MM
Le 6 domande della
COMUNICAZIONE UNICA:
CCIAA di Biella – 10 marzo 2010
Marco Maceroni – Direttore Divisione XXI Mi.S.E.
C.M. Universitas Mercatorum - Roma
MM
Le 6 domande della com.unica
Perché
Come
Cosa
Chi
Quando
Dove
MM
Perché?
Iniziativa economica e
Costituzione
Iniziativa economica e Trattati CE
Iniziativa economica e legislazione
vigente
Necessità di semplificare
Necessità di ridurre gli
adempimenti
Articolo 9 del d.l. 7/07
MM
Perché
A ben vedere l’art. 9 è un’operazione
di semplificazione delle procedure
amministrative per l’avvio di
un’impresa piuttosto che una vera e
propria liberalizzazione.
Si può dire che “agevoli l'accesso
alle attività di servizi e al loro
esercizio tramite una
semplificazione amministrativa,
prevedendo disposizioni riguardanti,
in particolare, gli sportelli unici”.
MM
Abrogazione degli sportelli polifunzionali
A decorrere dalla data di cui al comma 8,
sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, e l'articolo 1 del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà
degli interessati, per i primi sei mesi di
applicazione della nuova disciplina, di
presentare alle Amministrazioni competenti
le comunicazioni di cui al presente articolo
secondo la normativa previgente
MM
La ex Bolkenstein (47 considerando)
Al fine di semplificare ulteriormente le procedure
amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore
abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le
procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero
degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le
competenze regionali o locali o in funzione delle attività
interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non
dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità
competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la
competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o
locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e
coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici
possono essere costituiti non soltanto da autorità
amministrative ma anche da camere di commercio e
dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti
privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa
funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo
importante di assistenza al prestatore sia come autorità
direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per
accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il
prestatore e le autorità direttamente competenti.
MM
La ex Bolkenstein (52 considerando)
La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di
un sistema di procedure e di formalità espletate per
via elettronica costituirà la condicio sine qua non
della semplificazione amministrativa nel settore delle
attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei
destinatari e delle autorità competenti. Tale obbligo
non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi
elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure
e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità
debbano poter essere espletate a distanza richiede,
in particolare, che gli Stati membri provvedano
affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero.
Restano escluse da tale obbligo le procedure o le
formalità che, per loro natura, non possono essere
espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con
la legislazione degli Stati membri sull'uso delle
lingue.
MM
Conclusioni
Nella Bolkenstein si trovano tutti gli
elementi di com.unica:
Interlocutore unico
Non interferenza nella divisione di
compiti tra Autorità
Collocazione presso la CCIAA
Flussi documentali elettronici azionati
telematicamente
MM
Conclusioni PERCHE?
La com.unica, inserendosi in un
più ampio ambito normativo
rappresenta una seria proposta
nella direzione della
semplificazione delle procedure.
MM
COME?
Legge 40/07
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via
telematica o su supporto informatico, la comunicazione
unica per gli adempimenti di cui al presente articolo
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia
e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo.
MM
COME?
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e
della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del
codice dell'amministrazione digitale di cui al CAD e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le regole tecniche
per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalità di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli
MM
COME?
Il legislatore si è proposto,
politicamente, di ridurre ad uno gli
adempimenti necessari per
l’imprenditore e soprattutto per
l’aspirante tale, per avviare (modificare –
cessare) un’impresa.
Per fare questo necessita di due
strumenti: modulistica e regole tecniche,
ma stabilisce un principio invalicabile:
tutti i flussi sono elettronici anzi
telematici
MM
Il primo decreto ministeriale attuativo
Art. 1 Modello unico
1. E' approvato il modello di comunicazione unica previsto dall'art. 9, comma 7,
del decreto-legge n. 7 del 2007, riportato nell'allegato A al presente decreto.
