Conferme e novità
nell’accertamento delle imposte
27 gennaio 2011
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IL “NUOVO” REDDITOMETRO
LA RINNOVATA NECESSITA’ DI PIANIFICARE ATTENTAMENTE INVESTIMENTI E SPESE
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La necessità di un’attenta pianificazione
di investimenti e spese
•Le ragioni del rilancio del redditometro :
–Affievolimento delle aspettative anti-evasione fondate
sugli studi di settore;
•Una nuova ricerca ed intercettazione dell’evasione nel momento
della spesa (per consumi ed investimenti) del reddito e non della
sua produzione;
–Trasversalità “sociale” dello strumento;
•Ogni contribuente che spende una data somma (che si
presume possa avere rilevanza reddituale), :
– deve averla guadagnata;
– deve aver contratto dei debiti;
– deve
aver
disinvestito
proprietà
possedute;
già
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La necessità di un’attenta pianificazione
di investimenti e spese
• Il ragionamento sotteso è che le spese per consumi, così
come quelle per investimenti, non possono che essere
alimentate dal reddito del contribuente.
• Ragionamento inverso : presuntivamente si giunge
all’individuazione del reddito complessivo
del
contribuente non considerando le fonti di determinazione
dello stesso, ma attraverso gli atti dispositivi del reddito
medesimo.
• Non si guarda, cioè, a come viene prodotta la ricchezza,
ma a come viene «spesa».
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Le modifiche all’art. 38
Può “in base ad
elementi e
circostanze di
fatto certi”
Reddito
complessivo netto
Redditometro
meccanismo
induttivo
D.M. 10/9/1992
Scostamento
biennale e di un
quarto
Spalmatura degli
incrementi
patrimoniali
Salva la prova
contraria”
Può “sempre” sulla
base di “spese di
qualsiasi genere”
incrementi
patrimoniali non più
“spalmabili”
Utilizzo
segnalazioni >
euro 3.000
Prelevamenti del
“privato” nelle
indagini
finanziarie.
Reddito
complessivo (non
più netto)
Sempre salva la
prova contraria”
Nuovo
“redditometro”
Studio di settore per i
privati con forza
probatoria di
presunzione legale
relativa.
Necessità
“a fini probatori” di
istituire scritture
contabili “informali”
a futura memoria
Scostamento
biennale non
più necessario
ed un
quinto.
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Le modifiche all’art. 38
Indeducibilità
degli oneri
Reddito sintetico
= di capitale,
salva la
dimostrazione di
appartenenza ad
altra categoria.
Irrilevanza della
mancata risposta
Obbligo di
contraddittorio
Deducibilità
degli oneri e
delle detrazioni
“sostenute”
(No detrazioni
per carichi di
famiglia)
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Nuovo redditometro - Decorrenza
•Il nuovo redditometro si riferisce
–ai redditi per i quali, alla data di entrata in vigore
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non era ancora
scaduto il termine di dichiarazione;
•trova dunque applicazione dal periodo d’imposta 2009;
– l’applicazione del nuovo redditometro presuppone
l’emanazione di un provvedimento attuativo specifico
che andrà a sostituire il D.m. del 1992.
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Anni pregressi 2005/2008
• Per le annualità dal 2005 al 2008, ancora oggetto di
accertamento fiscale,
– rimane invece efficace la vecchia formulazione della norma.
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Natura procedimentale ?
•
•
•
Il presupposto di base dell’accertamento sintetico, così come di quello
redditometrico, sostanzialmente non muta.
Infatti, sia prima, che con la manovra correttiva 2010, il fondamento è
quello della ricostruzione del reddito attraverso le spese sostenute dal
contribuente.
Quello operato con il D.l. 78/2010 appare quindi un intervento di chiara
natura procedimentale e non di tipo sostanziale, per cui sembrerebbe
lecita l’applicazione anche retroattiva.
– La norma relativa all’entrata in vigore delle nuove disposizioni
potrebbe eccepirsi come illegittima, in quanto lesiva del principio di
difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.
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Natura procedimentale ?
•
La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo
dei “redditometri” contenuti in decreti ministeriali, emanati successivamente ai
periodi d’imposta da verificare, non pone problemi di retroattività della norma, in
quanto norme secondarie aventi “inequivocabile” natura procedimentale (Corte di
Cassazione, sentenza n. 21171 del 6 agosto 2008, sentenza n. 10491 del 23 aprile
2008).
–
•
La Suprema Corte tiene anche a precisare che, nel caso in cui le modifiche apportate alle modalità
applicative del Redditometro comportino una conseguenza penalizzante per il contribuente, si ha la
violazione del principio di irretroattività della norma tributaria di cui all’art. 3 dello Statuto del
contribuente (Corte di Cassazione, sentenza n. 10028 e n. 10029 del 29 aprile 2009).
E’ legittimo, quindi, da parte del contribuente richiedere la disapplicazione degli
stessi nell’ipotesi, che dovrebbe essere assai remota, in cui gli stessi comportino
un aggravio della propria posizione sottoposta a controllo.
–
Utuilizzabilità, invece, dello strumento “evoluto”.
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Cosa consente al Fisco ?
• Si tratta di uno strumento presuntivo che,
– proposto dall’art. 38, D.P.r. 29 settembre 1973, n.
600,
– permette al Fisco di determinare il reddito
imponibile delle sole persone fisiche
• tenendo conto del tenore di vita del contribuente stesso
– desumibile dalle spese per consumi e investimenti da questi
assunte.
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Cosa consente al Fisco ?
•
L’Amministrazione finanziaria non deve provare la categoria reddituale
di appartenenza del maggior reddito ricostruito,
–
•
È sufficiente che essa provi semplicemente
–
•
a differenza di quanto previsto per gli accertamenti analitici.
che il contribuente ha sopportato le spese sopradette rivelatrici di una capacità
contributiva;
Spetterà poi al contribuente dimostrare / provare :
–
che tale capacità presunta dalla legge non sia collegata all’esistenza di redditi
illegittimamente esclusi da imposizione.
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Autonomia dello strumento
• Lo strumento resta (come in precedenza) autonomo rispetto a ogni
altra forma di accertamento;
• lo sottolineano,
– da un lato, l’avverbio «sempre»
– dall’altro, l’inciso «indipendentemente dalle disposizioni
recate dai commi precedenti e dall’art. 39», indicati all’inizio
del quarto comma dell’art. 38.
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Su cosa si fonda ?
• L’attuale formulazione rispecchia e mantiene, con qualche
modifica, la situazione già presente in passato.
