La trasparenza amministrativa e l’accountability gestionale e contabile Giugno 2008 Il tema dell’accountability, della trasparenza amministrativa e gestionale, è oggetto di grande attenzione da parte delle organizzazioni non profit perché rappresenta un asse di valore essenziale per lo sviluppo del Terzo settore ed in definitiva per la crescita di una società civile sempre più sensibile e responsabile oltre che generosa. Accountability = Responsabilità Il dizionario traduce il termine inglese “accountability con “responsabilità. L’accountability presuppone trasparenza, garanzie, assunzione di responsabilità e rendiconto sulle attività svolte. L’accountability esprime la responsabilità informativa dell’ente non profit E’ l’esigenza di dover rendere conto dei risultati ottenuti nel caso di utilizzo di risorse non proprie e si sostanzia nel sistema informativo . Responsabilità verso chi ? Tutti i portatori di interesse “Stakeholders Il diritto degli stakeholders ad avere informazioni trasparenti Chi sono I soci I volontari I collaboratori retribuiti Quali relazioni li legano all’ente Idealistiche (condivisione degli scopi istituzionali I donatori Economiche (retribuzioni, Tfr, oneri sociali) I finanziatori/i sponsor Interessi monetari Cosa vogliono sapere Informazioni sull’attività svolta Informazioni di tipo gestionale Gli utenti Le famiglie degli utenti Le amministrazioni pubbliche La comunità locale Le altre organizzazioni con cui si collabora Sociali Organizzative/gestionali Fiscali (sia le forme di imposizione diretta che indiretta) Informazioni di tipo contabile Livelli di trasparenza istituzionale: orientamento alle finalita’ di utilita’/solidarieta’ sociale dichiarate e del relativo livello di soddisfacimento. gestionale – verifica del rispetto dei vincoli economici che impongono a qualsiasi azienda - amministrativa – rispetto dei vincoli legali, della legittimazione alle agevolazioni invocate, ecc.; - Di governo – adeguatezza alle dimensioni dell’ente. Garantire gestione efficace, efficiente e trasparente L’ambito delle responsabilità Processi “aziendali” Accountability gestionale Valutazione della corrispondenza tra obiettivi e risultati Social accounting Tenuta della contabilità economico patrimoniale Accountability contabile Bilancio di esercizio Misurazione dei risultati e del capitale di funzionamento Il RENDERE CONTO E’……….. DOVERE Morale nei confronti dei sostenitori. E’ parte integrante del “contratto di fiducia” con i donatori OBBLIGO Giuridico. Si discute se l’erogazione di modico valore configuri una “donazione modale”, utilizzo della somma per un determinato motivo Fiscale: diverse norme impongono l’obbligo di rendicontazione OPPORTUNITA’ Rafforza l’immagine e il grado di percezione positiva dell’ente; Può rappresentare uno strumento di comunicazione sociale; La comunicazione trasparente Social accounting Processi aziendali che attengono alla redazione dei documenti formali per la comunicazione agli stakeholders interni ed esterni degli aspetti sociali ed ambientali dell’attività dell’ente; PRE Informare con trasparenza sulle finalità che si intendono perseguire; Informare sulle trattenute per copertura spese e gestione denaro Informare sui sistemi di protezione del denaro raccolto; POST Informare sulle modalità di impiego dei fondi raccolti; Informare sui risultati raggiunti; Informare sui fondi residui; Informare sulle eventuali criticità. Il percorso della donazione SOSTENITORE DENARO ENTE IMPIEGO COLLETTIVITA’ SERVIZIO BENI AMBIENTE Il percorso della donazione - Informativa specifica dell’ente - spontanea erogazione RACCOLTA PUBBLICA CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE Risorsa libera Risorsa a disposizione dell’ente Vincolata per decisione del sostenitore Vincolata per decisione degli organi istituzionali La ripartizione della donazione Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale QUALI LE % DI RIPARTIZIONE ? E’ SEMPRE COSI’ ? Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale + Residuo + Altro ESISTONO REGOLE SPECIFICHE O ABITUDINI ? COME RILEVARE LE DONAZIONI ? ESISTONO OBBLIGHI CONTABILI ? Accountability contabile: informativa obbligatoria La norma civilistica L’obbligo del bilancio è previsto dal codice civile solo per le associazioni riconosciute ma solo in termini d’approvazione annuale Le leggi speciali Le deroghe contenute nella disciplina delle leggi speciali ribadiscono al più l’obbligo d’approvazione ed un contenuto minimale che tuttavia non privilegia gli aspetti qualitativi circa il grado di raggiungimento della finalità istituzionale La normativa fiscale Gli ENC sono tenuti alla redazione di un bilancio consuntivo per l’attività complessivamente realizzata per evidenziare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente (D.Lgs460/97. Sono tenuti ad allegare una relazione circa l’impiego dei proventi (istituzionali e commerciali). (D.M 25/5/95, C.M. 152/1992, C.M 124/1998, Art.148 Tuir) Norme civilistiche e leggi speciali Art. 20 cc, primo comma: “L’assemblea degli associati deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio” Art. 1713 cc, : Gli amministratori devono rendicontare in merito al proprio operato” obblighi contabili e di bilancio sono previsti dalle leggi speciali: ONG: legge 49/1987; ODV: legge 11/8/1991; ASD: legge 398/91; Società sport.dilett: 289/2002; Fondazioni liriche: D.Lgs 367/1996; ONLUS: D.Lgs 460/97; APS: legge 383/2000 Cooperative sociali: legge 381/91; Impresa sociale: D.Lgs 155/2006. Norme fiscali Gli ENP che effettuano, nell’ambito istituzionale, raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 20 DPR 600/73); Gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, devono redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo (art.8 del D.P.C.M 19/3/2008). Norme fiscali: fac - simile di rendiconto Raccolta pubblica di fondi del________________ In occasione di__________denominata________ Uscite Oneri promozionali Acquisto di beni ……………………….. Totale uscite Entrate Cessione di beni Erogazioni liberali ……………………………. Totale entrate Il presente documento è conforme alla documentazione contabile di supporto ed è stato approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il documento deve essere tenuto e conservato ai sensi dell’art.22 del DPR 600/73 Norme fiscali Più dai, meno versi”, art.14 D.L 14 marzo 2005 n.35, “ Decreto competitività “convertito dalla L. 14 maggio 2005 n.80. C.M. Agenzia delle entrate, 19 agosto 2005, n. 39/E. “…costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1(ossia la possibilità di dedurre) la tenuta da parte del soggetto che riceve le erogazioni di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria…”. Norme fiscali In pratica la norma, sancisce la deducibilità dell’erogazione per il soggetto che la effettua a condizione che il beneficiario la formalizzi nella sua contabilità con: scritture contabili complete e analitiche redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. La completezza delle scritture comporta che ogni operazione sia individuata con precisione indicando ad esempio: numero d’ordine, data, natura della liberalità, importo, modalità di versamento, soggetto erogante (nome, cognome, denominazione giuridica, indirizzo, codice fiscale). L’analiticità impone di eseguire le scritture “ad una ad una” senza raggruppamenti né per data, né per soggetto erogante, né per modalità di accredito. La valutazione e l'iscrizione delle liberalità nel bilancio di esercizio • Per "liberalità" si intende qualsiasi forma di erogazione volontaria ad un'azienda di denaro o di altre attività, materiali o immateriali, ovvero la cancellazione delle sue passività, per mezzo di un trasferimento non reciproco da parte di un altro soggetto, che non riceve in cambio alcun beneficio tangibile approssimativamente dello stesso valore. • La causa del trasferimento è, quindi, da individuare nella volontà dell'erogante di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell'azienda non profit. • Fra le liberalità si annoverano, ad esempio, le donazioni monetarie e non monetarie, i legati, le altre liberalità d'uso indicate dal codice civile, i contributi erogati da soggetti pubblici e privati. Fonte “ raccomandazione N. 2 CNDC “ La valutazione e l'iscrizione delle liberalità nel bilancio d'esercizio delle aziende non profit “ Le liberalità erogate senza vincolo o condizione Le liberalità erogate senza che un vincolo o una condizione, imposte dal donatore, ne limitino l'utilizzo, vanno imputate fra i proventi dell'esercizio in cui sono ricevute o di quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile in giudizio, di riceverle, purché ad esse sia attribuibile un attendibile valore monetario. Le liberalità non vincolate vanno iscritte nella classe 1), Proventi da attività tipiche, dello schema di Rendiconto di Gestione, ed opportunamente ripartite, in funzione delle caratteristiche del soggetto erogante, fra i punti 1.2) proventi da contratti con enti pubblici, 1.3) proventi da soci ed associati e 1.4) proventi da non soci, o, se connesse con una specifica operazione di raccolta fondi, nella classe 2), Proventi da raccolta fondi, dello stesso prospetto. PROVENTI E RICAVI 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 1.2) Da contratti con enti pubblici 1.3) Da soci ed associati 1.4) Da non soci 2) Proventi da raccolta fondi 2.1) Raccolta 1 Le liberalità vincolate Le liberalità vincolate sono quelle “assoggettate per volontà del donatore o, comunque, di un terzo esterno, a una serie di restrizioni, di vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo o permanente.” Tali liberalità vanno rilevate direttamente ad incremento del patrimonio netto. Il patrimonio netto negli enti non profit, in particolare per quelli di tipo erogativo ha la caratteristica natura di “fondo di scopo destinato al raggiungimento dello “scopo statutario PASSIVO A) Patrimonio netto III - Patrimonio vincolato 1)Fondi vincolati destinati da terzi 2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali Le liberalità