2. Conformemente a quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 7, secondo periodo del decreto-legge n. 7 del
2007:
a) le specifiche tecniche del formato elettronico per domande al Registro delle imprese
e al REA sono quelle previste nel D.M. sulla modulistica Registro imprese e REA di cui
al D.P.R. 581 del 1995 e pubblicato nel sito www.sviluppoeconomico.gov.it;
b) le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione della
comunicazione unica per la nascita d’impresa relativamente alle informazioni previste
per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA sono
quelle approvate con il relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in vigore al
momento della presentazione della comunicazione unica. Il provvedimento è pubblicato
nel sito www.agenziaentrate.gov.it ;
c) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell’iscrizione di
un’impresa con dipendenti all’INPS sono individuate dall’Istituto con apposito
provvedimento e pubblicate nel sito www.inps.it;
d) le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell’iscrizione di
un’impresa all’INAIL sono individuate dall’Istituto con apposito provvedimento e
pubblicate nel sito www.inail.it.
3. Le specifiche tecniche ed i formati di cui al comma 2 sono adottati sentito il
CNIPA.
Art. 2.Modifiche del modello unico
1. Eventuali modifiche al modello di comunicazione unica di cui all'art. 1, sono
apportate con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e
dell'Amministrazione concertante interessata e, relativamente agli aspetti informatici e
telematici, sentito il CNIPA.
MM
Il decreto ministeriale attuativo
In sostanza col decreto ministeriale del
Ministero dello sviluppo economico si
approva unicamente un frontespizio unico
Ogni Ente destinatario della com.unica
mantiene la propria autonomia nella
predisposizione della modulistica, ricondotta
dopo l’approvazione del DPCM al preventivo
assenso del CNIPA (“sentito il CNIPA”)
Il decreto ministeriale non deve dire nulla di
più perché la disciplina, le modalità di
trasmissione, di ricevuta… sono indicate
dalla legge, le regole tecniche dal DPCM
MM
Il decreto ministeriale attuativo
In sostanza il decreto ministeriale si
limita ad approvare il modello unico
di comunicazione, anziché
disciplinare la comunicazione unica
per l’avvio di un’impresa.
MM
Il DPCM 6 giugno 2009
Il DPCM si limita a dettare le regole
tecniche per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente
articolo, le modalità di presentazione
da parte degli interessati e quelle
per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le
Amministrazioni interessate, anche
ai fini dei necessari controlli
MM
DPCM
Per gli adempimenti necessari l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle
imprese la comunicazione unica, secondo
il modello approvato con il decreto della
modulistica. Il modello è presentato in
modalità telematica o mediante supporto
informatico. (art. 3 comma 1)
Tutto il procedimento è improntato al
principio della telematica.
Sia nel flusso utente  CCIAA, sia nel
flusso CCIAA  altri enti.
MM
Il ruolo del registro delle imprese in com.unica
art. 10 del DPCM
Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema
informatico del registro delle imprese provvede a:
a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di
presentazione telematica;
b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file informatici
in base alle regole descritte nel decreto della modulistica;
c) verificare la consistenza e validità delle firme digitali apposte;
d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal mittente
come casella dell'impresa;
e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle posizioni
dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di variazione e
cessazione;
f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della
comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso
gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento
telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di
presentazione telematica.
MM
Il ruolo del registro delle imprese in com.unica
art. 10 - 16
Nel caso non sia verificata anche una sola delle
condizioni del comma 1, la Comunicazione è
irricevibile e il sistema notifica immediatamente
l'informazione alla casella dell'impresa e in
opportuna area riservata all'utente.
Art. 16. Comunicazioni all'interessato
1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle
entrate, comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle
registrazioni nei propri archivi.
2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o
integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con
notifica alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia
persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del
mittente della Comunicazione unica. Ogni amministrazione
comunica all'impresa le modalità con le quali provvedere alle
modifiche richieste
MM
Conclusioni COME?
Flussi esclusivamente telematici;
utilizzo della PEC; STOP alla
carta
MM
COSA?
La legge afferma che la comunicazione
unica vale quale assolvimento di tutti
gli adempimenti amministrativi previsti
per l'iscrizione al registro delle
imprese ed ha effetto, sussistendo i
presupposti di legge, ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali
individuati con il dPCM, nonchè per
l'ottenimento del codice fiscale e della
partita IVA
MM
Il perimetro della CU DPCM - art. 5
Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione Unica sono:
1. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai
sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972;
2. domanda d’ iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro
imprese e nel R.E.A., con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;
3. domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL
4. domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per
l’INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai
sensi dell’ Articolo 44, comma 8, decreto legge 269/2003
5. domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS
6. variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a
1. Attività esercitata
2. Cessazione attività
3. Modifica denominazione impresa individuale
4. Modifica ragione sociale
5. Riattivazione attività
6. Sospensione attività
7. Modifica della sede legale
8. Modifica della sede operativa
1. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS
2. domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle
imprese artigiane.