• Nello specifico, il «nuovo» accertamento sintetico del reddito
delle persone fisiche si fonda:
– Su elementi indicativi di capacità contributiva espressamente indicati da un
decreto ministeriale;
– Su spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.
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Incrementi non più spalmabili
• La norma, quindi, fa ora riferimento alle «spese di qualsiasi
genere» in sostituzione della precedente distinzione tra spese per
consumi e spese per incrementi patrimoniali.
• Tale circostanza ha comportato il venir meno anche
– della presunzione prevista dal testo previgente,
•
secondo cui tali ultime spese si ritenevano sostenute, salvo prova contraria, con redditi
conseguiti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti.
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Una nuova “spia”
•Contributo all’innesco di questa tipologia accertatrice sarà sicuramente
dato dal nuovo adempimento fiscale previsto dall’art. 21 del D.L. n.
78/2010,
• cioè l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle
Entrate i dati di tutte le fatture di importo non inferiore a 3.000
euro, quale spia segnaletica di “spesa di qualsiasi genere” a carico di
ogni contribuente, informazione che consentirà all’Ufficio di
sviluppare un’importante attività anche sugli indici di spesa non
basati su standard parametrici.
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Spese, presunzione e prova
•
•
Tutte le spese,
– sia quelle di investimento, sia quelle di gestione e per consumi, a prescindere
dall’importo,
• si presumono sostenute e finanziate con redditi conseguiti dal contribuente nel
medesimo periodo d’imposta in cui tali spese sono assunte.
Al principio di cassa così evidenziato si è aggiunta però
– una più ampia prova contraria per il contribuente;
• questi ha facoltà di dimostrare che il pagamento delle spese sia collegato a redditi
diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta (redditi, cioè, accumulati
nel tempo),
• ovvero a redditi esenti o a redditi soggetti a ritenuta alla fonte
– «o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».
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Spese, presunzione e prova
• Sembra rimanere fermo il principio – come in
passato – che l’accertamento sintetico si fondi
su una presunzione legale relativa,
– con il contribuente che ha la possibilità di fornire
una prova contraria più ampia.
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Giustificazioni
•
Giustificazione del tenore di vita sulla scorta di :
– Prestiti di terzi;
– redditi e attività rimpatriate in base allo scudo fiscale;
– Redditi condonati;
– Disinvestimenti patrimoniali di cespiti;
– Lasciti ereditari;
– Redditi di soggetti conviventi.
– Beni e servizi utilizzati nell’esercizio di un’impresa o di una
professione.
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La prova contraria - Ante
•Quali prove può fornire il contribuente per giustificarsi ?
1. motivazioni ex lege art. 38 DPR 600/73
– possiede redditi esenti, quali BOT,CCT e simili;
– titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (depositi bancari,
buoni postali, dividendi,…)
2. motivazioni ex circolare 49/E/2007
–utilizzo di finanziamenti
–difesa familiare (“redditometro familiare”)
–utilizzo di denaro proveniente da donazioni, successioni ereditarie, vincite…
–esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti
3. altre giustificazioni
–il reddito conseguito non è quello effettivamente ottenuto per effetto della tassazione
forfetaria prevista dalla legge (agricoltura);
–l’imprecisione dello strumento presuntivo (gli indicatori sono sempre quelli, ormai
datati –circolare 101/E/1999) non affinato sotto il profilo matematico/statistico
–ha venduto beni immobili
–i beni sono nella disponibilità di soggetti terzi che ne sostengono le spese
–il denaro (in prestito o finanziamento) proviene da soggetti terzi (parenti) estranei al
nucleo familiare
–Pagamento sempre tracciato ?
–La dazione di denaro contante. Irragionevolezza della detenzione del contante ?
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Idonea documentazione
•
Nell’ambito del nuovo art. 38, riformulato dalla manovra correttiva, è
venuto meno il riferimento alla necessaria produzione di idonea
documentazione per contestare la pretesa finanziaria.
–
•
Va peraltro evidenziato che, in precedenza, l’«idonea documentazione» era riferita sotto
il profilo letterale ai soli redditi esenti o ai redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria con la sua prassi e la
giurisprudenza avevano esteso tale tipo di prova anche alle altre
circostanze utilizzate dal contribuente per smentire l’accertamento
sintetico.
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Idonea documentazione
•
La sparizione dal corpo normativo dell’espressione in argomento induce
a ritenere che siano divenuti ammissibili anche mezzi probatori diversi
da quello documentale.
– Ciò significa che potrà addursi a favore del contribuente anche la
presunzione, circostanza che lascia maggior margine di manovra
difensiva se si tiene presente che l’accertamento sintetico si riferisce
alle persone fisiche e, cioè, a contribuenti per lo più non soggetti ad
adempimenti contabili e di documentazione.
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Scostamento rilevante – ex ante
• Nella precedente versione della norma, per poter procedere
all’accertamento sintetico occorreva che
– il reddito complessivo netto accertabile si discostasse rispetto
al dichiarato per almeno un quarto.
– Oltre allo scostamento del 25% era poi richiesto che il reddito
complessivo dichiarato fosse incongruo in base agli indici di
capacità contributiva per due o più periodi d’imposta
• (ritenuti dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle entrate
anche non consecutivi).
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Scostamento rilevante – Ora
•
•
L’attuale formula legislativa modifica le condizioni
– lo scostamento del 25% è stato ridotto al 20%
– mentre è venuto meno il riferimento a due o più periodi d’imposta.
• In altre parole, fermo il 20% di scostamento tra reddito complessivo
accertabile e reddito complessivo dichiarato, basterà che la differenza
sussista anche per un solo periodo d’imposta.
Un’ulteriore variazione riguarda poi gli oneri deducibili dal reddito complessivo
determinato sinteticamente:
– se prima non erano deducibili ulteriori oneri rispetto a quelli dichiarati,
• oggi si prevede la deducibilità per i soli oneri previsti dall’art. 10,
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
• spettano, inoltre, le detrazioni di legge dall’imposta lorda.
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La nuova “clusterizzazione”
•
Ai sensi del quinto comma dell’art. 38, «la determinazione sintetica può essere
altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità
contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di
contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area
territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale».
– Il nuovo redditometro, riportato dall’emanando decreto ministeriale
attuativo, sarà dunque determinato in relazione
• al nucleo familiare e
• all’area territoriale in cui risiede il contribuente.
