SCUDO FISCALE L’emersione delle attività detenute all’estero dott. Gianluca Cristofori - dott. Paolo Giovannini Cristofori + Partners s.s.t.p. - Milano Torino Verona Treviso, 27 ottobre 2009 1 Contrasto ai paradisi fiscali Art. 12, D.L. n.78/2009 2 Articolo 12, comma 1, D.L. n.78/2009 “Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l’attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati”. 3 Articolo 12, comma 2, D.L. n.78/2009 Nuova “presunzione di evasione” relativa agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Paesi “black list” “In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.” 4 Articolo 12, comma 2, D.L. n.78/2009 L’articolo 12, comma 2, del D.L. n.78/2009 prevede in sintesi che le attività e gli investimenti detenuti negli Stati a regime fiscale privilegiato - in violazione degli obblighi di compilazione del Modulo RW - si presumono costituiti mediante redditi sottratti a imposizione in Italia. La norma riguarda le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate. La presunzione è relativa; é ammessa quindi la prova contraria. Le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la confisca. 5 Articolo 12, comma 3, D.L. n.78/2009 “Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale”. 6 Articolo 12, comma 3-bis, D.L. n.78/2009 “Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all’estero, l’Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, secondo modalità stabilite d’intesa con il Comando generale della guardia di finanza.” 7 Modifica al regime sanzionatorio L’articolo 13-bis, comma 7 del D.L. 78/2009 ha modificato l’articolo 5, commi 4 e 5, del D.L. n.167/1990 Per chi continuerà a detenere illegalmente attività all’estero e a non monitorare correttamente i trasferimenti che hanno interessato tali investimenti, raddoppia la sanzione per l’omessa compilazione del Modulo RW dedicato al monitoraggio valutario. La sanzione infatti sale ad una misura che varia dal 10 al 50 per cento. 8 Modifica al regime sanzionatorio: esempio (1) Omessa dichiarazione Infedele dichiarazione minima 120,00% 100,00% MASSIMA 240,00% 200,00% Omessa / infedele compilazione RW 10,00% 50,00% Infedele dichiarazione Valore attività detenute in paese paradisiaco Aliquota media IRPeF Maggiore imposta accertata Sanzione ex-art.12 D.L. n.78/2009 min Sanzione per omessa compilazione RW min TOTALE in termini % rispetto all'attività estera non dichiarata (1) + 1/3 per redditi esteri minima MASSIMA 160,00% 320,00% 133,33% 266,67% + confisca 1.000.000,00 43,00% 430.000,00 + interessi 1.146.666,67 MAX 100.000,00 MAX 1.676.666,67 167,67% 9 raddoppio ex-art.12 DL 78/2009 minima MASSIMA 320,00% 640,00% 266,67% 533,33% 2.293.333,33 500.000,00 + confisca 3.223.333,33 322,33% Nuove CFC-rules – radicamento sul territorio dell’attività ed estensione del regime anche ai soggetti non residenti in Paesi “black list” Nuovo articolo 167, del TUIR, modificato dall’articolo 13, D.L. n.78/2009 10 Articolo 13, comma 1, D.L. n.78/2009 “Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le seguenti modifiche: [...]” 11 Articolo 167, comma 1, del TUIR “Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto”. 12 Articolo 167, comma 5, del TUIR “Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;” 13 Articolo 167, comma 5, del TUIR “b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente”. 14 Articolo 167, comma 5-bis, del TUIR Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78 “La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari”. 15 Articolo 167, comma 8-bis, del TUIR Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78 “La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;” 16 Articolo 167, comma 8-bis, del TUIR b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonchè dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. 17 Articolo 167, comma 8-ter, del TUIR Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78 “Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l’amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5”. 18 Articolo 168, comma 1, del TUIR “Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all’articolo 167, con l’esclusione di quanto disposto al comma 8-bis, si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis; […]”. 19 SCUDO FISCALE L’emersione delle attività detenute all’estero Cristofori + Partners s.s.t.p. - Milano Torino Verona 20 Riferimenti normativi Articolo 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n.78 introdotto dalla Legge di conversione 3 agosto 2009, n.102 e modificato con D.L. 3 agosto 2009, n.103 convertito con la Legge di conversione 3 ottobre 2009, n.141 (pubblicata nella G.U. del 3 ottobre 2009, n.230). 21 Ambito soggettivo 22 Ambito soggettivo: art. 13-bis, co.5 del D.L. 78/2009 • • • • persone fisiche (anche imprenditori, artisti e professionisti); enti non commerciali, compresi i trust a questi equiparati; società semplici; associazioni equiparate alle s.s. ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR; Fiscalmente residenti nel territorio dello Stato per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata 23 Ambito soggettivo: art. 13-bis, co.7-bis del D.L. 78/2009 “Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.” 24 Ambito soggettivo: Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1\ “Ciò posto, il comma 7-bis dell’articolo 13-bis del decreto prevede che le operazioni di emersione effettuate dalla CFC producono effetti direttamente in capo ai partecipanti residenti in Italia nei limiti degli importi delle attività rimpatriate o regolarizzate. Tale disposizione va interpretata nel quadro della disciplina generale in esame e, in particolare, nell’ottica del rispetto dei presupposti soggettivi che consentono l’accesso allo scudo fiscale. In tal senso, tenuto conto che l’accesso alle operazioni di emersione presuppone la violazione degli obblighi inerenti al “monitoraggio fiscale”, si deve ritenere che la norma faccia esclusivo riferimento alle imprese estere in cui il soggetto che detiene il controllo o il collegamento rientri tra quelli interessati dalla normativa contenuta nel decreto legge n. 167 del 1990, precedentemente individuati.” 