Circolare n. 5
Guida al visto di conformità
(art. 10 D.L. 1.7.2009, n. 78)
Indice
1 Premessa .......................................................................................................... 2
2 Condizioni oggettive per il rilascio del visto ....................................................... 2
3 Soggetti abilitati al rilascio del visto ................................................................. 3
4 Adempimenti preliminari ................................................................................... 6
4.1 Polizza assicurativa ........................................................................................ 7
4.2. Comunicazione alla DRE................................................................................. 9
5 Tenuta della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni .......................... 10
6 Elaborazione contabile da parte di soggetti non abilitati .................................. 11
7 Tipologia di controlli ........................................................................................ 13
8 Sanzioni per infedele rilascio del visto di conformità........................................ 15
1. Premessa
Come già anticipato nella precedente Circolare n. 2, dal 1° gennaio 2010, a seguito
dell’introduzione delle disposizioni normative di cui all’art. 10, co. 1, lettera a), numero 1, del
D.L. 78/2008, per le compensazioni <<orizzontali>> del credito Iva annuale di importo
superiore ad € 15.000 è obbligatoria l’apposizione del c.d. visto di conformità (ex art. 35, co.
1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 – c.d. visto leggero).
L’intento del Legislatore nazionale è, quindi, quello di contrastare, attraverso una serie di
controlli, l’abuso di crediti Iva inesistenti, con conseguente danno per le casse erariali,
coinvolgendo in tale attività di controllo anche soggetti terzi rispetto all’Amministrazione
Finanziaria.
Obiettivo della presente circolare è di illustrare gli aspetti prettamente operativi
relativi
all’apposizione
del
visto
di
conformità,
partendo
dagli
adempimenti
preliminari necessari per l’apposizione del citato visto, non tralasciando comunque i
chiarimenti di cui alle C.C.M.M. n. 57/E del 23.12.2009 e n. 1/E del 15.1.2010.
2. Condizioni oggettive per la richiesta di apposizione del visto
Come anticipato, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda procedere alla compensazione
orizzontale di crediti Iva per importi superiori ad € 15.000 annui, oltre al preventivo invio del
modello dichiarativo Iva, lo stesso deve essere <<corredato>> dal richiamato visto di
conformità.
Nella richiamata ipotesi – con riferimento alla volontà di utilizzare in compensazione
orizzontale il credito iva annuale per un importo superiore ad € 15.000 – il contribuente deve
preventivamente richiedere ed ottenere l’apposizione del visto di conformità nel modello
dichiarativo iva da cui emerge il credito Iva che si intende compensare con altri tributi. In
alternativa, per i soggetti sottoposti al controllo contabile ex art. 2409-bis del codice civile, la
sottoscrizione di detta dichiarazione – con riferimento al modello dichiarativo Iva – può essere
richiesta ed ottenuta dai soggetti che esercitano il controllo contabile. In tale ipotesi, infatti, i
soggetti incaricati del controllo contabile, al fine dell’apposizione del visto di conformità,
vengono equiparati ai soggetti di cui all’art. 3, co. 3, lettera a), D.P.R. n. 322/1998, in quanto,
entrambi eseguono i medesimi controlli previsti dall’art. 2, co. 2 del D.M. 31.5.1999 n. 164.
Per quanto riguarda i crediti Iva di natura trimestrale – emergenti dalle istanze trimestrali c.d.
modelli Iva TR – come chiarito dalla C.M. n. 57/E/2009, la preventiva apposizione del visto di
2
conformità non risulta essere necessaria. In altre parole, un contribuente titolare di un credito
Iva trimestrale può procedere all’utilizzo in compensazione orizzontale dello stesso anche per
importi superiori ad € 15.000 senza il preventivo rilascio del visto di conformità o
dell’attestazione dei richiamati modelli TR da parte dei soggetti che esercitano i controlli
contabili.
