Circolare n. 5 Guida al visto di conformità (art. 10 D.L. 1.7.2009, n. 78) Indice 1 Premessa .......................................................................................................... 2 2 Condizioni oggettive per il rilascio del visto ....................................................... 2 3 Soggetti abilitati al rilascio del visto ................................................................. 3 4 Adempimenti preliminari ................................................................................... 6 4.1 Polizza assicurativa ........................................................................................ 7 4.2. Comunicazione alla DRE................................................................................. 9 5 Tenuta della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni .......................... 10 6 Elaborazione contabile da parte di soggetti non abilitati .................................. 11 7 Tipologia di controlli ........................................................................................ 13 8 Sanzioni per infedele rilascio del visto di conformità........................................ 15 1. Premessa Come già anticipato nella precedente Circolare n. 2, dal 1° gennaio 2010, a seguito dell’introduzione delle disposizioni normative di cui all’art. 10, co. 1, lettera a), numero 1, del D.L. 78/2008, per le compensazioni <<orizzontali>> del credito Iva annuale di importo superiore ad € 15.000 è obbligatoria l’apposizione del c.d. visto di conformità (ex art. 35, co. 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 – c.d. visto leggero). L’intento del Legislatore nazionale è, quindi, quello di contrastare, attraverso una serie di controlli, l’abuso di crediti Iva inesistenti, con conseguente danno per le casse erariali, coinvolgendo in tale attività di controllo anche soggetti terzi rispetto all’Amministrazione Finanziaria. Obiettivo della presente circolare è di illustrare gli aspetti prettamente operativi relativi all’apposizione del visto di conformità, partendo dagli adempimenti preliminari necessari per l’apposizione del citato visto, non tralasciando comunque i chiarimenti di cui alle C.C.M.M. n. 57/E del 23.12.2009 e n. 1/E del 15.1.2010. 2. Condizioni oggettive per la richiesta di apposizione del visto Come anticipato, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda procedere alla compensazione orizzontale di crediti Iva per importi superiori ad € 15.000 annui, oltre al preventivo invio del modello dichiarativo Iva, lo stesso deve essere <<corredato>> dal richiamato visto di conformità. Nella richiamata ipotesi – con riferimento alla volontà di utilizzare in compensazione orizzontale il credito iva annuale per un importo superiore ad € 15.000 – il contribuente deve preventivamente richiedere ed ottenere l’apposizione del visto di conformità nel modello dichiarativo iva da cui emerge il credito Iva che si intende compensare con altri tributi. In alternativa, per i soggetti sottoposti al controllo contabile ex art. 2409-bis del codice civile, la sottoscrizione di detta dichiarazione – con riferimento al modello dichiarativo Iva – può essere richiesta ed ottenuta dai soggetti che esercitano il controllo contabile. In tale ipotesi, infatti, i soggetti incaricati del controllo contabile, al fine dell’apposizione del visto di conformità, vengono equiparati ai soggetti di cui all’art. 3, co. 3, lettera a), D.P.R. n. 322/1998, in quanto, entrambi eseguono i medesimi controlli previsti dall’art. 2, co. 2 del D.M. 31.5.1999 n. 164. Per quanto riguarda i crediti Iva di natura trimestrale – emergenti dalle istanze trimestrali c.d. modelli Iva TR – come chiarito dalla C.M. n. 57/E/2009, la preventiva apposizione del visto di 2 conformità non risulta essere necessaria. In altre parole, un contribuente titolare di un credito Iva trimestrale può procedere all’utilizzo in compensazione orizzontale dello stesso anche per importi superiori ad € 15.000 senza il preventivo rilascio del visto di conformità o dell’attestazione dei richiamati modelli TR da parte dei soggetti che esercitano i controlli contabili. Condizioni necessarie per la Tipologia di credito compensazione orizzontale Preventiva apposizione del visto di conformità o attestazione della dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile ex art. 2409-bis del codice civile Credito Iva superiore ad € 15.000 risultante da dichiarazione annuale Preventivo invio della dichiarazione Iva Compensazioni a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di invio della dichiarazione Credito Iva superiore ad € 15.000 risultante da istanza trimestrale (Mod. Iva TR) Preventiva presentazione dell’istanza (Mod. TR) 3. Soggetti abilitati al rilascio del visto Per quanto riguarda i soggetti <<abilitati>> al rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35, co. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/1997, come stabilito dall’art. 10, co. 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 e chiarito dalla citata C.M. 57/E/2009, risultano essere: a) i soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti1 e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro; 1 Si ricorda che risultano essere legittimati al rilascio del visto di conformità risultano essere anche gli esperti contabili, iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico. L’art. 1, co. 4, lettera c) del D.Lgs. 28.6.2005, infatti, riconosce a detti soggetti la competenza tecnica per l’espletamento di alcune attività, tra cui anche il rilascio dei visti di conformità. 3 b) i soggetti iscritti alla data dal 30.9.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti ovvero di diploma di ragioneria; c) i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese (c.d. R.A.F.), da individuare tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato. La C.M. 57/E/09 – riprendendo quanto già stabilito dalla C.M. n. 13/E del 6.4.2006 – ha fornito un’ulteriore importante precisazione stabilendo che il visto di conformità non può essere rilasciato né dall’associazione professionale di cui il professionista fa parte, né dalla società di servizi composta esclusivamente o per la maggior parte da professionisti. Per quanto riguarda, invece, i CAF, il soggetto preposto al rilascio del visto di conformità non è, nemmeno in questa circostanza, il soggetto giuridico rappresentato dal Centro di Assistenza Fiscale a rilasciare il visto, bensì risulta essere il responsabile dell’assistenza fiscale a rilasciare, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati riportati nelle dichiarazioni predisposte dal CAF. In conseguenza, il visto di conformità non può essere rilasciato da soggetti diversi da quelli di cui sopra, anche nel caso in cui gli stessi siano abilitati all’invio telematico dei modelli dichiarativi. In particolare, non è consentito l’apposizione del visto per: Ì i soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale ex D.M. 19.4.2001; Ì i soggetti iscritti esclusivamente al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21.1.92 n. 88 nel caso in cui gli stessi non esercitino il controllo contabile; Ì i soggetti iscritti negli Albi degli Avvocati ex D.M. 12.7.2001. Tuttavia, l’appartenenza ad una delle <<categorie>> di cui sopra – dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili dell’assistenza fiscale o iscrizione nei ruoli di periti ed esperti di cui alla C.C.I.A.A. – risulta essere un requisito necessario, ma non sufficiente per il rilascio del visto di conformità. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 8 D.M. 31.5.1999 n. 164 il soggetto che intende apporre il visto di conformità deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: Ì non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ex art. 444 c.p.p. per reati di natura finanziaria; 4 Ì non aver procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati di natura finanziaria; Ì non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte si redditi e sul valore aggiunto; Ì non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali ex art. 15, co. 1, L. 19.3.1990 n. 55, come sostituito dall’art. 1, L. 18.1.1992, n. 16, ossia non aver riportato condanne definitive per delitti di associazione mafiosa, di peculato, di malversazione a danno dello Stato, di concussione, di corruzione o per altri delitti commessi con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. Requisiti soggettivi Soggetti NON abilitati al Necessità di adempimenti rilascio del visto di preliminari per il rilascio del conformità visto di conformità Soggetti che esercitano Soggetti iscritti all’Albo indispensabili per i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità dei ¾ non aver riportato condanne, di dottori commercialisti e degli anche consulenza fiscale ex D.M. esperti contabili o in quello dei sentenze emesse ex art. 444 19.4.2001 consulenti del lavoro c.p.p. per reati di natura abitualmente l’attività Soggetti iscritti alla data dal 30.9.1993 nei ruoli di periti ed Soggetti iscritti esclusivamente al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21.1.92 n. 88 nel caso in cui gli stessi non esercitino contabile il controllo esperti tenuti dalla Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza economia e o commercio in o equipollenti ovvero di diploma di ragioneria non definitive, o finanziaria; ¾ non aver procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati di natura finanziaria; ¾ non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte si redditi e sul 5 valore aggiunto; ¾ non trovarsi in una delle condizioni rilevanti penalmente che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, Responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese (c.d. Soggetti iscritti negli Albi R.A.F.), da individuare tra gli degli iscritti Avvocati 12.7.2001 ex D.M. all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato comunali ex art. 15, co. 1, L. 19.3.1990 sostituito n. 55, dall’art. come 1, L. 18.1.1992, n. 16, ossia non aver riportato definitive per associazione condanne delitti di mafiosa, di peculato, di malversazione a danno dello Stato, di concussione, di corruzione o per altri delitti commessi con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio. 4. Adempimenti preliminari L’apposizione del visto di conformità non e subordinata alla sola presenza delle condizioni soggettive di cui sopra – con riferimento all’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperi contabili, all’iscrizione alla sub categoria tributi dei ruoli tenuti dalla C.C.I.A.A. – in quanto, in capo ai richiamati soggetti, sussiste la necessità di porre in essere alcuni adempimenti <<burocratici>> necessari per l’abilitazione al rilascio del visto di conformità. Gli adempimenti oggetto di analisi nel presente paragrafo, invece, non sono richiesti per i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese, in quanto, è lo stesso CAF ad essere tenuto ad effettuare gli adempimenti previsti per coloro che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale in via professionale. 6 Soggetti abilitati al rilascio del visto di Necessità di adempimenti preliminari per conformità il rilascio del visto di conformità Soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in SI quello dei consulenti del lavoro Soggetti iscritti alla data dal 30.9.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso del diploma di laurea SI in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti ovvero di diploma di ragioneria Responsabili dell’assistenza fiscale dei CAFimprese (c.d. R.A.F.), da individuare tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e NO Æ adempimenti a carico dei CAF degli esperti contabili, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato 4.1. Polizza assicurativa Il primo adempimento <<burocratico>> a carico dei primi due soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (dottori commercialisti ed esperti contabili e soggetti iscritti al 30.9.1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A.) consiste nella necessità di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile2. In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 57/E/09 la richiamata polizza assicurativa deve essere caratterizzata dai seguenti elementi: 1. la copertura assicurativa deve avere ad oggetto la prestazione di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione. In altri termini, la copertura assicurativa deve riguardare <<l’attività>> di attestazione di sussistenza del credito Iva emergente dalla 2 Con riferimento ai soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si segnala che con la nota 75/09 il CNDC ha comunicato di aver stipulato con il proprio broker una convenzione, riservata a tutti gli iscritti, per la stipula della polizza assicurativa. 7 anche dichiarazione vistata da parte del professionista assicurato. La polizza assicurativa, quindi, non deve prevedere la copertura assicurativa per il visto apposto in un particolare modello dichiarativo, in quanto, i soggetti legittimati ad apporre il richiamato visto possono apporlo in tutti i modelli dichiarativi; 2. il massimale della polizza, come stabilito dall’articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80; 3. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti tali da non garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente; 4. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. Si ricorda, quindi, che la polizza assicurativa non deve contenere la clausola c.d. “claim made”3; Per i professionisti: Ì già in possesso di una copertura assicurativa per i rischi professionali; Ì o che svolgono l’attività nell’ambito di uno studio associato come stabilito dal richiamato documento di prassi – con riferimento alla C.M. 57/E/2009 – è consentito nel primo caso, in alternativa alla stipula di una polizza assicurativa ex novo specifica per l’apposizione del visto di conformità, l’integrazione di quella già in possesso con il relativo adeguamento alle caratteristiche di cui sopra. Nella seconda ipotesi – con riferimento allo svolgimento all’attività professionale all’interno di uno studio associato – l’utilizzo della polizza assicurativa stipulata dallo studio, sempre che la stessa sia caratterizzata dagli elementi di cui sopra e che nella polizza assicurativa “di studio” siano elencati i singoli professionisti che si intende coprire per l’attività di apposizione del visto. 