Violenza sessuale, atti sessuali con
minorenne, corruzione di minorenne,
violenza sessuale di gruppo.
REGGIO CALABRIA, SSPL, I° ANNO, APRILE 2012
dott. Daniele Cappuccio
L’originaria disciplina codicistica:
Art. 519 c.p. Violenza carnale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a
congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci
anni.
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con
persona la quale al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni
quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il
minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di
vigilanza o di custodia; 3) è malata di mente, ovvero non è in
grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità
psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del
colpevole; 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona
L’originaria disciplina codicistica:
Art. 520 c.p. Congiunzione carnale commessa con
abuso della qualità di pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo
precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o
detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero
con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento
dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro
pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi
autorità sopra taluna delle persone suddette.
L’originaria disciplina codicistica:
Art. 521 c.p. Atti di libidine violenti
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate
nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine
diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei
detti articoli, ridotte di un terzo.
Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle
condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce
taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona
del colpevole o su altri.
L’originaria disciplina codicistica:
gli artt. 519 e ss. c.p.
collocazione sistematica ed interesse tutelato
rilievi di anacronismo
La legge n. 66 del 15 febbraio 1996
Una rivoluzione copernicana ? Cambia solo l’etichetta o
anche il prodotto ?
Un esempio: la rilevanza del dissenso
L’art. 609 bis c.p.: il testo
Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire
atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi
e problemi interpretativi
il soggetto attivo: reato comune o reato proprio ?può
essere commesso da un coniuge ai danni dell’altro ?
il soggetto passivo;
la condotta: “costringere taluno, con violenza o minaccia
o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti
sessuali”; sparisce la distinzione tra “congiunzione
carnale” e “atti sessuali “ diversi dalla congiunzione;
L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi
e problemi interpretativi
quale il confine tra atto sessuale ed atto molesto ? Un
esempio: il bacio
è rispettato il principio di tassatività o sufficiente
determinatezza dell’illecito penale ?
L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi
e problemi interpretativi
Le forme di costrizione:
La violenza, fisica e morale
L’abuso di autorità: è solo quella pubblica o anche quella
privata ?
L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi
e problemi interpretativi
Il secondo comma: la violenza sessuale per induzione
la prima ipotesi: l’abuso delle condizioni di inferiorità
fisica o psichica della persona offesa al momento del
fatto:
Le condizioni individuate dalla giurisprudenza affinché
possa configurarsi la fattispecie
Segue…
L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi
e problemi interpretativi
1) la condotta deve essere posta in essere con la piena
consapevolezza della condizione di inferiorità della
vittima;
2) l’azione deve essere conseguente ad induzione (frutto
di sopraffazione e non solo di persuasione);
3) il mezzo attraverso cui l’effetto viene prodotto è
l’abuso, costituito dalla distorta utilizzazione delle
condizioni di menomazione della vittima;
…segue…
L’art. 609 bis c.p.: elementi costitutivi
e problemi interpretativi
la seconda ipotesi prevista dal secondo comma dell’art.
609-bis c.p.: l’agente induce taluno a compiere o subire
atti sessuali traendolo in inganno per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
I casi di scuola…
…e quelli concretamente verificabili
L’art. 609 bis c.p.: l’attenuante per i
casi “di minore gravità”
Quali i criteri attraverso cui apprezzare la “minore gravità”
?. E’ meno grave il “fatto” o solo il “caso” ?
La giur.: irrilevanza della “vecchia” distinzione tra
congiunzione carnale ed atti di libidine…
…e ricorso ad alcuni dei canoni sanciti dall’art. 133 c.p.
L’art. 609 bis c.p.: il tentativo
dopo la riforma del 1996, è difficilmente configurabile
perché quegli atti che, in quanto diretti alla commissione
di una violenza sessuale, non raggiungevano l’obiettivo
per cause non ascrivibili all’agente, che potevano essere
un tempo qualificati come tentativo di violenza sessuale,
oggi, ove assumano autonoma valenza di atti sessuali,
costituiscono altrettante fattispecie ex art. 609-bis
consumate.
Ci sono però delle ipotesi residuali: cfr. Cassazione nn.
21577/01, Giraldi, e 6651/98, Di Francia
Le circostanze aggravanti disciplinate
dall’art. 609 ter c.p.
dal punto di vista sistematico, vanno divise in due gruppi,
in quanto il reato può meritare una pena maggiore:
per la spiccata vulnerabilità della vittima;
perché la condotta attiva è particolarmente offensiva;
Le circostanze aggravanti disciplinate
dall’art. 609 ter c.p.
