CONSULENZA, INDIPENDENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA TENDENZE DI CAMBIAMENTO NELLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA IN ITALIA L’EVOLUZIONE NORMATIVA IN ITALIA E CENNI COMPARATIVI CON L’ESPERIENZA INGLESE 29 maggio 2012 MARCO LANTELME ALESSANDRA PANDARESE Il sistema italiano del doppio binario: consulente finanziario e intermediario assicurativo 1) Brevi cenni sulla figura del consulente finanziario e sulla normativa relativa • La figura del consulente finanziario è una figura professionale progressivamente introdotta nel nostro ordinamento da ultimo con la direttiva europea MiFid recepita in Italia a novembre 2007 • Consulente finanziario è colui che fornisce al cliente indicazioni utili per scegliere i prodotti di investimento più adeguati alla sua situazione economica ed ai suoi obbiettivi • Caratteristiche di tale figura sono: la posizione di assoluta indipendenza rispetto agli investimenti consigliati l’unica remunerazione che il consulente percepisce è quella corrisposta dal cliente a cui è prestato il consulto • Il consulente finanziario fornisce consulenza su prodotti di investimento finanziario puro (titoli azioni, obbligazioni fondi etc.) ovvero su quei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (TUF art. 1 lett. w-bis) Marco Lantelme e Alessandra Pandarese 2 Il sistema italiano del doppio binario: consulente finanziario e intermediario assicurativo 1) Brevi cenni sulla figura del consulente finanziario alla normativa relativa l’art. 1, comma 5, del TUF prevede tra i “servizi e attività di investimento” anche la “consulenza in materia di investimenti” il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR (art. 18, commi 1 e 2 del TUF) Inoltre, l’art. 18-bis del TUF riconosce anche alle persone fisiche la possibilità di prestare la consulenza in materia di investimenti. La disposizione dell’art. 18-bis, comma 2 del TUF, subordina, peraltro, l’esercizio del servizio di consulenza all’iscrizione in un apposito albo di nuova istituzione dedicato ai consulenti finanziari persone fisiche. L’art 18-ter del TUF riconosce la figura di società di consulenza finanziaria L’albo sarà tenuto da un costituendo Organismo, cui vengono riconosciute funzioni di vigilanza e potestà sanzionatoria nei confronti degli iscritti (art. 18-bis, comma 4) e i cui rappresentanti dovranno essere nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob (comma 3) Art. 19, comma 14 Decreto legislativo ti. 164/2007: Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attività di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera 1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti In sostanza viene concessa una proroga, a coloro che al momento di entrata in vigore della normativa attuativa della MiFid avevano i requisiti, di continuare a svolgere attività di consulenza Marco Lantelme e Alessandra Pandarese 3 Il sistema italiano del doppio binario: consulente finanziario e intermediario assicurativo Disposizioni attuative Regolamento Consob n. 16190/2007 - c.d. regolamento intermediari - art. 37 (forma scritta del contratto per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti), art. 52 (incentivi/remunerazione): le remunerazioni spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità. In particolare è possibile corrispondere corrispettivi a terzi purché siano chiaramente comunicati al cliente, volti ad accrescere la qualità del servizio e siano adeguati/necessari Regolamento Ministro dell’economia e delle finanze n. 206 del 24 dicembre 2008 di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari: Art. 5 Non possono essere iscritti all'Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti Requisiti ripresi anche per gli esponenti aziendali di Società di consulenza finanziaria (ex art. 18-ter TUF) Marco Lantelme e Alessandra Pandarese 4 Il sistema italiano del doppio binario: consulente finanziario e intermediario assicurativo Regolamento Consob n. 17130 del 12 gennaio 2010 di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari NB. Incompatibilità tra l’attività di consulente finanziario e l’attività di intermediazioni assicurativa – art. 109 codice assicurazioni private – art. 13, comma 1 lett. c) Reg. Consob 17130/2010 riferita ad agenti di assicurazione – intermediari dell’impresa, produttori diretti ma non mediatori (broker) che agiscono su incarico del cliente, senza potere di rappresentanza dell’impresa di assicurazione