudine a funzioni direttive e la probità
personale, incoraggiare e mettere in pratica il rispetto e la sollecitudine
verso gli altri, - far capire sempre più l’importanza della casa e della famiglia ed
educare al senso di lealtà verso il proprio Paese, - coltivare il rispetto per i diritti degli altri, basato sul riconoscimento
della dignità di ogni individuo,
- sottolineare la necessità di accettare le proprie responsabilità
personali come base per il successo individuale, per il progresso della
comunità e per utili attività di gruppo,
- riconoscere la dignità ed il valore di tutte le occupazioni quali mezzi
utili per servire la società,
- favorire il raggiungimento di una maggiore comprensione e
conoscenza dei problemi locali, nazionali e mondiali,
- aprire nuove strade all’azione personale del gruppo a favore della
comprensione internazionale e della fratellanza fra tutti i popoli.
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Art. 3: Finalità
Il Distretto tende in particolare al conseguimento delle seguenti finalità:
- curare e vigilare sul rispetto degli obiettivi fondamentali del Rotaract
International stabiliti dal Rotary International,
- favorire il coordinamento delle attività di tutti i Club appartenenti al
Distretto, indicando le eventuali iniziative comuni,
- incrementare i rapporti di cooperazione e collaborazione con altri
Distretti e Club Rotaract.
Art. 4: Anno Sociale
L’anno sociale coincide con l’anno sociale rotariano: inizia il 1° luglio
di ogni anno per concludersi il 30 giugno dell’anno successivo.
Art. 5: Club Soci del Distretto
Sono soci tutti i Club del Distretto, che rispondano ai requisiti previsti
dallo Statuto Tipo del Rotaract Club, dalle Linee di Condotta imposte ai
Rotaract Club dal Consiglio Centrale del Rotary, nonché dal presente
regolamento.
Art. 6: Soci Onorari del Distretto
Il Rappresentante Distrettuale ha facoltà di nominare durante il proprio
mandato per eccezionali meriti in attività distrettuali, previa
approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, un
socio onorario a vita del Distretto.
I soci onorari a vita del Distretto hanno diritto ad essere
costantemente informati sulle attività distrettuali, cui possono prendere
parte come osservatori.
Eventuali presenze o partecipazioni ad attività distrettuali non
graveranno sul bilancio del Distretto.
Art. 7: Gestione ed Amministrazione del Distretto
La gestione e l’amministrazione del Distretto sono affidate agli organi
distrettuali, secondo le loro specifiche funzioni e competenze, secondo
la struttura gerarchica distrettuale in cui sono inseriti e secondo le
procedure disciplinate da questo Regolamento e dalle norme
rotaractiane e rotariane di ordine superiore.
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TITOLO II
Degli Organi Del Distretto
Art. 8: Gli Organi del Distretto
Gli organi del Distretto sono: il Consiglio Direttivo Distrettuale ed a loro
volta i suoi organi individuali e collegiali, l’Assemblea dei Presidenti, le
Commissioni Distrettuali, l’Assemblea Distrettuale.
CAPO I
Del Consiglio Direttivo Distrettuale e dei suoi
Organi
Art. 9: Composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale
Il Consiglio Direttivo Distrettuale, si articola nei seguenti organi
collegiali e individuali: la Presidenza ed a loro volta i suoi membri, il
Segretario Distrettuale Generale, il Tesoriere Distrettuale, il Prefetto, i
Delegati di Zona, i Presidenti delle Commissioni Distrettuali, il Delegato
E.R.I.C. e il Delegato Interact Distrettuale.
Ad eccezione dei Delegati di Zona, dell’Incoming Rappresentante
Distrettuale e del Past Rappresentante Distrettuale i membri del
Consiglio Direttivo Distrettuale sono nominati dal Rappresentante
Distrettuale tra i soci in regola del Distretto, almeno 15 giorni prima della
sua entrata in carica. Perché il Consiglio Direttivo Distrettuale sia
validamente costituito è necessaria l’approvazione da parte del
Governatore del Distretto Rotary 2060.
Sempre ad eccezione degli stessi l’appartenenza al Consiglio Direttivo
Distrettuale cessa per dimissioni proprie o per revoca da parte del
Rappresentante Distrettuale, previa approvazione da parte del
Governatore del Distretto Rotary 2060.
I membri del Consiglio Direttivo Distrettuale hanno diritto al rimborso
da parte del Distretto delle spese sostenute quali necessarie
all’esercizio delle proprie funzioni, nei limiti di quanto previsto dal
bilancio preventivo approvato per l’anno sociale dall’Assemblea dei
Presidenti, ai sensi degli artt. 36 e 37 del presente Regolamento.
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Art. 10: Competenze generali del Consiglio Direttivo Distrettuale
Il Consiglio Direttivo Distrettuale nel suo complesso è il principale
organo consultivo e collaborativo del Rappresentante Distrettuale che
ha inoltre il compito di presiederlo.
Le sue generali competenze sono amministrative in materia di
Segreteria e di Tesoreria Distrettuali, oltreché nello specifico in materia
di gestione dei rapporti tra gli organi distrettuali e tra Club interni al
Distretto ed in materia di rapporti con gli altri distretti Rotaract e con .
Sul piano esecutivo, negli organi individuali e collegiali in cui è
articolato, ha il compito di porre in essere le disposizioni del
Rappresentante Distrettuale e le deliberazioni dell’Assemblea dei
Presidenti.
Art. 11: La Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale
La Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale è l’organo consultivo
più diretto del Rappresentante Distrettuale. La sua principale funzione è
di indirizzo in materia di gestione del Distretto.
I suoi membri sono: il Rappresentante Distrettuale, che lo presiede,
l’Incoming Rappresentante Distrettuale, il Past Rappresentante
Distrettuale, ed il Vice Rappresentante Distrettuale.
Art. 12: Il Rappresentante Distrettuale
Il Rappresentante Distrettuale, eletto dall’Assemblea dei Presidenti,
ricopre la più alta carica elettiva distrettuale per un mandato la cui
durata coincide con l’anno sociale.
Egli, secondo la nozione, ha il compito di rappresentare il Distretto
nelle attività distrettuali e sovradistrettuali rotaractiane e rotariane. Ha
inoltre il compito di curare le relazioni con gli altri Distretti Rotaract e con
il Distretto Rotary 2060.
Illustra il programma annuale del Distretto in sede di approvazione del
bilancio preventivo e dispone, in subordine al Governatore del Distretto
Rotary 2060, in materia di gestione del Distretto. Egli ha inoltre il
compito di illustrare nella prima Assemblea Distrettuale le proposte per
il service distrettuale fatte pervenire dai club.
Coordina l’attività dei Club, delle Zone e degli altri organi del Distretto
per il raggiungimento delle finalità stabilite dal programma annuale, da
questo Regolamento e dalle altre norme rotaractiane e rotariane di
ordine superiore. A questo scopo ha il compito di convocare, riunire e
presiedere il Consiglio Direttivo Distrettuale e l’Assemblea Distrettuale,
oltreché il compito di visitare per almeno una volta nel corso dell’anno
sociale ogni Club del Distretto incontrandone il Consiglio Direttivo.
Redige collegialmente e solidalmente alla Tesoreria Distrettuale il
bilancio preventivo e quello consuntivo per sottoporli all’approvazione
da parte dell’Assemblea dei Presidenti.
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Vigila sul comportamento, sull’operato e sull’osservanza delle norme
rotaractiane e rotariane da parte dei membri del Consiglio Direttivo
Distrettuale e dei Presidenti dei Club del Distretto. Nell’esercizio delle
proprie funzioni e nell’interesse del Distretto, può variare la
composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale, previa approvazione
da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, ad eccezione dei
Delegati di Zona, dell’Incoming Rappresentante Distrettuale e del Past
Rappresentante Distrettuale.
Gli competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo
Regolamento e secondo le norme rotaractiane e rotariane di ordine
superiore.
Il Rappresentante Distrettuale, infine, rende conto dell’operato proprio
e degli organi distrettuali ed in generale dell’attività del Distretto
all’Assemblea dei Presidenti e al Governatore del Distretto Rotary 2060.
Art. 13: L’Incoming Rappresentante Distrettuale
L’Incoming Rappresentante Distrettuale è, secondo la nozione, il
Rappresentante Distrettuale designato per l’anno sociale successivo a
quello corrente.
Egli è membro del Consiglio Direttivo Distrettuale e della sua
Presidenza in preparazione al proprio mandato ed ai fini della continuità
gestionale del Distretto. La durata del suo mandato coincide con l’anno
sociale.
Art. 14: Il Past Rappresentante Distrettuale
Il Past Rappresentante Distrettuale è, secondo la nozione, il
Rappresentante Distrettuale in carica nell’anno sociale precedente a
quello corrente.
Egli è membro del Consiglio Direttivo Distrettuale e della sua
Presidenza ai fini della continuità gestionale del Distretto. La durata del
suo mandato coincide con l’anno sociale.
Art. 15: La Vice Rappresentanza Distrettuale
Il Vice Rappresentate Distrettuale, ha funzione consultiva del
Rappresentante Distrettuale e può sostituirlo in caso di improvvisa e
temporanea assenza od impedimento di quest'ultimo, e può inoltre
essere delegato a specifiche funzioni dal Rappresentante Distrettuale,
cui comunque rende conto del proprio operato.
È facoltà del Rappresentate Distrettuale, nominare un Vice
Rappresentate Distrettuale Vicario, con diritto di voto e con medesime
competenze del Vice Rappresentante Distrettuale, per meglio agire in
tutto il Distretto.
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Art. 16: La Segreteria Distrettuale
La Segreteria Distrettuale è l’organo amministrativo del Distretto che
coadiuva il Rappresentante Distrettuale e degli altri organi del Consiglio
Direttivo Distrettuale. I suoi membri sono il Segretario Generale, da cui
è presieduta, e, eventualmente, qualora vi fossero, gli altri Segretari
Distrettuali.