– Superamento di evidente distorsione :
•
A parità di reddito, la capacità di spesa di un nucleo unifamiliare in una grande città del nord
non poteva essere certamente la stessa di una famiglia con figli in un piccolo centro del sud.
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Obbligo di contraddittorio
•
•
•
Obbligo per l’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio con il
contribuente prima di emettere e notificare l’avviso di accertamento ai sensi
dell’art. 38, D.P.r. 600/1973.
Questi andrà dunque convocato di persona o per mezzo del rappresentante per
fornire indicazioni, dati e notizie al riguardo.
Per prassi gli uffici procedevano già in tal modo;
–
•
la novità rispetto al passato è rappresentata ora dalla circostanza che il contraddittorio è diventato
requisito di validità dell’avviso stesso.
Come per gli avvisi di accertamento da studi di settore, l’avviso di accertamento
sintetico dovrà, quindi, essere preceduto dalla notifica al contribuente dell’invito a
comparire ai fini dell’accertamento con adesione.
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Segnalazione ai Comuni
• Gli Uffici dell’Agenzia delle entrate saranno tenuti, in
base al rinnovato art. 44, D.P.r. 600/1973, ad inviare
una segnalazione al Comune di domicilio fiscale del
contribuente interessato prima di emettere l’avviso di
accertamento sintetico.
– A sua volta il Comune, entro i sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione, comunicherà ogni
elemento in suo possesso utile alla determinazione
del reddito complessivo.
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Sintesi delle novità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Riferimento a spese di qualsiasi genere in luogo delle spese per consumi e investimenti;
– conseguente eliminazione della presunzione in materia di spese per investimenti (si presumevano
sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell’anno di effettuazione e nei quattro
precedenti)
Più ampia prova contraria in base alla presenza di redditi comunque legittimamente esclusi dalla formazione
della base imponibile
Eliminazione della necessità di produrre idonea documentazione;
– rilevanza anche ai mezzi probatori diversi da quelli documentali
Scostamento tra reddito complessivo accertabile e dichiarato del 20%, in luogo del 25%;
Sufficienza dello scostamento per una sola annualità in sostituzione dei due periodo d’imposta anche non
consecutivi
Nuova determinazione del reddito accertabile in presenza di oneri deducibili o detraibili
Redditometro modulato in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza del contribuente
Contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento sintetico
Notifica al contribuente dell’invito a comparire ai fini dell’accertamento con adesione prima dell’avviso di
accertamento sintetico
Invio di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate al comune di domicilio fiscale del contribuente per
comunicazioni di elementi utili alla determinazione del reddito complessivo
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NUOVI BENI INDICE ?
Spese indice di potenziale capacità reddituale
INDICI RELATIVI
AGLI IMMOBILI
INDICI RELATIVI AI
MEZZI DI TRASPORTO
INDICI RELATIVI AL
TEMPO LIBERO
Possesso di abitazioni
Aerei
Installazione di piscine
Mutui immobiliari
Natanti
Scuole private
Spese di locazione
Auto di lusso
Viaggi turistici
Consumi di gas
Auto
Centri benessere/palest.
Consumi energia elettrica
Motocicli
Circoli esclusivi
Contributi coll. domestici
Minicar
Centri ippici
Camper e roulotte
Gallerie d’arte
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Le questioni aperte e le cautele
• Il valore del “nuovo” contraddittorio
– (sulla scorta della decisione delle SS.UU. sugli studi di settore)
•DIRITTO AL CONTRADDITTORIO “ENDOPROCEDIMENTALE”
?
–la necessità degli Uffici di dover esaminare (e replicare in
motivazione) sulla documentazione prodotta dal contribuente,
valutandone la probatorietà :
• Il contraddittorio è una formalità “disattendibile” nei
contenuti ?
•L’applicazione retroattiva del nuovo strumento
–Violazione del principio di irretroattività ?
•Norma procedimentale
•Strumento più affinato (evoluto) più utilizzarsi sul
pregresso se più favorevole ?
•L’utilizzo dello “studiometro”;
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Analisi della rigidità
• Rigidità dell’equazione Spesa/Reddito,
–si spendono risorse finanziarie e non un reddito
• Le spese di Gennaio dell’anno X sono reddito
dell’anno X ?
•In alcuni casi,
–quali prove se non vengono ammesse dichiarazioni
testimoniali (es. su acquisto simulato);
•Vi sono rischi di prova diabolica ?
•Come posso dimostrare di non aver fatto qualcosa ?
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Il problema penale
•No obbligo trasmissione notizia di reato ex 331 c.p.p. per
studi settore (ex art. 10, co.6, L. 146/98);
•Dichiarazione infedele che prescinde da elementi di
frode (art. 4, D.Lgs. 74/2000).
• E per il redditometro, che si fonda sempre su strumento
presuntivo ?
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Studi di settore – Un parallelo
•Sebbene i presupposti alla base del redditometro siano più
diretti (spesa/reddito) rispetto agli studi di settore (variabili
aziendali/compensi),
•l’utilizzo automatico di “mezzi matematici” comporta in
ogni caso un allontanamento dall’effettiva realtà
sottoposta a controllo.
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Studi di settore – Un parallelo
•Nel redditometro mancano disposizioni quali :
•il riferimento alla “fondatezza” della stima effettuata
•e soprattutto la “gravità” dell’incongruità tra reddito
dichiarato e reddito sinteticamente determinato.
•Non si valuta mai né esclusione
•delle situazioni “marginali” (lieve entità)
• o comunque di palese malfunzionamento dello
stesso (irragionevolezza).
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IL “VECCHIO” REDDITOMETRO
TRA IRRAZIONALITA’ ED OBSOLESCENZA
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Redditometro – D.L. 112/08
•Commi da 8 a 11 dell’art. 83,
– Disposizioni
riguardanti
l’attività
controllo e di accertamento.
di
–Esecuzione di un piano straordinario di
controlli, nell’ambito della programmazione
dell’attività di accertamento per il triennio
2009-2011, finalizzati alla determinazione
sintetica del reddito delle persone fisiche.
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Redditometro – D.L. 112/08
•Selezione delle posizioni rilevanti ai fini dei
controlli straordinari, di cui al comma 8,
–contribuenti che non hanno evidenziato nella
dichiarazione
dei
redditi
alcun
debito
d’imposta e per i quali esistano elementi indicativi
di capacità contributiva.