25 Ambito soggettivo: Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 “Come espressamente previsto dallo stesso comma 7-bis, è su tale soggetto che si producono gli effetti dell’emersione effettuata dalla CFC. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la fattispecie considerata dalla norma in esame va pertanto configurata come un’ipotesi di interposizione nella quale - a differenza delle analoghe fattispecie ordinariamente considerate, in cui l’emersione è consentita all’interponente quale effettivo possessore delle attività - l’accesso allo scudo fiscale è previsto in capo al soggetto interposto (CFC), fermo restando la produzione dei relativi effetti in capo all’interponente che ha il reale “dominio” delle attività oggetto di emersione da parte della CFC.” 26 La dichiarazione di emersione delle CFC Aspetti problematici o da chiarire: - Sono ammesse anche le “nuove” CFC white list ? - Il valore “scudato” costituisce costo fiscale sia delle partecipazioni detenute nella CFC, che del patrimonio della CFC stessa, ai fini della successiva eventuale liquidazione ? Oppure si tratta di una nuova ipotesi di interposizione “fittizia” ai fini II.DD. (art.37 co.3 Dpr n.600/1973) e, quindi, la CFC non è destinataria di alcuna obbligazione tributaria in Italia e, pertanto, la relativa liquidazione non rileva (in Italia) in capo ai partecipanti ? 27 La dichiarazione di emersione delle CFC Aspetti problematici o da chiarire: - I redditi prodotti nel 2009 per effetto del patrimonio di pertinenza della CFC si debbono imputare ai soci ? Oppure, trattandosi di interposizione (“fittizia” ?) i redditi vengono eventualmente dichiarati dai partecipanti (eventualmente tassati alla fonte o soggetti a imposizione sostitutiva) ? - Gli utili indivisi della CFC accumulati ante (e post) “scudo” sono distribuibili ai partecipanti senza che concorrano a formare il reddito ? 28 La dichiarazione di emersione delle CFC Aspetti problematici o da chiarire: - Considerandosi la CFC un soggetto “interposto” (fittiziamente ?) e, quindi, privo di obbligazioni tributarie in Italia (essendo le stesse da ricondursi in capo all’interponente, coperto però dagli effetti della dichiarazione di emersione), il perfezionamento dello “scudo-CFC” inibisce gli accertamenti anche ai fini dell’eventuale pregressa “esterovestizione” della società ? - Il rapporto di custodia, amministrazione e deposito acceso presso l’intermediario dev’essere intestato alla CFC “interposta” che presenta la dichiarazione riservata ? E come si tratta il caso della successiva liquidazione ? 29 Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 “Il requisito della residenza nel territorio dello Stato deve sussistere per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta “dichiarazione riservata” (2009).” “Tuttavia, per poter usufruire dell’emersione delle attività detenute all’estero, rimane fermo il presupposto del mancato adempimento delle disposizioni sul monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta nei quali essi erano residenti in Italia.” “Si precisa, inoltre, che è preclusa la possibilità di usufruire delle disposizioni relative all’emersione delle attività detenute all’estero per i soggetti che abbiano osservato le disposizioni sul “monitoraggio fiscale”, ma abbiano violato unicamente gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.” 30 Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 Possono procedere all’emersione anche coloro che, pur non risultando residenti nel territorio dello Stato alla data di presentazione della dichiarazione riservata, acquisiscono successivamente a tale data detto requisito in quanto, per esempio, abbiano inteso stabilire nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta, il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 31 Modalità di detenzione delle attività Le attività rimpatriabili e regolarizzabili sono tutte quelle genericamente riferibili al dichiarante. L’emersione delle attività è ammessa sia nel caso di: possesso diretto possesso indiretto attività intestate a società fiduciarie attività possedute per interposta persona 32 Detenzione tramite interposta persona Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 L’Amministrazione finanziaria ritiene che debba essere considerato un soggetto fittiziamente interposto la società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio. (Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.99/E del 4 dicembre 2001) 33 Detenzione tramite interposta persona Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 L’emersione delle attività è ammessa, non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. 34 Detenzione tramite interposta persona Individuazione di una regola generale: 1) L’articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/73 impone l’attribuzione al contribuente dei redditi di cui appare titolare un altro soggetto, se viene dimostrato che esso è l’effettivo possessore di tali redditi per interposta persona. 35 Detenzione tramite interposta persona 2) Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza n.3979 del 3 aprile 2000 e Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione 34, Sentenza n.157 del 23 ottobre 2000. Nell’ambito applicativo dell’articolo 37 del D.P.R. 600/73 rientra la sola ipotesi di interposizione fittizia e non anche l’interposizione reale. 36 Detenzione tramite interposta persona 3) Lo scudo fiscale risulterebbe applicabile esclusivamente in caso di interposizione fittizia e non anche in presenza di interposizione reale. E’ necessaria la prova di un accordo trilatero tra le parti e, in particolare, del concorso della volontà del soggetto interponente, dell’interposto e del terzo per dare vita a un siffatto rapporto. 37 Presupposti dell’interposizione fittizia Servono inoltre: la prova del passaggio, diretto o indiretto, delle attività dal terzo al soggetto interponente; la sussistenza di elementi probatori tali da potersi qualificare come presunzioni gravi, precise e concordanti. 