28 LUGLIO 2010
ANCE Verona
incontro informativo
su
APPALTO DI MANODOPERA
e
LAVORATORI AUTONOMI E
SOCIETA’ DI FATTO
AVV. LUIGI MEDURI
Parte prima: appalto illecito di
manodopera.
Parte seconda: lavoratori
autonomi e società di fatto.
Parte terza: il sistema
sanzionatorio.
Parte quarta: la responsabilità
solidale
avv. Luigi Meduri
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PARTE PRIMA
LE QUESTIONI PRINCIPALI SU
APPALTO DI MANODOPERA
Quando l’impiego di manodopera negli appalti di
opere viene considerato lecito?
E quali sono le sanzioni nel caso in cui sia stato
ritenuto illecito?
avv. Luigi Meduri
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MINISTERO DEL LAVORO
INTERPELLO 22 OTTOBRE
2009 N. 76
Confindustria chiede al Ministero del Lavoro se
sia possibile che un’impresa affidi in
subappalto l’esecuzione di una fase specifica di
un’attività appartenente al proprio ciclo
produttivo, mettendone a disposizione (in
comodato noleggio uso) dei lavoratori
dipendenti dell’impresa subappaltatrice le
dotazioni anche individuali, esistenti in cantiere.
avv. Luigi Meduri
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LA RISPOSTA DEL MINISTERO
Oggi, dopo l’abrogazione della legge n. 1369/60
(intermediazione manodopera) non si presume
più automaticamente che l’appalto è illecito solo
per il fatto che all’appaltatore/subappaltatore
vengono messe a disposizione le attrezzature
necessarie per l’esecuzione dell’opera.
avv. Luigi Meduri
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CONTINUA…
Tuttavia
l’appalto
continua
ad
essere
considerato illecito quando il
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO
dell’appaltatore è assolutamente marginale o
insignificante rispetto all’apporto dell’appaltante.
avv. Luigi Meduri
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CONTINUA…
Quindi, per eliminare ogni dubbio sull’appalto
illecito di manodopera, è necessario che
l’impresa incaricata disponga di una struttura
imprenditoriale adeguata rispetto al lavoro da
svolgere.
In sostanza l’imprenditore/subappaltatore non
può stare al di sotto di una certa soglia, definita
SOGLIA MINIMA DI IMPRENDITORIALITA’.
avv. Luigi Meduri
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APPALTO “GENUINO”
L’appalto è genuino, e quindi è considerato
lecito,
quando
l’appaltatore/subappaltatore
opera con rischio d’impresa e con la reale
capacità di organizzare la produzione e di
accollarsi i relativi costi.
avv. Luigi Meduri
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CONTINUA APPALTO “GENUINO”
Quindi, se materiali, macchinari e attrezzature
sono di proprietà dell’appaltante, il loro utilizzo
(secondo il Ministero) dovrà essere regolato
economicamente.
avv. Luigi Meduri
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INDICAZIONI DEL MINISTERO
1.
Deve essere regolata economicamente
concessione in uso dei mezzi di lavoro.
(allegato contratto di noleggio)
avv. Luigi Meduri
la
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CONTINUA INDICAZIONI DEL
MINISTERO
2.
Il costo della somministrazione di energia
elettrica, gas, forza motrice ecc… va imputato
in via forfettaria a carico delle imprese
subappaltatrici.
avv. Luigi Meduri
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CONTINUA INDICAZIONI DEL
MINISTERO
3.
L’organizzazione degli elementi indispensabili
per
l’esecuzione
dell’opera
(personale,
macchinari e attrezzature) deve essere
effettuata
in
autonomia
dall’appaltatore/subappaltatore e con gestione a
proprio rischio.
avv. Luigi Meduri
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IL POTERE DIRETTIVO
In particolare, è fondamentale che il datore di
lavoro dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice
diriga effettivamente i suoi dipendenti, dando
loro personalmente, o tramite il proprio capo
cantiere, le istruzioni sulle modalità operative,
sulla sicurezza del lavoro, sulla disciplina di
cantiere.
avv. Luigi Meduri
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ALTRI STANDARDS DA RISPETTARE
•
•
•
•
Occorre evitare assolutamente commistioni e
sovrapposizioni fra appaltante e appaltatore.
