Politiche sociali e politiche delle pari
opportunità nell’Unione Europea
prof. Alisa Del Re
Parte terza
Le istituzioni di parità in
Italia
Comitato nazionale per le Pari
Opportunità
 1983 Comitato nazionale per le pari opportunità, presso il Ministero
del lavoro
 Obiettivi: togliere le discriminazioni e gli ostacoli che di fatto
limitano l’uguaglianza effettiva dei cittadini nell’accesso al lavoro e
nel lavoro stesso.
 Struttura: la struttura del Comitato viene meglio definita con la
legge 125/91, che istituisce anche la « Consigliera di parità », sia
provinciale che regionale per dirimere i conflitti e le discriminazioni
in tema di lavoro legati al genere. La composizione del Comitato (40
persone) è particolarmente pletorica, cosa che fa dubitare che esso
possa intervenire in maniera rapida e efficace.
Componenti del Comitato (art. 5, L.
10/4/1991, n. 125)
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un
Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;
b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di
lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più
rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle
pari opportunità nel lavoro;
f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.
Componenti del Comitato (art. 5, L.
10/4/1991, n. 125)
Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze
in materia di lavoro;
b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri della pubblica istruzione,
di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Dipartimento della funzione pubblica;
c) cinque funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con
qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, in rappresentanza delle
Direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per l'osservatorio del
mercato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale nonchè dell'ufficio
centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per ogni componente
effettivo è nominato un supplente.
Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.
Compiti
 proporre, informare, promuovere le azioni positive
 dare pareri sui progetti da finanziare, elaborare codici di




comportamento
verificare l'applicazione delle leggi in materia di parità
promuovere una adeguata rappresentanza di donne negli organismi
pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale
proporre soluzioni alle controversie collettive di lavoro
richiedere agli ispettorati informazioni presso i luoghi di lavoro
Azioni positive e finanziamenti.
Le azioni positive sono iniziative
finalizzate a:
 realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e
donne nel lavoro
 favorire l'occupazione femminile
 rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità
Come?
 eliminando le disparità per le donne nell'accesso al lavoro, nello





sviluppo della carriera e nelle situazioni di mobilità
incentivando la diversificazione nelle scelte di lavoro attraverso
l'orientamento scolastico e la formazione professionale
superando i fattori che nell'organizzazione del lavoro hanno un
diverso impatto sui sessi e creano discriminazioni
promuovendo l'inserimento delle donne nei settori professionali in cui
sono sottorappresentate
favorendo anche mediante una diversa organizzazione del lavoro,
l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali
Con quali finanziamenti? I fondi previsti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125
A chi?
Ai datori di lavoro pubblici e privati,
comprese le cooperative e i loro consorzi
Alle organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali
Ai centri di formazione professionale
accreditati
Alle associazioni
Cosa viene finanziato
 Progetti rivolti alla rimozione degli ostacoli esistenti di
fatto nella realtà economica e sociale che impediscono
alle donne di avere pari possibilità nel mercato del lavoro
 Le modalità per accedere al contributo sono previste dal
Decreto interministeriale 15 marzo 2001 – Disciplina
delle modalità di presentazione, valutazione e
finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità
uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n.
125. Termine di presentazione 1 ottobre-30 novembre di
ogni anno
Consigliere e consiglieri di Parità
Le Consigliere ed i Consiglieri di parità nazionali, regionali e provinciali sono
componenti con voto deliberativo rispettivamente della Commissione
Centrale per l'Impiego ( ovvero del diverso organismo che ne venga a
svolgere in tutto o in parte le funzioni ) e delle commissioni regionali e
provinciali tripartite previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n.
469 del 1997.
 La Consigliera nazionale fa parte del Comitato Nazionale di parità per
l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità
tra lavoratori e lavoratrici (art. 5 legge n. 125/91) e del Collegio Istruttorio
(art. 7 legge n. 125/91)
 Le Consigliere regionali e provinciali partecipano ai tavoli di partenariato
locale ed a i comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1260/99
del Consiglio del 21 giugno 1999. Sono inoltre componenti delle
commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di
organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe.