38 Detenzione tramite interposta persona Il trust Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 “[...] la risoluzione 17 gennaio 2003, n.8/E [...] ha precisato che la condizione necessaria affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi è che il potere del trustee nell’amministrare i beni in possesso del trust, e ad esso affidati dal disponente, sia effettivo. Al contrario, qualora il potere e il controllo sui beni siano riservati al disponente (settlor), il trust dovrà essere considerato come non operante dal punto di vista dell’imposizione diretta”. 39 Detenzione tramite interposta persona Il trust Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 1 “La stessa circolare n. 99/E del 2001, con riferimento alla possibilità di regolarizzare attività detenute all’estero tramite un trust, ha indicato, a titolo di esempio, quali casi di interposizione, il “trust revocabile (per cui il titolare va identificato nel disponente o settlor) ovvero un trust non discrezionale nei casi in cui il titolare può essere identificato nel beneficiario.” 40 Il trust L’articolo 73, comma 2, ultimo periodo, del TUIR distingue i trust in due tipi: trust con beneficiari individuati. I redditi vengono imputati per trasparenza direttamente ai singoli beneficiari, considerati gli effettivi possessori del reddito (cd. trust trasparenti). Di conseguenza, la dichiarazione di emersione deve essere presentata dai singoli beneficiari individuati ognuno in relazione alla propria quota di “partecipazione” al trust. 41 Il trust trust senza beneficiari individuati. I redditi sono imponibili in capo al trust stesso (cd. trust opachi). La dichiarazione di emersione, in questo caso, sarà presentata dal trustee che, come ricordato nella Circolare AdE 48/E/2007, viene indicato come soggetto tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti fiscali del trust. 42 Finestra temporale per l’emersione 43 Articolo 13-bis, comma 6, D.L. 1° luglio 2009, n.78 “L’imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 dicembre 2009.” 44 Finestra temporale Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 4 Il comma 6 dell’articolo 13-bis del decreto stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009. È necessario che entro il termine ultimo del 15 dicembre 2009 i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo l’incarico all’intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall’estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento dell’imposta straordinaria e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata. 45 Finestra temporale: Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 4 “Tenuto conto delle concrete difficoltà che possono essere riscontrate nel rimpatrio o nella regolarizzazione di determinate attività finanziarie che comportano la previa effettuazione di complessi adempimenti da parte del contribuente o degli intermediari, si fa presente che qualora alla data del 15 dicembre 2009 le operazioni di emersione non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a condizione che le medesime operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma. In ogni caso l’imposta straordinaria deve essere corrisposta entro e non oltre il 15 dicembre 2009.” 46 Ambito oggettivo della emersione 47 Articolo 13-bis, comma 1, lettera a) del D.L. 1° luglio 2009, n.78 I soggetti in precedenza elencati devono aver esportato o detenuto attività finanziarie e patrimoniali all’estero in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n.167). 48 Ambito oggettivo Somme di denaro; Altre attività finanziarie azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quote di società non rappresentate da titoli titoli obbligazionari certificati di massa quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato 49 Ambito oggettivo Immobili e fabbricati Quote di diritti reali su immobili Multiproprietà di immobili Oggetti preziosi (es. gioielli, opere d’arte e yacht) Suscettibili di produrre reddito 50 Regolarizzazione 51 La regolarizzazione Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 6 È ammessa solo per le attività detenute in Paesi dell’Unione Europea, nonché nei Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa e nei Paesi dell’OCSE che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie. 52 La regolarizzazione Paesi dell’Unione Europea Paesi aderenti allo SEE (con “effettivo” scambio di informazioni in via amministrativa) Paesi dell’OCSE (con “effettivo” scambio di informazioni bancarie) 53 Tutti Norvegia e Islanda Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia Ambito oggettivo: Circolare Agenzia delle Entrate, n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 6 Somme di denaro Altre attività finanziarie: azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quote di società non rappresentate da titoli titoli obbligazionari certificati di massa quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo del risparmio polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato 54 Ambito oggettivo: Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 6 Immobili e fabbricati situati all’estero Altri investimenti e attività che non abbiano natura finanziaria Suscettibili di produrre reddito 55 Ambito oggettivo: Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 6 … detenuti in paesi aderenti all’Unione Europea, nonché in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), che consentono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa e nei Paesi extra-UE qualora sia rispettata la condizione dell’effettivo scambio di informazioni … detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale. in ordine alla verifica della possibilità di procedere con la regolarizzazione e, quindi, dell’individuazione del Paese in cui le attività sono ubicate, si deve avere riguardo alla data del 5 agosto 2009. 