Essa ha nel suo complesso il compito di redigere i verbali delle
riunioni del Consiglio Direttivo Distrettuale e dell’Assemblea Distrettuale
in forma ordinaria e straordinaria, e di custodire tutti i documenti del
Distretto ed i documenti dei Club di interesse distrettuale.
Sempre nel suo complesso cura la comunicazione tra organi del
Consiglio Direttivo Distrettuale in entrata e in uscita nei confronti dei
singoli Club, degli altri Distretti e del Distretto Rotary 2060. Esegue
inoltre le convocazioni per le riunioni del Consiglio Direttivo Distrettuale
e dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria e straordinaria ed invia
tutte le eventuali comunicazioni previste.
Le competono inoltre tutte le altre funzioni di cui in questo
Regolamento ed è tenuta ad espletare ogni compito straordinario
assegnatole dal Rappresentante Distrettuale.
Il Segretario Generale, in quanto primo Segretario Distrettuale,
presiede la Segreteria Distrettuale.
Egli ha il compito di indirizzare e coordinare il lavoro della Segreteria
Distrettuale seguendo le disposizioni del Rappresentante Distrettuale.
Rende conto al Rappresentante Distrettuale dell’operato proprio, degli
altri Segretari Distrettuali e della Segreteria Distrettuale nel suo
complesso.
Gli altri Segretari Distrettuali svolgono le funzioni di Segreteria
secondo le disposizioni del Segretario Generale, cui rendono conto del
proprio operato.
Art. 17: La Tesoreria Distrettuale
La Tesoreria Distrettuale è l’organo amministrativo che gestisce i fondi
del Distretto, secondo la deliberazioni dell’Assemblea dei Presidenti e,
oltre al Tesoriere Distrettuale, può contemplare ulteriori membri che lo
coadiuvino nell’officio ad egli assegnato.
Art.18: La Prefettura Distrettuale
Il Prefetto Distrettuale:
- è il responsabile del cerimoniale del Distretto;
- sovrintende l’organizzazione delle Assemblee Distrettuali;
- cura l’accoglienza degli ospiti durante le occasioni ufficiali;
- custodisce i segni e le effigi del Distretto.
È data facoltà di integrare l’officio, con ulteriori membri che coadiuvino
il Prefetto distrettuale, nei compiti ad egli assegnati.
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Art. 19: I Delegati di Zona
I Delegati di Zona sono, secondo la nozione, i delegati dai Club
rispettivamente delle singole Zone a rappresentarli direttamente al
Consiglio Direttivo Distrettuale. Contemporaneamente questi
rappresentano il Distretto e la persona del Rappresentante Distrettuale
presso i Club della propria Zona. Sono eletti dai Presidenti dei Club
della propria Zona, i quali possono anche votarne la sfiducia. La durata
del loro mandato coincide con l’anno sociale.
Il Delegato di Zona ha il compito di stimolare l’attività dei Club della
propria Zona favorendo l’attuazione del programma distrettuale. A
questo scopo ha il compito di visitare per almeno una volta nel corso
dell’anno sociale ogni Club della propria Zona, e convocare, riunire e
presiedere le Riunioni di Zona.
Il Delegato di Zona ha inoltre il compito di vigilare sul comportamento
e di relazionare al Rappresentante Distrettuale in merito alle attività ed
allo status generale dei suddetti Club.
Le Riunioni di Zona sono le riunioni dei Presidenti dei Club in regola, o
loro delegati, di ogni rispettiva Zona alla presenza del relativo Delegato
di Zona, che le presiede e le convoca con cadenza bimestrale. La
Riunione di Zona è l’organo consultivo, elettivo e di controllo del
Delegato di Zona, cui può anche votare la sfiducia.
Art. 20: I Presidenti delle Commissioni Distrettuali
I Presidenti delle Commissioni Distrettuali hanno il compito di
indirizzare e coordinare il lavoro della propria commissione in base a
quanto stabilito dal programma distrettuale.
Essi rendono conto al Rappresentante Distrettuale dell’operato
proprio e della propria commissione.
CAPO II
Degli altri Organi Distrettuali
Art. 21: L’Assemblea dei Presidenti
Esso delibera in merito alle proposte del Consiglio Direttivo
Distrettuale in materia di gestione e destinazione dei fondi distrettuali a
mezzo della votazione dei bilanci e dei service distrettuali e secondo
quanto previsto al punto 25 lettera “c” della Linea di Condotta imposta
ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del Rotary International. Delibera
anche in materia di riforme e deroghe al Regolamento Distrettuale.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 22: Le Zone
Le Zone sono le entità territoriali in cui è diviso il Distretto. Ognuna di
esse comprende un gruppo di Club.
Le Zone, in riferimento ai Club in queste compresi, sono:
- Zona 1: Rovereto – Riva del Garda, Trento, Verona, Verona Nord,
Verona Est, Verona Scaligero, Peschiera e del Garda Veronese, Verona
International, Bolzano, Villafranca di Verona, Legnago, San Martino di
Castrozza - Valsugana;
- Zona 2: Arzignano, Bassano del Grappa, Cittadella, Sandrigo,
Vicenza;
- Zona 3: Abano – Montegrotto, Adria, Chioggia, Padova, Padova
Centro, Padova Euganea, Porto Viro-Delta del Po, Rovigo, Venezia;
- Zona 4: Belluno - Cadore – Cortina d’Ampezzo, Castelfranco - Asolo,
Camposampiero, Conegliano, Conegliano – Vittorio Veneto, Feltre,
Montebelluna, San Donà di Piave - Portogruaro - Jesolo, Treviso;
- Zona 5: Cividale del Friuli, Gorizia, Pordenone, San Vito al
Tagliamento, Trieste, Udine, Udine Nord – Gemona, Lignano
Sabbiadoro - Tagliamento, Monfalcone - Grado, Maniago Spilimbergo
Ogni Zona è coordinata da un D.Z..
Art. 23: Le Commissioni Distrettuali
Le Commissioni Distrettuali sono formate dal Rappresentante
Distrettuale, previa approvazione da parte del Governatore del Distretto
Rotary 2060, e preposte alla realizzazione di iniziative che per loro
natura richiedono una gestione collegiale; Esse sono:
- Azione Interna;
- Azione Internazionale;
- Azione Professionale;
- Interesse Pubblico;
- Comunicazione;
- Chronicle News;
- Interpretazione e Revisione Normativa;
- Commissione paritetica Rotary - Rotaract adibita alla revisione dei
bilanci
- Commissione Straordinaria.
Ciascuna Commissione, se necessario per la miglior attuazione del
Programma Distrettuale di loro competenza, può essere articolata in
sottocommissioni, composte da un minimo di tre membri compreso il
Presidente di sottocommissione. Sono gruppi di lavoro che riferisco al
Presidente di commissione e al Rappresentante Distrettuale.
I membri delle Commissioni Distrettuali e delle sottocommissioni,
sono nominati collegialmente dal Rappresentante Distrettuale e dai
rispettivi Presidenti, tra i soci in regola del Distretto, i quali devono
operare su fedele base delle disposizioni del Rappresentante
Distrettuale e del Presidente, cui rendono conto del proprio operato.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
L’appartenenza alle Commissioni Distrettuali e sottocommissioni cessa
per dimissioni proprie o per cessazione dell’appartenenza alla stessa
del Presidente in carica, e può essere revocata collegialmente dal
Rappresentante Distrettuale e dal relativo Presidente.
Art. 24: L’Assemblea Distrettuale
L’Assemblea Distrettuale è l’organo distrettuale complesso che
comprende il Consiglio Direttivo Distrettuale e l’Assemblea dei
Presidenti, i quali si riuniscono contemporaneamente con l’eventuale
presenza e comunque secondo l’indirizzo del Governatore del Distretto
Rotary 2060 o di un suo delegato.
L’Assemblea Distrettuale comprende in sé rispettivamente le
competenze e le funzioni degli organi da cui è costituita ed ha inoltre il
compito di indirizzare e coordinare complessivamente i singoli Club del
Distretto, le Zone ed il Consiglio Direttivo Distrettuale in materia di
scopi, attività e service.
Art. 24 bis: Commissione Distrettuale Straordinaria
È facoltà del Rappresentante Distrettuale, predisporre una
commissione distrettuale straordinaria, per far fronte alle attività che
vanno oltre l’ordinaria amministrazione distrettuale e che per
l’occasione, richiedano la creazione della stessa, per una migliore
gestione del tutto.
Il Presidente di commissione renderà conto al Rappresentante
Distrettuale e predisporrà, eventualmente, la creazione di sotto
commissioni, preposte a singoli compiti, con i limiti numerici e di
competenze, previsti dall’articolo 23 secondo comma.
Art. 24 ter: Commissione paritetica Rotary - Rotaract adibita
alla revisione dei bilanci
La Commissione Revisione dei conti è preposta esclusivamente alla
analisi dei bilanci del Distretto Rotaract 2060 ed è costituita da tre
membri:
il Presidente e due commissari;
Un commissario è nominato dal Governatore del Distretto Rotary
2060, tra i soci rotariani non membri del Consiglio Direttivo Distrettuale
del Distretto Rotary 2060.
Il secondo commissario è nominato dal Rappresentate Distrettuale
del Distretto Rotaract 2060, tra i soci rotaractiani, non membri del
Consiglio Direttivo del Distretto Rotaract 2060.
Il Presidente di Commissione viene individuato e nominato di comune
accordo dai due commissari, tra i soci rotazioni o rotaractiani del
Distretto Rotary e Rotaract 2060, non facenti parte dei rispettivi
Consigli Direttivi Distrettuali e aventi comprovate competenze in ambito
contabile.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Una volta individuato e nominato il Presidente, la commissione
verbalizzerà la nomina, e inoltrerà il tutto al Governatore del Distretto
Rotary 2060 e al Rappresentante Distrettuale del Distretto 2060, oltre
che alle rispettive Segreterie Distrettuali, le quali comunicheranno la
nomina ai Consigli Direttivi Distrettuali rispettivi.
