Conferme e novità nell’accertamento delle imposte 27 gennaio 2011 Slide1 IL “NUOVO” REDDITOMETRO LA RINNOVATA NECESSITA’ DI PIANIFICARE ATTENTAMENTE INVESTIMENTI E SPESE Slide2 La necessità di un’attenta pianificazione di investimenti e spese •Le ragioni del rilancio del redditometro : –Affievolimento delle aspettative anti-evasione fondate sugli studi di settore; •Una nuova ricerca ed intercettazione dell’evasione nel momento della spesa (per consumi ed investimenti) del reddito e non della sua produzione; –Trasversalità “sociale” dello strumento; •Ogni contribuente che spende una data somma (che si presume possa avere rilevanza reddituale), : – deve averla guadagnata; – deve aver contratto dei debiti; – deve aver disinvestito proprietà possedute; già Slide3 La necessità di un’attenta pianificazione di investimenti e spese • Il ragionamento sotteso è che le spese per consumi, così come quelle per investimenti, non possono che essere alimentate dal reddito del contribuente. • Ragionamento inverso : presuntivamente si giunge all’individuazione del reddito complessivo del contribuente non considerando le fonti di determinazione dello stesso, ma attraverso gli atti dispositivi del reddito medesimo. • Non si guarda, cioè, a come viene prodotta la ricchezza, ma a come viene «spesa». Slide4 Le modifiche all’art. 38 Può “in base ad elementi e circostanze di fatto certi” Reddito complessivo netto Redditometro meccanismo induttivo D.M. 10/9/1992 Scostamento biennale e di un quarto Spalmatura degli incrementi patrimoniali Salva la prova contraria” Può “sempre” sulla base di “spese di qualsiasi genere” incrementi patrimoniali non più “spalmabili” Utilizzo segnalazioni > euro 3.000 Prelevamenti del “privato” nelle indagini finanziarie. Reddito complessivo (non più netto) Sempre salva la prova contraria” Nuovo “redditometro” Studio di settore per i privati con forza probatoria di presunzione legale relativa. Necessità “a fini probatori” di istituire scritture contabili “informali” a futura memoria Scostamento biennale non più necessario ed un quinto. Slide5 Le modifiche all’art. 38 Indeducibilità degli oneri Reddito sintetico = di capitale, salva la dimostrazione di appartenenza ad altra categoria. Irrilevanza della mancata risposta Obbligo di contraddittorio Deducibilità degli oneri e delle detrazioni “sostenute” (No detrazioni per carichi di famiglia) Slide6 Nuovo redditometro - Decorrenza •Il nuovo redditometro si riferisce –ai redditi per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non era ancora scaduto il termine di dichiarazione; •trova dunque applicazione dal periodo d’imposta 2009; – l’applicazione del nuovo redditometro presuppone l’emanazione di un provvedimento attuativo specifico che andrà a sostituire il D.m. del 1992. Slide7 Anni pregressi 2005/2008 • Per le annualità dal 2005 al 2008, ancora oggetto di accertamento fiscale, – rimane invece efficace la vecchia formulazione della norma. Slide8 Natura procedimentale ? • • • Il presupposto di base dell’accertamento sintetico, così come di quello redditometrico, sostanzialmente non muta. Infatti, sia prima, che con la manovra correttiva 2010, il fondamento è quello della ricostruzione del reddito attraverso le spese sostenute dal contribuente. Quello operato con il D.l. 78/2010 appare quindi un intervento di chiara natura procedimentale e non di tipo sostanziale, per cui sembrerebbe lecita l’applicazione anche retroattiva. – La norma relativa all’entrata in vigore delle nuove disposizioni potrebbe eccepirsi come illegittima, in quanto lesiva del principio di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione. Slide9 Natura procedimentale ? • La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che l’utilizzo dei “redditometri” contenuti in decreti ministeriali, emanati successivamente ai periodi d’imposta da verificare, non pone problemi di retroattività della norma, in quanto norme secondarie aventi “inequivocabile” natura procedimentale (Corte di Cassazione, sentenza n. 21171 del 6 agosto 2008, sentenza n. 10491 del 23 aprile 2008). – • La Suprema Corte tiene anche a precisare che, nel caso in cui le modifiche apportate alle modalità applicative del Redditometro comportino una conseguenza penalizzante per il contribuente, si ha la violazione del principio di irretroattività della norma tributaria di cui all’art. 3 dello Statuto del contribuente (Corte di Cassazione, sentenza n. 10028 e n. 10029 del 29 aprile 2009). E’ legittimo, quindi, da parte del contribuente richiedere la disapplicazione degli stessi nell’ipotesi, che dovrebbe essere assai remota, in cui gli stessi comportino un aggravio della propria posizione sottoposta a controllo. – Utuilizzabilità, invece, dello strumento “evoluto”. Slide10 Cosa consente al Fisco ? • Si tratta di uno strumento presuntivo che, – proposto dall’art. 38, D.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, – permette al Fisco di determinare il reddito imponibile delle sole persone fisiche • tenendo conto del tenore di vita del contribuente stesso – desumibile dalle spese per consumi e investimenti da questi assunte. Slide11 Cosa consente al Fisco ? • L’Amministrazione finanziaria non deve provare la categoria reddituale di appartenenza del maggior reddito ricostruito, – • È sufficiente che essa provi semplicemente – • a differenza di quanto previsto per gli accertamenti analitici. che il contribuente ha sopportato le spese sopradette rivelatrici di una capacità contributiva; Spetterà poi al contribuente dimostrare / provare : – che tale capacità presunta dalla legge non sia collegata all’esistenza di redditi illegittimamente esclusi da imposizione. Slide12 Autonomia dello strumento • Lo strumento resta (come in precedenza) autonomo rispetto a ogni altra forma di accertamento; • lo sottolineano, – da un lato, l’avverbio «sempre» – dall’altro, l’inciso «indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39», indicati all’inizio del quarto comma dell’art. 38. Slide13 Su cosa si fonda ? • L’attuale formulazione rispecchia e mantiene, con qualche modifica, la situazione già presente in passato. • Nello specifico, il «nuovo» accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche si fonda: – Su elementi indicativi di capacità contributiva espressamente