56 Adempimenti a carico degli intermediari Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 6 “[...] gli intermediari sono tenuti, come per il rimpatrio, all’effettuazione delle rilevazioni previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990, ma devono anche effettuare le comunicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non previste, invece, per le operazioni di rimpatrio.” 57 Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 9 L’intermediario che riceve la dichiarazione riservata non ha l’obbligo di: verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per accedere alle operazioni di emersione delle attività detenute all’estero (per esempio, la residenza in Italia e la detenzione all’estero delle attività alle date prestabilite); né di verificare i criteri utilizzati dal soggetto interessato per valorizzare le medesime attività nella dichiarazione stessa. 58 Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 9 E’ tuttavia necessario che l’intermediario presti attenzione alla documentazione allegata alla dichiarazione riservata e proveniente dagli intermediari esteri. In particolare è necessario che sia verificato che le attività finanziarie certificate dall’intermediario non residente risultino dalla stessa documentazione riconducibili al soggetto che presenta la dichiarazione riservata, ovvero al diverso soggetto per il tramite del quale il contribuente detiene le attività all’estero (interposta persona). 59 Adempimenti per la regolarizzazione Per investimenti e attività di natura diversa da quelle finanziaria (per esempio, immobili e fabbricati) si ritiene necessario rendere attendibile il valore delle predette attività con la predisposizione di una perizia di stima che deve essere conservata a cura del contribuente, ma non obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata. 60 Adempimenti per la regolarizzazione: Il soggetto interessato deve presentare: La dichiarazione riservata di contenuto sintetico (in quattro copie), che, oltre alle informazioni e indicazioni da fornirsi in caso di rimpatrio, riporti: i dati identificativi dell’intermediario estero presso il quale le attività finanziarie sono detenute o custodite; 61 Adempimenti per la regolarizzazione: lo Stato estero di detenzione delle attività non aventi natura finanziaria (beni immobili, preziosi, opere d’arte, quote di diritti reali, ecc.); 62 Adempimenti per la regolarizzazione: Per le sole attività di natura finanziaria il contribuente deve allegare alla dichiarazione riservata una certificazione o altra documentazione analoga (per esempio, estratti conto bancari) rilasciata dall’intermediario estero presso il quale le attività stesse sono depositate o custodite, avente data “ragionevolmente” ravvicinata a quella di presentazione della dichiarazione riservata. 63 Rimpatrio 64 Ambito oggettivo “Regolarizzazione” non ammessa (quindi è necessario procedere con il “rimpatrio”) per il denaro e le attività di natura finanziaria se detenuti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, ovvero in Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che non consentono lo scambio di informazioni. Alla luce dell’articolo 56 del Trattato CEE in ordine al divieto di restrizione ai movimenti di capitale tra Stati membri e paesi terzi, si deve ritenere possibile la regolarizzazione delle attività detenute anche nei paesi extra-UE qualora sia rispettata la condizione che vi sia un effettivo scambio di informazioni. (Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009). 65 Il rimpatrio Paesi dell’Unione Europea (facoltà) Tutti Paesi aderenti allo SEE (obbligo) Liechtenstein Paesi aderenti allo SEE (facoltà) Norvegia e Islanda Paesi extra UE (facoltà) Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia Paesi extra UE (obbligo) Per esempio: Svizzera, Montecarlo e San Marino 66 Il rimpatrio: ambito oggettivo Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 2 “Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali: azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria, finanziamenti a soggetti esteri – indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente – metalli preziosi allo stato grezzo o monetato.” 67 Il rimpatrio: ambito oggettivo Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 5 “L’articolo 13-bis del decreto prevede, in linea generale, l’emersione tramite il rimpatrio e/o la regolarizzazione sia delle attività finanziarie che di quelle patrimoniali. Considerate le modalità attuative del rimpatrio dettagliatamente di seguito illustrate, si ritiene che quest’ultimo possa essere in concreto effettuato per il denaro e le altre attività detenute in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.” 68 Ambito oggettivo e modalità di rimpatrio - Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E/2009, paragrafo 5 “Alla luce delle precisazioni fornite, si ritiene che il rimpatrio sia realizzabile anche per quelle attività patrimoniali che, per loro natura, sono idonee a formare oggetto di un rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con gli intermediari abilitati.” “Ai fini che qui interessano, potrebbe invece presentare i requisiti sopra richiesti il contratto di amministrazione di beni per conto terzi stipulato con società fiduciarie residenti, riconducibile allo schema del mandato fiduciario. In tal caso, il bene deve essere consegnato dal soggetto interessato alla fiduciaria per essere immesso in un deposito appositamente acceso a nome della fiduciaria stessa, anche senza dover procedere al materiale afflusso dei beni nel territorio dello Stato.” 69 Il rimpatrio: ambito oggettivo - Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 5 “Si fa presente che le attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui alla predetta data erano detenuti titoli che sono stati successivamente ceduti, l’attività rimpatriata consiste nel relativo controvalore monetario, ovvero nelle altre attività finanziarie acquistate con il precedente disinvestimento.” 