REACH e CLP DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO
Strategia delle analisi chimiche delle sostanze in articoli.
“Gli obblighi per chi dovrà registrare quest’anno e la
figura dell’utilizzatore a valle”
Verona, 18 marzo 2010
FEDERICA CECCARELLI
Esperta REACH
Helpdesk Nazionale
CHI HA L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
FABBRICANTE: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che
fabbrica una sostanza all'interno della Comunità (REACH art.3(9))
IMPORTATORE: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
responsabile dell'importazione (REACH art.3(11))
RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO: persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità, che è stato designato da un’impresa stabilita fuori la UE per
adempiere (in qualità di rappresentante esclusivo), gli obblighi che spettano agli
importatori secondo quanto previsto dal Reogolamento (REACH art.8)
UTILIZZATORE a VALLE → FABBRICANTE e/o IMPORTATORE
La formazione di “nuove sostanze” durante il normale utilizzo di una
sostanza o di un preparato è, in linea di massima, esente dall’obbligo di
registrazione
Tintura reattiva per tessuti → “reazione prodotta in conseguenza
dell’uso” → NO REGISTRAZIONE (utilizzatore a valle)
Produzione di solfato di calcio come sottoprodotto della
neutralizzazione e sua immissione sul mercato → OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE (fabbricante).
Fornitore stabilito
(importatore)
fuori
UE→
OBBLIGO
DI
REGISTRAZIONE
REGISTRAZIONE
La registrazione è necessaria per tutte le sostanze fabbricate o importate in
quantità pari o superiori a 1 tonn/anno, a meno che esse siano esplicitamente
esenti dall'obbligo di registrazione.
Questo requisito si applica a prescindere dal fatto che le sostanze siano
classificate come pericolose o meno.
Per tutte le registrazioni occorrerà preparare:
un fascicolo tecnico;
una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) se la quantità fabbricata o
importata raggiunge o supera la soglia delle 10 tonn/anno.
Per le sostanze fabbricate o importate in quantità comprese tra 1 e 10
tonnellate all'anno sarà necessario fornire alcune informazioni specifiche
sull'esposizione nel fascicolo tecnico.
REGISTRAZIONE
Sostanze soggette a regime transitorio
Il regolamento REACH ha creato un regime di transizione speciale per le
sostanze che, ad alcune condizioni, erano già state fabbricate o immesse sul
mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento REACH il 1° giugno 2007
e che non erano state notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE.
Per tali sostanze la registrazione può essere presentata entro le scadenze
previste dall’art. 23 del regolamento REACH.
Il regime transitorio si applica anche alle sostanze intermedie isolate in sito e
trasportate nonché alle sostanze contenute in articoli che devono essere
registrate.
REGISTRAZIONE
Sostanze non soggette a regime transitorio
Tutte le sostanze che non soddisfano i criteri (REACH art.3(20)) per le
sostanze soggette a regime transitorio vengono considerate come sostanze
non soggette a regime transitorio, le quali non beneficiano del suddetto regime
transitorio e devono essere registrate prima di poter essere fabbricate,
importate o immesse sul mercato dell'UE, a meno che siano già state notificate
ai sensi della direttiva 67/548/CEE (REACH art.24).
È importante sottolineare che la registrazione delle sostanze non soggette a
regime transitorio richiederà innanzi tutto la presentazione di un fascicolo di
richiesta (INQUIRY_REACH art. 26) per stabilire se una registrazione o un'altra
richiesta sia già stata effettuata per la stessa sostanza, in modo tale che i
meccanismi di condivisione dei dati possano applicarsi.
REGISTRAZIONE
Si tenga presente che i fabbricanti e gli importatori di sostanze soggette a
regime transitorio che non effettuano la registrazione preliminare in tempo
non potranno beneficiare del regime transitorio disposto dall'articolo 23.
In questo caso, avrebbero dovuto registrare la loro sostanza prima di
continuare a fabbricarla o a importarla, come avviene per qualsiasi sostanza
non soggetta a regime transitorio.
Anche in questo caso bisognerà presentazione di un fascicolo di richiesta
(INQUIRY_REACH art. 26) per stabilire se una registrazione o un'altra richiesta
sia già stata effettuata per la stessa sostanza, in modo tale che i meccanismi di
condivisione dei dati possano applicarsi.
