Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - B Il giudice designato Dott. ENRICO CONSOLANDI, all’esito dell’udienza del 26/06/2012 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa civile cautelare iscritta al N. 30431/2012 R.G. promossa da: Firmato Da: Enrico Consolandi Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata Serial#: 13234d - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: c2c82 LUCA GIUDICI (c.f. GDCLCU61L04H264L ), con il patrocinio degli avv. VERNA FRANCESCA e DE FRANCESCHI QUALE PARTE RICORRENTE contro: F.L. TRADING SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. REGIS GIUDICI RETAIL SRL (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. PODDA OSCAR QUALE PARTE RESISTENTE Flora Landenna con il patrocinio dell’avv. Emanuele CAmpisi INTERVENIENTE Va senz’altro rigettata la richiesta “riconvenzionale” avanzata da Giudici retail srl nella persona di Flora Landenna il 16.5.2012, in quanto non connessa al ricorso principale e soprattutto non vertente fra le stesse parti, perché la persona avverso cui si chiede la misura, Patrizia Giudici, non è nel processo né vi è stata evocata. La domanda potrà essere avanzata in autonomo giudizio, ma non in questo, nel quale capita sostanzialmente solo per una ricerca di una sede giudiziale per dar sfogo alla controversia fra (ex)coniugi, quali sono i soci di Giudici Retails srl. I titoli delle due richieste cautelari sono in realtà profondamente diversi e non connessi. La richiesta di sequestro di cui al ricorso “principale” riguarda un ramo di azienda ceduto dalla Giudici Retail srl alla F.L. trading srl ed il relativo magazzino; il diritto tutelato sarebbe, secondo il ricorso, quello di sentire dichiarare l’annullamento dell’acquisto del 48 % delle quote di F.L. trading da parte di Giudici Retail srl. Giudici Retail ha affittato, concedendo anche opzione per l’acquisto, un ramo di azienda a FL Trading di cui possedeva il51 %: in pari data Giudici Retail ha acquistato il 48 % di FL trading, che ora possiede al 99 %. Sostiene il ricorrente che il contratto di affitto ed opzione avrebbe dovuto essere deliberato dalla assemblea, per cui la Landenna, agendo per la Giudici retail non avrebbe avuto i relativi poteri, dal che discenderebbe la annullabilità. Vi sono poi patti ulteriori. Il curatore speciale della società ha infine concluso circa la necessità del sequestro giudiziario richiesto dal ricorrente, a tutela dell’annullamento del contratto di affitto ed opzione della azienda stessa. Essendo nelle more stato modificato il rappresentante della società ricorrente, ritenuto il conflitto di interesse con entrambi gli amministratori, viene legittimata la variazione del diritto tutelato, atteso che non è il contratto di acquisto delle quote FL trading da paret della Giudici Retail a dover essere annullato, onde recuperare il ramo di azienda di cui è chiesto il sequestro, bensì il contratto di Pagina 1 http://bit.ly/15Msnmu Firmato Da: Enrico Consolandi Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata Serial#: 13234d - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: c2c82 trasferimento dello stesso. Ciò era implicito nelle argomentazioni dell’originario ricorrente ed è solo stato meglio specificato dal curatore, all’odierna udienza. Riguardo all’annullabilità del trasferimento del ramo d’azienda sussiste il fumus della correttezza del richiesto annullamento, in relazione al fatto che il trasferimento della azienda trasforma la attività materiale della società da operativa in finanziaria, divenendo sostanzialmente percettrice di reddito da locazione e non gestendo più in proprio la attività economica che costituisce l’oggetto sociale, cioè la produzione e il commercio di beni (alimentari e non alimentari dice testualmente l’oggetto sociale), non la gestione di beni o aziende in proprietà. Questa modifica dell’oggetto materiale per le srl è sempre soggetta alla approvazione della assemblea ex art. 2479 n. 5 cc; né si potrebbe parlare di tutela dell’affidamento dei terzi acquirenti, posto che l’acquirente è società legata alla medesima socia ed amministratrice della alienante Giudici Retail srl, Flora Landenna, e non può dunque ritenersi di buona fede. La forte contrapposizione in atto, che ha origine esterna alla vicenda strettamente economica, e i modi attraverso cui si sta svolgendo, consigliano anche, onde mantenere il valore della società, il sequestro giudiziario della azienda. VA invece rigettata la richiesta di sequestro del magazzino, provvedimento che renderebbe impossibile la prosecuzione della impresa e la conservazione del valore della azienda. Le misure accessorie al sequestro suggerite dal curatore speciale sono del tutto opportune e vanno dunque disposte. Spese, trattandosi di misura non passibile di acquisire stabilità, al merito della causa. PQM Dispone il sequestro del ramo della azienda trasferita il 20 aprile 2012 con atto autenticato dal notaio Paolo Lovisetti da Giudici Retail srl a FL trading srl, nominandone custode il rag. Angelo Redaelli, senza compenso, poiché parte in causa. Il custode avrà facoltà di ordinaria amministrazione e chiederà autorizzazione alle parti per gli atti destinati a incidere in modo significativo e duraturo sull'azienda, le quali parti in caso di disaccordo ricorreranno al tribunale. Il custode anche quale amministratore di FL trading Srl depositerà entro 30 giorni dalla nomina, rendiconto di gestione dall'inizio dell'affitto alla data odierna con indicazione delle giacenze iniziali e finali di magazzino e depositerà successivamente rendiconto trimestrale, da comunicarsi alle parti entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre. Il custode consentirà con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi a Luca Giudici e Flora Landenna, anche separatamente, o loro incaricati, la facoltà ispettiva di cui all'articolo 5.4 del contratto di affitto in relazione al compendio dei beni aziendali. Si indica per eventuali accertamenti congiunti, anche per il caso di contestazioni sui rendiconti o le ispezioni, sin da ora, il dottor Antonio Daffra di Milano via Leopardi 27 Milano 4.12.2012 Il Giudice Dott. Enrico Consolandi Pagina 2 http://bit.ly/15Msnmu