MM
MODALITA’ OPERATIVE DI
GESTIONE DELLA
COMUNICAZIONE UNICA
Potenza 13 febbraio 2009
CCIAA
I PRIMI INTERVENTI
INTERPRETATIVI
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
La prima domanda che ci si è posti, in
dottrina, è quale sia la natura di
com.unica, e in che rapporto si pone
con il sistema preesistente.
La stessa domanda è stata posta a
livello più operativo: cosa voleva il
legislatore? Come si inserisce
com.unica nel sistema? Come reagisce
il sistema stesso?
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
Alle due diverse fonti di domanda può
essere data una risposta sola.
Il legislatore si è proposto, politicamente, di ridurre ad uno gli
adempimenti necessari per
l’imprenditore e soprattutto per
l’aspirante tale, per avviare
un’impresa.
È il famoso slogan dell’impresa in un
giorno
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
L’indirizzo politico ovviamente traccia
la rotta, ma poi sta al tecnico
navigare, lungo la rotta tracciata.
Il tecnico “legislatore” ha dovuto
confrontarsi con una prima variabile
data: l’iscrizione al registro delle
imprese non è ulteriormente
semplificabile, in quanto i tempi di
iscrizione sono di per sé brevissimi.
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
Ugualmente ha trovato un altro limite nella
possibilità di deregolamentare
genericamente tutte le attività imprenditoriali.
Ha ripiegato dunque su una rotta, sempre
ambiziosa, ma di maggior compromesso:
creare uno sportello unico per l’inizio
dell’attività di impresa, consentendo (al
limite) che un soggetto si rivolga con unica
istanza a tutti gli enti necessari all’avvio
dell’attività di impresa.
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
Ma in tale ambito ha dovuto
selezionare gli enti destinatari delle
comunicazioni, denunzie, istanze…
necessarie all’avvio di un’attività di
impresa.
Li ha ricondotti a quattro, escludendo
perciò gli EELL, l’ISVAP, la BdI,
l’Agenzia delle Dogane, le Prefetture,
l’AA.LL.PP. …tutti enti necessari
all’avvio dell’attività di impresa
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
E questi quattro sono proprio quelli che
già negli ultimi anni novanta avevano
dato vita al progetto S.I.I., progenitore
del cd. Portale delle imprese,
nell’ambito del quale SII già nel 2001
erano stati approntati sistemi di
interconnessione integrati.
Ma, a ben vedere, aver ristretto a
quattro giocatori, vuol dire aver
abbandonato la rotta nobile politica
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
Non si crea più un sistema per
garantire l’inizio immediato (in un
giorno) dell’attività di impresa, ma si
progetta l’avvio dell’impresa in un
giorno.
Poi esiste un enorme problema che
ha già decretato la morte dell’art. 44.
I tempi di registro delle imprese, INPS
e AgEntrate sono diversi da quelli
dell’INAIL
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
Sorge pertanto l’urgenza per il
legislatore di allineare INAIL ed altri.
La soluzione (non poteva essere
diversamente) è l’allineamento sulle
posizioni INAIL
Sorge un ulteriore problema, che il
legislatore dell’art. 9 lascia al
legislatore delegato: come attrezzare
effettivamente il sistema? Come si
parlano gli enti? Chi è il primo violino?
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
Quest’ultimo problema viene risolto
quasi automaticamente, ma traumaticamente, scartando l’ipotesi di
utilizzare il Portale delle imprese
come base, ma servendosi del registro delle imprese quale front office.
Il registro delle imprese (d’altronde)
già dialoga con INPS ed INAIL, sia
pure in forma un po’ arcaica.
In forma invece attualissima dialoga
con AgEntrate (dmAP 2004)
MM
COS’E’ IN PRATICA COM.UNICA?
Com.unica dunque è interconnessione dei
vari uffici pubblici destinatari di
informazioni, dichiarazioni, domande,
denunzie e notifiche necessarie all’avvio di
un’ impresa, individuando nell’ufficio del
registro delle imprese il front office unico
cui l’imprenditore o l’aspirante tale si
rivolge per adempiere uno actu ed in
soluzione unica, tutti gli adempimenti che
in precedenza dovevano essere eseguiti
presso più uffici.
MM
COS’E’ IN PRATICA
COM.UNICA?