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ACCERTAMENTO SINTETICO
ANTE D.L. 78/2010
•
•
•
REDDITOMETRO
– Beni e servizi a disposizione dei contribuenti utilizzabili dall’amministrazione per la
determinazione sintetica del reddito
• elencati nella tabella allegata al D.M. 10.9.1992, e costituiscono elemento
indicativo di capacità contributiva :
– Autoveicoli, motocicli di cc. >250, camper, roulottes;
» Residenze principali e secondarie a disposizione
» Anche in locazione o multiproprietà;
» Non rilevano quelli dati in affitto o comodato a non familiari;
– Assicurazioni da investimento;
» escluse R.C., incendio e furto su autoveicoli, sulla vita, infortuni e
malattie;
– Imbarcazioni
» Superiori a sei metri e tre tonnellate;
– Cavalli da corsa/competizione o da maneggio;
– Aerei, elicotteri, deltaplani;
– Colf
» con esclusione degli addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o
invalidi
SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI
– (immobili, titoli ecc.) si presumono, salvo prova contraria, sostenute nell’anno in cui
sono state effettuate e nei 4 anni precedenti;
• Elemento patrimoniale ed elemento di mantenimento/disponibilità.
ELEMENTI “ATIPICI” –
• Iscrizione a circoli, cerimonie di nozze, quadri, gioielli, pellicce, viaggi.
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Il “redditometro” e l’accertamento sintetico
•Beni acquisiti al patrimonio :
•Profilo patrimoniale
•Spesa rilevante come esborso, anno in corso e 4 precedenti;
•Profilo gestionale
•Costo di gestione rilevante nell’anno di acquisto fino alla
dismissione del bene;
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Il concetto di disponibilità
•Gli elementi indicativi di capacità contributiva, già inclusi nella tabella
allegata al D.M. 10.9.1992, e in quella aggiornata con i successivi
provvedimenti, rilevano come disponibilità da parte del contribuente
persona fisica.
Il concetto di disponibilità del bene diviene, quindi, fondamentale nella
comprensione delle modalità di accertamento sintetico.
Art. 2, co. 1, D.M. 10.9.1992
I beni e servizi «si considerano nella disponibilità della persona fisica
che, a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni, o
riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto od in parte i relativi
costi».
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Il concetto di disponibilità
•Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione, Sez. V, con Sentenza
15.6.2001, n. 8116, ha confermato che quel che rileva, ai fini
dell'accertamento sintetico è la disponibilità del bene, intesa come potere
di fatto e come fruizione della cosa, indipendentemente dalla formale
intestazione della proprietà.
•In altri termini, la persona fisica che usufruisce del bene può essere
diversa da quella che sostiene i relativi costi.
•Si pensi, ad esempio, all’autovettura intestata al figlio, studente,
senza reddito, i cui costi però sono sostenuti dai genitori, così
come quando lo schermo proprietario di un bene sia fornito da
una società od associazione non riconosciuta.
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Il calcolo
• Nell’accertamento da “redditometro”, il reddito complessivo netto
presunto è determinato applicando a ciascun bene o servizio “indice” di
ricchezza un certo importo reddituale, da rapportare al periodo di
disponibilità e alla quota di possesso.
•Gli importi così calcolati vengono sommati, considerando
l’importo più elevato al 100%, il secondo al 60%, il terzo al 50%, il
quarto al 40% e i successivi al 20% ed a tale reddito deve essere
aggiunta l’eventuale quota relativa alle spese per incrementi
patrimoniali determinata ai sensi del comma 5 dell’art. 38 in esame.
• La somma così ottenuta rappresenta il reddito accertato
sinteticamente, il quale, essendo un reddito netto, non consente la
deducibilità degli oneri indicati in dichiarazione.
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Il calcolo
L’Ufficio :
1. Procede all'individuazione dell'importo attribuito a ciascun indice di capacità contributiva
2. Provvede a moltiplicarlo per il relativo coefficiente
3. Il valore così ottenuto lo rapporta ai mesi di effettivo possesso (se inferiore ai 12 mesi)
4. Il risultato lo riduce della percentuale di partecipazione alle spese da parte di terzi, diversi dai
familiari a carico
5. Se il bene o servizio è utilizzato in parte anche per una attività di impresa o di lavoro autonomo,
riduce ulteriormente l'importo della percentuale di uso relativa a tale attività
6. Da ultimo, somma gli importi dei vari indici di ricchezza
L’Ufficio somma gli importi usando i seguenti criteri:
•il valore più elevato è considerato al 100%
•il secondo valore è ridotto del 40% e considerato al 60%
•il terzo valore è ridotto del 50% e considerato al 50%
•il quarto valore è ridotto del 60% e considerato al 40%
•i valori successivi sono ridotti dell'80% e considerati al 20%.
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Il calcolo
Esempio
Calcolo del reddito sintetico anno 2005, attribuibile a un contribuente che nell'anno 2005 ha avuto a sua
disposizione i seguenti beni e servizi:
abitazione principale di mq. 150 a Roma
abitazione secondaria di mq. 130 in Campania acquistata nell'anno 2005, conseguendo un incremento
patrimoniale pari a 180mila euro
autovettura a benzina, 20 HP, immatricolata da 3 anni
autovettura nuova a benzina di 12 HP
collaboratore domestico a tempo pieno e convivente.
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Il calcolo
I valori sono stati individuati sulla base del Provv. Direttore Ag. entrate del 17.5.2005
Reddito lordo
attribuibile
Bene o servizio
Importo
Coefficiente
Ammontare
%
Abitazione principale di
mq. 150
(per 20,59)
3.088,50
5
15.442,50
50
7.721,25
Residenza secondaria di
mq. 130 (per 8,83)
1.147,25
6
6.883,50
40
2.753,40
3.813,23
6
22.879,38
60
13.727,63
1.704,77
4
6.819,08
20
1.363,82
Collaboratore familiare
convivente a tempo pieno
14.855,78
4
59.423,12
100
59.423,12
Incremento patrimoniale
dell'anno (1/5 di 180.000)
36.000,00
Autovettura a benzina, 20
Hp, immatricolata da 3 anni
Autovettura a benzina, 12
Hp
36.000,00
Totale reddito sintetico attribuibile
120.989,22
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Il calcolo
INCREMENTI PATRIMONIALI
Nell’ipotesi in cui l'Ufficio proceda alla determinazione sintetica del reddito anche in relazione alla spesa
per incrementi patrimoniali (acquisti di immobili, investimenti finanziari), questa si presume sostenuta,
secondo quanto stabilito dal co. 5 del citato art. 38 e salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote
costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei 4 precedenti.
Esempio
Acquisto, nel corso del 2007, di un appartamento per un importo di euro 500.000.