Recente legislazione Mille proroghe DL 216/11 art. 23: “il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell’articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2012”: l’attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti potrà proseguire fino a fine 2012 . In sostanza il decreto, non essendo ancora stato istituito l’albo dei consulenti, consente a coloro che avevano i requisiti al momento dei recepimento della MiFid, di continuare tale attività di consulenza Da verificare l’impatto della MiFid 2, una volta recepita AD OGGI, QUINDI, L’ALBO NON È STATO ANCORA ISTITUITO Marco Lantelme e Alessandra Pandarese 5 Il sistema italiano del doppio binario: consulente finanziario e intermediario assicurativo 2) L’intermediario assicurativo e l’evoluzione normativa in Italia dal D. Lgs. 209/2005 • È intermediario assicurativo colui che presenta o propone prodotti assicurativi e riassicurativi ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività • D. Lgs. 209/2005: Codice delle assicurazioni private: artt. 106 e ss In particolare art. 109 Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI comma 2: Nel registro sono iscritti in sezioni distinte: … lett. b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione … DL 223/2006 (Bersani I), convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e DL 7/2007 (Bersani II) Legge 2 aprile 2007 n. 40 I decreti Bersani introducono il divieto per compagnie di assicurazione, in sede di stipulazione dei contratti con i propri agenti, di inserire clausole di distribuzione esclusiva di polizze RC Auto (il primo, art. 8) e per il ramo danni (il secondo, art. 5) Marco Lantelme e Alessandra Pandarese 6 Il sistema italiano del doppio binario: intermediario finanziario e intermediario assicurativo Disposizioni attuative Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa - art. 2 Definizioni: … “attività di intermediazione assicurativa”: l’attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività …” FQA Isvap - 1.3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l’iscrizione? Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza avere poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione Marco Lantelme e Alessandra Pandarese 7 Il sistema italiano del doppio binario: intermediario finanziario e intermediario assicurativo consulente finanziario: seppur la normativa è completa e dettagliata, manca ancora, ad oggi, il decreto del Ministero delle Finanze per l’istituzione effettiva dell’albo previsto dal 18-bis, comma 2 del TUF che consenta a nuovi soggetti di iscriversi nel predetto albo e quindi di operare Intermediario – consulente assicurativo: la normativa di settore prevede la presenza di una figura, che deve essere iscritta alla sezione B del RUI - e che quindi è assimilabile alla figura del broker - astrattamente comparabile all’IFA Tale qualificazione è verosimile, ma la normativa è incompleta Facendo un raffronto tra art. 1754 c.c. ed art. 109 codice ass.: il broker è per molti versi riconducibile alla figura del mediatore poiché talvolta definito “mediatore di assicurazione e riassicurazione”, con il compito di esercitare professionalmente attività rivolta a mettere in relazione con imprese di assicurazione riassicurazione, alla quale non sia vincolato da impegni di sorta. L’art. 1755 c.c. prevede per il mediatore la possibilità di modificare la ripartizione dell’onere della provvigione, sino ad escluderla per una parte Per quanto riguarda il broker manca invece una normativa che disciplini la consulenza in senso stretto e che consenta di prevenire esplicitamente ogni possibile conflitto di interesse da un punto di vista remunerativo Marco Lantelme e Alessandra Pandarese 8 L’IFA nel sistema inglese: cenni comparatistici Independent financial adviser is a professional who: offers independent advice on financial matters; and recommends to his clients suitable financial products (stocks, bonds, mutual funds, insurance products, etc.) from the whole of the market, on a “fee-only” basis Marco Lantelme e Alessandra Pandarese 9 Independent Financial Advisers in the United Kingdom NOTES: 1. UK Financial Services legislation applies in England, Scotland and Wales and largely in Northern Ireland, though the laws of Northern Ireland and Scotland can differ in minor respects. Separate but similar legislation applies in the Channel Islands and the Isle of Man. 2. Whilst every effort has been made to ensure that these slides are