 Nell'esercizio delle proprie funzioni le Consigliere e i Consiglieri di parità
sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità
giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
Compiti
Svolgono funzioni di controllo dell'attuazione dei principi di pari opportunità per
uomini e donne nel lavoro (art. 1 dlgs n. 196/2000) mediante:
a)
la promozione di progetti di azioni positive;
b)
il sostegno delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
c)
la promozione di politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici
e privati che operano nel mercato del lavoro;
d)
il collegamento e la collaborazione con gli assessorati al lavoro degli enti
locali e gli organismi di parità degli enti locali;
e)
la vigilanza sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e
donne e la rilevazione di violazioni della normativa in materia di parità;
f)
la individuazione di procedure efficaci per la rimozione delle
discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro;
g)
la eventuale promozione ed il sostegno di azioni in giudizio, individuali e
collettive, nei casi di rilevata discriminazione basata sul sesso;
h)
la partecipazione all'attività della Rete Nazionale (art. 4 dlgs 196/2000);
Ufficio della Consigliera nazionale di
parità
Si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di
rilevanza nazionale, dell’attività di promozione di pari
opportunità nella Commissione Centrale per l’impiego e di
collaborazione con gli organismi che a livello centrale si
occupano di promozione di politiche attive del lavoro
La Consigliera nazionale partecipa all’attività del Comitato
nazionale di parità relativa al lavoro di analisi, istruttoria e
valutazione dei progetti di azioni positive e collabora alla stesura
dei pareri adottati dal Collegio istruttorio
Coordina la Rete nazionale, costituisce un punto di riferimento e
di raccordo delle Consigliere nominate a livello territoriale,
fornisce informazioni, documentazione per l’aggiornamento di
novità legislative e giurisprudenziali in tema di pari opportunità.
Commissione nazionale per le pari
opportunità
 La Commissione è stata istituita con D.pcm nel 1984 per rispondere alle
raccomandazioni contenute nel programma di azione adottato a Copenaghen
dalla Seconda Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne. In
seguito, la Commissione è stata definita nei ruoli, competenze,
composizione, durata, disponibilità finanziaria dalla legge n. 164 del 22
giugno 1990 (modificata dal D.lgs n. 542 del 23 ottobre 1996).
 La Commissione, che dura in carica 3 anni, è costituita da 30 donne
nominate dal Presidente del Consiglio con proprio decreto su designazione
del Ministro per le pari opportunità: 7 delle associazioni e movimenti delle
donne; 11 dei partiti, 4 dei sindacati e delle organizzazioni imprenditoriali, 4
donne che "si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali".
 E’ un organismo a carattere permanente i cui membri vengono rinnovati ogni
tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Compiti
 Questa Commissione ha come compito quello di
raccogliere e diffondere le informazioni e i dati
sulla situazione delle donne nella società, di
studiare e di elaborare le modifiche da apportare
alla legislazione per assicurare la parità tra i sessi
e promuovere un’adeguata rappresentanza delle
donne negli organismi pubblici.
 E’ evidente che c’è una sovrapposizione delle
funzioni tra Comitato e Commissione, cosa che
ha spesso generato dei conflitti di competenze.
La commissione oggi
 Il decreto legislativo 31 luglio 2003 n. 226 ha trasformato la
Commissione nazionale per la Parità e le pari Opportunità tra uomo e
donna dipendente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in
Commissione per le Pari opportunità tra uomo e donna, dipendente
dal Ministero delle pari Opportunità. Il 9/3/2004 vi è stato
l’insediamento della nuova Commissione presso il Ministero delle
PO.
 La struttura della Commissione è la seguente: Presidente, la Ministra.
Una vice presidente e una segretaria; 11 donne in rappresentanza
delle associazioni e dei movimenti delle donne; 4 delle org. Sindacali
dei lavoratori; 4 dell’imprenditoria femminile; 3 donne distintesi in
attività scientifiche, letterarie e sociali; 2 rappr. Regionali.