Ogni membro della commissione, ha un voto e le decisioni sono
adottate a maggioranza.
È fatto divieto di costituire sottocommissioni.
Ogni decisione della Commissione Revisione dei conti relativa all’analisi
dei bilanci, verrà notificata direttamente al Governatore del Distretto
Rotary 2060 e al Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract
2060. Il Rappresentante Distrettuale, in accordo con il Governatore
stesso, adotterà le misure più opportune dopo aver sentito il Consiglio
Direttivo.
Le norme degli articoli 51, 52 e 53 si applicano laddove siano
compatibili con la specificità della commissione medesima.
TITOLO III
Dei Rapporti tra il Distretto ed i singoli Club
CAPO I
Dei Rapporti tra i Presidenti di Club ed il
Distretto
Art. 25: Doveri dei Presidenti di Club
In materia di gestione del Distretto i Presidenti di Club sono tenuti a
porre in essere le disposizioni del Rappresentante Distrettuale, del
proprio Delegato di Zona e degli altri organi del Consiglio Direttivo
Distrettuale e le deliberazioni del Assemblea dei Presidenti.
In materia di gestione interna di Club gli stessi Presidenti sono tenuti a
coordinare le attività del Club che rappresentano con quelle Distrettuali,
nell'osservanza delle disposizioni provenienti dal Rotary International,
Distretto Rotary 2060 e dal proprio rispettivo Rotary Club sponsor.
Hanno inoltre il compito di vigilare sul comportamento, sull’operato e
sull’osservanza
delle norme rotaractiane e rotariane da parte dei soci del proprio Club e
di relazionarne al proprio Rappresentante Distrettuale.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Nel caso in cui un Presidente rilevi in capo ad un socio del proprio
Club una condotta non rispettosa dei principi e delle norme
rotaractiane o un comportamento moralmente scorretto, deve attivare
le procedure previste dal regolamento del proprio Club, dandone
comunicazione al proprio Club Rotary Sponsor, al Delegato di Zona e
al Rappresentante Distrettuale; in subordine, nel caso in cui il soggetto
continui a reiterare la propria negativa condotta, o il fatto presenti
particolari requisiti di gravità, il Rappresentante Distrettuale in comune
accordo con il Rotary Club Sponsor, possono convocare l’Assemblea
Dei Soci affinché vengano adottate le misure opportune.
In materia di amministrazione distrettuale i Presidenti sono tenuti a:
comunicare alla Segreteria distrettuale all’inizio dell’anno sociale un
programma di massima per il proprio Club, e su base bimestrale il
programma dettagliato delle attività da svolgersi nel bimestre
successivo; provvedere alla puntuale esecuzione da parte del
Tesoriere del proprio Club del versamento delle quote sociali distrettuali
e dei versamenti relativi a tutti gli altri obblighi finanziari verso il Distretto;
partecipare personalmente o inviare un proprio rappresentante
delegato a tutte le riunioni dell’Assemblea Distrettuale e alle Riunioni di
Zona ed a quant’altre riunioni venissero convocati dai membri del
Consiglio Direttivo Distrettuale; indire e presiedere le elezioni dei
membri del Consiglio Direttivo del proprio Club designati per l’anno
sociale successivo entro il 1° marzo dell’anno sociale in corso e
comunicarne tempestivamente l’esito alla Segreteria Distrettuale;
aggiornare in tempo reale l’annuario elettronico; quant’altro previsto da
questo Regolamento.
Art. 26: Provvedimenti nei confronti dei Presidenti dei Club
inadempienti
I Presidenti di Club che non adempieranno ai propri doveri sanciti da
questo Regolamento e/o che assumeranno un comportamento
contrario ai principi ed ai valori rotaractiani dovranno essere
tempestivamente segnalati al Rappresentante Distrettuale in carica il
quale, dopo aver valutato la situazione insieme al Consiglio Direttivo
Distrettuale , deciderà se limitarsi a fare un primo richiamo al Presidente
artefice della violazione, invitandolo a non ripetere il fatto contestato, o
se, nei casi in cui si prospettino particolari connotati di gravità,
comunicare la violazione alla Commissione Distrettuale per il Rotaract
del Distretto Rotary 2060 e al Club Rotary sponsor per gli opportuni
provvedimenti.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
CAPO II
Dei Rapporti tra i singoli Club Soci ed il
Distretto
Art. 27: Doveri dei Club Soci del Distretto
I Club si adoperano per il conseguimento delle finalità del Distretto,
curando la partecipazione e la collaborazione alle attività distrettuali.
I Presidenti dei Club hanno il dovere di mantenere costanti e regolari
rapporti con l'organizzazione distrettuale e con i club limitrofi.
I Club che non ottemperano ai suddetti doveri o non rispondono ai
requisiti richiesti dal Rotary International sono deferiti dal
Rappresentante Distrettuale, con delibera del Consiglio Direttivo
Distrettuale, alla Commissione Distrettuale del Rotary per il Rotaract,
per gli opportuni provvedimenti ed interventi.
CAPO III
Degli obblighi Finanziari dei Club Soci verso il
Distretto
Art. 28: Gli obblighi finanziari
Gli obblighi finanziari dei Club verso il Distretto consistono nel
versamento delle quote sociali distrettuali ed in ogni altro obbligo
deliberato ed approvato dall’Assemblea dei Presidenti su proposta del
Rappresentante Distrettuale, in base a quanto disposto dal punto 25
lettera “c” della Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal
Consiglio Centrale del Rotary International.
Una volta adempiuto a tali obblighi ogni Club è tenuto a darne
tempestiva comunicazione in forma scritta alla Segreteria Distrettuale.
Art. 29: Le quote sociali distrettuali
Ogni Club Socio del Distretto è tenuto a versare entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio preventivo distrettuale una quota annuale
proporzionale al proprio effettivo secondo la deliberazione
dell’Assemblea dei Presidenti in merito al bilancio preventivo per l’anno
sociale in corso.
Ogni Club Socio è inoltre tenuto a versare la quota sociale distrettuale
relativa ai propri nuovi soci diventati tali entro il 1° marzo dell’anno
sociale in corso.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 30: Sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali
distrettuali
Come predetto le quote sociali distrettuali vanno versate entro 30
giorni dall’approvazione del bilancio preventivo: in caso di ritardo
inferiore a 60 giorni verrà applicata una sanzione pari al 10% del totale;
se il ritardo dovesse protrarsi ulteriormente verrà applicata una sanzione
aggiuntiva pari al 50% del totale risultante al sessantesimo giorno
trascorso dopo l’approvazione del bilancio preventivo.
Ove un Club del Distretto non effettui i versamenti entro il 30 gennaio,
il Rappresentante Distrettuale informa della situazione la Commissione
Distrettuale Rotary per il Rotaract invitandola a contattare il Club Rotary
sponsor del Rotaract Club moroso, affinché regolarizzi la sua posizione;
se la situazione di morosità permane fino al settimo giorno precedente
alla riunione dell’Assemblea Distrettuale convocata per l’elezione del
Rappresentante Distrettuale, il Club interessato viene posto in
ristrutturazione.
Le scadenze per il versamento delle quote sociali distrettuali relative ai
nuovi soci, di cui all’art. 29 comma 2 di questo Regolamento,
versamento che deve avvenire entro il 31 marzo dell’anno sociale in
corso, e le eventuali sanzioni per ritardo si ricavano applicando quelle
previste dall’art. 30 di questo Regolamento alla data di associazione
degli interessati.
Art. 31: Sanzioni per i ritardi nei versamenti relativi agli eventuali
ulteriori obblighi
I versamenti relativi agli eventuali ulteriori obblighi vanno effettuati entro
i 30 giorni successivi alla data di deliberazione: in caso di ritardo
inferiore a 60 giorni si applicherà una sanzione pari al 10% del totale;
se il ritardo dovesse protrarsi ulteriormente si applicherà una sanzione
aggiuntiva pari al 50% del nuovo totale.
Art. 32: Pagamenti
I pagamenti vanno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul conto
corrente del Distretto: in merito alla valutazione delle scadenze fa fede
la data riportata sulla ricevuta.
Art. 33: Fondi a favore dei service distrettuali
La disciplina che regola i versamenti di fondi a favore dei service
distrettuali, la loro entità e la relative scadenze è interamente affidata
all’Assemblea dei Presidenti.
In nessun caso saranno previste sanzioni per gli eventuali ritardi.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 34: Club di nuova costituzione
I Club che si costituiscono dopo il termine ultimo stabilito per il
versamento delle quote sociali distrettuali devono effettuarne il relativo
pagamento entro i 30 giorni successivi alla consegna della Carta di
costituzione.
Le scadenze e le sanzioni per gli eventuali ritardi si ricavano
applicando quelle previste dall’art. 30 di questo Regolamento alla data
di costituzione.
Art. 35: Definizione di Club in regola
Un Club Socio di questo Distretto è detto in regola quando non è in
ristrutturazione e non è attualmente in ritardo nei confronti del Distretto
con i versamenti relativi agli obblighi finanziari dell’anno sociale corrente
e dei precedenti.
Art. 36: Spese distrettuali
Le spese del Rappresentante Distrettuale, a carico del Distretto,
devono limitarsi agli oneri dell'ordinaria amministrazione, con rimborso
delle spese vive sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni e
degli obblighi derivanti dal disposto normativo di cui all’art. 12 del
presente Regolamento.
Le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo Distrettuale e
dai Delegati di Zona, per progetti o per settori, per ragioni del proprio
ufficio, sono a carico del Distretto, secondo i criteri approvati dal
Rappresentante Distrettuale su proposta del Tesoriere Distrettuale e nei
limiti qui previsti, prendendo come riferimento il rimborso spettante al
Rappresentante Distrettuale:
- Rappresentante Distrettuale Incoming: 2/3;
- Vice Rappresentanza Distrettuale, Segreteria Distrettuale, Tesoreria
Distrettuale, Prefettura Distrettuale: 1/6 per ogni ufficio, da dividersi
tra i membri che lo compongono;
- Past Rappresentante Distrettuale: 1/30;
- Presidenti di Commissione: 1/30;
- Delegati di Zona: 1/15.