vincolate alla realizzazione dei progetti Qualora le donazioni vincolate fossero numerose e coinvolgessero, quindi, la realizzazione di specifici e diversi progetti, occorrerà seguire la realizzazione dei progetti stessi attraverso una vera e propria contabilità per progetti. Ciò può essere fatto con uno specifico allegato di bilancio, che illustri l'evoluzione dei fondi vincolati, componenti il patrimonio netto, o anche attraverso appositi conti d'ordine. Le liberalità di beni patrimoniali Nel caso di donazioni di beni patrimoniali (immobili o titoli) essi potrebbero essere valorizzati al valore catastale o corrente (ad es. peritale) con contropartita diretta al conto Patrimonio netto. Le promesse di liberalità Le promesse di donazione, riportate su di un documento scritto o derivanti da un annuncio pubblico del donatore, e, quindi, difendibili giuridicamente, con prove sufficienti e verificabili mediante documentazione attendibile, vanno suddivise ai fini della rilevazione contabile in promesse soggette a condizione e promesse incondizionate. Le promesse soggette a condizione risolutiva dipendono da un evento futuro definito dal donatore. Esse vanno, quindi, rilevate esclusivamente fra i conti d'ordine posti a corredo dello Stato Patrimoniale. Le promesse di donazione incondizionate dipendono, esclusivamente, dal passaggio di un lasso di tempo, definito dal promittente, fra il momento dell'effettuazione della promessa ed il momento dell'effettiva erogazione della liberalità. Esse vanno, quindi, contabilizzate come liberalità soggette ad un vincolo temporaneo di tempo ed imputate fra i proventi del Rendiconto della Gestione dell'esercizio in cui si riceve la promessa; tale provento viene misurato dal credito vantato nei confronti del promettente, che è epilogato, insieme con gli altri crediti dello stesso tipo, in un'apposita sottovoce, nella voce C) II 2), altri crediti dello Stato Patrimoniale. 35. Gli schemi di bilancio: la rappresentazione qualitativa-quantitativa • Nella presentazione dei risultati gli aspetti qualitativi sono forse l’aspetto più importante ed è per questo che molti enti non profit tendono a fare un bilancio sociale che integra la rendicontazione quantitativa per esprimere anche in termini qualitativi quello che essa non è in grado di offrire. •La rappresentazione degli aspetti quantitativi genera ancora dubbi e perplessità. Molti enti erroneamente usano il bilancio delle imprese che predilige le informazioni quantitativo-monetarie, altri modelli ibridi e liberi, altri ancora s’ispirano alle raccomandazioni degli Ordini professionali. • Al fine di rispondere all'esigenza degli enti del Terzo Settore di dotarsi di sistemi di rendicontazione ad hoc che tengano conto, da una parte, della necessità di perseguire l'economicità della gestione, oltreché l'efficacia e l'efficienza della stessa e, dall'altra parte, delle caratteristiche che differenziano tali enti dalle società commerciali, l’Agenzia per le ONLUS ha recentemente presentato “Le Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”. Le Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit I documenti di bilancio illustrati dalle linee guide e che costituiscono nel loro complesso il bilancio di esercizio sono: Lo Stato Patrimoniale; Il Rendiconto gestionale; La Nota Integrativa; La Relazione di missione. Gli enti di maggiori dimensione potranno integrare il Rendiconto gestionale con adeguati Conti Economici gestionali atti a rappresentare la dinamica dei costi e ricavi delle attività tipiche. Gli enti gestiti in forma societaria, quali le cooperative e le imprese sociali, potranno riclassificare le informazioni ed i dati secondo gli schemi proposti. Gli enti di minore dimensione, almeno per quanto attiene le entrate, con proventi e ricavi inferiori ai 100.000,00 potranno optare in luogo dei documenti di cui ai punti 1 e 2, per un rendiconto finanziario predisposto con i criteri dei cassa e non di competenza opportunamente integrato da un prospetto delle attività patrimoniali in essere alla data di riferimento del bilancio. Il Rendiconto gestionale l'attività di rendicontazione negli enti non profit ha, come scopo principale, quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'azienda nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. Le aree gestionali dell'azienda non profit individuate sono: • attività tipica o di istituto. Si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'azienda non profit seguendo le indicazioni previste dallo statuto; • attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dall'azienda, nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; • attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto; • attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività di istituto; • attività di natura straordinaria. Si tratta di attività straordinarie strumentali all'attività di istituto; • attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'azienda che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. Lo