 La Commissione resterà in carica 2 anni.
Commissioni e comitati nel territorio
 Per quanto riguarda gli organismi di parità degli Enti locali, la Commissione
Nazionale per le pari opportunità li ha censiti. Il quadro che n'emerge è
alquanto variegato e difficilmente riconducibile a modelli confrontabili. Sono
diversi non solo per i nomi (Commissioni, Comitati, Consulte femminile o
delle elette, Centri per le pari opportunità, anche un Assessore regionale
PO), ma anche per le collocazione (Giunte, Consigli, Assessorati vari), e le
fonte istitutive (leggi regionali, regolamenti, ecc.). Non esiste un riferimento
legislativo nazionale.
Inoltre, a tutti i tre livelli istituzionali (Regioni, Province, Comuni), sono
numerosi gli assessorati o gli uffici per le pari opportunità.
 Un discorso a parte va fatto per i CPO (Comitati per le pari opportunità),
previsti dai contratti di lavoro dei comparti del pubblico impiego, a partire
dal 1987. Ne fanno parte, in misura paritetica, rappresentanti delle
amministrazioni e dei sindacati firmatari dei relativi contratti. Nel tempo, in
alcuni casi si sono trasformati, e diversi sono stati e sono i tentativi per
censirli, coordinarli.
Altri organismi di parità
 Un altro organismo di parità era stato istituito dalla legge 215/92: il
Comitato per l’imprenditorialità femminile presso il Ministero
dell’industria.
 Attualmente la concessione di agevolazioni, le azioni positive per
l’imprenditoria femminile, previste dalla legge 215, sono gestite dalla
"Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle
imprese" del Ministero dell’Industria.
 Su questi temi, presso il Dipartimento per le pari opportunità, erano
stati attivati: l’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile (DM
del 19 febbraio 1997); la Commissione per la promozione e lo
sviluppo dell’imprenditorialità femminile (DM del 24 febbraio 1997).
Ministero delle Pari Opportunità
 A partire dal 1996 c’è in Italia un Ministro delle pari Opportunità.
Questa è una novità istituzionale assoluta: ma il dicastero è senza
portafoglio e ha forze e mezzi economici derisori
 Le Ministre in carica finora sono state: Anna Finocchiaro (DS) nel
Governo Prodi (1996/1998). Il 22 ottobre 1998 ha prestato
giuramento nel Governo D’Alema la seconda Ministra delle Pari
Opportunità, la sociologa Laura Balbo (Verdi) (1998/2000). Con il
Governo di Giuliano Amato, la Ministra della Pari Opportunità è stata
Katia Bellillo (Comunisti italiani) (2000/2001). Con il Governo
Berlusconi la Ministra è Stefania Prestigiacomo (Forza Italia)(2001-).
Compiti
 10 novembre 1998 D.pcm la nuova delega assegna al ministro delle pari opportunità,
funzioni d'indirizzo, proposta e coordinamento dell’iniziativa normativa in tutte le
materie attinenti alla progettazione e all'attuazione delle politiche in materia di pari
opportunità, cultura delle differenze, equità e qualità sociale per donne e uomini.
Funzioni maggiori rispetto alla prima delega.
 Nel D.lgs 303/99, tra le funzioni per cui il Presidente si avvale della Presidenza, è
previsto l’esercizio, in forma organica e integrata, della "promozione ed il
coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a
prevenire e rimuovere le discriminazioni" (art.2, comma 2, lett. I). Nell’articolo 5 sulle
"Politiche di pari opportunità" si legge: "Il Presidente promuove e coordina le azioni
del Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le
discriminazioni, nonché a consentire l’indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio
dell’utilizzazione dei relativi fondi europei" (art.5).
 Il Dipartimento per le pari opportunità è stato istituito, presso la presidenza del
Consiglio, quale supporto organizzativo per l’esercizio delle funzioni del Ministro
(D.pcm del 12 luglio 1997).
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