Nessun rimborso è previsto per i presidenti di sotto commissione.
Art. 37: Procedura per i rimborsi spesa
Competente a corrispondere i rimborsi spese è esclusivamente il
Tesoriere Distrettuale, a cui sono indirizzate le relative richieste.
Il Tesoriere Distrettuale, porta a conoscenza del Rappresentante
Distrettuale. la richiesta ricevuta ed ottenutone l'assenso, provvede a
rimborsare quanto dovuto facendosi rilasciare idonea ricevuta dal
destinatario del rimborso.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
I rimborsi possono essere ritardati, ridotti o esclusi, dal Tesoriere
Distrettuale, allorché il Fondo Distrettuale sia insufficiente.
Il termine ultimo per le richieste di rimborso spese è il 30 giugno.
Il Tesoriere Distrettuale, previa approvazione del Rappresentante
Distrettuale, deve stilare una procedura per l'ottenimento del rimborso
spese da parte del Consiglio Direttivo Distrettuale che specifichi nel
dettaglio i criteri da utilizzare nel calcolo numerico delle quote. Sono
tassativamente escluse dalla procedura di rimborso le spese non
riconducibili all'espletamento delle mansioni da parte dei membri del
Consiglio Direttivo Distrettuale.
LIBRO II
Delle Procedure
TITOLO I
Del Consiglio Direttivo Distrettuale
CAPO I
Delle Riunioni
Art. 38: Partecipazione
Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo Distrettuale tutti i suoi membri. Inoltre, senza diritto di voto, ne
ha facoltà chiunque tra i soci del Distretto, nell’interesse del Distretto
per il compimento di specifiche funzioni, venga all’occasione
convocato dal Rappresentante Distrettuale.
Art. 39: Riunione
Il Consiglio Direttivo Distrettuale è riunito dal Rappresentante
Distrettuale in forma ordinaria immediatamente prima e durante le
riunioni dell’Assemblea Distrettuale, di cui il Rappresentante Distrettuale
è tenuto a fornire il calendario, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a
tutti i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale ed a tutti i Presidenti dei
Club del Distretto all’inizio dell’anno sociale.
Può inoltre essere riunito dallo stesso e con le medesime
competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 40: Convocazione
Il Rappresentante Distrettuale, a mezzo della Segreteria Distrettuale, è
tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 14 giorni
prima delle riunioni ordinarie e almeno 7 giorni prima delle riunione
straordinarie. In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione
l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo Distrettuale.
Art. 41: Validità
Perché il Consiglio Direttivo Distrettuale sia validamente riunito è
necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri
comprensiva del Rappresentante Distrettuale e di almeno un Segretario
Distrettuale.
Art. 42: Conduzione
La conduzione della riunione del Consiglio Direttivo Distrettuale è
interamente affidata al Rappresentante Distrettuale, presidente di
quest’organo.
Nella fase di apertura un Segretario Distrettuale procede al computo
dei presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all’art. 35 di questo
Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del
giorno da parte del Rappresentante Distrettuale.
Durante lo svolgimento della riunione il Rappresentante Distrettuale
gestisce la discussione ed il susseguirsi degli interventi secondo
l’ordine del giorno, concedendo e togliendo ragionevolmente la parola
ai presenti. In questa fase la Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura
di un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi.
Al termine dello svolgimento il Rappresentante Distrettuale chiude la
riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato senza
lettura salvo diversa richiesta da parte di membri del Consiglio Direttivo
Distrettuale.
Art. 43: Seguito
A seguito delle riunioni del Consiglio Direttivo Distrettuale, la
Segreteria Distrettuale è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle
disposizioni del Rappresentante Distrettuale in forma scritta a tutti i
Presidenti dei Club del Distretto, agli eventuali interessati ed ai membri
stessi del Consiglio Direttivo Distrettuale.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
CAPO II
Della Segreteria Distrettuale
Art. 44: Redazione dei verbali
La redazione dei verbali di sua competenza è affidata al Segretario
Generale, o, su sua delega, ad un altro Segretario Distrettuale.
Art. 45: Custodia dei documenti
La custodia dei documenti del Distretto e dei documenti dei Club di
interesse distrettuale è affidata al Segretario Generale, senza possibilità
di deleghe in materia.
Questi deve inoltre custodirli separatamente ordinati in apposite
cartelle tra cui una per ogni Club del Distretto ed una per ogni organo
distrettuale.
Art. 46: Corrispondenza
Il Segretario Generale è tenuto a dare visione al Rappresentante
Distrettuale di tutte le comunicazioni pervenute alla Segreteria
Distrettuale.
È inoltre tenuto a dare visione al Tesoriere Distrettuale di tutte le
comunicazioni pervenute inerenti la situazione finanziaria del Distretto o
relative nello specifico alla Tesoreria Distrettuale.
Art. 47: Buon andamento
Nell’interesse del buon andamento della burocrazia distrettuale il
Segretario Generale è tenuto a coordinare la Segreteria Distrettuale in
modo tale da ridurre al minimo i tempi di adempimento alle sue funzioni
di cui in questo Regolamento.
CAPO III
Della Tesoreria Distrettuale
Art. 48: Versamenti
Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a versare i fondi eventualmente
consegnati direttamente alla sua persona su conto corrente bancario
intestato a sé medesimo e al Rappresentante Distrettuale in carica.
Art. 49: Verifiche
Il Tesoriere Distrettuale è tenuto a verificare con ragionevole assiduità
le variazioni al conto corrente bancario del Distretto, anche in relazione
alle comunicazioni pervenute da parte dei Club Soci.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 50: Resoconti
Sulla base delle verifiche, di cui all’art. 49 di questo Regolamento, il
Tesoriere Distrettuale è tenuto a redigere dei resoconti che farà
pervenire alla Segreteria Distrettuale.
CAPO IV
Delle Commissioni Distrettuali e
sottocommissioni
Art. 51: Programma
A seguito della propria nomina i Presidenti delle Commissioni
Distrettuali e gli eventuali Presidenti di sottocommissione, sono tenuti a
formulare delle proposte programmatiche relative alla parte di
Programma Distrettuale loro competente, che presenteranno al
Rappresentante Distrettuale in sede di Consiglio Direttivo Distrettuale
per le eventuali modifiche e per l’approvazione.
Il Rappresentante Distrettuale darà, a mezzo della Segreteria
Distrettuale, ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali e agli eventuali
Presidenti di sottocommissione, tempestiva comunicazione in forma
scritta dell’approvazione dei rispettivi programmi definitivi, cui poi le
commissioni e le eventuali sottocommissioni, dovranno
ragionevolmente attenersi.
Art. 52: Disciplina
La disciplina che regola la conduzione delle riunioni e dei lavori delle
Commissioni Distrettuali e delle relative sottocommissioni, è affidata,
per facilitare il conseguimento degli specifici scopi nell’interesse del
Distretto, alla discrezionalità ed alla ragionevolezza dei rispettivi
Presidenti.
Art. 53: Verbali e resoconti
I Presidenti, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti alla
redazione di un verbale durante lo svolgimento delle riunioni della
propria commissione e sottocommissione, ed alla redazione di
resoconti nel corso dei lavori.
I suddetti presidenti sono inoltre tenuti a far pervenire
tempestivamente verbali e resoconti alla Segreteria Distrettuale. Seguirà
comunicazione in forma scritta da parte del Rappresentante
Distrettuale con i propri commenti di indirizzo.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
TITOLO II
Dell’Assemblea Distrettuale
CAPO I
Delle Riunioni
Art. 54: Partecipazione
Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni dell’Assemblea
Distrettuale tutti i Presidenti dei Club del Distretto ed i membri del
Consiglio Direttivo Distrettuale.
Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero
impossibilitati ad intervenire personalmente, questi hanno il dovere di
delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club,
diverso dal Rappresentante Distrettuale.
In caso di assenza ingiustificata dei rappresentanti di un Club a due
riunioni dell’Assemblea Distrettuale, il Rappresentante Distrettuale,
dopo aver opportunamente sollecitato il Club in forma scritta fin dalla
prima assenza ingiustificata, informerà il Club Rotary Sponsor e
dichiarerà che al Club inadempiente venga sospeso il diritto di voto per
le restanti Assemblee dell’Anno Sociale in corso e che lo stesso venga
precluso dal diritto di presentare candidature per la carica di
Rappresentante Distrettuale.
L’assenza si considera giustificata se il Rappresentante Distrettuale,
preavvisato di essa prima di dare inizio alla seduta, accetta le
giustificazioni addotte.
Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti
soci dei Club ed i soci onorari a vita del Distretto.
Art. 55: Riunione
L’Assemblea Distrettuale è riunita dal Rappresentante Distrettuale in
forma ordinaria in occasione degli appuntamenti previsti dal calendario
che il Rappresentante Distrettuale avrà fatto pervenire all’inizio dell’anno
sociale a tutti i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale ed a tutti i
Presidenti dei Club del Distretto; detto calendario deve prevedere
almeno cinque appuntamenti.
Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime
competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il
Rappresentante Distrettuale ne è tenuto se richiesto su istanza
motivata da almeno un terzo dei Presidenti dei Club in regola del
Distretto.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 56: Convocazione
Il Rappresentante Distrettuale, a mezzo della Segreteria Distrettuale, è
tenuto a convocare in forma scritta gli aventi diritto almeno 14 giorni
prima delle riunioni ordinarie e almeno 7 giorni prima delle riunione
straordinarie. In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione
l’ordine del giorno.