Condizioni necessarie per la
Tipologia di credito
compensazione orizzontale
Preventiva apposizione del visto di conformità
o attestazione della dichiarazione da parte dei
soggetti che esercitano il controllo contabile
ex art. 2409-bis del codice civile
Credito Iva superiore ad € 15.000 risultante
da dichiarazione annuale
Preventivo invio della dichiarazione Iva
Compensazioni a partire dal giorno 16 del
mese
successivo
a
quello
di
invio
della
dichiarazione
Credito Iva superiore ad € 15.000 risultante
da istanza trimestrale (Mod. Iva TR)
Preventiva presentazione dell’istanza (Mod.
TR)
3. Soggetti abilitati al rilascio del visto
Per quanto riguarda i soggetti <<abilitati>> al rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35,
co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/1997, come stabilito dall’art. 10, co. 1, lettera a) del D.L. n.
78/2009 e chiarito dalla citata C.M. 57/E/2009, risultano essere:
a)
i soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti1 e degli esperti contabili o in quello
dei consulenti del lavoro;
1
Si ricorda che risultano essere legittimati al rilascio del visto di conformità risultano essere
anche gli esperti contabili, iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico. L’art. 1, co. 4, lettera c) del
D.Lgs. 28.6.2005, infatti, riconosce a detti soggetti la competenza tecnica per l’espletamento
di alcune attività, tra cui anche il rilascio dei visti di conformità.
3
b)
i soggetti iscritti alla data dal 30.9.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla
Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub categoria tributi, in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti ovvero di diploma di ragioneria;
c)
i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese (c.d. R.A.F.), da individuare tra
gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con
rapporto di lavoro subordinato.
La C.M. 57/E/09 – riprendendo quanto già stabilito dalla C.M. n. 13/E del 6.4.2006 – ha fornito
un’ulteriore importante precisazione stabilendo che il visto di conformità non può essere
rilasciato né dall’associazione professionale di cui il professionista fa parte, né dalla società di
servizi composta esclusivamente o per la maggior parte da professionisti. Per quanto riguarda,
invece, i CAF, il soggetto preposto al rilascio del visto di conformità non è, nemmeno in questa
circostanza, il soggetto giuridico rappresentato dal Centro di Assistenza Fiscale a rilasciare il
visto, bensì risulta essere il responsabile dell’assistenza fiscale a rilasciare, su richiesta del
contribuente, un visto di conformità dei dati riportati nelle dichiarazioni predisposte dal CAF.
In conseguenza, il visto di conformità non può essere rilasciato da soggetti diversi da quelli di
cui sopra, anche nel caso in cui gli stessi siano abilitati all’invio telematico dei modelli
dichiarativi. In particolare, non è consentito l’apposizione del visto per:
Ì
i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale ex D.M. 19.4.2001;
Ì
i soggetti iscritti esclusivamente al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21.1.92
n. 88 nel caso in cui gli stessi non esercitino il controllo contabile;
Ì
i soggetti iscritti negli Albi degli Avvocati ex D.M. 12.7.2001.
Tuttavia, l’appartenenza ad una delle <<categorie>> di cui sopra – dottori commercialisti,
consulenti del lavoro, responsabili dell’assistenza fiscale o iscrizione nei ruoli di periti ed esperti
di cui alla C.C.I.A.A. – risulta essere un requisito necessario, ma non sufficiente per il rilascio
del visto di conformità. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 8 D.M. 31.5.1999 n. 164 il
soggetto che intende apporre il visto di conformità deve essere in possesso dei seguenti
requisiti soggettivi:
Ì
non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ex art. 444
c.p.p. per reati di natura finanziaria;
4
Ì
non aver procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati di natura
finanziaria;
Ì
non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle
disposizioni in materia di imposte si redditi e sul valore aggiunto;
Ì
non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di
candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali ex art. 15, co. 1, L. 19.3.1990 n.
55, come sostituito dall’art. 1, L. 18.1.1992, n. 16, ossia non aver riportato condanne
definitive per delitti di associazione mafiosa, di peculato, di malversazione a danno dello
Stato, di concussione, di corruzione o per altri delitti commessi con abuso di potere o
con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio.