schema di rendiconto gestionale ONERI 1) Oneri da attività tipiche 70% 1.1) Acquisti 1.2) Servizi 1.3) Godimento beni di terzi 1.4) Personale 1.5) Ammortamenti 1.6) Oneri diversi di gestione 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 2.1) Raccolta 1 2.2) Raccolta 2 2.3) Raccolta 3 2.4) Attività ordinaria di promozione 3) Oneri da attività accessorie 3.1) Acquisti 3.2) Servizi 3.3) Godimento beni di terzi 3.4) Personale 3.5) Ammortamenti 3.6) Oneri diversi di gestione PROVENTI E RICAVI 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 1.1) Da contributi su progetti 1.2) Da contratti con enti pubblici 1.3) Da soci ed associati 1.4) Da non soci 1.5) Altri proventi e ricavi 2) Proventi da raccolta fondi 2.1) Raccolta 1 2.2) Raccolta 2 2.3) Raccolta 3 2.4) Altri 3) Proventi e ricavi da attività accessorie 3.1) Da gestioni commerciali accessorie 3.2) Da contratti con enti pubblici 3.3) Da soci ed associati 3.4) Da non soci 3.5) Altri proventi e ricavi Lo schema di rendiconto gestionale 4) Oneri finanziari e patrimoniali 4.1) Su rapporti bancari 4.2) Su prestiti 4.3) Da patrimonio edilizio 4.4) Da altri beni patrimoniali 5) Oneri straordinari 5.1) Da attività finanziaria 5.2) Da attività immobiliari 5.3) Da altre attività 6) Oneri di supporto generale 6.1) Acquisti 6.2) Servizi 6.3) Godimento beni di terzi 6.4) Personale 6.5) Ammortamenti 6.6) Altri oneri Risultato gestionale positivo 4) Proventi finanziari e patrimoniali 4.1) Da rapporti bancari 4.2) Da altri investimenti finanziari 4.3) Da patrimonio edilizio 4.4) Da altri beni patrimoniali 5) Proventi straordinari 5.1) Da attività finanziaria 5.2) Da attività immobiliari 5.3) Da altre attività Risultato gestionale negativo La relazione di missione La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. La Relazione di missione deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali: • missione e identità dell'ente; • attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; • attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale). Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno dettagliata rendicontazione in relazione alle dimensioni dell'ente. Missione dell’ente Attività istituzionali Attività strumentali La relazione di missione: indicazioni di carattere generale In particolare, devono essere puntualmente individuate: • le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere dell'ente in termini sia di “problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, sia di cambiamenti che vorrebbe determinare attraverso la svolgimento delle sue attività; • il sistema di valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste, orienta le scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei membri dell'ente; • le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende perseguire le finalità istituzionali, coerentemente con il sistema di valori e principi. Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo: • i soggetti primariamente interessati all'operato dell'ente (stakeholder); • l'ambito territoriale di riferimento per l'ente; • le caratteristiche distintive dell'ente, rispetto ad altri che svolgono attività analoghe. La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da informazioni su: • compagine sociale, precisandone consistenza e composizione; • sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento; quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; La relazione di missione: indicazioni di carattere generale • risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse tipologie (personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.). La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la missione, deve essere articolata per “macro-aree di intervento”. Con tale termine si intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto alla missione dell'ente e di comprensione da parte degli stakeholder interessati ai risultati sociali raggiunti. Per ogni macro-area devono essere descritte le diverse attività realizzate, prendendo in esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti elementi: • bisogni rispetto ai quali l'ente è intervenuto e soggetti destinatari; • obiettivi, strategie, programmi di intervento; • risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte (outcome) e, per quanto possibile, una corretta misurazione, degli effetti determinati rispetto ai bisogni identificati. Sulla base di tali elementi si dovrebbe condurre un'analisi che metta in evidenza anche eventuali criticità di: • efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di soddisfare i bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l'azione La relazione di missione: indicazioni di carattere generale efficienza, intesa come capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità di risultati ottenuti; • coerenza con gli impegni assunti (nella missione, nella carta dei servizi, ecc.). A tal fine, possono essere utilizzati specifici indicatori per misurare gli aspetti individuati come rilevanti e per