Quali adempimenti sono "imbarcati" a
bordo della CU ?
la CU "vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per
(1) l'iscrizione al registro delle imprese ed ha
effetto, sussistendo i presupposti di legge,
(2) ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali
individuati con il decreto di cui al comma 7
secondo periodo,
(3) nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e
della Partita IVA"
MM
(1) l'iscrizione al registro delle imprese
Da un sistema basato sulla "domanda di iscrizione" (art. 2188 e ss.
c.c)
ad un sistema basato sulla mera "comunicazione" ?
(I° ipotesi di lettura "dirompente") .... la pubblicità avviene
automaticamente a seguito della comunicazione.... (secondo una
logica assimilabile alla DIA - art. 19 legge 241/1990)
Interpretazione sistematica (che in questa prima fase
preferibile) ....
resta il sistema dell'iscrizione su domanda (per "adempimenti
amministrativi" si intende tutto ciò che è a "monte" dell'iscrizione,
ovvero la "domanda" e le relative formalità ma non anche
l'iscrizione stessa).
A favore della seconda lettura si evidenzia il comma
6 in cui si fa espresso riferimento all'emanazione di
"atti amministrativi" (in formato elettronico) tra cui
l'atto di iscrizione nel registro e gli atti di registrazione
definitiva degli altri enti
MM
(2) ai fini previdenziali, assistenziali,
fiscali individuati con il decreto di cui al
comma 7 secondo periodo,
"Il perimetro fiscale e previdenziale" della CU
Questa precisazione - con rinvio al DPCM (non
ancora emanato) - è stata introdotta dalla legge
di
conversione del DL n. 7/2007 per circoscrivere il
perimetro degli effetti fiscali, assistenziali e
previdenziali... (il DL peccava di un'eccessiva
ampiezza
prefigurando la possibile integrazione di TUTTE
le dichiarazioni
fiscali e previdenziali)
MM
(3) nonchè per l'ottenimento del
codice
fiscale e della Partita IVA
Previsione quasi ridondante se
non fosse per la tempistica (il
rilascio della P.IVA è immediato
(diversamente da quanto
avviene per gli altri effetti in cui
viga la regola dei controlli in 7
giorni).
MM
Il perimetro della CU - Bozza
DPCM - art. 5
Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono:
1. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai
sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972;
2. domanda d’ iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro
imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;
..... (e l'iscrizione dell'elenco soci ??)
3. domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL
4. domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per
l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai
sensi dell’ Articolo 44, comma 8, decreto legge 269/2003
5. domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS
6. variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a
1. Attività esercitata
2. Cessazione attività
3. Modifica denominazione impresa individuale
4. Modifica ragione sociale
5. Riattivazione attività
6. Sospensione attività
7. Modifica della sede legale
8. Modifica della sede operativa
1. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS
2. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle
imprese artigiane.
MM
Ed in attesa del dPCM?
Problema ONLY REA
Il Ministero ha avuto modo, in passato, di esaminare le
problematiche connesse alla pubblicità dei soggetti in
questione, concludendo (circ. n. 3407/C del 9 gennaio 1997,
pag. 7) <<che i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA
siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio
collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o
agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà,
di ausiliarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale,
culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli
enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e
non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e
i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi)
ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili - stante la
loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura
- alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende
speciali di codeste camere.>>.
Proprio in quanto <<non riconducibili alla tipologia
dell'impresa>> i predetti soggetti sono sottratti all'obbligo di
iscrizione nel registro delle imprese.
MM
Ed in attesa del dPCM?
Problema ONLY REA
La "Comunicazione unica", tuttavia, come recita l'articolo 9,
c. 2, del decreto-legge n. 7/2007, <<vale come assolvimento
di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione
al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i
presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali
individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo,
nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita
IVA.>>.
Sembra, di conseguenza, doversi ritenere che l'iscrizione di
soggetti in questione nel Repertorio delle notizie economiche
ed amministrative sia estranea alla procedura della
"Comunicazione unica", rimanendo assoggettata al generale
regime disegnato, in positivo, dal citato D.P.R. n. 581 del
1995, ed, in negativo, dall'articolo 31, comma 2, della legge
n. 340 del 2000.
MM
LA TESI DELLE CINQUE PORTE
Un’autorevole dottrina sostiene che
com.unica stia ai back-offices come
un portone di un condominio sta alle
porte dei singoli appartamenti dei
condominî.