Il primo comma: il n. 1). Commissione del fatto ai danni
di vittima infraquattordicenne;
Differenze con il delitto di “atti sessuali con minorenne”;
La rilevanza dell’error aetatis:
- L’impostazione tradizionale…
- Le critiche…
- La posizione assunta dalla
(sentenza n. 322 del 2007)
Corte
Costituzionale
Le circostanze aggravanti disciplinate
dall’art. 609 ter c.p.
Il n. 2). Commissione del fatto con uso di sostanze
alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o
sostanze gravemente lesivi della salute della persona
offesa.
I problemi ermeneutici:
l’utilizzo delle sostanze deve incidere sulla capacità
decisionale della vittima ?
Quid juris nel caso di lesioni: concorso o assorbimento ?
Le circostanze aggravanti disciplinate
dall’art. 609 ter c.p.
Il n. 3). Commissione del fatto da persona travisata o che
simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio
Il n. 4). Commissione del fatto su persona comunque
sottoposta a limitazioni della libertà personale
Le questioni ermeneutiche:
il requisito psicologico;
il rapporto con il previgente art. 520 c.p.
Le circostanze aggravanti disciplinate
dall’art. 609 ter c.p.
Il n.5): fatto commesso in danno di vittima infrasedicenne
di cui il colpevole sia ascendente, genitore o tutore.
Il difficile coordinamento con le norme sulla procedibilità;
le incongruenze applicative
Il rapporto con l’incesto. La posizione della dottrina e
quella della giurisprudenza
Il secondo comma: la commissione del fatto su vittima
infradecenne.
Il rapporto con l’ultimo comma dell’art. 609 quater c.p.
L’art. 609 quater. Atti sessuali con
minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori
delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con
persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia,
con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con
l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali
con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la
reclusione da tre a sei anni.
L’art. 609 quater. Atti sessuali con
minorenne
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia
compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è
superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la
persona offesa non ha compiuto gli anni dieci
L’art. 609 quater. Gli atti sessuali con
minorenne
La ratio della norma
Le diverse ipotesi:
1) Il minore di 14 anni;
2) Il minore di 16 anni;
Il minore ultrasedicenne. Comma 2
L’art. 609 quater. Gli atti sessuali con
minorenne
Quale il rilievo penale dei comportamenti di natura
omissiva ?
L’error aetatis
La causa di non punibilità di cui al comma 3
Le circostanze previste dagli ultimi due commi
La corruzione di minorenne
Art. 609 quinquies c.p. – Chiunque copie atti sessuali in
presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di
farla assitere, è puito co la reclusione da sei mesi a tre
anni.
La ratio della norma.
Le novità rispetto alla disciplina codicistica.
Gli elementi costitutivi:
1) la condotta;
2) il dolo .
La procedibilità
La regola della punibilità a querela…
…e le eccezioni:
- reato commesso nei confronti di minorenni;
- reato commesso dall’ascendente o convivente.
Il legislatore è stato animato da sfiducia verso l’ambiente
familiare ?
Le ipotesi residue
- reato commesso dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle
funzioni;
- connessione con altro delitto perseguibile d’ufficio;
- commissione di atti sessuali con minore di dieci anni
Le disposizioni a tutela dei minori
vittime di crimini sessuali
L’art. 609 decies c.p.. La comunicazione al tribunale per i
minorenni
L’assistenza affettiva e psicologica
Le disposizioni processuali
Il dibattimento a porte chiuse. L’art. 472 c.p.p.
L’assunzione della testimonianza nelle forme dell’incidente
probatorio: gli artt. 392 e 398 c.p.
L’audizione protetta. L’art. 498 c.p.p.
Una parentesi. Il caso Pupino
La violenza sessuale di gruppo
Bene protetto
Elementi costitutivi.
Circostanze
La responsabilità ex art. 40 cpv c.p.
Chi è titolare della posizione di garanzia ? Il solo genitore
o anche gli altri familiari ?
La tolleranza di condotte che avvengono alla presenza o
nella sfera di controllo del genitore
Il mancato intervento a tutela del minore una volta
appresa l’esistenza delle condotte offensive
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L`art. 609 quater. Gli atti sessuali con minorenne