Requisiti soggettivi
Soggetti NON abilitati al
Necessità di adempimenti
rilascio del visto di
preliminari per il rilascio del
conformità
visto di conformità
Soggetti
che
esercitano
Soggetti
iscritti
all’Albo
indispensabili per i soggetti
abilitati al rilascio del visto di
conformità
dei
¾ non aver riportato condanne,
di
dottori commercialisti e degli
anche
consulenza fiscale ex D.M.
esperti contabili o in quello dei
sentenze emesse ex art. 444
19.4.2001
consulenti del lavoro
c.p.p. per reati di natura
abitualmente
l’attività
Soggetti iscritti alla data dal
30.9.1993 nei ruoli di periti ed
Soggetti
iscritti
esclusivamente al registro
dei revisori contabili di cui
al D.Lgs. 21.1.92 n. 88 nel
caso in cui gli stessi non
esercitino
contabile
il
controllo
esperti tenuti dalla Camere di
commercio,
Industria,
Artigianato e Agricoltura per la
sub
categoria
tributi,
in
possesso del diploma di laurea
in
giurisprudenza
economia
e
o
commercio
in
o
equipollenti ovvero di diploma
di ragioneria
non
definitive,
o
finanziaria;
¾ non aver procedimenti penali
pendenti
nella
fase
di
giudizio per reati di natura
finanziaria;
¾ non
aver
commesso
violazioni gravi e ripetute,
per la loro natura ed entità,
alle disposizioni in materia di
imposte
si
redditi
e
sul
5
valore aggiunto;
¾ non trovarsi in una delle
condizioni
rilevanti
penalmente
che
escludono
la
possibilità di candidarsi alle
elezioni regionali, provinciali,
Responsabili
dell’assistenza
fiscale dei CAF-imprese (c.d.
Soggetti iscritti negli Albi
R.A.F.), da individuare tra gli
degli
iscritti
Avvocati
12.7.2001
ex
D.M.
all’albo
dei
dottori
commercialisti e degli esperti
contabili,
anche
assunti
con
rapporto di lavoro subordinato
comunali ex art. 15, co. 1, L.
19.3.1990
sostituito
n.
55,
dall’art.
come
1,
L.
18.1.1992, n. 16, ossia non
aver
riportato
definitive
per
associazione
condanne
delitti
di
mafiosa,
di
peculato, di malversazione a
danno
dello
Stato,
di
concussione, di corruzione o
per altri delitti commessi con
abuso
di
potere
o
con
violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione o
ad un pubblico servizio.
4. Adempimenti preliminari
L’apposizione del visto di conformità non e subordinata alla sola presenza delle condizioni
soggettive di cui sopra – con riferimento all’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed
esperi contabili, all’iscrizione alla sub categoria tributi dei ruoli tenuti dalla C.C.I.A.A. – in
quanto, in capo ai richiamati soggetti, sussiste la necessità di porre in essere alcuni
adempimenti <<burocratici>> necessari per l’abilitazione al rilascio del visto di conformità.
Gli adempimenti oggetto di analisi nel presente paragrafo, invece, non sono richiesti per i
responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese, in quanto, è lo stesso CAF ad essere
tenuto ad effettuare gli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l’attività di
assistenza fiscale in via professionale.