In tal caso il redditometro imputa un reddito presunto di euro 100.000, sia per l’anno in corso che per i
precedenti.
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ACCERTAMENTO SINTETICO
ANTE D.L. 78/2010
•C.M. 12/E/2010
– Elementi atipici
• Viaggi, circoli privati, opere d’arte, gioielli
– Flussi informatici strutturati (Quadro P ?) e capillare
raccolta di dati sul territorio
• Interessi passivi sui mutui
• Assicurazioni
ed
iscrizione
a
previdenza
complementare
• Spese di ristrutturazione e risparmio energetico
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L’accertamento sintetico – La prassi
– C.M. n. 7 del 30 aprile 1977 – parte 35;
– C.M. n. 27 del 14 agosto 1981;
– C.M. n. 13 del 21 aprile 1988;
• con particolare riferimento agli imprenditori
agricoli;
– C.M. n. 101/E del 30 aprile 1999;
– News - C.M. 9/8/2007, N. 49/E;
• Redditometro quale “fattore critico di
successo”;
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Il “redditometro” e l’accertamento sintetico
•C.M. 9/8/2007, N. 49/E :
•Valutazione complessiva posizione reddituale del
contribuente
• Il profilo familiare;
•La giustificazione nei redditi di altri componenti il
nucleo familiare;
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Il “redditometro” e l’accertamento sintetico
•C.M. 9/8/2007, N. 49/E :
•Svolgimento attività agricole;
•Volume d’affari Iva quale indicatore del reddito
ricavabile dell’attività agricola per l’individuazione di
altra potenzialità di spesa;
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Il “redditometro” e l’accertamento sintetico
•C.M. 9/8/2007, N. 49/E :
•In presenza di elementi che evidenzino redditi omessi o
maggiori
•potrà essere privilegiata la rettifica analitica delle
singole categorie di reddito;
•Utilizzo in contraddittorio delle risultanze del
sintetico per maggiore sostenibilità della
rettifica analitica operata;
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Il “redditometro” e l’accertamento sintetico
– Individuazione oltre agli altri elementi indice
anche di altre manifestazioni di ricchezza in atti
registrati
• Il problema del valore normale/venale dei fabbricati;
• Valutazione della disponibilità di somme di denaro
(donazioni, mutui, ecc.) derivanti da fatti relativi ad un
arco di tempo “ragionevole”;
– Disinvestimento ed acquisto di un’automobile
» lasso di tempo ridotto;
– Disinvestimento ed acquisto immobiliare;
» lasso di tempo “ragionevolmente” più lungo;
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Il “redditometro” e l’accertamento sintetico
– Criterio lista selettiva AU –AUTOVETTURE
– Potenza fiscale uguale o superiore ai 21CV
– CONFRONTO CON “REDDITO NETTO CONVENZIONALE”
• Quota patrimoniale = Rivista “Quattro ruote”;
• Quota gestionale = dai D.M.
– L’Ufficio in istruttoria filtra i valori di Quattro ruote;
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Il “redditometro” e l’accertamento sintetico
– OLD - Criterio lista selettiva T – Incrementi patrimoniali
• Compravendite e conferimenti somme di denaro / Incongruenza tra
redditi 2002/2003 e consistenza degli esborsi
– Confronto con atti stipulati e registrati
» dal 2003 al 31/3/2007;
– NEW - Criterio lista selettiva T – Incrementi patrimoniali
• Compravendite e conferimenti somme di denaro / Incongruenza tra
redditi 2003/2004 e consistenza degli esborsi
– Confronto con atti stipulati e registrati
» dal 2003 al 30/11/2008;
•
+ Assenza dichiarazione dei redditi;
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Il “redditometro” e l’accertamento sintetico
– Contraddittorio preventivo – Non necessità;
– Opportunità di eventuali indagini finanziarie
• Solo se proficue, ovvero indizi particolarmente rilevanti;
– Costi della laboriosità dell’analisi dei rapporti finanziari raffrontati alla
presunta entità degli imponibili recuperabili a tassazione;
– Opportunità di procedere all’accertamento analitico sulle singole categorie se
si evidenziano movimentazioni riconducibili alle attività di impresa e di
lavoro autonomo;
– Nell’ambito della nuova banca dati delle “famiglie fiscali”
• (tratte da UNICO e Mod. 730)
– Individuazione dei soggetti che non sembrano a rischio perché intestano beni
ad altri soggetti;
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Redditometro – Profili critici
•L’attuale meccanismo di determinazione presuntiva del
reddito
evidenzia problemi e limiti che inficiano la sua
applicabilità :
– Scelta degli indicatori di capacità contributiva e
la determinazione dei relativi coefficienti
• non si fondano sull'osservazione e la misurazione dei
comportamenti effettivi degli individui e delle famiglie ma
sono il frutto di stime basate su “luoghi comuni” più che
su dati comune esperienza. Quale famiglia sul piano
“sociale” ?
– Assenza di adeguate rilevazioni campionarie
• assenza di necessario supporto scientifico delle stime
effettuate;
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Redditometro – Profili critici
•SPUNTI DI VERBALIZZAZIONE –
•L’attuale meccanismo di determinazione presuntiva del reddito evidenzia problemi e limiti
che inficiano la sua applicabilità :
– Scelta degli indicatori di capacità contributiva e la determinazione dei
relativi coefficienti
• non si fondano sull'osservazione e la misurazione dei comportamenti effettivi degli
individui e delle famiglie ma sono il frutto di stime basate su “luoghi comuni” più che
su dati comune esperienza. Quale famiglia sul piano “sociale” ?
– Assenza di adeguate rilevazioni campionarie
• assenza di necessario supporto scientifico delle stime effettuate;
– Metodo adottato per calcolare il reddito presunto
• somma di vari redditi stimati, anziché media comporta distorsioni.
–Se l'intento del meccanismo è quello di risalire ai redditi mediante le
propensioni specifiche al consumo fissato per ciascun indicatore, ciascuno dei
diversi importi ottenuti rappresenta una stima del reddito complessivo.
»Per cui, se esiste anche un solo errore di sovrastima, esso diventa la base
minima del reddito presunto cui si possono solo sommare le quote degli
altri redditi che, in tal modo, non sono in grado di svolgere un'efficace
azione correttiva (come avverrebbe, invece, nel caso della "media“)
» in casi ben circoscritti (presenza di mutui, affitti, colf) si è riscontrata
una elevata probabilità di sovrastimare il reddito presunto.