All’ordine del giorno vengono inseriti anche gli argomenti la cui
trattazione sia stata richiesta da un Club con comunicazione pervenuta
al Rappresentante Distrettuale almeno 20 giorni prima della data fissata
per l'Assemblea Distrettuale.
In caso di particolare urgenza, almeno un sesto dei Club del Distretto
può richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di particolari
argomenti fino al quinto giorno antecedente la data fissata per
l'Assemblea Distrettuale.
Art. 57: Validità
Perché l’Assemblea Distrettuale sia validamente costituita è
necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti dei
Club attivi del Distretto, o loro delegati, unitamente alla presenza del
Rappresentante Distrettuale, di un Segretario verbalizzante e del
Tesoriere Distrettuale o di un suo delegato.
Art. 58: Conduzione
La conduzione della riunione dell’Assemblea Distrettuale è
interamente affidata al Rappresentante Distrettuale, presidente di
quest’organo, entro le modalità ed i limiti stabiliti dal Governatore del
Distretto Rotary 2060 o dal suo delegato presente.
All’apertura un Segretario Distrettuale procede al computo dei
presenti cui segue, se rispettati i requisiti di cui all’art. 57 di questo
Regolamento, la dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del
giorno da parte del Rappresentante Distrettuale.
Durante lo svolgimento delle riunioni il Rappresentante Distrettuale
presiede a tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il
susseguirsi degli interventi secondo l’ordine del giorno, concedendo e
togliendo ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il
Assemblea dei Presidenti ha facoltà di interrogazione nei confronti del
Rappresentante Distrettuale e degli altri organi del Consiglio Direttivo
Distrettuale i quali sono tenuti a rispondere. Nello svolgimento la
Segreteria Distrettuale è tenuta alla stesura di un verbale
dettagliatamente comprensivo delle votazioni e di tutti gli interventi.
Al termine dello svolgimento il Rappresentante Distrettuale chiude la
riunione sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato senza
lettura salvo diversa richiesta da parte di membri del Consiglio Direttivo
Distrettuale o da parte di Presidenti di Club del Distretto, o loro
delegati.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 59: Votazioni
Salvo quelle istituzionali, le votazioni sono indette dal Rappresentante
Distrettuale o su istanza di almeno un terzo dei Presidenti, o loro
delegati, presenti ed aventi diritto di voto.
Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club del Distretto in regola, o i
loro delegati. Salvo nell’elezione del Rappresentante Distrettuale ogni
Club ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe a favore di altri
Club. I Presidenti, o loro delegati, dei Club che si costituiscono dopo il
28 febbraio, sempreché siano in regola, non partecipano all’elezione
del Rappresentante Distrettuale ma hanno diritto di voto in Assemblea
Distrettuale.
Eccetto quelle relative all’elezione del Rappresentante Distrettuale, le
votazioni avvengono a scrutinio palese per risposta ad appello
nominativo, eseguito da un Segretario Distrettuale.
Al termine delle votazioni il Rappresentante Distrettuale procede al
computo dei voti ed alla proclamazione del risultato: è assunta come
deliberazione la proposta che ottiene favorevolmente la metà più uno
dei voti espressi.
Art. 60: Seguito
A seguito delle riunioni dell’Assemblea Distrettuale, la Segreteria
Distrettuale è tenuta a dare tempestiva comunicazione delle
disposizioni del Rappresentante Distrettuale e delle deliberazioni
dell’Assemblea dei Presidenti in forma scritta a tutti i Presidenti dei Club
del Distretto ed a tutti i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale, per i
quali si allega un riepilogo di verbale, agli eventuali interessati ed ai soci
onorari a vita del Distretto.
CAPO II
Dell’Elezione del Rappresentante Distrettuale
e della Sfiducia
Art. 61: Requisiti di eleggibilità passiva
Si possono candidare alla carica di Rappresentante Distrettuale i soci
in regola del Distretto che abbiano presieduto un Club del Distretto e
siano stati membri del Consiglio Direttivo Distrettuale, o Presidenti di
una sottocommissione, per almeno un intero anno sociale, che non
compiano 30 anni prima dell’inizio del mandato e che non abbiano già
ricoperto o siano già designati a ricoprire la carica in questione.
Art. 62: Incompatibilità
La carica di Rappresentante Distrettuale è incompatibile con quella di
Presidente di Club e con quella di Delegato di Zona.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 63: Candidatura
Ogni candidatura va presentata in forma scritta entro il 15 gennaio al
Rappresentante Distrettuale in carica a cura del Presidente in carica del
Club proponente. Alla lettera di presentazione della candidatura vanno
allegati una dichiarazione da parte del candidato di conoscenza delle
norme rotaractiane di ordine distrettuale e superiore, un suo
programma di massima per l’anno sociale in cui sarebbe in carica, una
autocertificazione della propria età.
Il Rappresentante Distrettuale in carica dà comunicazione delle
candidature pervenute e ritenute valide ai sensi dell'Art. 61, corredate
dai relativi programmi, a tutti i Presidenti di Club, durante l’Assemblea
Distrettuale immediatamente successiva alla scadenza del termine per
la presentazione delle candidature.
Ogni Club del Distretto può presentare al più una candidatura per
anno sociale.
Ogni candidatura a Rappresentante Distrettuale, affinché sia valida,
deve ricevere l’approvazione della Commissione Distrettuale Rotary per
il Rotaract.
In caso di mancata presentazione di candidature entro il termine di cui
sopra sono da considerarsi eleggibili tutti i soci in regola del Distretto
che rispondono ai requisiti di eleggibilità passiva.
Art. 63 bis: Campagna elettorale
È compito del Presidente della Commissione Distrettuale Rotary per il
Rotaract e dell’intero Consiglio Direttivo del Distretto Rotaract, vigilare
affinché vi sia una corretta e leale competizione tra i vari candidati alla
carica di Rappresentante Distrettuale, limitando gli abusi a discapito
degli altri candidati, compiuti dagli stessi. Tali limitazioni possono
arrivare all’annullamento della candidatura stessa, con relativa
impossibilità di riproporla per l’anno sociale corrente.
Art. 64: Atti preliminari alla votazione
Prima della votazione il Rappresentante Distrettuale deve dare
all’Assemblea comunicazione riguardo ai Presidenti di Club, o loro
delegati, non votanti ed alle motivazioni di merito, e comunicazione
riguardo ai Presidenti di Club, o loro delegati, votanti ed al numero dei
voti corrispettivi. Deve inoltre presentare i candidati e concedere loro la
parola perché espongano il proprio programma di massima.
In prosieguo di ciò la Segreteria Distrettuale passerà alla consegna
delle schede elettorali.
Infine si riunisce il seggio elettorale, costituito dal Rappresentante
Distrettuale, che lo presiede, e da due scrutatori nominati dal
Rappresentante Distrettuale dando la priorità, se presenti, all’Incoming
Rappresentante Distrettuale ed al Past Rappresentante Distrettuale.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 65: Votazione
L’Assemblea dei Presidenti procede alla votazione in occasione della
penultima riunione ordinaria dell’Assemblea Distrettuale dell’anno
sociale e, in ogni caso, non più tardi del 15 maggio dell’anno in corso.
Ogni Club socio del Distretto in regola al momento della votazione,
nella veste del suo Presidente o di un suo delegato, ha diritto ad un
numero di voti pari ad uno, più un ulteriore voto ogni cinque soci
appartenenti al proprio Club che siano effettivi ed in regola al momento
della votazione: a questo proposito farà fede il resoconto sull’effettivo,
che deve espressamente indicare i nuovi soci diventati tali entro il 1°
marzo dell’anno sociale in corso ed i soci che non sono in regola con il
pagamento delle quote sociali del Club, che ogni Presidente deve far
pervenire, vistato dal Presidente della Commissione per il Rotaract del
proprio Rotary Club sponsor, alla Segreteria Distrettuale entro 10 giorni
prima della data fissata per la riunione dell’A.D. in questione; sulla base
di questo resoconto la Tesoreria Distrettuale e la Segreteria Distrettuale
valuteranno la regolarità della posizione dei Club nei confronti del
Distretto. I Presidenti di Club in regola che non avranno inviato tale
resoconto entro il termine di cui sopra avranno diritto ad un solo voto.
La votazione avviene a scrutinio segreto su schede controfirmate dal
Rappresentante Distrettuale. Ogni Presidente di Club, o suo delegato,
avente diritto di voto ha a disposizione un numero di schede pari al
numero di voti che deve esprimere. Ogni scheda deve indicare al più
un nominativo e deve essere inserita nell’apposita urna presso il seggio
elettorale.
Il Club, che risulti essere inadempiente ai sensi dell’art. 54 per ripetute
assenze ingiustificate, ha diritto di poter partecipare all’Assemblea
Distrettuale convocata per l’elezione del Rappresentante Distrettuale,
viene computato ai fini della costituzione dell’Assemblea Distrettuale,
ma non ha diritto di partecipare al voto per l’elezione del
Rappresentante Distrettuale.
Ultimata l’espressione del voto si passerà allo spoglio delle schede: il
Rappresentante Distrettuale leggerà ad alta voce il voto espresso su
ogni scheda, che gli scrutatori controlleranno. Seguirà il computo dei
voti e la proclamazione del risultato.
Art. 66: Elezione
Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto
Rappresentante Distrettuale, designato per l’anno sociale successivo a
quello immediatamente seguente, il candidato che abbia ottenuto
favorevolmente i 2/3 dei voti espressi. Sono validi i voti espressi in
modo inequivocabile e su schede che non recano altri segni. Qualsiasi
altro voto, sarà considerato contrario.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Nel caso in cui, a seguito della prima votazione, non venisse eletto
alcun candidato, si procederà subito al ballottaggio tra i due candidati,
o più, in caso di parità, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Sarà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti
favorevoli
In presenza di un unico candidato che non abbia raggiunto la
maggioranza dei 2/3 dei voti favorevoli alla prima votazione, si
procederà a nuove elezioni in occasione dell’ultima riunione ordinaria
dell’Assemblea Distrettuale dell’anno sociale. Le eventuali nuove
candidature dovranno pervenire al Rappresentante Distrettuale entro
15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea Distrettuale in
questione e secondo le modalità già previste. Sarà eletto il candidato
che abbia ottenuto il 50% +1 dei voti espressi. Qualora anche a
seguito di ciò non venisse eletto alcun candidato si procederà
secondo le disposizioni del Governatore del Distretto Rotary 2060.