MM
Il ruolo del registro delle imprese in com.unica
art. 3 commi 2 e ssgg. DPCM
La comunicazione, una volta pervenuta al registro
delle imprese e sottoposta ai controlli disciplinati dal
presente decreto, viene inviata dalla camera di
commercio alle amministrazioni La richiesta di
codice fiscale e di partita IVA viene inviata
all'Agenzia delle entrate che trasmette quanto
richiesto, in automatico, alla camera di commercio. I
dati del codice fiscale e della partita IVA sono
riportati nella ricevuta.
La comunicazione viene inviata dalla camera di
commercio all'INPS nello stesso giorno in cui viene
effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni entro
sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la
comunicazione dalla camera di commercio.
MM
Come comunicano tra loro gli enti?
Alla conclusione del procedimento di
competenza, le amministrazioni
comunicano al registro delle imprese:
a) l'esito del procedimento;
b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in
caso di nuova posizione.
MM
Gli sviluppi
D.L. 112/08 convertito in legge 133
Art. 38 Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione,
l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla
presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. ….
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico …
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c)
e dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta
unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel
procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività
relative alla costituzione dell’impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall’articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e
le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori
di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito
positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo
autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività
discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività
istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
………….
MM
… segue gli sviluppi …
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non
risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello
unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le
quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di
"impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l’ANCI
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente
la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la
sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In
caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli
articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni
degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per
le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza,
l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal
loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti
dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
MM
E NEI RAPPORTI COL SUAP?
L’art. 38, prima esenta com.unica da
impresa in un giorno, poi la ricollega.
Ma SUAP guarda ad altri
aspetti diversi dall’iscrizione:
guarda all’avvio dell’attività
d’impresa, in senso reale e
non giuridico.
MM
Conclusioni COSA?
Tutti gli adempimenti necessari
alla nascita giuridica dell’impresa
MM
CHI?
Secondo la legge “ai fini dell'avvio dell'attività
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del
registro delle imprese, per via telematica o su
supporto informatico, la comunicazione unica per gli
adempimenti di cui al presente articolo”.
Le leggi di settore tuttavia definiscono diversi
soggetti di volta in volta interessati e legittimati agli
adempimenti amministrativi consequenziali alla
nascita (modifica-estinzione) dell’impresa
È il caso del Notaio in sede di costituzione (e
modifica) delle società
Del Commercialista nel caso del deposito dei bilanci
Dello stesso imprenditore (salve le deroghe degli
artt. 31 comma 2-ter e quinquies della legge 340)
MM
CHI?
Le singole disposizioni normative e regolamentari
che disciplinano gli adempimenti presso gli altri
partners della com.unica, nonché le leggi
professionali, individuano altri soggetti.
Non sempre si assiste ad una perfetta coincidenza
tra il concetto di interessato nell’ambito delle diverse
disposizioni normative
Caso eclatante è sicuramente quello individuato
dalla legge 12/79 che riserva (principalmente, ma
non solo) ai consulenti del lavoro il ruolo di
interfaccia
dell’INAIL
per
gli
adempimenti
amministrativi in sostituzione dell’imprenditore.
Si può verificare l’ipotesi della costituzione della
società di capitali (attiva) con dipendenti che voglia
avvalersi della com.unica per iniziare l’attività: il
registro delle imprese non conosce il consulente,
l’INAIL non conosce il notaio.
MM
Il DM com.unica
Struttura della pratica
Ogni comunicazione unica d'impresa è una
collezione di file, strutturata in:
Modello Comunicazione
Un file con i dati del modello-unico-dicomunicazione, con la funzione di descrivere il
soggetto, I'oggetto della comunicazione, il riepilogo
degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti)
con I'impronta digitale di ciascuno
Un file distinta della comunicazione con la
rappresentazione di stampa (PDF) del modellounico-di-comunicazione, da sottoscrivere
digitalmente
Le relative specifiche sono riportate nel presente
documento (registro delle imprese …)
MM
LA TESI DELLE SETTE PORTE
Un’autorevole dottrina sostiene che
com.unica stia ai back-offices come
un portone di un condominio sta alle
porte dei singoli appartamenti dei
condominî.