6
Soggetti abilitati al rilascio del visto di
Necessità di adempimenti preliminari per
conformità
il rilascio del visto di conformità
Soggetti
iscritti
all’Albo
dei
dottori
commercialisti e degli esperti contabili o in
SI
quello dei consulenti del lavoro
Soggetti iscritti alla data dal 30.9.1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalla Camere di
commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura per la sub categoria tributi, in
possesso
del
diploma
di
laurea
SI
in
giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti ovvero di diploma di ragioneria
Responsabili dell’assistenza fiscale dei CAFimprese (c.d. R.A.F.), da individuare tra gli
iscritti all’albo dei dottori commercialisti e
NO Æ adempimenti a carico dei CAF
degli esperti contabili, anche assunti con
rapporto di lavoro subordinato
4.1. Polizza assicurativa
Il primo adempimento <<burocratico>> a carico dei primi due soggetti abilitati al rilascio del
visto di conformità (dottori commercialisti ed esperti contabili e soggetti iscritti al 30.9.1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A.) consiste nella necessità di stipulare una
polizza di assicurazione della responsabilità civile2. In particolare, come chiarito dall’Agenzia
delle Entrate nella C.M. 57/E/09 la richiamata polizza assicurativa deve essere caratterizzata
dai seguenti elementi:
1. la copertura assicurativa deve avere ad oggetto la prestazione di assistenza fiscale
mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35
del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo
specifico modello di dichiarazione. In altri termini, la copertura assicurativa deve
riguardare <<l’attività>> di attestazione di sussistenza del credito Iva emergente dalla
2
Con riferimento ai soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si
segnala che con la nota 75/09 il CNDC ha comunicato di aver stipulato con il proprio broker
una convenzione, riservata a tutti gli iscritti, per la stipula della polizza assicurativa.
7
anche
dichiarazione
vistata
da
parte
del
professionista
assicurato.
La
polizza
assicurativa, quindi, non deve prevedere la copertura assicurativa per il visto apposto in
un particolare modello dichiarativo, in quanto, i soggetti legittimati ad apporre il
richiamato visto possono apporlo in tutti i modelli dichiarativi;
2. il massimale della polizza, come stabilito dall’articolo 6 del decreto n. 164 del 1999,
deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti
di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque,
non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80;
3. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti tali da non
garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente;
4. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità
della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni
successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha
determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Si ricorda, quindi, che la polizza
assicurativa non deve contenere la clausola c.d. “claim made”3;
Per i professionisti:
Ì
già in possesso di una copertura assicurativa per i rischi professionali;
Ì
o che svolgono l’attività nell’ambito di uno studio associato
come stabilito dal richiamato documento di prassi – con riferimento alla C.M. 57/E/2009 – è
consentito nel primo caso, in alternativa alla stipula di una polizza assicurativa ex novo
specifica per l’apposizione del visto di conformità, l’integrazione di quella già in possesso con il
relativo adeguamento alle caratteristiche di cui sopra. Nella seconda ipotesi – con riferimento
allo svolgimento all’attività professionale all’interno di uno studio associato – l’utilizzo della
polizza assicurativa stipulata dallo studio, sempre che la stessa sia caratterizzata dagli
elementi di cui sopra e che nella polizza assicurativa “di studio” siano elencati i singoli
professionisti che si intende coprire per l’attività di apposizione del visto.
3
La clausola “claim made” – espressione inglese che potrebbe tradursi con "a richiesta fatta” –
secondo cui il sinistro viene "attivato" dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e
pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta
8
4.2. Comunicazione alla DRE
Un secondo adempimento posto a carico dei soggetti interessati all’apposizione del visto di
conformità, ad eccezione dei soggetti esplicitamente esclusi sopra indicati4, consiste nella
necessità di trasmettere apposita comunicazione alla direzione Regionale dell’Agenzia delle
entrate competente, con la quale si rende edotta l’Amministrazione finanziaria circa la volontà
di voler procedere all’apposizione di eventuali visti di conformità e viene richiesto l’inserimento
nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio del richiamato visto.
Per quanto riguarda la presentazione della richiamata comunicazione, la stessa può avvenire a
mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Circa la necessità di attendere o meno l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati prima di
poter rilasciare il visto di conformità, la normativa di riferimento nulla dispone. A tal proposito,
in prima battuta intervenuta la DRE Lombardia stabilendo che:
Ì
le pratiche trasmesse alle DRE da parte dei singoli professionisti saranno evase secondo
l’ordine cronologico di arrivo;
Ì
seppur l’inserimento nell’elenco informatico di cui sopra avverrà sulla base della data di
presentazione della domanda, il professionista dovrà attendere la ricezione della
raccomandata di conferma dell’avvenuto inserimento nell’elenco centralizzato prima di
poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva relative al 2009.