Art. 67: Impedimento del Rappresentante Distrettuale
Nel caso in cui il Rappresentante Distrettuale in carica si trovi
nell’impossibilità di portare a termine il proprio mandato o si veda
costretto a rassegnare le proprie dimissioni a seguito di sfiducia da
parte dell’Assemblea dei Presidenti, il Past Rappresentante Distrettuale,
o in mancanza del Past Rappresentante Distrettuale, per sopraggiunti
limiti di età il Governatore Rotary del Distretto 2060 o suo delegato,
indirà nuove elezioni ed assumerà interinalmente le funzioni di
Rappresentante Distrettuale, presiedendo il medesimo Consiglio
Direttivo Distrettuale, fino alla nuova designazione. Il candidato allora
eletto avrà facoltà di variare discrezionalmente e ragionevolmente
nell’interesse del Distretto la composizione del Consiglio Direttivo
Distrettuale, previa approvazione da parte del Distretto Rotary 2060, ad
eccezione dell’Incoming Rappresentante Distrettuale, del Past
Rappresentante Distrettuale e dei Delegati di Zona.
Art. 68: Mozione di sfiducia
La mozione di sfiducia al Rappresentante Distrettuale in carica può
essere presentata, con fondate motivazioni sulla cui validità e
sufficienza decide il Governatore del Distretto Rotary 2060, da almeno
un terzo dei Club del Distretto nel corso di una riunione dell’Assemblea
Distrettuale.
Si procederà alla votazione della sfiducia in occasione della
successiva riunione dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria o
appositamente convocata in forma straordinaria, sempreché prima di
allora il Governatore del Distretto Rotary 2060 abbia dato il proprio
nullaosta a procedere. La votazione avverrà a scrutinio palese per
risposta ad appello nominativo, dopo che il Rappresentante Distrettuale
avrà proceduto alla propria difesa.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
È deliberata la sfiducia se alla mozione aderisce favorevolmente la
maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
La sfiducia ha come effetto l’obbligo per il Rappresentante Distrettuale
in carica di rassegnare le proprie dimissioni entro 10 giorni, presentare
un rendiconto dell'attività Distrettuale fin lì svolta e procedere al
trasferimento dei fondi nel conto corrente indicato dal Governatore del
Distretto Rotary 2060 o di un suo delegato.
CAPO III
Dei Bilanci Distrettuali
Art. 69: Bilancio preventivo
Il Rappresentante Distrettuale è tenuto a presentare il bilancio
preventivo, previa consultazione e approvazione dello stesso da parte
del Governatore del Distretto Rotary 2060 o di un suo delegato; un
prospetto indicativo del quale, deve essere stato allegato al relativo
avviso di convocazione dei Presidenti dei Club del Distretto, in
occasione della prima riunione ordinaria dell’Assemblea Distrettuale
dell’anno sociale per sottoporlo al voto dell’Assemblea dei Presidenti. Il
detto bilancio deve contenere, nello specifico, un capitolo relativo al
rimborso delle spese che il Rappresentante Distrettuale sosterrà
nell’esercizio delle sue funzioni.
Qualora l’Assemblea dei Presidenti non approvasse in quella sede il
bilancio preventivo, questo, opportunamente modificato, dovrà essere
ripresentato dal Rappresentante Distrettuale in occasione della
successiva riunione dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria o
appositamente convocata in forma straordinaria.
In ogni caso, fino all’approvazione del bilancio preventivo da parte
dell’Assemblea dei Presidenti non è possibile apportare variazioni, se
non acquisitive, ai fondi distrettuali Sarà concesso richiedere al
Rappresentante Distrettuale ed al Tesoriere dell’annata precedente di
coprire le spese del Seminario Informativo per i Direttivi Eletti (S.I.D.E.),
delle spese di redazione, stampa e spedizione degli annuari e di
qualunque altra spesa strettamente necessaria al funzionamento delle
attività fondamentali per il Distretto.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 70: Bilancio consuntivo
Il Past Rappresentante Distrettuale è tenuto a presentare il bilancio
consuntivo, previa consultazione e approvazione dello stesso da parte
della Commissione Revisione dei conti; una copia del quale deve
essere stata allegata al relativo avviso di convocazione dei Past
Presidenti dei Club del Distretto, in occasione della prima riunione
dell’Assemblea Distrettuale per sottoporlo al voto dell’Assemblea dei
Presidenti dell’anno sociale precedente, prima della presentazione del
bilancio preventivo da parte del Rappresentante Distrettuale in carica.
L’approvazione del bilancio consuntivo è specifica competenza dei
Past Presidenti, i quali, se impossibilitati ad intervenire all’assemblea di
approvazione, hanno il dovere di delegare il Presidente in carica o un
socio del loro club per esprimere il voto.
Nel caso di non approvazione del bilancio consuntivo in quella sede ,
il Past Rappresentante Distrettuale dovrà ripresentarlo alla medesima
Assemblea dei Presidenti, secondo le disposizioni del Governatore del
Distretto Rotary 2060, in occasione della successiva riunione
dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria o appositamente
convocata in forma straordinaria.
In ogni caso, fino all’approvazione del bilancio consuntivo non è
possibile procedere alla votazione del bilancio preventivo dell’anno
sociale in corso.
Ove il rendiconto consuntivo distrettuale si chiuda in attivo, l’eccedenza
potrà essere destinata, su proposta del Past Rappresentante
Distrettuale e con successiva votazione dell’Assemblea Distrettuale, ad
un particolare scopo di service rotaractiano, ovvero a disposizione della
gestione entrante.
CAPO IV
Degli Emendamenti al Regolamento
Distrettuale
Art. 71: Proposta
Gli emendamenti al presente Regolamento Distrettuale, perché si
possa procedere alla loro votazione, devono essere proposti in sede di
Assemblea Distrettuale da almeno un terzo dei Presidenti dei Club in
regola del Distretto, o loro delegati, o da un organo del Consiglio
Direttivo Distrettuale.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 72: Approvazione
La proposta di emendamento al Regolamento Distrettuale dovrà
essere votata dall’Assemblea dei Presidenti in occasione della
successiva riunione dell’Assemblea Distrettuale in forma ordinaria o
appositamente convocata in forma straordinaria.
Gli emendamenti sono approvati se ottengono favorevolmente la
maggioranza assoluta dei voti espressi.
Se approvati, dovranno essere sottoposti all’esame del Governatore
del Distretto Rotary 2060: Questi approverà tali emendamenti o li
respingerà fornendo un indirizzo sulle correzioni da apportare. Nel
secondo caso si ripeterà tale procedura fino alla loro approvazione da
parte del Governatore del Distretto Rotary 2060, a seguito della quale
gli emendamenti avranno efficacia.
Art. 73: Variazioni delle Zone e della loro composizione
Nel caso di variazioni numeriche o nominali ai Club ed alle Zone del
Distretto, l’art. 22 di questo Regolamento sarà da considerarsi di
conseguenza automaticamente emendato.
Art. 74: Comunicazione e custodia
Una volta emendato in linea definitiva il presente Regolamento
Distrettuale, la Segreteria Distrettuale è tenuta ad inviarne copia
aggiornata ai membri del Consiglio Direttivo Distrettuale e a tutti i
Presidenti dei Club Soci del Distretto.
Ogni Club del Distretto è tenuto a custodirne copia aggiornata presso
la propria Segreteria.
Art. 75: Deroghe
Nei limiti imposti dalle norme rotaractiane e rotariane di ordine
superiore sono eccezionalmente possibili in atti distrettuali deroghe alle
norme di questo Regolamento se approvate dall’Assemblea dei
Presidenti su proposta del Rappresentante Distrettuale, previa
approvazione da parte del Governatore del Distretto Rotary 2060.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
TITOLO III
Delle Zone
CAPO I
Delle Riunioni di Zona
Art. 76: Partecipazione
Hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle Riunioni di Zona tutti i
Presidenti dei Club della rispettiva Zona.
Qualora, per valide e motivate ragioni, Presidenti di Club fossero
impossibilitati ad intervenire personalmente questi hanno il dovere di
delegare in forma scritta un socio effettivo ed in regola del proprio Club,
diverso dal Delegato di Zona .
Hanno inoltre facoltà di partecipazione tutti i soci effettivi e gli aspiranti
soci dei Club della Zona ed i membri del Consiglio Direttivo Distrettuale
se invitati a intervenire dal Delegato di Zona, o da un Presidente della
Zona.
Art. 77: Riunione
La Riunione di Zona è riunita dal Delegato di Zona in forma ordinaria
secondo il calendario fatto pervenire all’inizio dell’anno sociale dal
Delegato di Zona, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i
Presidenti dei Club della Zona, che deve prevedere almeno cinque
appuntamenti.
Può inoltre essere riunita dallo stesso e con le medesime
competenze in forma straordinaria fuori dai predetti appuntamenti. Il
Delegato di Zona è tenuto a riunire la Riunione di Zona in forma
straordinaria se richiesto su istanza motivata da almeno un terzo dei
Presidenti dei Club della Zona.
Art. 78: Convocazione
Il Delegato di Zona è tenuto a convocare gli aventi diritto in forma
scritta almeno 10 giorni prima delle riunioni sia ordinarie che
straordinarie.
In entrambi i casi va allegato all’avviso di convocazione l’ordine del
giorno della Riunione di Zona.