3 La clausola “claim made” – espressione inglese che potrebbe tradursi con "a richiesta fatta” – secondo cui il sinistro viene "attivato" dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta 8 4.2. Comunicazione alla DRE Un secondo adempimento posto a carico dei soggetti interessati all’apposizione del visto di conformità, ad eccezione dei soggetti esplicitamente esclusi sopra indicati4, consiste nella necessità di trasmettere apposita comunicazione alla direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate competente, con la quale si rende edotta l’Amministrazione finanziaria circa la volontà di voler procedere all’apposizione di eventuali visti di conformità e viene richiesto l’inserimento nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati al rilascio del richiamato visto. Per quanto riguarda la presentazione della richiamata comunicazione, la stessa può avvenire a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Circa la necessità di attendere o meno l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati prima di poter rilasciare il visto di conformità, la normativa di riferimento nulla dispone. A tal proposito, in prima battuta intervenuta la DRE Lombardia stabilendo che: Ì le pratiche trasmesse alle DRE da parte dei singoli professionisti saranno evase secondo l’ordine cronologico di arrivo; Ì seppur l’inserimento nell’elenco informatico di cui sopra avverrà sulla base della data di presentazione della domanda, il professionista dovrà attendere la ricezione della raccomandata di conferma dell’avvenuto inserimento nell’elenco centralizzato prima di poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva relative al 2009. L’Agenzia delle Entrate con la C.M. 57/E/2009, invece, ha chiarito che a seguito della presentazione della comunicazione, la DRE verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in caso di esito positivo, iscrive il richiedente nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. In tal caso, infatti, come chiarito dalla C.M. 57/E/2009, l’abilitazione decorre dalla data di presentazione della comunicazione, per cui a partire da tale data il soggetto può presentare assistenza fiscale. 4 Si ricorda che tra i soggetti esonerati dall’obbligo di preventivo invio della comunicazione, come indicato dalla C.M. 57/E/2009, rientrano anche i soggetti che esercitano il controllo contabile ex art. 2409-bis del codice civile. 9 31.03.2010 24.02.2010 Verifica della correttezza e della completezza della documentazione da parte della DRE Presentazione della domanda e della documentazione alla DRE Momento di abilitazione al rilascio del visto di conformità 5. Tenuta della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni Per poter apporre il visto di conformità è necessario inoltre che le scritture contabili siano tenute e la dichiarazione sia predisposta dal soggetto che appone il visto. In altri termini, deve esservi coincidenza tra il soggetto che predispone la dichiarazione ed appone il visto di conformità. Come disposto dall’art. 23 D.M. n. 164/1999 le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando effettuate: ¾ direttamente dal contribuente; ¾ da una società di servizi “controllata” da uno o più professionisti abilitati. L’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 57/E/2009 ha stabilito inoltre che se il visto di conformità: la dichiarazione annuale può essere trasmessa telematicamente anche da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto, a maggioranza assoluta, dalle è apposto dal responsabile di un CAF imprese Æ associazioni che hanno costituito il Centro, ovvero, interamente dagli associati di tali associazioni, a condizione che ciò sia effettuato sotto il controllo diretto e la responsabilità del Centro stesso. 10 la dichiarazione annuale può essere trasmessa telematicamente anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza è apposto da un professionista assoluta del capitale sociale, a condizione Æ che ciò sia effettuato sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista stesso. 