Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Adempimento Prof. Daniela Valentino 240-246 Pagamento dell'indebito • La disciplina trova un fondamento nel principio della necessaria giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale. Indebito oggettivo Chi non è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore Si verifica nelle ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta (nullità, annullamento, inefficacia, rescissione o risoluzione del vincolo, avveramento della condizione risolutiva) del titolo dell'obbligazione. Il solvens (colui che ha adempiuto) può ripetere (azione di ripetizione) quanto prestato (art. 2033 c.c.). 240 Pagamento dell'indebito Indebito soggettivo Ex latere accipientis Chi è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore o non è legittimato a ricevere la prestazione L'accipiens (colui che ha ricevuto la prestazione) non ha titolo per trattenere quanto ricevuto. Il solvens non è liberato, per cui deve adempiere una seconda volta, ma è legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens (art. 2033 e 1189 c.c.). Viceversa, il solvens è liberato, provando la sua buona fede, qualora adempia al creditore apparente (art. 1189, comma 2, c.c.). L'azione di ripetizione, in questa ipotesi, compete al vero creditore e non al debitore. 241 Pagamento dell'indebito Indebito soggettivo Ex latere solventis Chi non è debitore o è debitore di un terzo adempie nei confronti di chi è creditore di un terzo. L'accipiens ha astrattamente titolo per trattenere quanto ricevuto dal momento che qualsiasi terzo può adempiere un debito altrui (arg. ex art. 1180 c.c.). Il solvens può ripetere quanto prestato qualora si sia creduto debitore in base ad un errore scusabile (effettiva conoscenza dell'altruità del debito) purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito (art. 2036, comma 1, c.c.). Viceversa, il solvens non può ripetere quanto prestato, se ha adempiuto in base ad un errore non scusabile, ma subentra nei diritti del creditore (surrogazione legale; art. 2036, comma 3, c.c.). 242 Pagamento dell'indebito Caratteri e disciplina dell'azione di ripetizione personale, cioè esperibile dal solvens soltanto nei confronti di colui il quale ha ricevuto la prestazione non dovuta (accipiens) restitutoria, cioè presuppone l'esecuzione di una prestazione (di dare) che abbia ad oggetto una somma di danaro, una quantità di cose fungibili (artt. 2033 e 2036 c.c.) ovvero un bene o una cosa determinati, la dazione dei quali sia suscettibile, appunto, di restituzione (art. 2037 e 2038 c.c.). Si riconosce una reintegrazione per equivalente nelle ipotesi di prestazioni di fare. con funzione di riequilibrio dei patrimoni e non con finalità sanzionatoria. si prescrive nel termine ordinario di dieci anni a decorrere, nelle ipotesi di inesistenza e nullità del vincolo, dall'esecuzione della prestazione; mentre nelle altre ipotesi dell'avveramento della condizione risolutiva o dalla sentenza che dichiari o accerti l'annullamento, la rescissione o la risoluzione del vincolo stesso. 243 Ingiustificato arricchimento • Chiunque, senza giusta causa, si è arricchito a danno di altri è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare (obbligazione indennitaria) quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041, comma 1, c.c.). Caratteri dell'azione: a) Generale: i fatti che ne legittimano l'esperibilità sono atipici. b) Sussidiaria, poiché è proponibile quando non sia possibile esercitare (perchè improponibile o esperita senza successo altra azione, oppure è possibile esercitare un'azione specifica) altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito. 244 Presupposti dell'azione: a) fatto lecito, naturale od umano b) nesso di causalità: il fatto deve aver causato l'arricchimento di un soggetto e correlativamente, in via immediata e diretta, la diminuzione patrimoniale di un altro. c) arricchimento: effettiva diminuzione patrimoniale, attuale al momento della proposizione della domanda. d) impoverimento: sia perdita di un elemento patrimoniale sia diminuzione del suo valore per effetto dell’uso della cosa da parte di terzi. Comprende solamente il danno emergente e non il lucro cessante. e) mancanza di causa: assenza di un idoneo titolo giustificativo • sia legale sia convenzionale, che giustifichi l'arricchimento ed il correlativo impoverimento. 245 Ingiustificato arricchimento • L'ingiustificato arricchimento è fonte di un'obbligazione indennitaria, con finalità di reintegrazione, il cui ammontare va liquidato con riferimento ai valori di mercato nella misura della minor somma tra la perdita subita e l'arricchimento conseguito. Possibile altresì la restituzione in natura (art. 2042 c.c.) 246