Art. 79: Validità
Perché la Riunione di Zona sia validamente riunita è necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti dei Club della Zona,
o loro delegati, unitamente alla presenza del Delegato di Zona.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 80: Conduzione
La conduzione della Riunione di Zona è interamente affidata al
Delegato di Zona, presidente di quest’organo, secondo le disposizioni
del Rappresentante Distrettuale.
All’apertura il Delegato di Zona procede al computo dei presenti cui
segue, se rispettati i requisiti di cui all’art. 79 di questo Regolamento, la
dichiarazione di validità e la lettura dell’ordine del giorno da parte sua.
Durante lo svolgimento delle riunioni il Delegato di Zona presiede a
tutte le operazioni di voto e gestisce la discussione ed il susseguirsi
degli interventi secondo l’ordine del giorno, concedendo e togliendo
ragionevolmente la parola ai presenti. In questa fase il Delegato di Zona
è tenuto alla stesura di un verbale dettagliatamente comprensivo delle
votazioni e di tutti gli interventi.
Al termine dello svolgimento il Delegato di Zona chiude la riunione
sottoscrivendo il verbale, che si presume approvato salvo diversa
richiesta da parte di Presidenti di Club della Zona o loro delegati.
Art. 81: Votazioni
Salvo quelle istituzionali le votazioni sono eventualmente indette dal
Delegato di Zona relativamente a questioni che intende demandare
consultivamente alla Riunione di Zona.
Hanno diritto di voto i Presidenti dei Club in regola della Zona, o i loro
delegati.
Eccetto quelle relative all’elezione del Delegato di Zona le votazioni
avvengono a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo,
eseguito dal Delegato di Zona.
Art. 82: Seguito
A seguito delle Riunioni di Zona il Delegato di Zona è tenuto a far
pervenire entro 10 giorni alla Segreteria Distrettuale e a tutti i Presidenti
della Zona interessata copia del verbale dettagliato.
CAPO II
Dell’Elezione del Delegato di Zona e della
Sfiducia
Art. 83: Requisiti di eleggibilità passiva
Si possono candidare alla carica di Delegato di Zona i soci effettivi ed
in regola dei Club della Zona che stiano presiedendo o abbiano
presieduto, per almeno un intero anno sociale, un Club del Distretto e
che non compiano 30 anni prima dell’inizio del mandato.
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Art. 84: Incompatibilità
La carica di Delegato di Zona è incompatibile con quella di
Rappresentante Distrettuale. e con quella di Presidente di Club.
Art. 85: Candidatura
Ogni candidatura va presentata in forma scritta entro il 1° marzo al
Rappresentante Distrettuale e al Delegato di Zona in carica. Alla lettera
di candidatura il candidato deve allegare una propria dichiarazione di
conoscenza delle norme rotaractiane di ordine distrettuale e superiore
ed un’autocertificazione della propria età.
In caso di mancata presentazione di candidature entro il termine di cui
sopra, sono da considerarsi eleggibili tutti i soci dei Club della Zona
che rispondono ai requisiti di eleggibilità passiva.
Il Rappresentante Distrettuale dà comunicazione delle candidature
pervenute durante l’Assemblea Distrettuale immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse.
Art. 86: Atti preliminari alla votazione
Prima della votazione il Delegato di Zona deve dare ai presenti
comunicazione relativa ai Presidenti di Club, o loro delegati, non votanti
ed alle motivazioni di merito. Deve inoltre presentare i candidati e, se
questi lo richiedono, concedere loro la parola.
In prosieguo di ciò il Delegato di Zona passerà alla consegna delle
schede elettorali.
Infine si riunisce il seggio elettorale, costituito dal Delegato di Zona, che
lo presiede, e da due scrutatori da lui nominati dando la priorità ai non
votanti. Art. 87: Votazione
Si procede alla votazione in occasione della penultima Riunione di
Zona ordinaria dell’anno sociale e, in ogni caso, non oltre il 1 maggio
dell’anno in corso.
Ogni Presidente di Club della Zona in regola al momento della
votazione, o suo delegato, ha diritto ad un voto. La votazione avviene a
scrutinio segreto su schede controfirmate dal Delegato di Zona. Su
ogni scheda deve essere indicato al più un nominativo e va inserita
nell’apposita urna presso il seggio elettorale.
Ultimata l’espressione del voto il seggio elettorale passerà allo spoglio
delle schede: il Delegato di Zona leggerà ad alta voce il voto espresso
su ogni scheda, che gli scrutatori controlleranno. Seguirà il computo
dei voti e la proclamazione del risultato da parte del Delegato di Zona.
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Art. 88: Elezione
Al termine dello spoglio delle schede elettorali è eletto Delegato di
Zona, designato per l’anno sociale successivo a quello in corso, il
candidato che abbia ottenuto favorevolmente la metà più uno dei voti
espressi. Sono validi i voti espressi in modo inequivocabile e su
schede che non recano altri segni.
Nel caso in cui, a seguito della prima votazione, non venisse eletto
alcun candidato, si procederà subito al ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo la procedura
che regola la prima votazione.
Qualora anche a seguito del ballottaggio non venisse eletto alcun
candidato e qualora non venisse eletto il candidato se unico nella
prima votazione, si procederà a nuove elezioni in occasione dell’ultima
Riunione di Zona ordinaria dell’anno sociale. Le eventuali nuove
candidature dovranno pervenire al Delegato di Zona entro 15 giorni
prima della data fissata per la Riunione di Zona in questione e secondo
le modalità già previste. Qualora anche a seguito di ciò non venisse
eletto alcun candidato si procederà secondo le disposizioni del
Rappresentante Distrettuale.
Art. 89: Impedimento del Delegato di Zona
Nel caso in cui il Delegato di Zona designato, per sopravvenute e
fondate ragioni, non sia in grado di ricoprire la carica alla quale è stato
eletto , il Rappresentante Distrettuale in carica procederà a nuove
elezioni.
Nel caso in cui il Delegato di Zona in carica si trovi nell’impossibilità di
portare a termine il proprio mandato o si veda costretto a rassegnare le
proprie dimissioni a seguito di sfiducia, il Rappresentante Distrettuale
indirà nuove elezioni ed assumerà interinalmente le funzioni di Delegato
di Zona fino alla nuova designazione.
Art. 90: Mozione di sfiducia
La mozione di sfiducia al Delegato di Zona in carica può essere
presentata, con fondate motivazioni sulla cui validità e sufficienza
decide il Rappresentante Distrettuale, da almeno un terzo dei Club
della Zona nel corso di una Riunione di Zona.
Si procederà alla votazione della sfiducia in occasione della
successiva Riunione di Zona ordinaria o appositamente convocata in
forma straordinaria, sempreché prima di allora il Rappresentante
Distrettuale abbia dato il proprio nullaosta a procedere. La votazione
avverrà a scrutinio palese per risposta ad appello nominativo, dopoché
il Delegato di Zona avrà proceduto alla propria difesa.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
È deliberata la sfiducia se alla mozione aderisce favorevolmente la
maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
La sfiducia ha come effetto l’obbligo per il Delegato di Zona in carica
di rassegnare le proprie dimissioni entro 10 giorni.
TITOLO IV
Delle Visite ai Club
CAPO I
Delle Visite del Rappresentante Distrettuale
Art. 91: Partecipazione
Le visite ai Club del Distretto da parte del Rappresentante Distrettuale
si articolano in due fasi: la riunione con il Consiglio Direttivo e la
riunione con il Club.
I Club sono tenuti ad invitare alla visita anche i rispettivi Delegati
Rotaract dei Rotary padrini.
Nella prima fase hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i
membri del Consiglio Direttivo e quant’altri soci effettivi ed in regola del
Club visitato abbia eccezionalmente convocato il Presidente per validi
motivi.
Nella seconda fase hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i
soci effettivi e gli aspiranti soci del Club visitato.
Il Rappresentante Distrettuale può farsi accompagnare da un
Segretario Distrettuale.
Art. 92: Calendario
All’inizio dell’anno sociale il Rappresentante Distrettuale è tenuto ad
inviare, a mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i Presidenti dei Club
del Distretto il calendario delle proprie visite, che deve contenere
almeno un appuntamento per ogni Club. Al fine di agevolare il
Rappresentante Distrettuale nell’esercizio delle sue funzioni, sono
possibili accorpamenti di più di Club tra loro vicini, che verranno così
visitati nella stessa occasione.
Tale calendario potrà essere modificato dal Rappresentante
Distrettuale o su richiesta dei Presidenti dei Club interessati, per fondati
validi motivi.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 93: Convocazione
Il Rappresentante Distrettuale, a mezzo della Segreteria Distrettuale, è
tenuto a dare comunicazione della propria visita in forma scritta ai
Presidenti dei Club da visitare almeno 15 giorni prima della data
stabilita per l’occasione.
Art. 94: Conduzione
La conduzione della prima fase della visita è affidata al
Rappresentante Distrettuale, secondo disciplina discrezionale.
La conduzione della seconda fase è affidata al Presidente del Club
visitato, se singolo, o al Presidente del Club organizzatore
dell’avvenimento, se si tratta di visita a più Club accorpati, secondo
disciplina cerimoniale.
Di entrambe le fasi il Rappresentante Distrettuale ed il/i Segretario/i
del/dei Club visitato/i redigeranno un verbale dettagliatamente
comprensivo di tutti gli interventi, che sarà custodito presso le rispettive
Segreterie.
CAPO II
Delle Visite del Delegato di Zona
Art. 95: Partecipazione
Hanno il diritto ed il dovere di partecipare tutti i soci effettivi e gli
aspiranti soci del Club visitato.
Art. 96: Calendario
All’inizio dell’anno sociale il Delegato di Zona è tenuto ad inviare, a
mezzo della Segreteria Distrettuale, a tutti i Presidenti dei Club della
propria Zona il calendario delle proprie visite, che deve contenere
almeno un appuntamento per ogni Club. Al fine di agevolare il Delegato
di Zona nell’esercizio delle sue funzioni, sono possibili accorpamenti di
più di Club tra loro vicini, che verranno così visitati nella stessa
occasione.
