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Consiglio Regionale
Atti Consll!arl
VII LEGISLATURA
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ATTO N. 2205
PROPOSTA
DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri GOBBINI, DONATI, BOCCI, VINTI e
BAIARDINI
"Norme per la disciplina delle fattorie didattiche"
Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il1,1O,2004
Trasmesso alla 11-1Commissione
Consiliare Permanente
il 4.10.2004
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PROPOSTA
DI LEGGE REGIONALE" NORME PER LA DISCIPLINA
FATTORIE DIDATTICHE"
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IL PROGETTO
REGIONALE
"FATTORIE DIDATTICHE"
L'educazione ambientale e alimentare e con essa i prodotti tipici di qualità o i
prodotti biologici, costituiscono temi di grande attualità a livello regionale, nazionale
e comunitario.
In questo dibattito il mondo agricolo è parte fondamentale in causa in quanto non
solo fomitore di materie prime e quindi primo referente dei consumatori, quanto
gestore principale del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Ciò nonostante, molto
spesso, ha grandi difficoltà nel comunicare queste sue specifiche prerogative sia ai
consumatori che più in generale alla società civile.
L'universo mondo di conoscenze, esperienze, tradizioni, cultura, saperi che
pervadono gli imprenditori agricoli del nostro paese e dell 'Umbria rischiano infatti di
essere poco noti o addirittura sconosciuti innanzitutto alle "nuove generazione" ma
molto spesso anche agli adulti, che nel quotidiano, non sono a diretto contatto con la
natura.
I mass media, in primis la televisione, infatti propongono spesso dei
modelli di
alimentazione che sono molto distanti dal reale mondo dell'agricoltura.
Tuttavia è giusto evidenziare che negli ultimi anni si è diffusa e affermata anche nel
nostro paese una maggiore attenzione all'educazione ambientale che alimentare.
In tale contesto si inseriscono sia le iniziative promosse a livello nazionale che locale
dalle organizzazioni professionali agricole quali: "Scuola in fattoria", "Capolavori
dell'agricoltura italiana", "Le fattorie si presentano" e "Campagna Amica".
Le scuole innanzitutto, ma anche semplici gruppi di cittadini adulti, sono sempre più
interessati ad attività ed esperienze che gli facciano conoscere attraverso la visita in
aziende agricole l'universo mondo di conoscenze che l'agricoltura detiene.
E' in questa pluralità di interessi che si vuole inserire la proposta di legge, con la
consapevolezza che la Regione dell'Umbria ha già svolto nel corso degli ultimi anni
attività di educazione alimentare attraverso il Programma
"Comunicazione ed
educazione Alimentare" promosso e finanziato dal Ministero per le Politiche
Agricole, nonché attività di educazione ambientale promosse dal Ministero
dell' Ambiente e realizzate in Umbria dal Centro Regionale di Educazione
Ambientale.
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La finalità principale della proposta di Legge regionale è quella di riavvicinare le
giovani generazioni e più in generale i cittadini al mondo agricolo, inteso nelle sue
molteplici funzioni (multi funzionalità dell'agricoltura) capaci di migliorare la qualità
della vita degli Umbri.
Ha inoltre obiettivi di sviluppo economico e di innovazione produttiva rivolti in
modo diretto agli imprenditori agricoli per favorire e incentivare forme di sviluppo e
di diversificazione dell'impresa agricola nell'ottica della multi funzionalità e della
pluriattività previste anche in Agenda 2000; nonché di promozione del turismo sia
scolastico che quello rivolto alla promozione e valorizzazione delle produzioni
tipiche, biologiche e di qualità dell 'Umbria.
In definitiva quindi è una proposta che si prefigge di comunicare un forte messaggio
educativo e formativo ai giovani e ai cittadini e contemporaneamente dare, o ridare,
ruolo centrale alle imprese agricole facendole divenire custodi, testimoni ma
soprattutto attori della diversità e delle potenzialità che l'agricoltura umbra esprime in
termini di cultura, tradizioni, e professionalità.
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Art.1
(Finalità e oggetto)
l. Con la presente legge la Regione dell'Umbria in armonia con il proprio Statuto e nel rispetto dei
principi della L.R.28/97 e della L.R.21101 promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo
scopo di riavvicinare i cittadini ed in particolare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua
storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità
della vita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole
e agrituristiche, singole o associate, come definite ai sensi del D.Legislativo 228/01 che si
impegnano a svolgere oltre alle attività tradizionali, attività didattiche, culturali e ricreative per la
conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e
conservazione dei prodotti agricoli e silvo pastorali per educare ad un consumo alimentare
consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile.
