COMUNE DI PARMA SETTORE SERVIZI SOCIALI S.O. CASA BANDO DI CONCORSO GENERALE (L.R. n.24/2001–delib. C.R. n.327/02 e n.395/02 - Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n.159/20 del 15.07.02 e successive modificazioni approvate con Delibera C.C. n. 190 del 27/11/2006) Per l’assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi individuati dall’art. 20, commi 1° e 2° della L.R. n. 24/01 e soggetti alla normativa dell’E.R.P. ubicati nel territorio Comunale del Comune di Parma che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di Parma nel periodo di efficacia della graduatoria. Ai sensi e per gli effetti del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159/20 del 15 luglio 2002 e successive modificazioni approvate con Delibera del C.C. n. 190 del 27/11/2006 in attuazione della L.R. n.24 dell’8 agosto 2001, è indetto un bando di concorso generale, approvato con provvedimento dirigenziale n° 2978 del 28/11/2006, per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Parma, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui agli artt. 14 del Titolo I e 15 del Titolo II del suddetto regolamento e degli alloggi realizzati con particolari finalità di destinazione. Tutti i richiedenti già collocati nelle graduatorie formulate in esito al Bando Generale del 7/10/2002 e integrativo dell’11/10/2004, qualora fossero ancora interessati all’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, dovranno ripresentare la domanda secondo quanto stabilito dal presente bando. I cittadini interessati ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di E.R.P., dovranno presentare domanda al Comune di Parma su apposito modulo, predisposto dal Comune stesso, entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 15/01/2007 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Per i lavoratori emigrati all’estero il termine per l’invio della domanda è prorogato di 30 giorni. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A norma dell’art. 15 della L.R. 8 agosto 2001, n° 24 e delle deliberazioni del Consiglio Regionale n° 327/2002 e n° 395/2002, possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti , alla data di presentazione della domanda: A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente. Può richiedere l’assegnazione: (requisito previsto solo per il richiedente) A.1) il cittadino italiano; A.2) il cittadino di Stato aderente all’Unione Europea; A.3) il cittadino straniero, ai sensi dell’art. 27 L. 30.07.02, n.189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; B) Residenza o attività lavorativa nel Comune di Parma (requisito previsto solo per il richiedente) B.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Parma; B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Parma; B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Parma; B.4) attività lavorativa svolta all’estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; C) Limiti della titolarità’ di diritti reali su beni immobili C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell’ambito della provincia di Parma, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Parma, considerando la zona censuaria più bassa (Euro 75,40); C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Parma, considerando la zona censuaria più bassa (Euro 131,95); C.3) nei casi di cui sopra, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte di un componente del nucleo richiedente, si riferisca all’immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (Euro 188,50). D) Assenza di precedenti assegnazioni e/o contributi D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l’acquisto ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.; D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno; E) Reddito per l’accesso Il limite di reddito per l’accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all’I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) e all’I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo: E.1) Il valore I.S.E. del nucleo richiedente, con riferimento ai redditi complessivi ai fini IRPEF – anno d’imposta 2005, non deve superare Euro 30.000,00. Il patrimonio mobiliare dello stesso nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000,00, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000, ossia di Euro 15.493,71; E.2) Il valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non deve superare Euro 15.000,00. Il valore I.S.E.E., di cui sopra, è diminuito del 20%: a) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, b) per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni. Le condizioni a) e b), riferite al valore I.S.E.E., non sono tra loro cumulabili. Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell’art. 24 della l.r. 8 agosto 2001, n. 24: - per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado; - per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - i minori in affido all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali. I requisiti di cui alle lett. a) e b) sono da riferirsi al solo soggetto che presenta istanza, mentre i requisiti di cui alle lett. c)-d) ed e) sono da riferirsi anche agli altri soggetti indicati nella domanda di alloggio. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere fino al momento dell’assegnazione. 2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PUNTEGGIO Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso COMUNE DI PARMA - D.U.C. (Direzionale Uffici Comunali) – L.go Torello De Strada n.11/A, nei seguenti orari:dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 17:30, il sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:30. Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall’art. 4 del vigente regolamento comunale e successive modifiche per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti detto questionario è formulato con preciso riferimento ai casi previsti dall’art. 5 del predetto regolamento comunale e riguarda le condizioni il cui possesso dà diritto all’attribuzione dei punteggi da esso previsti. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, la idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente bando di concorso. In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il concorrente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti di cui al punto 1 del presente bando. Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. n. 675/96 e succ. mod. Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/5/2001 composta dal modello base che raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo medesimo relativa alla situazione reddituale riferita all’anno d’imposta 2005. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo l’art. 5 del regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 159/20 del 15 luglio 2002 e successive modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 190 del 27/11/2006. A) - Condizioni oggettive: A-1)Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell’autorità competente ed esistente da almeno 18 mesi alla data di apertura del Bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni: A-1.1) - Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni: punti 6 A-1.2) - Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dai servizi assistenziali degli Enti locali territoriali o dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito Albo Regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, oppure presso strutture d’appoggio convenzionate con un Comune: punti 6 A-1.3) - coabitazione in uno stesso alloggio con una o più persone, ivi residenti: - con una persona: punti 1 - con due o più persone: punti 2 Il punteggio non è attribuibile nei casi di coabitazione tra persone legate da vincoli di parentela in linea ascendente e discendente entro il I° grado e collaterale entro il 2° grado, fatti salvi i casi in cui le suddette persone abbiano formato un proprio nucleo familiare. A-1.4) - abitazione in alloggio sovraffollato: - due persone residenti in alloggio composto da un unico vano: punti 1 - tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50: punti 1 - quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50: punti 2 - cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,51 e mq.78: punti 1 - sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,51 e mq. 78: punti 2 - sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,01 e mq.90: punti 1 - otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,01 e mq.90: punti 2 La superficie da considerare ai fini dell’attribuzione dei suddetti punteggi è l’intera superficie dell’unità immobiliare misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, esclusi accessori e pertinenze. A-1.5) - abitazione in alloggio che sia: - in condizioni di antigienicità, da certificarsi da parte dell’Autorità competente punti 2 - privo di servizi igienici punti 4 A-1.6) - presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di handicap motorio in modo cronico e permanente punti 1 La presenza di barriere architettoniche nonché l’handicap motorio dovranno essere certificati dall’Autorità competente. A-2) - richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall’Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7. Il punteggio attribuibile è il seguente: A-2.1) - in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: punti 6 A-2.2) - per le scadenze successive: punti 4 Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio. A-3) - sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dagli Enti locali territoriali, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n. 7: punti 6 Per tale condizione non è richiesta la sussistenza dei 18 mesi alla data di apertura del Bando, tuttavia, la stessa non deve sussistere da oltre cinque anni alla data di apertura del bando. A-4) rilascio dell’alloggio di servizio messo a disposizione nell’ambito delle prestazioni connesse a contratti di lavoro e/o prestazioni d’opera a seguito di interruzione del rapporto di lavoro che non sia cessato per colpa o inadempimento e a condizione che detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni: punti 4 A-5) - richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il Comune di residenza e quello di Parma, in cui svolge l’attività lavorativa di oltre 25 Km: punti 1 Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3), A-1.4) e A-1.5). Non sono, inoltre, cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso sub-paragrafo. B) - Condizioni soggettive: B-1) - Nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre: punti 2 B-2) - nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni di età, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati (come in seguito definiti) a carico, in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l’altro non svolga attività lavorativa: punti 3 B-3) - presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda: punti 2 B-4) - presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del regolamento comunale si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino: - una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100%: punti 2 - una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la “non autosufficienza” riconosciuta ai sensi dell’art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti normative: punti 4 B-4) BIS - presenza nel nucleo familiare di una persona che abbia superato i 75 anni che occupi un alloggio sito in un immobile privo di ascensore ad un secondo piano ed oltre: punti 1 B-5) Area disagio economico In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS (ex- dipendenti) Euro 5.558,54 il punteggio non viene riconosciuto fatta eccezione dei seguenti casi: - percettori di redditi esenti ai fini IRPEF; - nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione; - nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato; B-5.1) nucleo familiare richiedente con un valore ISEE, calcolato ai sensi del D. Lgs. N. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 327/2002, pari a zero e fino a 4.500,00 Euro del limite del valore ISEE previsto per l’accesso il cui reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione o reddito assimilato, nonché da attività occasionali classificabili tra i redditi diversi di cui alle lettere i), l), ed m) del comma 1 dell’art. 81 del T.U.I.R. 22/12/1986 n. 917: punti 3 B-5.2) - nucleo familiare richiedente con un valore ISEE, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 327/2002, da 4.501,00 Euro e fino a 7.500,00 Euro del limite del valore ISEE previsto per l’accesso il cui reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione o reddito assimilato, nonché da attività occasionali classificabili tra i redditi diversi di cui alle lettere i), l), ed m) del comma 1 dell’art. 81 del T.U.I.R. 22/12/1986 n. 917: punti 2 B-6) nucleo familiare costituitosi da non più di quattro anni alla data di presentazione della domanda, e che si trovi in una o più situazioni di cui al precedente punto A o nella condizione di cui al seguente punto B9, a condizione che la coppia non abbia superato il trentacinquesimo anno di età. Per nucleo di nuova costituzione deve intendersi la coppia regolarmente costituita per matrimonio o convivenza more-uxorio. In quest’ultima ipotesi la convivenza more uxorio deve essere dimostrata anagraficamente e instaurata da almeno due anni alla data di presentazione della domanda o la cui costituzione sia prevista entro un anno dalla stessa data: punti 2 Il punteggio è attribuibile qualora il nucleo familiare sia privo di propria abitazione o si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-9). Per i nuclei familiari di futura costituzione il possesso della condizione deve essere verificato alla data di assegnazione. B7) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B9): B-7.1) con 1 minore punti 2 B-7.2) con 2 o più minori punti 3 La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto, anche con residenza anagrafica altrove. La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i. B-8) - Nucleo familiare che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di apertura del Bando, per stabilirvi la propria residenza ai sensi della l.r. 21 febbraio 1990, n. 14 e succ. modifiche: punti 4 B-9) richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone al netto degli oneri accessori, complessivo riferito all’anno di presentazione della domanda (anno 2006) incida: B-9.1) in misura pari o superiore al 25% e fino al 40% sul valore ISE, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda: punti 1 B-9.2) in misura superiore al 40% e fino al 60% sul valore ISE, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda: punti 2 B-9.3) in misura superiore al 60% sul valore ISE, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda: punti 3 Il punteggio relativo al canone non viene attribuito qualora il reddito IRPEF risulti inferiore al canone annuo o in presenza di redditi nulli fatta eccezione dei seguenti casi: - percettori di redditi esenti ai fini IRPEF; - nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione; - nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato; Le condizioni B-2, B-3 e B-7 non sono cumulabili tra loro. Non sono, inoltre, cumulabili fra loro le diverse ipotesi di cui alla condizione B-4. B-10) Residenza nel Comune di Parma del richiedente alla data di presentazione della domanda : B-10.1) Richiedente con residenza nel Comune per oltre 4 anni e fino a 6 anni alla data di presentazione della domanda: punti 1 B-10.2) Richiedente con residenza nel Comune per oltre 6 anni e fino a 8 anni alla data di presentazione della domanda: punti 2 B-10.3) Richiedente con residenza nel Comune per oltre 8 anni e fino a 20 anni alla data di presentazione della domanda: punti 3 B-10.4) Richiedente con residenza nel Comune per oltre 20 anni alla data di presentazione della domanda punti 4 Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adottivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione e vengono considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al comune entro l’approvazione della graduatoria definitiva. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l’ordine ivi indicato. Ai sensi del primo comma dell’art. 25 della l. 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati , previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione. 3 - RACCOLTA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. Le domande di assegnazione di alloggio relative al presente concorso, corredate della dichiarazione sostitutiva unica, dovranno essere presentate direttamente o per posta, con lettera raccomandata, al Comune di Parma – D.U.C. - L.go Torello De Strada n.11/A, presso Sportelli Polifunzionali, a far tempo dal 04/12/2006 fino alle ore 17:30 del giorno 15/01/2007, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.15/17.30, sabato 8.15/13.30. Nel caso di invio per posta, le domande dovranno essere complete della sottoscrizione di colui/colei che ha reso la dichiarazione sostitutiva allegando fotocopia di un documento valido. Inoltre sarà possibile presentare domanda di partecipazione anche via web. Il servizio offre due possibilità di accesso: - con Nome utente e Password rilasciati dal Comune di Parma - con carta di identità elettronica (CIE) e relativo PIN Ricordiamo che il NOME UTENTE e la PASSWORD possono essere richiesti gratuitamente agli sportelli del Centro Servizi al Cittadino, presso il DUC, presentando un documento di riconoscimento. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso autenticate collegarsi al sito www.servizi.comune.parma.it. Per inoltrare la domanda on line sarà sufficiente collegarsi al sito dei servizi on line del Comune di Parma,all’indirizzo www.servizi.comune.parma.it nella sezione Servizi Sociali nella colonna di destra, e seguire le seguenti operazioni: • • • • • • Scegliere il tipo di accesso (con NOME UTENTE e PASSWORD o con CIE) Compilare in ogni sua parte il modulo web nei campi delle varie pagine, ricordando che i campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori; Selezionare le voci corrispondenti alla propria situazione e compilare i relativi campi; Accettare tutte le condizioni del bando cliccando sulla casella “Accetto”; (inizialmente il modulo ha selezionato il default “Non accetto”); Confermare i dati inseriti in ogni pagina cliccando sul pulsante Avanti posto a fondo pagina; Giunti alla fine del servizio comparirà a fondo pagina il tasto Invia dati, per l’invio definitivo della domanda agli Uffici Comunali; Si ricorda che: • Cliccando sul tasto Salva, posto a fondo pagina, vengono salvati i dati fino a quel punto caricati pertanto è possibile (con il tasto Indietro) tornare alle pagine precedenti