effettuare un confronto tra i valori ottenuti nell'esercizio in esame e altri valori di riferimento (quali: valori di esercizi precedenti, obiettivi predefiniti, standard di riferimento, benchmark, ecc.). La rendicontazione sulle attività “strumentali” (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale, attività accessorie) deve in particolare prendere in esame: • la loro capacità di sostenere il perseguimento della missione; • la loro efficienza; • la coerenza con la missione, i valori e principi dichiarati. In particolare per l'attività di raccolta fondi si devono: • indicare i costi sostenuti, rapportandoli all'ammontare della raccolta stessa; • fornire informazioni relativamente alla coerenza tra l'utilizzo dei fondi raccolti e le dichiarazioni contenute nei messaggi di raccolta fondi; qualora non sia stato possibile rispettare gli impegni assunti, ne deve essere data adeguata giustificazione, indicando l'utilizzo effettuato. L’incidenza dei costi di struttura Rapporto costi sostenuti = costo della donazione Fondi raccolti Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale Le consuetudini: Le spese di struttura dell’ente non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevoli rispetto alle entrate totali dell’ente. Parimenti, le spese afferenti l’attività di fund raising non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevole rispetto all’ammontare di risorse raccolte (indicativamente il 25/30%) L’incidenza dei costi di struttura Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale Il parere dell’Agenzia delle Entrate: C.M 59/E del 31 ottobre 2007 “…Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata. A tale proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale hainteso incentivare. Per agevolare l’attività di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza sulla raccolta fondi, le organizzazioni interessate avranno cura di specificare nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata. MAX 30% struttura NON MENO 70% Finalità solidaristiche La tracciabilità della donazione Dalle tasche del sostenitore alle casse dell’ente la donazione deve essere tracciabile La tracciabilità della donazione In ossequio dei principi di: 1) Trasparenza 2) Rendicontazione 3) Detassazione dei fondi raccolti per le attività istituzionali In applicazione di norme tributarie che lo impongono: Articolo 15 comma 1 lettera i-bis del DPR 917/86; Articolo 10 comma 1 lettera g del DPR 917/86; Articolo 14 D.L 14 marzo 2005 n.35. La tracciabilità della donazione “ il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241” (individuati in carte di debito, di credito e prepagate, assegni circolari e bancari) “e secondo ulteriori modalità che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”. Le predette modalità trovano applicazione, come precisato con la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, anche per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 3 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Da ultimo, con risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007 è stato chiarito che le medesime modalità di versamento devono essere utilizzate anche per le erogazioni liberali detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR. Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730 e UNICO confermano la generale applicabilità delle anzidette modalità di effettuazione delle erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali. La tracciabilità della donazione Dalle casse dell’ente alle attività solidaristiche la donazione deve essere tracciabile L’ente deve: • spendere il denaro in conformità a quanto dichiarato ai donatori o alle aziende pubbliche e/o private erogatrici; • erogare con modalità idonee a consentire la tracciabilità. Sono assolutamente da preferire le transazioni bancarie anche ai fini del rispetto delle norme sull’antiriciclaggio; • acquisire idonea documentazione di supporto (fatture, ricevute, report intermedi di spesa); • deve istituire idonee contabilità di progetto anche di natura extracontabile. I risultati confluiranno nel bilancio di esercizio La tracciabilità della donazione In caso di realizzazione indiretta delle attività solidaristiche ovvero per il tramite di altra organizzazione similare l’ente deve: ENTE A Demanda la realizzazione Delle attività solidaristiche ENTE B 1) formalizzazione i rapporti con le associazioni partner; 2) le modalità di rendicontazione, la loro periodicità e le relazioni cronologiche e temporali tra trasferimento dei fondi e realizzazione dei progetti che deve essere coordinata con la trasparenza e la tempestività della comunicazione ai donatori di fondi; La tracciabilità della donazione 3) l’identificazione dei responsabili dei progetti solidaristici con la individuazione di precise e esplicite modalità di responsabilizzazione personale e individuale. E’ infatti necessario che non ci sia sovrapposizione negli assetti di governo delle associazioni con il rischio, in caso contrario, che venga considerata l’ipotesi di “distribuzione di utili”. GLI AIUTI UMANITARI Nell’ipotesi in cui l’ente intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti nell’espletamento dell’attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita “limitatamente agli aiuti umanitari” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 1997), è, altresì tenuto ad annotare nella predetta relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui all’art. 