L’Agenzia delle Entrate con la C.M. 57/E/2009, invece, ha chiarito che a seguito della
presentazione della comunicazione, la DRE verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge e, in caso di esito positivo, iscrive il richiedente nell’elenco informatizzato dei soggetti
abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. In tal
caso, infatti, come chiarito dalla C.M. 57/E/2009, l’abilitazione decorre dalla data di
presentazione della comunicazione, per cui a partire da tale data il soggetto può presentare
assistenza fiscale.
4
Si ricorda che tra i soggetti esonerati dall’obbligo di preventivo invio della comunicazione,
come indicato dalla C.M. 57/E/2009, rientrano anche i soggetti che esercitano il controllo
contabile ex art. 2409-bis del codice civile.
9
31.03.2010
24.02.2010
Verifica della correttezza e della
completezza della documentazione da
parte della DRE
Presentazione della domanda e
della documentazione alla DRE
Momento di abilitazione
al rilascio del visto di
conformità
5. Tenuta della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni
Per poter apporre il visto di conformità è necessario inoltre
che
le scritture contabili siano
tenute e la dichiarazione sia predisposta dal soggetto che appone il visto. In altri termini, deve
esservi coincidenza tra il soggetto che predispone la dichiarazione ed appone il visto di
conformità.
Come disposto dall’art. 23 D.M. n. 164/1999 le scritture contabili si intendono tenute e la
dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando effettuate:
¾
direttamente dal contribuente;
¾
da una società di servizi “controllata” da uno o più professionisti abilitati.
L’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 57/E/2009 ha stabilito inoltre che se il visto di
conformità:
la
dichiarazione
annuale
può
essere
trasmessa telematicamente anche da una
società di servizi il cui capitale sociale è
posseduto, a maggioranza assoluta, dalle
è apposto dal responsabile di un CAF
imprese
Æ
associazioni che hanno costituito il Centro,
ovvero, interamente dagli associati di tali
associazioni, a condizione che ciò sia
effettuato sotto il controllo diretto e la
responsabilità del Centro stesso.
10
la
dichiarazione
annuale
può
essere
trasmessa telematicamente anche da una
società
di
servizi
di
cui
uno
o
più
professionisti posseggono la maggioranza
è apposto da un professionista
assoluta del capitale sociale, a condizione
Æ
che ciò sia effettuato sotto il diretto
controllo
e
la
responsabilità
del
professionista stesso.
6. Elaborazione contabile da parte di soggetti non abilitati
Un’ulteriore chiarimento fornito dall’Agenzia Entrate con il richiamato documento di prasi
riguarda il trattamento da riservare nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un
soggetto che non può apporre il visto di conformità.
Secondo l’Agenzia, in questo caso il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un CAF imprese
o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. In ogni caso, i soggetti che appongono
il visto di conformità sulla base delle elaborazioni contabili non da loro effettuate, sono
comunque tenuti a svolgere i controlli per la corretta apposizione del visto e a predisporre la
relativa dichiarazione Iva.
Predisposizione della dichiarazione
e tenuta delle scritture contabili
I CASI
Il professionista abilitato al rilascio del visto di SI. Se il professionista è tra quelli abilitati al
conformità che tiene la contabilità del cliente rilascio del visto di conformità non vi sono
e redige la dichiarazione Iva dello stesso, può preclusioni.
sulla stessa rilasciare il visto di conformità?.
Il professionista abilitato al rilascio del visto di SI.
Non ci sono ostacoli al rilascio del
conformità che NON tiene la contabilità del visto di conformità. Le dichiarazioni e le
cliente, perché gestita dal cliente stesso può scritture contabili si intendono predisposte e
redige la dichiarazione Iva di tale cliente ed tenute dal professionista anche quando sono
apporre il visto di conformità?.
predisposte e tenute dal contribuente a
condizione che tali attività siano effettuate
sotto
il
diretto
controllo
e
la
responsabilità dello stesso professionista.