Peraltro la situazione appare
complicata dal fatto che il registro
delle imprese è allo stesso momento
front office e back office.
MM
LA TESI DELLE SETTE PORTE
La teoria mira a dimostrare che a
fronte di un portone apribile con una
chiave in possesso di tutti i condominî
vi sono 6 porte le cui chiavi sono in
mano solo a ciascuno dei condominî,
e cioè il “titolare” del back office.
Ciò sarebbe dimostrato proprio
dall’art. 1, comma 2, del dm 14-112009, e ancor di più dalle istruzioni
tecniche allegate al dm “struttura della
pratica”
MM
LA TESI OPPOSTA
Non altrettanto motivata
giuridicamente appare la tesi
contrapposta, che però per certi
aspetti sembra ricalcare la volontà del
legislatore, secondo cui, anche
ammesso che esistano le sette porte,
esiste altresì un passepartout, che le
apre tutte insieme.
MM
La Circolare 3616/C
Un tentativo di creare un passepartout unico
d’accesso al sistema è proposto dalla
circolare 3616/C, che per garantire la
effettività di com.unica stabilisce che il
modello unico di comunicazione può essere
trasmesso da un soggetto diverso dal
dichiarante
Ciò in totale conformità con il dm 14.11.2009
che alla voce 4 del modello allegato parla di
estremi del dichiarante (titolare, legale
rappresentante, notaio, intermediario,
delegato)
MM
La Circolare 3616/C
La circolare è anche coerente con la
logica del sistema una pratica può
nascere in uno studio professionale,
passare ad altro e completarsi in un
altro ancora, e magari trasmessa da un
intermediario.
Ad es. una s.p.a. nasce in uno studio
notarile, gli aspetti fiscali sono curati da
uno commercialistico, e quelli
previdenziali assistenziali da un
consulente del lavoro.
MM
La Circolare 3616/C
Attenzione però a non considerare la
circolare 3616/C a portata superiore di
quella effettiva.
La circolare 3616/C si occupa solo del
front office.
Non può occuparsi dei back office
vigilati da altri Ministeri (INPS-INAILAgEntrate)
MM
La Circolare 3616/C
Ma anche nei confronti del registro delle
imprese disciplina solo l’aspetto front office e
non anche il back office.
Ciò in coerenza e rispetto del dm 2-11-2007
(allegato specifiche tecniche – struttura della
pratica)
In coerenza con la disciplina specifica del
registro delle imprese (art. 31)
In coerenza interna con la circolare stessa
(l’allegato alla circolare non prevede la
dichiarazione di conformità degli atti che
accompagnano la domanda / denunzia) ed è
fondata sull’art. 46 lett. u) del 445/00
MM
La Circolare 8/08 INAIL
In coerenza “de relato” con la circolare 8/08 INAIL, che
santifica la teoria delle sette porte.
Si sottolinea che la nuova procedura non modifica in
alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna
Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli
adempimenti in capo alle imprese con la previsione di
nuove modalità di presentazione delle denunce di
iscrizione.
Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere
gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di
lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle
norme per l'ordinamento della professione di consulente
del lavoro
Il controllo in ordine alla sussistenza di tali requisiti, sarà
operato dal sistema informatico camerale, verificando la
presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma
digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle
Sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia,
che nel riquadro “soggetto delegato” riporta i dati
anagrafici dello stesso e l'iscrizione all'Albo
professionale.
MM
La rete degli “interessati”
Notaio
Commercialista
COM.UNICA
Intermediario
Consulente del lavoro
MM
Conclusioni CHI?
Le due circolari 3616/C e 8 INAIL,
devono essere lette insieme. Le
comunicazioni sono presentate e
firmate da coloro che in forza
delle specifiche discipline di
settore possono rappresentare
l’impresa presso l’Ag.entrate,
l’INPS, l’INAIL
MM
QUANDO
parere MiSE a Unioncamere Piemonte
Quesito: l’avvio dell’attività d’impresa può
essere solo contestuale o successivo alla
presentazione della Comunicazione unica,
o è compatibile con la struttura di tale
procedura il preventivo avvio dell’attività
nei termini indicati dall’articolo 2196 del
codice civile.
