REACH e CLP DUE REGOLAMENTI A CONFRONTO Strategia delle analisi chimiche delle sostanze in articoli. “Gli obblighi per chi dovrà registrare quest’anno e la figura dell’utilizzatore a valle” Verona, 18 marzo 2010 FEDERICA CECCARELLI Esperta REACH Helpdesk Nazionale CHI HA L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE FABBRICANTE: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità (REACH art.3(9)) IMPORTATORE: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione (REACH art.3(11)) RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO: persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, che è stato designato da un’impresa stabilita fuori la UE per adempiere (in qualità di rappresentante esclusivo), gli obblighi che spettano agli importatori secondo quanto previsto dal Reogolamento (REACH art.8) UTILIZZATORE a VALLE → FABBRICANTE e/o IMPORTATORE La formazione di “nuove sostanze” durante il normale utilizzo di una sostanza o di un preparato è, in linea di massima, esente dall’obbligo di registrazione Tintura reattiva per tessuti → “reazione prodotta in conseguenza dell’uso” → NO REGISTRAZIONE (utilizzatore a valle) Produzione di solfato di calcio come sottoprodotto della neutralizzazione e sua immissione sul mercato → OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (fabbricante). Fornitore stabilito (importatore) fuori UE→ OBBLIGO DI REGISTRAZIONE REGISTRAZIONE La registrazione è necessaria per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantità pari o superiori a 1 tonn/anno, a meno che esse siano esplicitamente esenti dall'obbligo di registrazione. Questo requisito si applica a prescindere dal fatto che le sostanze siano classificate come pericolose o meno. Per tutte le registrazioni occorrerà preparare: un fascicolo tecnico; una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) se la quantità fabbricata o importata raggiunge o supera la soglia delle 10 tonn/anno. Per le sostanze fabbricate o importate in quantità comprese tra 1 e 10 tonnellate all'anno sarà necessario fornire alcune informazioni specifiche sull'esposizione nel fascicolo tecnico. REGISTRAZIONE Sostanze soggette a regime transitorio Il regolamento REACH ha creato un regime di transizione speciale per le sostanze che, ad alcune condizioni, erano già state fabbricate o immesse sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento REACH il 1° giugno 2007 e che non erano state notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE. Per tali sostanze la registrazione può essere presentata entro le scadenze previste dall’art. 23 del regolamento REACH. Il regime transitorio si applica anche alle sostanze intermedie isolate in sito e trasportate nonché alle sostanze contenute in articoli che devono essere registrate. REGISTRAZIONE Sostanze non soggette a regime transitorio Tutte le sostanze che non soddisfano i criteri (REACH art.3(20)) per le sostanze soggette a regime transitorio vengono considerate come sostanze non soggette a regime transitorio, le quali non beneficiano del suddetto regime transitorio e devono essere registrate prima di poter essere fabbricate, importate o immesse sul mercato dell'UE, a meno che siano già state notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE (REACH art.24). È importante sottolineare che la registrazione delle sostanze non soggette a regime transitorio richiederà innanzi tutto la presentazione di un fascicolo di richiesta (INQUIRY_REACH art. 26) per stabilire se una registrazione o un'altra richiesta sia già stata effettuata per la stessa sostanza, in modo tale che i meccanismi di condivisione dei dati possano applicarsi. REGISTRAZIONE Si tenga presente che i fabbricanti e gli importatori di sostanze soggette a regime transitorio che non effettuano la registrazione preliminare in tempo non potranno beneficiare del regime transitorio disposto dall'articolo 23. In questo caso, avrebbero dovuto registrare la loro sostanza prima di continuare a fabbricarla o a importarla, come avviene per qualsiasi sostanza non soggetta a regime transitorio. Anche in questo caso bisognerà presentazione di un fascicolo di richiesta (INQUIRY_REACH art. 26) per stabilire se una registrazione o un'altra richiesta sia già stata effettuata per la stessa sostanza, in modo tale che i meccanismi