INQUIRY
L’inquiry va presentata prima di procedere alla registrazione della sostanza,
anche nei casi in cui il potenziale dichiarante disponga di una serie completa di
dati per soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni e nei casi in cui il
potenziale dichiarante deve fare una proposta di sperimentazione all'Agenzia
conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettere d) ed e).
QUALI INFORMAZIONI SI DEVONO TRASMETTERE
• Identità di chi presenta una richiesta
• Identità della sostanza
• Elenco delle prescrizioni in materia di informazioni e dei nuovi studi
che possono essere richiesti
Il fascicolo per l’inquiry deve essere preparato on line utilizzando l'applicazione
web REACH IT.
INQUIRY
L'Agenzia verifica l'identità della sostanza, al fine di identificare i precedenti
dichiaranti o i potenziali dichiaranti.
Dopo tale verifica se l'Agenzia conclude che la stessa sostanza non è stata
registrata in precedenza o se le informazioni richieste non sono
disponibili (ad esempio, se la precedente registrazione si riferiva ad una fascia
di tonnellaggio inferiore), l'Agenzia informerà il potenziale dichiarante al
riguardo e quest'ultimo potrà procedere con la sua registrazione.
INQUIRY
Se la stessa sostanza è stata registrata in precedenza, meno di 12 anni
prima, l'Agenzia comunicherà al potenziale dichiarante i nomi e gli indirizzi del
o dei precedenti dichiaranti e lo informerà della disponibilità dei pertinenti
sommari o sommari esaurienti di studio già presentati da quest'ultimi.
L'Agenzia comunicherà simultaneamente ai precedenti dichiaranti il nome e
l'indirizzo del potenziale dichiarante e il processo di condivisione dei dati verrà
così avviato.
INQUIRY
I sommari o i sommari esaurienti di studio presentati nel quadro di una
registrazione a norma del regolamento almeno 12 anni prima possono
essere usati gratuitamente ai fini della registrazione da un altro
fabbricante o importatore.
I dati che sono già stati presentati nell'ambito di un fascicolo di notifica a norma
della direttiva 67/548/CEE saranno disponibili gratuitamente ai fini della
registrazione, a partire da 12 anni dopo la data di notifica.
I sommari e sommari esaurienti di studio potranno essere scaricati dal sito web
dell'Agenzia 12 anni dopo la corrispondente registrazione. Una volta scaricati
dall'impresa, i sommari possono essere importati e utilizzati nella base dati
locale IUCLID dell'impresa.
IL DOSSIER DI REGISTRAZIONE
E’ una serie di informazioni che il potenziale dichiarante deve presentare ai fini
della registrazione della sostanza di suo interesse.
Esso è costituito da :
• un fascicolo tecnico, che è sempre richiesto per tutte le sostanze
soggette agli obblighi di registrazione;
• una relazione sulla sicurezza chimica, che viene richiesta se il
dichiarante fabbrica o importa una sostanza in quantità pari a 10
tonnellate o più all'anno, eccetto per le sostanze presenti in preparati in
una concentrazione inferiore ai limiti di concentrazione imposti dalla
direttiva 1999/45/CE (riguardante la classificazione e l'etichettatura dei
preparati), per le quali non è necessario presentare una relazione sulla
sicurezza chimica insieme al fascicolo di registrazione, anche se il
tonnellaggio è superiore a 10 tonnellate all'anno.
PRESENTAZIONE CONGIUNTA DI DATI
Nei casi in cui una sostanza viene fabbricata o importata da più di un'impresa, i
potenziali dichiaranti sono tenuti a presentare alcune informazioni
congiuntamente.
I dichiaranti sono tenuti a presentare congiuntamente informazioni che
riguardano:
• le proprietà pericolose della sostanza,
• la sua classificazione ed etichettatura e
• l’eventuale proposta di sperimentazione (se del caso)
Inoltre, se sono d'accordo, possono anche presentare congiuntamente la
relazione sulla sicurezza chimica e le istruzioni sulla sicurezza d'uso (REACH
art.11).
Informazioni generali sul dichiarante e sulla sostanza registrata
Le informazioni generali consistono principalmente di:
• Informazioni per l'identificazione del/i dichiarante/i
• Informazioni per l'identificazione della sostanza
Le informazioni relative all'identificazione del dichiarante come specificate
nell'articolo 10, lettera a), punto i) e nell'allegato VI (sezione 1) devono essere
riportate nel fascicolo tecnico, nella sezione sull'identità giuridica del file IUCLID
5.