Lo studio professionale, i cui soci sono per SI. Se il professionista è tra quelli abilitati al
11
più della metà abilitati al rilascio del visto rilascio del visto di conformità non vi sono
di conformità, che tiene la contabilità del preclusioni.
cliente e redige la dichiarazione dello stesso
può
su
quest’ultima
apporre
il
visto
di
conformità?.
Il contribuente che fa elaborare la contabilità a SI.
Nelle
ipotesi
in
cui
le
scritture
un soggetto terzo (non iscritto ad Albi) munito contabili siano tenute da un soggetto
di partita IVA ma non abilitato al rilascio del che
NON
può
apporre
il
visto
di
visto di conformità, può farsi assistere per la conformità, il contribuente potrà comunque
compilazione della sola dichiarazione Iva e farsi rivolgersi
un
CAF-imprese
o
a
un
rilasciare il visto di conformità da altro soggetto professionista abilitato all’apposizione del
visto. Resta fermo che tali soggetti sono
abilitato.
comunque tenuti a svolgere i controlli sopra
indicati e a predisporre la dichiarazione Iva.
Un professionista abilitato al visto di conformità NO. Se il visto di conformità è apposto da
che partecipi a un centro elaborazione dati, cui un
professionista
la
trasmissione
è affidata la mera elaborazione contabile, in telematica può essere effettuata anche
misura inferiore a quella di maggioranza da una società di servizi ma solo nel caso
può fare effettuare la trasmissione telematica in
cui
il
professionista
maggioranza
dalla medesima società di servizi ?.
assoluta
possegga
del
la
capitale
sociale.
Un professionista abilitato al visto di conformità NO. Valgono le considerazioni del punto
che NON partecipi a un centro elaborazione dati precedente.
ma se ne avvalga per le mere attività di
registrazione
può
fare
effettuare
la
trasmissione telematica dalla medesima società
di servizi ?.
Lo studio professionale, i cui soci sono per più SI. Non ci sono ostacoli al rilascio del
della metà abilitati al rilascio del visto di visto di conformità. Le dichiarazioni e le
conformità, che NON tiene la contabilità del scritture contabili si intendono predisposte e
cliente perché gestita dal cliente stesso ma tenute dal professionista anche quando sono
redige la dichiarazione Iva dello stesso può su predisposte e tenute dal contribuente a
quest’ultima apporre il visto di conformità?.
condizione che tali attività siano effettuate
sotto
il
diretto
controllo
e
la
responsabilità dello stesso professionista.
Una società di servizi i cui soci sono per meno NO. Il ced non può rilasciare il visto di
12
del 51% abilitati al rilascio del visto di conformità.
Resta
la
possibilità
conformità e che tiene la contabilità del cliente contribuente di farlo apporre
ad
per
il
uno dei
e redige la dichiarazione Iva può apporre il visto professionisti ( soci del ced) abilitati al
di conformità?.
rilascio. Tale soggetto sarà colui che è
tenuto a svolgere i controlli sopra indicati e
a predisporre la dichiarazione Iva.
7. Tipologia di controlli
Con l’apposizione del visto di conformità, viene attestata l’esecuzione dei controlli indicati
dall'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164; norma su cui è intervenuta l’Agenzia delle Entrate
con la circolare n.134/E/1999 e n.57/E/2009
Per quanto riguarda, in particolare, le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, ancorché
unificate, i controlli devono essere finalizzati:
Ì
Ì
Ì
ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile,
al corretto riporto delle eccedenze di credito;
a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini
dell’Iva.
Da un punto di vista <<operativo>> i controlli connessi al rilascio del visto di conformità
consistono:
1. nella verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
ai fini dell’IVA (controllo delle relative fatture di acquisto, vendita, corrispettivi, registri,
ecc.);
2. nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazioni delle risultanze
delle scritture contabili;
3. nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la relativa
documentazione.
Relativamente
alla
corrispondenza
dei
dati
esposti
nella
dichiarazione
Iva
e
della
corrispondenza delle scritture contabili, tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il
solo riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti
positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini Iva.