di condivisione dei dati possano applicarsi. INQUIRY L’inquiry va presentata prima di procedere alla registrazione della sostanza, anche nei casi in cui il potenziale dichiarante disponga di una serie completa di dati per soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni e nei casi in cui il potenziale dichiarante deve fare una proposta di sperimentazione all'Agenzia conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettere d) ed e). QUALI INFORMAZIONI SI DEVONO TRASMETTERE • Identità di chi presenta una richiesta • Identità della sostanza • Elenco delle prescrizioni in materia di informazioni e dei nuovi studi che possono essere richiesti Il fascicolo per l’inquiry deve essere preparato on line utilizzando l'applicazione web REACH IT. INQUIRY L'Agenzia verifica l'identità della sostanza, al fine di identificare i precedenti dichiaranti o i potenziali dichiaranti. Dopo tale verifica se l'Agenzia conclude che la stessa sostanza non è stata registrata in precedenza o se le informazioni richieste non sono disponibili (ad esempio, se la precedente registrazione si riferiva ad una fascia di tonnellaggio inferiore), l'Agenzia informerà il potenziale dichiarante al riguardo e quest'ultimo potrà procedere con la sua registrazione. INQUIRY Se la stessa sostanza è stata registrata in precedenza, meno di 12 anni prima, l'Agenzia comunicherà al potenziale dichiarante i nomi e gli indirizzi del o dei precedenti dichiaranti e lo informerà della disponibilità dei pertinenti sommari o sommari esaurienti di studio già presentati da quest'ultimi. L'Agenzia comunicherà simultaneamente ai precedenti dichiaranti il nome e l'indirizzo del potenziale dichiarante e il processo di condivisione dei dati verrà così avviato. INQUIRY I sommari o i sommari esaurienti di studio presentati nel quadro di una registrazione a norma del regolamento almeno 12 anni prima possono essere usati gratuitamente ai fini della registrazione da un altro fabbricante o importatore. I dati che sono già stati presentati nell'ambito di un fascicolo di notifica a norma della direttiva 67/548/CEE saranno disponibili gratuitamente ai fini della registrazione, a partire da 12 anni dopo la data di notifica. I sommari e sommari esaurienti di studio potranno essere scaricati dal sito web dell'Agenzia 12 anni dopo la corrispondente registrazione. Una volta scaricati dall'impresa, i sommari possono essere importati e utilizzati nella base dati locale IUCLID dell'impresa. IL DOSSIER DI REGISTRAZIONE E’ una serie di informazioni che il potenziale dichiarante deve presentare ai fini della registrazione della sostanza di suo interesse. Esso è costituito da : • un fascicolo tecnico, che è sempre richiesto per tutte le sostanze soggette agli obblighi di registrazione; • una relazione sulla sicurezza chimica, che viene richiesta se il dichiarante fabbrica o importa una sostanza in quantità pari a 10 tonnellate o più all'anno, eccetto per le sostanze presenti in preparati in una concentrazione inferiore ai limiti di concentrazione imposti dalla direttiva 1999/45/CE (riguardante la classificazione e l'etichettatura dei preparati), per le quali non è necessario presentare una relazione sulla sicurezza chimica insieme al fascicolo di registrazione, anche se il tonnellaggio è superiore a 10 tonnellate all'anno. PRESENTAZIONE CONGIUNTA DI DATI Nei casi in cui una sostanza viene fabbricata o importata da più di un'impresa, i potenziali dichiaranti sono tenuti a presentare alcune informazioni congiuntamente. I dichiaranti sono tenuti a presentare congiuntamente informazioni che riguardano: • le proprietà pericolose della sostanza, • la sua classificazione ed etichettatura e • l’eventuale proposta di sperimentazione (se del caso) Inoltre, se sono d'accordo, possono anche presentare congiuntamente la relazione sulla sicurezza chimica e le istruzioni sulla sicurezza d'uso (REACH art.11). Informazioni generali sul dichiarante e sulla sostanza registrata Le informazioni generali consistono principalmente di: • Informazioni per l'identificazione del/i dichiarante/i • Informazioni per l'identificazione della sostanza Le informazioni relative all'identificazione del dichiarante come specificate nell'articolo 10, lettera a), punto i) e nell'allegato VI (sezione 1) devono essere riportate