MM Le 6 domande della COMUNICAZIONE UNICA: CCIAA di Biella – 10 marzo 2010 Marco Maceroni – Direttore Divisione XXI Mi.S.E. C.M. Universitas Mercatorum - Roma MM Le 6 domande della com.unica Perché Come Cosa Chi Quando Dove MM Perché? Iniziativa economica e Costituzione Iniziativa economica e Trattati CE Iniziativa economica e legislazione vigente Necessità di semplificare Necessità di ridurre gli adempimenti Articolo 9 del d.l. 7/07 MM Perché A ben vedere l’art. 9 è un’operazione di semplificazione delle procedure amministrative per l’avvio di un’impresa piuttosto che una vera e propria liberalizzazione. Si può dire che “agevoli l'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio tramite una semplificazione amministrativa, prevedendo disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici”. MM Abrogazione degli sportelli polifunzionali A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente MM La ex Bolkenstein (47 considerando) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti. MM La ex Bolkenstein (52 considerando) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue. MM Conclusioni Nella Bolkenstein si trovano tutti gli elementi di com.unica: Interlocutore unico Non interferenza nella divisione di compiti tra Autorità Collocazione presso la CCIAA Flussi documentali elettronici azionati telematicamente MM Conclusioni PERCHE? La com.unica, inserendosi in un più ampio ambito normativo rappresenta una seria proposta nella direzione della semplificazione delle procedure. MM COME? Legge 40/07 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. MM COME? Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al CAD e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli MM COME? Il legislatore si è proposto, politicamente, di ridurre ad uno gli adempimenti necessari per l’imprenditore e soprattutto per l’aspirante tale, per avviare (modificare – cessare) un’impresa. Per fare questo necessita di due strumenti: modulistica e regole tecniche, ma stabilisce un principio invalicabile: tutti i flussi sono elettronici anzi telematici MM Il primo decreto ministeriale attuativo Art. 1 Modello unico 1. E' approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge n. 7 del 2007, riportato nell'allegato A al presente decreto. 2. Conformemente a quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 7, secondo periodo del decreto-legge n. 7 del 2007: a) le specifiche tecniche del formato elettronico per domande al Registro delle imprese e al REA sono quelle previste nel D.M. sulla modulistica Registro imprese e REA di cui al D.P.R. 581 del 1995 e pubblicato nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it; b) le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della comunicazione unica per la nascita d’impresa relativamente alle informazioni previste per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA sono quelle approvate con il relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in vigore al momento della presentazione della comunicazione unica. Il provvedimento è pubblicato nel sito www.agenziaentrate.gov.it ; c) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell’iscrizione di un’impresa con dipendenti all’INPS sono individuate dall’Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inps.it; d) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell’iscrizione di un’impresa all’INAIL sono individuate dall’Istituto con apposito provvedimento e pubblicate nel sito www.inail.it. 3. Le specifiche tecniche ed i formati di cui al comma 2 sono adottati sentito il CNIPA. Art. 2.Modifiche del modello unico 1. Eventuali modifiche al modello di comunicazione unica di cui all'art. 1, sono apportate con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Amministrazione concertante interessata e, relativamente agli aspetti informatici e telematici, sentito il CNIPA. MM Il decreto ministeriale attuativo In sostanza col decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico si approva unicamente un frontespizio unico Ogni Ente destinatario della com.unica mantiene la propria autonomia nella predisposizione della modulistica, ricondotta dopo l’approvazione del DPCM al preventivo assenso del CNIPA (“sentito il CNIPA”) Il decreto ministeriale non deve dire nulla di più perché la disciplina, le modalità di trasmissione, di ricevuta… sono indicate dalla legge, le regole tecniche dal DPCM MM Il decreto ministeriale attuativo In sostanza il decreto