Violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo. REGGIO CALABRIA, SSPL, I° ANNO, APRILE 2012 dott. Daniele Cappuccio L’originaria disciplina codicistica: Art. 519 c.p. Violenza carnale Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona L’originaria disciplina codicistica: Art. 520 c.p. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette. L’originaria disciplina codicistica: Art. 521 c.p. Atti di libidine violenti Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri. L’originaria disciplina codicistica: gli artt. 519 e ss. c.p. collocazione sistematica ed interesse tutelato rilievi di anacronismo La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 Una rivoluzione copernicana ? Cambia solo l’etichetta o anche il prodotto ? Un esempio: la rilevanza del dissenso L’art. 609 bis c.p.: il testo Violenza sessuale Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi e problemi interpretativi il soggetto attivo: reato comune o reato proprio ?può essere commesso da un coniuge ai danni dell’altro ? il soggetto passivo; la condotta: “costringere taluno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali”; sparisce la distinzione tra “congiunzione carnale” e “atti sessuali “ diversi dalla congiunzione; L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi e problemi interpretativi quale il confine tra atto sessuale ed atto molesto ? Un esempio: il bacio è rispettato il principio di tassatività o sufficiente determinatezza dell’illecito penale ? L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi e problemi interpretativi Le forme di costrizione: La violenza, fisica e morale L’abuso di autorità: è solo quella pubblica o anche quella privata ? L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi e problemi interpretativi Il secondo comma: la violenza sessuale per induzione la prima ipotesi: l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto: Le condizioni individuate dalla giurisprudenza affinché possa configurarsi la fattispecie Segue… L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi e problemi interpretativi 1) la condotta deve essere posta in essere con la piena consapevolezza della condizione di inferiorità della vittima; 2) l’azione deve essere conseguente ad induzione (frutto di sopraffazione e non solo di persuasione); 3) il mezzo attraverso cui l’effetto viene prodotto è l’abuso, costituito dalla distorta utilizzazione delle condizioni di menomazione della vittima; …segue… L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi e problemi interpretativi la seconda ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 609-bis c.p.: l’agente induce taluno a compiere o subire atti sessuali traendolo in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. I casi di scuola… …e quelli concretamente verificabili L’art. 609 bis c.p.: l’attenuante per i casi “di minore gravità” Quali i criteri attraverso cui apprezzare la “minore gravità” ?. E’ meno grave il “fatto” o solo il “caso” ? La giur.: irrilevanza della “vecchia” distinzione tra congiunzione carnale ed atti di libidine… …e ricorso ad alcuni dei canoni sanciti dall’art. 133 c.p. L’art. 609 bis c.p.: il tentativo dopo la riforma del 1996, è difficilmente configurabile perché quegli atti che, in quanto diretti alla commissione di una violenza sessuale, non raggiungevano l’obiettivo per cause non ascrivibili all’agente, che potevano essere un tempo qualificati come tentativo di violenza sessuale, oggi, ove assumano autonoma valenza di atti sessuali, costituiscono altrettante fattispecie ex art. 609-bis consumate. Ci sono però delle ipotesi residuali: cfr. Cassazione nn. 21577/01, Giraldi, e 6651/98, Di Francia Le circostanze aggravanti disciplinate dall’art. 609 ter c.p. dal punto di vista sistematico, vanno divise in due gruppi, in quanto il reato può meritare una pena maggiore: per la spiccata vulnerabilità della vittima; perché la condotta attiva è particolarmente offensiva; Le circostanze aggravanti disciplinate dall’art. 609 ter c.p. Il primo comma: il n. 1). Commissione del fatto ai danni di vittima infraquattordicenne; Differenze con il delitto di “atti sessuali con minorenne”; La rilevanza dell’error aetatis: - L’impostazione tradizionale… - Le critiche… - La posizione assunta dalla (sentenza n. 322 del 2007) Corte Costituzionale Le circostanze aggravanti disciplinate dall’art. 609 ter c.p. Il n. 2). Commissione del fatto con uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa. I problemi ermeneutici: l’utilizzo delle sostanze deve incidere sulla capacità decisionale della vittima ? Quid juris nel caso di lesioni: concorso o assorbimento ? Le circostanze aggravanti disciplinate dall’art. 609 ter c.p. Il n. 3). Commissione del fatto da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio Il n. 4). Commissione del fatto su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale Le questioni ermeneutiche: il requisito psicologico; il rapporto con il previgente art. 520 c.p. Le circostanze aggravanti disciplinate dall’art. 609 ter c.p. Il n.5): fatto commesso in danno di vittima infrasedicenne di cui il colpevole sia ascendente, genitore o tutore. Il difficile coordinamento con le norme sulla procedibilità; le incongruenze applicative Il rapporto con l’incesto. La posizione della dottrina e quella della giurisprudenza Il secondo comma: la commissione del fatto su vittima infradecenne. Il rapporto con l’ultimo comma dell’art. 609 quater c.p. L’art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. L’art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci L’art. 609 quater. Gli atti sessuali con minorenne La ratio della norma Le diverse ipotesi: 1) Il minore di 14 anni; 2) Il minore di 16 anni; Il minore ultrasedicenne. Comma 2 L’art. 609 quater. Gli atti sessuali con minorenne Quale il rilievo penale dei comportamenti di natura omissiva ? L’error aetatis La causa di non punibilità di cui al comma 3 Le circostanze previste dagli ultimi due commi La corruzione di minorenne Art. 609 quinquies c.p. – Chiunque copie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assitere, è puito co la reclusione da sei mesi a tre anni. La ratio della norma. Le novità rispetto alla disciplina codicistica. Gli elementi costitutivi: 1) la condotta; 2) il dolo . La procedibilità La regola della punibilità a querela… …e le eccezioni: - reato commesso nei confronti di minorenni; - reato commesso dall’ascendente o convivente. Il legislatore è stato animato da sfiducia verso l’ambiente familiare ? Le ipotesi residue - reato commesso dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni; - connessione con altro delitto perseguibile d’ufficio; - commissione di atti sessuali con minore di dieci anni Le disposizioni a tutela dei minori vittime di crimini sessuali L’art. 609 decies c.p.. La comunicazione al tribunale per i minorenni L’assistenza affettiva e psicologica Le disposizioni processuali Il dibattimento a porte chiuse. L’art. 472 c.p.p. L’assunzione della testimonianza nelle forme dell’incidente probatorio: gli artt. 392 e 398 c.p. L’audizione protetta. L’art. 498 c.p.p. Una parentesi. Il caso Pupino La violenza sessuale di gruppo Bene protetto Elementi costitutivi. Circostanze La responsabilità ex art. 40 cpv c.p. Chi è titolare della posizione di garanzia ? Il solo genitore o anche gli altri familiari ? La tolleranza di condotte che avvengono alla presenza o nella sfera di controllo del genitore Il mancato intervento a tutela del minore una volta appresa l’esistenza delle condotte offensive