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell’aiuto umanitario. La tracciabilità della donazione GLI AIUTI UMANITARI IL PROBLEMA DELL’INVIO OLTRE FRONTIERA Nell’ipotesi in cui l’ente intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti nell’espletamento dell’attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita “limitatamente agli aiuti umanitari” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 1997), è, altresì tenuto ad annotare nella predetta relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui all’art. 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell’aiuto umanitario. La Revisione contabile del bilancio è obbligatoria ? La norma civilistica Il codice civile non Prevede per gli enti Non profit un organo Collegiale. L’organo di controllo può essere previsto dallo statuto. Non vi sono norme di comportamento Le linee guida Forniscono indicazioni, seppur generali, in merito ai criteri di valutazione delle voci di bilancio nell’ottica di fornire agli amministratori degli enti che ricorrono alla certificazione del bilancio un quadro sistematico ed uniforme di riferimento Le norme fiscali L ’obbligo, per le Onlus, allorquando superino il limite di euro 1.032.913,80 dei proventi per due anni consecutivi, di accompagnare il bilancio di esercizio con la relazione sottoscritta da un revisore professionista iscritto all’albo L’organo di controllo Vigila sulle attività di raccolta fondi e della relativa separata rendicontazione Partecipa alle riunioni dell’organo esecutivo con funzioni consultive Esprime un giudizio sul bilancio nel suo complesso Il decalogo della trasparenza 1) L’attività complessiva dell’ente deve essere orientata verso il fine di utilità sociale previsto nell’atto costitutivo (mission) e deve essere svolta senza fine di lucro; 2) La struttura di governo e il sistema amministrativo dell’ente devono essere adeguati alle dimensioni dell’ente stesso ed in ogni caso devono garantire una gestione efficace, efficiente e trasparente; 3) E’necessario che il governo e i processi decisionali siano strutturati in modo tale da assicurare effettività e trasparenza. A tal fine, gli amministratori e dirigenti dell’ente dovranno essere attivi, indipendenti e autoreferenziali; le riunioni degli amministratori effettive, verbalizzate e non meno di quattro all’anno; gli amministratori remunerati devono essere in numero inferiore rispetto a quelli remunerati e non svolgere funzioni di presidente o tesoriere; vanno evidenziati se esistenti i conflitti di interesse nelle delibere degli amministratori e il membro interessato deve astenersi dalla delibera Il decalogo della trasparenza 4) Gli amministratori non devono agire in un’ottica di breve periodo ma devono predisporre piani strategici di medio-lungo termine; 5) Ai fini della trasparenza, della rendicontazione e del controllo di gestione, gli enti non profit devono dotarsi di un sistema contabile adeguato alle dimensioni e alle entrate dell’ente e devono redigere rendiconti chiari ed esaustivi secondo schemi generalmente accettati per il settore non profit, da sottoporre nel caso di enti di maggiore dimensione, a un controllo esterno ed indipendente; 6) Per l’attività commerciale esercitata devono tenere una contabilità separata e occorre che tale gestione sia strumentale ai fini istituzionali; 7) Attraverso lo strumento dei bilanci, l’ente misura l’efficacia della gestione, indicando le modalità, i risultati e i limiti della realizzazione della propria missione; 8) Lente spende il denaro raccolto o ricevuto in conformità a quanto dichiarato ai donatori o alla P.A erogatrice e di tale modalità da conto nei propri bilanci Il decalogo della trasparenza 9)Gli amministratori progettano e controllano l’attività di fund raising in modo efficace, efficiente, economico e trasparente. A tale fine gli eventuali accordi con raccoglitori di fondi professionali o partner commerciali devono essere stipulati in modo tale da garantire che il denaro raccolto venga impiegato per le finalità non profit che l’ente ha reso note al pubblico nella campagna di sensibilizzazione; inoltre occorre adottare gli standard ed i sistemi più elevati per proteggere il denaro raccolto; 10) Le spese di struttura dell’ente non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevoli rispetto alle entrate totali dell’ente. Parimenti, le spese afferenti l’attività di fund raising non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevole rispetto all’ammontare di risorse raccolte (indicativamente il 25/30%) Fonte “Enti non profit” Il Sole 24 Ore