helpful, the information contained in them is necessarily very abbreviated and does not constitute professional advice. Hill Dickinson LLP and its representatives do not accept and, to the full extent permitted by law, exclude liability to any person for any error or omission or any loss which may arise from relying upon or otherwise using such information. If you have any query, please contact [email protected] and/or [email protected], who will be happy to provide specific advice on a professional basis. Independent Financial Advisers in the UK • Intermediaries − Brokers (Insurance) • Prima facie agents of the insured (although potential conflicts may arise and can be agents of insurers for specified purposes) • Only Lloyd’s brokers can place business with Lloyd’s syndicates − Independent Financial Advisers (IFAs) • Can include accountants, actuaries, lawyers and real estate agents • Activities generally involve advice on and/or recommendation of financial products to individuals Independent Financial Advisers • • • • Regulated by the Financial Services Authority (FSA) IFAs are independent (as the name suggests) rather than other types of financial advisers who are “tied” (for example to a financial institution (FI) or insurer and can only offer that institution’s products) or who may be “hybrid” e.g. are tied in connection with one product line, but not others Broad range of products and services − Investment Advice − Mortgages − Pensions − Personal insurance (car, property, life) − Certain financial products − Collective investment schemes More sophisticated products (with an insurance element) are generally obtained via an insurance broker Independent Financial Advisers • • IFAs are very closely regulated by the FSA with regard to − the activities they can be involved in − the personnel they can employ, their qualifications and the “controlled functions” they can perform − how they hold client funds Remuneration − Commission − Fees From 1.1.2013 independent financial advisory activity may be remunerated by way of fees only Independent Financial Advisers “Safety Nets” • The supervision of the FSA has resulted in the UK IFA market being recognised as one of the safest and most robust in the world • Compensation can be claimed from IFAs for e.g. negligent advice or mis-selling • Complaints are usually referred by the complainant to the Financial Ombudsman Service (which can compel settlements up to £150,000) or suggest sums in excess (but no power to enforce). Treating Customers Fairly (TCF) is central to findings (and often introduces a lower evidential burden than courts require) • But no safety net for market fluctuations where the customer’s risk appetite is reflected in the product purchased Future • • FSA is to be split (probably towards end of 2012): − Prudential Regulatory Authority (PRA) (independent subsidiary of the Bank of England and responsible for the micro-prudential regulation of banks and insurers) − Financial Conduct Authority (FCA) (regulating conduct in retail and wholesale financial markets) Role will be pro-active rather than reactive - “a new model of conduct regulation in the retail sphere, using early and proactive intervention to ensure that the interests of retail customers are protected” Conclusioni L‘attuale legislazione risulta incompleta per un esplicito riconoscimento della figura dell’IFA anche in campo assicurativo, presenta però elementi di interesse. Anche la mancata istituzione dell’organismo e dell’Albo rende il quadro incompleto. Ci si può porre però alcune domande: • perché mantenere il canale binario? • sarebbe possibile estendere anche in ambito assicurativo la regolamentazione del consulente finanziario? • perché l’albo dei consulenti finanziari continua a tardare? • il mercato è pronto e/o interessato a tale figura di consulente indipendente? • il consulente ha un obbligo di mezzi o di risultato, quali profili di responsabilità? Disclaimer Queste slides sono a solo titolo informativo generale e costituiscono solo una guida di carattere generale. Non sono sostitutive di assistenza legale o professionale. Non sono intese fornire assistenza specifica su fatti particolari di un caso specifico. Nessuna responsabilità è ascrivibile agli autori delle slides per qualsivoglia perdita nascente dal aver agito e/o dall’essersi astenuti dall’agire sulla base di quanto contenuto nelle slides stesse. 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