6. Elaborazione contabile da parte di soggetti non abilitati Un’ulteriore chiarimento fornito dall’Agenzia Entrate con il richiamato documento di prasi riguarda il trattamento da riservare nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. Secondo l’Agenzia, in questo caso il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un CAF imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto. In ogni caso, i soggetti che appongono il visto di conformità sulla base delle elaborazioni contabili non da loro effettuate, sono comunque tenuti a svolgere i controlli per la corretta apposizione del visto e a predisporre la relativa dichiarazione Iva. Predisposizione della dichiarazione e tenuta delle scritture contabili I CASI Il professionista abilitato al rilascio del visto di SI. Se il professionista è tra quelli abilitati al conformità che tiene la contabilità del cliente rilascio del visto di conformità non vi sono e redige la dichiarazione Iva dello stesso, può preclusioni. sulla stessa rilasciare il visto di conformità?. Il professionista abilitato al rilascio del visto di SI. Non ci sono ostacoli al rilascio del conformità che NON tiene la contabilità del visto di conformità. Le dichiarazioni e le cliente, perché gestita dal cliente stesso può scritture contabili si intendono predisposte e redige la dichiarazione Iva di tale cliente ed tenute dal professionista anche quando sono apporre il visto di conformità?. predisposte e tenute dal contribuente a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Lo studio professionale, i cui soci sono per SI. Se il professionista è tra quelli abilitati al 11 più della metà abilitati al rilascio del visto rilascio del visto di conformità non vi sono di conformità, che tiene la contabilità del preclusioni. cliente e redige la dichiarazione dello stesso può su quest’ultima apporre il visto di conformità?. Il contribuente che fa elaborare la contabilità a SI. Nelle ipotesi in cui le scritture un soggetto terzo (non iscritto ad Albi) munito contabili siano tenute da un soggetto di partita IVA ma non abilitato al rilascio del che NON può apporre il visto di visto di conformità, può farsi assistere per la conformità, il contribuente potrà comunque compilazione della sola dichiarazione Iva e farsi rivolgersi un CAF-imprese o a un rilasciare il visto di conformità da altro soggetto professionista abilitato all’apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono abilitato. comunque tenuti a svolgere i controlli sopra indicati e a predisporre la dichiarazione Iva. Un professionista abilitato al visto di conformità NO. Se il visto di conformità è apposto da che partecipi a un centro elaborazione dati, cui un professionista la trasmissione è affidata la mera elaborazione contabile, in telematica può essere effettuata anche misura inferiore a quella di maggioranza da una società di servizi ma solo nel caso può fare effettuare la trasmissione telematica in cui il professionista maggioranza dalla medesima società di servizi ?. assoluta possegga del la capitale sociale. Un professionista abilitato al visto di conformità NO. Valgono le considerazioni del punto che NON partecipi a un centro elaborazione dati precedente. ma se ne avvalga per le mere attività di registrazione può fare effettuare la trasmissione telematica dalla medesima società di servizi ?. Lo studio professionale, i cui soci sono per più SI. Non ci sono ostacoli al rilascio del della metà abilitati al rilascio del visto di visto di conformità. Le dichiarazioni e le conformità, che NON tiene la contabilità del scritture contabili si intendono predisposte e cliente perché gestita dal cliente stesso ma tenute dal professionista anche quando sono redige la dichiarazione Iva dello stesso può su predisposte e tenute dal contribuente a quest’ultima apporre il visto di conformità?. condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Una società di servizi i cui soci sono per meno NO. Il ced non può rilasciare il visto di 12 del 51% abilitati al rilascio del visto di conformità. Resta la possibilità conformità e che tiene la contabilità del cliente contribuente di farlo apporre ad per il uno dei e redige la dichiarazione Iva può apporre il visto professionisti ( soci del ced) abilitati al di conformità?. rilascio. Tale soggetto sarà colui che è tenuto a svolgere i controlli sopra indicati e a predisporre la dichiarazione Iva. 7. Tipologia di controlli Con l’apposizione del visto di conformità, viene attestata l’esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164; norma su cui è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.134/E/1999 e n.57/E/2009 Per quanto riguarda, in particolare, le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, ancorché unificate, i controlli devono essere finalizzati: Ì Ì Ì ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, al corretto riporto delle eccedenze di credito; a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’Iva. Da un punto di vista <<operativo>> i controlli connessi al rilascio