indicati da un decreto ministeriale; – Su spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta. Slide14 Incrementi non più spalmabili • La norma, quindi, fa ora riferimento alle «spese di qualsiasi genere» in sostituzione della precedente distinzione tra spese per consumi e spese per incrementi patrimoniali. • Tale circostanza ha comportato il venir meno anche – della presunzione prevista dal testo previgente, • secondo cui tali ultime spese si ritenevano sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti. Slide15 Una nuova “spia” •Contributo all’innesco di questa tipologia accertatrice sarà sicuramente dato dal nuovo adempimento fiscale previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, • cioè l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture di importo non inferiore a 3.000 euro, quale spia segnaletica di “spesa di qualsiasi genere” a carico di ogni contribuente, informazione che consentirà all’Ufficio di sviluppare un’importante attività anche sugli indici di spesa non basati su standard parametrici. Slide16 Spese, presunzione e prova • • Tutte le spese, – sia quelle di investimento, sia quelle di gestione e per consumi, a prescindere dall’importo, • si presumono sostenute e finanziate con redditi conseguiti dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta in cui tali spese sono assunte. Al principio di cassa così evidenziato si è aggiunta però – una più ampia prova contraria per il contribuente; • questi ha facoltà di dimostrare che il pagamento delle spese sia collegato a redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta (redditi, cioè, accumulati nel tempo), • ovvero a redditi esenti o a redditi soggetti a ritenuta alla fonte – «o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile». Slide17 Spese, presunzione e prova • Sembra rimanere fermo il principio – come in passato – che l’accertamento sintetico si fondi su una presunzione legale relativa, – con il contribuente che ha la possibilità di fornire una prova contraria più ampia. Slide18 Giustificazioni • Giustificazione del tenore di vita sulla scorta di : – Prestiti di terzi; – redditi e attività rimpatriate in base allo scudo fiscale; – Redditi condonati; – Disinvestimenti patrimoniali di cespiti; – Lasciti ereditari; – Redditi di soggetti conviventi. – Beni e servizi utilizzati nell’esercizio di un’impresa o di una professione. Slide19 La prova contraria - Ante •Quali prove può fornire il contribuente per giustificarsi ? 1. motivazioni ex lege art. 38 DPR 600/73 – possiede redditi esenti, quali BOT,CCT e simili; – titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (depositi bancari, buoni postali, dividendi,…) 2. motivazioni ex circolare 49/E/2007 –utilizzo di finanziamenti –difesa familiare (“redditometro familiare”) –utilizzo di denaro proveniente da donazioni, successioni ereditarie, vincite… –esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti 3. altre giustificazioni –il reddito conseguito non è quello effettivamente ottenuto per effetto della tassazione forfetaria prevista dalla legge (agricoltura); –l’imprecisione dello strumento presuntivo (gli indicatori sono sempre quelli, ormai datati –circolare 101/E/1999) non affinato sotto il profilo matematico/statistico –ha venduto beni immobili –i beni sono nella disponibilità di soggetti terzi che ne sostengono le spese –il denaro (in prestito o finanziamento) proviene da soggetti terzi (parenti) estranei al nucleo familiare –Pagamento sempre tracciato ? –La dazione di denaro contante. Irragionevolezza della detenzione del contante ? Slide20 Idonea documentazione • Nell’ambito del nuovo art. 38, riformulato dalla manovra correttiva, è venuto meno il riferimento alla necessaria produzione di idonea documentazione per contestare la pretesa finanziaria. – • Va peraltro evidenziato che, in precedenza, l’«idonea documentazione» era riferita sotto il profilo letterale ai soli redditi esenti o ai redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria con la sua prassi e la giurisprudenza avevano esteso tale tipo di prova anche alle altre circostanze utilizzate dal contribuente per smentire l’accertamento sintetico. Slide21 Idonea documentazione • La sparizione dal corpo normativo dell’espressione in argomento induce a ritenere che siano divenuti ammissibili anche mezzi probatori diversi da quello documentale. – Ciò significa che potrà addursi a favore del contribuente anche la presunzione, circostanza che lascia maggior margine di manovra difensiva se si tiene presente che l’accertamento sintetico si riferisce alle persone fisiche e, cioè, a contribuenti per lo più non soggetti ad adempimenti contabili e di documentazione. Slide22 Scostamento rilevante – ex ante • Nella precedente versione della norma, per poter procedere all’accertamento sintetico occorreva che – il reddito complessivo netto accertabile si discostasse rispetto al dichiarato per almeno un quarto. – Oltre allo scostamento del 25% era poi richiesto che il reddito complessivo dichiarato fosse incongruo in base agli indici di capacità contributiva per due o più periodi d’imposta • (ritenuti dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle entrate anche non consecutivi). Slide23 Scostamento rilevante – Ora • • L’attuale formula legislativa modifica le condizioni – lo scostamento del 25% è stato ridotto al 20% – mentre è venuto meno il riferimento a due o più periodi d’imposta. • In altre parole, fermo il 20% di scostamento tra reddito complessivo accertabile e reddito complessivo dichiarato, basterà che la differenza sussista anche per un solo periodo d’imposta. Un’ulteriore variazione riguarda poi gli oneri deducibili dal reddito complessivo determinato sinteticamente: – se prima non erano deducibili ulteriori oneri rispetto a quelli dichiarati, • oggi si prevede la deducibilità per i soli oneri previsti dall’art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; • spettano, inoltre, le detrazioni di legge dall’imposta lorda. Slide24 La nuova “clusterizzazione” • Ai sensi del quinto comma dell’art. 38, «la determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale». – Il nuovo redditometro, riportato dall’emanando decreto ministeriale attuativo, sarà dunque determinato in relazione • al nucleo familiare e • all’area