E’ necessario:
il coordinamento tra le imprese interessate;
attenzione alle interferenze (DUVRI);
rispetto degli standard di sicurezza;
separazione “logistica” tra le due imprese (due
baracche di cantiere?).
avv. Luigi Meduri
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SOGLIA MINIMA DI
IMPRENDITORIALITA’
Al di fuori della predetta soglia minima, l’appalto
può essere considerato come intermediazione
illecita di manodopera che si verifica tutte le
volte in cui il datore di lavoro appaltatore o
subappaltatore:
avv. Luigi Meduri
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1. mette a disposizione la sola attività lavorativa
dei suoi dipendenti;
2. si limita ad occuparsi degli aspetti contributivi e
retributivi senza un reale potere direttivo ed una
effettiva organizzazione del lavoro.
avv. Luigi Meduri
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DIRETTIVA ISPEZIONI
18 SETTEMBRE 2008
La direttiva indica come obiettivo assoluto
nell’attività
ispettiva
il
contrasto
alla
interposizione illecita di manodopera.
In sostanza gli ispettori, per valutare se
un’impresa è “genuina” debbono verificare i
requisiti previsti dall’art. 29 della Legge Biagi (D.
Lgs. 276/03).
avv. Luigi Meduri
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CRITERI DI “GENUINITA’ ”
E’
“genuina”
l’impresa
organizzata
dall’appaltatore con i mezzi necessari a
soddisfare le esigenze dell’appalto.
Organizzazione che può risultare dall’esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti
dei lavoratori nonché dall’assunzione del rischio
di impresa.
avv. Luigi Meduri
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APPALTI LABOUR INTENSIVE
Sono così definiti gli appalti dove è prevalente
l’attività lavorativa.
In questo caso l’utilizzo di strumenti di proprietà
del committente non è elemento decisivo per
affermare che sussiste intermediazione di
manodopera.
avv. Luigi Meduri
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TRIBUNALE MILANO 05/02/2007
Perché possa configurarsi un appalto “genuino”,
con assunzione del rischio di impresa, nel caso
di appalto labour intensive l’organizzazione dei
mezzi da parte dell’appaltatore può concretarsi
nel solo esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori.
avv. Luigi Meduri
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RICAPITOLANDO
L’utilizzo da parte dei dipendenti del
subappaltatore di strumenti di proprietà
dell’appaltatore costituisce appalto illecito di
manodopera quando il subappaltatore non ha né
rischi di impresa, né responsabilità per l’utilizzo
delle attrezzature.
avv. Luigi Meduri
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PARTE SECONDA.
QUESTIONI PRINCIPALI SU
LAVORATORI AUTONOMI E SOCIETA’ DI
FATTO
Quando i lavoratori possono essere qualificati
autonomi?
Quando l’esecuzione di un identico lavoro da
parte di un gruppo di lavoratori “autonomi” fa
cadere il requisito di autonomia?
avv. Luigi Meduri
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Definizione di “lavoratore”
ai sensi del testo unico sulla
sicurezza nel lavoro (T.U.S.L.)
Persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un'arte o una
professione […] Al lavoratore così definito e'
equiparato il socio lavoratore di cooperativa
o di società, anche di fatto, che presta la
sua attività per conto delle società e dell'ente
stesso […]
Definizione di “lavoratore
autonomo” ai sensi dell’art. 2222
codice civile richiamato dal T.U.S.L.
Colui il quale si obbliga a compiere, dietro
pagamento, un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente
avv. Luigi Meduri
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DELIBERA DELLA REGIONE
VENETO
In data 29 gennaio 2010 la Direzione
Prevenzione della Regione Veneto ha inoltrato
agli SPISAL della regione un parere su
lavoratori autonomi e imprese di fatto
nell’ambito dei cantieri edili.
avv. Luigi Meduri
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E’ STATO STABILITO IL
SEGUENTE PRINCIPIO
Quando il lavoratore autonomo dirige di
fatto altri lavoratori autonomi, che quindi
non sono suoi dipendenti, per l’esecuzione
di un lavoro comune all’interno del
cantiere, si configura una società di fatto,
dove chi dirige gli altri lavoratori
“autonomi” diventa il loro datore di lavoro.
avv. Luigi Meduri
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CONSEGUENZE
• Chi lavora insieme ad altri lavoratori
autonomi svolgendo la stessa attività e
coordinandoli, poiché dà vita ad una società
di fatto nella quale si comporta come
Datore di Lavoro, è obbligato a seguire le
prescrizioni in materia di sicurezza dettate
non per i lavoratori autonomi ma per i
Datori di Lavoro.
avv. Luigi Meduri
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Perciò dovrà ad esempio:
• redigere il POS per l’impresa di fatto;
• fornire ai suoi collaboratori (soci di fatto) i
necessari DPI;
• adempiere agli obblighi di formazione,
informazione e addestramento;
• vigilare affinché i suoi collaboratori (soci di fatto)
osservino le disposizioni normative in materia di
sicurezza e le istruzioni da lui impartite ai fini
della protezione collettiva ed individuale
avv. Luigi Meduri
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EVENTUALI CONTROLLI
Gli Organi di Vigilanza (es: Spisal), quindi, per
individuare il soggetto con le responsabilità di
Datore di Lavoro, dovranno individuare chi tra i
soci di fatto svolge funzioni di coordinamento o
di organizzazione dell’attività lavorativa.