Ad avviso dell’Amministrazione, sia la
lettera che la ratio della precludono la
possibilità di avviare l’attività d’impresa
prima della presentazione della
Comunicazione unica.
MM
QUANDO
parere MiSE a Unioncamere Piemonte
L’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 specifica, infatti,
già al primo comma che la Comunicazione unica è
presentata <<Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa>>.
Tale concetto viene ripreso, d’altra parte, al comma 3, dove è
detto che <<L’ufficio del registro delle imprese
contestualmente [alla presentazione della Comunicazione
unica] rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per
l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale [ ... ].>>.
Inoltre trattandosi di Comunicazione “unica”, la stessa
riguarda non solo gli adempimenti pubblicitari relativi al
registro delle imprese, ma anche adempimenti fiscali,
previdenziali, assicurativi, lavoristici, i quali possono risultare
incompatibili (appare sufficiente, a tale riguardo, il richiamo
agli adempimenti nei confronti dell’INAIL, che devono essere
assolti contestualmente all’avvio dell’attività) con il termine di
cui all’articolo 2196 del codice civile.
MM
L’impresa individuale nel
nuovo contesto di com.unica
La demitizzazione dell’impossibilità
dell’esitenza dell’impresa
individuale inattiva
La miglior dottrina ritiene che l’art.
2196 del c.c., rappresenti una
norma apparentemente solo
regolamentare (in quanto specifica
termine e modalità di iscrizione),
ma sostanzialmente rappresenti
l’orologio biologico dell’impresa.
MM
La demitizzazione
Certamente la norma fa esclusivo
riferimento alle sole imprese individuali.
Il decreto del Presidente della Repubblica
558 istituendo la sezione speciale
completa il quadro normativo.
È dal confronto tra il 2196 e le altre norme
sull’iscrizione delle società personali e
capitalistiche al registro delle imprese che
si deduce l’originalità dell’iscrizione
dell’impresa individuale
MM
La demitizzazione
La richiesta d’iscrizione al registro
delle imprese ex art. 2196 deve
essere richiesta entro 30 giorni
“dall’inizio dell’impresa”.
L’art. 2296 (s.n.c.) impone l’obbligo di
iscrizione dell’atto costitutivo, entro 30
gg.
Quindi può nascere una società, che
sia solo contratto e non ancora
organizzazione (senza attività).
MM
La demitizzazione
La conclusione cui giunge la dottrina è che
l’attività di cui si è parlato sia l’impresa.
Ma questo finisce per essere una
tautologia: l’impresa deve precedere
l’impresa.
Se al termine “inizio dell’impresa” usato dal
2196, facciamo necessariamente
corrispondere “avvio dell’attività” si deve
sicuramente giungere alla conclusione
dell’impossibilità dell’impresa individuale
inattiva
MM
La demitizzazione
Se invece consideriamo l’inizio
dell’impresa non come attività
economica, ma come attività
eventualmente prodromica all’avvio
dell’attività economicamente rilevante
ecco che già nel sistema previgente
alla Bersani (c.c. + 581) è ammissibile
una individuale inattiva.
MM
AD ESEMPIO
Il cittadino che si rivolge ad una banca per
ottenere dei fidi, delle aperture, in vista
dell’avvio di un’attività economica, cosa sta
realizzando?
Il cittadino che si rivolge ad un intermediario
(consulente del lavoro, commercialista…)
per ottenere informazioni sull’avvio di
un’attività in che veste agisce?
Il cittadino che si rivolge ad un business
planner (realtà sicuramente più consolidata
in USA che in Italia), quale fine persegue?
Il cittadino che rivolge domanda alla Regione
Sardegna, per ottenere un prestito d'onore POR Sardegna 2000/2006 - Asse III, Misure
3.10 e 3.11. Piano integrato per il lavoro, art.
10 L.R. n. 7/2005, a cosa lo finalizza?
MM
CONCLUSIONI
Siamo in presenza di tutte ipotesi in
cui il cittadino, non ancora
imprenditore, secondo la terminologia
corrente, pone tuttavia in essere
attività estranee alla propria sfera
personale, e realizza dei
comportamenti prodromici all’avvio
dell’attività economicamente rilevante,
che necessariamente attengono
all’impresa.