Slide57
Il “redditometro” e la Relazione Secit del 31 ottobre 1993
•Autovetture benzina e diesel;
•“non sussistono più validi motivi per differenziare il costo d'uso di tali
vetture (diesel) rispetto a quelle alimentate a benzina”.
•Disponibilità dell’immobile ed ampiezza del nucleo familiare;
•“chi abita case ricevute in eredità o in donazione,
completamente pagate, ha minore necessità di reddito”.
o
già
•Investimento immobiliare e l’”allargamento” dei cinque anni
•“distribuzione temporale del risparmio ai fini di un investimento immobiliare
(terreni e fabbricati) si è convenuto che otto anni rappresentano un periodo
che dà sufficienti garanzie al contribuente (raramente viene approntato un
piano di risparmio finalizzato ad un investimento immobiliare in epoca
anteriore a otto anni rispetto all'impiego effettivo)”.
•Polizza assicurativa ed investimento patrimoniale
•(Evitare la distorsione del coefficiente 10 !);
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Accertamento basato sul c.d. "incremento per la spesa
patrimoniale" - Prova contraria (Cass. 22.10.2010 n. 21661)
•L'accertamento sintetico, che può essere fondato sul "redditometro" o
sulla "spesa per incrementi patrimoniali", può derivare da determinati
indici di spesa, tra i quali riveste importanza l'acquisto di un immobile ad
opera del contribuente.
–La prova contraria può concretizzarsi in elargizioni dei
familiari, ma, per essere persuasiva, è necessario che i
prestiti dei familiari e l'acquisto dell'immobile siano
pressochè contemporanei.
•Così, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del
contribuente, confermando la sentenza della C.T. Reg., ove i
giudici avevano rilevato che "la cessione di azienda che avrebbe
finanziato l'acquisto immobiliare era avvenuta oltre 14 mesi dopo
l'acquisto immobiliare e costituiva pertanto una circostanza
inidonea a impedire l'applicazione dell'accertamento sintetico".
Slide59
Acquisto di auto di lusso con disponibilità familiari - Irrilevanza
(C.T. I° Trento 23.9.2010 n. 73/2/10)
•Non può essere considerato legittimo l'accertamento "redditometrico" ove fondato
sul possesso di una costosa autovettura, e dalle risultanze di causa sia verosimile
ritenere che l'acquisto nonché il mantenimento del bene siano stati possibili grazie
a elargizioni provenienti dal padre del contribuente accertato.
–I giudici, richiamando la circolare 49/2007 dell'Agenzia delle Entrate,
affermano che la rettifica basata sul contenuto induttivo di fatti sintomatici di
maggiore capacità contributiva deve tenere conto "di ogni elemento di
valutazione offerto dal contribuente", e che "la posizione reddituale di tutti
i componenti del nucleo familiare può indurre a ritenere non idonea
l'azione di accertamento induttivo".
–Non è stata ritenuta necessaria la produzione della prova documentale atta a
dimostrare l'elargizione del denaro proveniente dal padre, siccome "appare
sufficiente la valutazione di idoneità delle risorse provenienti dallo svolgimento
dell'attività professionale paterna per fare fronte ai costi della gestione
familiare ivi compresa l'acquisizione dell'autovettura".
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Spunti per il contenzioso
• A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13-BIS, D.L. 1° LUGLIO 2009, N. 78 –
–espressione di correlazione, almeno potenziale, tra le somme regolarizzate e i redditi oggetto di
accertamento.
•B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38, CO. 6, D.P.R. 600/1973 - CARENZA DI
MOTIVAZIONE SULLE RAGIONI PER CUI L’”IDONEA DOCUMENTAZIONE” DEL RICORRENTE NON E’
STATA CONSIDERATA GIUSTIFICATRICE ED ASSOLVENTE L’ONERE DELLA PROVA - VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 42, D.P.R. 600/1973, 3, L. 241/1990, 7, L. 212/2000 E DELL’ART. 2697 C.C. – VIOLAZIONE DI
DOCUMENTI DI PRASSI (Circ. 12.3.2010, n. 12/E punto 8.3) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
(art. 24, Cost.), DEL PRINCIPIO DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (art. 53, Cost.) E DEL GIUSTO PROCESSO
(art. 111, Cost.)•C. ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO SINTETICO, PER CONTRASTO
CON LA "RISERVA DI LEGGE" SANCITA DALL'ART. 23 COST.
•D. Illegittimità ed inapplicabilità dell'art. 38 commi 4 e seguenti, D.P.R. 600/1973 e dei Decreti
Ministeriali citati e successive integrazioni e modificazioni a seguito dell'entrata in vigore della L. 27
luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
–OSCURITA’ - NON INFORMAZIONE E CONOSCENZA DEL METODO DI ACCERTAMENTO
•E. ILLEGITTIMITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DEL METODO ACCERTATIVO REDDITOMETRICO ADOTTATO
DALL’UFFICIO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38, CO. 4, D.P.R. 600/1973 –
MANCATA PRESENZA / GIUSTIFICAZIONE DI SCOSTAMENTO BIENNALE E, IN OGNI CASO, ASSENZA DI
SCOSTAMENTO BIENNALE CONSECUTIVO – VIOLAZIONE DELLA PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
E DEL MINISTERO DELLE FINANZE (C.M. 49/E/2007) (C.M 101/E-1999).
•F. ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO
– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 10/9/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
•G. NECESSITA’ DI UNA VALUTAZIONE SOSTITUTIVA NEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE ADITO ED
EVENTUALE RIDETERMINAZIONE IN DIMINUZIONE DEL REDDITO ACCERTATO DA PARTE DEL
MEDESIMO –
•H. RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
•I. JUS SUPERVENIENS
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Conclusioni
• Sia la prassi sia la giurisprudenza hanno da sempre
sottolineato
l’esigenza
di
opportune
cautele
nell’utilizzo dello strumento presuntivo :
–C.T.C., nella sentenza del 3 ottobre 1994, n.
3163,
•“il semplice fatto della sopravvivenza non può
ritenersi indice della percezione di un reddito
non dichiarato”.
•Colpire l’evasione, non vuol dire inventare materia
imponibile !
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FINE
(PARTE A)
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Legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220)
• ampliate
– le ipotesi di controllo formale delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
– le fonti di innesco dell’accertamento parziale (di cui all’art. 41-bis, D.P.R.
600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54, co. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
per l’Iva), estendendole anche alle «indagini finanziarie» e alle «risposte ai
questionari» inviati dall’Amministrazione finanziaria;
• aumentata
– la misura delle sanzioni irrogabili nel caso di accesso, da parte del contribuente,
agli istituti deflativi del contenzioso.
