DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/37/UE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/98/CE, RELATIVA AL RIUTILIZZO DELL’INFORMAZIONE DEL SETTORE PUBBLICO. R E LA Z I O N E Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. La direttiva 2003/98/CE stabilisce un insieme minimo di norme che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e i mezzi pratici per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri. La medesima direttiva 2003/98/CE non aveva prescritto l’obbligo di consentire l’accesso ai documenti o l’obbligo di consentire il riutilizzo di documenti, pertanto la decisione di autorizzare o meno il riutilizzo spetta agli Stati membri o all’ente pubblico interessato. Si è reso necessario, quindi, modificare la direttiva 2003/98/CE con la direttiva 2013/37/UE al fine di stabilire in modo chiaro l’obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella nuova direttiva, ivi inclusa la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al riguardo, si precisa che sullo schema di decreto è stato acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Le modifiche apportate dalla direttiva non cercano di definire o modificare i regimi di accesso all’interno degli Stati membri, che restano di responsabilità di questi ultimi. Ciò perché sostanzialmente la direttiva si applica ai dati pubblici, che, come definiti dall’ordinamento nazionale, sono i dati conoscibili da chiunque. Lo schema in oggetto si compone di tre articoli: il primo reca modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”; il secondo reca modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale); il terzo detta la disciplina transitoria per gli accordi di esclusiva. L’articolo 1, comma 1, del presente schema di decreto legislativo modifica l’oggetto e l’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, prevedendo che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedano affinché i documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali. Inoltre, vengono inclusi nell’ambito di applicazione i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformità alle disposizioni in materia di consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza di cui rispettivamente alla Parte II, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, nonché a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 . L’articolo 1, comma 2, aggiunge le definizioni previste dalla direttiva che si recepisce, in parte già presenti nell’ordinamento nazionale, in particolare nelle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale. L’articolo 1, comma 3, ridefinisce, in linea con le prescrizioni della direttiva, le specifiche ipotesi di esclusione, facendo salve le discipline in materia di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di protezione dei dati personali. L’articolo 1, comma 4, adegua la disciplina delle licenze all’obiettivo della direttiva che invita gli Stati membri ad incoraggiare l’uso di licenze aperte disponibili on-line, anche al fine di conferire diritti di riutilizzo più ampi e che si basano sul principio dei dati aperti. Inoltre, indica i mezzi di ricorso esperibili in caso di rifiuto alla richiesta di riutilizzo. L’articolo 1, comma 5, recepisce la riscrittura della direttiva in materia di formati disponibili, uniformandola alle diposizioni già previste dal Codice dell’amministrazione digitale. L’articolo 1, comma 6, disciplina le modalità di tariffazione relative al riutilizzo dei documenti. Il principio generale è la riutilizzabilità gratuita ovvero connessa ai soli costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti. In relazione a quest’ultimi, è attribuita all’Agenzia per l’Italia digitale la competenza a determinare, su proposta motivata dell’ente interessato, le tariffe standard a copertura dei costi marginali, prevedendone la contestuale pubblicazione sul sito della stessa Agenzia. Inoltre, sono disciplinati i casi in cui, come da direttiva, non si applica il suddetto principio generale ed è possibile applicare costi superiori a quelli marginali. Per queste ipotesi sono dettate, altresì, le modalità di determinazione delle tariffe e del relativo versamento, stabilite con provvedimento dell’ente interessato, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, organismo terzo con specifica competenza tecnica e in grado di garantire l’omogeneità. Sono confermate le disposizioni, già contenute nel decreto legislativo n. 36/2006, che prevedono criteri differenziati in base alle finalità del riutilizzo, commerciale o non commerciale. In particolare, per i casi di riutilizzo non commerciale può essere applicata una tariffa minore, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti. Inoltre, si è reso necessario aggiornare le disposizioni normative già contenute nel decreto legislativo n. 36/2006 e relative al riutilizzo dei dati ipotecari e catastali, richiamando l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. L’articolo 1, comma 7, reca modifiche di coordinamento normativo. L’articolo 1, comma 8, sostituisce l’articolo 9 del decreto legislativo n. 36/2006, adeguandolo alle previsioni della direttiva e prevedendo che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottino modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, è utilizzato il portale, denominato dati.gov.it, per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale e già operativo, i cui costi sono integralmente coperti con le risorse a legislazione vigente. L’articolo 1, comma 9, disciplina le ipotesi nelle quali sono ammessi accordi di esclusiva in materia di digitalizzazione di risorse culturali. L’articolo 2, comma 1 esclude dalla pubblicazione dei dati in formato aperto i casi in cui tale pubblicazione riguardi dati personali. L’articolo 2, comma 2, precisa che l’Agenda nazionale predisposta dall’Agenzia per l’Italia digitale, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, del Codice dell’amministrazione digitale, è finalizzata anche a promuovere azioni relative al riutilizzo dei dati pubblici. L’articolo 2, comma 3, reca modifiche di coordinamento con la nuova disposizione in tema di tariffazione. L’articolo 3 reca la disciplina transitoria per gli accordi di esclusiva stipulati dopo l’entrata in vigore della direttiva e prima dell’entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, come previsto nel considerando 32 della direttiva. L’articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.