del visto di conformità consistono: 1. nella verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’IVA (controllo delle relative fatture di acquisto, vendita, corrispettivi, registri, ecc.); 2. nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazioni delle risultanze delle scritture contabili; 3. nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili con la relativa documentazione. Relativamente alla corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione Iva e della corrispondenza delle scritture contabili, tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini Iva. 13 Con la C.M. n.57/E/09 è stato, infatti, osservato che: “tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività esercitata e rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Tipologie di controlli di merito che NON debbono essere fatti Ì verifica dell’errata applicazione delle regole di detrazione dell’Iva (si pensi ad esempio alle fatture delle auto, dei telefonini, delle spese di rappresentanza, ecc.); Ì verifica dell’inerenza delle fatture con l’attività svolta: Ì necessità di interrogarsi sulla veridicità delle fatture e delle operazioni sottostanti Ì verifica della correttezza della aliquota Iva applicata; Ì verifica dell’obbligo di applicazione o non applicazione del riverse charge. Tipologie di controlli che debbono essere fatti Ì verifica dell’eventuale doppia registrazione di una fattura di acquisto Ì la mancata registrazione di una fattura emessa, riscontrabile dal “salto di protocollo” piuttosto che dalla presenza fisica del documento mancante invece sui registri Ì l’errata registrazione di una nota di credito, registrata come fattura di acquisto Ì l’errata applicazione della percentuale di pro rata derivante dalla dichiarazione dell’anno precedente La C.M. 57/E/2009 ha stabilito anche altre tipologie di controllo che il soggetto abilitato deve eseguire. In particolare, secondo l’Agenzia il soggetto preposto per il rilascio del visto di conformità deve essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare un credito Iva: Ì la prevalente presenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni; Ì la presenza di operazioni non imponibili; Ì la presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili; Ì la presenza di operazioni non soggette all’imposta; 14 Ì le operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. Altre ipotesi dalle quali può emergere un credito Iva possono essere: Ì l’esistenza di versamenti periodici o in acconto eccedenti rispetto all’effettivo debito riscontrato; Ì l’esistenza di assestamenti di pro-rata che determinino una posizione di credito; Ì l’esistenza di rettifiche della detrazione a favore del contribuente; Ì l’esistenza di un elevato volume di acquisti (approvvigionamento per magazzino) non seguito da un incremento delle operazioni attive di vendita; Ì l’esistenza di un riporto di credito dalla dichiarazione precedente. 8. Sanzioni per infedele rilascio del visto di conformità Per quanto concerne l’eventuale rilascio di visto infedele, ovverosia l’attestazione della sussistenza di un credito Iva inesistente o difforme rispetto a quello reale, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.582. Nel caso in cui vi sino ripetute violazioni concernenti il rilascio del visto di conformità, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista a carico del soggetto abilitato la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto per un periodo da uno a tre anni. Qualora, il soggetto abilitato al visto di conformità, anche a seguito del periodo di sospensione, provveda a rilasciare visti infedeli è prevista l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto. Tipo di violazione I livello II livello Sanzione Rilascio di visto di conformità Da € 258 ad € 2.582 infedele Ripetuto rilascio di visti di Sospensione dalla facoltà di conformità infedeli rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni Rilascio III livello di visto infedele anche a seguito del periodo di Inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità sospensione L’Agenzia delle Entrate, sempre con riferimento alle sanzioni applicabili per il rilascio infedele del visto di conformità, ha anche chiarito che non tutte le circostanza che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione Iva sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del 15 soggetto che rilascia il visto o l’attestazione. Di conseguenza, alla luce del principio di consapevolezza sancito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF e degli altri soggetti abilitati deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità e i dati derivanti dall’attività di liquidazione e di controllo. 16