nel fascicolo tecnico, nella sezione sull'identità giuridica del file IUCLID 5. Affinché il fascicolo tecnico sia completo, in IUCLID 5 devono essere documentati per quanto possibile tutti i campi e le informazioni specificate nella sezione 1 dell’allegato VI. Il dichiarante deve inoltre presentare anche tutte le informazioni richieste nel fascicolo tecnico riguardanti l’identificazione della sostanza come indicato nell’articolo 10, lettera a), punto ii) e nella sezione 2 dell’allegato VI. Meccanismi della presentazione congiunta Le informazioni da presentare congiuntamente vengono trasmesse da un dichiarante capofila (lead registrant) per conto degli altri dichiaranti. Il dichiarante capofila dovrà presentare in primo luogo il proprio fascicolo di registrazione. Gli altri dichiaranti inclusi nella presentazione congiunta dovranno essere identificati in questo fascicolo e dovranno quindi presentare il proprio fascicolo di registrazione, contenente, come minimo, le informazioni che devono presentare separatamente. L'impresa che assume il ruolo di LR ha la responsabilità di creare la Joint Submission (JS) in REACH IT, al fine di presentare il Lead dossier e gestire la JS. Le altre imprese, chiamate Member Registrant (MR), che vogliono far parte di una JS, prima di tutto devono confermare la loro qualifica di membro sul sistema REACH IT, prima di presentare il loro dossier. Meccanismi della presentazione congiunta In una JS, il LR deve prima presentare il suo dossier. Il Lead della JS si assume la responsabilità di creare un dossier in IUCLID 5 contenente tutte le prescrizioni REACH relative alla fascia di tonnellaggio più alto nella JS. Pertanto, il LR dovrebbe di conseguenza usare il template del dossier di IUCLID 5. E' solo durante le procedure di presentazione del dossier via REACH IT che il LR dovrà dichiarare la sua fascia di tonnellaggio. Ogni MR dovrebbe usare il template del dossier “Member of a Joint Submission” per preparare il proprio dossier. La fascia di tonnellaggio del MR durante la procedura di trasmissione del dossier via REACH IT. E' importante sottolineare che il LR dovrebbe presentare il dossier nel formato IUCLID 5 prima della trasmissione degli altri MR. Come tutte le trasmissioni fatte via REACH IT, ogni dossier della JS (sia del LR che dei MR) subisce il check delle Business Rules (Brs), un Technical Completeness Check (TCC) così come tutte le fasi relative alla fattura. IL TOKEN DI SICUREZZA Per assicurare una relazione inequivocabile tra LR e MR, un token di sicurezza è creato per ogni JS. Un token è un blocco di testo categorizzato e serve per confermare la qualifica di membro di una JS. Quando un potenziale MR vuole confermare la sua qualifica di membro, deve inserire il nome della JS ed il token di sicurezza, in REACH IT. Se le informazioni sono corrette REACH IT mostrerà le informazioni sulla JS e richiederà una ulteriore conferma da parte del nuovo membro della JS. Ogni token di sicurezza è valido 30 gg dalla sua creazione. Quando scade, solo il LR può crearne uno nuovo in REACH IT per la JS, su richiesta del MR. Il LR deve comunicare con il potenziale MR circa il nuovo token. La comunicazione deve avvenire fuori dal REACH IT. IL TOKEN DI SICUREZZA La creazione della JS è un processo costituito da 4 fasi, che si riflettono in 4 pagine ed può essere fatta solo dal LR. Una volta creata la JS questa viene registrata sul sistema REACH IT. Il token di sicurezza è inviato al LR attraverso un messaggio interno di REACH IT. In seguito, il LR comunica il token agli altri potenziali MR, in modo tale che questi possano confermare la loro qualifica nella JS. Per qualificarsi i MR devono sapere il nome della JS ed il token. http://echa.europa.eu/doc/reachit/industry_user_manual/reachit_joint_sub mission_en.pdf UTILIZZATORE A VALLE Monitoraggio delle attività di registrazione delle sostanze Verificare se il proprio fornitore ha pre-registrato la sostanza Seguire le intenzioni del fornitore a proseguire con la registrazione della sostanza Seguire le attività del Rappresentante Esclusivo per la registrazione della sostanza → in caso di acquisto da impresa extra europea che ha deciso di nominare un suo RE (REACH art.8) UTILIZZATORE A VALLE Notifica dell'uso ai fini della registrazione E' necessaria