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Legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220)
•
Fermi restando i presupposti, l’ambito e le modalità di applicazione dei vari istituti, il Legislatore è intervenuto (con
i co. da 18 a 22, dell’art. 1, della legge citata) :
– sul D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina :
• l’accertamento con adesione «classico» (artt. 2 e 3);
• l’adesione al contenuto dell’invito al contraddittorio (art. 5, co. 1-bis);
• il processo verbale di constatazione o Pvc (art. 5-bis e l’acquiescenza o definizione agevolata
dell’accertamento (art. 15);
– sul D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
• che, nell’ambito della disciplina generale sulle sanzioni, prevede il «ravvedimento» (art. 13) e la
definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17);
– e, infine,
• sul D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
– che, nell’ambito del processo tributario, regolamenta l’istituto della conciliazione giudiziale (art. 48).
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Legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220)
• Intervento che riguarda l’art. 36-ter, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
– La novità normativa, prevede che l’individuazione dei soggetti da
sottoporre a controllo debba essere effettuata anche sulla base «di
specifiche analisi del rischio di evasione», in modo da indirizzare
le risorse disponibili verso controlli più «proficui».
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Legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220)
•
•
•
•
Ulteriori modifiche normative riguardano le disposizioni che governano il cd. accertamento parziale nell’ambito
delle imposte dirette e dell’Iva.
Il Legislatore interviene innanzitutto sul comma 1 dell’art. 41-bis, D.P.R. 600/1973, dello stesso tenore le modifiche
apportate all’art. 54, co. 4.
– Oltre all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, in precedenza menzionati direttamente dalle disposizioni
modificate, si tratta delle seguenti ulteriori possibilità a disposizione dell’Ufficio:
• invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
• invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell’accertamento nei loro confronti;
• inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell’accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano
intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.
Accertamento sintetico può diventare un parziale ?
– No – Abrogazione con l‘art. 62-quinquies del dl. 331/1993 dell‘art. 11-ter D.L. 384/1992.
– I limiti della ulteriore azione accertatrice e dei fatti nuovi e sopravvenuti.
Nuova norma di tipo procedimentale.
Slide67
LE “NUOVE” INSIDIE DEGLI
STUDI DI SETTORE
DOPO LE SENT. NN. 26635-26638/09
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE
La circolare 5/E/2008
L’attività di “adeguamento” dell’Agenzia delle Entrate ad una lettura costituzionalmente orientata
Il passaggio dalla fase statica a quella dinamica dell’accertamento
27 gennaio 2011
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L’attualità
– Lo studio di settore non è più legittimato a
funzionare
direttamente
come
strumento
autosufficiente di accertamento
– Occorrono ulteriori condizioni preventive che non siano il
semplice riscontro, nella dichiarazione presentata da parte del
contribuente, di ricavi al di sotto di quelli conteggiati con
l’applicazione di GE.RI.CO.
Slide69
L’attualità
–
–
–
–
–
Centralità dell’istituto del contraddittorio –
• Elemento cardine di un avviso di accertamento da studi di settore è il contraddittorio.
C.M. 23 gennaio 2008, n. 5/E ha avuto modo di puntualizzare che:
• «(...) La valutazione di affidabilità dello studio, nel caso concreto deve essere effettuata
nell’ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente dopo l’avvio della procedura
di accertamento con adesione sulla base degli elementi forniti, idonei ad incidere sulla
fondatezza della presunzione (...)».
La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 26635, 26636, 26637 e 26638) ha sentenziato che :
• «(...) Si tratta, poi, di un sistema, che diversamente da quello di cui all’art. 39, Dpr 600/73,
trova il suo punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che
consente l’adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente,
determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione
statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard al singolo
destinatario dell’attività accertativa) (...)».
Dal punto di vista pratico, come deve muoversi il contribuente ?
L’onere della prova va così ripartito:
• all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al
caso concreto oggetto dell’accertamento;
• al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici,
– fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione
dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standards o
dalla specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento
si riferisce.
Slide70
CHECK LIST STUDI SETTORE
Analisi preliminare dell’invito al
contraddittorio
•Analisi dell’invito al
contraddittorio al fine di
rilevare eventuali errori di
sostanza oppure di forma in
merito a quanto notificato
dall’Ufficio.
•Contestare il ricavo preso
a base per il calcolo, dello
scostamento, invocando il
ricavo minimo quale base di
partenza su cui iniziare il
contraddittorio
Analisi compilazione del modello
•Analisi di quanto indicato
nel prospetto per
compilazione dei dati
rilevanti ai fini
dell’applicazione degli
studi di settore sia con
riferimento ai dati
contabili che extracontabili
Analisi della nota metodologica
allegata allo studio di settore
•Esame del cluster specifico
con riferimento al gruppo
omogeneo nel quale il
software classifica il
contribuente. Procedere ad
un raffronto con la realtà
aziendale del contribuente
verificato
Slide71
Circostanze di natura economica e di
carattere
generale
(conclusioni
Commissione Rey)
•L’analisi in questione ha lo
scopo di evidenziare quelle
fattispecie di carattere
generale volte ad attenuare il
risultato di Gerico. In tale
verifica risultano utili le
osservazioni specifiche rilevate
in merito alle circostanze
giustificative recepite nelle
circolari ministeriali e le
considerazioni proposte dalla
Commissione Rey in tema di
accertamento sulla base degli
studi di settore, le quali
mettono a nudo alcune anomalie
ed inefficienze del sistema
presuntivo fondato su Gerico
Circostanze specifiche
•circostanze specifiche di
carattere soggettivo che possono
essere validamente utilizzate
dal contribuente al fine di
ottenere una più ragionata
misurazione del presupposto
impositivo.
•circostanze di carattere
personale che hanno
contraddistinto l’apporto
dell’imprenditore nell’attività
d’impresa: malattie, infortuni,
età avanzata, lunghi viaggi e
assenze, periodi di chiusura,
età avanzata, crisi
straordinaria di settore,
apertura di un concorrente, ecc.
Slide72
Tenore di vita
(c.d. sintetico difensivo)
•Evidenziare stile di
vita, compatibilità con
i
parametri
del
redditometro
e
altri
elementi
di
tipo
patrimoniale
che
testimoniano un tenore
di vita incompatibile
con quanto richiesto da
Gerico.