territoriale in cui risiede il contribuente. – Superamento di evidente distorsione : • A parità di reddito, la capacità di spesa di un nucleo unifamiliare in una grande città del nord non poteva essere certamente la stessa di una famiglia con figli in un piccolo centro del sud. Slide25 Obbligo di contraddittorio • • • Obbligo per l’Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di emettere e notificare l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 38, D.P.r. 600/1973. Questi andrà dunque convocato di persona o per mezzo del rappresentante per fornire indicazioni, dati e notizie al riguardo. Per prassi gli uffici procedevano già in tal modo; – • la novità rispetto al passato è rappresentata ora dalla circostanza che il contraddittorio è diventato requisito di validità dell’avviso stesso. Come per gli avvisi di accertamento da studi di settore, l’avviso di accertamento sintetico dovrà, quindi, essere preceduto dalla notifica al contribuente dell’invito a comparire ai fini dell’accertamento con adesione. Slide26 Segnalazione ai Comuni • Gli Uffici dell’Agenzia delle entrate saranno tenuti, in base al rinnovato art. 44, D.P.r. 600/1973, ad inviare una segnalazione al Comune di domicilio fiscale del contribuente interessato prima di emettere l’avviso di accertamento sintetico. – A sua volta il Comune, entro i sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, comunicherà ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. Slide27 Sintesi delle novità • • • • • • • • • • Riferimento a spese di qualsiasi genere in luogo delle spese per consumi e investimenti; – conseguente eliminazione della presunzione in materia di spese per investimenti (si presumevano sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti) Più ampia prova contraria in base alla presenza di redditi comunque legittimamente esclusi dalla formazione della base imponibile Eliminazione della necessità di produrre idonea documentazione; – rilevanza anche ai mezzi probatori diversi da quelli documentali Scostamento tra reddito complessivo accertabile e dichiarato del 20%, in luogo del 25%; Sufficienza dello scostamento per una sola annualità in sostituzione dei due periodo d’imposta anche non consecutivi Nuova determinazione del reddito accertabile in presenza di oneri deducibili o detraibili Redditometro modulato in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza del contribuente Contraddittorio preventivo obbligatorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento sintetico Notifica al contribuente dell’invito a comparire ai fini dell’accertamento con adesione prima dell’avviso di accertamento sintetico Invio di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate al comune di domicilio fiscale del contribuente per comunicazioni di elementi utili alla determinazione del reddito complessivo Slide28 NUOVI BENI INDICE ? Spese indice di potenziale capacità reddituale INDICI RELATIVI AGLI IMMOBILI INDICI RELATIVI AI MEZZI DI TRASPORTO INDICI RELATIVI AL TEMPO LIBERO Possesso di abitazioni Aerei Installazione di piscine Mutui immobiliari Natanti Scuole private Spese di locazione Auto di lusso Viaggi turistici Consumi di gas Auto Centri benessere/palest. Consumi energia elettrica Motocicli Circoli esclusivi Contributi coll. domestici Minicar Centri ippici Camper e roulotte Gallerie d’arte 29 Le questioni aperte e le cautele • Il valore del “nuovo” contraddittorio – (sulla scorta della decisione delle SS.UU. sugli studi di settore) •DIRITTO AL CONTRADDITTORIO “ENDOPROCEDIMENTALE” ? –la necessità degli Uffici di dover esaminare (e replicare in motivazione) sulla documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà : • Il contraddittorio è una formalità “disattendibile” nei contenuti ? •L’applicazione retroattiva del nuovo strumento –Violazione del principio di irretroattività ? •Norma procedimentale •Strumento più affinato (evoluto) più utilizzarsi sul pregresso se più favorevole ? •L’utilizzo dello “studiometro”; Slide30 Analisi della rigidità • Rigidità dell’equazione Spesa/Reddito, –si spendono risorse finanziarie e non un reddito • Le spese di Gennaio dell’anno X sono reddito dell’anno X ? •In alcuni casi, –quali prove se non vengono ammesse dichiarazioni testimoniali (es. su acquisto simulato); •Vi sono rischi di prova diabolica ? •Come posso dimostrare di non aver fatto qualcosa ? Slide31 Il problema penale •No obbligo trasmissione notizia di reato ex 331 c.p.p. per studi settore (ex art. 10, co.6, L. 146/98); •Dichiarazione infedele che prescinde da elementi di frode (art. 4, D.Lgs. 74/2000). • E per il redditometro, che si fonda sempre su strumento presuntivo ? Slide32 Studi di settore – Un parallelo •Sebbene i presupposti alla base del redditometro siano più diretti (spesa/reddito) rispetto agli studi di settore (variabili aziendali/compensi), •l’utilizzo automatico di “mezzi matematici” comporta in ogni caso un allontanamento dall’effettiva realtà sottoposta a controllo. Slide33 Studi di settore – Un parallelo •Nel redditometro mancano disposizioni quali : •il riferimento alla “fondatezza” della stima effettuata •e soprattutto la “gravità” dell’incongruità tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente determinato. •Non si valuta mai né esclusione •delle situazioni “marginali” (lieve entità) • o comunque di palese malfunzionamento dello stesso (irragionevolezza). Slide34 IL “VECCHIO” REDDITOMETRO TRA IRRAZIONALITA’ ED OBSOLESCENZA Slide35 Redditometro – D.L. 112/08 •Commi da 8 a 11 dell’art. 83, – Disposizioni riguardanti l’attività controllo e di accertamento. di –Esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento per il triennio 2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Slide36 Redditometro – D.L. 112/08 •Selezione delle posizioni rilevanti ai fini dei controlli straordinari, di cui al comma 8, –contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistano elementi indicativi di capacità contributiva. Slide37 ACCERTAMENTO SINTETICO ANTE D.L. 78/2010 • • • REDDITOMETRO – Beni e servizi a disposizione dei contribuenti utilizzabili dall’amministrazione per la determinazione sintetica del reddito • elencati nella tabella allegata al D.M. 10.9.1992, e costituiscono elemento indicativo di capacità contributiva : – Autoveicoli, motocicli