affinchè l'uso sia identificato ed il registrante lo inserisca come tale nel suo dossier di registrazione Non è un obbligo, ma un diritto → REACH art. 37(2): “L’utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per iscritto (su carta o in forma elettronica) un uso – come minimo la descrizione succinta dell’uso – al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che gli fornisce una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, al fine di renderlo un uso identificato. In tale occasione fornisce informazioni sufficienti a consentire al fabbricante, importatore o utilizzatore a valle, che gli ha fornito la sostanza, di predisporre uno scenario d’esposizione, o se del caso una categoria di uso o di esposizione, per tale uso nella valutazione della sicurezza chimica.” UTILIZZATORE A VALLE Cosa accade dopo la notifica dell'uso al fornitore Il fornitore valuta l’uso e lo inserisce nella valutazione della sicurezza chimica e nella registrazione (se il fornitore è un fabbricante o un importatore), trasmettendo al cliente un relativo scenario d’esposizione. Se il fornitore a cui è stato notificato l’uso per iscritto è a sua volta un utilizzatore a valle, quest’ultimo può inoltrare la richiesta al suo fornitore, affinché l’uso sia incluso in uno scenario d’esposizione predisposto dal fornitore a monte della catena di approvvigionamento (trasmissione delle info nella supply chain). UTILIZZATORE A VALLE Cosa accade dopo la notifica dell'uso al fornitore Il fornitore valuta l’uso e lo identifica come “non sicuro”. Il fatto che l’uso sia considerato come non sicuro dev’essere comunicato all’Agenzia e al cliente. Il fornitore può continuare a fornire la sostanza Ne deriva l'urgenza di contattare di nuovo il fornitore per fornigli informazioni più dettagliate. Infatti è possibile che egli abbia a sua disposizione informazioni incomplete o erronee, che magari non tengono conto delle misure di gestione del rischio attuate dall’utilizzatore a valle o delle specifiche condizioni operative caratteristiche del suo sito di produzione. UTILIZZATORE A VALLE Elaborazione di una relazione sulla sicureza chimica E' necessaria quando il fornitore responsabile della registrazione della sostanza decide di non rendere identificato l'uso della sostanza (lo valuta non sicuro) e quindi i suoi scenari di esposizione non contemplano tale uso. REACH art.37(4): “L’utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell’allegato XII per qualsiasi uso che si discosti dalle condizioni descritte nello scenario d’esposizione, o se del caso nella categoria di uso o di esposizione, comunicategli in una scheda di dati di sicurezza o per qualsiasi uso sconsigliato dal suo fornitore.” UTILIZZATORE A VALLE SDS A partire dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore l’obbligo per i fornitori di trasmettere schede di dati di sicurezza aggiornate. Le schede sarnno nella maggior parte dei casi aggiornate al momento della registrazione da parte del fabbricante o dell’importatore, che dovrà includervi le informazioni raccolte nel corso del processo di registrazione. Una volta assegnato il numero di registrazione, inizia a decorrere il periodo di 12 mesi entro il quale l’utilizzatore è tenuto ad adempiere i propri obblighi in qualità di utilizzatore a valle ai sensi del regolamento REACH (REACH art.39) UTILIZZATORE A VALLE SDS Se l’utilizzatore a valle acquista una sostanza in quanto tale, il suo fornitore deve mettere a sua disposizione una scheda di dati di sicurezza quando tale sostanza risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa o quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile, o infine quando è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione (REACH art. 31(1)) Il fornitore può trasmettere altre informazioni se sono necessarie precauzioni particolari per garantire una manipolazione sicura della sostanza, pur non essendo quest’ultima classificata come sostanza pericolosa. UTILIZZATORE A VALLE SDS Quando l’utilizzatore a valle acquista un preparato, il fornitore è tenuto a consegnare una scheda di dati di sicurezza se il preparato è classificato come pericoloso. Il destinatario del preparato può chiedere una scheda di dati di sicurezza quando un preparato, pur non rispondendo ai criteri di classificazione