70 Ambito oggettivo e modalità di rimpatrio - Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E/2009, paragrafo 5 “Con riferimento alle attività patrimoniali, in alternativa alle modalità di rimpatrio sopra evidenziate (trasporto al seguito, rimpatrio anche giuridico tramite società fiduciaria), è altresì consentita un’ulteriore modalità di rimpatrio giuridico consistente nel conferimento delle attività stesse in una società costituita nello stesso Paese in cui le attività conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente rimpatrio delle partecipazioni. In tal caso, tuttavia, è necessario che il soggetto che effettua l’operazione di rimpatrio sia il proprietario delle attività conferite e che la società conferitaria non risulti intestataria di altri beni.” CONDIZIONI NECESSARIE 71 Ambito oggettivo e modalità di rimpatrio - Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E/2009, paragrafo 5 “Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione agli immobili detenuti al 31 dicembre 2008, a condizione che la società conferitaria sia costituita nel medesimo Paese in cui si trova l’immobile. Quest’ultima condizione è finalizzata a non consentire la regolarizzazione di attività per le quali sarebbe possibile esclusivamente il rimpatrio.” 72 Modalità di rimpatrio Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 5 a) Avvalendosi direttamente dell’operato di intermediari individuati dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del D.L. n.350 del 2001. b) Trasportando al seguito il contante e le altre attività finanziarie che si intendono far emergere. In questo caso si applica l’ordinaria disciplina in materia di monitoraggio (articolo 3 e seguenti del D.lgs. 19 novembre 2008, n.195). 73 Modalità di rimpatrio Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 5 a) Rimpatrio tramite intermediari abilitati Gli intermediari devono garantire la massima riservatezza in ordine al soggetto che ha operato l’emersione, nonché ai dati e alle informazioni relative alle attività rimpatriate forniti tramite la dichiarazione riservata. 74 Adempimenti a carico degli intermediari Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 9 raccogliere le dichiarazioni riservate presentate dalla clientela e controfirmare le medesime, rilasciandone copia agli interessati; assumere formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività finanziarie rimpatriate e depositate dal contribuente ovvero esistenti all’estero; 75 Adempimenti a carico degli intermediari versare l’imposta straordinaria dovuta in relazione alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese del pagamento dell’imposta da parte del contribuente come sopra specificato, secondo le disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241, senza effettuare la compensazione di cui all’articolo 17 del medesimo decreto; indicare nella dichiarazione annuale del sostituto d’imposta (modello 770) l’ammontare complessivo dei valori rimpatriati e regolarizzati e quello delle somme versate; 76 Adempimenti a carico degli intermediari effettuare le rilevazioni, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, degli importi rimpatriati e regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. n. 167 del 1990. Inoltre, limitatamente alle operazioni di regolarizzazione, gli intermediari devono comunicare i dati e le notizie relativi alle operazioni stesse ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del predetto D.L.. Quest’ultimo obbligo non vale per le operazioni di rimpatrio al fine di garantire il regime di riservatezza assoluta previsto dall’articolo 14 del D.L. n. 350 del 2001; 77 Adempimenti a carico degli intermediari rispettare gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio. In particolare, gli intermediari abilitati, nonché gli altri soggetti indicati nel citato decreto legislativo, sono tenuti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al comma 4 dell’articolo 13bis del decreto. Al riguardo si fa presente che le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la predetta segnalazione, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dall’articolo 41 del medesimo decreto legislativo n.231 del 2007. 78 Modalità di rimpatrio Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 5 b) Rimpatrio mediante trasporto al seguito Fermo restando quanto detto al punto a), nel caso di trasporto al seguito l’anonimato viene meno in quanto il contribuente è tenuto a presentare una dichiarazione di trasferimento all’Agenzia delle Dogane, la quale conserva dette informazioni e dati (relativi alla persona fisica e al mezzo di trasporto utilizzato) e le comunica all’Unità di informazione finanziaria (Uif). 79 Perfezionamento rimpatrio Articolo 13-bis, comma 3 del D.L. 78/2009 “Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell’imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nè comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo.” 80 Esecuzione del rimpatrio Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 5 “Si precisa inoltre che il rimpatrio si considera eseguito nel momento in cui l’intermediario abilitato assume formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione il denaro e le predette attività finanziarie detenute all’estero, anche senza procedere al materiale trasferimento delle stesse nel territorio dello Stato.” Rimpatrio giuridico 81 Adempimenti per il rimpatrio Istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata delle attività emerse Il soggetto interessato deve presentare all’intermediario un’apposita dichiarazione riservata del denaro e delle attività finanziarie detenute all’estero al 31 dicembre 2008 di contenuto sintetico (quattro copie) nella quale: 82 Adempimenti per il rimpatrio attesta l’ammontare delle attività finanziarie detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008 oggetto di emersione; conferisce all’intermediario l’incarico di ricevere in deposito dette attività tramite la dichiarazione riservata. 