Mettere
eventualmente
in
relazione gli studi di
settore con altre forme
di
accertamento
per
evidenziarne
l’incongruenza
Slide73
MERITO
Slide74
C.T. Prov. Roma 23.11.2010 n. 480/01/10)
•
MAGGIOR
AFFIDABILITA’
ALL’ANALITICO-INDUTTIVO
DEGLI
STUDI
RISPETTO
– Nel determinare i presunti ricavi non dichiarati di un'impresa (nella
specie, SRL che svolgeva attività di ristorazione), devono ritenersi più
attendibili i calcoli statistici derivanti dallo studio di settore rispetto
alla semplice ricostruzione induttiva del reddito attraverso le
percentuali di ricarico. Pertanto, l'ufficio non può scegliere la
metodologia di accertamento che ritiene più adatta per la tipologia di
attività che svolge l'impresa accertata; è, infatti, illegittimo che
l'ufficio, in danno del contribuente, disattenda gli esiti favorevoli degli
studi di settore a vantaggio di una metodologia di accertamento meno
precisa.
Slide75
Sent. n. 217 del 22 novembre 2010 (ud. del 9 novembre 2010)
della Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, Sez. I
•
•
•
•
Studi di settore – Ricavi fondatamente desumibili dagli studi di settore – Significato
dell’avverbio “fondatamente” - Onere a carico dell’Agenzia – Sussiste – Applicazione delle
mere risultanze degli studi di settore - Illegittimità dell’avviso – Art. 62-sexies, D.L. 3agosto
1993, n. 331
Massime - L’art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, prevede che gli accertamenti
possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle
condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.
L’avverbio “fondatamente” richiede che le gravi incongruenze sussistano non già tra i ricavi
dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore ma tra i primi e quelli “fondatamente”
desumibili dagli studi di settore. E’ a carico dell’Agenzia delle Entrate, prima di procedere
al raffronto con i ricavi dichiarati, verificare che i risultati degli studi di settore siano
“fondati” nei confronti del contribuente. E’ pertanto illegittimo l’accertamento - ed il
relativo avviso deve essere annullato – basato sulla semplice “nuda” risultanza degli studi di
settore e senza l’apporto di altri elementi che rendano “fondate” le risultanze degli stessi.
NO ALLO “STUDIOMETRO”.
Slide76
Sent. n. 41 del 27 maggio 2010 (ud. del 15 marzo 2010) della
Comm. trib. prov. di Vercelli, Sez. I •
•
Studi di settore – Intermediario commercio comparto agricoltura, giardinaggio e zootecnia
- Invito accertamento con adesione – Ragioni scostamento – Dimensioni case mandanti –
Soggetti Iva e non privati – Impossibilità occultamento ricavi - Applicazione studi settore Esclusione – Art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146 - Art. 2697, C.C.
Massima - Non si applicano gli studi di settore ad un intermediario di commercio per la
dimensioni delle case mandanti e per la composizione di clientela composta da imprenditori
e non da consumatori finali (Nel caso di specie, l’ente impositore notificava l’invito al
contraddittorio in cui determinava maggiori ricavi sulla scorta degli studi di settore. Durante
il contraddittorio, il contribuente evidenziava che operava quale intermediario al commercio
nel comporto dell’agricoltura, giardinaggio e zootecnia. Non vi sarebbe alcuna possibilità di
occultamento sia per la dimensione delle case mandanti sia per la clientela del contribuente
composta da imprese piuttosto che da consumatori finali).
Slide77
LEGITTIMITA’
Slide78
Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenze 1-18.12.2009, nn. 26635-26638
• PARAMETRI e STUDI di SETTORE –
– PRESUNZIONI SEMPLICI –
–VALORE del CONTRADDITORIO all’INTERNO del PROCEDIMENTO
• Rientrano :
–in una procedura standardizzata di accertamento,
– che costituisce un sistema di presunzioni semplici,
– che acquistano i caratteri della gravità, della precisione della concordanza non di per sé,
– ma solo in base all’esito del contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente, a pena di nullità
dell’accertamento, con il contribuente.
•Tale esito, rappresentando il termine di un processo attraverso cui parametri e studi di settore
– vengono adeguati alla concreta realtà economica del contribuente,
– deve far parte della motivazione dell’accertamento (e ne condiziona la congruità), nella quale
vanno esposte anche le ragioni per cui le argomentazioni addotte dal contribuente a
giustificazione dello scostamento dai parametri o dagli studi siano state eventualmente disattese.
•Nel giudizio di impugnazione dell’atto di accertamento scaturito dal procedimento così illustrato
–il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, anche tramite presunzioni semplici.
•Il giudice, inoltre, può valutare liberamente :
–tanto l’applicabilità dei parametri o degli studi al caso concreto che va dimostrata
dall’Amministrazione finanziaria
– quanto la controprova offerta sul punto dal contribuente stesso.
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Ord. n. 25195 del 14 dicembre 2010 (ud. dell’11 novembre
2010)
•
Imposte sui redditi – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Accertamento – Accertamento
induttivo – Parametri – Studi di settore – Determinazione presuntiva dei ricavi –
Applicazione – Prevalenza- L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 189 - D.Lgs. n. 546
del 1992, artt. 2 e 7 - Artt. 62-bis e 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331
– Massima - La motivazione dell’atto di accertamento fondata sui parametri e/o sugli
studi di settore non può esaurirsi nel rilievo del mero scostamento fra ricavi dichiarati e
quelli desumibili dagli strumenti statistici, dovendo essere integrata con la
dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni
per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nella
necessaria fase del contraddittorio. Nell’attività di accertamento delle imposte,
parametri e studi di settore costituisce un sistema unitario di strumenti statistici di
ausilio all’Amministrazione finanziaria nel quale deve, in ogni caso, darsi prevalenza e
conseguente applicazione, anche retroattiva , dello strumento più recente in quanto più
affinato e, pertanto, maggiormente affidabile.
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Ord. n. 24198 del 30 novembre 2010 (ud. del 27 ottobre
2010)
•
Svolgimento del contraddittorio con esito negativo – Accertamento basato sulle sole
risultanze dei parametri – Motivazione idonea - Art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Studi di settore – Artt. 62-bis e 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331
– Massima - Qualora il contribuente sia stato invitato al contraddittorio con esito
negativo, l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione dei
parametri, e l’onere della prova posto a suo carico consiste esclusivamente nella
dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto, mentre spetta
al contribuente fornire la prova della sussistenza di condizioni che giustificano
l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard
o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento
si riferisce.
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FINE
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FPC - 27/01/11 - Slides Seminario Dott. Zappi