Affinché il fascicolo tecnico sia completo, in IUCLID 5 devono essere
documentati per quanto possibile tutti i campi e le informazioni specificate nella
sezione 1 dell’allegato VI.
Il dichiarante deve inoltre presentare anche tutte le informazioni richieste nel
fascicolo tecnico riguardanti l’identificazione della sostanza come indicato
nell’articolo 10, lettera a), punto ii) e nella sezione 2 dell’allegato VI.
Meccanismi della presentazione congiunta
Le informazioni da presentare congiuntamente vengono trasmesse da un
dichiarante capofila (lead registrant) per conto degli altri dichiaranti.
Il dichiarante capofila dovrà presentare in primo luogo il proprio fascicolo di
registrazione. Gli altri dichiaranti inclusi nella presentazione congiunta
dovranno essere identificati in questo fascicolo e dovranno quindi presentare il
proprio fascicolo di registrazione, contenente, come minimo, le informazioni che
devono presentare separatamente.
L'impresa che assume il ruolo di LR ha la responsabilità di creare la Joint
Submission (JS) in REACH IT, al fine di presentare il Lead dossier e gestire la
JS. Le altre imprese, chiamate Member Registrant (MR), che vogliono far parte
di una JS, prima di tutto devono confermare la loro qualifica di membro sul
sistema REACH IT, prima di presentare il loro dossier.
Meccanismi della presentazione congiunta
In una JS, il LR deve prima presentare il suo dossier. Il Lead della JS si
assume la responsabilità di creare un dossier in IUCLID 5 contenente tutte le
prescrizioni REACH relative alla fascia di tonnellaggio più alto nella JS.
Pertanto, il LR dovrebbe di conseguenza usare il template del dossier di
IUCLID 5. E' solo durante le procedure di presentazione del dossier via REACH
IT che il LR dovrà dichiarare la sua fascia di tonnellaggio.
Ogni MR dovrebbe usare il template del dossier “Member of a Joint
Submission” per preparare il proprio dossier. La fascia di tonnellaggio del MR
durante la procedura di trasmissione del dossier via REACH IT.
E' importante sottolineare che il LR dovrebbe presentare il dossier nel
formato IUCLID 5 prima della trasmissione degli altri MR. Come tutte le
trasmissioni fatte via REACH IT, ogni dossier della JS (sia del LR che dei
MR) subisce il check delle Business Rules (Brs), un Technical
Completeness Check (TCC) così come tutte le fasi relative alla fattura.
IL TOKEN DI SICUREZZA
Per assicurare una relazione inequivocabile tra LR e MR, un token di sicurezza
è creato per ogni JS.
Un token è un blocco di testo categorizzato e serve per confermare la qualifica
di membro di una JS. Quando un potenziale MR vuole confermare la sua
qualifica di membro, deve inserire il nome della JS ed il token di sicurezza, in
REACH IT. Se le informazioni sono corrette REACH IT mostrerà le informazioni
sulla JS e richiederà una ulteriore conferma da parte del nuovo membro della
JS.
Ogni token di sicurezza è valido 30 gg dalla sua creazione. Quando scade,
solo il LR può crearne uno nuovo in REACH IT per la JS, su richiesta del MR.
Il LR deve comunicare con il potenziale MR circa il nuovo token. La
comunicazione deve avvenire fuori dal REACH IT.
IL TOKEN DI SICUREZZA
La creazione della JS è un processo costituito da 4 fasi, che si riflettono in 4
pagine ed può essere fatta solo dal LR.
Una volta creata la JS questa viene registrata sul sistema REACH IT. Il token di
sicurezza è inviato al LR attraverso un messaggio interno di REACH IT. In
seguito, il LR comunica il token agli altri potenziali MR, in modo tale che questi
possano confermare la loro qualifica nella JS. Per qualificarsi i MR devono
sapere il nome della JS ed il token.