MM
DIA+CIA
La problematica la ritroviamo tutta nella
disciplina vigente dell’art. 19 della legge
241, come applicato alle iscrizioni
abilitanti.
Tizio che presenta una DIA, dichiarando
che Caio ha i requisiti, non è ancora
imprenditore (nella logica tradizionale),
ma perché presenta una DIA?
Nondimeno si veda la DIAP della
regione Lombardia (art. 5, comma 4, l.r.
1/07)
MM
La giurisprudenza
Nonostante sia minoritario, anche
nella giurisprudenza recente si
afferma:
Iscrizione al registro imprese - esercizio in
concreto dell'attività imprenditoriale - circostanza
successiva.
L'esercizio in concreto dell'attività
imprenditoriale è una circostanza successiva
all'iscrizione nel registro delle imprese.
Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, Giud. Reg.
Moltrasio, Ric. Conservatore
MM
CONCLUSIONI
Dunque se accettiamo tale ricostruzione
il termine “inizio dell’impresa”, non vuol
dire “inizio attività”, ma tutto ciò che
precede l’iscrizione, svolto da un
soggetto non ancora iscritto, ma che
non può non essergli imputato se non
come imprenditore.
Il sistema è salvo: l’art. 9 della Bersani
meglio precisa il senso del 2196, senza
però scardinare il combinato c.c. + 581.
MM
Conclusioni QUANDO?
Sempre prima (o
contestualmente) dell’avvio
dell’attività
MM
DOVE?
DPCM Art. 3. Procedimento della Comunicazione unica
Per gli adempimenti necessari
all'attuazione di quanto previsto
dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del
2007, l'interessato presenta all'ufficio
del registro delle imprese la
comunicazione unica, secondo il
modello approvato con il decreto della
modulistica. Il modello è presentato in
modalità telematica o mediante
supporto informatico.
MM
DOVE?
DPCM Art. 4. Amministrazioni competenti
1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti
amministrazioni:
a) gli uffici del registro imprese delle camere di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
b) l'Agenzia delle entrate;
c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero
gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese
artigiane;
f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
MM
Ufficio del
registro delle
imprese
Registro delle Imprese
MinWelfare
Ag. ENTRATE
INPS
INAIL
Artigianato
Diagramma di flusso di Com.Unica
MM
L’artigianato e com.unica
Le leggi regionali sono diverse
Alcune regioni hanno disciplinato i rapporti
dell'artigianato con com.unica
Altre hanno disciplinato solo l’artigianato
Alcune hanno abrogato le cpa (Toscana 2009)
altre anche l’a.i.a. (Abruzzo 2009, BZ 2008)
Alcune prevedono il conferimento delle funzioni
alla CCIAA, o direttamente (Piemonte) o tramite
convenzioni (Emilia, Lombardia…), altre
mantengono la struttura regionale (Marche,
Puglia e Calabria)
In alcune Regioni lo sportello è la CCIAA (Emilia,
Lombardia, Piemonte, Veneto) in altre sono i
comuni (Lazio, Basilicata)
MM
L’artigianato e com.unica
La situazione è molto varia
Ma la disciplina è chiara:
l’artigianato entra in com.unica
attraverso delle intese tra Stato e
Regioni.
Ma (es. Basilicata) se l’indirizzo è
quello dettato dalla legge e da DM e
DPCM (registro delle imprese front
office) la legge regionale
incompatibile come si pone?
MM
La legge regionale 1
La tenuta dell’albo è delegata alla
CCIAA (che gestisce ufficio
artigianato e CPA). L’iscrizione
all’albo è attuata mediante
comunicazione di iscrizione all’URI,
che, a sua volta, la trasmette all’ufficio
dell’albo. La comunicazione è
presentata “alla data di acquisizione
dei requisiti artigiani”.
La legge regionale 1
La comunicazione determina
l’iscrizione all’albo dalla data della sua
presentazione. In base a norma
transitoria (art. 38) “Fino alla completa
attuazione della comunicazione unica
...... la comunicazione di iscrizione
all’albo delle imprese artigiane .... è
presentata entro trenta giorni dalla
data di acquisizione dei requisiti
artigiani”.
MM
Conclusioni DOVE?
Al front office registro delle
imprese, unica via d’accesso
anche all’artigianato
MM
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