ministeriale si limita ad approvare il modello unico di comunicazione, anziché disciplinare la comunicazione unica per l’avvio di un’impresa. MM Il DPCM 6 giugno 2009 Il DPCM si limita a dettare le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli MM DPCM Per gli adempimenti necessari l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello è presentato in modalità telematica o mediante supporto informatico. (art. 3 comma 1) Tutto il procedimento è improntato al principio della telematica. Sia nel flusso utente CCIAA, sia nel flusso CCIAA altri enti. MM Il ruolo del registro delle imprese in com.unica art. 10 del DPCM Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del registro delle imprese provvede a: a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di presentazione telematica; b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici in base alle regole descritte nel decreto della modulistica; c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte; d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente come casella dell'impresa; e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e cessazione; f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali; g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di presentazione telematica. MM Il ruolo del registro delle imprese in com.unica art. 10 - 16 Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del comma 1, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente. Art. 16. Comunicazioni all'interessato 1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni nei propri archivi. 2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa le modalità con le quali provvedere alle modifiche richieste MM Conclusioni COME? Flussi esclusivamente telematici; utilizzo della PEC; STOP alla carta MM COSA? La legge afferma che la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il dPCM, nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA MM Il perimetro della CU DPCM - art. 5 Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono: 1. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972; 2. domanda d’ iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio; 3. domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL 4. domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell’ Articolo 44, comma 8, decreto legge 269/2003 5. domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS 6. variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a 1. Attività esercitata 2. Cessazione attività 3. Modifica denominazione impresa individuale 4. Modifica ragione sociale 5. Riattivazione attività 6. Sospensione attività 7. Modifica della sede legale 8. Modifica della sede operativa 1. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS 2. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane. MM Il ruolo del registro delle imprese in com.unica art. 3 commi 2 e ssgg. DPCM La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese e sottoposta ai controlli disciplinati dal presente decreto, viene inviata dalla camera di commercio alle amministrazioni La richiesta di codice fiscale e di partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico, alla camera di commercio. I dati del codice fiscale e della partita IVA sono riportati nella ricevuta. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese. L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni entro sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio. MM Come comunicano tra loro gli enti? Alla conclusione del procedimento di competenza, le amministrazioni comunicano al registro delle imprese: a) l'esito del procedimento; b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di nuova posizione. MM Gli sviluppi D.L. 112/08 convertito in legge 133 Art. 38 Impresa in un giorno 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 2. …. 