Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Adempimento
Prof. Daniela Valentino
240-246
Pagamento dell'indebito
• La disciplina trova un fondamento nel principio della necessaria
giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale.
Indebito oggettivo

Chi non è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore

Si verifica nelle ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta
(nullità, annullamento, inefficacia, rescissione o risoluzione del
vincolo, avveramento della condizione risolutiva) del titolo
dell'obbligazione.

Il solvens (colui che ha adempiuto) può ripetere (azione di
ripetizione) quanto prestato (art. 2033 c.c.).
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Pagamento dell'indebito
Indebito
soggettivo
Ex latere
accipientis

Chi è debitore adempie nei confronti di chi non è
creditore o non è legittimato a ricevere la prestazione

L'accipiens (colui che ha ricevuto la prestazione) non ha
titolo per trattenere quanto ricevuto.

Il solvens non è liberato, per cui deve adempiere una
seconda volta, ma è legittimato all'azione di ripetizione
nei confronti dell'accipiens (art. 2033 e 1189 c.c.).

Viceversa, il solvens è liberato, provando la sua buona
fede, qualora adempia al creditore apparente (art. 1189,
comma 2, c.c.). L'azione di ripetizione, in questa ipotesi,
compete al vero creditore e non al debitore.
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Pagamento dell'indebito
Indebito
soggettivo
Ex latere
solventis

Chi non è debitore o è debitore di un terzo adempie nei
confronti di chi è creditore di un terzo.

L'accipiens ha astrattamente titolo per trattenere quanto
ricevuto dal momento che qualsiasi terzo può adempiere
un debito altrui (arg. ex art. 1180 c.c.).

Il solvens può ripetere quanto prestato qualora si sia
creduto debitore in base ad un errore scusabile (effettiva
conoscenza dell'altruità del debito) purché il creditore non
si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del
credito (art. 2036, comma 1, c.c.).

Viceversa, il solvens non può ripetere quanto prestato,
se ha adempiuto in base ad un errore non scusabile, ma
subentra nei diritti del creditore (surrogazione legale;
art. 2036, comma 3, c.c.).
242
Pagamento dell'indebito
Caratteri e disciplina
dell'azione di ripetizione

personale, cioè esperibile dal solvens soltanto nei confronti di colui il quale ha
ricevuto la prestazione non dovuta (accipiens)

restitutoria, cioè presuppone l'esecuzione di una prestazione (di dare) che
abbia ad oggetto una somma di danaro, una quantità di cose fungibili (artt. 2033
e 2036 c.c.) ovvero un bene o una cosa determinati, la dazione dei quali sia
suscettibile, appunto, di restituzione (art. 2037 e 2038 c.c.). Si riconosce una
reintegrazione per equivalente nelle ipotesi di prestazioni di fare.

con funzione di riequilibrio dei patrimoni e non con finalità sanzionatoria.

si prescrive nel termine ordinario di dieci anni a decorrere, nelle ipotesi di
inesistenza e nullità del vincolo, dall'esecuzione della prestazione; mentre nelle
altre ipotesi dell'avveramento della condizione risolutiva o dalla sentenza che
dichiari o accerti l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del vincolo
stesso.
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Ingiustificato arricchimento
• Chiunque, senza giusta causa, si è arricchito a danno di altri è
tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare (obbligazione
indennitaria) quest'ultimo della correlativa diminuzione
patrimoniale (art. 2041, comma 1, c.c.).
Caratteri dell'azione:
a) Generale: i fatti che ne legittimano l'esperibilità sono atipici.
b) Sussidiaria, poiché è proponibile quando non sia possibile
esercitare (perchè improponibile o esperita senza successo altra
azione, oppure è possibile esercitare un'azione specifica) altra
azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito.
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Presupposti dell'azione:
a) fatto lecito, naturale od umano
b) nesso di causalità: il fatto deve aver causato l'arricchimento di
un soggetto e correlativamente, in via immediata e diretta, la
diminuzione patrimoniale di un altro.
c) arricchimento: effettiva diminuzione patrimoniale, attuale al
momento della proposizione della domanda.
d) impoverimento: sia perdita di un elemento patrimoniale sia
diminuzione del suo valore per effetto dell’uso della cosa da
parte di terzi. Comprende solamente il danno emergente e
non il lucro cessante.
e) mancanza di causa: assenza di un idoneo titolo giustificativo
• sia legale sia convenzionale, che giustifichi l'arricchimento ed il
correlativo impoverimento.
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Ingiustificato arricchimento
• L'ingiustificato arricchimento è fonte di
un'obbligazione indennitaria, con finalità di
reintegrazione, il cui ammontare va liquidato
con riferimento ai valori di mercato nella
misura della minor somma tra la perdita subita
e l'arricchimento conseguito. Possibile altresì la
restituzione in natura (art. 2042 c.c.)
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246 Adempimento Indebito e ingiustificato