Art.2
(Attività)
l. Le fattorie didattiche ofITono all'utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni,
incentrati sulla conoscenza dell'agricoltura, dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna,
della fauna e della flora selvatica della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali,
dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in
generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a
favore dello sviluppo sostenibile.
2. Offrono inoltre percorsi finalizzati alla conoscenza del territorio e di interesse enogastronomico
per sensibilizzare gli utenti sui temi dello sviluppo sostenibile e del rapporto millenario fra l'uomo e
l'ambiente.
3. L'attività espletata dalle fattorie didattiche si intende connessa all'attività agricola ai sensI
dell'art. I comma I del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n.228.
Art.3
(Requisiti delle fattorie didattiche)
l. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessari e
per ricevere i partecipanti alle attività didattiche culturali e ricreative, nonché possedere tutti i
requisiti igienico-sanitari e di sicurezza sanciti dalle leggi vigenti in materia, con particolare
riferimento al Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e Decreto Legislativo n. 155 del 26
maggio 1997 e alla Legge Regionale n. 21 del 20 agosto2001. In ogni caso i luoghi ove sono
depositate sostanze nocive e pericolose dovranno essere resi inaccessibili ai visitatori.
2. Il titolare deve concordare, prima della visita, con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi
educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda
agricola e delle valenze territoriali e ambientali.
3. Le fattorie didattiche devono garantire una struttura ricettiva adeguata ad ospitare ]e scolaresche
in proporzione al numero dei partecipanti, alla durata della permanenza in azienda, alle strutture in
dotazione all'azienda agricola e al numero di operatori presenti in azienda, la presenza di locali o
ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche,
locali adibiti a sala ristoro e/o per il consumo di colazioni o merende al sacco, idonea viabilità e
parcheggi per il transito dei mezzi di trasporto.
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4. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente l'ospitalità in un' unica giorn ta non hanno
l'obbligo di dotarsi di strutture ricettive adibite ad alloggio.
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5. Le aziende agrituristiche possono derogare dal limite di capacità ricettiva previsto dal comma
10, art.3 della 1.R.n.28/97 esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali e
ricreative previste dalla presente legge.
ArtA
(Formazione degli operatori)
l. La Regione anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, istituisce corsi di
formazione di operatore di fattoria didattica e di aggiornamento per imprenditori agricoli (e
agrituristici che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria didattica).
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e, al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un
attestato di abilitazione di operatore di fattoria didattica.
3. Sono ritenute valide esperienze formative di settore purché riconosciute da enti pubblici sino al
raggiungimento del fabbisogno formativo abilitante.
4. Sono esonerati dalla partecipazione di corsi abilitanti coloro che dimostrano di aver esercitato
l'attività di animazione didattica da almeno 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
(Elenco regionale)
l. E' istituito presso la Giunta Regionale Servizio Bonifica e Miglioramenti Fondiari l'Albo
Regionale delle Fattorie didattiche. Le aziende agricole e/o agrituristiche in possesso dei requisiti
previsti dagli art!. 3 e 4 e che intendono essere iscritte nell'Elenco regionale devono fame apposita
richiesta alla Giunta Regionale Servizio Bonifica e Miglioramenti Fondiari anche per il tramite
delle Organizzazioni professionali agricole allegando una relazione illustrativa del piano delle
attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi
educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività.
2. La Giunta Regionale, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale, e
predispone l'apposita modulistica.
3. Alle Fattorie didattiche iscritte nell'Elenco regionale viene rilasciato un attestato di qualità
qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile su materie
fissate dalla Giunta Regionale su proposta della Commissione di cui all'art. 8 della 1.R. n. 28/97
Art. 6
(Programma regionale)
l. Sulla base di quanto previsto dall'art.5 comma l. la Giunta Regionale, sentite le Associazioni di
categoria, le istituzioni scolastiche, i referenti dell'educazione alimentare, i Servizi di formazione
professionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione
territoriale redige il piano delle attività delle Fattorie didattiche.
2. Il piano di cui al comma l è approvato dal Consiglio Regionale ed ha durata triennale.
Art. 7
(Autorizzazioni)
l. Al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività delle fattorie didattiche provvede il
Sindaco del Comune ove ha sede l'azienda interessata in armonia con le disposizioni previste dalla
presente legge e, in relazione all'attività svolta e ai servizi offerti, con quelli previsti dalla L. R. n.
28/97.
Art. 8
(Aiuti finanziari)
La regione nel quadro delle azioni e degli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall 'Unione
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Consiglio Regionale ATTO N. 2205 PROPOSTA DI