di cc. >250, camper, roulottes; » Residenze principali e secondarie a disposizione » Anche in locazione o multiproprietà; » Non rilevano quelli dati in affitto o comodato a non familiari; – Assicurazioni da investimento; » escluse R.C., incendio e furto su autoveicoli, sulla vita, infortuni e malattie; – Imbarcazioni » Superiori a sei metri e tre tonnellate; – Cavalli da corsa/competizione o da maneggio; – Aerei, elicotteri, deltaplani; – Colf » con esclusione degli addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI – (immobili, titoli ecc.) si presumono, salvo prova contraria, sostenute nell’anno in cui sono state effettuate e nei 4 anni precedenti; • Elemento patrimoniale ed elemento di mantenimento/disponibilità. ELEMENTI “ATIPICI” – • Iscrizione a circoli, cerimonie di nozze, quadri, gioielli, pellicce, viaggi. Slide38 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico •Beni acquisiti al patrimonio : •Profilo patrimoniale •Spesa rilevante come esborso, anno in corso e 4 precedenti; •Profilo gestionale •Costo di gestione rilevante nell’anno di acquisto fino alla dismissione del bene; Slide39 Il concetto di disponibilità •Gli elementi indicativi di capacità contributiva, già inclusi nella tabella allegata al D.M. 10.9.1992, e in quella aggiornata con i successivi provvedimenti, rilevano come disponibilità da parte del contribuente persona fisica. Il concetto di disponibilità del bene diviene, quindi, fondamentale nella comprensione delle modalità di accertamento sintetico. Art. 2, co. 1, D.M. 10.9.1992 I beni e servizi «si considerano nella disponibilità della persona fisica che, a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni, o riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto od in parte i relativi costi». Slide40 Il concetto di disponibilità •Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione, Sez. V, con Sentenza 15.6.2001, n. 8116, ha confermato che quel che rileva, ai fini dell'accertamento sintetico è la disponibilità del bene, intesa come potere di fatto e come fruizione della cosa, indipendentemente dalla formale intestazione della proprietà. •In altri termini, la persona fisica che usufruisce del bene può essere diversa da quella che sostiene i relativi costi. •Si pensi, ad esempio, all’autovettura intestata al figlio, studente, senza reddito, i cui costi però sono sostenuti dai genitori, così come quando lo schermo proprietario di un bene sia fornito da una società od associazione non riconosciuta. Slide41 Il calcolo • Nell’accertamento da “redditometro”, il reddito complessivo netto presunto è determinato applicando a ciascun bene o servizio “indice” di ricchezza un certo importo reddituale, da rapportare al periodo di disponibilità e alla quota di possesso. •Gli importi così calcolati vengono sommati, considerando l’importo più elevato al 100%, il secondo al 60%, il terzo al 50%, il quarto al 40% e i successivi al 20% ed a tale reddito deve essere aggiunta l’eventuale quota relativa alle spese per incrementi patrimoniali determinata ai sensi del comma 5 dell’art. 38 in esame. • La somma così ottenuta rappresenta il reddito accertato sinteticamente, il quale, essendo un reddito netto, non consente la deducibilità degli oneri indicati in dichiarazione. Slide42 Il calcolo L’Ufficio : 1. Procede all'individuazione dell'importo attribuito a ciascun indice di capacità contributiva 2. Provvede a moltiplicarlo per il relativo coefficiente 3. Il valore così ottenuto lo rapporta ai mesi di effettivo possesso (se inferiore ai 12 mesi) 4. Il risultato lo riduce della percentuale di partecipazione alle spese da parte di terzi, diversi dai familiari a carico 5. Se il bene o servizio è utilizzato in parte anche per una attività di impresa o di lavoro autonomo, riduce ulteriormente l'importo della percentuale di uso relativa a tale attività 6. Da ultimo, somma gli importi dei vari indici di ricchezza L’Ufficio somma gli importi usando i seguenti criteri: •il valore più elevato è considerato al 100% •il secondo valore è ridotto del 40% e considerato al 60% •il terzo valore è ridotto del 50% e considerato al 50% •il quarto valore è ridotto del 60% e considerato al 40% •i valori successivi sono ridotti dell'80% e considerati al 20%. Slide43 Il calcolo Esempio Calcolo del reddito sintetico anno 2005, attribuibile a un contribuente che nell'anno 2005 ha avuto a sua disposizione i seguenti beni e servizi: abitazione principale di mq. 150 a Roma abitazione secondaria di mq. 130 in Campania acquistata nell'anno 2005, conseguendo un incremento patrimoniale pari a 180mila euro autovettura a benzina, 20 HP, immatricolata da 3 anni autovettura nuova a benzina di 12 HP collaboratore domestico a tempo pieno e convivente. Slide44 Il calcolo I valori sono stati individuati sulla base del Provv. Direttore Ag. entrate del 17.5.2005 Reddito lordo attribuibile Bene o servizio Importo Coefficiente Ammontare % Abitazione principale di mq. 150 (per 20,59) 3.088,50 5 15.442,50 50 7.721,25 Residenza secondaria di mq. 130 (per 8,83) 1.147,25 6 6.883,50 40 2.753,40 3.813,23 6 22.879,38 60 13.727,63 1.704,77 4 6.819,08 20 1.363,82 Collaboratore familiare convivente a tempo pieno 14.855,78 4 59.423,12 100 59.423,12 Incremento patrimoniale dell'anno (1/5 di 180.000) 36.000,00 Autovettura a benzina, 20 Hp, immatricolata da 3 anni Autovettura a benzina, 12 Hp 36.000,00 Totale reddito sintetico attribuibile 120.989,22 Slide45 Il calcolo INCREMENTI PATRIMONIALI Nell’ipotesi in cui l'Ufficio proceda alla determinazione sintetica del reddito anche in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali (acquisti di immobili, investimenti finanziari), questa si presume sostenuta, secondo quanto stabilito dal co. 5 del citato art. 38 e salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei 4 precedenti. Esempio Acquisto, nel corso del 2007, di un appartamento per un importo di euro 500.000. In tal caso il redditometro imputa un reddito presunto di euro 100.000, sia per l’anno in corso che per i precedenti. Slide46 ACCERTAMENTO SINTETICO ANTE D.L. 78/2010 •C.M. 12/E/2010 – Elementi atipici • Viaggi, circoli privati, opere d’arte, gioielli – Flussi informatici strutturati (Quadro P ?) e capillare raccolta di dati sul territorio • Interessi passivi