Tale calendario potrà essere modificato dal Delegato di Zona o su
richiesta dei Presidenti dei Club interessati, per fondati validi motivi.
Art. 97: Convocazione
Il Delegato di Zona è tenuto a dare comunicazione della propria visita
in forma scritta ai Presidenti dei Club da visitare almeno 15 giorni prima
della data stabilita per l’occasione.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 98: Conduzione
La conduzione dell’avvenimento è affidata al Presidente del Club
visitato, se singolo, o al Presidente del Club organizzatore, se si tratta
di visita a più Club accorpati, secondo disciplina cerimoniale.
Il Delegato di Zona ed il/i Segretario/i del/dei Club visitato/i redigeranno
un verbale dettagliatamente comprensivo di tutti gli interventi, che sarà
custodito presso le rispettive Segreterie. Il Delegato di Zona è poi
tenuto ad inviare tempestivamente il proprio alla Segreteria Distrettuale.
TITOLO V
Del Trasferimento di un socio di un Club del
Distretto
Art. 99: Trasferimento di un socio di un Club del Distretto
Per trasferimento di un socio membro di un Club Socio del Distretto si
intende la variazione diretta ed immediata della sua iscrizione da un
Club Rotaract ad un altro, senza cioè che il socio debba rassegnare le
proprie dimissioni dal Club d’origine e, in virtù del fatto che questo è da
ritenersi in quanto rotaractiano già in possesso dei requisiti di cui all’art.
4 comma 1 dello Statuto Tipo dei Rotaract Club ed al punto 2 della
Linea di Condotta imposta ai Club Rotaract dal Consiglio Centrale del
Rotary International, senza che debba trascorrere il periodo di
aspirantato presso il Club di destinazione.
Può richiedere il trasferimento, per fondati e validi motivi, il socio
effettivo e che sia completamente in regola con i propri oneri finanziari
nei confronti del proprio Club per tutto l’anno sociale corrente. La
richiesta di trasferimento va presentata dal socio effettivo interessato in
forma scritta ai Presidenti del Club d’origine e del Club di destinazione.
Tra Club di questo Distretto, il trasferimento di un socio effettivo avrà
efficacia dopo che il Presidente del Club di provenienza avrà chiesto
formalmente per iscritto al Presidente del Club di destinazione di
accettare l’esecuzione di tale atto e che quest’ultimo, vincolato da
delibera da parte dell’Assemblea dei Soci del Proprio Club, avrà dato
formalmente per iscritto risposta favorevole.
Il socio effettivo trasferito entro l’anno sociale per il quale è in regola
presso il Club di provenienza non dovrà corrispondere alcuna quota al
Club di destinazione e sarà da considerarsi pertanto in regola anche
presso quest’ultimo fino al termine dell’anno sociale in cui ha trovato
efficacia il trasferimento.
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TITOLO VI
Disposizione finale
Art. 100: Osservanza del Regolamento Distrettuale
Tutti i Club e i propri soci, del Distretto Rotaract 2060 Rotaract sono
tenuti ad osservare le norme del presente regolamento, le decisioni e
le interpretazioni rese in forza di esso.
Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza delle disposizioni
dettate da questo regolamento.
Del regolamento e delle interpretazioni rese dalla Commissione per il
Regolamento, all’inizio di ogni anno sociale deve essere consegnata
copia ai Presidenti di Club e ai membri degli organi distrettuali.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
INDICE
LIBRO I - Del Distretto
TITOLO I - Delle Nozioni Preliminari
Art. 1: Costituzione;
Art: 2: Scopi;
Art. 3: Finalità;
Art. 4: Anno Sociale;
Art. 5: Club Soci del Distretto;
Art. 6: Soci Onorari del Distretto;
Art. 7: Gestione ed Amministrazione del Distretto;
TITOLO II - Degli Organi Del Distretto
CAPO I - Del Consiglio Direttivo
Distrettuale e dei suoi Organi
Art. 8: Gli Organi del Distretto;
Art. 9: Composizione del Consiglio Direttivo Distrettuale;
Art. 10: Competenze generali del Consiglio direttivo Distrettuale;
Art. 11: La Presidenza del Consiglio Direttivo Distrettuale;
Art. 12: Il Rappresentante Distrettuale;
Art. 13: L’Incoming Rappresentante Distrettuale;
Art. 14: Il Past Rappresentante Distrettuale;
Art. 15: La Vice Rappresentanza Distrettuale;
Art. 16: La Segreteria Distrettuale;
Art. 17: La Tesoreria Distrettuale;
Art. 18: La Prefettura Distrettuale;
Art. 19: I Delegati di Zona;
Art. 20: I Presidenti delle Commissioni Distrettuali;
CAPO II - Degli altri
Art. 21: L’Assemblea dei Presidenti;
Art. 22: Le Zone;
Art. 23: Le Commissioni Distrettuali;
Organi Distrettuali
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 24: L’Assemblea Distrettuale;
Art. 24 Bis: Commissione Distrettuale Straordinaria;
Art. 24 Ter: Commissione paritetica Rotary - Rotaract di revisione dei
bilanci;
TITOLO III - Dei Rapporti tra il Distretto ed i
singoli Club CAPO I - Dei Rapporti tra i Presidenti di
club ed il Distretto
Art. 25: Doveri dei Presidenti di Club;
Art. 26: Provvedimenti nei confronti dei Presidenti dei Club
inadempienti;
CAPO II - Dei Rapporti tra i singoli Club
Soci ed il Distretto
Art. 27: Doveri dei club soci del Distretto;
Art. 28: Gli obblighi finanziari;
Art. 29: Le quote sociali distrettuali;
Art. 30: Sanzioni per i ritardi nel versamento delle quote sociali
distrettuali;
Art. 31: Sanzioni per i ritardi nei versamenti relativi agli eventuali ulteriori
obblighi;
Art. 32: Pagamenti;
Art. 33: Fondi a favore dei service distrettuali;
Art 34: Club di nuova costituzione;
Art. 35: Definizione di Club in regola;
Art. 36: Spese distrettuali;
Art. 37: Procedura per i rimborsi spesa;
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
LIBRO II - Delle Procedure
TITOLO I - Del Consiglio Direttivo Distrettuale
CAPO I - Delle Riunioni
Art. 38: Partecipazione;
Art. 39: Riunione;
Art. 40: Convocazione;
Art. 41: Validità;
Art. 42: Conduzione;
Art. 43: Seguito;
CAPO II - Della Segreteria
Art. 44: Redazione dei verbali;
Art. 45: Custodia dei documenti;
Art. 46: Corrispondenza;
Art. 47: Buon andamento;
CAPO III
Art. 48: Versamenti;
Art. 49: Verifiche;
Art. 50: Resoconti;
Distrettuale
- Della Tesoreria Distrettuale
CAPO IV - Delle Commissioni
Distrettuali e delle sottocommissioni
Art. 51: Programma;
Art. 52: Disciplina;
Art. 53: Verbali e resoconti;
TITOLO II - Dell’Assemblea Distrettuale
CAPO I - Delle Riunioni
Art. 54: Partecipazione;
Art. 55: Riunione;
Art. 56: Convocazione;
Art. 57: Validità;
Art. 58: Conduzione;
Art. 59: Votazioni;
Art. 60: Seguito;
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
CAPO II - Dell’Elezione del
Rappresentante Distrettuale e della Sfiducia
Art. 61: Requisiti di eleggibilità passiva;
Art. 62: Incompatibilità;
Art. 63: Candidatura;
Art. 63 Bis: Campagna elettorale;
Art. 64: Atti preliminari alla votazione;
Art. 65: Votazione;
Art. 66: Elezione;
Art 67: Impedimento del Rappresentante Distrettuale;
Art. 68: Mozione di sfiducia;
CAPO III - Dei
Art. 69: Bilancio preventivo;
Art. 70: Bilancio consuntivo;
Bilanci Distrettuali
CAPO IV - Degli Emendamenti al
Regolamento Distrettuale
Art. 71: Proposta;
Art. 72: Approvazione;
Art. 73: Variazioni delle Zone e della loro Composizione;
Art. 74: Comunicazione e custodia;
Art. 75: Deroghe;
TITOLO III - Delle Zone
CAPO I - Delle Riunioni di Zona
Art. 76: Partecipazione;
Art. 77: Riunione;
Art. 78: Convocazione;
Art. 79: Validità;
Art. 80: Conduzione;
Art. 81: Votazioni;
Art. 82: Seguito;
CAPO II - Dell’Elezione del Delegato di
Zona e della Sfiducia
Art. 83: Requisiti di eleggibilità passiva;
Art. 84: Incompatibilità;
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
Art. 85: Candidatura;
Art. 86: Atti preliminari alla votazione;
Art. 87: Votazione;
Art. 88: Elezione;
Art. 89: Impedimento del Delegato di Zona;
Art. 90: Mozione di sfiducia;
TITOLO IV - Delle Visite ai Club
CAPO I - Delle visite del Rappresentante
Distrettuale
Art. 91: Partecipazione;
Art. 92: Calendario;
Art. 93: Convocazione;
Art. 94: Conduzione;
CAPO II - Delle Visite del Delegato di
Zona
Art. 95: Partecipazione;
Art. 96: Calendario;
Art. 97: Convocazione;
Art. 98: Conduzione;
TITOLO V - Del Trasferimento di un Socio di
un Club del Distretto
Art. 99: Trasferimento di un socio di un Club del Distretto;
TITOLO VI - Disposizione finale
Art. 100: Osservanza del Regolamento Distrettuale.
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COMMISSIONE INTERPRETAZIONE E REVISIONE NORMATIVA
- VENEZIA 28 GIUGNO 2014
IL GOVERNATORE
DISTRETTO ROTARY 2060
A.R. 2013-2014
IL RAPPRESENTANTE DISTRETTUALE
DISTRETTO ROTARACT 2060
A.R. 2013-2014
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Regolamento del Distretto Rotaract 2060