83 Imposta straordinaria 84 Determinazione dell’imposta straordinaria Articolo 13-bis, comma 2 del D.L. 78/2009 “L’imposta si applica come segue: a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite; b) con un’aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.” 85 L’imposta straordinaria Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 7 [...] “l’imposta è pari al 5 per cento delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata. Si tratta di una presunzione assoluta che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all’estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito.” “Supponendo, ad esempio, che sia effettuato il rimpatrio di una somma pari a € 1.000.000 il cui rendimento lordo presunto è pari a € 20.000 per ciascun anno (per un totale di € 100.000 nei cinque anni precedenti), ne consegue che l’imposta straordinaria dovuta è pari a € 50.000.” 86 L’imposta straordinaria Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 7 “Non è consentito lo scomputo di eventuali perdite, né il riconoscimento di ritenute o crediti, anche per imposte eventualmente subite all’estero. Tale imposta, inoltre, non costituisce per il contribuente un importo deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.” 87 Redditi relativi alle attività emerse 88 Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 11 La quantificazione dei redditi conseguiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata può essere di tipo “analitico” o “presuntivo”. 89 Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate: analitico “[...] il contribuente che si avvale dell’operazione di rimpatrio delle attività finanziarie può comunicare all’intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attività percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di presentazione della predetta dichiarazione”. 90 Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate: analitico “In tal modo, l’intermediario sui redditi comunicati dal contribuente applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero già in deposito presso lo stesso ovvero qualora fosse intervenuto nella loro riscossione e ne effettua il versamento secondo le ordinarie modalità previste per le imposte sui redditi, assumendo come data di riferimento ai fini dell’individuazione dei termini di versamento la data in cui si è perfezionata l’operazione di rimpatrio.” 91 Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate: analitico “A tal fine, l’imposta è prelevata dall’intermediario, anche ricevendo apposita provvista da parte del contribuente. Il contribuente che si avvale di tale possibilità non è tenuto ad indicare i predetti redditi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui gli stessi sono percepiti, sempreché l’imposta applicata dall’intermediario sia a titolo definitivo.” 92 Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate: presuntivo “In alternativa al criterio analitico di determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti nel periodo considerato, può essere utilizzato il criterio presuntivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990. Quest’ultima disposizione prevede che, per le somme di denaro e le altre attività finanziarie trasferite o costituite all’estero, si presume un reddito pari al tasso ufficiale medio di sconto (ora denominato “tasso di riferimento”) vigente nel periodo d’imposta. [...] Sui redditi, così determinati, l’intermediario applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 27%.” 93 Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate: la tassazione Periodo dal 01/01/2009 21/01/2009 11/03/2009 08/04/2009 13/05/2009 al 20/01/2009 10/03/2009 07/04/2009 12/05/2009 09/10/2009 T.U.R. 2,500% 2,000% 1,500% 1,250% 1,000% TOTALE n. giorni 20 49 28 35 150 282 T.U.R. medio del periodo 1,361% (A) da applicare sul valore delle attività effettivamente rimpatriate Aliquota tassazione (A x 27%) 94 0,367% Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 12 Il contribuente deve assumere, quale costo fiscalmente rilevante ai fini della determinazione dei successivi redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, il costo di acquisto, come risultante dalla relativa documentazione. Soltanto in mancanza della documentazione può essere assunto alternativamente: il valore fornito all’intermediario mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n.461/1997. Tale valore non può eccedere il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR; l’importo dichiarato nella dichiarazione riservata. 95 Garanzie ed effetti dell’emersione 96 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo 10 “L’effettivo pagamento dell’imposta straordinaria produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001 e rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17 del medesimo decreto.” 97 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “In linea generale, è prevista l’inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse. In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibita l’attività di accertamento tributario e contributivo relativa ai periodi d’imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008”. 98 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. A tal fine si precisa che la preclusione opera automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre gli imponibili accertati alle somme o alle attività costituite all’estero oggetto di rimpatrio.” 99 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “Si evidenzia che l’effetto preclusivo dell’accertamento, tenuto conto delle finalità generali del provvedimento, può altresì essere opposto anche nei confronti di accertamenti di tipo “sintetico”, come nell’ipotesi di contestazione di un maggior reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attività oggetto di emersione.” 100 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “Al riguardo si precisa che il contribuente che intende opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.” 