http://echa.europa.eu/doc/reachit/industry_user_manual/reachit_joint_sub
mission_en.pdf
UTILIZZATORE A VALLE
Monitoraggio delle attività di registrazione delle sostanze
ƒ Verificare se il proprio fornitore ha pre-registrato la sostanza
ƒ Seguire le intenzioni del fornitore a proseguire con la registrazione della
sostanza
ƒ Seguire le attività del Rappresentante Esclusivo per la registrazione
della sostanza → in caso di acquisto da impresa extra europea che ha
deciso di nominare un suo RE (REACH art.8)
UTILIZZATORE A VALLE
Notifica dell'uso ai fini della registrazione
E' necessaria affinchè l'uso sia identificato ed il registrante lo inserisca
come tale nel suo dossier di registrazione
Non è un obbligo, ma un diritto → REACH art. 37(2):
“L’utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per iscritto (su carta o in forma elettronica)
un uso – come minimo la descrizione succinta dell’uso – al fabbricante, importatore,
utilizzatore a valle o distributore che gli fornisce una sostanza in quanto tale o in quanto
componente di un preparato, al fine di renderlo un uso identificato. In tale occasione
fornisce informazioni sufficienti a consentire al fabbricante, importatore o utilizzatore a
valle, che gli ha fornito la sostanza, di predisporre uno scenario d’esposizione, o se del
caso una categoria di uso o di esposizione, per tale uso nella valutazione della
sicurezza chimica.”
UTILIZZATORE A VALLE
Cosa accade dopo la notifica dell'uso al fornitore
Il fornitore valuta l’uso e lo inserisce nella valutazione della sicurezza
chimica e nella registrazione (se il fornitore è un fabbricante o un
importatore), trasmettendo al cliente un relativo scenario d’esposizione.
Se il fornitore a cui è stato notificato l’uso per iscritto è a sua volta un
utilizzatore a valle, quest’ultimo può inoltrare la richiesta al suo fornitore,
affinché l’uso sia incluso in uno scenario d’esposizione predisposto dal
fornitore a monte della catena di approvvigionamento (trasmissione
delle info nella supply chain).
UTILIZZATORE A VALLE
Cosa accade dopo la notifica dell'uso al fornitore
Il fornitore valuta l’uso e lo identifica come “non sicuro”. Il fatto che
l’uso sia considerato come non sicuro dev’essere comunicato
all’Agenzia e al cliente. Il fornitore può continuare a fornire la sostanza
Ne deriva l'urgenza di contattare di nuovo il fornitore per fornigli
informazioni più dettagliate.
Infatti è possibile che egli abbia a sua disposizione informazioni
incomplete o erronee, che magari non tengono conto delle misure di
gestione del rischio attuate dall’utilizzatore a valle o delle specifiche
condizioni operative caratteristiche del suo sito di produzione.
UTILIZZATORE A VALLE
Elaborazione di una relazione sulla sicureza chimica
E' necessaria quando il fornitore responsabile della registrazione della
sostanza decide di non rendere identificato l'uso della sostanza (lo
valuta non sicuro) e quindi i suoi scenari di esposizione non
contemplano tale uso.
REACH art.37(4):
“L’utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un
preparato predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell’allegato XII per
qualsiasi uso che si discosti dalle condizioni descritte nello scenario d’esposizione, o se
del caso nella categoria di uso o di esposizione, comunicategli in una scheda di dati di
sicurezza o per qualsiasi uso sconsigliato dal suo fornitore.”
UTILIZZATORE A VALLE
SDS
A partire dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore l’obbligo per i fornitori di
trasmettere schede di dati di sicurezza aggiornate.
Le schede sarnno nella maggior parte dei casi aggiornate al momento
della registrazione da parte del fabbricante o dell’importatore, che dovrà
includervi le informazioni raccolte nel corso del processo di
registrazione.
Una volta assegnato il numero di registrazione, inizia a decorrere il
periodo di 12 mesi entro il quale l’utilizzatore è tenuto ad adempiere i
propri obblighi in qualità di utilizzatore a valle ai sensi del regolamento
REACH (REACH art.39)
UTILIZZATORE A VALLE
SDS
Se l’utilizzatore a valle acquista una sostanza in quanto tale, il suo
fornitore deve mettere a sua disposizione una scheda di dati di
sicurezza quando tale sostanza risponde ai criteri di classificazione
come sostanza pericolosa o quando una sostanza è persistente,
bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto
bioaccumulabile, o infine quando è inclusa nell’elenco delle sostanze
candidate all’autorizzazione (REACH art. 31(1))
Il fornitore può trasmettere altre informazioni se sono necessarie
precauzioni particolari per garantire una manipolazione sicura della
sostanza, pur non essendo quest’ultima classificata come sostanza
pericolosa.
UTILIZZATORE A VALLE
SDS
Quando l’utilizzatore a valle acquista un preparato, il fornitore è tenuto a
consegnare una scheda di dati di sicurezza se il preparato è classificato
come pericoloso.