Peraltro la situazione appare
complicata dal fatto che il registro
delle imprese è allo stesso momento
front office e back office.
MM
LA TESI DELLE CINQUE PORTE
La teoria mira a dimostrare che a
fronte di un portone apribile con una
chiave in possesso di tutti i condominî
vi sono 4 porte le cui chiavi sono in
mano solo a ciascuno dei condominî,
e cioè il “titolare” del back office.
Ciò sarebbe dimostrato proprio
dall’art. 1, comma 2, del dm 2-11-07,
e ancor di più dalle istruzioni tecniche
allegate al dm “struttura della pratica”
MM
LA TESI OPPOSTA
Non altrettanto motivata
giuridicamente appare la tesi
contrapposta, che però per certi
aspetti sembra ricalcare la volontà del
legislatore, secondo cui, anche
ammesso che esistano le cinque
porte, esiste altresì un passepartout,
che le apre tutte insieme.
MM
La Circolare 3616/C
Un tentativo di creare un passepartout unico
d’accesso al sistema è proposto dalla
circolare 3616/C, che per garantire la
effettività di com.unica stabilisce che il
modello unico di comunicazione può essere
trasmesso da un soggetto diverso dal
dichiarante
Ciò in totale conformità con il dm 2-11-2007
che alla voce 4 del modello allegato parla di
estremi del dichiarante (titolare, legale
rappresentante, notaio, intermediario,
delegato)
MM
La Circolare 3616/C
La circolare è anche coerente con la
logica del sistema una pratica può
nascere in uno studio professionale,
passare ad altro e completarsi in un
altro ancora, e magari trasmessa da un
intermediario.
Ad es. una s.p.a. nasce in uno studio
notarile, gli aspetti fiscali sono curati da
uno commercialistico, e quelli
previdenziali assistenziali da un
consulente del lavoro.
MM
La Circolare 3616/C
Attenzione però a non considerare
la circolare 3616/C a portata
superiore di quella effettiva.
La circolare 3616/C si occupa solo
del front office.
Non può occuparsi dei back office
vigilati da altri Ministeri (INPSINAIL-AgEntrate)
MM
La Circolare 3616/C
Ma anche nei confronti del registro delle
imprese disciplina solo l’aspetto front office e
non anche il back office.
Ciò in coerenza e rispetto del dm 2-11-2007
(allegato specifiche tecniche – struttura della
pratica)
In coerenza con la disciplina specifica del
registro delle imprese (art. 31)
In coerenza interna con la circolare stessa
(l’allegato alla circolare non prevede la
dichiarazione di conformità degli atti che
accompagnano la domanda / denunzia) ed è
fondata sull’art. 46 lett. u) del 445/00 (in tal
senso non è assimilabile alla procura UC)
MM
La Circolare 8/08 INAIL
In coerenza “de relato” con la circolare 8/08 INAIL, che
santifica la teoria delle cinque porte.
Si sottolinea che la nuova procedura non modifica in
alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna
Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli
adempimenti in capo alle imprese con la previsione di
nuove modalità di presentazione delle denunce di
iscrizione.
Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere
gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di
lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle
norme per l'ordinamento della professione di consulente
del lavoro
Il controllo in ordine alla sussistenza di tali requisiti, sarà
operato dal sistema informatico camerale, verificando la
presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma
digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle
Sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia,
che nel riquadro “soggetto delegato” riporta i dati
anagrafici dello stesso e l'iscrizione all'Albo
professionale.
MM
Conclusioni
Le due circolari 3616/C e 8 INAIL,
devono essere lette insieme, ed a loro
volta insieme alla nota del SG di
Unioncamere, che invita le CCIAA, in
questa fase di prima applicazione, “le
comunicazioni siano presentate e
firmate da coloro che in forza delle
specifiche discipline di settore
possono rappresentare l’impresa
presso l’Ag.entrate, l’INPS, l’INAIL”
MM
Conclusioni
Quindi OK procura MiSE per
COM.UNICA
Ma ciascun file allegato deve essere
firmato “da coloro che in forza delle
specifiche discipline di settore
possono rappresentare l’impresa
presso l’Ag.entrate, l’INPS, l’INAIL” e
ovviamente il registro delle imprese
MM
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