13
Con la C.M. n.57/E/09 è stato, infatti, osservato che: “tale verifica non comporta
valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine
all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività esercitata e rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto”.
Tipologie di controlli di merito che NON debbono essere fatti
Ì
verifica dell’errata applicazione delle regole di detrazione dell’Iva (si pensi ad esempio
alle fatture delle auto, dei telefonini, delle spese di rappresentanza, ecc.);
Ì
verifica dell’inerenza delle fatture con l’attività svolta:
Ì
necessità di interrogarsi sulla veridicità delle fatture e delle operazioni sottostanti
Ì
verifica della correttezza della aliquota Iva applicata;
Ì
verifica dell’obbligo di applicazione o non applicazione del riverse charge.
Tipologie di controlli che debbono essere fatti
Ì
verifica dell’eventuale doppia registrazione di una fattura di acquisto
Ì
la mancata registrazione di una fattura emessa, riscontrabile dal “salto di protocollo”
piuttosto che dalla presenza fisica del documento mancante invece sui registri
Ì
l’errata registrazione di una nota di credito, registrata come fattura di acquisto
Ì
l’errata applicazione della percentuale di pro rata derivante dalla dichiarazione dell’anno
precedente
La C.M. 57/E/2009 ha stabilito anche altre tipologie di controllo che il soggetto abilitato deve
eseguire. In particolare, secondo l’Agenzia il soggetto preposto per il rilascio del visto di
conformità deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale,
sono idonee a generare un credito Iva:
Ì
la prevalente presenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle
gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
Ì
la presenza di operazioni non imponibili;
Ì
la presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
Ì
la presenza di operazioni non soggette all’imposta;
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Ì
le operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
Altre ipotesi dalle quali può emergere un credito Iva possono essere:
Ì
l’esistenza di versamenti periodici o in acconto eccedenti rispetto all’effettivo debito
riscontrato;
Ì
l’esistenza di assestamenti di pro-rata che determinino una posizione di credito;
Ì
l’esistenza di rettifiche della detrazione a favore del contribuente;
Ì
l’esistenza di un elevato volume di acquisti (approvvigionamento per magazzino) non
seguito da un incremento delle operazioni attive di vendita;
Ì
l’esistenza di un riporto di credito dalla dichiarazione precedente.
8. Sanzioni per infedele rilascio del visto di conformità
Per quanto concerne l’eventuale rilascio di visto infedele, ovverosia l’attestazione della
sussistenza di un credito Iva inesistente o difforme rispetto a quello reale, comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258 ad un massimo di
€ 2.582.
Nel caso in cui vi sino ripetute violazioni concernenti il rilascio del visto di conformità, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, è prevista a carico del soggetto abilitato la sospensione dalla
facoltà di rilasciare il visto per un periodo da uno a tre anni. Qualora, il soggetto abilitato al
visto di conformità, anche a seguito del periodo di sospensione, provveda a rilasciare visti
infedeli è prevista l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto.
Tipo di violazione
I livello
II livello
Sanzione
Rilascio di visto di conformità
Da € 258 ad € 2.582
infedele
Ripetuto rilascio di visti di
Sospensione dalla facoltà di
conformità infedeli
rilasciare il visto di conformità
per un periodo da 1 a 3 anni
Rilascio
III livello
di
visto
infedele
anche a seguito del periodo di
Inibizione
dalla
facoltà
di
rilasciare il visto di conformità
sospensione
L’Agenzia delle Entrate, sempre con riferimento alle sanzioni applicabili per il rilascio infedele
del visto di conformità, ha anche chiarito che non tutte le circostanza che possono dar luogo ad
una rettifica della dichiarazione Iva sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del
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soggetto che rilascia il visto o l’attestazione. Di conseguenza, alla luce del principio di
consapevolezza sancito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione a carico dei responsabili
dell’assistenza fiscale dei CAF e degli altri soggetti abilitati deve essere applicata soltanto se vi
sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità e i dati derivanti
dall’attività di liquidazione e di controllo.
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Circolare n. 5 Guida al visto di conformità