Il destinatario del preparato può chiedere una scheda di dati di
sicurezza quando un preparato, pur non rispondendo ai criteri di
classificazione come preparato pericoloso, contiene almeno una
sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l’ambiente o
per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo
di lavoro (REACH art.31(3)).
UTILIZZATORE A VALLE
SDS
Se la scheda di dati di sicurezza non è prescritta, il fornitore è tenuto a
trasmettere precisazioni relative a qualsiasi sostanza soggetta ad
autorizzazione o a restrizioni nonché ogni altra informazione necessaria
per consentire l’individuazione e l’applicazione di misure appropriate di
gestione dei rischi (REACH art. 32)
UTILIZZATORE A VALLE
Lo scenario di esposizione
Uno scenario d’esposizione illustra le condizioni che descrivono il modo
in cui una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati
può essere utilizzata in sicurezza.
Ogni utilizzatore a valle di una sostanza o di un preparato fornito con
una scheda di dati di sicurezza corredata di uno o più scenari
d’esposizione deve garantire che le sue condizioni d’uso siano
contemplate da questo o questi scenari.
Spetta pertanto all’utilizzatore a valle verificare che le condizioni
descritte nello scenario d’esposizione corrispondano a quanto ha luogo
nella sue attività lavorative.
UTILIZZATORE A VALLE
RESTRIZIONI
Le prescrizioni non sono essenzialmente differenti da quelle imposte dal
precedente regime sotto la Direttiva 76/769/CEE che è stata abrogata
dal 1° giugno 2009.
Le sostanze per cui è imposta una restrizione all’uso sono elencate
nell’Allegato XVII del REACH → Reg. 552/2009 (prima modifica)
UTILIZZATORE A VALLE
RESTRIZIONI
Obbligo da parte del fornitore a fornire informazioni circa la restrizione
all'uso di una sostanza che egli fornisce.
Tale informazione può essere inserita nella sezione 15 della scheda di
dati di sicurezza o far riferimento a quanto previsto dall'articolo 32 del
REACH → questo potrebbe determinare un aggiornamento
tempestivo della SDS.
UTILIZZATORE
AUTORIZZAZIONE
Il sistema di autorizzazione (REACH, titolo VII) riguarda le sostanze
estremamente preoccupanti allo scopo di garantire che i rischi che esse
presentano siano adeguatamente controllati e che queste sostanze
siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie
alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.
Soltanto le sostanze con proprietà specifiche possono essere
identificate come sostanze estremamente problematiche nell’elenco di
sostanze candidate da autorizzare (SVHC).
REACH_art.57:
Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR
di categoria 1 e 2),
Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure sostanze
molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)
Sostanze che alterano il sistema endocrino (ED disruptors)
Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT,
vPvB, ED
AUTORIZZAZIONE
La procedura di autorizzazione consiste di quattro fasi. Gli obblighi
dell'industria sono contemplati nella terza fase.
Fase 1: Identificazione di sostanze estremamente preoccupanti (da
parte della autorità)
Fase 2: Procedura di esame in via prioritaria (da parte delle autorità)
Fase 3: Richieste di autorizzazione (da parte dell'industria)
Fase 4: Concessione di autorizzazioni (da parte della Commissione
europea)
AUTORIZZAZIONE
Fase 1: Identificazione di sostanze estremamente preoccupanti (da
parte della autorità)
L'identificazione delle SVHC è compito delle autorità competenti degli
Stati membri o dell'Agenzia (per conto della Commissione europea) e
consiste nella redazione di un fascicolo in linea con quanto disposto
nell'Allegato XV.
Le parti interessate possono fare le loro osservazioni sulle sostanze per
le quali è stato elaborato un fascicolo. Il risultato di questa procedura
d'identificazione è un elenco di sostanze identificate, candidate ad
essere esaminate in via prioritaria (“canditate list”)
AUTORIZZAZIONE
Fase 2: Procedura di esame in via prioritaria (da parte delle
autorità)
Alle sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate viene
data priorità al fine di determinare quali debbano essere soggette ad
autorizzazione. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro
osservazioni durante questa procedura. Al termine della procedura di
prioritizzazione vengono prese le seguenti decisioni:
• se la sostanza in questione sarà soggetta ad autorizzazione o no;
• quali usi delle sostanze incluse nell'elenco non avranno bisogno
di autorizzazione (p.es. perché è già in vigore un'altra normativa
che impone controlli sufficienti);
• la “data di scadenza” entro la quale una sostanza non può più
essere usata senza autorizzazione.