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico … a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; …………. MM … segue gli sviluppi … d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi. MM E NEI RAPPORTI COL SUAP? L’art. 38, prima esenta com.unica da impresa in un giorno, poi la ricollega. Ma SUAP guarda ad altri aspetti diversi dall’iscrizione: guarda all’avvio dell’attività d’impresa, in senso reale e non giuridico. MM Conclusioni COSA? Tutti gli adempimenti necessari alla nascita giuridica dell’impresa MM CHI? Secondo la legge “ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo”. Le leggi di settore tuttavia definiscono diversi soggetti di volta in volta interessati e legittimati agli adempimenti amministrativi consequenziali alla nascita (modifica-estinzione) dell’impresa È il caso del Notaio in sede di costituzione (e modifica) delle società Del Commercialista nel caso del deposito dei bilanci Dello stesso imprenditore (salve le deroghe degli artt. 31 comma 2-ter e quinquies della legge 340) MM CHI? Le singole disposizioni normative e regolamentari che disciplinano gli adempimenti presso gli altri partners della com.unica, nonché le leggi professionali, individuano altri soggetti. Non sempre si assiste ad una perfetta coincidenza tra il concetto di interessato nell’ambito delle diverse disposizioni normative Caso eclatante è sicuramente quello individuato dalla legge 12/79 che riserva (principalmente, ma non solo) ai consulenti del lavoro il ruolo di interfaccia dell’INAIL per gli adempimenti amministrativi in sostituzione dell’imprenditore. Si può verificare l’ipotesi della costituzione della società di capitali (attiva) con dipendenti che voglia avvalersi della com.unica per iniziare l’attività: il registro delle imprese non conosce il consulente, l’INAIL non conosce il notaio. MM Il DM com.unica Struttura della pratica Ogni comunicazione unica d'impresa è una collezione di file, strutturata in: Modello Comunicazione Un file con i dati del modello-unico-dicomunicazione, con la funzione di descrivere il soggetto, I'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) con I'impronta digitale di ciascuno Un file distinta della comunicazione con la rappresentazione di stampa (PDF) del modellounico-di-comunicazione, da sottoscrivere digitalmente Le relative specifiche sono riportate nel presente documento (registro delle imprese …) MM LA TESI DELLE SETTE PORTE Un’autorevole dottrina sostiene che com.unica stia ai back-offices come un portone di un condominio sta alle porte dei singoli appartamenti dei condominî. Peraltro la situazione appare complicata dal fatto che il registro delle imprese è allo stesso momento front office e back office. MM LA TESI DELLE SETTE PORTE La teoria mira a dimostrare che a fronte di un portone apribile con una chiave in possesso di tutti i condominî vi sono 6 porte le cui chiavi sono in mano solo a ciascuno dei condominî, e cioè il “titolare” del back office. Ciò sarebbe dimostrato proprio dall’art. 1, comma 2, del dm 14-112009, e ancor di più dalle istruzioni tecniche allegate al dm “struttura della pratica” MM LA TESI OPPOSTA Non altrettanto motivata giuridicamente appare la tesi contrapposta, che però per certi aspetti sembra ricalcare la volontà del legislatore, secondo cui, anche ammesso che esistano le sette porte, esiste altresì un passepartout, che le apre tutte insieme. MM La Circolare 3616/C Un tentativo di creare un passepartout unico d’accesso al sistema è proposto dalla circolare 3616/C, che per garantire la effettività di com.unica stabilisce che il modello unico di comunicazione può essere trasmesso da un soggetto diverso dal dichiarante Ciò in totale conformità con il dm 14.11.2009 che alla voce 4 del modello allegato parla di estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato) MM La Circolare 3616/C La circolare è anche coerente con la logica del sistema una pratica può nascere in uno studio professionale, passare ad altro e completarsi in un altro ancora, e magari trasmessa da un intermediario. Ad es. una s.p.a. nasce in uno studio notarile, gli aspetti fiscali sono curati da uno commercialistico, e quelli previdenziali assistenziali da un consulente del lavoro. MM La Circolare 3616/C Attenzione però a non considerare la circolare 3616/C a portata superiore di quella effettiva. La circolare 3616/C si occupa solo del front office. Non può occuparsi dei back office vigilati da altri Ministeri (INPS-INAILAgEntrate) MM La Circolare 3616/C Ma anche nei confronti del registro delle imprese disciplina solo l’aspetto front office e non anche il back office. Ciò in coerenza e rispetto del dm 2-11-2007 (allegato specifiche tecniche – struttura della pratica) In coerenza con la disciplina specifica del registro delle imprese (art. 31) In coerenza interna con la circolare stessa (l’allegato alla circolare non prevede la dichiarazione di conformità degli atti che accompagnano la domanda / denunzia) ed è fondata sull’art. 46 lett. u) del 445/00 MM La Circolare 8/08 INAIL In coerenza “de relato” con la circolare 8/08 INAIL, che santifica la teoria delle sette porte. Si sottolinea che la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione. Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro Il controllo in ordine alla sussistenza di tali requisiti, sarà operato dal sistema informatico camerale, verificando la presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle Sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia, che nel riquadro “soggetto delegato” riporta i dati anagrafici dello stesso e l'iscrizione all'Albo professionale. MM La rete degli “interessati” Notaio Commercialista COM.UNICA Intermediario Consulente del lavoro MM Conclusioni CHI? Le due circolari 3616/C e 8 INAIL, devono essere lette insieme. Le comunicazioni sono presentate e firmate da coloro che in forza delle specifiche discipline di settore possono rappresentare l’impresa presso l’Ag.entrate, l’INPS, l’INAIL MM QUANDO parere MiSE a Unioncamere Piemonte Quesito: l’avvio dell’attività d’impresa può essere solo contestuale o successivo alla presentazione della Comunicazione unica, o è compatibile con la struttura di tale procedura il preventivo avvio dell’attività nei termini indicati dall’articolo 2196 del codice civile. Ad avviso dell’Amministrazione, sia la lettera che la ratio della precludono la possibilità di avviare l’attività d’impresa prima della presentazione della Comunicazione unica. MM QUANDO parere MiSE a Unioncamere Piemonte L’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 specifica, infatti, già al primo comma che la Comunicazione unica è presentata <<Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa>>. Tale concetto viene ripreso, d’altra parte, al comma 3, dove è detto che <<L’ufficio del registro delle imprese contestualmente [alla presentazione della Comunicazione unica] rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale [ ... ].>>. Inoltre trattandosi di Comunicazione “unica”, la stessa riguarda non solo gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese, ma anche adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi, lavoristici, i quali possono risultare incompatibili (appare sufficiente, a tale riguardo, il richiamo agli adempimenti nei confronti dell’INAIL, che devono essere assolti contestualmente all’avvio dell’attività) con il termine di cui all’articolo 2196 del codice civile. MM L’impresa individuale nel nuovo contesto di com.unica La demitizzazione dell’impossibilità dell’esitenza dell’impresa individuale inattiva La miglior dottrina ritiene che l’art. 2196 del c.c., rappresenti una norma apparentemente solo regolamentare (in quanto specifica termine e modalità di iscrizione), ma sostanzialmente rappresenti l’orologio biologico dell’impresa. MM La demitizzazione Certamente la norma fa esclusivo riferimento alle sole imprese individuali. Il decreto del Presidente della Repubblica 558 istituendo la sezione speciale completa il quadro normativo. È dal confronto tra il 2196 e le altre norme sull’iscrizione delle società personali e capitalistiche al registro delle imprese che si deduce l’originalità dell’iscrizione dell’impresa individuale MM La demitizzazione La richiesta d’iscrizione al registro delle imprese ex art. 2196 deve essere richiesta entro 30 giorni “dall’inizio dell’impresa”. L’art. 2296 (s.n.c.) impone l’obbligo di iscrizione dell’atto costitutivo, entro 30 gg. Quindi può nascere una società, che sia solo contratto e non ancora organizzazione (senza attività). MM La demitizzazione La conclusione cui giunge la dottrina è che l’attività di cui si è parlato sia l’impresa. Ma questo finisce per essere una tautologia: l’impresa deve precedere l’impresa. Se al termine “inizio dell’impresa” usato dal 2196, facciamo necessariamente corrispondere “avvio dell’attività” si deve sicuramente giungere alla conclusione dell’impossibilità dell’impresa individuale inattiva MM La demitizzazione Se invece consideriamo l’inizio dell’impresa non come attività economica, ma come attività eventualmente prodromica all’avvio dell’attività economicamente rilevante ecco che già nel sistema previgente alla Bersani (c.c. + 581) è ammissibile una individuale inattiva. MM AD ESEMPIO Il cittadino che si rivolge ad una banca per ottenere dei fidi, delle aperture, in vista dell’avvio di un’attività economica, cosa sta realizzando? Il cittadino che si rivolge ad un intermediario (consulente del lavoro, commercialista…) per ottenere