MM MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA Potenza 13 febbraio 2009 CCIAA I PRIMI INTERVENTI INTERPRETATIVI MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? La prima domanda che ci si è posti, in dottrina, è quale sia la natura di com.unica, e in che rapporto si pone con il sistema preesistente. La stessa domanda è stata posta a livello più operativo: cosa voleva il legislatore? Come si inserisce com.unica nel sistema? Come reagisce il sistema stesso? MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? Alle due diverse fonti di domanda può essere data una risposta sola. Il legislatore si è proposto, politicamente, di ridurre ad uno gli adempimenti necessari per l’imprenditore e soprattutto per l’aspirante tale, per avviare un’impresa. È il famoso slogan dell’impresa in un giorno MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? L’indirizzo politico ovviamente traccia la rotta, ma poi sta al tecnico navigare, lungo la rotta tracciata. Il tecnico “legislatore” ha dovuto confrontarsi con una prima variabile data: l’iscrizione al registro delle imprese non è ulteriormente semplificabile, in quanto i tempi di iscrizione sono di per sé brevissimi. MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? Ugualmente ha trovato un altro limite nella possibilità di deregolamentare genericamente tutte le attività imprenditoriali. Ha ripiegato dunque su una rotta, sempre ambiziosa, ma di maggior compromesso: creare uno sportello unico per l’inizio dell’attività di impresa, consentendo (al limite) che un soggetto si rivolga con unica istanza a tutti gli enti necessari all’avvio dell’attività di impresa. MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? Ma in tale ambito ha dovuto selezionare gli enti destinatari delle comunicazioni, denunzie, istanze… necessarie all’avvio di un’attività di impresa. Li ha ricondotti a quattro, escludendo perciò gli EELL, l’ISVAP, la BdI, l’Agenzia delle Dogane, le Prefetture, l’AA.LL.PP. …tutti enti necessari all’avvio dell’attività di impresa MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? E questi quattro sono proprio quelli che già negli ultimi anni novanta avevano dato vita al progetto S.I.I., progenitore del cd. Portale delle imprese, nell’ambito del quale SII già nel 2001 erano stati approntati sistemi di interconnessione integrati. Ma, a ben vedere, aver ristretto a quattro giocatori, vuol dire aver abbandonato la rotta nobile politica MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? Non si crea più un sistema per garantire l’inizio immediato (in un giorno) dell’attività di impresa, ma si progetta l’avvio dell’impresa in un giorno. Poi esiste un enorme problema che ha già decretato la morte dell’art. 44. I tempi di registro delle imprese, INPS e AgEntrate sono diversi da quelli dell’INAIL MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? Sorge pertanto l’urgenza per il legislatore di allineare INAIL ed altri. La soluzione (non poteva essere diversamente) è l’allineamento sulle posizioni INAIL Sorge un ulteriore problema, che il legislatore dell’art. 9 lascia al legislatore delegato: come attrezzare effettivamente il sistema? Come si parlano gli enti? Chi è il primo violino? MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? Quest’ultimo problema viene risolto quasi automaticamente, ma traumaticamente, scartando l’ipotesi di utilizzare il Portale delle imprese come base, ma servendosi del registro delle imprese quale front office. Il registro delle imprese (d’altronde) già dialoga con INPS ed INAIL, sia pure in forma un po’ arcaica. In forma invece attualissima dialoga con AgEntrate (dmAP 2004) MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? Com.unica dunque è interconnessione dei vari uffici pubblici destinatari di informazioni, dichiarazioni, domande, denunzie e notifiche necessarie all’avvio di un’ impresa, individuando nell’ufficio del registro delle imprese il front office unico cui l’imprenditore o l’aspirante tale si rivolge per adempiere uno actu ed in soluzione unica, tutti gli adempimenti che in precedenza dovevano essere eseguiti presso più uffici. MM COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA? Quali adempimenti sono "imbarcati" a bordo della CU ? la CU "vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per (1) l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, (2) ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7 secondo periodo, (3) nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della Partita IVA" MM (1) l'iscrizione al registro delle imprese Da un sistema basato sulla "domanda di iscrizione" (art. 2188 e ss. c.c) ad un sistema basato sulla mera "comunicazione" ? (I° ipotesi di lettura "dirompente") .... la pubblicità avviene automaticamente a seguito della comunicazione.... (secondo una logica assimilabile alla DIA - art. 19 legge 241/1990) Interpretazione sistematica (che in questa prima fase preferibile) .... resta il sistema dell'iscrizione su domanda (per "adempimenti amministrativi" si intende tutto ciò che è a "monte" dell'iscrizione, ovvero la "domanda" e le relative formalità ma non anche l'iscrizione stessa). A favore della seconda lettura si evidenzia il comma 6 in cui si fa espresso riferimento all'emanazione di "atti amministrativi" (in formato elettronico) tra cui l'atto di iscrizione nel registro e gli atti di registrazione definitiva degli altri enti MM (2) ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7 secondo periodo, "Il perimetro fiscale e previdenziale" della CU Questa precisazione - con rinvio al DPCM (non ancora emanato) - è stata introdotta dalla legge di conversione del DL n. 7/2007 per circoscrivere il perimetro degli effetti fiscali, assistenziali e previdenziali... (il DL peccava di un'eccessiva ampiezza prefigurando la possibile integrazione di TUTTE le dichiarazioni fiscali e previdenziali) MM (3) nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della Partita IVA Previsione quasi ridondante se non fosse per la tempistica (il rilascio della P.IVA è immediato (diversamente da quanto avviene per gli altri effetti in cui viga la regola dei controlli in 7 giorni). MM Il perimetro della CU - Bozza DPCM - art. 5 Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono: 1. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972; 2. domanda d’ iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio; ..... (e l'iscrizione dell'elenco soci ??) 3. domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL 4. domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell’ Articolo 44, comma 8, decreto legge 269/2003 5. domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS 6. variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a 1. Attività esercitata 2. Cessazione attività 3. Modifica denominazione impresa individuale 4. Modifica ragione sociale 5. Riattivazione attività 6. Sospensione attività 7. Modifica della sede legale 8. Modifica della sede operativa 1. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS 2. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane. MM Ed in attesa del dPCM? Problema ONLY REA Il Ministero ha avuto modo, in passato, di esaminare le problematiche connesse alla pubblicità dei soggetti in questione, concludendo (circ. n. 3407/C del 9 gennaio 1997, pag. 7) <<che i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali di codeste camere.>>. Proprio in quanto <<non riconducibili alla tipologia dell'impresa>> i predetti soggetti sono sottratti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. MM Ed in attesa del dPCM? Problema ONLY REA La "Comunicazione unica", tuttavia, come recita l'articolo 9, c. 2, del decreto-legge n. 7/2007, <<vale come assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.>>. Sembra, di conseguenza, doversi ritenere che l'iscrizione di soggetti in questione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative sia estranea alla procedura della "Comunicazione unica", rimanendo assoggettata al generale regime disegnato, in positivo, dal citato D.P.R. n. 581 del 1995, ed, in negativo, dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000. MM LA TESI DELLE CINQUE PORTE Un’autorevole dottrina sostiene che com.unica stia ai back-offices come un portone di un condominio sta alle porte dei singoli appartamenti dei condominî. Peraltro la situazione appare complicata dal fatto che il registro delle imprese è allo stesso momento front office e back office. MM LA TESI DELLE CINQUE PORTE La teoria mira a dimostrare che a fronte di un portone apribile con una chiave in possesso di tutti i condominî vi sono 4 porte le cui chiavi sono in mano solo a ciascuno dei condominî, e cioè il “titolare” del back office. Ciò sarebbe dimostrato proprio dall’art. 1, comma 2, del dm 2-11-07, e ancor di più dalle istruzioni tecniche allegate al dm “struttura della pratica” MM LA TESI OPPOSTA Non altrettanto motivata giuridicamente appare la tesi contrapposta, che però per certi aspetti sembra ricalcare la volontà del legislatore, secondo cui, anche ammesso che esistano le cinque porte, esiste altresì un passepartout, che le apre tutte insieme. MM La Circolare 3616/C Un tentativo di creare un passepartout unico d’accesso al sistema è proposto dalla circolare 3616/C, che per garantire la effettività di com.unica stabilisce che il modello unico di comunicazione può essere trasmesso da un soggetto diverso dal dichiarante Ciò in totale conformità con il dm 2-11-2007 che alla voce 4 del modello allegato parla di estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato) MM La Circolare 3616/C La circolare è anche coerente con la logica del sistema una pratica può nascere in uno studio professionale, passare ad altro e completarsi in un altro ancora, e magari trasmessa da un intermediario. Ad es. una s.p.a. nasce in uno studio notarile, gli aspetti fiscali sono curati da uno commercialistico, e quelli previdenziali assistenziali da un consulente del lavoro. MM La Circolare 3616/C Attenzione però a non considerare la circolare 3616/C a portata superiore di quella effettiva. La circolare 3616/C si occupa solo del front office. Non può occuparsi dei back office vigilati da altri Ministeri (INPSINAIL-AgEntrate) MM La Circolare 3616/C Ma anche nei confronti del registro delle imprese disciplina solo l’aspetto front office e non anche il back office. Ciò in coerenza e rispetto del dm 2-11-2007 (allegato specifiche tecniche – struttura della pratica) In coerenza con la disciplina specifica del registro delle imprese (art. 31) In coerenza interna con la circolare stessa (l’allegato alla circolare non prevede la dichiarazione di conformità degli atti che accompagnano la domanda / denunzia) ed è fondata sull’art. 46 lett. u) del 445/00 (in tal senso non è assimilabile alla procura UC) MM La Circolare 8/08 INAIL In coerenza “de relato” con la circolare 8/08 INAIL, che santifica la teoria delle cinque porte. Si sottolinea che la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione. Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro Il controllo in ordine alla sussistenza di tali requisiti, sarà operato dal sistema informatico camerale, verificando la presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle Sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia, che nel riquadro “soggetto delegato” riporta i dati anagrafici dello stesso e l'iscrizione all'Albo professionale. MM Conclusioni Le due circolari 3616/C e 8 INAIL, devono essere lette insieme, ed a loro volta insieme alla nota del SG di Unioncamere, che invita le CCIAA, in questa fase di prima applicazione, “le comunicazioni siano presentate e firmate da coloro che in forza delle specifiche discipline di settore possono rappresentare l’impresa presso l’Ag.entrate, l’INPS, l’INAIL” MM Conclusioni Quindi OK procura MiSE per COM.UNICA Ma ciascun file allegato deve essere firmato “da coloro che in forza delle specifiche discipline di settore possono rappresentare l’impresa presso l’Ag.entrate, l’INPS, l’INAIL” e ovviamente il registro delle imprese MM