avv. Luigi Meduri
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SANZIONI
Le sanzioni possono colpire:
1. i lavoratori autonomi e/o il loro
“coordinatore” o referente (che dallo
SPISAL verrà considerato come Datore
di lavoro;
2. ma soprattutto l’impresa affidataria che si
è avvalsa di una società di fatto senza il
POS.
avv. Luigi Meduri
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SOSPENSIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’allegato 1 del Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro, la mancata elaborazione
del POS rappresenta una grave violazione che
può condurre al provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale.
avv. Luigi Meduri
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PARTE TERZA
IL SISTEMA SANZIONATORIO
PREVISTO NEL CASO DI
UTILIZZO DI MANODOPERA
IRREGOLARE.
avv. Luigi Meduri
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LA COSIDDETTA MAXI-SANZIONE
Ai sensi dell’art. 3 D.L. 12/02
“... l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria è altresì
punito con la sanzione amministrativa da euro
1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili
connesse all'omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non può essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione
lavorativa accertata”
Quindi, nel caso, a seguito di un'ispezione, venga
accertata la presenza di lavoratori “in nero”, le
conseguenze possono essere:
1. da parte della Direzione Provinciale del Lavoro,
applicazione della sanzione, in misura compresa
fra 1.500 e 12.000 euro (solitamente la sanzione
viene applicata nella misura di 3.000 euro) per
ciascun lavoratore, oltre a 50 euro per ogni
giornata di lavoro di ogni lavoratore
2. l'INPS richiede il pagamento dei contributi
evasi, con l'applicazione delle c.d. sanzioni civili,
nella misura del 30% annuo (fino ad un massimo
del 60%), con un importo minimo di € 3.000
(anche nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse
durato solo un giorno);
3.anche l'INAIL richiede il pagamento dei premi
evasi, applicando le sanzioni civili, sempre con
l'importo minimo di ulteriori € 3.000.
avv. Luigi Meduri
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4. anche la Guardia di Finanza potrebbe fare
delle contestazioni, inerenti le violazioni
commesse dal datore di lavoro, nella sua
qualità di sostituto d'imposta.
L'ente che effettua l'accertamento (ovvero
l'ispezione) trasmette il verbale agli altri enti
interessati.
Ad esempio, se l'accertamento viene effettuato
dall'Ispettorato del Lavoro, e vengono ravvisate
violazioni in materia contributiva, il verbale viene
trasmesso all'INPS e all'INAIL.
La normativa sulla maxi-sanzione dovrebbe
essere in parte modificata dal c.d. “Collegato
Lavoro”, in fase di approvazione in Parlamento;
l'impianto della norma dovrebbe, in ogni caso,
rimanere sostanzialmente invariato.
Oltre alla maxi-sanzione, la Direzione Provinciale
del Lavoro contesta, solitamente, ulteriori illeciti
(con conseguente applicazione di ulteriori sanzioni),
tra cui, in via esemplificativa:
 omessa
consegna buste paga (ovvero errata
registrazione sui prospetti paga delle ore
lavorative effettivamente prestate);
 mancata
consegna ai lavoratori, all’atto
dell’assunzione, di una dichiarazione contenente
i dati di registrazione effettuati nel libro matricola
(ora libro unico del lavoro)
– mancata iscrizione sul libro matricola (ora
libro unico del lavoro)
– mancata comunicazione delle assunzioni al
Centro per l’Impiego ed alla sede Inail
competente.
avv. Luigi Meduri
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PARTE QUARTA
LA RESPONSABILITA’
SOLIDALE
avv. Luigi Meduri
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NELLA LEGGE BIAGI
Art. 29 D. Lgs. 276/03
“In caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti”.
NEL TESTO UNICO
IN CASO DI INFORTUNIO
L’imprenditore committente risponde in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o
del subappaltatore non è stato indennizzato
dall’INAIL, quando i danni sono conseguenza di
rischi da interferenze nelle lavorazioni.
avv. Luigi Meduri
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NEL CASO DI
LAVORO NERO
Anche nel caso di lavoratori in nero, l'effettivo
datore di lavoro, nonché la filiera dei vari
subappaltanti, sono tenuti a rispondere, in via
solidale:
 sia
nei confronti dei lavoratori (per la
retribuzione);
 sia
nei confronti degli Enti Previdenziali
(compresa la Cassa Edile), per i contributi ed i
premi evasi.
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Definizione di “lavoratore”