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations/prioritisations_en.asp
AUTORIZZAZIONE
Fase 3: Richieste di autorizzazione (da parte dell'industria)
Le richieste di autorizzazione devono essere presentate entro le
scadenze stabilite per ciascun uso non esente dall'autorizzazione. Esse
devono contentere, fra le altre cose:
• una relazione sulla sicurezza chimica con l'indicazione dei rischi
relativi alle proprietà per le quali la sostanza è stata inserita nel
sistema di autorizzazione (a meno che non sia stata già
presentata contestualmente alla registrazione)
• un'analisi di possibili sostanze o tecnologie alternative comprese,
se del caso, le informazioni sulla ricerca e sullo sviluppo previsti o
già in corso per elaborare delle alternative.
AUTORIZZAZIONE
Fase 3: Richieste di autorizzazione (da parte dell'industria)
Nel caso in cui l'analisi delle alternative indichi che esiste un'alternativa
idonea, il richiedente deve presentare un piano di sostituzione
spiegando come intende sostituire la sostanza in questione con la
sostanza alternativa. L'idoneità delle alternative disponibili viene
valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, compreso se
l'alternativa riduce i rischi globali ed è attuabile sia dal punto di vista
tecnico che dal punto di vista economico.
Nella loro domanda, i richiedenti possono inserire un'analisi
socioeconomica, ma nei casi in cui non siano in grado di dimostrare
un adeguato controllo dei rischi, e se non esistono alternative valide,
l'analisi socioeconomica diventa un requisito obbligatorio da presentare
insieme alla domanda.
AUTORIZZAZIONE
Fase 4: Concessione di autorizzazioni (da parte della
Commissione europea)
Le autorizzazioni saranno concesse se il richiedente è in grado di
dimostrare che il rischio derivante dall'uso della sostanza in questione è
adeguatamente controllato. La “strada del controllo adeguato” non vale
per le sostanze per le quali non è possibile determinare le soglie e per
le sostanze con proprietà PBT o vPvB.
Se il rischio non è adeguatamente controllato si può lo stesso
concedere un'autorizzazione a condizione che si dimostri che i vantaggi
socio-economici sono superiori ai rischi e che non esistono sostanze o
tecnologie alternative.
UTILIZZATORE
AUTORIZZAZIONE
Le autorizzazioni saranno concesse per gli usi (specifici) per i quali il
richiedente abbia dimostrato che i rischi posti dalla sostanza sono
adeguatamente controllati.
Le autorizzazioni potranno inoltre essere concesse nel caso in cui il
richiedente possa dimostrare che i benefici socioeconomici di un uso
sono superiori ai suoi rischi e che non esistono sostanze o tecnologie
alternative adeguate.
UTILIZZATORE
AUTORIZZAZIONE
Se una sostanza è soggetta ad autorizzazione, l’utilizzatore a valle
dovrebbe ricevere informazioni dal fornitore → sezione 16 della SDS o
attraverso una forma diversa secondo quanto previsto dall'articolo 32
del REACH.
Obblighi relativi per l'utilizzatore a valle:
Conformarsi alle condizioni descritte nell’autorizzazione.
Riferire all’Agenzia (attraverso il portale REACH-IT) se l’uso della
sostanza viene fatto nell’ambito di un’autorizzazione concessa a un
attore a monte nella catena di approvvigionamento (entro tre mesi dalla
prima fornitura della sostanza autorizzata in quanto tale o in quanto
componente di un preparato)
UTILIZZATORE
AUTORIZZAZIONE
Per sapere se un attore a monte nella catena di approvvigionamento ha fatto
domanda di autorizzazione per l’uso dell’utilizzatore a valle, quest’ultimo può
consultare il sito web dell’Agenzia.
Se ciò non è avvenuto, le ragioni possono essere molteplici; per esempio, l’uso
dell’utilizzatore a valle può non essere noto ai suoi fornitori oppure la richiesta
d’autorizzazione non era conveniente per altri attori o i rischi dell’uso non sono
risultati adeguatamente controllati.
Se l’utilizzatore a valle è dell’idea che sia possibile controllare i rischi associati
all’uso che egli fa della sostanza o che i benefici socioeconomici del suo uso
sono superiori ai suoi rischi, può presentare una domanda di autorizzazione
per il proprio uso.
Aggiornata a Novembre
2009 ma disponibile solo
in versione INGLESE
Per ulteriori informazioni:
http://echa.europa.eu
http://helpdesk-reach.it
Scarica

utilizzatore a valle