Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - B
Il giudice designato Dott. ENRICO CONSOLANDI, all’esito dell’udienza del 26/06/2012
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile cautelare iscritta al N. 30431/2012 R.G. promossa da:
Firmato Da: Enrico Consolandi Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata Serial#: 13234d - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: c2c82
LUCA GIUDICI (c.f. GDCLCU61L04H264L ), con il patrocinio degli avv.
VERNA
FRANCESCA e DE FRANCESCHI
QUALE PARTE RICORRENTE
contro:
F.L. TRADING SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. REGIS
GIUDICI RETAIL SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PODDA OSCAR
QUALE PARTE RESISTENTE
Flora Landenna con il patrocinio dell’avv. Emanuele CAmpisi
INTERVENIENTE
Va senz’altro rigettata la richiesta “riconvenzionale” avanzata da Giudici retail srl nella persona di
Flora Landenna il 16.5.2012, in quanto non connessa al ricorso principale e soprattutto non vertente
fra le stesse parti, perché la persona avverso cui si chiede la misura, Patrizia Giudici, non è nel
processo né vi è stata evocata.
La domanda potrà essere avanzata in autonomo giudizio, ma non in questo, nel quale capita
sostanzialmente solo per una ricerca di una sede giudiziale per dar sfogo alla controversia fra
(ex)coniugi, quali sono i soci di Giudici Retails srl. I titoli delle due richieste cautelari sono in realtà
profondamente diversi e non connessi.
La richiesta di sequestro di cui al ricorso “principale” riguarda un ramo di azienda ceduto dalla
Giudici Retail srl alla F.L. trading srl ed il relativo magazzino; il diritto tutelato sarebbe, secondo il
ricorso, quello di sentire dichiarare l’annullamento dell’acquisto del 48 % delle quote di F.L.
trading da parte di Giudici Retail srl.
Giudici Retail ha affittato, concedendo anche opzione per l’acquisto, un ramo di azienda a FL
Trading di cui possedeva il51 %: in pari data Giudici Retail ha acquistato il 48 % di FL trading, che
ora possiede al 99 %.
Sostiene il ricorrente che il contratto di affitto ed opzione avrebbe dovuto essere deliberato dalla
assemblea, per cui la Landenna, agendo per la Giudici retail non avrebbe avuto i relativi poteri, dal
che discenderebbe la annullabilità.
Vi sono poi patti ulteriori.
Il curatore speciale della società ha infine concluso circa la necessità del sequestro giudiziario
richiesto dal ricorrente, a tutela dell’annullamento del contratto di affitto ed opzione della azienda
stessa.
Essendo nelle more stato modificato il rappresentante della società ricorrente, ritenuto il conflitto di
interesse con entrambi gli amministratori, viene legittimata la variazione del diritto tutelato, atteso
che non è il contratto di acquisto delle quote FL trading da paret della Giudici Retail a dover essere
annullato, onde recuperare il ramo di azienda di cui è chiesto il sequestro, bensì il contratto di
Pagina 1
http://bit.ly/15Msnmu
Firmato Da: Enrico Consolandi Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata Serial#: 13234d - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: c2c82
trasferimento dello stesso. Ciò era implicito nelle argomentazioni dell’originario ricorrente ed è solo
stato meglio specificato dal curatore, all’odierna udienza.
Riguardo all’annullabilità del trasferimento del ramo d’azienda sussiste il fumus della correttezza
del richiesto annullamento, in relazione al fatto che il trasferimento della azienda trasforma la
attività materiale della società da operativa in finanziaria, divenendo sostanzialmente percettrice di
reddito da locazione e non gestendo più in proprio la attività economica che costituisce l’oggetto
sociale, cioè la produzione e il commercio di beni (alimentari e non alimentari dice testualmente
l’oggetto sociale), non la gestione di beni o aziende in proprietà.
Questa modifica dell’oggetto materiale per le srl è sempre soggetta alla approvazione della
assemblea ex art. 2479 n. 5 cc; né si potrebbe parlare di tutela dell’affidamento dei terzi acquirenti,
posto che l’acquirente è società legata alla medesima socia ed amministratrice della alienante
Giudici Retail srl, Flora Landenna, e non può dunque ritenersi di buona fede.
La forte contrapposizione in atto, che ha origine esterna alla vicenda strettamente economica, e i
modi attraverso cui si sta svolgendo, consigliano anche, onde mantenere il valore della società, il
sequestro giudiziario della azienda.
VA invece rigettata la richiesta di sequestro del magazzino, provvedimento che renderebbe
impossibile la prosecuzione della impresa e la conservazione del valore della azienda.
Le misure accessorie al sequestro suggerite dal curatore speciale sono del tutto opportune e vanno
dunque disposte.
Spese, trattandosi di misura non passibile di acquisire stabilità, al merito della causa.
PQM
Dispone il sequestro del ramo della azienda trasferita il 20 aprile 2012 con atto autenticato dal
notaio Paolo Lovisetti da Giudici Retail srl a FL trading srl, nominandone custode il rag. Angelo
Redaelli, senza compenso, poiché parte in causa.
Il custode avrà facoltà di ordinaria amministrazione e chiederà autorizzazione alle parti per gli atti
destinati a incidere in modo significativo e duraturo sull'azienda, le quali parti in caso di disaccordo
ricorreranno al tribunale.
Il custode anche quale amministratore di FL trading Srl depositerà entro 30 giorni dalla nomina,
rendiconto di gestione dall'inizio dell'affitto alla data odierna con indicazione delle giacenze iniziali
e finali di magazzino e depositerà successivamente rendiconto trimestrale, da comunicarsi alle parti
entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre.
Il custode consentirà con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi a Luca Giudici e Flora
Landenna, anche separatamente, o loro incaricati, la facoltà ispettiva di cui all'articolo 5.4 del
contratto di affitto in relazione al compendio dei beni aziendali.
Si indica per eventuali accertamenti congiunti, anche per il caso di contestazioni sui rendiconti o le
ispezioni, sin da ora, il dottor Antonio Daffra di Milano via Leopardi 27
Milano 4.12.2012
Il Giudice
Dott. Enrico Consolandi
Pagina 2
http://bit.ly/15Msnmu
Scarica

scarica la sentenza - Giurisprudenza delle imprese