sui mutui • Assicurazioni ed iscrizione a previdenza complementare • Spese di ristrutturazione e risparmio energetico Slide47 L’accertamento sintetico – La prassi – C.M. n. 7 del 30 aprile 1977 – parte 35; – C.M. n. 27 del 14 agosto 1981; – C.M. n. 13 del 21 aprile 1988; • con particolare riferimento agli imprenditori agricoli; – C.M. n. 101/E del 30 aprile 1999; – News - C.M. 9/8/2007, N. 49/E; • Redditometro quale “fattore critico di successo”; Slide48 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico •C.M. 9/8/2007, N. 49/E : •Valutazione complessiva posizione reddituale del contribuente • Il profilo familiare; •La giustificazione nei redditi di altri componenti il nucleo familiare; Slide49 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico •C.M. 9/8/2007, N. 49/E : •Svolgimento attività agricole; •Volume d’affari Iva quale indicatore del reddito ricavabile dell’attività agricola per l’individuazione di altra potenzialità di spesa; Slide50 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico •C.M. 9/8/2007, N. 49/E : •In presenza di elementi che evidenzino redditi omessi o maggiori •potrà essere privilegiata la rettifica analitica delle singole categorie di reddito; •Utilizzo in contraddittorio delle risultanze del sintetico per maggiore sostenibilità della rettifica analitica operata; Slide51 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico – Individuazione oltre agli altri elementi indice anche di altre manifestazioni di ricchezza in atti registrati • Il problema del valore normale/venale dei fabbricati; • Valutazione della disponibilità di somme di denaro (donazioni, mutui, ecc.) derivanti da fatti relativi ad un arco di tempo “ragionevole”; – Disinvestimento ed acquisto di un’automobile » lasso di tempo ridotto; – Disinvestimento ed acquisto immobiliare; » lasso di tempo “ragionevolmente” più lungo; Slide52 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico – Criterio lista selettiva AU –AUTOVETTURE – Potenza fiscale uguale o superiore ai 21CV – CONFRONTO CON “REDDITO NETTO CONVENZIONALE” • Quota patrimoniale = Rivista “Quattro ruote”; • Quota gestionale = dai D.M. – L’Ufficio in istruttoria filtra i valori di Quattro ruote; Slide53 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico – OLD - Criterio lista selettiva T – Incrementi patrimoniali • Compravendite e conferimenti somme di denaro / Incongruenza tra redditi 2002/2003 e consistenza degli esborsi – Confronto con atti stipulati e registrati » dal 2003 al 31/3/2007; – NEW - Criterio lista selettiva T – Incrementi patrimoniali • Compravendite e conferimenti somme di denaro / Incongruenza tra redditi 2003/2004 e consistenza degli esborsi – Confronto con atti stipulati e registrati » dal 2003 al 30/11/2008; • + Assenza dichiarazione dei redditi; Slide54 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico – Contraddittorio preventivo – Non necessità; – Opportunità di eventuali indagini finanziarie • Solo se proficue, ovvero indizi particolarmente rilevanti; – Costi della laboriosità dell’analisi dei rapporti finanziari raffrontati alla presunta entità degli imponibili recuperabili a tassazione; – Opportunità di procedere all’accertamento analitico sulle singole categorie se si evidenziano movimentazioni riconducibili alle attività di impresa e di lavoro autonomo; – Nell’ambito della nuova banca dati delle “famiglie fiscali” • (tratte da UNICO e Mod. 730) – Individuazione dei soggetti che non sembrano a rischio perché intestano beni ad altri soggetti; Slide55 Redditometro – Profili critici •L’attuale meccanismo di determinazione presuntiva del reddito evidenzia problemi e limiti che inficiano la sua applicabilità : – Scelta degli indicatori di capacità contributiva e la determinazione dei relativi coefficienti • non si fondano sull'osservazione e la misurazione dei comportamenti effettivi degli individui e delle famiglie ma sono il frutto di stime basate su “luoghi comuni” più che su dati comune esperienza. Quale famiglia sul piano “sociale” ? – Assenza di adeguate rilevazioni campionarie • assenza di necessario supporto scientifico delle stime effettuate; Slide56 Redditometro – Profili critici •SPUNTI DI VERBALIZZAZIONE – •L’attuale meccanismo di determinazione presuntiva del reddito evidenzia problemi e limiti che inficiano la sua applicabilità : – Scelta degli indicatori di capacità contributiva e la determinazione dei relativi coefficienti • non si fondano sull'osservazione e la misurazione dei comportamenti effettivi degli individui e delle famiglie ma sono il frutto di stime basate su “luoghi comuni” più che su dati comune esperienza. Quale famiglia sul piano “sociale” ? – Assenza di adeguate rilevazioni campionarie • assenza di necessario supporto scientifico delle stime effettuate; – Metodo adottato per calcolare il reddito presunto • somma di vari redditi stimati, anziché media comporta distorsioni. –Se l'intento del meccanismo è quello di risalire ai redditi mediante le propensioni specifiche al consumo fissato per ciascun indicatore, ciascuno dei diversi importi ottenuti rappresenta una stima del reddito complessivo. »Per cui, se esiste anche un solo errore di sovrastima, esso diventa la base minima del reddito presunto cui si possono solo sommare le quote degli altri redditi che, in tal modo, non sono in grado di svolgere un'efficace azione correttiva (come avverrebbe, invece, nel caso della "media“) » in casi ben circoscritti (presenza di mutui, affitti, colf) si è riscontrata una elevata probabilità di sovrastimare il reddito presunto. Slide57 Il “redditometro” e la Relazione Secit del 31 ottobre 1993 •Autovetture benzina e diesel; •“non sussistono più validi motivi per differenziare il costo d'uso di tali vetture (diesel) rispetto a quelle alimentate a benzina”. •Disponibilità dell’immobile ed ampiezza del nucleo familiare; •“chi abita case ricevute in eredità o in donazione, completamente pagate, ha minore necessità di reddito”. o già •Investimento immobiliare e l’”allargamento” dei cinque anni •“distribuzione temporale del risparmio ai fini di un investimento immobiliare (terreni e fabbricati) si è convenuto che otto anni rappresentano un periodo che dà sufficienti garanzie al contribuente (raramente viene approntato un piano di risparmio finalizzato