101 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “La speciale “copertura” assicurata dalle operazioni di emersione opera – fino a concorrenza degli importi esposti nella dichiarazione riservata - sui maggiori imponibili accertati, rappresentati dalle somme o dalle attività rimpatriate o regolarizzate.” 102 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 13-bis del decreto (che richiama gli articoli 14 e 15 del decreto legge n. 350 del 2001), le operazioni di emersione non producono gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti del contribuente ovvero siano stati emanati nei confronti del medesimo avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi i predetti inviti, questionari e richieste. Al riguardo, affinché vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione, gli atti menzionati devono essere stati portati formalmente a conoscenza del contribuente. Per formale conoscenza si intende la notifica degli stessi.” 103 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “[...] relativamente alla disponibilità delle attività dichiarate, il pagamento dell’imposta straordinaria produce anche l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, comprese quelle speciali contenute nell’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, nonché nell’articolo 9 del decreto legislativo n. 195 del 2008.” 104 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “Come già accennato, gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all’Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse. I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate dal contribuente non soltanto non sono comunicati all’Amministrazione al momento dell’operazione, ma non sono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento.” 105 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione “[...] I contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione riservata sono esonerati dall’obbligo di indicare le medesime attività nella dichiarazione dei redditi (Modulo RW) relativa al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.” 106 Copertura penale 107 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione Cfr. Articolo 13-bis, comma 4 del D.L. 1° luglio 2009, n.78. “L’effettivo pagamento dell’imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”. 108 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione Non punibilità dei delitti di: dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante utilizzo di fatture false per qualunque importo (articolo 2, D.Lgs. n.74 del 2000); dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante utilizzo di fatture indicanti un importo superiore a quello reale (articolo 2, D.Lgs. n.74 del 2000); 109 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o Iva) mediante altri artifizi indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi […] (articolo 3, D.Lgs. n.74 del 2000); dichiarazione infedele (imposte dirette o Iva) mediante l’indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi […] (articolo 4, D.Lgs. n.74 del 2000); 110 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione omessa presentazione di dichiarazione (imposte dirette o Iva) quando l’imposta evasa supera 77.468.53 euro, con riferimento a ciascuna imposta (articolo 5, D.Lgs. n.74 del 2000); occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, ovvero di consentire l’evasione a terzi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari (articolo 10, D.Lgs. n.74 del 2000); 111 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità di registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione distruzione e occultamento di atti vari; falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla realizzazione o all’occultamento di reati tributari (articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis, 492, del Codice penale). 112 Le garanzie/effetti del rimpatrio e della regolarizzazione false comunicazioni in bilancio, nelle varie forme, quando siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari “scudati” ovvero per conseguirne il profitto e sia riferito alla medesima pendenza o situazione tributaria (articoli 2621 e 2622 del Codice civile). 113 Prassi richiamata 114 Rinvio a prassi precedente Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo n.14. Circolare n.85/E del 1° ottobre 2001; Circolare n.99/E del 4 dicembre 2001; Circolare n.101/E del 5 dicembre 2001; Circolare n.9/E del 30 gennaio 2002; Risoluzione n.57/E del 27 febbraio 2002; Circolare n.24/E del 13 marzo 2002; 115 Rinvio a prassi precedente Circolare Agenzia delle Entrate n.43/E del 10 ottobre 2009, paragrafo n.14. Risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002; Circolare n. 37/E del 3 maggio 2002; Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002; Circolare n. 13/E del 24 febbraio 2003; Circolare n. 25/E del 30 aprile 2003; Circolare n. 50/E del 25 settembre 2003. 116 Obblighi degli intermediari 117 Obbligo degli intermediari Rimpatrio di attività finanziarie mediante intermediario Obblighi di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n.167) SI Rilevamento evidenze (Articolo 1, commi 1 e Gli intermediari mantengono evidenza delle 2) generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto che rimpatria, nonché la data, la causale, l’importo del trasferimento Invio delle evidenze all’amministrazione NO (Articolo 1, comma 3) 118 Obbligo degli intermediari Obblighi ai fini dell’antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n.231) SI Identificazione del Gli intermediari devono richiedere le soggetto che generalità complete del soggetto che rimpatria rimpatria (Articolo 15, comma 1, lettera b)) 119 Obbligo degli intermediari Obblighi ai fini dell’antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n.231) SI Registrazione (Articolo 36) Gli intermediari registrano: la data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, nonché le complete generalità e il codice fiscale, il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, le complete generalità e il codice fiscale dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita 120 Obbligo degli