informazioni sull’avvio di un’attività in che veste agisce? Il cittadino che si rivolge ad un business planner (realtà sicuramente più consolidata in USA che in Italia), quale fine persegue? Il cittadino che rivolge domanda alla Regione Sardegna, per ottenere un prestito d'onore POR Sardegna 2000/2006 - Asse III, Misure 3.10 e 3.11. Piano integrato per il lavoro, art. 10 L.R. n. 7/2005, a cosa lo finalizza? MM CONCLUSIONI Siamo in presenza di tutte ipotesi in cui il cittadino, non ancora imprenditore, secondo la terminologia corrente, pone tuttavia in essere attività estranee alla propria sfera personale, e realizza dei comportamenti prodromici all’avvio dell’attività economicamente rilevante, che necessariamente attengono all’impresa. MM DIA+CIA La problematica la ritroviamo tutta nella disciplina vigente dell’art. 19 della legge 241, come applicato alle iscrizioni abilitanti. Tizio che presenta una DIA, dichiarando che Caio ha i requisiti, non è ancora imprenditore (nella logica tradizionale), ma perché presenta una DIA? Nondimeno si veda la DIAP della regione Lombardia (art. 5, comma 4, l.r. 1/07) MM La giurisprudenza Nonostante sia minoritario, anche nella giurisprudenza recente si afferma: Iscrizione al registro imprese - esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale - circostanza successiva. L'esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale è una circostanza successiva all'iscrizione nel registro delle imprese. Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, Giud. Reg. Moltrasio, Ric. Conservatore MM CONCLUSIONI Dunque se accettiamo tale ricostruzione il termine “inizio dell’impresa”, non vuol dire “inizio attività”, ma tutto ciò che precede l’iscrizione, svolto da un soggetto non ancora iscritto, ma che non può non essergli imputato se non come imprenditore. Il sistema è salvo: l’art. 9 della Bersani meglio precisa il senso del 2196, senza però scardinare il combinato c.c. + 581. MM Conclusioni QUANDO? Sempre prima (o contestualmente) dell’avvio dell’attività MM DOVE? DPCM Art. 3. Procedimento della Comunicazione unica Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello è presentato in modalità telematica o mediante supporto informatico. MM DOVE? DPCM Art. 4. Amministrazioni competenti 1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti amministrazioni: a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; b) l'Agenzia delle entrate; c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); d) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane; f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. MM Ufficio del registro delle imprese Registro delle Imprese MinWelfare Ag. ENTRATE INPS INAIL Artigianato Diagramma di flusso di Com.Unica MM L’artigianato e com.unica Le leggi regionali sono diverse Alcune regioni hanno disciplinato i rapporti dell'artigianato con com.unica Altre hanno disciplinato solo l’artigianato Alcune hanno abrogato le cpa (Toscana 2009) altre anche l’a.i.a. (Abruzzo 2009, BZ 2008) Alcune prevedono il conferimento delle funzioni alla CCIAA, o direttamente (Piemonte) o tramite convenzioni (Emilia, Lombardia…), altre mantengono la struttura regionale (Marche, Puglia e Calabria) In alcune Regioni lo sportello è la CCIAA (Emilia, Lombardia, Piemonte, Veneto) in altre sono i comuni (Lazio, Basilicata) MM L’artigianato e com.unica La situazione è molto varia Ma la disciplina è chiara: l’artigianato entra in com.unica attraverso delle intese tra Stato e Regioni. Ma (es. Basilicata) se l’indirizzo è quello dettato dalla legge e da DM e DPCM (registro delle imprese front office) la legge regionale incompatibile come si pone? MM La legge regionale 1 La tenuta dell’albo è delegata alla CCIAA (che gestisce ufficio artigianato e CPA). L’iscrizione all’albo è attuata mediante comunicazione di iscrizione all’URI, che, a sua volta, la trasmette all’ufficio dell’albo. La comunicazione è presentata “alla data di acquisizione dei requisiti artigiani”. La legge regionale 1 La comunicazione determina l’iscrizione all’albo dalla data della sua presentazione. In base a norma transitoria (art. 38) “Fino alla completa attuazione della comunicazione unica ...... la comunicazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane .... è presentata entro trenta giorni dalla data di acquisizione dei requisiti artigiani”. MM Conclusioni DOVE? Al front office registro delle imprese, unica via d’accesso anche all’artigianato MM