come preparato pericoloso, contiene almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l’ambiente o per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro (REACH art.31(3)). UTILIZZATORE A VALLE SDS Se la scheda di dati di sicurezza non è prescritta, il fornitore è tenuto a trasmettere precisazioni relative a qualsiasi sostanza soggetta ad autorizzazione o a restrizioni nonché ogni altra informazione necessaria per consentire l’individuazione e l’applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi (REACH art. 32) UTILIZZATORE A VALLE Lo scenario di esposizione Uno scenario d’esposizione illustra le condizioni che descrivono il modo in cui una sostanza in quanto tale o in quanto componente di preparati può essere utilizzata in sicurezza. Ogni utilizzatore a valle di una sostanza o di un preparato fornito con una scheda di dati di sicurezza corredata di uno o più scenari d’esposizione deve garantire che le sue condizioni d’uso siano contemplate da questo o questi scenari. Spetta pertanto all’utilizzatore a valle verificare che le condizioni descritte nello scenario d’esposizione corrispondano a quanto ha luogo nella sue attività lavorative. UTILIZZATORE A VALLE RESTRIZIONI Le prescrizioni non sono essenzialmente differenti da quelle imposte dal precedente regime sotto la Direttiva 76/769/CEE che è stata abrogata dal 1° giugno 2009. Le sostanze per cui è imposta una restrizione all’uso sono elencate nell’Allegato XVII del REACH → Reg. 552/2009 (prima modifica) UTILIZZATORE A VALLE RESTRIZIONI Obbligo da parte del fornitore a fornire informazioni circa la restrizione all'uso di una sostanza che egli fornisce. Tale informazione può essere inserita nella sezione 15 della scheda di dati di sicurezza o far riferimento a quanto previsto dall'articolo 32 del REACH → questo potrebbe determinare un aggiornamento tempestivo della SDS. UTILIZZATORE AUTORIZZAZIONE Il sistema di autorizzazione (REACH, titolo VII) riguarda le sostanze estremamente preoccupanti allo scopo di garantire che i rischi che esse presentano siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. Soltanto le sostanze con proprietà specifiche possono essere identificate come sostanze estremamente problematiche nell’elenco di sostanze candidate da autorizzare (SVHC). REACH_art.57: Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR di categoria 1 e 2), Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) Sostanze che alterano il sistema endocrino (ED disruptors) Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT, vPvB, ED AUTORIZZAZIONE La procedura di autorizzazione consiste di quattro fasi. Gli obblighi dell'industria sono contemplati nella terza fase. Fase 1: Identificazione di sostanze estremamente preoccupanti (da parte della autorità) Fase 2: Procedura di esame in via prioritaria (da parte delle autorità) Fase 3: Richieste di autorizzazione (da parte dell'industria) Fase 4: Concessione di autorizzazioni (da parte della Commissione europea) AUTORIZZAZIONE Fase 1: Identificazione di sostanze estremamente preoccupanti (da parte della autorità) L'identificazione delle SVHC è compito delle autorità competenti degli Stati membri o dell'Agenzia (per conto della Commissione europea) e consiste nella redazione di un fascicolo in linea con quanto disposto nell'Allegato XV. Le parti interessate possono fare le loro osservazioni sulle sostanze per le quali è stato elaborato un fascicolo. Il risultato di questa procedura d'identificazione è un elenco di sostanze identificate, candidate ad essere esaminate in via prioritaria (“canditate list”) AUTORIZZAZIONE Fase 2: Procedura di esame in via prioritaria (da parte delle autorità) Alle sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze candidate viene data priorità al fine di determinare quali debbano essere soggette ad autorizzazione. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni durante questa procedura. Al termine della procedura di prioritizzazione vengono prese le seguenti decisioni: • se la sostanza in questione sarà soggetta ad autorizzazione o no; • quali usi delle sostanze incluse nell'elenco non avranno bisogno di autorizzazione (p.es. perché è già in vigore un'altra normativa che impone controlli sufficienti); • la “data di scadenza” entro la quale una sostanza non può più essere usata senza autorizzazione. http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/draft_recommendations/prioritisations_en.asp AUTORIZZAZIONE Fase 3: Richieste di autorizzazione (da parte dell'industria) Le richieste di autorizzazione devono essere presentate entro le scadenze stabilite per ciascun uso non esente dall'autorizzazione. Esse devono contentere, fra le altre cose: • una relazione sulla sicurezza chimica con l'indicazione dei rischi relativi alle proprietà per le quali la sostanza è stata inserita nel sistema di autorizzazione (a meno che non sia stata già presentata contestualmente alla registrazione) • un'analisi di possibili sostanze o tecnologie alternative comprese, se del caso, le informazioni sulla ricerca e sullo sviluppo previsti o già in corso per elaborare delle alternative. AUTORIZZAZIONE Fase 3: Richieste di autorizzazione (da parte dell'industria) Nel caso in cui l'analisi delle alternative indichi che esiste un'alternativa idonea, il richiedente deve presentare un piano di sostituzione spiegando come intende sostituire la sostanza in questione con la sostanza alternativa. L'idoneità delle alternative disponibili viene valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, compreso se l'alternativa riduce i rischi globali ed è attuabile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Nella loro domanda, i richiedenti possono inserire un'analisi socioeconomica, ma nei casi in cui non siano in grado di dimostrare un adeguato controllo dei rischi, e se non esistono alternative valide, l'analisi socioeconomica diventa un requisito obbligatorio da presentare insieme alla domanda. AUTORIZZAZIONE Fase 4: Concessione di autorizzazioni (da parte della Commissione europea) Le autorizzazioni saranno concesse se il richiedente è in grado di dimostrare che il rischio derivante dall'uso della sostanza in questione è adeguatamente controllato. La “strada del controllo adeguato” non vale per le sostanze per le quali non è possibile determinare le soglie e per le sostanze con proprietà PBT o vPvB. Se il rischio non è adeguatamente controllato si può lo stesso concedere un'autorizzazione a condizione che si dimostri che i vantaggi socio-economici sono superiori ai rischi e che non esistono sostanze o tecnologie alternative. UTILIZZATORE AUTORIZZAZIONE Le autorizzazioni saranno concesse per gli usi (specifici) per i quali il richiedente abbia dimostrato che i rischi posti dalla sostanza sono adeguatamente controllati. Le autorizzazioni potranno inoltre essere concesse nel caso in cui il richiedente possa dimostrare che i benefici socioeconomici di un uso sono superiori ai suoi rischi e che non esistono sostanze o tecnologie alternative adeguate. UTILIZZATORE AUTORIZZAZIONE Se una sostanza è soggetta ad autorizzazione, l’utilizzatore a valle dovrebbe ricevere informazioni dal fornitore → sezione 16 della SDS o attraverso una forma diversa secondo quanto previsto dall'articolo 32 del REACH. Obblighi relativi per l'utilizzatore a valle: Conformarsi alle condizioni descritte nell’autorizzazione. Riferire all’Agenzia (attraverso il portale REACH-IT) se l’uso della sostanza viene fatto nell’ambito di un’autorizzazione concessa a un attore a monte nella catena di approvvigionamento (entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza autorizzata in quanto tale o in quanto componente di un preparato) UTILIZZATORE AUTORIZZAZIONE Per sapere se un attore a monte nella catena di approvvigionamento ha fatto domanda di autorizzazione per l’uso dell’utilizzatore a valle, quest’ultimo può consultare il sito web dell’Agenzia. Se ciò non è avvenuto, le ragioni possono essere molteplici; per esempio, l’uso dell’utilizzatore a valle può non essere noto ai suoi fornitori oppure la richiesta d’autorizzazione non era conveniente per altri attori o i rischi dell’uso non sono risultati adeguatamente controllati. Se l’utilizzatore a valle è dell’idea che sia possibile controllare i rischi associati all’uso che egli fa della sostanza o che i benefici socioeconomici del suo uso sono superiori ai suoi rischi, può presentare una domanda di autorizzazione per il proprio uso. Aggiornata a Novembre 2009 ma disponibile solo in versione INGLESE Per ulteriori informazioni: http://echa.europa.eu http://helpdesk-reach.it