intermediari Obblighi ai fini dell’antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n.231) NO Segnalazione all’UIF delle operazioni (Articolo 41) Solo in caso di operazioni ritenute “sospette”, ovvero riconducibili ai delitti di riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale) o di impiego di denaro di provenienza illecita (articolo 648-ter del Codice penale), in base alle caratteristiche, all’entità, alla natura, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita. 121 Obbligo degli intermediari Rimpatrio di attività finanziarie mediante trasporto al seguito Obblighi di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n.167) Rilevamento evidenze SI (Articolo 1, commi 1 e Si veda il successivo punto “Presentazione 2) della dichiarazione di trasferimento” Invio delle evidenze SI all’amministrazione (Articolo 1, comma 3) Si veda il successivo punto “comunicazione dei dati all’Amministrazione” 122 Obbligo degli intermediari Obblighi di monitoraggio fiscale (D.Lgs. 19 novembre 2008, n.195) Presentazione della dichiarazione di trasferimento (Articolo 3) Il soggetto che rimpatria denaro contante per importi superiori a 10.000 euro deve presentare all’Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione. 123 Obbligo degli intermediari Obblighi ai fini dell’antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n.231) Identificazione del soggetto che rimpatria (Articolo 15, comma 1, lett.b)) Registrazione (Articolo 36) SI Gli intermediari devono richiedere le generalità complete del soggetto che rimpatria SI Gli intermediari registrano: data e causale dell'operazione, importo dei singoli mezzi di pagamento, generalità, C.F. e documento di identificazione di chi effettua l'operazione, generalità e C.F. del soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita 124 Obbligo degli intermediari Obblighi ai fini dell’antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n.231) NO Solo in caso di operazioni ritenute “sospette”, ovvero riconducibili ai delitti di Segnalazione all’UIF riciclaggio (articolo 648-bis del Codice delle operazioni penale) o di impiego di denaro di provenienza (Articolo 41) illecita (articolo 648-ter del Codice penale), in base alle caratteristiche, all’entità, alla natura, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita 125 Obbligo degli intermediari Regolarizzazione di attività finanziarie Obblighi di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n.167) Gli intermediari mantengono evidenza delle Rilevamento evidenze generalità o la denominazione o la ragione (Articolo 1, commi 1 e sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto che rimpatria, nonché la data, la 2) causale, l’importo del trasferimento Invio delle evidenze all’amministrazione (Articolo 1, comma 3) SI 126 Obbligo degli intermediari Obblighi ai fini dell’antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n.231) Identificazione del soggetto che rimpatria (Articolo 15, comma 1, lett.b)) Registrazione (Articolo 36) SI Gli intermediari devono richiedere le generalità complete del soggetto che rimpatria SI Gli intermediari registrano: data e causale dell'operazione, importo dei singoli mezzi di pagamento, generalità, C.F. e documento di identificazione di chi effettua l'operazione, generalità e C.F. del soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita 127 Obbligo degli intermediari Obblighi ai fini dell’antiriciclaggio (Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n.231) NO Solo in caso di operazioni ritenute “sospette”, ovvero riconducibili ai delitti di Segnalazione all’UIF riciclaggio (articolo 648-bis del Codice delle operazioni penale) o di impiego di denaro di provenienza (Articolo 41) illecita (articolo 648-ter del Codice penale), in base alle caratteristiche, all’entità, alla natura, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita 128 Ministero dell’Economia e delle Finanze Circolare sull’operatività connessa con lo "scudo fiscale" di cui all’art. 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009 n. 78, ai fini antiriciclaggio 129 Obbligo degli intermediari “I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengano nel perfezionamento delle procedure/operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione: devono provvedere all’adeguata verifica della clientela, con modalità ordinarie o rafforzate commisurate alla specifica situazione di rischio, nonché alla registrazione dei dati; sono tenuti all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette nei casi in cui sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-bis.” 130 Obbligo degli intermediari “In tale ultima ipotesi, le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto, rimanendo ferma la necessità di verificare la sussistenza, in concreto, degli elementi di sospetto che l’articolo 41 del decreto legislativo n. 231/2007 pone alla base dell'obbligo di segnalazione. Pertanto, nella valutazione delle operazioni finalizzate all'emersione, si dovrà tenere conto del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza di fatto conosciuta o disponibile nell'ambito dell'adeguata verifica svolta, attribuendo un ruolo centrale alle informazioni riguardanti l’origine dei fondi, soprattutto se le operazioni di rimpatrio sono effettuate in contanti, nonché alla valutazione della congruità tra il valore dell’operazione di rimpatrio o di regolarizzazione ed il profilo del cliente. 131 Obbligo degli intermediari Quanto alla presunzione di illecito fiscale concernente gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non dichiarate, di cui all'art. 12 dello stesso decreto legge n. 78/2009, si rileva che tale presunzione, operando ai soli fini fiscali e fino a prova contraria, non può costituire prova assoluta circa la sussistenza di un reato presupposto di riciclaggio ovvero di una delle condotte contemplate dall'art. 2 del citato decreto n.231/2007 e, pertanto, non determina, di per sé, l'automatica applicabilità dell' obbligo di segnalazione di operazioni sospette.” 132