per controllare ed eventualmente modificare i dati già inseriti; • Il servizio permette di compilare la domanda in più momenti, ogni volta che l’utente si autentica sul servizio troverà i dati inseriti fino all’ultimo salvataggio (effettuabile cliccando su Salva ogni volta che si desidera) • E’ possibile stampare un riepilogo dei dati caricati cliccando sul tasto Stampa nel box di sinistra. Subito dopo l’invio della domanda con il tasto “Invia dati”, l’utente riceverà una mail agli indirizzi di posta segnalati nel servizio con un numero di pratica provvisorio. LA RICEZIONE DI QUESTA MAIL GARANTISCE IL BUON ESITO DELL’INVIO. Una volta che gli uffici avranno accettato la domanda, verrà inviata agli indirizzi di posta elettronica segnalati durante la compilazione della domanda, una mail di conferma contenente il numero di protocollo definitivo. A questo punto la presentazione della domanda di partecipazione al Bando Generale per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. è conclusa. I lavoratori emigrati all’estero potranno presentare domanda entro il giorno 15/02/2007. Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso, intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale. Saranno anche escluse le domande prive della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. del 18/5/2001. A norma dell’art. 6 del vigente regolamento comunale, il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente, provvederà all’attribuzione provvisoria del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione, entro 90 giorni dalla scadenza del bando di concorso, della graduatoria provvisoria secondo l’ordine di attribuzione dei punteggi. In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso nonché le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Ai lavoratori emigrati all’estero sarà data notizia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria e del punteggio da loro conseguito. 4 - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all’estero, dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare ricorso alla commissione costituita a norma dell’art. 7 del già citato regolamento comunale, da depositarsi presso il Comune. Il Comune, nell’esercizio dell’attività istruttoria, qualora riscontri l’inattendibilità di requisiti o condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla suddetta commissione ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di competenza della commissione stessa. Nel caso in cui si tratti di palese inattendibilità dei requisiti, il comune può richiedere opportuni accertamenti, anche agli uffici finanziari, fornendo agli stessi ogni elemento integrativo di conoscenza e di giudizio, nonché ogni idonea documentazione atta a comprovare detta inattendibilità. La commissione, decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria provvisoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, segnalando l’eventuale necessità di acquisire ulteriore documentazione al Comune, il quale è tenuto ad acquisirla e a trasmetterla alla Commissione. Redige la graduatoria definitiva previa effettuazione, da parte del presidente della commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio, anche mediante l’utilizzo di strumentazioni informatiche. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente. Con l’approvazione della graduatoria definitiva decadono le graduatorie in essere. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra graduatoria. Le graduatorie conseguenti ai Bandi Generali possono essere aggiornate ogni due anni, mediante un apposito Bando di Concorso indetto con le modalità del Bando Generale al quale possono partecipare sia nuovi aspiranti all’assegnazione sia tutti coloro che abbiano interesse, causa eventuali modifiche che hanno determinato il punteggio che sono obbligati a segnalare. A norma dell’art. 9 del più volte citato regolamento comunale, i concorrenti appartenenti ai gruppi sociali definiti ai punti B2), B3), B4), B6) e B7) dell’art.5 dello stesso regolamento oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale vengono collocati, dalla commissione, in graduatorie speciali, di cui una per i soggetti definiti ai punti B-2) e B-3), una per quelli definiti dal punto B-6), una per quelli definiti dal punto B-7) ed una per quelli definiti dal punto B-4), con il medesimo punteggio conseguito nella stessa graduatoria generale e con lo stesso ordine di collocazione in essa, ai fini dell’assegnazione prioritaria ad essi della quota di alloggi di superficie non superiore a mq 50 o di alloggi privi di barriere architettoniche. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita ai sensi del Regolamento Comunale. 5 – CONTROLLI L’Amministrazione Comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione. In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l’Ufficio può attivare idonee procedure di verifica. In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l’Ente o l’Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, qualora le stesse non siano direttamente disponibili. In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l’accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi viene esclusa dalla graduatoria. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l’ordine stabilito dalle graduatorie generali e speciali di cui sopra. La Commissione di cui all’art.7 del Regolamento comunale, verifica nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio a norma, per gli effetti e con le modalità di cui all’art. 10 del più volte richiamato regolamento comunale. L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento comunale. Il canone di locazione degli alloggi è attualmente calcolato con le modalità e i criteri previsti dall’art. 35 della Legge Regionale n. 24/2001 e dalla delibera Consiglio Comunale n. 188 dell’01/09/2003. La presentazione della domanda di assegnazione implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia, che, partecipando a questo concorso, il concorrente si impegna a rispettare. Il Comune di Parma non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente ne’ per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Parma, 4 dicembre 2006 IL DIRETTORE SETTORE SERVIZI SOCIALI DOTT. SAURO AVANZI