ad un investimento immobiliare in epoca anteriore a otto anni rispetto all'impiego effettivo)”. •Polizza assicurativa ed investimento patrimoniale •(Evitare la distorsione del coefficiente 10 !); Slide58 Accertamento basato sul c.d. "incremento per la spesa patrimoniale" - Prova contraria (Cass. 22.10.2010 n. 21661) •L'accertamento sintetico, che può essere fondato sul "redditometro" o sulla "spesa per incrementi patrimoniali", può derivare da determinati indici di spesa, tra i quali riveste importanza l'acquisto di un immobile ad opera del contribuente. –La prova contraria può concretizzarsi in elargizioni dei familiari, ma, per essere persuasiva, è necessario che i prestiti dei familiari e l'acquisto dell'immobile siano pressochè contemporanei. •Così, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la sentenza della C.T. Reg., ove i giudici avevano rilevato che "la cessione di azienda che avrebbe finanziato l'acquisto immobiliare era avvenuta oltre 14 mesi dopo l'acquisto immobiliare e costituiva pertanto una circostanza inidonea a impedire l'applicazione dell'accertamento sintetico". Slide59 Acquisto di auto di lusso con disponibilità familiari - Irrilevanza (C.T. I° Trento 23.9.2010 n. 73/2/10) •Non può essere considerato legittimo l'accertamento "redditometrico" ove fondato sul possesso di una costosa autovettura, e dalle risultanze di causa sia verosimile ritenere che l'acquisto nonché il mantenimento del bene siano stati possibili grazie a elargizioni provenienti dal padre del contribuente accertato. –I giudici, richiamando la circolare 49/2007 dell'Agenzia delle Entrate, affermano che la rettifica basata sul contenuto induttivo di fatti sintomatici di maggiore capacità contributiva deve tenere conto "di ogni elemento di valutazione offerto dal contribuente", e che "la posizione reddituale di tutti i componenti del nucleo familiare può indurre a ritenere non idonea l'azione di accertamento induttivo". –Non è stata ritenuta necessaria la produzione della prova documentale atta a dimostrare l'elargizione del denaro proveniente dal padre, siccome "appare sufficiente la valutazione di idoneità delle risorse provenienti dallo svolgimento dell'attività professionale paterna per fare fronte ai costi della gestione familiare ivi compresa l'acquisizione dell'autovettura". Slide60 Spunti per il contenzioso • A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13-BIS, D.L. 1° LUGLIO 2009, N. 78 – –espressione di correlazione, almeno potenziale, tra le somme regolarizzate e i redditi oggetto di accertamento. •B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38, CO. 6, D.P.R. 600/1973 - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLE RAGIONI PER CUI L’”IDONEA DOCUMENTAZIONE” DEL RICORRENTE NON E’ STATA CONSIDERATA GIUSTIFICATRICE ED ASSOLVENTE L’ONERE DELLA PROVA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42, D.P.R. 600/1973, 3, L. 241/1990, 7, L. 212/2000 E DELL’ART. 2697 C.C. – VIOLAZIONE DI DOCUMENTI DI PRASSI (Circ. 12.3.2010, n. 12/E punto 8.3) - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (art. 24, Cost.), DEL PRINCIPIO DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (art. 53, Cost.) E DEL GIUSTO PROCESSO (art. 111, Cost.)•C. ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO SINTETICO, PER CONTRASTO CON LA "RISERVA DI LEGGE" SANCITA DALL'ART. 23 COST. •D. Illegittimità ed inapplicabilità dell'art. 38 commi 4 e seguenti, D.P.R. 600/1973 e dei Decreti Ministeriali citati e successive integrazioni e modificazioni a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). –OSCURITA’ - NON INFORMAZIONE E CONOSCENZA DEL METODO DI ACCERTAMENTO •E. ILLEGITTIMITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DEL METODO ACCERTATIVO REDDITOMETRICO ADOTTATO DALL’UFFICIO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 38, CO. 4, D.P.R. 600/1973 – MANCATA PRESENZA / GIUSTIFICAZIONE DI SCOSTAMENTO BIENNALE E, IN OGNI CASO, ASSENZA DI SCOSTAMENTO BIENNALE CONSECUTIVO – VIOLAZIONE DELLA PRASSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL MINISTERO DELLE FINANZE (C.M. 49/E/2007) (C.M 101/E-1999). •F. ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 10/9/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. •G. NECESSITA’ DI UNA VALUTAZIONE SOSTITUTIVA NEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE ADITO ED EVENTUALE RIDETERMINAZIONE IN DIMINUZIONE DEL REDDITO ACCERTATO DA PARTE DEL MEDESIMO – •H. RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI •I. JUS SUPERVENIENS Slide61 Conclusioni • Sia la prassi sia la giurisprudenza hanno da sempre sottolineato l’esigenza di opportune cautele nell’utilizzo dello strumento presuntivo : –C.T.C., nella sentenza del 3 ottobre 1994, n. 3163, •“il semplice fatto della sopravvivenza non può ritenersi indice della percezione di un reddito non dichiarato”. •Colpire l’evasione, non vuol dire inventare materia imponibile ! Slide62 FINE (PARTE A) Slide63 Legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220) • ampliate – le ipotesi di controllo formale delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – le fonti di innesco dell’accertamento parziale (di cui all’art. 41-bis, D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette e all’art. 54, co. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l’Iva), estendendole anche alle «indagini finanziarie» e alle «risposte ai questionari» inviati dall’Amministrazione finanziaria; • aumentata – la misura delle sanzioni irrogabili nel caso di accesso, da parte del contribuente, agli istituti deflativi del contenzioso. Slide64 Legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220) • Fermi restando i presupposti, l’ambito e le modalità di applicazione dei vari istituti, il Legislatore è intervenuto (con i co. da 18 a 22, dell’art. 1, della legge citata) : – sul D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina : • l’accertamento con adesione «classico» (artt. 2 e 3); • l’adesione al contenuto dell’invito al contraddittorio (art. 5, co. 1-bis); • il processo verbale di constatazione o Pvc (art. 5-bis e l’acquiescenza o definizione agevolata dell’accertamento (art. 15); – sul D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. • che, nell’ambito della disciplina generale sulle sanzioni, prevede il «ravvedimento» (art. 13) e la definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17); – e, infine, • sul D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – che, nell’ambito del processo tributario, regolamenta l’istituto della conciliazione giudiziale (art. 48). Slide65 Legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220) • Intervento che riguarda l’art. 36-ter, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. – La novità normativa, prevede che l’individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo debba essere effettuata anche sulla base «di specifiche analisi del rischio di evasione», in modo da indirizzare le risorse disponibili verso controlli più «proficui». Slide66 Legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220) • • • • Ulteriori modifiche normative riguardano le disposizioni che governano il cd. accertamento parziale nell’ambito delle imposte dirette e dell’Iva. Il Legislatore interviene innanzitutto sul comma 1 dell’art. 41-bis, D.P.R. 600/1973, dello stesso tenore le modifiche apportate all’art. 54, co. 4. – Oltre all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, in precedenza menzionati direttamente dalle disposizioni modificate, si tratta delle seguenti ulteriori possibilità a disposizione dell’Ufficio: • invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; • invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; • inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati. Accertamento sintetico può diventare un parziale ? – No – Abrogazione con l‘art. 62-quinquies del dl. 331/1993 dell‘art. 11-ter D.L. 384/1992. – I limiti della ulteriore azione accertatrice e dei fatti nuovi e sopravvenuti. Nuova norma di tipo procedimentale. Slide67 LE “NUOVE” INSIDIE DEGLI STUDI DI SETTORE DOPO LE SENT. NN. 26635-26638/09 CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE La circolare 5/E/2008 L’attività di “adeguamento” dell’Agenzia delle Entrate ad una lettura costituzionalmente orientata Il passaggio dalla fase statica a quella dinamica dell’accertamento 27 gennaio 2011 Slide68 L’attualità – Lo studio di settore non è più legittimato a funzionare direttamente come strumento autosufficiente di accertamento – Occorrono ulteriori condizioni preventive che non siano il semplice riscontro, nella dichiarazione presentata da parte del contribuente, di ricavi al di sotto di quelli conteggiati con l’applicazione di GE.RI.CO. Slide69 L’attualità – – – – – Centralità dell’istituto del contraddittorio – • Elemento cardine di un avviso di accertamento da studi di settore è il contraddittorio. C.M. 23 gennaio 2008, n. 5/E ha avuto modo di puntualizzare che: • «(...) La valutazione di affidabilità dello studio, nel caso concreto deve essere effettuata nell’ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente dopo l’avvio della procedura di accertamento con adesione sulla base degli elementi forniti, idonei ad incidere sulla fondatezza della presunzione (...)». La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 26635, 26636, 26637 e 26638) ha sentenziato che : • «(...) Si tratta, poi, di un sistema, che diversamente da quello di cui all’art. 39, Dpr 600/73, trova il suo punto centrale nell’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard al singolo destinatario dell’attività accertativa) (...)». Dal punto di vista pratico, come deve muoversi il contribuente ? L’onere della prova va così ripartito: • all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento; • al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, – fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standards o dalla specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce. Slide70 CHECK LIST STUDI SETTORE Analisi preliminare dell’invito al contraddittorio •Analisi dell’invito al contraddittorio al fine di rilevare eventuali errori di sostanza oppure di forma in merito a quanto notificato dall’Ufficio. •Contestare il ricavo preso a base per il calcolo, dello scostamento, invocando il ricavo minimo quale base di partenza su cui iniziare il contraddittorio Analisi compilazione del modello •Analisi di quanto indicato nel prospetto per compilazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore sia con riferimento ai dati contabili che extracontabili Analisi della nota metodologica allegata allo studio di settore •Esame del cluster specifico con riferimento al gruppo omogeneo nel quale il software classifica il contribuente. Procedere ad un raffronto con la realtà aziendale del contribuente verificato Slide71 Circostanze di natura economica e di carattere generale (conclusioni Commissione Rey) •L’analisi in questione ha lo scopo di evidenziare quelle fattispecie di carattere generale volte ad attenuare il risultato di Gerico. In tale verifica risultano utili le osservazioni specifiche rilevate in merito alle circostanze giustificative recepite nelle circolari ministeriali e le considerazioni proposte dalla Commissione Rey in tema di accertamento sulla base degli studi di settore, le quali mettono a nudo alcune anomalie ed inefficienze del sistema presuntivo fondato su Gerico Circostanze specifiche •circostanze specifiche di carattere soggettivo che possono essere validamente utilizzate dal contribuente al fine di ottenere una più ragionata misurazione del presupposto impositivo. •circostanze di carattere personale che hanno contraddistinto l’apporto dell’imprenditore nell’attività d’impresa: malattie, infortuni, età avanzata, lunghi viaggi e assenze, periodi di chiusura, età avanzata, crisi straordinaria di settore, apertura di un concorrente, ecc. Slide72 Tenore di vita (c.d. sintetico difensivo) •Evidenziare stile di vita, compatibilità con i parametri del redditometro e altri elementi di tipo patrimoniale che testimoniano un tenore di vita incompatibile con quanto richiesto da Gerico. Mettere eventualmente in relazione gli studi di settore con altre forme di accertamento per evidenziarne l’incongruenza Slide73 MERITO Slide74 C.T. Prov. Roma 23.11.2010 n. 480/01/10) • MAGGIOR AFFIDABILITA’ ALL’ANALITICO-INDUTTIVO DEGLI STUDI RISPETTO – Nel determinare i presunti ricavi non dichiarati di un'impresa (nella specie, SRL che svolgeva attività di ristorazione), devono ritenersi più attendibili i calcoli statistici derivanti dallo studio di settore rispetto alla semplice ricostruzione induttiva del reddito attraverso le percentuali di ricarico. Pertanto, l'ufficio non può scegliere la metodologia di accertamento che ritiene più adatta per la tipologia di attività che svolge l'impresa accertata; è, infatti, illegittimo che l'ufficio, in danno del contribuente, disattenda gli esiti favorevoli degli studi di settore a vantaggio di una metodologia di accertamento meno precisa. Slide75 Sent. n. 217 del 22 novembre 2010 (ud. del 9 novembre 2010) della Comm. trib. prov. di Reggio Emilia, Sez. I • • • • Studi di settore – Ricavi fondatamente desumibili dagli studi di settore – Significato dell’avverbio “fondatamente” - Onere a carico dell’Agenzia – Sussiste – Applicazione delle mere risultanze degli studi di settore - Illegittimità dell’avviso – Art. 62-sexies, D.L. 3agosto 1993, n. 331 Massime - L’art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, prevede che gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore. L’avverbio “fondatamente” richiede che le gravi incongruenze sussistano non già tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore ma tra i primi e quelli “fondatamente” desumibili dagli studi di settore. E’ a carico dell’Agenzia delle Entrate, prima di procedere al raffronto con i ricavi dichiarati, verificare che i risultati degli studi di settore siano “fondati” nei confronti del contribuente. E’ pertanto illegittimo l’accertamento - ed il relativo avviso deve essere annullato – basato sulla semplice “nuda” risultanza degli studi di settore e senza l’apporto di altri elementi che rendano “fondate” le risultanze degli stessi. NO ALLO “STUDIOMETRO”. Slide76 Sent. n. 41 del 27 maggio 2010 (ud. del 15 marzo 2010) della Comm. trib. prov. di Vercelli, Sez. I • • Studi di settore – Intermediario commercio comparto agricoltura, giardinaggio e zootecnia - Invito accertamento con adesione – Ragioni scostamento – Dimensioni case mandanti – Soggetti Iva e non privati – Impossibilità occultamento ricavi - Applicazione studi settore Esclusione – Art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146 - Art. 2697, C.C. Massima - Non si applicano gli studi di settore ad un intermediario di commercio per la dimensioni delle case mandanti e per la composizione di clientela composta da imprenditori e non da consumatori finali (Nel caso di specie, l’ente impositore notificava l’invito al contraddittorio in cui determinava maggiori ricavi sulla scorta degli studi di settore. Durante il contraddittorio, il contribuente evidenziava che operava quale intermediario al commercio nel comporto dell’agricoltura, giardinaggio e zootecnia. Non vi sarebbe alcuna possibilità di occultamento sia per la dimensione delle case mandanti sia per la clientela del contribuente composta da imprese piuttosto che da consumatori finali). Slide77 LEGITTIMITA’ Slide78 Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenze 1-18.12.2009, nn. 26635-26638 • PARAMETRI e STUDI di SETTORE – – PRESUNZIONI SEMPLICI – –VALORE del CONTRADDITORIO all’INTERNO del PROCEDIMENTO • Rientrano : –in una procedura standardizzata di accertamento, – che costituisce un sistema di presunzioni semplici, – che acquistano i caratteri della gravità, della precisione della concordanza non di per sé, – ma solo in base all’esito del contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente, a pena di nullità dell’accertamento, con il contribuente. •Tale esito, rappresentando il termine di un processo attraverso cui parametri e studi di settore – vengono adeguati alla concreta realtà economica del contribuente, – deve far parte della motivazione dell’accertamento (e ne condiziona la congruità), nella quale vanno esposte anche le ragioni per cui le argomentazioni addotte dal contribuente a giustificazione dello scostamento dai parametri o dagli studi siano state eventualmente disattese. •Nel giudizio di impugnazione dell’atto di accertamento scaturito dal procedimento così illustrato –il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, anche tramite presunzioni semplici. •Il giudice, inoltre, può valutare liberamente : –tanto l’applicabilità dei parametri o degli studi al caso concreto che va dimostrata dall’Amministrazione finanziaria – quanto la controprova offerta sul punto dal contribuente stesso. Slide79 Ord. n. 25195 del 14 dicembre 2010 (ud. dell’11 novembre 2010) • Imposte sui redditi – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Accertamento – Accertamento induttivo – Parametri – Studi di settore – Determinazione presuntiva dei ricavi – Applicazione – Prevalenza- L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 181 a 189 - D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 7 - Artt. 62-bis e 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 – Massima - La motivazione dell’atto di accertamento fondata sui parametri e/o sugli studi di settore non può esaurirsi nel rilievo del mero scostamento fra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli strumenti statistici, dovendo essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nella necessaria fase del contraddittorio. Nell’attività di accertamento delle imposte, parametri e studi di settore costituisce un sistema unitario di strumenti statistici di ausilio all’Amministrazione finanziaria nel quale deve, in ogni caso, darsi prevalenza e conseguente applicazione, anche retroattiva , dello strumento più recente in quanto più affinato e, pertanto, maggiormente affidabile. Slide80 Ord. n. 24198 del 30 novembre 2010 (ud. del 27 ottobre 2010) • Svolgimento del contraddittorio con esito negativo – Accertamento basato sulle sole risultanze dei parametri – Motivazione idonea - Art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Studi di settore – Artt. 62-bis e 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 – Massima - Qualora il contribuente sia stato invitato al contraddittorio con esito negativo, l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione dei parametri, e l’onere della prova posto a suo carico consiste esclusivamente nella dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto, mentre spetta al contribuente fornire la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce. Slide81 FINE [email protected] Slide82